Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

treaties.un.org
from treaties.un.org More from this publisher
07.10.2013 Views

Volume 2080, 1-36116 3. Le decisioni sulle questioni di cui all'articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tire quarti dalle Parti contmenti. 4. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a 0, paragmfi 2 e 3, e fatto salvo it paragrafo 6, le decisioni prcviste dal presente Trattato sono adottate a maggioranza di tre quari dalle Patti contraenti presenti c votanti alla riunione della Conferenza delta Carta alla quale sono decise tali questioni. 5. Ai fini del presente articolo, per "Parti coatraenti presenti e votanti" si intendono le Parti contiesat presenti che esprimono un rota favorevole o contrario, restando inteso che Ia Conferenza delta Carta pub decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contmenti per corrispondenza. 6. Salvo quanto previsto at paragrafo 2, le decisioni di cui at presente articolo sono valide soltanto se prese con it sostegno delta maggoranza senplice delle Patti contraenti. 7. Ad unrganizzazone regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di vsti par a nuro dei suoi Stati memnbri che sono Pati contraenti del presente Tratato; semprech6 delta Organizzazione non eserciti i] diritto di voto qualora to esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 8. Qualora si veifichino persistenti ritardi neltadempimento degli obblighi finasziari di usa Parte connaente in base at presese Traltato, la Conferenza della Carta pub sospendere in Unto o in parte i diritti di tale Pae coniraente. ARTICOLO 37 PRINCIPI FINANZIARI t. Le spese di rappresentanza alle rianioni sono a carico di cia=Cuna Parte contraete della Conferenza della Carta c dei suoi organi sussidiari. 2. Le spese relative alle ritmioni della Conferenza della Carta e degli organi sussidiari sono considerate spese del Segretario. 3. Le spese del Segretariato sono sostenute dalle Pati contraenti a mezzo di eontributi detearninati in finzione della loro capaciti economica nella misara precisata dall'allegato B, it cui disposes pub esere modificato in conformit delrarticolo 36, paragrafo I, lettera d). 4. Un protocollo contiene disposizioni per garantire che le spese del Segretiriato derivanti da detto peotocollo siano a cauico delle part di esso. 5. La Confercnza della Carta pub inoltre accettare contributi volontar, da na o piii Parti contraenti o da altre fonti. Le spese coperte da questi contributi non sono considerate spese del Segpetariato aj sensi del paragrafo 3. PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 38 FIRMA II presente Trattato aperto ala firma degli Stati e delle Organizzazioni rcgionali d'intcgrazione economica clse hino firmato la Carla a Lisbona da 17 dicembre 1994 at 16 giugno 1995. ARTICOLO 39 RATIFICA, ACCETTAZIONE 0 APPROVAZIONE I1 presente Trattato i soggeto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firwat. Gli stnanenti di ratifica, accearoneo approvazione sono depositati presso il depositario.

Volume 2080, 1-36116 ARTICOLO 40 APPLICAZIONE Al TERRPTORJ 1. Qualsiasi Slate o Organizzazione regionale d'integrazione economica pub al momao della firma, ratifica, accetazione, approvazione o adesione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, ehe il Trattato 6 vincolanite per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni intemazionali eao b responsabile, ovveo per uno o put di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrana in vigore del Trattato per tale Panie comtaente. 2. Successivanente ogni Parte contnaente pub con diehiarazione depositata preso il depositario, impegnasi ai sensi del presente Tratsato relativamente ad altri territori specificati nela diehiarazione. Rispetto a tali territoi, il Tratao erna in vigore ii novantesimo giomo successivo alia data di ricevimento di tale dichiarazione da pante del depositario. 3. Qualsiasi dichiarazione esprensa ai sensi dei due paragrafi precedenti pub essere revocaa, rispetto a territori specificati in tale dichiarazione mediante notifica a depositario. Fatto salvoil disposno dell'aticolo 47, paagrafo 3, Ia revoca ha effetto dopo tn anno dalia data di ricevimento di tale notifiea da parte del depositario. 4. La definizione di "Area" alrarticolo I. paragrafo 10 deVessere imerpretata temendo presente ogni dichiarazione depositata ai scsi del pr scnte articolo. ARTICOLO 41 ADESIONE 11 presente Tratato aperto, a decorrere dala data in ci il Trattato 6 stato Chiuso ala firma, al'adesione degli Statl • delle Orgaizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modaliti chc devono esere approvate dala Confereza delta Carta. Gli smunmenti di adesione sono depusitati presso il depositario. ARTICOLO 42 EMENDAMENTI I. Ogni Parte contraente pub proporre emendamenti al preente Trattato. 2. 11 testo di qualsiasi proposta di em damento conunictieo dal Segretariato alle Pati contraenti almeno Ire mesi prima delta data in ci se ae propone radozione da parte della Confereza della Carta. 3. Gli enendameeti Ai presente Traaso i ci teti sono stati adottati dalla Confereza della Carta sono comunicati dal Segretanato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraeni per ratifiea, accettazione o approvazione. 4. Gli stsmnenti di ratific, accettazinne o approvazione degli emendamenti al presenteTattat sono depotiiti preso il depositaio. Gli emendameni entrano in vigore tra le Patti contraenti cse li hanno ratificati, accettati o approvai it novantesimo giono successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accnazione o approvazione da almeno tre quarti delle Parti connenti. In seguito, gli cmendamerti ctrae in vigore nei confonti c qualsiasi altra Parte contractre il novantesimo giomo succnssivo alla data in cui tale Pate conraente deposita il suo sftmcrto di ratifica, accettazione o apprOvazioe delle modifiche. ARTICOLO 43 ACCORD] DI ASSOCIAZIONE I. La Confernuza della Carla pub autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stabi o con Organizzazioni r.gionali di integrazione econornica o con organizzazioni intemazionali pe promuovere rattuazione degli obietivi e dei pincipi della Carta e delle disponzoni del presente Tranato e di tmo o pi6 protocolli.

