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ARTICLES and NOTES - Notarius International

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194 F. Tassinari, La Riforma della s.r.l. in Italia <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002<br />

Il legislatore italiano, infatti, ha ritenuto di dovere intervenire<br />

sulla vigente disciplina in tema di società di capitali<br />

(e cooperative) non solo per ragioni tecniche (si<br />

trattava di aggiornare un corpo normativo concepito e<br />

scritto in un’epoca ed in un contesto economico ormai<br />

lontani da quello attuale, e quindi, per non pochi aspetti,<br />

obsoleto) e sistematiche (la riforma della disciplina delle<br />

società emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati,<br />

avvenuta con l’entrata in vigore della riforma<br />

Draghi contenuta nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, comportava<br />

la necessità, per non creare distorsioni normative<br />

nella scelta delle imprese di accedere o uscire dalla quotazione,<br />

di rivedere ed uniformare talune regole applicabili<br />

alle società non quotate, soprattutto laddove le stesse<br />

facessero comunque ricorso al mercato del capitale di rischio),<br />

ma anche per ragioni definibili appunto come<br />

politiche, avendo il legislatore, st<strong>and</strong>o almeno alle affermazioni<br />

di principio, condiviso quella concezione economica<br />

del diritto, di origine statunitense, che attribuisce al<br />

legislatore il compito primario di favorire la crescita delle<br />

imprese attraverso una libera competizione tra gli ordinamenti<br />

giuridici, alla ricerca di attirare sempre più imprese<br />

dentro i propri confini grazie alla propria disciplina<br />

normativa più appetibile, caratterizzata dal massimo della<br />

flessibilità e dal minimo dell’imperatività, ormai confinata<br />

a presidio di interessi esterni incontrovertibili e socialmente<br />

condivisi.<br />

Unitamente alla logica della competizione tra gli ordinamenti,<br />

il legislatore della riforma ha sposato, sempre<br />

seguendo la medesima concezione economica del diritto,<br />

la logica della competizione tra tipi sociali all’interno<br />

del medesimo ordinamento, soprattutto al fine di non<br />

penalizzare il tipo più “complesso” in luogo di quello più<br />

“semplice”, dal momento che la libera scelta del primo in<br />

luogo del secondo è ritenuta in ipotesi come maggiormente<br />

funzionale all’obiettivo dichiarato di favorire la<br />

crescita delle imprese.<br />

Il tipo s.r.l., in tale modo, pure così apprezzato dagli<br />

operatori italiani, soprattutto negli ultimi venti anni, è<br />

sembrato, alla luce di tale valutazione di politica legislativa,<br />

come stretto tra la maggiore efficienza dei modelli<br />

stranieri (non solo anglosassoni, ma anche dell’Europa<br />

continentale, ove si pensi, per esempio, alla nuova organica<br />

e moderna disciplina dettata in tema dal legislatore<br />

spagnolo del 1995), e la maggiore efficienza, in termini<br />

di apertura all’autonomia privata e di semplificazione<br />

delle regole di funzionamento, dei tipi personalistici della<br />

s.n.c. e, in parte, della stessa s.a.s. .<br />

Le fortune dell’istituto della s.r.l. negli ultimi anni, alla<br />

luce di tali premesse, vengono individuate, più che in una<br />

pretesa efficacia e modernità delle norme all’uopo dettate<br />

dal legislatore italiano del 1942, in ragioni di carattere<br />

fiscale (l’interesse a svolgere l’attività di impresa senza<br />

diretta imputazione dei relativi redditi in capo ai soci) ed<br />

economico (l’esistenza per le s.r.l. di un capitale minimo<br />

facilmente accessibile).<br />

Obiettivo dichiarato della riforma è, dunque, quello<br />

di consentire la trasmigrazione di numerose delle attuali<br />

s.r.l. verso i tipi azionari e di numerose delle attuali<br />

