ARTICLES and NOTES - Notarius International
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194 F. Tassinari, La Riforma della s.r.l. in Italia <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002<br />
Il legislatore italiano, infatti, ha ritenuto di dovere intervenire<br />
sulla vigente disciplina in tema di società di capitali<br />
(e cooperative) non solo per ragioni tecniche (si<br />
trattava di aggiornare un corpo normativo concepito e<br />
scritto in un’epoca ed in un contesto economico ormai<br />
lontani da quello attuale, e quindi, per non pochi aspetti,<br />
obsoleto) e sistematiche (la riforma della disciplina delle<br />
società emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati,<br />
avvenuta con l’entrata in vigore della riforma<br />
Draghi contenuta nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, comportava<br />
la necessità, per non creare distorsioni normative<br />
nella scelta delle imprese di accedere o uscire dalla quotazione,<br />
di rivedere ed uniformare talune regole applicabili<br />
alle società non quotate, soprattutto laddove le stesse<br />
facessero comunque ricorso al mercato del capitale di rischio),<br />
ma anche per ragioni definibili appunto come<br />
politiche, avendo il legislatore, st<strong>and</strong>o almeno alle affermazioni<br />
di principio, condiviso quella concezione economica<br />
del diritto, di origine statunitense, che attribuisce al<br />
legislatore il compito primario di favorire la crescita delle<br />
imprese attraverso una libera competizione tra gli ordinamenti<br />
giuridici, alla ricerca di attirare sempre più imprese<br />
dentro i propri confini grazie alla propria disciplina<br />
normativa più appetibile, caratterizzata dal massimo della<br />
flessibilità e dal minimo dell’imperatività, ormai confinata<br />
a presidio di interessi esterni incontrovertibili e socialmente<br />
condivisi.<br />
Unitamente alla logica della competizione tra gli ordinamenti,<br />
il legislatore della riforma ha sposato, sempre<br />
seguendo la medesima concezione economica del diritto,<br />
la logica della competizione tra tipi sociali all’interno<br />
del medesimo ordinamento, soprattutto al fine di non<br />
penalizzare il tipo più “complesso” in luogo di quello più<br />
“semplice”, dal momento che la libera scelta del primo in<br />
luogo del secondo è ritenuta in ipotesi come maggiormente<br />
funzionale all’obiettivo dichiarato di favorire la<br />
crescita delle imprese.<br />
Il tipo s.r.l., in tale modo, pure così apprezzato dagli<br />
operatori italiani, soprattutto negli ultimi venti anni, è<br />
sembrato, alla luce di tale valutazione di politica legislativa,<br />
come stretto tra la maggiore efficienza dei modelli<br />
stranieri (non solo anglosassoni, ma anche dell’Europa<br />
continentale, ove si pensi, per esempio, alla nuova organica<br />
e moderna disciplina dettata in tema dal legislatore<br />
spagnolo del 1995), e la maggiore efficienza, in termini<br />
di apertura all’autonomia privata e di semplificazione<br />
delle regole di funzionamento, dei tipi personalistici della<br />
s.n.c. e, in parte, della stessa s.a.s. .<br />
Le fortune dell’istituto della s.r.l. negli ultimi anni, alla<br />
luce di tali premesse, vengono individuate, più che in una<br />
pretesa efficacia e modernità delle norme all’uopo dettate<br />
dal legislatore italiano del 1942, in ragioni di carattere<br />
fiscale (l’interesse a svolgere l’attività di impresa senza<br />
diretta imputazione dei relativi redditi in capo ai soci) ed<br />
economico (l’esistenza per le s.r.l. di un capitale minimo<br />
facilmente accessibile).<br />
Obiettivo dichiarato della riforma è, dunque, quello<br />
di consentire la trasmigrazione di numerose delle attuali<br />
s.r.l. verso i tipi azionari e di numerose delle attuali<br />
