directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...
directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ... directives de l'entreprise - Forever Living Products (Switzerland ...
Direttive aziendali Forever Living Products Germany/Austria/Switzerland GmbH (in particolare affermazioni sugli effetti curativi) o alle possibilità di guadagno dei Distributori. 6. Falsa presentazione dei quantitativi di prodotti FOREVER venduti o usati contravvenendo ai punti 6.5 o 21.7. 7. Qualsiasi inaccettabile violazione del contratto di distribuzione, incluse le presenti direttive aziendali, che risulta grave per FOREVER commisuratamente al mantenimento del rapporto contrattuale con il Distributore e negli interessi delle parti. 8. Qualsiasi violazione del contratto di distribuzione, incluse le presenti direttive aziendali, perpetrata dal Distributore nonostante il ripetuto sollecito di FOREVER e il ragionevole termine di diffida concesso. 23.3 CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA RISOLUZIONE a) Una volta resa efficace la risoluzione, avviene il distacco del Distributore dalla struttura di distribuzione. Il Distributore perde la sua posizione nel piano di marketing e nelle downline nazionali ed estere. Egli perde il suo diritto ai bonus e l’autorizzazione a partecipare a tutti i programmi di incentivi. Con la risoluzione decadono anche tutti i diritti concessi al Distributore, incluso il diritto a distribuire i prodotti FOREVER. b) In caso di risoluzione straordinaria da parte di FOREVER, il Distributore è obbligato a restituire a FOREVER tutti i buoni, gli incentivi e tutti gli altri servizi ricevuti da FOREVER nel giorno successivo alla motivazione di risoluzione. Tali buoni persi vengono pagati al Distributore qualificato successivo nella upline, purché quest’ultimo si attenga fedelmente al contratto, dopo avere detratto tutte le spese e i danni conseguenti alle azioni che hanno condotto alla risoluzione. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI FOREVER AL TERMINE DELLA DISTRIBUZIONE a) I Distributori che risolvono il loro contratto di distribuzione, o il cui contratto viene disdetto in via ordinaria da FOREVER (quindi non nel caso di risoluzione straordinaria da parte di FOREVER), possono restituire a FOREVER tutti i prodotti FOREVER acquistati da FOREVER entro gli ultimi 12 mesi prima del termine della distribuzione, purché tali prodotti non siano stati venduti, danneggiati né risultino smerciabili. Inoltre, questi non devono essere prodotti FOREVER, per i quali il Distributore abbia garantito a FOREVER la vendita o l’utilizzo (vedere punto 6.5 o 21.7). Il Distributore deve altresì compilare un modulo di restituzione e indicare tutti i prodotti FOREVER per i quali richiede il rimborso. Il modulo deve essere 160
Direttive aziendali consegnato alla sede centrale FOREVER unitamente ai prodotti FOREVER e alla relativa fattura oppure inviato per posta alla sede centrale di FOREVER. Per le restituzioni autorizzate il Distributore riceve un rimborso del prezzo di acquisto originale detratti i buoni già ricevuti. b) In virtù dei requisiti summenzionati per il riacquisto, spetta allo sponsor e al Distributore l’obbligo di un acquisto attento da parte dei Distributori. I Distributori non devono acquistare più prodotti FOREVER di quanto possono preventivamente rivendere nell’arco di un mese. Uno sponsor si impegna a elaborare con il suo Distributore i quantitativi orientativi per la sua attività, affinché egli acquisti solo le quantità che corrispondono al suo effettivo bisogno di vendita. Ulteriori acquisti supplementari possono essere fatti solo se il 75% delle scorte originali è già stato venduto. c) FOREVER richiederà indietro tutti i buoni, versati nella upline di un Distributore, che sono stati pagati in riferimento a prodotti FOREVER riacquistati successivamente da FOREVER, per evitare che i Distributori inducano altri Distributori a violare il divieto esistente di creare giacenze eccessive. Forever Living Products Germany/Austria/Switzerland GmbH 24 DISTRIBUZIONE NEL CASO DI CONIUGI E COPPIE DI FATTO, MATRI- MONIO E SEPARAZIONE 24.1 Una coppia può essere congiuntamente esercente in una; la distribuzione in questo caso è costituita dal Distributore e dal coniuge del Distributore. Le coppie di fatto possono essere congiuntamente esercenti in una distribuzione, se entrambi i conviventi hanno la stessa residenza. 24.2 I coniugi o le coppie di fatto possono essere sponsorizzate solo congiuntamente (ovvero insieme sullo stesso modulo di domanda). Essi non possono sponsorizzarsi reciprocamente. 24.3 Se un coniuge o un convivente non desidera costituire parte di una distribuzione con il proprio coniuge o convivente, il contratto di distribuzione del coniuge o convivente esercente in qualità di Distributore può comunque essere risolto da FOREVER, qualoria siano attribuibili al coniuge o convivente esercente in qualità di Distributore azioni del proprio coniuge o convivente che violano gli obblighi contrattuali assunti dal Distributore. 161