società di persone verso il tipo s.r.l. .<br />

3.3. Le modificazioni più importanti nel diritto della<br />

s.r.l.<br />

Al fine di conseguire l’anzidetto obiettivo di politica legislativa,<br />

il legislatore ha ritenuto di dovere procedere ad<br />

una riforma in profondità della disciplina dettata dal codice<br />

civile del 1942 e successive modificazioni 24 in tema<br />

di s.r.l. .<br />

Ciò avrebbe potuto suggerire, a sua volta, di intraprendere<br />

una preliminare riflessione sulla permanente attualità<br />

della distinzione tra società di capitali (con personalità<br />

giuridica) e società di persone (senza personalità giuridica,<br />

ma con soggettività autonoma), soprattutto al fine di<br />

valutare consapevolmente la nuova collocazione sistematica<br />

che la s.r.l. risultante dalla riforma, in funzione del<br />

perseguimento degli anzidetti obiettivi, avrebbe dovuto<br />

assumere.<br />

Il legislatore della riforma, invece, sembra avere seguito<br />

un metodo di intervento più pratico e diretto, essendosi<br />

concentrato, senza alcuna riflessione preliminare, e<br />

quindi accett<strong>and</strong>o, seppure implicitamente e senza enfasi,<br />

la tradizionale distinzione tra società di capitali e società<br />

di persone e l’inclusione della s.r.l. tra le prime (cfr. la<br />

scelta di non modificare l’art. 2331 comma 1 c.c. e di richiamare<br />

tale articolo nel suo complesso anche per la<br />

nuova s.r.l.), sulla revisione della struttura della s.r.l e<br />

sull’individuazione per essa di nuove regole, sia di funzionamento,<br />

sia di tutela della posizione del socio, di tipo<br />

semplificato, mediante drastica riduzione del tasso di<br />

imperatività che caratterizzava la precedente normativa.<br />

Dal primo punto di vista, in particolare, l’intera struttura<br />

della nuova s.r.l., per la quale, st<strong>and</strong>o almeno al tenore<br />

letterale del nuovo art. 2469 comma 2 c.c., pare legittimo<br />

continuare a parlare di “organi sociali”, viene a collocarsi<br />

in posizione subordinata, quasi esecutiva, rispetto al<br />

contratto o atto unilaterale costitutivo, ed esce comunque<br />

ridimensionata e più marcatamente differenziata rispetto<br />

alle società azionarie.<br />

Dal secondo punto di vista, in tema di regole di funzionamento<br />

e di tutela degli interessi dei singoli soci, la preoccupazione<br />

principale è parsa l’individuazione di nuove<br />

soluzioni praticabili dall’autonomia privata in forza di<br />

una specifica opzione in tale senso, piuttosto che l’offerta<br />

di regole suppletive diverse da quelle precedentemente<br />

in vigore (ed applicabili per il semplice fatto di avere<br />

scelto il tipo s.r.l., a prescindere quindi dalle scelte<br />

dell’autonomia privata).<br />

24 La s.r.l., essendo interessata solo in parte dalle direttive comunitarie<br />

emanate a partire dalla fine degli Anni Sessanta in materia societaria<br />

e non essendo per definizione interessata dalle riforme del diritto dei<br />

mercati finanziari che hanno tenuto banco a partire dagli Anni Settanta,<br />

è stata oggetto, fino al 1993, di modifiche solo marginali e che costituivano<br />

il mero riflesso delle modificazioni apportate alla normativa<br />

in tema di s.p.a. (si pensi in particolare alle modificazioni apportate<br />

a seguito dell'attuazione, nel 1969, della prima direttiva comunitaria).<br />

Solo nell'anno 1993 la s.r.l. italiana è stata oggetto di due importanti<br />

modificazioni dirette, attuate con il d.lgs 3 marzo 1993, n. 88<br />

(in tema di s.r.l. uniperonale ed in attuazione della XI direttiva comunitaria<br />

in materia societaria) e con la l. 12 agosto 1993, n. 310 (c.d.<br />

legge Mancino, in tema di forma e pubblicità delle vicende di circolazione<br />

delle quote di s.r.l.).

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