società di persone verso il tipo s.r.l. .<br />
3.3. Le modificazioni più importanti nel diritto della<br />
s.r.l.<br />
Al fine di conseguire l’anzidetto obiettivo di politica legislativa,<br />
il legislatore ha ritenuto di dovere procedere ad<br />
una riforma in profondità della disciplina dettata dal codice<br />
civile del 1942 e successive modificazioni 24 in tema<br />
di s.r.l. .<br />
Ciò avrebbe potuto suggerire, a sua volta, di intraprendere<br />
una preliminare riflessione sulla permanente attualità<br />
della distinzione tra società di capitali (con personalità<br />
giuridica) e società di persone (senza personalità giuridica,<br />
ma con soggettività autonoma), soprattutto al fine di<br />
valutare consapevolmente la nuova collocazione sistematica<br />
che la s.r.l. risultante dalla riforma, in funzione del<br />
perseguimento degli anzidetti obiettivi, avrebbe dovuto<br />
assumere.<br />
Il legislatore della riforma, invece, sembra avere seguito<br />
un metodo di intervento più pratico e diretto, essendosi<br />
concentrato, senza alcuna riflessione preliminare, e<br />
quindi accett<strong>and</strong>o, seppure implicitamente e senza enfasi,<br />
la tradizionale distinzione tra società di capitali e società<br />
di persone e l’inclusione della s.r.l. tra le prime (cfr. la<br />
scelta di non modificare l’art. 2331 comma 1 c.c. e di richiamare<br />
tale articolo nel suo complesso anche per la<br />
nuova s.r.l.), sulla revisione della struttura della s.r.l e<br />
sull’individuazione per essa di nuove regole, sia di funzionamento,<br />
sia di tutela della posizione del socio, di tipo<br />
semplificato, mediante drastica riduzione del tasso di<br />
imperatività che caratterizzava la precedente normativa.<br />
Dal primo punto di vista, in particolare, l’intera struttura<br />
della nuova s.r.l., per la quale, st<strong>and</strong>o almeno al tenore<br />
letterale del nuovo art. 2469 comma 2 c.c., pare legittimo<br />
continuare a parlare di “organi sociali”, viene a collocarsi<br />
in posizione subordinata, quasi esecutiva, rispetto al<br />
contratto o atto unilaterale costitutivo, ed esce comunque<br />
ridimensionata e più marcatamente differenziata rispetto<br />
alle società azionarie.<br />
Dal secondo punto di vista, in tema di regole di funzionamento<br />
e di tutela degli interessi dei singoli soci, la preoccupazione<br />
principale è parsa l’individuazione di nuove<br />
soluzioni praticabili dall’autonomia privata in forza di<br />
una specifica opzione in tale senso, piuttosto che l’offerta<br />
di regole suppletive diverse da quelle precedentemente<br />
in vigore (ed applicabili per il semplice fatto di avere<br />
scelto il tipo s.r.l., a prescindere quindi dalle scelte<br />
dell’autonomia privata).<br />
24 La s.r.l., essendo interessata solo in parte dalle direttive comunitarie<br />
emanate a partire dalla fine degli Anni Sessanta in materia societaria<br />
e non essendo per definizione interessata dalle riforme del diritto dei<br />
mercati finanziari che hanno tenuto banco a partire dagli Anni Settanta,<br />
è stata oggetto, fino al 1993, di modifiche solo marginali e che costituivano<br />
il mero riflesso delle modificazioni apportate alla normativa<br />
in tema di s.p.a. (si pensi in particolare alle modificazioni apportate<br />
a seguito dell'attuazione, nel 1969, della prima direttiva comunitaria).<br />
Solo nell'anno 1993 la s.r.l. italiana è stata oggetto di due importanti<br />
modificazioni dirette, attuate con il d.lgs 3 marzo 1993, n. 88<br />
(in tema di s.r.l. uniperonale ed in attuazione della XI direttiva comunitaria<br />
in materia societaria) e con la l. 12 agosto 1993, n. 310 (c.d.<br />
legge Mancino, in tema di forma e pubblicità delle vicende di circolazione<br />
delle quote di s.r.l.).