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190 F. Tassinari, La Riforma della s.r.l. in Italia Notarius International 3-4/2002 i soci non rispondessero con tutto il proprio patrimonio e che, nello stesso tempo, prevedesse un investimento meno oneroso ed una struttura organizzativa più flessibile rispetto alla Aktiengesellschaft 3 . La legge tedesca 20 aprile 1892, RGBl. S. 477 (ripubblicata in data 20 maggio 1898, RGBl. S. 846), tuttora in vigore con successive modificazioni, realizza tale esigenza mettendo a disposizione di tutte le imprese il nuovo tipo societario denominato appunto Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata), in sigla GmbH, in quanto, in esso, delle obbligazioni sociali rispondeva, oltre alla società con tutto il proprio patrimonio, il socio, ma solo in presenza di presupposti tassativi ed entro limiti prestabiliti (versamenti supplementari promessi, conferimenti non ancora eseguiti dagli altri soci, ecc.). La legge austriaca 6 marzo 1906, da parte sua, risulta importante per l’ordinamento italiano, non solo per la formulazione più diffusa e minuziosa e per le variazioni che essa ha apportato al modello tedesco (es. le nuove quote si fondono necessariamente con quella originaria, poichè ciascun socio deve sempre essere titolare di una sola quota di partecipazione al capitale sociale), ma soprattutto per il fatto di avere operato, ben prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, nelle province venete annesse all’Italia alla fine della prima guerra mondiale. I due anzidetti modelli germanici influenzano il legislatore italiano (anzi, come si dirà subito, i legislatori di tutto il mondo) circa il nome stesso del nuovo modello di società commerciale, definito appunto come società a responsabilità limitata. Tale nome, criticato in dottrina come decisamente errato alla luce della effettiva normativa introdotta in Italia 4 , appare invece giustificato negli ordinamenti germanici di origine in quanto quivi si prevedeva che, nei confronti dei creditori sociali, il socio, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge (fondamentalmente in caso di inadempimento di altri soci del proprio obbligo di conferimento, in caso di indebita percezione di somme da parte di altri soci e, infine, in caso di impegno ad eseguire versamenti supplementari di importo determinato), fosse effettivamente responsabile con il proprio patrimonio personale, seppure non illimitatamente, ma solo nei limiti stabiliti dalla legge stessa. 1.1.3. Altri stati Con la fine della prima guerra mondiale e l’annessione alla Francia di alcune regioni ex tedesche, in particolare l’Alsazia e la Lorena, ove la nuova GmbH aveva trovato significative applicazioni, la spinta verso la nascita di un modello di società commerciale “a responsabilità limitata” senza azioni e semplificato rispetto alle regole dettate per le società anonime investe l’intera Francia, culminando nell’emanazione della legge 7 marzo 1925 istitutiva della société à responsabilité limitée, a sua volta caratterizzata in maniera peculiare rispetto ai modelli germanici per la maggiore accentuazione degli aspetti personalistici e, soprattutto, per l’eliminazione di ogni ipotesi di responsabilità del socio verso i creditori sociali per le obbligazioni della società 5 . I modelli germanici ed il modello francese si diffondono quindi, già nel periodo antecedente lo scoppio della seconda guerra mondiale, in Europa e in altri continenti, con particolare riguardo al Belgio (1935), alla Svizzera (1936), ai Paesi dell’Est europeo, africani e sudamericani 6 . Successivamente alla fine del secondo conflitto mondiale, il modello viene recepito anche dalla Spagna (1953) 7 , dalla Grecia (1955), dall’Olanda (1971) e dalla Danimarca (1973), in questi ultimi due casi come la conseguenza dell’ingresso nelle Comunità europee. Il modello della s.r.l., per rimanere agli ordinamenti europei, resta in linea di massima sconosciuto ai Paesi scandinavi, che, grazie alla particolare duttilità assunta in tali ordinamenti dal modello azionario (in Svezia, aktiebolag) 8 , non hanno avvertito finora la necessità di introdurre tale ulteriore tipo sociale. Il modello della società a responsabilità limitata, infine, ha avuto negli ultimi venticinque anni una inattesa fortuna negli ordinamenti degli Stati nordamericani, dove il modello europeo ha costituito il riferimento per l’introduzione della limited liabilitiy company, che si contrappone alle corporations, sia del tipo publicly held corporation, sia del tipo closely-held corporation, per il maggior rilievo assunto dal singolo socio nella gestione dell’attività di impresa e per le regole costitutive ed operative semplificate. In particolare, la limited liability company (LLC), nata nello Stato del Wyoming nel 1977, è oggi disciplinata in tutti i cinquanta stati americani (oltre che nel Distretto di Columbia), alcuni dei quali (tra cui il Delaware e New York) con previsione della legittimità di società unipersonali 9 . 1.2. Le scelte del legislatore del 1942 In Italia, come è noto, la s.r.l. nasce con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, dal momento che i codici di commercio del secolo XIX avevano lasciato intatta la tripartizione delle società commerciali in società collettive, accomandite ed anonime. Nella preparazione del codice si tenne conto da un lato della positiva esperienza dei paesi stranieri, a capitalismo maggiormente avanzato rispetto all’Italia, che avevano 3 Per una ricognizione storico – comparatistica, v. P. Behrens, in: Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Großkommentar, Berlin – New York, I, 1975, p. 553 ss. . 4 G.C.M. Rivolta, op.cit., p. 1 ss. . 5 Per un commento a tale modello storico, cfr. J. Tabet, Les sociétés à resposabilité limitée en France, Paris, 1955; sull'attuale s.r.l in Francia, cfr., invece, per una sintesi aggiornata, B. Petit, Droit des sociétés, Litec, 2002, p. 135 ss. . 6 Per riferimenti, v. G.C.M. Rivolta, op.cit., p. 14 ss. . 7 In Spagna la materia è stata regolata ex novo dalla ley 2/1995 de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSL), che può oggi costituire uno dei modelli stranieri comunitari più idonei per la valutazione della riforma italiana (in tema, cfr. F.C. Chiulia, Introducciòn al derecho mercantil, Valencia, 1998, p. 437 ss.). 8 Cfr. I. Zoogling, Schwedisches Gesellschaftsrecht, in: Gesellschaftsrecht in Europa, a cura di M. Eiselberg, Wien, 1997, p. 245 ss. 9 Cfr., W. Burnham, Introduction to the law and legal system of the United States, West Group, 1999 (II ed.), soprattutto p. 532 ss. (Business law), p. 550 s. .

