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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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U. G.<br />

Trattandosi d’impianto suscettibile di utilizzazione separata, il condomino può esimersi dal<br />

contribuire alla spesa ma deve esimersi anche dall’utilizzo dell’ascensore. Può tuttavia (come<br />

pure i suoi eredi o aventi causa), in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione,<br />

contribuendo alle spese di esecuzione debitamente rivalutate, nonché a quelle di manutenzione<br />

dell’impianto (art. 1121 c.c.).<br />

PULIZIA SCALE “FAI DA TE”<br />

Nel condominio dove abito la pulizia delle scale viene effettuata da un altro condomino. Nella<br />

mia scala però un condomino non partecipa al pagamento della spesa ma un mese ogni sette<br />

(essendo in otto condomini nella scala) provvede alla pulizia della scala. La pulizia della scala<br />

dovrebbe avvenire due volte alla settimana, una volta la scala viene solo spazzata, mentre<br />

l’altra viene spazzata e lavata. Andrebbero poi puliti i vetri del portone e il corrimano. Peccato<br />

che tutto questo non venga fatto quando tale condomino provvede alla pulizia, la scala viene a<br />

volte solo spazzata una volta alla settimana e a volte nemmeno lavata, per non parlare dei<br />

vetri del portone e del corrimano. Volevo chiedere se possiamo imporre a tale condomino la<br />

partecipazione al pagamento della pulizia scale pur sapendo che questa avviene senza regolare<br />

contratto. Premetto che con tale condomino molte volte per la tranquillità del quieto vivere in<br />

passato si sono lasciate correre molte ingiustizie, però vorrei provarci lo stesso.<br />

S. B.<br />

Per evitare di discutere con il condomino che si approfitta, ma soprattutto per non incorrere<br />

nella sanzione amministrativa da 516 a 1.032 euro, l’assemblea può deliberare di affidare la<br />

pulizia delle scale, con regolare contratto d’opera, ad un’impresa iscritta nel registro delle ditte<br />

o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, come imposto dall’art. 6 L. 25/1/1994, n. 82.

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