Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

treaties.un.org
from treaties.un.org More from this publisher
07.10.2013 Views

Volume 2080, 1-36116 iii) Gli orgpni invitati a risolvere le coeroversie ai sensi degli articoli 26, pa"graf 2, letfera c) o 27, pagrafo 2 possono tener conto di ogii conclusione raggiunta dalle autorith fiscali competent riguardo at carattere espropriativo della misurn. Gli organi tengono conto di ogni conchisione raggiunta dalle aatorith fiscali compeenti entro it ternine di sei tnesi stabilito ala letter b), punto i) riguardo al carattere discriminatotio delta mism. Detli organi possono anche tenet conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorith fiscali competenti dopo to spirare del termine di sci mesi. iv) In nessun caso ta partecipazione delle autoit& fiscali competenti dopo to spirare del termine di aci mesi di cui alia lettera b), punto ii) pub ritardare to procedura di cui agli articoli 26 e 27. 6. A fini di chimezza, rarticolo 14 non limlta it diritto di una Pare coeteenle di impore o riscuotere unimposta mediaioe ritenulo ala fonte o in altro modo. 7. Ai fini del presente articolo: a) it termine "misera fiscae" comprnde: i) qualsiasi disposizione sulle imposte delta legge nazionale delta Pare cont aente o di una suddivisione politica di essa o di una sua autoriti locale; e ii) qualsinsi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo o intesa intemazionale cui vincolaa la Parte contraulne. b) Sono considerate impats sul reddito o sul capitale tue le imposte che colpisono it reddito eli capitale nella loro globaliti o con riguardo a singoli elernenti di reddito o di capitale, comprese le isposte sugli utili denvanti dall'alienazione di proprietk ihposte su beni, ereditl e donoazioni o fiposte sosllazialmente simili, imposte sugi impori complesoivi di rdnelis i o salari coiposdl dalle imprase nonc i imposte sulla rivalutazione del capitale. c) "Autortl fiscale competente": rautoriti competente coofoenneente ad an accordo in materia di doppia iiposizione in vigore tin le Pari connsaei oppure, se tale accordo non in vigore, it minismo oil ministeo canlpetente in materia fiscale o i loro rapprenti autorbz-i. d) A fail di chnzza, i termnini "dispoiizioni fiscali e "imposte' non comprendono i dazi doganai. ARTICOLO 22 IMPRESE STATAU E PRIVILEGIATE Ciascna Pane coniaesee aicura che, qualsiosi inmpra satale essa cosftsca o tnga in esse svolpa prapin attiviti, relativamente alia vendita o alla foenituea di beili e sevizi nella sua area, in amnera confonne agli obbligi delta Parte contrente ai snsi delta pane Ill del presie Trattat. 2. Ne msna Pane conaente incoraggia o obblign detta impe statale a svolgere le proprie alivitA nella sua aea in maniera non conforme agli obblighi delta Parte corndente ai seni di alle disizioni del presente Travtato. 3. Ciasctan Pane contraenie assicura che, se costituisce o mantiene in emere an ente ci delega poteri regolmsntari, ammnnisn oivi o governafivi, demo ente esercili questi poti in maniere confonme agli obblighi delta Pane ceninente ai smi del prsente Tratato. 4. Nessin Pane conhaewe incoraggia o obbliga un ente cui concede privilegi esclusivi o speciai a svolger le proprie altiviti nella sua area in manier non conforme agli obblighi delta Pane connaente ni sensi del presente Tranato. 5. Ai fini del presente articolo, il enine "ante" comprende qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazinne o persona. ARTICOLO 23 OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIAU

