ARTICLES and NOTES - Notarius International
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172 T. Antenreiter, Rapporto Nazionale Austria <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2002<br />
l’articolo 11 della Convenzione di Roma protegge la fiducia<br />
nella capacità giuridica o di agire nel luogo della<br />
conclusione dell’atto. A norma delle disposizioni del diritto<br />
internazionale privato austriaco, la procura è regolata<br />
dalla legge determinata dal rappresentato e, in mancanza,<br />
dalla legge dello Stato in cui il rappresentante esercita<br />
i suoi poteri. 110<br />
7.2.3. Diritto applicabile alla forma<br />
Se non esistono disposizioni per la determinazione della<br />
legge applicabile alla forma 111 , la forma degli atti giuridici<br />
è disciplinata dal diritto materiale (lex causae) o<br />
dalla legge del paese in cui l’atto giuridico è perfezionato<br />
(lex loci actus).<br />
Se la legge applicabile alla forma dell’atto giuridico<br />
prevede una forma precisa, in particolare l’intervento di<br />
un notaio come pubblico ufficiale, è possibile sostituirla<br />
con l’intervento di un pubblico ufficiale di un altro paese,<br />
purché la sua funzione corrisponda a quella della lex<br />
causae 112 . Per questo, l’atto notarile richiesto dalla legge<br />
austriaca per il trasferimento di quote sociali può anche<br />
essere redatto da un notaio tedesco perché la sua funzione<br />
corrisponde a quella del notaio austriaco.<br />
7.3. Diritto dei beni<br />
L’acquisto e la perdita di diritti reali su cose corporali,<br />
incluso il possesso, sono disciplinati dalla legge dello<br />
Stato in cui le cose sono situate (lex rei sitae) 113 .<br />
7.4. Diritto di famiglia<br />
7.4.1. Effetti personali del matrimonio<br />
Gli effetti personali del matrimonio sono disciplinati,<br />
ai sensi dell’art. 18 IPRG, nel rispetto di rinvii indietro o di<br />
rinvii altrove (in parole semplici) in primo luogo dalla legge<br />
personale comune dei coniugi (e in mancanza, dall‘ultima<br />
legge personale comune dei coniugi) e in secondo luogo<br />
dalla legge della residenza abituale comune (o in mancanza<br />
dalla legge dell’ultima residenza abituale comune).<br />
Il materiale periodo è il momento del fatto, la legge applicabile<br />
può dunque variare nel diritto austriaco.<br />
7.4.2. Rapporti patrimoniali fra coniugi e legge applicabile<br />
al divorzio<br />
La situazione è diversa per la legge applicabile ai rapporti<br />
patrimoniali fra coniugi che si determina al momento<br />
della conclusione del matrimonio e non è variabile.<br />
Inoltre, i coniugi hanno il diritto di scegliere la legge<br />
applicabile ai rapporti patrimoniali 114 .<br />
Le condizioni e gli effetti di un divorzio sono disciplinati<br />
dalla legge applicabile agli effetti del matrimonio al<br />
momento del divorzio 115 . Pero sono collegati indipendentemente<br />
dalla legge applicabile al divorzio gli effetti<br />
del divorzio per i nomi (§ 13 IPRG), la possibilità di risposarsi<br />
(§ 17 IPRG) e gli effetti patrimoniali del divorzio<br />
(§ 19 IPRG, per esempio la ripartizione dei risparmi<br />
dei coniugi ai sensi dell’art. 81 della legge austriaca<br />
sul matrimonio – öEhegesetz). La ripartizione dell’abitazione<br />
coniugale e degli altri beni d’uso è invece l‘effetto<br />
del divorzio; non sono invece un effetto patrimoniale ai<br />
sensi dell’art. 20 IPRG 116 .<br />
7.5. Diritto delle successioni<br />
7.5.1. Legge applicabile in materia di successioni (legge<br />
materiale)<br />
La successione è disciplinata dalla legge personale del<br />
de cuius al momento della morte 117 . Nel diritto austriaco,<br />
è inammissibile la scelta della legge in tutte le materie<br />
del diritto delle successioni.<br />
7.5.2. Legge applicabile alla forma dai testamenti<br />
La forma e la validità dei testamenti sono regolate<br />
nell‘articolo 30 IPRG e dalla Convenzione dell’Aia del<br />
5 ottobre 1961 applicabile anche in Austria. Le disposizioni<br />
che sono valide a norma della legge applicabile alla<br />
forma sono anche riconosciute in Austria.<br />
7.5.3. Divisione dell‘eredità<br />
Viene divisa l‘eredità di cittadini austriaci, cioè i terreni<br />
e tutti i mobili situati nel mondo intero, indipendentemente<br />
da un eventuale procedura di divisione dell’eredità<br />
in un altro Stato. (principio della scissione della<br />
successione) 118 .<br />
Per quanto riguarda gli stranieri, la divisione dei loro<br />
terreni situati in Austria viene realizzata a norma della<br />
legge austriaca 119 , su certe condizioni anche la divisione<br />
dei mobili (in particolare qu<strong>and</strong>o l’ultimo domicilio si<br />
trovava in Austria). 120<br />
7.6. Diritto delle società<br />
La legge personale di una persona giuridica è la legge<br />
dello Stato in cui si trova la sede amministrativa<br />
principale del titolare del diritto 121 .<br />
Il diritto austriaco ritiene dunque generalmente la teoria<br />
della sede (e non la teoria della costituzione). Tuttavia,<br />
come in altri Stati dell’UE, il problema è di sapere se<br />
la teoria della sede è compatibile con il diritto europeo, in<br />
particolare con la libertà di stabilimento. La Corte di Giustizia<br />
UE ha abb<strong>and</strong>onato la teoria della sede nei rapporti<br />
con società di altri Stati dell’UE. 122 .<br />
110 § 49 legge sul diritto internazionale privato<br />
111 Vi sono certe esigenze di forma per la conclusione del matrimonio<br />
(§ 16 IPRG), per le obbligazioni contrattuali disciplinate dalla Convenzione<br />
di Roma (Art 9 Convenzione di Roma che prevede una sola<br />
forma per l’insieme del contratto e che non collega individualmente i<br />
diversi atti giuridici, come a norma del diritto austriaco) e per i testamenti<br />
(convenzione dell’Aja)<br />
112 Giurisprudenza permanente<br />
113 § 31 legge sul diritto internazionale privato<br />
114 § 19 legge sul diritto internazionale privato<br />
115 § 20 legge sul diritto internazionale privato<br />
116 Per la discussione e la giurisprudenza relativa alla distinzione tra l’art.<br />
19 IPRG (diritto patrimoniale fra coniugi) et art. 20 IPRG (effetti del<br />
divorzio) vedi l’esposizione dettagliata di: Schwimann, <strong>International</strong>es<br />
Privatrecht, p. 154, 155<br />
117 § 28 IPR Gesetz<br />
118 § 21 Außerstreitgesetz<br />
119 § 22 Außerstreitgesetz<br />
120 § 23 – 25 Außerstreitgesetz<br />
121 § 10 IPRG<br />
122 vedi Hertel, Rapporto nazionale della Germania, <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong><br />
2001, 20 (punto 7.5) e per dettagli Schwimann, <strong>International</strong>es<br />
Privatrecht, p 16, 59 – 61 (incluso indicazioni di letteratura e della<br />
giurisprudenza, in particolare OGH 6 Ob 122/99f)