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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2080, 1-36116<br />

riservate Is cui divulgazione sin dostacolo all'applicazione delle legi, o sia contraria all'interesse pubblico o rechi<br />

pegiudizio ai leginimi interessi commerciali di qualsiasi investitore.<br />

3. Opi Pare contraente <strong>des</strong>ina no o pi uffici infonnazioni presso cui rivolgerl per notizie riguardanti le leggi,<br />

regelamensi, le decisioni giudiziarie e gli atti amminist'ativi di cui sopra e ne informs tempestivanate it Segretariato<br />

che comunica questi dad sa richiesta.<br />

ARTICOLO 21<br />

TASSAZIONE<br />

Salvo quanto altrimenti disposto net presence arlicolo, nessana disposizione del prmteTratocrea diritti o impone<br />

obblighi riguardo alle misure fiscali delle Panti contami. In caso di conuasto tra le disposizioni del presente articolo<br />

€ qualsiasi altra disposizione del Trastaso, le disposizioni del presente anticolo prevalgeno limitatamente ala Pare<br />

contrastante.<br />

2. Lanicolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tunavia non si<br />

applica:<br />

a) a an vantaggio concesso da tma Parte costarume in base alle disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione,<br />

accordo o intesa <strong>des</strong>critti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o<br />

b) a qualsiasi misuam fiscale intesa a garantie leffetiva riscossione di imposte, salvo s In misura di tma Parte<br />

contraente opera una discrininazione arbitraria nei confronti di matcriali e prodotti energetici originari o<br />

<strong>des</strong>tinati all'arm di as'altra Pate contrarne oppure limits arbitrariamentec i vantaggi concsi al send<br />

delranticolo 7, paragrafo 3.<br />

3. Le disposizioni dell'a'ticolo I0, paragrafi 2 e 7 si applicano allt misare fiscali delle Patti contraenti diverse da quelle<br />

sul reddito o sul capitale, con lesclusione di quclc relative:<br />

a) all' rposizione delrobbligo di traftanento della nazione pi6 favorita per quanto riguarda i vansaggi concessi da<br />

una Pane contraette in virt di disposizioni liscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa di cui al<br />

paragrafo 7, lettera a, panto ii) o derivanti dall'appanmenza a qualsiasi organi oneregione ale di integrAzicone<br />

economica; ovvero<br />

b) a qualsiasi misara fiscale intesa ad assicarare reffettiva riscossione di imposte, salvo se Ia misura opera twa<br />

discritazione arbimria nei confronti di es investicre di in'altra Pare contren oppre limita arbiasriament<br />

i vantaggi concessi ai sensi delle disposizioni in mateia di investimenti del presente Tratato,<br />

4. Larticolo 29, paragrafi da 2 a 6 si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale.<br />

5. a) Larticolo 13 si applica alle miscue fiscali.<br />

b) Qualera, nel quadro dellaiicolo 13, sorga questione sul pInto di accerare se una misura fiscale costituisca<br />

un'espropniazione o una nazionaliszazione oppure s una misura fiscale ritnuta coatituire un'espropriazioe sia<br />

discriminatoria, si applic2no le disposizioni seguenti:<br />

i) L'investitore o la Pare contraEnte che sostiene tratarsi di espropriazione, sotopone Is questione se Is<br />

missa fiscale costituisca un'spopriazione oppure sia discriminatoria alle competend autoriti fiscali. Se in<br />

difeto di tale rinvio ad opera dcIlinvestitore o della Pane contraente gli organi invitati a comporre Ie<br />

controversic ai semsi degli aicoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragralo 2 effettano un rinvio alle<br />

competenti autoriti fiscali.<br />

ii) Le autoritA fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale finvio, a risolvere le questioni<br />

sotoposte. Se si tarta di questioni di non discriminazione, le competenti autoriti fiscali applicana le<br />

dispoizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fisale oppure, se non esiste tma<br />

disposizione di non discriminazione nella pertineate convenzione fisale applicabile alianmsurs fiscale ose<br />

wna conv.nzione fiscale di questo lipo non t in vigore ira It Parti contraeiti interessate, applicano i principi<br />

di non discriminazione, secondo il modellodi Convenzione sal reddito eif capitalcdelrOrganizzazione<br />

per<br />

I ceooperazione te o sviluppo economici.

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