Sicherheit Sécurité Sicurezza - Swissi

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30.12.2012 Views

SICUREZZA 2009_2 54 INTERVISTA la définition d’un standard minimal. Troisièmement, la protection contre les licenciements devrait être sensiblement améliorée. W Afin qu’une entreprise puisse être con - trainte à verser plus de six mois de salaire? Le côté financier est une chose, mais cela ne suffit pas toujours. Il existe des études qui montrent que sur la durée, des Whistleblowers licenciés rencontrent des problèmes sociaux et familiaux. 90% des informateurs sont licenciés ou rétrogradés, 27% sont traduits en justice, 26% sont tenus de suivre un soutien psychologique, 17% perdent leur propre toit, 15% des cas se terminent par un divorce et 10% aboutissent à une tentative de suicide. W Quelles autres mesures de protection pourrait-on prendre? En Angleterre p.ex., l’employé a le choix entre un droit au réengagement à un même poste, à une position comparable ou alors à une indemnisation adéquate. Le juge décide quelle mesure est la plus judicieuse. Si quelqu’un doit entretenir une famille, il va opter pour un réengagement à un même poste, même si cela n’est pas forcément agréable. Dans une grande entreprise, l’offre d’un poste comparable est raisonnablement envisageable. W Même cette protection ne changera rien au fait que le Whistleblower continuera à être considéré comme une personne nuisible. C’est vrai. C’est pourquoi il existe des pays qui valorisent positivement une information: si grâce à un Whistleblower on découvre p.ex. une escroquerie contre l’Etat, l’informateur reçoit une participation équivalant à 15% au minimum du montant du délit. En 2002, trois femmes ayant pratiqué le Whistleblowing ont été fêtées comme des héroïnes en première page de Time Magazine. Chose qui serait tout à fait impensable en Suisse. W Transparency International met une hotline à disposition des Whistleblowers au numéro de tél. 031 382 50 45 (de 9 à 12 heures). «I rischi per i whistleblower sono sempre ancora troppo elevati» Pratica il whistleblowing chi denuncia l’esistenza sul posto di lavoro di un comportamento irregolare che viola gli usi e le norme dell’azienda o che è addirittura criminoso. L’esperta Zora Ledergerber è convinta che in Svizzera sia necessaria una protezione più efficace per chi apporta tale contributo. Esther Girsberger è giornalista indipendente a Zurigo. W Effettivamente in Svizzera il whistleblowing per molto tempo non è mai stato preso in considerazione. È poco probabile che ciò sia accaduto poiché gli Svizzeri agiscono più di altri in base a norme morali, mentre la ragione risiede piuttosto nel fatto che il whistleblowing è estraneo alla mentalità svizzera. Non si è abituati che qualcuno si elevi al di sopra della massa, e si ha poca comprensione nel caso in cui qualcuno lo faccia. W No, al contrario. È stato