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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2080, 1-36116<br />

Una parte contraente esamina in buona fede, in conformitA alle proprie leggi e ai propri regolamenti in materia di<br />

accesso, permancn=a e lavoro di persone fisiche, le richiestepresentate da investitori di un'altra Parte contraente e da<br />

personale con incarichi chiave asswnto da questi ultimi, o in base ad investimenti di detti investitori, di accedere e<br />

rimanere temporaneamente nella sua area per svolgere attivitAi connesse con la realizzazione o losvituppo, ]agestione,<br />

it mantenimento, uso, la fruizinne o ]alienazione degh investimenti in questione, ivi compresa la fomitura di<br />

consulenza o di servizi tecmici chiave.<br />

2. Una Parte contraente conenteagli investitori di un'altra Parte contraente che hanno investimenti nella sua area e agli<br />

investimenti di detti investitori, di assnere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta dell'investitore o<br />

dell'investimnenfo, indipendentemente dalla nazionalit t e cittadinanza, a condizione che detta persona con incarico<br />

chiave sia stata autoizzata ad entrar, soggiomare e lavovare nell'area di detta Parte contmnente c che I'ativiti<br />

occupazionale in causa sia conforme alle clausole, condizioni e scadenze del permesso rilasciato a delta persona con<br />

incarico chiave.<br />

ARTICOLO 12<br />

INDENNIZZO PER PERDITE<br />

Fati salva rapplicazionedelarticolo 13, un investitore diuna qualninsi Parte cootracere icui investinen nell'area di<br />

un'altra Parte conracte subiscano danni a causa di guerra o di aftri conflitti amnnati, di siunzioai di emergenza<br />

nazionale, di disordini civili odi analoghi eventi in detta area, ottiene da quest'ultima Parte contrnete im trattamento,<br />

relafivamente a restituzioni, indemizzi, risarcmenti o altre form di liquidaziene, che~ ii pi~t favorevole fn quelti he<br />

tale Pane contraente riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Pare<br />

contraente o di qualsiasi Sto terzo.<br />

2. Fate salve le diposizioni di cui al paragrafo I, an investitore di ma Pare contrnente che, in wia delle situazioni<br />

previste da te paragrafo, subisca una perdita nell'area di un'altra Parte contrannet derivante:<br />

a) da reqtisizione del suo investiniento o di parte di esso ad opera di fore o autoriht di questultima Pane<br />

contraute, oWerO<br />

b) da distruzione del suo invesimento odi parte di esso ad opera di forze o atoridtdi questultiina Parteeontraente,<br />

distruzione he non era imposta dalle necessiti della situazione,<br />

speira una riparazione o un risarcimento die devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.<br />

ARTICOLO 13<br />

ESPROPRIAZIONE<br />

Gli investimnti di an investitore di tma Parte cenracrte netlarea di un'altra Pane contraente, non possono essere<br />

nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalcnte a una nazionalizzazione o espropriazione (in<br />

appresso denominate "espropriazione') tranne nel caso in cui tespropriazione sin:<br />

a) dovuta a scopo di pubblico interesse;<br />

b) non discriminatoria;<br />

c) compiuta con procedura confoene ala tegge; e<br />

d) aeceompagnata dalla cormeSponsione di un indeneizzo tempestivo, congruo md effetivo.<br />

L'indennizzo it pani alelequo valore di mercato che tinvestimento espropriato aveva immediatnetite prima<br />

dell'cspropriazione o al momento incuii ririnente espropriazione diventata nota, in modo tale da pregiudicarc it<br />

valore dell'investimento (in appresso denominata a "data di stima").<br />

Lequo valore di merrato t espresso, su richiesta dell'investitore, in una valuta liberainentc convertibile in base al tasso<br />

di cambio vigente eat mercato per tale valtia, ala data di stima. I1 risarcimeioo comprende anche gli interessi calcolai<br />

ad un tasso counmerciae stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alt data del<br />

pagameno.

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