3-4/2005 UINL - Notarius International

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144 D. Ockl, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Italia Notarius International 3-4/2005 2.1. Esigenza di protezione dell’acquirente Tale forma di autotutela era però assolutamente inoperante, considerato che: - per il contratto preliminare era (ed è) sufficiente la forma scritta senza l’intervento di alcun professionista quale il notaio che nel proprio ruolo imparziale possa (o debba) consigliare le parti; - nella contrattazione immobiliare con oggetto immobili in corso di costruzione si trovano di fronte una parte (l’impresa costruttrice – venditrice) con esperienza per la quale l’operazione è un’operazione di routine e di interesse patrimoniale relativo e una parte (l’acquirente) con poca o nessuna esperienza, per la quale l’operazione è unica e di interesse patrimoniale elevato; - l’acquirente è generalmente la parte contrattualmente più debole, con scarse possibilità di far inserire nell’ambito del regolamento contrattuale clausole a propria tutela; - il mercato immobiliare è caratterizzato da un deficit di informazione, con la conseguenza che – soprattutto gli acquirenti meno abbienti – non percepiscono con chiarezza i rischi cui sono soggetti nel momento in cui essi sottoscrivono contratti preliminari d’acquisto. 2.2 Fallimento del costruttore-venditore Gravissime erano pertanto le conseguenze in caso di fallimento del costruttore-venditore. In caso di fallimento prima della stipula del contratto definitivo l’acquirente che ha versato degli acconti può proporre istanza per l’ammissione al passivo del fallimento in via chirografaria (cioè non assistito da garanzie o da privilegi), senza alcun diritto rispetto al trasferimento dell’immobile. Gravi erano però le conseguenze anche in caso di fallimento del venditore dopo la stipula del contratto definitivo: accadeva con una certa frequenza che l’acquirente dopo la stipula del definitivo si trovava ad avere, gravante sul proprio immobile, un’ipoteca – originariamente iscritta a garanzia di finanziamenti accesi dal costruttore-venditore – per un importo maggiore di quello accollato in pagamento dell’immobile o addirittura a garanzia di un finanziamento di cui non abbia assolutamente accettato l’accollo: ciò in quanto il venditore in sede di stipula del contratto definitivo si era impegnato al frazionamento o alla cancellazione dell’ipoteca stessa rimanendo poi inadempiente rispetto a tali obbligazioni. In caso di fallimento del venditore l’acquirente si trovava pertanto esposto alla procedura esecutiva da parte degli istituti di credito garantiti dall’ipoteca. Altra ipotesi di conseguenze negative per l’acquirente in caso di fallimento del venditore si ha in caso di rovina o difetti dell’edificio. In tal caso l’art. 1669 del codice civile, in tema di appalto, prevede che, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. La giurisprudenza ha esteso la portata della norma anche ad altri non compresi nella previsione espressa del codice, ritenendola altresì applicabile al venditore d’immobili che sia costruttore abituale o che abbia comunque costruito l’edificio con propria gestione diretta. 2 E’ tuttavia evidente come tale forma di tutela sia di fatto insufficiente in caso di successivo fallimento del costruttore-venditore. 3. La trascrizione del contratto preliminare Una prima forma di tutela dell’acquirente è stata introdotta con il decreto legge 31 dicembre 1996 n. 699 convertito in legge n. 30/1997 che, con modifiche apportate al codice civile, ha previsto l’obbligatoria trascrizione presso i registri immobiliari dei contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili, anche se in corso di costruzione o da costruire, se tali contratti risultano da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La trascrizione ha effetti prenotativi: la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promettente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare (art. 2645 bis codice civile secondo comma). Inoltre, in forza dell’art. 2775 bis codice civile in caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene oggetto del contratto preliminare. Tale forma di tutela si è però rilevata insufficiente in quanto l’obbligatorietà della trascrizione dei contratti preliminari si ha solo per i contratti stipulati in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per la validità del preliminare è sufficiente la mera forma scritta senza alcun intervento notarile. In caso di stipula per scrittura privata non autenticata non è però possibile procedere alla trascrizione. Nella prassi solo una minima parte dei contratti preliminari viene stipulata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. La stragrande maggioranza dei preliminari, per ragioni di costi, viene stipulata per scrittura privata con conseguente mancata trascrizione e tutela relativa. 4. La nuova normativa – ambito di applicazione Il problema della tutela dell’acquirente di immobili in corso di costruzione era pertanto irrisolto e di forte impatto sociale, stimandosi in 200.000 il numero delle famiglie italiane coinvolte nei circa 9.000 fallimenti di imprese di costruzione in corso dal 1995. La nuova normativa (decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, in vigore dal 21 luglio 2005 – in seguito decreto) cerca di dare delle risposte a tali esigenze di tutela mediante l’introduzione: 2 Cass. 20 marzo 1998 n. 2977, in Mass. Foro Italiano, 1998, 316; Cass. 7 giugno 1994 n. 5514. in Rass. Giur. Civ. 1994, voce Appalto, p. 54, Cass. 14 dicembre 1993 n. 12304 in Rass. Foro Italiano, 1993, voce Appalto, n. 62.

