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V I N 0<br />

Chiarimenti in merito al prezzi del vino (prezzi fissati e prezzi alla produzione) menzionati nella presente<br />

pubblicazione.<br />

INTRODUZIONE<br />

Il regolamento (CEE) n. 816/70 del 28.4.1970 relative a disposizione complementari in materia di organizzazione comune<br />

del mercato vitivinicolo (GU L 99 del 5.5.1970) e stato abrogate il 5 febbraio 1979 [art. 70 del reg. (CEE) n. 337/79<br />

del 5 febbraio 1979]. Esso e stato sostituito dal regolarnento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 (GUN. L 54 del<br />

5.3.1979). Esso stablllsce un regime unlco ln questa settore e prevede un reglme del prezzi e degll interventi, un<br />

regime degli scambi con i paesi terzi, norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti,<br />

nonche norme relative a talune pratiche enologiche e all'irnrnissione al consumo (art. 1, par. 1).<br />

I. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI<br />

A. PREZZI OGGETTO DI FISSAZIONE<br />

Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, viene fissati un prezzo di orientamento e un prezzo limite per l'intervento<br />

per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria.<br />

Prezzo d'orientamento (Art. 2, par. 2)<br />

Viene fissato un prezzo d'orientamento in base alla media dei corsi constatatl per ll tlpo di vlno in questione<br />

durante le due campagne viticole precedent! la data alle quale il prezzo d'orlentamento viene fissato e in base<br />

allo sviluppo dei prezzi della campagna viticola in corso.<br />

Il prezzo di orientamento e fissato nella fase della produzione ed e valido dal 16 dicembre dell'anno nel quale<br />

e stato fissato fino al 15 dicembre dell'anno successive. Esse e espresso, secondo il tipo di vino, per<br />

grado/hl ovvero per hl.<br />

Prezzo limite per l'intervento (Art. 3)<br />

Per ciascun tipo di vino per il quale e fissato un prezzo di orientamento tenendo conto della situazione del<br />

mercato, della qualita del raccolto, dei dati del bilancio di previsione di cui all'articolo 5 e della necessita<br />

di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare al tempo stesso la formazione di<br />

eccedenze strutturali nella Comunita, viene fissato un prezzo limite per lo scatto del meccanismo degli<br />

interventi. Tale prezzo limite viene fissato nella stessa fase ed e valido per lo stesso periodo del prezzo<br />

d'orientanento.<br />

B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (Art. 7)<br />

La concessione di aiuti al magazzinaggio private del vino da tavola e dei mosti di uva e subordinata alla<br />

conclusione con gli organism! d'intervento di uno dei seguenti tipi di contratti di magazzinaggio, a condizioni<br />

da determinare:<br />

- contratti validi per un periodo di tre mesi, denominati contratti a breve termine<br />

contratti validi per un periodo di nove mesi, conclusi tra il 16 dicembre e il 15 febbraio successive,<br />

denominati "contratti a lunge termine".<br />

II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI<br />

Prezzo di riferimento (Art. 17, par.1).<br />

Nell'arnbito del regime degli scambi con i paesi terzi, ogni anne, anteriormente al 16 dicembre dell'anno in cui<br />

viene fissato fino al 15 dicembre dell'anno successive, e stabilito un prezzo di riferimento per il vino rosso e<br />

per il vino bianco di cui alla sottovoce 22.05 C della TDC.<br />

Questo prezzo viene fissato a partire dai prezzi di orientamento dei tipi di vine da tavola rosso e bianco piu<br />

rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'imrnissione dei vini<br />

comunitari nella stessa fase di cornrnercializzazione dei vini importati.<br />

Sono fissati prezzi di riferimento anche per i succhi (compresi i mosti) della sottovoce 20.07 B I, i succhi di uve<br />

(compresi i mosti di uve) concentrati delle sottovoci 20.07 A I e B I, i mosti di uve fresche mutizzati con alcole<br />

ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, il vino alcolizzato ai sensi<br />

della nota complementare 4 b) del capitolo 22 e il vine liquoroso ai sensi della nota complementare 4, c) del<br />

capitolo 22.<br />

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