Notarius International 3-4/2002 F. Tassinari, La Riforma della s.r.l. in Italia 191 introdotto il modello germanico, dall’altro della difficoltà che aveva incontrato tra gli operatori ogni tentativo di allargare l’ambito applicativo della società anonima dal proprio interno, ed in particolare dello scarso successo che aveva incontrato la società anonima per quote prevista dal codice di commercio del 1882 10. 1.2.1. I progetti Vivante e d’Amelio (1922 e 11925) Le fortune dei modelli stranieri cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo portarono alla nascita, in Italia, già a partire dal periodo immediatamente successivo alla fine della prima guerra mondiale, di un movimento di pensiero favorevole alla introduzione di un nuovo tipo di società di capitali adatto alle esigenze delle imprese di minori dimensioni e distinto dalla società anonima, previa elaborazione di un corpo di norme autonomo che ne consentissero la compiuta differenziazione da quest’ultima. In tale senso si mossero, in particolare, il progetto Vivante del 1922, che, ai fini dell’introduzione di un nuovo tipo di “società a garanzia limitata”, rilevava, con ciò evidenziando la propria visione del nuovo tipo come tipo contiguo alle società personali più che a quelle di capitali, l’opportunità di favorire, attraverso il nuovo modello legislativo che si proponeva, “l’associazione di un ristretto numero di soci, i quali vogliano avere una più o meno larga ingerenza nell’amministrazione della società senza esporsi al rischio della responsabilità illimitata (come nella società in nome collettivo) e senza porsi nelle mani di un gerente, che può diventare il padrone della società (come nella società in accomandita)” 11 , ed il progetto D’Amelio del 1925, che, muovendosi sulla medesima falsariga ed ipotizzando lo stesso nome, proponeva in concreto un modello fortemente autonomo rispetto a quello azionario (es.: riserva dell’amministrazione in capo ad uno o più soci; necessità dell’unanimità dei consensi per le modifiche statutarie). 1.2.2. Il progetto Asquini Caduti i progetti degli Anni Venti, si assistette, nel contesto dei lavori preparatori del codice civile unitario del 1942, con il progetto Asquini del 1940, ad un sensibile mutamento di prospettiva, dal momento che, in tale nuova ottica, la società a responsabilità limitata (in ossequio al nome maggiormente diffuso all’estero) “è dunque destinata a sostituire la società per azioni nei casi in cui questa appare un organismo troppo complesso date le modeste proporzioni dell’impresa sociale: proporzioni che, appunto perché tali, danno maggior risalto alla persona del socio, la quale conserva nell’organismo sociale una rilevanza che non può avere nella struttura della società per azioni” 12 . E’ opinione condivisa dalla maggior parte della successiva dottrina 13 che il progetto Asquini costituisca un regresso rispetto ai precedenti progetti degli Anni Venti, in quanto il nuovo modello nasce con una forte dipendenza dal tipo azionario, dal momento che le principali accentuazioni personalistiche contenute nei precedenti progetti sono state abbandonare e che, anzi, alcune delle novità messe appunto proprio in occasione del varo del nuovo tipo sociale furono poi senz’altro estese alle stesse società per azioni. Ma il punctum dolens del progetto che poi confluì nelle norme codicistiche