Notarius International 3-4/2005 D. Ockl, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Italia 145 - dell’obbligo di fideiussione per le somme anticipate, - del contenuto minimo obbligatorio del contratto preliminare, - dell’obbligo a carico del venditore di consegna all’acquirente di una polizza contro i danni da rovina dell’edificio, - dell’obbligo di cancellazione o frazionamento delle ipoteche iscritte, - di un diritto di prelazione a favore del promissario acquirente in caso di esecuzione forzata immobiliare - di modifiche alla legge fallimentare, - di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire. 4.1 Presupposti con riguardo ai soggetti Presupposti per l’applicazione della nuova normativa sono con riguardo ai soggetti: a) Il venditore deve essere un costruttore, intendendosi per tale l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi (art. 1 lett b decreto). b) L’acquirente deve essere una persona fisica. La normativa non si applica pertanto a società o ad enti collettivi di altro tipo (Art. 1 lett b decreto). E’ peraltro discusso fra i primi commentatori della nuova normativa se con il termine “persona fisica” il legislatore abbia inteso riferirsi a qualsiasi persona fisica – come ritiene chi della norma da una lettura letterale – o se, sulla scia di recenti interventi legislativi in materia di tutela del consumatore, con tale espressione debba intendersi la persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale – come ritenuto invece da chi privilegia una lettura restrittiva della norma. 4.2 Presupposti con riguardo all’oggetto Il contratto deve avere ad oggetto immobili da costruire, intendendosi per tali quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancor il rilascio del certificato di agibilità. (art. 1 lettera d) decreto). Sono pertanto esclusi dalla disciplina di tutela: - l’acquirente di edifici per quali non sia ancora stato richiesto il permesso di costruire o altra denuncia o il provvedimento abilitativo e per i quali pertanto il progetto edificatorio sia stato solo predisposto dal venditore, ma non ancora presentato ai competenti Uffici Comunali; - l’acquirente di edifici per i quali sia stato già richiesto il rilascio dell’agibilità in quanto completati anche con riguardo alle finiture. La normativa trova applicazione qualora l’immobile da costruire sia dedotto come oggetto del contratto in un senso per così dire dinamico: qualora cioè il costruttore – venditore si impegni all’ultimazione dell’immobile ed in cui il passaggio della proprietà è differito al momento del completamento che dovrà avvenire appunto a cura di questi. Non si applica invece la normativa qualora l’immobile venga dedotto in contratto in un’accessione statica, qualora cioè il venditore venda, con effetti immediati, un immobile non ultimato e la cui ultimazione è lasciata all’acquirente. 4.3 Presupposti con riguardo al tipo di contratto La nuova normativa si applica ai contratti che abbiano come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, così ad esempio: - preliminare di vendita di fabbricato da costruire (vendita di cosa futura, art. 1472 Codice civile), - vendita di fabbricato in corso di costruzione di proprietà di terzi (vendita di cosa altrui, art. 1478 codice civile), - permuta di area con unità da costruire (permuta di cosa presente con cosa futura), - compravendita con riserva della proprietà (art. 1523 codice civile). 5. La garanzia fideiussoria Il decreto prevede agli articoli 2 e 3, quale forma di tutela dell’acquirente, l’obbligo a carico del costruttore di consegnare una fideiussione a garanzia di tutte le somme o comunque dei corrispettivo incassati dal costruttore o che il costruttore deve ancora incassare sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Tale fideiussione deve garantire la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi. La fideiussione deve essere rilasciata da una banca, da una assicurazione o da altro intermediario finanziario a ciò abilitato e deve altresì prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, secondo comma, codice civile. Nel contratto devono essere menzionati gli estremi della fideiussione. Sono escluse dall’obbligo di fideiussione: - le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (è questa l’ipotesi in cui il mutuo erogato all’acquirente è garantito da ipoteca sull’immobile concessa dal costruttore qual terzo datore di ipoteca). - i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. In caso di mancato rilascio della fideiussione il decreto (art. 2) prevede la nullità del contratto. Tale nullità può essere tuttavia fatta valere solo dall’acquirente tutelato, non dal costruttore.

<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong> D. Ockl, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Italia 145<br />