accertato, in seguito a studi effettuati, che i whistleblower sono spesso motivati da nobili intenti. Essi si distinguono per un elevatissimo senso di lealtà nei confronti del loro datore di lavoro e, identificandosi con l’azienda, si spingono fino a uscire allo scoperto se si verifica qualcosa che potrebbe danneggiare il buon andamento dell’azienda stessa. Le motivazioni del loro agire tuttavia non hanno alcuna rilevanza fintanto che le denunce si riferiscono a fatti realmente esistenti. W La corruzione da noi non ha ovviamente le stesse dimensioni che negli altri paesi. La «piccola» corruzione da noi non è molto diffusa. Ma i reati di corruzione tuttavia, quali la corruzione vera e propria, i favoritismi nei confronti dei parenti (nepotismo) o il pagamento di tangenti, avvengono anche da noi, ma arrivano con difficoltà ad essere di dominio pubblico senza le segnalazioni da parte di insider. Dato che alla lotta contro la corruzione viene attribuita oggi un’importanza sempre maggiore sia a livello nazionale che internazionale, occorre adottare migliori strategie di difesa ed evitare che coloro che all’interno del- l’azienda riscontrano giustificati sospetti di corruzione vengano emarginati. W No. Il whistleblowing è un mezzo per mettere in luce azioni illecite di qualsiasi tipo. W Timori del genere in realtà possono esistere, ma a mio avviso sono del tutto infondati. Ho recentemente avuto un colloquio con l’ombudsman (difensore civico) del Canton Zurigo. Sulla sua homepage egli richiama l’attenzione sul fatto che i whistleblower possono rivolgersi a lui. Non è tuttavia sinora mai accaduto che sia stato subissato di denunce. W Usare il termine abuso è sbagliato. I lavoratori al contrario si rivolgono spesso alla hotline per questioni che non hanno niente a che vedere con l’illegalità, ma riguardano soltanto delle incongruenze. Se qualcuno riceve un salario più alto rispetto a qualcun altro, ciò può anche essere non corretto in determinati casi, ma non è certo la hotline il luogo giusto per presentare un reclamo del genere. W È sufficiente un ufficio interno nel caso in cui questi prenda seriamente in considerazione le segnalazioni delle persone che gli si rivolgono e nel caso in cui il denunciante non subisca in seguito la minaccia di rappresaglie. In pratica però accade spesso il contrario. Se dopo la segnalazione, effettuata all’apposito ufficio, la corrispondente richiesta viene soffocata dall’alto, ovvero se il denunciante viene addirittura licenziato, l’ufficio per le segnalazioni interno non serve ovviamente a niente. Il caso ideale è costituito dall’azienda che designa un'istanza interna competente che viene resa nota a tutti, alla quale ci si può rivolgere in maniera confidenziale e anonima e che garantisca in maniera assoluta che, nel caso in cui vi ci si rivolga, non si dovrà temere alcuna conseguenza pregiudizievole.

