directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...
directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ... directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...
Direttive aziendali Forever Living Products Germany/Austria/Switzerland GmbH 24.4 I matrimoni e le separazioni tra due Distributori devono essere comunicati a FOREVER. Lo stesso vale per l’avvio o la cessazione di una unione di fatto, qualora i conviventi abbiano la stessa residenza. 24.5 I Distributori che si sposano con un altro Distributore possono proseguire distribuzioni separate, che erano già in essere precedentemente al matrimonio. Lo stesso vale per i conviventi facenti parte di unioni di fatto, che erano separatamente esercenti in qualità di Distributori già prima di avviare l’unione di fatto. 24.6 Nel caso in cui un Distributore sposi un soggetto non Distributore che desidera costituire parte di una distribuzione, occorre presentare un certificato civile di matrimonio. Le coppie di fatto non ufficiali devono comunicare per iscritto a FOREVER il loro stato di coppia di fatto. La richiesta di costituire parte di una distribuzione deve essere firmata sia dal Distributore esistente sia dal coniuge o convivente subentrante. Su tale domanda deve essere riportato chiaramente il desiderio del coniuge o convivente di avviare una distribuzione congiunta. 24.7 Qualora non siano fornite a FOREVER istruzioni contrarie da parte dei coniugi congiuntamente esercenti in una distribuzione, FOREVER continuerà a corrispondere i pagamenti al Distributore registrato presso l’azienda fino alla validità legale della separazione, analogamente a quanto avveniva precedentemente all’avvio della procedura. 24.8 In caso di separazione o in caso di cessazione della unione di fatto, i coniugi separati ovvero ex conviventi devono comunicare a FOREVER quale dei due coniugi separati o ex conviventi proseguirà la distribuzione entro un termine di tre (3) mesi dalla validità della separazione o cessazione della unione di fatto. La distribuzione non può essere suddivisa dai coniugi separati o ex conviventi. Solo una persona fisica maggiorenne può assumere la downline esistente della suddetta distribuzione. L’altro coniuge separato ovvero ex convivente può creare la sua downline personale. A condizione che la posizione iniziale non possa essere sopra la posizione di un manager, egli inizia dalla posizione del piano di marketing che era già stata raggiunta insieme al coniuge o convivente. Il coniuge ovvero convivente che crea una nuova downline viene associato allo stesso sponsor che ha già sponsorizzato la distribuzione esistente. 162
Direttive aziendali Il coniuge ovvero compagno precedente che crea una nuova downline viene considerato sponsor fino alla riqualificazione di “Inherited Manager”. Forever Living Products Germany/Austria/Switzerland GmbH 25 SUBENTRO NELLA DISTRIBUZIONE MORTIS CAUSA 25.1 In caso di decesso del Distributore, da documentarsi a FOREVER mediante certificato di morte, la distribuzione alle condizioni riportate nei seguenti punti da 25.2 a 25.6 passa agli eredi o al legatario menzionato dal testatore. 25.2 Il Distributore si impegna a trasferire la sua distribuzione a un singolo erede in sede di dispositivo mortis causa o a un terzo in sede di legato. L’erede ovvero legatario può essere solo una persona fisica. L’erede in questo caso, salvo rinuncia all’eredità, subentra a pieno titolo nella posizione giuridica del testatore in virtù della distribuzione conseguentemente al decesso del testatore e con riserva del punto 25.6. Il legatario, salvo rinuncia al lascito, ha un diritto nei confronti dello o degli eredi al trasferimento del contratto di distribuzione al legatario in sede di cessione del contratto. Egli subentra a pieno titolo nella posizione giuridica del testatore in virtù della distribuzione, qualora sia soddisfatto tale diritto dallo o dagli eredi con riserva del punto 25.6. A partire da tale momento FOREVER approva la cessione del contratto da parte del legatario. 163
