directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...

directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ... directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...

22.01.2014 Views

Direttive aziendali Forever Living Products Germany/Austria/Switzerland GmbH (in particolare affermazioni sugli effetti curativi) o alle possibilità di guadagno dei Distributori. 6. Falsa presentazione dei quantitativi di prodotti FOREVER venduti o usati contravvenendo ai punti 6.5 o 21.7. 7. Qualsiasi inaccettabile violazione del contratto di distribuzione, incluse le presenti direttive aziendali, che risulta grave per FOREVER commisuratamente al mantenimento del rapporto contrattuale con il Distributore e negli interessi delle parti. 8. Qualsiasi violazione del contratto di distribuzione, incluse le presenti direttive aziendali, perpetrata dal Distributore nonostante il ripetuto sollecito di FOREVER e il ragionevole termine di diffida concesso. 23.3 CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA RISOLUZIONE a) Una volta resa efficace la risoluzione, avviene il distacco del Distributore dalla struttura di distribuzione. Il Distributore perde la sua posizione nel piano di marketing e nelle downline nazionali ed estere. Egli perde il suo diritto ai bonus e l’autorizzazione a partecipare a tutti i programmi di incentivi. Con la risoluzione decadono anche tutti i diritti concessi al Distributore, incluso il diritto a distribuire i prodotti FOREVER. b) In caso di risoluzione straordinaria da parte di FOREVER, il Distributore è obbligato a restituire a FOREVER tutti i buoni, gli incentivi e tutti gli altri servizi ricevuti da FOREVER nel giorno successivo alla motivazione di risoluzione. Tali buoni persi vengono pagati al Distributore qualificato successivo nella upline, purché quest’ultimo si attenga fedelmente al contratto, dopo avere detratto tutte le spese e i danni conseguenti alle azioni che hanno condotto alla risoluzione. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI FOREVER AL TERMINE DELLA DISTRIBUZIONE a) I Distributori che risolvono il loro contratto di distribuzione, o il cui contratto viene disdetto in via ordinaria da FOREVER (quindi non nel caso di risoluzione straordinaria da parte di FOREVER), possono restituire a FOREVER tutti i prodotti FOREVER acquistati da FOREVER entro gli ultimi 12 mesi prima del termine della distribuzione, purché tali prodotti non siano stati venduti, danneggiati né risultino smerciabili. Inoltre, questi non devono essere prodotti FOREVER, per i quali il Distributore abbia garantito a FOREVER la vendita o l’utilizzo (vedere punto 6.5 o 21.7). Il Distributore deve altresì compilare un modulo di restituzione e indicare tutti i prodotti FOREVER per i quali richiede il rimborso. Il modulo deve essere 160

Direttive aziendali consegnato alla sede centrale FOREVER unitamente ai prodotti FOREVER e alla relativa fattura oppure inviato per posta alla sede centrale di FOREVER. Per le restituzioni autorizzate il Distributore riceve un rimborso del prezzo di acquisto originale detratti i buoni già ricevuti. b) In virtù dei requisiti summenzionati per il riacquisto, spetta allo sponsor e al Distributore l’obbligo di un acquisto attento da parte dei Distributori. I Distributori non devono acquistare più prodotti FOREVER di quanto possono preventivamente rivendere nell’arco di un mese. Uno sponsor si impegna a elaborare con il suo Distributore i quantitativi orientativi per la sua attività, affinché egli acquisti solo le quantità che corrispondono al suo effettivo bisogno di vendita. Ulteriori acquisti supplementari possono essere fatti solo se il 75% delle scorte originali è già stato venduto. c) FOREVER richiederà indietro tutti i buoni, versati nella upline di un Distributore, che sono stati pagati in riferimento a prodotti FOREVER riacquistati successivamente da FOREVER, per evitare che i Distributori inducano altri Distributori a violare il divieto esistente di creare giacenze eccessive. Forever Living Products Germany/Austria/Switzerland GmbH 24 DISTRIBUZIONE NEL CASO DI CONIUGI E COPPIE DI FATTO, MATRI- MONIO E SEPARAZIONE 24.1 Una coppia può essere congiuntamente esercente in una; la distribuzione in questo caso è costituita dal Distributore e dal coniuge del Distributore. Le coppie di fatto possono essere congiuntamente esercenti in una distribuzione, se entrambi i conviventi hanno la stessa residenza. 24.2 I coniugi o le coppie di fatto possono essere sponsorizzate solo congiuntamente (ovvero insieme sullo stesso modulo di domanda). Essi non possono sponsorizzarsi reciprocamente. 24.3 Se un coniuge o un convivente non desidera costituire parte di una distribuzione con il proprio coniuge o convivente, il contratto di distribuzione del coniuge o convivente esercente in qualità di Distributore può comunque essere risolto da FOREVER, qualoria siano attribuibili al coniuge o convivente esercente in qualità di Distributore azioni del proprio coniuge o convivente che violano gli obblighi contrattuali assunti dal Distributore. 161