Volume 2080, 1-36116<br />

ARTICOLO 40<br />

APPLICAZIONE Al TERRPTORJ<br />

1. Qualsiasi Slate o Organizzazione regionale d'integrazione economica pub al momao della firma, ratifica,<br />

accetazione, approvazione o a<strong>des</strong>ione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, ehe il<br />

Trattato 6 vincolanite per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni intemazionali eao b responsabile, ovveo<br />

per uno o put di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrana in vigore del Trattato per tale Panie comtaente.<br />

2. Successivanente ogni Parte contnaente pub con diehiarazione depositata preso il depositario, impegnasi ai sensi del<br />

presente Tratsato relativamente ad altri territori specificati nela diehiarazione. Rispetto a tali territoi, il Tratao erna<br />

in vigore ii novantesimo giomo successivo alia data di ricevimento di tale dichiarazione da pante del depositario.<br />

3. Qualsiasi dichiarazione esprensa ai sensi dei due paragrafi precedenti pub essere revocaa, rispetto a territori<br />

specificati in tale dichiarazione mediante notifica a depositario. Fatto salvoil disposno dell'aticolo 47, paagrafo 3, Ia<br />

revoca ha effetto dopo tn anno dalia data di ricevimento di tale notifiea da parte del depositario.<br />

4. La definizione di "Area" alrarticolo I. paragrafo 10 deVessere imerpretata temendo presente ogni dichiarazione<br />

depositata ai scsi del pr scnte articolo.<br />

ARTICOLO 41<br />

ADESIONE<br />

11 presente Tratato aperto, a decorrere dala data in ci il Trattato 6 stato Chiuso ala firma, al'a<strong>des</strong>ione degli Statl • delle<br />

Orgaizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modaliti chc devono esere<br />

approvate dala Confereza delta Carta. Gli smunmenti di a<strong>des</strong>ione sono depusitati presso il depositario.<br />

ARTICOLO 42<br />

EMENDAMENTI<br />

I. Ogni Parte contraente pub proporre emendamenti al preente Trattato.<br />

2. 11 testo di qualsiasi proposta di em damento conunictieo dal Segretariato alle Pati contraenti almeno Ire mesi<br />

prima delta data in ci se ae propone radozione da parte della Confereza della Carta.<br />

3. Gli enendameeti Ai presente Traaso i ci teti sono stati adottati dalla Confereza della Carta sono comunicati dal<br />

Segretanato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraeni per ratifiea, accettazione o approvazione.<br />

4. Gli stsmnenti di ratific, accettazinne o approvazione degli emendamenti al presenteTattat sono depotiiti preso il<br />

depositaio. Gli emendameni entrano in vigore tra le Patti contraenti cse li hanno ratificati, accettati o approvai it<br />

novantesimo giono successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accnazione o<br />

approvazione da almeno tre quarti delle Parti connenti. In seguito, gli cmendamerti ctrae in vigore nei confonti c<br />

qualsiasi altra Parte contractre il novantesimo giomo succnssivo alla data in cui tale Pate conraente deposita il suo<br />

sftmcrto di ratifica, accettazione o apprOvazioe delle modifiche.<br />

ARTICOLO 43<br />

ACCORD] DI ASSOCIAZIONE<br />

I. La Confernuza della Carla pub autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stabi o con Organizzazioni<br />

r.gionali di integrazione econornica o con organizzazioni intemazionali pe promuovere rattuazione degli obietivi e<br />

dei pincipi della Carta e delle disponzoni del presente Tranato e di tmo o pi6 protocolli.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!