- Page 111 and 112: Directives de l’entreprise direct
- Page 113 and 114: Directives de l’entreprise Foreve
- Page 115 and 116: Directives de l’entreprise Foreve
- Page 117 and 118: Directives de l’entreprise 31 COM
- Page 119 and 120: Direttive aziendali Forever Living
- Page 121 and 122: Direttive aziendali Forever Living
- Page 123 and 124: Direttive aziendali Forever Living
- Page 125 and 126: Direttive aziendali Forever Living
- Page 127 and 128: Direttive aziendali Forever Living
- Page 129 and 130: Direttive aziendali Forever Living
- Page 131 and 132: Direttive aziendali Forever Living
- Page 133 and 134: Direttive aziendali Forever Living
- Page 135 and 136: Direttive aziendali Forever Living
- Page 137 and 138: Direttive aziendali Forever Living
- Page 139 and 140: Direttive aziendali Forever Living
- Page 141 and 142: Direttive aziendali Forever Living
- Page 143 and 144: Direttive aziendali 13 INCENTIVI PE
- Page 145 and 146: Direttive aziendali Forever Living
- Page 147 and 148: Direttive aziendali Forever Living
- Page 149 and 150: Direttive aziendali Forever Living
- Page 151 and 152: Direttive aziendali bonus corrispon
- Page 153 and 154: Direttive aziendali c) un supplemen
- Page 155 and 156: Direttive aziendali Forever Living
- Page 157 and 158: Direttive aziendali Forever Living
- Page 159 and 160: Direttive aziendali Forever Living
- Page 161: Direttive aziendali consegnato alla
- Page 165 and 166: Direttive aziendali Forever Living
- Page 167 and 168: Direttive aziendali Forever Living
- Page 169 and 170: Direttive aziendali con i materiali
- Page 171 and 172: Direttive aziendali Forever Living
Direttive aziendali<br />
Il coniuge ovvero compagno prece<strong>de</strong>nte che crea una nuova<br />
downline viene consi<strong>de</strong>rato sponsor fino alla riqualificazione<br />
di “Inherited Manager”. <br />
<strong>Forever</strong> <strong>Living</strong> <strong>Products</strong> Germany/Austria/<strong>Switzerland</strong> GmbH<br />
25<br />
SUBENTRO NELLA DISTRIBUZIONE MORTIS CAUSA<br />
25.1<br />
In caso di <strong>de</strong>cesso <strong>de</strong>l Distributore, da documentarsi a<br />
FOREVER mediante certificato di morte, la distribuzione alle<br />
condizioni riportate nei seguenti punti da 25.2 a 25.6 passa<br />
agli eredi o al legatario menzionato dal testatore.<br />
25.2<br />
Il Distributore si impegna a trasferire la sua distribuzione a<br />
un singolo ere<strong>de</strong> in se<strong>de</strong> di dispositivo mortis causa o a un<br />
terzo in se<strong>de</strong> di legato. L’ere<strong>de</strong> ovvero legatario può essere<br />
solo una persona fisica.<br />
L’ere<strong>de</strong> in questo caso, salvo rinuncia all’eredità, subentra a<br />
pieno titolo nella posizione giuridica <strong>de</strong>l testatore in virtù <strong>de</strong>lla<br />
distribuzione conseguentemente al <strong>de</strong>cesso <strong>de</strong>l testatore<br />
e con riserva <strong>de</strong>l punto 25.6. Il legatario, salvo rinuncia al<br />
lascito, ha un diritto nei confronti <strong>de</strong>llo o <strong>de</strong>gli eredi al trasferimento<br />
<strong>de</strong>l contratto di distribuzione al legatario in se<strong>de</strong><br />
di cessione <strong>de</strong>l contratto. Egli subentra a pieno titolo nella<br />
posizione giuridica <strong>de</strong>l testatore in virtù <strong>de</strong>lla distribuzione,<br />
qualora sia soddisfatto tale diritto dallo o dagli eredi con<br />
riserva <strong>de</strong>l punto 25.6. A partire da tale momento FOREVER<br />
approva la cessione <strong>de</strong>l contratto da parte <strong>de</strong>l legatario.<br />
163