Dott. Zora Ledergerber (35) ha studiato diritto a Zurigo e a Nanterre, in seguito ha partecipato alla missione svizzera Peace-Keeping in Bosnia- Herzegowina. Dal 2001 al 2004 è stata direttrice di Transparency International Svizzera. Con una dissertazione sul «Whistleblowing nella lotta contro la corruzione» ha ottenuto nel 2005 un riconoscimento per la migliore tesi di dottorato giuridica all’Università di Zurigo. Come consulente esterna Zora Ledergerber ha operato con impegno per l’iniziativa contro la corruzione nell’ambito del Patto di stabilità per l’Europa sudorientale, per la Rete anticorruzione OCSE per i paesi in fase di transizione e per il Comitato indipendente di indagine per il chiarimento dello scandalo del programma dell’ONU «Petrolio per cibo» in Iraq. Dal 2005 è Head of Business Ethics nel Basel Institute on Governance. W Come ex direttrice di Transparency International Svizzera ho partecipato a congressi internazionali contro la corruzione. Fu in quelle occasioni che per la prima volta dovetti confrontarmi a questo tema. Cominciai con il mettere in chiaro il modo in cui questo argomento viene trattato in Svizzera e in concomitanza cominciai a ricevere improvvisamente delle telefonate da parte di persone, appartenenti a varie aziende, che avevano delle incongruenze da segnalarmi. Dick Martin e Remo Gysin si mostrarono molto interessati a questo tema. Si verificò inoltre che la pressione proveniente dall’estero subì un incremento, come p.es. è avvenuto attraverso il Sarbanes-Oxley Act, al quale sottostanno in Svizzera le aziende che sono quotate a una borsa negli USA, o attraverso l’adesione della Svizzera a varie convenzioni internazionali contro la corruzione. Si giunse in tal modo alla presentazione della mozione 2003. W Sì, il progetto è in buona misura privo di incisività. Con la revisione parziale del Codice delle obbligazioni viene in primo luogo chiarito in quali casi è possibile effettuare denunce all’esterno dell’azienda. Ciò è positivo. Ma il rischio per i whistleblower rimane ancora troppo elevato. Anche nel caso in cui la denuncia sia giustificata, se il denunciante viene illegittimamente licenziato riceve al massimo sei mensilità di risarcimento. W Manca in primo luogo uno stimolo per la creazione da parte delle aziende di uffici interni per le segnalazioni. In secondo luogo è importante che il concetto di «interesse pubblico», sul quale devono fondarsi le segnalazioni esterne, venga inteso anche nella pratica nella sua accezione più ampia possibile. Per questo motivo è necessario che si giunga alla definizione di uno standard minimo. In terzo luogo andrebbe notevolmente migliorata la normativa sulla protezione dei licenziamenti. W L’aspetto finanziario è uno dei tanti e non sempre è di aiuto. Vi sono infatti degli studi che provano che dei whistleblower licenziati a lungo andare sono afflitti da problemi sociali e familiari. Il 90% dei casi esaminati è costituito da dipendenti licenziati o retrocessi nel grado, il 27% da dipendenti perseguiti in giudizio, il 26% da dipendenti che ricorrono a degli aiuti psicologici, il 17% da dipendenti che perdono la casa, il 15% da dipendenti che arrivano al divorzio e il 10% da dipendenti che intraprendono un tentativo di suicidio. W In Inghilterra, p.es., il lavoratore ha la possibilità di scegliere fra il diritto alla reintegrazione nel posto che occupava, nella stessa posizione o in una posizione simile, oppure ad un adeguato risarcimento. Il giudice stabilisce quale misura sia quella più appropriata. Se il caso riguarda qualcuno che ha una famiglia da mantenere, quest’ultimo insisterà per la reintegrazione nella stessa posizione, anche se questa soluzione non sarà sempre gradevole. La richiesta di reintegrazione in una posizione analoga è tuttavia possibile solo se è rivolta ad un’azienda di grandi dimensioni. W È proprio così. Per questo motivo vi sono paesi che valutano in maniera positiva una segnalazione: se attraverso un whistleblower p.es. viene smascherata una frode nei confronti dello Stato, il denunziante percepisce un beneficio equivalente ad almeno il 15% del danno che il crimine avrebbe arrecato. Nel 2002 nel «Time Magazine» tre donne whistleblower sono state festeggiate sulla copertina come tre eroine. Ciò probabilmente in Svizzera sarebbe impensabile. W Transparency International dispone di una whistleblower-hotline: tel. 031 382 50 45 (dalle 9 alle 12). 55 SICUREZZA 2009_2

