22.01.2014 Views

directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...

directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...

directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Direttive aziendali<br />

<strong>Forever</strong> <strong>Living</strong> <strong>Products</strong> Germany/Austria/<strong>Switzerland</strong> GmbH<br />

27.2<br />

Fatto salvo il punto 27.1, il Distributore è autorizzato ad utilizzare<br />

le informazioni riservate nell’ambito <strong>de</strong>lla sua attività<br />

di Distributore se (I) ciò si ren<strong>de</strong> necessario per la sua attività<br />

di Distributore FOREVER e (II) si limita alla divulgazione nei<br />

confronti di altri Distributori FOREVER.<br />

27.3<br />

Il Distributore può divulgare le informazioni riservate ad<br />

altri collaboratori che non sono personalmente Distributori<br />

FOREVER, solo se (I) ciò si ren<strong>de</strong> necessario per la sua attività<br />

di Distributore FOREVER e (II) obbliga prima i suoi collaboratori<br />

a firmare un accordo di segretezza; ciò è possibile<br />

nei limiti legali anche successivamente alla cessazione <strong>de</strong>l<br />

rapporto di lavoro.<br />

(II) gli erano note le rispettive informazioni già al momento<br />

<strong>de</strong>lla divulgazione da parte di FOREVER o terzi senza sua<br />

colpa oppure queste erano state rese pubbliche in seguito;<br />

(III) il Distributore ha ottenuto le rispettive informazioni da un<br />

terzo che al momento <strong>de</strong>lla loro divulgazione era autorizzato<br />

nei confronti di terzi senza essere soggetto a un obbligo di<br />

riservatezza; o<br />

(IV) le rispettive informazioni <strong>de</strong>vono essere divulgate per<br />

legge; il ricorso contro tale eccezione presuppone che il<br />

Distributore FOREVER venga informato immediatamente<br />

<strong>de</strong>ll’obbligo di divulgazione e si impegna al meglio <strong>de</strong>lle sue<br />

possibilità a divulgare meno informazioni possibili in virtù<br />

<strong>de</strong>l proprio obbligo di divulgazione previsto dalla legge.<br />

27.4<br />

I summenzionati obblighi di riservatezza non trovano applicazione<br />

relativamente alle informazioni <strong>de</strong>lle quali il Distributore<br />

dimostra con documenti scritti che<br />

(I) conosceva le rispettive informazioni già prima <strong>de</strong>lla loro<br />

divulgazione da parte di FOREVER o terzi;<br />

167

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!