- Page 109 and 110: Directives de l’entreprise Foreve
- Page 111 and 112: Directives de l’entreprise direct
- Page 113 and 114: Directives de l’entreprise Foreve
- Page 115 and 116: Directives de l’entreprise Foreve
- Page 117 and 118: Directives de l’entreprise 31 COM
- Page 119 and 120: Direttive aziendali Forever Living
- Page 121 and 122: Direttive aziendali Forever Living
- Page 123 and 124: Direttive aziendali Forever Living
- Page 125 and 126: Direttive aziendali Forever Living
- Page 127 and 128: Direttive aziendali Forever Living
- Page 129 and 130: Direttive aziendali Forever Living
- Page 131 and 132: Direttive aziendali Forever Living
- Page 133 and 134: Direttive aziendali Forever Living
- Page 135 and 136: Direttive aziendali Forever Living
- Page 137 and 138: Direttive aziendali Forever Living
- Page 139 and 140: Direttive aziendali Forever Living
- Page 141 and 142: Direttive aziendali Forever Living
- Page 143 and 144: Direttive aziendali 13 INCENTIVI PE
- Page 145 and 146: Direttive aziendali Forever Living
- Page 147 and 148: Direttive aziendali Forever Living
- Page 149 and 150: Direttive aziendali Forever Living
- Page 151 and 152: Direttive aziendali bonus corrispon
- Page 153 and 154: Direttive aziendali c) un supplemen
- Page 155 and 156: Direttive aziendali Forever Living
- Page 157 and 158: Direttive aziendali Forever Living
- Page 159: Direttive aziendali Forever Living
- Page 163 and 164: Direttive aziendali Il coniuge ovve
- Page 165 and 166: Direttive aziendali Forever Living
- Page 167 and 168: Direttive aziendali Forever Living
- Page 169 and 170: Direttive aziendali con i materiali
- Page 171 and 172: Direttive aziendali Forever Living
Direttive aziendali<br />
consegnato alla se<strong>de</strong> centrale FOREVER unitamente ai<br />
prodotti FOREVER e alla relativa fattura oppure inviato<br />
per posta alla se<strong>de</strong> centrale di FOREVER. Per le restituzioni<br />
autorizzate il Distributore riceve un rimborso <strong>de</strong>l<br />
prezzo di acquisto originale <strong>de</strong>tratti i buoni già ricevuti.<br />
b) In virtù <strong>de</strong>i requisiti summenzionati per il riacquisto,<br />
spetta allo sponsor e al Distributore l’obbligo di un acquisto<br />
attento da parte <strong>de</strong>i Distributori. I Distributori non<br />
<strong>de</strong>vono acquistare più prodotti FOREVER di quanto possono<br />
preventivamente riven<strong>de</strong>re nell’arco di un mese.<br />
Uno sponsor si impegna a elaborare con il suo Distributore<br />
i quantitativi orientativi per la sua attività, affinché<br />
egli acquisti solo le quantità che corrispondono al suo<br />
effettivo bisogno di vendita. Ulteriori acquisti supplementari<br />
possono essere fatti solo se il 75% <strong>de</strong>lle scorte<br />
originali è già stato venduto.<br />
c) FOREVER richie<strong>de</strong>rà indietro tutti i buoni, versati nella<br />
upline di un Distributore, che sono stati pagati in riferimento<br />
a prodotti FOREVER riacquistati successivamente<br />
da FOREVER, per evitare che i Distributori inducano<br />
altri Distributori a violare il divieto esistente di creare<br />
giacenze eccessive.<br />
<strong>Forever</strong> <strong>Living</strong> <strong>Products</strong> Germany/Austria/<strong>Switzerland</strong> GmbH<br />
24<br />
DISTRIBUZIONE NEL CASO DI CONIUGI E COPPIE DI FATTO, MATRI-<br />
MONIO E SEPARAZIONE<br />
24.1<br />
Una coppia può essere congiuntamente esercente in una; la<br />
distribuzione in questo caso è costituita dal Distributore e dal<br />
coniuge <strong>de</strong>l Distributore. Le coppie di fatto possono essere<br />
congiuntamente esercenti in una distribuzione, se entrambi<br />
i conviventi hanno la stessa resi<strong>de</strong>nza.<br />
24.2<br />
I coniugi o le coppie di fatto possono essere sponsorizzate<br />
solo congiuntamente (ovvero insieme sullo stesso<br />
modulo di domanda). Essi non possono sponsorizzarsi<br />
reciprocamente.<br />
24.3<br />
Se un coniuge o un convivente non <strong>de</strong>si<strong>de</strong>ra costituire parte<br />
di una distribuzione con il proprio coniuge o convivente, il<br />
contratto di distribuzione <strong>de</strong>l coniuge o convivente esercente<br />
in qualità di Distributore può comunque essere risolto da<br />
FOREVER, qualoria siano attribuibili al coniuge o convivente<br />
esercente in qualità di Distributore azioni <strong>de</strong>l proprio coniuge<br />
o convivente che violano gli obblighi contrattuali assunti<br />
dal Distributore.<br />
161