fu, soprattutto, la rinuncia ad una disciplina veramente autonoma della s.r.l., dal momento che la tecnica normativa adottata fu, per ciascun istituto, il generico richiamo, “per quanto compatibili”, alle norme dettate per il corrispondente istituto della società per azioni, per tutto quanto non espressamente disposto nella relativa sedes materiae 14 . Con la definitiva approvazione del testo finale del progetto del libro V del codice civile, da un lato caddero, a causa di ulteriori e spesso frettolosi ripensamenti del legislatore 15 , ulteriori tratti distintivi tra nuova s.r.l e società azionarie (es. limite massimo del capitale; iscrizione delle cessioni di quote nel registro delle imprese; responsabilità sussidiaria dei soci sul modello tedesco, ecc.), dall’altro fu eliminato il richiamo alle norme in tema di s.p.a. istituto per istituto, nei limiti della compatibilità, sostituito da una serie di richiami puntuali a singoli articoli o, addirittura, a singoli commi di singoli articoli. Nel testo definitivo degli artt. 2472 ss. c.c., in conclusione, la s.r.l. si presenta decisamente, più che come nuovo tipo intermedio tra s.p.a e società di persone, come una piccola società per azioni la cui unica peculiarità significativa, rispetto al modello di riferimento, è data dal divieto di emissione di azioni (e di obbligazioni), e dalla autonoma disciplina della quota di partecipazione che tale divieto necessariamente comporta. 2. L’evoluzione della s.r.l. e i suoi tentativi di emancipazione dal modello azionario 2.1. La mancata valorizzazione delle peculiarità della s.r.l. La versione definitiva degli artt. 2472 ss. c.c. del 1942, con l’ampia sequenza dei richiami alle norme dettate, per ciascun istituto, a proposito della s.p.a., ha condizionato per lungo tempo la dottrina italiana, la giurisprudenza e gli operatori del diritto, inducendo a seguire, quasi acriticamente, la direzione tracciata dagli estensori delle norme del libro V del codice civile. 10 V. G.C.M. Rivolta, op.cit., p. 24 11 Relazione al progetto, a cura di A. Asquini, cit. in G.C.M. Rivolta, op.cit., p. 26. 12 Relazione del Guardasigilli al Progetto ministeriale del codice di commercio, Roma, 1940, p. 97. 13 F. Cavazzuti, Società a responsabilità limitata, in Noviss.dig.it., Torino, 1971, p. 7; G. Santini, op.cit., p. 9 s.; rileva in particolare A. Brunetti, Trattato di diritto delle società, Milano, 1948 - 1950, vol. III; p. 10 ss., come la principale ragione del regresso fu la rinuncia a costruire la s.r.l. in maniera autonoma come tipo intermedio tra la collettiva e l'anonima, in nome dell'obiettivo (politico) di consentire, con la nuova normativa, di dotare le imprese di minori dimensioni di strutture affini a quelle delle società per azioni. 14 G.C.M. Rivolta, op.cit., p. 33. 15 Del tutto condivisibili paiono quindi, alla luce di un'analisi storica anche solo sommaria (ma anche alla luce dell'analisi comparatistica), le parole di G.C.M. Rivolta. op cit., p. 35, secondo cui ala base della s.r.l. "non è dato riconoscere una tendenza costante ed uniforme, ispirata ad esigenze ben precise ed omogenee. Al contrario l'introduzione della nostra società ha seguito linee incostanti e, per certi aspetti, contraddittorie, sotto la pressione di istanze diverse, talvolta occasionali, tra cui emerge spesso la volontà emulativa di esempi stranieri".

