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3-4/2005 UINL - Notarius International

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<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong> D. Ockl, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Italia 143<br />

La tutela degli acquirenti di immobili da<br />

costruire: La nuova disciplina italiana*<br />

Contenuto<br />

pagina<br />

1. Cenni sulla prassi delle compravendite<br />

immobiliari 143<br />

2. La situazione preesistente 143<br />

3. La trascrizione del contratto preliminare 144<br />

4. La nuova normativa – ambito di applicazione 144<br />

5. La garanzia fideiussoria 145<br />

6. Contenuto del contratto 146<br />

7. L’obbligo di assicurazione 146<br />

8. Obbligo di cancellazione o frazionamento delle<br />

ipoteche iscritte. 147<br />

9. Il diritto di prelazione in caso di esecuzione<br />

forzata immobiliare 147<br />

10.Le novità in tema di fallimento 147<br />

11. Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni<br />

immobili da costruire 148<br />

12.Bibliografia 148<br />

1. Cenni sulla prassi delle compravendite immobiliari<br />

Il decreto legislativo 20 giugno <strong>2005</strong> n. 122 1 introduce<br />

per la prima volta in Italia una disciplina volta alla tutela di<br />

acquirenti di immobili da costruire. Al fine di far comprendere<br />

al giurista non italiano tale nuova normativa, sono necessarie<br />

alcune brevi premesse sui modi di acquisto della<br />

proprietà immobiliare in Italia e sulla prassi relativa.<br />

Seguono alcuni informazioni generali sulla situazione<br />

giuridica e la prassi della compravendita di immobili per<br />

la maggior comprensione del giurista non-italiano.<br />

1.1 Principio del consenso traslativo<br />

E’ da ricordare innanzi tutto che in Italia vige il cosiddetto<br />

principio del consenso traslativo: l’acquisto della<br />

proprietà su un immobile a seguito di un accordo contrattuale<br />

si ha con il consenso delle parti validamente<br />

espresso, mentre l’esecuzione delle formalità pubblicitarie<br />

ha solo la conseguenza di rendere opponibile ai terzi<br />

il trasferimento già avvenuto.<br />

Ciò spiega la diffusione, nella prassi delle compravendite<br />

immobiliari, di un procedimento suddiviso in due<br />

momenti contrattuali: un contratto preliminare – inteso<br />

come contratto in cui una parte si obbliga a vendere e la<br />

controparte si obbliga a comprare – e un contratto cosiddetto<br />

definitivo – inteso come atto di vendita vero e<br />

proprio, la cui conclusione comporta come conseguenza<br />

del consenso espresso, il passaggio della proprietà.<br />

In tale contesto il preliminare svolge pertanto la funzione<br />

di garantire il controllo delle sopravvenienze intese<br />

come l’avverarsi dei presupposti necessari alla stipula del<br />

definitivo (ad es. cancellazioni di ipoteche o di altri aggravi,<br />

esecuzione di determinati lavori ecc.): ciascuna<br />

parte potrebbe in caso contrario, rifiutare il proprio consenso<br />

alla stipula del contratto definitivo, impedendo così<br />

il verificarsi degli effetti senza dover ricorrere all’impugnativa<br />

del contratto.<br />

Il contratto preliminare può anche prevedere una parziale<br />

anticipata esecuzione delle prestazioni (ad esempio<br />

pagamento di acconti sul prezzo).<br />

1.2 Vendita di immobili da costruire<br />

1.2.1 Il contratto preliminare e il contratto definitivo<br />

Il modello contratto preliminare – contratto definitivo<br />

risulta poi essere particolarmente frequente per l’ipotesi<br />

di vendita di immobili da costruire: si ha in questi<br />

casi prima un contratto preliminare stipulato in un momento<br />

in cui l’immobile non è venuto ancora ad esistenza,<br />

e un contratto definitivo, stipulato allorquando tale<br />

immobile è stato completato. Frequente è in tali ipotesi il<br />

versamento, da parte del futuro acquirente, di acconti in<br />

sede di stipula del contratto preliminare o comunque nel<br />

lasso intercorrente tra preliminare e definitivo.<br />

Tale pagamento di acconti avviene spesso senza alcuna<br />

tutela a favore dell’acquirente che si vede esposto al rischio<br />

della perdita di quanto versato in caso di sopravvenuta<br />

situazione di crisi (fallimento) del promittente<br />

venditore – costruttore: infatti l’acquirente anticipa parte<br />

della propria prestazione, senza ottenere però la proprietà<br />

dell’immobile, dato che l’effetto traslativo si verificherà<br />

– in virtù del citato principio del consenso traslativo –<br />

al momento del perfezionamento del contratto definitivo.<br />

1.2.2 Compravendita di cosa futura<br />

Altro strumento contrattuale utilizzato in caso vendita<br />

di immobili da costruire è quello della compravendita di<br />

cosa futura: le parti stipulano un atto di compravendita<br />

deducendo in contratto un’unità immobiliare non ancora<br />

esistente in quanto ancora in fase di costruzione: in tal<br />

caso il passaggio della proprietà si verifica non appena la<br />

cosa (l’unità immobiliare) viene ad esistenza (art. 1472<br />

codice civile).<br />

Anche in tale ipotesi il compratore che ha pagato il<br />

prezzo al momento della stipula, si trova esposto al rischio<br />

di dover ripetere tali somme in caso di mancata venuta<br />

ad esistenza dell’unità immobiliare, con evidente<br />

difficoltà di realizzo nel caso in cui il costruttore versi in<br />

situazione di crisi.<br />

2. La situazione preesistente<br />

La tutela dell’acquirente di immobili in corso di costruzione<br />

anteriormente al decreto legislativo 20 giugno<br />

<strong>2005</strong> n. 122 era, se si eccettua la possibilità di trascrivere<br />

il contratto preliminare presso i registri immobiliari di<br />

cui infra sub 3, pressoché inesistente. Il contratto era in<br />

sostanza lasciato alla libera disponibilità delle parti che<br />

avrebbero pertanto dovuto provvedere da se alla tutela<br />

dei propri interessi in sede di contrattazione, inserendo<br />

nel contratto medesimo delle clausole appropriate.<br />

* da David OCKL, notaio a Lana, Bolzano, Italia.<br />

1 Il testo del decreto è reperibile su www.normeinrete.it.<br />

Per la situazione giuridica anteriore vedi: E. CALÒ, Rapporto nazionale<br />

Italia, <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/2001, p. 151.

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