Dott. Zora Ledergerber (35) ha studiato diritto<br />

a Zurigo e a Nanterre, in seguito ha partecipato<br />

alla missione svizzera Peace-Keeping in Bosnia-<br />

Herzegowina. Dal 2001 al 2004 è stata direttrice<br />

di Transparency International Svizzera. Con una<br />

dissertazione sul «Whistleblowing nella lotta<br />

contro la corruzione» ha ottenuto nel 2005 un<br />

riconoscimento per la migliore tesi di dottorato<br />

giuridica all’Università di Zurigo. Come consulente<br />

esterna Zora Ledergerber ha operato con<br />

impegno per l’iniziativa contro la corruzione<br />

nell’ambito del Patto di stabilità per l’Europa<br />

sudorientale, per la Rete anticorruzione OCSE<br />

per i paesi in fase di transizione e per il Comitato<br />

indipendente di indagine per il chiarimento<br />

dello scandalo del programma dell’ONU «Petrolio<br />

per cibo» in Iraq. Dal 2005 è Head of Business<br />

Ethics nel Basel Institute on Governance.<br />

W<br />

Come ex direttrice di Transparency International<br />

Svizzera ho partecipato a congressi internazionali<br />

contro la corruzione. Fu in quelle occasioni<br />

che per la prima volta dovetti confrontarmi a<br />

questo tema. Cominciai con il mettere in chiaro<br />

il modo in cui questo argomento viene trattato<br />

in Svizzera e in concomitanza cominciai a ricevere<br />

improvvisamente delle telefonate da parte<br />

di persone, appartenenti a varie aziende, che<br />

avevano delle incongruenze da segnalarmi. Dick<br />

Martin e Remo Gysin si mostrarono molto interessati<br />

a questo tema. Si verificò inoltre che la<br />

pressione proveniente dall’estero subì un incremento,<br />

come p.es. è avvenuto attraverso il Sarbanes-Oxley<br />

Act, al quale sottostanno in Svizzera<br />

le aziende che sono quotate a una borsa negli<br />

USA, o attraverso l’adesione della Svizzera a varie<br />

convenzioni internazionali contro la corruzione.<br />

Si giunse in tal modo alla presentazione<br />

della mozione 2003.<br />

W<br />

Sì, il progetto è in buona misura privo di incisività.<br />

Con la revisione parziale del Codice delle obbligazioni<br />

viene in primo luogo chiarito in quali casi<br />

è possibile effettuare denunce all’esterno dell’azienda.<br />

Ciò è positivo. Ma il rischio per i whistleblower<br />

rimane ancora troppo elevato. Anche<br />

nel caso in cui la denuncia sia giustificata, se il denunciante<br />

viene illegittimamente licenziato riceve<br />

al massimo sei mensilità di risarcimento.<br />

W<br />

Manca in primo luogo uno stimolo per la creazione<br />

da parte delle aziende di uffici interni per le segnalazioni.<br />

In secondo luogo è importante che il concetto<br />

di «interesse pubblico», sul quale devono<br />

fondarsi le segnalazioni esterne, venga inteso anche<br />

nella pratica nella sua accezione più ampia<br />

possibile. Per questo motivo è necessario che si<br />

giunga alla definizione di uno standard minimo. In<br />

terzo luogo andrebbe notevolmente migliorata la<br />

normativa sulla protezione dei licenziamenti.<br />

W<br />

L’aspetto finanziario è uno dei tanti e non sempre<br />

è di aiuto. Vi sono infatti degli studi che provano<br />

che dei whistleblower licenziati a lungo andare<br />

sono afflitti da problemi sociali e familiari.<br />

Il 90% dei casi esaminati è costituito da dipendenti<br />

licenziati o retrocessi nel grado, il 27% da<br />

dipendenti perseguiti in giudizio, il 26% da dipendenti<br />

che ricorrono a degli aiuti psicologici,<br />

il 17% da dipendenti che perdono la casa, il<br />

15% da dipendenti che arrivano al divorzio e il<br />

10% da dipendenti che intraprendono un tentativo<br />

di suicidio.<br />

W<br />

In Inghilterra, p.es., il lavoratore ha la possibilità<br />

di scegliere fra il diritto alla reintegrazione nel posto<br />

che occupava, nella stessa posizione o in una<br />

posizione simile, oppure ad un adeguato risarcimento.<br />

Il giudice stabilisce quale misura sia quella<br />

più appropriata. Se il caso riguarda qualcuno che<br />

ha una famiglia da mantenere, quest’ultimo insisterà<br />

per la reintegrazione nella stessa posizione,<br />

anche se questa soluzione non sarà sempre gradevole.<br />

La richiesta di reintegrazione in una posizione<br />

analoga è tuttavia possibile solo se è rivolta<br />

ad un’azienda di grandi dimensioni.<br />

W<br />

È proprio così. Per questo motivo vi sono paesi<br />

che valutano in maniera positiva una segnalazione:<br />

se attraverso un whistleblower p.es. viene<br />

smascherata una frode nei confronti dello Stato,<br />

il denunziante percepisce un beneficio equivalente<br />

ad almeno il 15% del danno che il crimine<br />

avrebbe arrecato. Nel 2002 nel «Time Magazine»<br />

tre donne whistleblower sono state festeggiate<br />

sulla copertina come tre eroine. Ciò probabilmente<br />

in Svizzera sarebbe impensabile. W<br />

Transparency International dispone di una<br />

whistleblower-hotline:<br />

tel. 031 382 50 45 (dalle 9 alle 12).<br />

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