Direttive aziendali<br />

consegnato alla se<strong>de</strong> centrale FOREVER unitamente ai<br />

prodotti FOREVER e alla relativa fattura oppure inviato<br />

per posta alla se<strong>de</strong> centrale di FOREVER. Per le restituzioni<br />

autorizzate il Distributore riceve un rimborso <strong>de</strong>l<br />

prezzo di acquisto originale <strong>de</strong>tratti i buoni già ricevuti.<br />

b) In virtù <strong>de</strong>i requisiti summenzionati per il riacquisto,<br />

spetta allo sponsor e al Distributore l’obbligo di un acquisto<br />

attento da parte <strong>de</strong>i Distributori. I Distributori non<br />

<strong>de</strong>vono acquistare più prodotti FOREVER di quanto possono<br />

preventivamente riven<strong>de</strong>re nell’arco di un mese.<br />

Uno sponsor si impegna a elaborare con il suo Distributore<br />

i quantitativi orientativi per la sua attività, affinché<br />

egli acquisti solo le quantità che corrispondono al suo<br />

effettivo bisogno di vendita. Ulteriori acquisti supplementari<br />

possono essere fatti solo se il 75% <strong>de</strong>lle scorte<br />

originali è già stato venduto.<br />

c) FOREVER richie<strong>de</strong>rà indietro tutti i buoni, versati nella<br />

upline di un Distributore, che sono stati pagati in riferimento<br />

a prodotti FOREVER riacquistati successivamente<br />

da FOREVER, per evitare che i Distributori inducano<br />

altri Distributori a violare il divieto esistente di creare<br />

giacenze eccessive.<br />

<strong>Forever</strong> <strong>Living</strong> <strong>Products</strong> Germany/Austria/<strong>Switzerland</strong> GmbH<br />

24<br />

DISTRIBUZIONE NEL CASO DI CONIUGI E COPPIE DI FATTO, MATRI-<br />

MONIO E SEPARAZIONE<br />

24.1<br />

Una coppia può essere congiuntamente esercente in una; la<br />

distribuzione in questo caso è costituita dal Distributore e dal<br />

coniuge <strong>de</strong>l Distributore. Le coppie di fatto possono essere<br />

congiuntamente esercenti in una distribuzione, se entrambi<br />

i conviventi hanno la stessa resi<strong>de</strong>nza.<br />

24.2<br />

I coniugi o le coppie di fatto possono essere sponsorizzate<br />

solo congiuntamente (ovvero insieme sullo stesso<br />

modulo di domanda). Essi non possono sponsorizzarsi<br />

reciprocamente.<br />

24.3<br />

Se un coniuge o un convivente non <strong>de</strong>si<strong>de</strong>ra costituire parte<br />

di una distribuzione con il proprio coniuge o convivente, il<br />

contratto di distribuzione <strong>de</strong>l coniuge o convivente esercente<br />

in qualità di Distributore può comunque essere risolto da<br />

FOREVER, qualoria siano attribuibili al coniuge o convivente<br />

esercente in qualità di Distributore azioni <strong>de</strong>l proprio coniuge<br />

o convivente che violano gli obblighi contrattuali assunti<br />

dal Distributore.<br />

161

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!