- dell’obbligo di fideiussione per le somme anticipate,<br />

- del contenuto minimo obbligatorio del contratto preliminare,<br />

- dell’obbligo a carico del venditore di consegna all’acquirente<br />

di una polizza contro i danni da rovina dell’edificio,<br />

- dell’obbligo di cancellazione o frazionamento delle<br />

ipoteche iscritte,<br />

- di un diritto di prelazione a favore del promissario acquirente<br />

in caso di esecuzione forzata immobiliare<br />

- di modifiche alla legge fallimentare,<br />

- di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili<br />

da costruire.<br />

4.1 Presupposti con riguardo ai soggetti<br />

Presupposti per l’applicazione della nuova normativa<br />

sono con riguardo ai soggetti:<br />

a) Il venditore deve essere un costruttore, intendendosi<br />

per tale l’imprenditore o la cooperativa edilizia che<br />

promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire,<br />

ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto,<br />

compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per<br />

effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore<br />

di un acquirente della proprietà o della titolarità di<br />

un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire,<br />

sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente<br />

dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione<br />

della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita<br />

da terzi (art. 1 lett b decreto).<br />

b) L’acquirente deve essere una persona fisica. La<br />

normativa non si applica pertanto a società o ad enti collettivi<br />

di altro tipo (Art. 1 lett b decreto). E’ peraltro discusso<br />

fra i primi commentatori della nuova normativa se<br />

con il termine “persona fisica” il legislatore abbia inteso<br />

riferirsi a qualsiasi persona fisica – come ritiene chi della<br />

norma da una lettura letterale – o se, sulla scia di recenti<br />

interventi legislativi in materia di tutela del consumatore,<br />

con tale espressione debba intendersi la persona<br />

fisica che non agisce nell’esercizio di attività imprenditoriale<br />

o professionale – come ritenuto invece da chi privilegia<br />

una lettura restrittiva della norma.<br />

4.2 Presupposti con riguardo all’oggetto<br />

Il contratto deve avere ad oggetto immobili da costruire,<br />

intendendosi per tali quelli per i quali sia stato richiesto<br />

il permesso di costruire che siano ancora da edificare<br />

o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata<br />

versando in stadio tale da non consentire ancor il rilascio<br />

del certificato di agibilità. (art. 1 lettera d) decreto).<br />

Sono pertanto esclusi dalla disciplina di tutela:<br />

- l’acquirente di edifici per quali non sia ancora stato<br />

richiesto il permesso di costruire o altra denuncia o il<br />

provvedimento abilitativo e per i quali pertanto il progetto<br />

edificatorio sia stato solo predisposto dal venditore,<br />

ma non ancora presentato ai competenti Uffici<br />

Comunali;<br />

- l’acquirente di edifici per i quali sia stato già richiesto<br />

il rilascio dell’agibilità in quanto completati anche con<br />

riguardo alle finiture.<br />

La normativa trova applicazione qualora l’immobile da<br />

costruire sia dedotto come oggetto del contratto in un<br />

senso per così dire dinamico: qualora cioè il costruttore –<br />

venditore si impegni all’ultimazione dell’immobile ed in<br />

cui il passaggio della proprietà è differito al momento del<br />

completamento che dovrà avvenire appunto a cura di<br />

questi. Non si applica invece la normativa qualora l’immobile<br />

venga dedotto in contratto in un’accessione statica,<br />

qualora cioè il venditore venda, con effetti immediati,<br />

un immobile non ultimato e la cui ultimazione è<br />

lasciata all’acquirente.<br />

4.3 Presupposti con riguardo al tipo di contratto<br />

La nuova normativa si applica ai contratti che abbiano<br />

come finalità il trasferimento non immediato della<br />

proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un<br />

immobile da costruire, così ad esempio:<br />

- preliminare di vendita di fabbricato da costruire (vendita<br />

di cosa futura, art. 1472 Codice civile),<br />

- vendita di fabbricato in corso di costruzione di proprietà di<br />

terzi (vendita di cosa altrui, art. 1478 codice civile),<br />

- permuta di area con unità da costruire (permuta di<br />

cosa presente con cosa futura),<br />

- compravendita con riserva della proprietà (art. 1523<br />

codice civile).<br />

5. La garanzia fideiussoria<br />

Il decreto prevede agli articoli 2 e 3, quale forma di tutela<br />

dell’acquirente, l’obbligo a carico del costruttore di<br />

consegnare una fideiussione a garanzia di tutte le somme<br />

o comunque dei corrispettivo incassati dal costruttore<br />

o che il costruttore deve ancora incassare sino al trasferimento<br />

della proprietà o di altro diritto reale di godimento.<br />

Tale fideiussione deve garantire la restituzione delle<br />

somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo<br />

effettivamente riscossi nel caso in cui il costruttore incorra<br />

in una situazione di crisi.<br />

La fideiussione deve essere rilasciata da una banca, da<br />

una assicurazione o da altro intermediario finanziario a<br />

ciò abilitato e deve altresì prevedere la rinuncia al beneficio<br />

della preventiva escussione del debitore principale<br />

di cui all’art. 1944, secondo comma, codice civile.<br />

Nel contratto devono essere menzionati gli estremi della<br />

fideiussione.<br />

Sono escluse dall’obbligo di fideiussione:<br />

- le somme per le quali è pattuito che debbano essere<br />

erogate da un soggetto mutuante (è questa l’ipotesi in<br />

cui il mutuo erogato all’acquirente è garantito da ipoteca<br />

sull’immobile concessa dal costruttore qual terzo<br />

datore di ipoteca).<br />

- i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.<br />

In caso di mancato rilascio della fideiussione il decreto<br />

(art. 2) prevede la nullità del contratto. Tale nullità può<br />

essere tuttavia fatta valere solo dall’acquirente tutelato,<br />

non dal costruttore.

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