Volume 2080, 1-36116 Ai sensi del pretsee TTrttato, ogai Parte contraente I pienamena responsabile dell'ossrvaza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili pet garantise I'osservaiza da parse delle autoriti regionali, lecali c di alto genere nella sua area. 2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti 11, IV e V del presente Trattato possono essere invocale riguardo alle misure che ineidono sull'osservanza dello stesso da parte di uma Parte contrae -e che siano adortate da auorith regionali, locah o di altro genere neliarea della Pane contraete. ARTICOLO 24 ECCEZIONI I. 11 presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29. 2. Le disposizioni del presente Trattato, salvo qulle a) di cui al paragrafo 1; e b) quelle relative al piato i), parte III del Trattato non impediscono alle Patti contraenti di adosare o applicare qualsiasi misura: i) necessaria pee Ia tutela della vita o della salite umara, anniale o vegetale; ii) essenzale per racusisizione o la disbibuzione di matertali e prodotti eaergetici il cui apprvvigionamnto scaseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di deta Pate conraene, a condizione dhela misura rispetti i principi che A) tate Ic altre Parti comat haneo diritto a ua quota equa delle fotuinure internazionali di tali materiali e prdlft energcdci; e B) le misure in contrasto con il presente Trattato cessimo non appena siano venute meo le condizioni allorigine di esse; oppure iii) intesa a beneficiare investitori orighmri o persone o categorie socialmente o ecanomicam e sfavae o i laro investimeni e notificata al Segretariato come tale, purch6 deta misura A) non abbia st impatto significativo sulreconomia di deta Parte conraente; c B) non effctui discrminazioni tra mvestitori di qualsiasi altra Parte contramte e investitoti di detta Parte contracate non inclusi tra quelli cui i destinata Ia misora, a condizione cte tali misure non costiuiscano forme dissimulate di restrizioni all'attiviti economica nel settore dell'nergia o discriminazioni arbitraric o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interssate delle Pati contraenti. Le misure debbono esserc debitamerte motivae e non devono anuliare o pregiudicare qualsiasi vantsggio che usa o piu altre Patti contraend possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in mista siperiore allo streto necessartio per conseguire tal fine. 3 Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui Si paragrafo 1, non possono essere iterpretate nel senso di impedire a qualsiasi Pane contraente di adottare quatsasi misura che essa titenga necessaria: a) per la tutela dei propri interessi esserziali di sicurezza, compresi quelfi: i) relativi alle forniture di materiali c prodoam energetici a un'istituzione militate; o ii) decisi in tempo di guerra, contlitto armato o altra emergenza nelle relazioni intemazionali; b) per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di alti dispositivi nucleari esplosivi o necessarie per adempicre ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattto di non proliferazione delle ami nucleari, dagli orientamenti per i foesitori di materie nucleari e da altri obblighi o intrse internazionali in materia di non proliferazione nucleate; o

Volume 2080, 1-36116<br />

Ai sensi del pretsee TTrttato, ogai Parte contraente I pienamena responsabile dell'ossrvaza di tutte le disposizioni<br />

del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili pet garantise I'osservaiza da parse delle autoriti regionali,<br />

lecali c di alto genere nella sua area.<br />

2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti 11, IV e V del presente Trattato possono essere<br />

invocale riguardo alle misure che ineidono sull'osservanza dello stesso da parte di uma Parte contrae -e che siano<br />

adortate da auorith regionali, locah o di altro genere neliarea della Pane contraete.<br />

ARTICOLO 24<br />

ECCEZIONI<br />

I. 11 presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29.<br />

2. Le disposizioni del presente Trattato, salvo qulle<br />

a) di cui al paragrafo 1; e<br />

b) quelle relative al piato i), parte III del Trattato<br />

non impediscono alle Patti contraenti di adosare o applicare qualsiasi misura:<br />

i) necessaria pee Ia tutela della vita o della salite umara, anniale o vegetale;<br />

ii) essenzale per racusisizione o la disbibuzione di matertali e prodotti eaergetici il cui apprvvigionamnto<br />

scaseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di deta Pate conraene, a condizione dhela misura rispetti i<br />

principi che<br />

A) tate Ic altre Parti comat haneo diritto a ua quota equa delle fotuinure internazionali di tali materiali e<br />

prdlft energcdci; e<br />

B) le misure in contrasto con il presente Trattato cessimo non appena siano venute meo le condizioni<br />

allorigine di esse; oppure<br />

iii) intesa a beneficiare investitori orighmri o persone o categorie socialmente o ecanomicam e sfavae o i laro<br />

investimeni e notificata al Segretariato come tale, purch6 deta misura<br />

A) non abbia st impatto significativo sulreconomia di deta Parte conraente; c<br />

B) non effctui discrminazioni tra mvestitori di qualsiasi altra Parte contramte e investitoti di detta Parte<br />

contracate non inclusi tra quelli cui i <strong>des</strong>tinata Ia misora,<br />

a condizione cte tali misure non costiuiscano forme dissimulate di restrizioni all'attiviti economica nel settore<br />

dell'nergia o discriminazioni arbitraric o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interssate<br />

delle Pati contraenti. Le misure debbono esserc debitamerte motivae e non devono anuliare o pregiudicare qualsiasi<br />

vantsggio che usa o piu altre Patti contraend possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in<br />

mista siperiore allo streto necessartio per conseguire tal fine.<br />

3 Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui Si paragrafo 1, non possono essere iterpretate nel senso di<br />

impedire a qualsiasi Pane contraente di adottare quatsasi misura che essa titenga necessaria:<br />

a) per la tutela dei propri interessi esserziali di sicurezza, compresi quelfi:<br />

i) relativi alle forniture di materiali c prodoam energetici a un'istituzione militate; o<br />

ii) decisi in tempo di guerra, contlitto armato o altra emergenza nelle relazioni intemazionali;<br />

b) per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di alti dispositivi nucleari<br />

esplosivi o necessarie per adempicre ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattto di non proliferazione delle<br />

ami nucleari, dagli orientamenti per i foesitori di materie nucleari e da altri obblighi o intrse internazionali in<br />

materia di non proliferazione nucleate; o

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!