04.02.2014 Views

Download (11Mb)

Download (11Mb)

Download (11Mb)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I S 0 G L U C 0 S I 0<br />

Spiegazioni relative ai prelievi, alle restituzioni e ai contributi gravanti sulla produzione.<br />

INTRODUZIONE<br />

Le disposizioni comuni per l'isoglucosio, stabilite dal regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggie 197<br />

(GUn. L 134 del 28.5.1977), sono entrate in vigore il 1° luglio 1977. Esse istituiscono un regime di scambi con 1<br />

paesi terzi e un regime di contributi gravanti sulla produzione.<br />

I. APPLICAZIONE<br />

Le disposizioni comuni per l'isoglucosio disciplinano i prodotti seguenti<br />

N. della tariffa doganale<br />

comune<br />

Designazione delle merci<br />

17.02 D I Isoglucosio<br />

27.07 F III Sciroppi di isoglucosio aromatizzati<br />

o colorati<br />

Ai sensi del regolamento suindicato, si intende per isoglucosio lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio,<br />

contenente in peso, allo stato secco, almeno 11 10% di fruttosio e 1'1%, globalmente, di oligosaccaridi e di<br />

polisaccaridi.<br />

II. SCAMBI CON I PAESI TERZI<br />

Per gli scambi con i paesi terzi ~<br />

restituzioni all'esportazione.<br />

istituito un regime che comporta un sistema di prelievi all'importazione e di<br />

Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 3)<br />

I prelievi all'importazione sono composti di due element!, uno mobile e l'altro fisso. I due element! vergono<br />

calcolati in base rispettivamente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3330/74 all'articolo 14 del<br />

regolamento (CEE) n. 2727/75. I prelieve vengono fissati mensilmente dalla Commissione. Il prelievo che deve<br />

essere riscosso ~ quello applicabile il giorno dell'importazione.<br />

Restituzioni all'esportazione (Regolan~nto (CEE) n. 1111/17, articolo 4)<br />

Ai fini dell'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento succitato, viene fissata<br />

periodicarnente una restituzione all'esportazione. Questa restituzione, il cui importo viene calcolato tenendo<br />

conto dei criteri esposti al paragrafo 1 dell'articolo 4, ~ la stessa per tutta la ComunitA rna pud essere<br />

differenziata secondo le destinazioni. Essa viene concessa su richiesta dell'interessato. La restituzione da<br />

applicare ~ quella valida il giorno dell'esportazione; si pud tuttavia deciderne la fissazione anticipata.<br />

III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVANTI SULLA PRODUZIONE (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 9)<br />

Gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contribute sulla produzione. In principia,<br />

l'importo di tale contribute~ pari, per 100 kg di materia secca, all'importo del contribute sulla produzione<br />

di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata di validitl di quest'ultimo<br />

importo.<br />

Il Consiglio adotterA anteriormente al 1° gennaio 1979 il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.<br />

196

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!