<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002 F. Tassinari, La Riforma della s.r.l. in Italia 191<br />

introdotto il modello germanico, dall’altro della difficoltà<br />

che aveva incontrato tra gli operatori ogni tentativo di<br />

allargare l’ambito applicativo della società anonima dal<br />

proprio interno, ed in particolare dello scarso successo<br />

che aveva incontrato la società anonima per quote prevista<br />

dal codice di commercio del 1882 10.<br />

1.2.1. I progetti Vivante e d’Amelio (1922 e 11925)<br />

Le fortune dei modelli stranieri cui si è fatto cenno nel<br />

precedente paragrafo portarono alla nascita, in Italia, già<br />

a partire dal periodo immediatamente successivo alla fine<br />

della prima guerra mondiale, di un movimento di pensiero<br />

favorevole alla introduzione di un nuovo tipo di società<br />

di capitali adatto alle esigenze delle imprese di minori<br />

dimensioni e distinto dalla società anonima, previa<br />

elaborazione di un corpo di norme autonomo che ne consentissero<br />

la compiuta differenziazione da quest’ultima.<br />

In tale senso si mossero, in particolare, il progetto Vivante<br />

del 1922, che, ai fini dell’introduzione di un nuovo tipo<br />

di “società a garanzia limitata”, rilevava, con ciò evidenzi<strong>and</strong>o<br />

