13.01.2015 Views

ARTICLES and NOTES - Notarius International

ARTICLES and NOTES - Notarius International

ARTICLES and NOTES - Notarius International

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

172 T. Antenreiter, Rapporto Nazionale Austria <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002<br />

l’articolo 11 della Convenzione di Roma protegge la fiducia<br />

nella capacità giuridica o di agire nel luogo della<br />

conclusione dell’atto. A norma delle disposizioni del diritto<br />

internazionale privato austriaco, la procura è regolata<br />

dalla legge determinata dal rappresentato e, in mancanza,<br />

dalla legge dello Stato in cui il rappresentante esercita<br />

i suoi poteri. 110<br />

7.2.3. Diritto applicabile alla forma<br />

Se non esistono disposizioni per la determinazione della<br />

legge applicabile alla forma 111 , la forma degli atti giuridici<br />

è disciplinata dal diritto materiale (lex causae) o<br />

dalla legge del paese in cui l’atto giuridico è perfezionato<br />

(lex loci actus).<br />

Se la legge applicabile alla forma dell’atto giuridico<br />

prevede una forma precisa, in particolare l’intervento di<br />

un notaio come pubblico ufficiale, è possibile sostituirla<br />

con l’intervento di un pubblico ufficiale di un altro paese,<br />

purché la sua funzione corrisponda a quella della lex<br />

causae 112 . Per questo, l’atto notarile richiesto dalla legge<br />

austriaca per il trasferimento di quote sociali può anche<br />

essere redatto da un notaio tedesco perché la sua funzione<br />

corrisponde a quella del notaio austriaco.<br />

7.3. Diritto dei beni<br />

L’acquisto e la perdita di diritti reali su cose corporali,<br />

incluso il possesso, sono disciplinati dalla legge dello<br />

Stato in cui le cose sono situate (lex rei sitae) 113 .<br />

7.4. Diritto di famiglia<br />

7.4.1. Effetti personali del matrimonio<br />

Gli effetti personali del matrimonio sono disciplinati,<br />

ai sensi dell’art. 18 IPRG, nel rispetto di rinvii indietro o di<br />

rinvii altrove (in parole semplici) in primo luogo dalla legge<br />

personale comune dei coniugi (e in mancanza, dall‘ultima<br />

legge personale comune dei coniugi) e in secondo luogo<br />

dalla legge della residenza abituale comune (o in mancanza<br />

dalla legge dell’ultima residenza abituale comune).<br />

Il materiale periodo è il momento del fatto, la legge applicabile<br />

può dunque variare nel diritto austriaco.<br />

7.4.2. Rapporti patrimoniali fra coniugi e legge applicabile<br />

al divorzio<br />

La situazione è diversa per la legge applicabile ai rapporti<br />

patrimoniali fra coniugi che si determina al momento<br />

della conclusione del matrimonio e non è variabile.<br />

Inoltre, i coniugi hanno il diritto di scegliere la legge<br />

applicabile ai rapporti patrimoniali 114 .<br />

Le condizioni e gli effetti di un divorzio sono disciplinati<br />

dalla legge applicabile agli effetti del matrimonio al<br />

momento del divorzio 115 . Pero sono collegati indipendentemente<br />

dalla legge applicabile al divorzio gli effetti<br />

del divorzio per i nomi (§ 13 IPRG), la possibilità di risposarsi<br />

(§ 17 IPRG) e gli effetti patrimoniali del divorzio<br />

(§ 19 IPRG, per esempio la ripartizione dei risparmi<br />

dei coniugi ai sensi dell’art. 81 della legge austriaca<br />

sul matrimonio – öEhegesetz). La ripartizione dell’abitazione<br />

coniugale e degli altri beni d’uso è invece l‘effetto<br />

del divorzio; non sono invece un effetto patrimoniale ai<br />

sensi dell’art. 20 IPRG 116 .<br />

7.5. Diritto delle successioni<br />

7.5.1. Legge applicabile in materia di successioni (legge<br />

materiale)<br />

La successione è disciplinata dalla legge personale del<br />

de cuius al momento della morte 117 . Nel diritto austriaco,<br />

è inammissibile la scelta della legge in tutte le materie<br />

del diritto delle successioni.<br />

7.5.2. Legge applicabile alla forma dai testamenti<br />

La forma e la validità dei testamenti sono regolate<br />

nell‘articolo 30 IPRG e dalla Convenzione dell’Aia del<br />

5 ottobre 1961 applicabile anche in Austria. Le disposizioni<br />

che sono valide a norma della legge applicabile alla<br />

forma sono anche riconosciute in Austria.<br />

7.5.3. Divisione dell‘eredità<br />

Viene divisa l‘eredità di cittadini austriaci, cioè i terreni<br />

e tutti i mobili situati nel mondo intero, indipendentemente<br />

da un eventuale procedura di divisione dell’eredità<br />

in un altro Stato. (principio della scissione della<br />

successione) 118 .<br />

Per quanto riguarda gli stranieri, la divisione dei loro<br />

terreni situati in Austria viene realizzata a norma della<br />

legge austriaca 119 , su certe condizioni anche la divisione<br />

dei mobili (in particolare qu<strong>and</strong>o l’ultimo domicilio si<br />

trovava in Austria). 120<br />

7.6. Diritto delle società<br />

La legge personale di una persona giuridica è la legge<br />

dello Stato in cui si trova la sede amministrativa<br />

principale del titolare del diritto 121 .<br />

Il diritto austriaco ritiene dunque generalmente la teoria<br />

della sede (e non la teoria della costituzione). Tuttavia,<br />

come in altri Stati dell’UE, il problema è di sapere se<br />

la teoria della sede è compatibile con il diritto europeo, in<br />

particolare con la libertà di stabilimento. La Corte di Giustizia<br />

UE ha abb<strong>and</strong>onato la teoria della sede nei rapporti<br />

con società di altri Stati dell’UE. 122 .<br />

110 § 49 legge sul diritto internazionale privato<br />

111 Vi sono certe esigenze di forma per la conclusione del matrimonio<br />

(§ 16 IPRG), per le obbligazioni contrattuali disciplinate dalla Convenzione<br />

di Roma (Art 9 Convenzione di Roma che prevede una sola<br />

forma per l’insieme del contratto e che non collega individualmente i<br />

diversi atti giuridici, come a norma del diritto austriaco) e per i testamenti<br />

(convenzione dell’Aja)<br />

112 Giurisprudenza permanente<br />

113 § 31 legge sul diritto internazionale privato<br />

114 § 19 legge sul diritto internazionale privato<br />

115 § 20 legge sul diritto internazionale privato<br />

116 Per la discussione e la giurisprudenza relativa alla distinzione tra l’art.<br />

19 IPRG (diritto patrimoniale fra coniugi) et art. 20 IPRG (effetti del<br />

divorzio) vedi l’esposizione dettagliata di: Schwimann, <strong>International</strong>es<br />

Privatrecht, p. 154, 155<br />

117 § 28 IPR Gesetz<br />

118 § 21 Außerstreitgesetz<br />

119 § 22 Außerstreitgesetz<br />

120 § 23 – 25 Außerstreitgesetz<br />

121 § 10 IPRG<br />

122 vedi Hertel, Rapporto nazionale della Germania, <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong><br />

2001, 20 (punto 7.5) e per dettagli Schwimann, <strong>International</strong>es<br />

Privatrecht, p 16, 59 – 61 (incluso indicazioni di letteratura e della<br />

giurisprudenza, in particolare OGH 6 Ob 122/99f)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!