Download (11Mb)
Download (11Mb)
Download (11Mb)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I S 0 G L U C 0 S I 0<br />
Spiegazioni relative ai prelievi, alle restituzioni e ai contributi gravanti sulla produzione.<br />
INTRODUZIONE<br />
Le disposizioni comuni per l'isoglucosio, stabilite dal regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggie 197<br />
(GUn. L 134 del 28.5.1977), sono entrate in vigore il 1° luglio 1977. Esse istituiscono un regime di scambi con 1<br />
paesi terzi e un regime di contributi gravanti sulla produzione.<br />
I. APPLICAZIONE<br />
Le disposizioni comuni per l'isoglucosio disciplinano i prodotti seguenti<br />
N. della tariffa doganale<br />
comune<br />
Designazione delle merci<br />
17.02 D I Isoglucosio<br />
27.07 F III Sciroppi di isoglucosio aromatizzati<br />
o colorati<br />
Ai sensi del regolamento suindicato, si intende per isoglucosio lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio,<br />
contenente in peso, allo stato secco, almeno 11 10% di fruttosio e 1'1%, globalmente, di oligosaccaridi e di<br />
polisaccaridi.<br />
II. SCAMBI CON I PAESI TERZI<br />
Per gli scambi con i paesi terzi ~<br />
restituzioni all'esportazione.<br />
istituito un regime che comporta un sistema di prelievi all'importazione e di<br />
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 3)<br />
I prelievi all'importazione sono composti di due element!, uno mobile e l'altro fisso. I due element! vergono<br />
calcolati in base rispettivamente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3330/74 all'articolo 14 del<br />
regolamento (CEE) n. 2727/75. I prelieve vengono fissati mensilmente dalla Commissione. Il prelievo che deve<br />
essere riscosso ~ quello applicabile il giorno dell'importazione.<br />
Restituzioni all'esportazione (Regolan~nto (CEE) n. 1111/17, articolo 4)<br />
Ai fini dell'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento succitato, viene fissata<br />
periodicarnente una restituzione all'esportazione. Questa restituzione, il cui importo viene calcolato tenendo<br />
conto dei criteri esposti al paragrafo 1 dell'articolo 4, ~ la stessa per tutta la ComunitA rna pud essere<br />
differenziata secondo le destinazioni. Essa viene concessa su richiesta dell'interessato. La restituzione da<br />
applicare ~ quella valida il giorno dell'esportazione; si pud tuttavia deciderne la fissazione anticipata.<br />
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVANTI SULLA PRODUZIONE (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 9)<br />
Gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contribute sulla produzione. In principia,<br />
l'importo di tale contribute~ pari, per 100 kg di materia secca, all'importo del contribute sulla produzione<br />
di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata di validitl di quest'ultimo<br />
importo.<br />
Il Consiglio adotterA anteriormente al 1° gennaio 1979 il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.<br />
196