la propria visione del nuovo tipo come tipo contiguo<br />

alle società personali più che a quelle di capitali, l’opportunità<br />

di favorire, attraverso il nuovo modello legislativo<br />

che si proponeva, “l’associazione di un ristretto numero<br />

di soci, i quali vogliano avere una più o meno larga ingerenza<br />

nell’amministrazione della società senza esporsi al<br />

rischio della responsabilità illimitata (come nella società in<br />

nome collettivo) e senza porsi nelle mani di un gerente,<br />

che può diventare il padrone della società (come nella società<br />

in accom<strong>and</strong>ita)” 11 , ed il progetto D’Amelio del 1925,<br />

che, muovendosi sulla medesima falsariga ed ipotizz<strong>and</strong>o<br />

lo stesso nome, proponeva in concreto un modello fortemente<br />

autonomo rispetto a quello azionario (es.: riserva<br />

dell’amministrazione in capo ad uno o più soci; necessità<br />

dell’unanimità dei consensi per le modifiche statutarie).<br />

1.2.2. Il progetto Asquini<br />

Caduti i progetti degli Anni Venti, si assistette, nel contesto<br />

dei lavori preparatori del codice civile unitario del<br />

1942, con il progetto Asquini del 1940, ad un sensibile<br />

mutamento di prospettiva, dal momento che, in tale nuova<br />

ottica, la società a responsabilità limitata (in ossequio<br />

al nome maggiormente diffuso all’estero) “è dunque destinata<br />

a sostituire la società per azioni nei casi in cui<br />

questa appare un organismo troppo complesso date le<br />

modeste proporzioni dell’impresa sociale: proporzioni<br />

che, appunto perché tali, danno maggior risalto alla persona<br />

del socio, la quale conserva nell’organismo sociale<br />

una rilevanza che non può avere nella struttura della società<br />

per azioni” 12 .<br />

E’ opinione condivisa dalla maggior parte della successiva<br />

dottrina 13 che il progetto Asquini costituisca un regresso<br />

rispetto ai precedenti progetti degli Anni Venti, in<br />

quanto il nuovo modello nasce con una forte dipendenza<br />

dal tipo azionario, dal momento che le principali accentuazioni<br />

personalistiche contenute nei precedenti progetti<br />

sono state abb<strong>and</strong>onare e che, anzi, alcune delle novità<br />

messe appunto proprio in occasione del varo del nuovo<br />

tipo sociale furono poi senz’altro estese alle stesse società<br />

per azioni.<br />

Ma il punctum dolens del progetto che poi confluì nelle<br />

norme codicistiche fu, soprattutto, la rinuncia ad una<br />

disciplina veramente autonoma della s.r.l., dal momento<br />

che la tecnica normativa adottata fu, per ciascun istituto,<br />

il generico richiamo, “per quanto compatibili”, alle<br />

norme dettate per il corrispondente istituto della società<br />

per azioni, per tutto quanto non espressamente disposto<br />

nella relativa sedes materiae 14 .<br />

Con la definitiva approvazione del testo finale del progetto<br />

del libro V del codice civile, da un lato caddero, a<br />

causa di ulteriori e spesso frettolosi ripensamenti del legislatore<br />

15 , ulteriori tratti distintivi tra nuova s.r.l e società<br />

azionarie (es. limite massimo del capitale; iscrizione<br />

delle cessioni di quote nel registro delle imprese; responsabilità<br />

sussidiaria dei soci sul modello tedesco, ecc.),<br />

dall’altro fu eliminato il richiamo alle norme in tema di<br />

s.p.a. istituto per istituto, nei limiti della compatibilità,<br />

sostituito da una serie di richiami puntuali a singoli articoli<br />

o, addirittura, a singoli commi di singoli articoli.<br />

Nel testo definitivo degli artt. 2472 ss. c.c., in conclusione,<br />

la s.r.l. si presenta decisamente, più che come nuovo<br />

tipo intermedio tra s.p.a e società di persone, come<br />

una piccola società per azioni la cui unica peculiarità significativa,<br />

rispetto al modello di riferimento, è data dal<br />

divieto di emissione di azioni (e di obbligazioni), e dalla<br />

autonoma disciplina della quota di partecipazione che tale<br />

divieto necessariamente comporta.<br />

2. L’evoluzione della s.r.l. e i suoi tentativi di emancipazione<br />

dal modello azionario<br />

2.1. La mancata valorizzazione delle peculiarità della<br />

s.r.l.<br />

La versione definitiva degli artt. 2472 ss. c.c. del 1942,<br />

con l’ampia sequenza dei richiami alle norme dettate, per<br />

ciascun istituto, a proposito della s.p.a., ha condizionato<br />

per lungo tempo la dottrina italiana, la giurisprudenza e<br />

gli operatori del diritto, inducendo a seguire, quasi acriticamente,<br />

la direzione tracciata dagli estensori delle norme<br />

del libro V del codice civile.<br />

10 V. G.C.M. Rivolta, op.cit., p. 24<br />

11 Relazione al progetto, a cura di A. Asquini, cit. in G.C.M. Rivolta,<br />

op.cit., p. 26.<br />

12 Relazione del Guardasigilli al Progetto ministeriale del codice di<br />

commercio, Roma, 1940, p. 97.<br />

13 F. Cavazzuti, Società a responsabilità limitata, in Noviss.dig.it., Torino,<br />

1971, p. 7; G. Santini, op.cit., p. 9 s.; rileva in particolare A. Brunetti,<br />

Trattato di diritto delle società, Milano, 1948 - 1950, vol. III; p.<br />

10 ss., come la principale ragione del regresso fu la rinuncia a costruire<br />

la s.r.l. in maniera autonoma come tipo intermedio tra la collettiva<br />

e l'anonima, in nome dell'obiettivo (politico) di consentire, con la<br />

nuova normativa, di dotare le imprese di minori dimensioni di strutture<br />

affini a quelle delle società per azioni.<br />

14 G.C.M. Rivolta, op.cit., p. 33.<br />

15 Del tutto condivisibili paiono quindi, alla luce di un'analisi storica anche<br />

solo sommaria (ma anche alla luce dell'analisi comparatistica), le<br />

parole di G.C.M. Rivolta. op cit., p. 35, secondo cui ala base della<br />

s.r.l. "non è dato riconoscere una tendenza costante ed uniforme, ispirata<br />

ad esigenze ben precise ed omogenee. Al contrario l'introduzione<br />

della nostra società ha seguito linee incostanti e, per certi aspetti,<br />

contraddittorie, sotto la pressione di istanze diverse, talvolta occasionali,<br />

tra cui emerge spesso la volontà emulativa di esempi stranieri".

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