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<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong> D. Ockl, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Italia 143<br />
La tutela degli acquirenti di immobili da<br />
costruire: La nuova disciplina italiana*<br />
Contenuto<br />
pagina<br />
1. Cenni sulla prassi delle compravendite<br />
immobiliari 143<br />
2. La situazione preesistente 143<br />
3. La trascrizione del contratto preliminare 144<br />
4. La nuova normativa – ambito di applicazione 144<br />
5. La garanzia fideiussoria 145<br />
6. Contenuto del contratto 146<br />
7. L’obbligo di assicurazione 146<br />
8. Obbligo di cancellazione o frazionamento delle<br />
ipoteche iscritte. 147<br />
9. Il diritto di prelazione in caso di esecuzione<br />
forzata immobiliare 147<br />
10.Le novità in tema di fallimento 147<br />
11. Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni<br />
immobili da costruire 148<br />
12.Bibliografia 148<br />
1. Cenni sulla prassi delle compravendite immobiliari<br />
Il decreto legislativo 20 giugno <strong>2005</strong> n. 122 1 introduce<br />
per la prima volta in Italia una disciplina volta alla tutela di<br />
acquirenti di immobili da costruire. Al fine di far comprendere<br />
al giurista non italiano tale nuova normativa, sono necessarie<br />
alcune brevi premesse sui modi di acquisto della<br />
proprietà immobiliare in Italia e sulla prassi relativa.<br />
Seguono alcuni informazioni generali sulla situazione<br />
giuridica e la prassi della compravendita di immobili per<br />
la maggior comprensione del giurista non-italiano.<br />
1.1 Principio del consenso traslativo<br />
E’ da ricordare innanzi tutto che in Italia vige il cosiddetto<br />
principio del consenso traslativo: l’acquisto della<br />
proprietà su un immobile a seguito di un accordo contrattuale<br />
si ha con il consenso delle parti validamente<br />
espresso, mentre l’esecuzione delle formalità pubblicitarie<br />
ha solo la conseguenza di rendere opponibile ai terzi<br />
il trasferimento già avvenuto.<br />
Ciò spiega la diffusione, nella prassi delle compravendite<br />
immobiliari, di un procedimento suddiviso in due<br />
momenti contrattuali: un contratto preliminare – inteso<br />
come contratto in cui una parte si obbliga a vendere e la<br />
controparte si obbliga a comprare – e un contratto cosiddetto<br />
definitivo – inteso come atto di vendita vero e<br />
proprio, la cui conclusione comporta come conseguenza<br />
del consenso espresso, il passaggio della proprietà.<br />
In tale contesto il preliminare svolge pertanto la funzione<br />
di garantire il controllo delle sopravvenienze intese<br />
come l’avverarsi dei presupposti necessari alla stipula del<br />
definitivo (ad es. cancellazioni di ipoteche o di altri aggravi,<br />
esecuzione di determinati lavori ecc.): ciascuna<br />
parte potrebbe in caso contrario, rifiutare il proprio consenso<br />
alla stipula del contratto definitivo, impedendo così<br />
il verificarsi degli effetti senza dover ricorrere all’impugnativa<br />
del contratto.<br />
Il contratto preliminare può anche prevedere una parziale<br />
anticipata esecuzione delle prestazioni (ad esempio<br />
pagamento di acconti sul prezzo).<br />
1.2 Vendita di immobili da costruire<br />
1.2.1 Il contratto preliminare e il contratto definitivo<br />
Il modello contratto preliminare – contratto definitivo<br />
risulta poi essere particolarmente frequente per l’ipotesi<br />
di vendita di immobili da costruire: si ha in questi<br />
casi prima un contratto preliminare stipulato in un momento<br />
in cui l’immobile non è venuto ancora ad esistenza,<br />
e un contratto definitivo, stipulato allorquando tale<br />
immobile è stato completato. Frequente è in tali ipotesi il<br />
versamento, da parte del futuro acquirente, di acconti in<br />
sede di stipula del contratto preliminare o comunque nel<br />
lasso intercorrente tra preliminare e definitivo.<br />
Tale pagamento di acconti avviene spesso senza alcuna<br />
tutela a favore dell’acquirente che si vede esposto al rischio<br />
della perdita di quanto versato in caso di sopravvenuta<br />
situazione di crisi (fallimento) del promittente<br />
venditore – costruttore: infatti l’acquirente anticipa parte<br />
della propria prestazione, senza ottenere però la proprietà<br />
dell’immobile, dato che l’effetto traslativo si verificherà<br />
– in virtù del citato principio del consenso traslativo –<br />
al momento del perfezionamento del contratto definitivo.<br />
1.2.2 Compravendita di cosa futura<br />
Altro strumento contrattuale utilizzato in caso vendita<br />
di immobili da costruire è quello della compravendita di<br />
cosa futura: le parti stipulano un atto di compravendita<br />
deducendo in contratto un’unità immobiliare non ancora<br />
esistente in quanto ancora in fase di costruzione: in tal<br />
caso il passaggio della proprietà si verifica non appena la<br />
cosa (l’unità immobiliare) viene ad esistenza (art. 1472<br />
codice civile).<br />
Anche in tale ipotesi il compratore che ha pagato il<br />
prezzo al momento della stipula, si trova esposto al rischio<br />
di dover ripetere tali somme in caso di mancata venuta<br />
ad esistenza dell’unità immobiliare, con evidente<br />
difficoltà di realizzo nel caso in cui il costruttore versi in<br />
situazione di crisi.<br />
2. La situazione preesistente<br />
La tutela dell’acquirente di immobili in corso di costruzione<br />
anteriormente al decreto legislativo 20 giugno<br />
<strong>2005</strong> n. 122 era, se si eccettua la possibilità di trascrivere<br />
il contratto preliminare presso i registri immobiliari di<br />
cui infra sub 3, pressoché inesistente. Il contratto era in<br />
sostanza lasciato alla libera disponibilità delle parti che<br />
avrebbero pertanto dovuto provvedere da se alla tutela<br />
dei propri interessi in sede di contrattazione, inserendo<br />
nel contratto medesimo delle clausole appropriate.<br />
* da David OCKL, notaio a Lana, Bolzano, Italia.<br />
1 Il testo del decreto è reperibile su www.normeinrete.it.<br />
Per la situazione giuridica anteriore vedi: E. CALÒ, Rapporto nazionale<br />
Italia, <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2001, p. 151.