Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

treaties.un.org
from treaties.un.org More from this publisher
07.10.2013 Views

Volume 2080, 1-36116 Si applicano, nel presente Tranato, le segumiti definzioni: ARTICOLO I DEFINIZIONI . "Carta: la Carta cumopea dellenergia, adottata nel docmaento conclusivo della Conferenza dellAia snlla Carta europeadell'energia, finnata aL'Aia il 17 dicesmbre 1991; la finn del docurento conclusivoiconsidemta flimadella Cam 2. "Parte contraerne": uno Stato o ti'organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accenao di esnere vincolati dal presete Tratato e per cui il Trattato 1 in vigore; 3. *Organizzazione regionale di integrazione economica": unorganizzazione costituita da Stati cui esi hanso tiasfmto eompetenze st determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa ]a facoW di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dene materie. 4. "Materiali e prodotti energetici": sulla base del Sistena armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale c della Nomenclatura combinata delle Comuniti curopee, le voci figuranti nell'allegato EM; 5. "Ativiti econornica nel settore dellenergia': unattiviti econonica riguardante le ativiti di esplorazione. esumazinne, raffinazione, produzione, immazzinamerto, tasportotetuetaossone, distibuzione, co mercio, nrkeing o vendita di rnateriali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato N o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluraliti di immobili. 6. "Investimento": ogni tipo di attivilt, detenuta o controllata, direftamente o indirettmente da un investitore e co-renente: a) beni materiali e inmateriali, beni mobili e imrnobili, proprieti e qualsiasi diritto su beni, quai locazioni leases) ipoteche, vincoli c pegni; b) una societl o un'impresa conancrciale, o azio, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in na societio un'impra conmerciale e obbligazioni e altri debiti di wia societi o di uniimpresa contmerciale; ) diritti di credito e diritti a prestzioni, in virtil di contrano aventi valore economico e conesi con an unvestimento; d) proprietA intellettuale; e) utili; f qualsiasi diritto conferito per legge o contranto o derivante da qualsiasi liceenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un'attivith economica nel settore dell'energia. Un mutamento della fonna in cui soon investite le ativitA non ne altemra Ia qualiti di "investimenti*, termine con il quale i intendono tuti gli investimenti, gib in atto oppure effettuati dopo la data di enoata in vigore del prescrue Trartato per la Parte contraete dell'investitore che effetua l'investirento owero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui tcritorio si effettua linvestimento (in appresso denominata "data effettiva"), fetno restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investirnenti dopo la data effettiva. II termine "Investimento" si riferisce a qualsiasi investimento associato ad unattiviti economica nel seitnre del'energia ed a investimenti o categoric di investimenti designati da una Pare contraente nella sua area Progetm di efficienza della carta" c notificati come tali al Segretaniato. 7. "Investitore": a) rispetto ad una Pane contraente,

Volume 2080, 1-36116 i) una persona fisica avente [a cittadinmza o nazionaliti di detta Parte contramnte, o che vi abbia la reidecza pernianente, in conforniti delle sue leggi applicabili; ii) una socied o altro organismo organizzato in conformitk aia legge applicabile in detta Pane conmente; b) rispetto ad nto Stato tem': ua persona fisica, una societi o altro rganismo per il quale ricorono, matatis mutandis, k condizioni specificate nel sottopaingrafo a) per una Pane conmfnte. 8. "nvestire" o "Realizre investimenfti': operate nuovi invesinmiti, acquisire in tutto o in pant investimarti gii in atto, o optare per alui scuoti di investimento. 9. Utii: proventi ricavati da, o asociati ad tm investimento, indipendentemente dalla forma in cui essi sono pagati, comprei profitti, dividendi, interesi, capital gaim, royalties, onoari di gestione, comiassioni di assistenza ternica o altro competez e pagamnti in natum". 10. "Area': rinpeto ad ino Seato the Pae contrarente: a) il teritorio s ci enercita la sua sovanit. comprendente la tion-ulnia, le acque interne e teritoriali; e b) nel rispetto e in confoniti del diritto internazionale maitfimo, if mare, if suolo ad i sottosuolo del mare su ci tale Pate coitaente cercita diritti sovrani c la giurisdizione. Rispctto a wia Organizzazione regionale dfntegrazione economica che sia Pane conmente, con if teniinne "are! si devono intendere Ic arce degli Stati mnbri di detm organizzazion, ai semi delle disposizioni di cui all'accordo che =o=tuisc organizzazione. II. a) "GATT": "GATT 1947" GATr 1994" owero cntambi qalora si applichino sia Nno the 'altro. b) "GATT 1947": Accordo gaerale sulle ttriffe doganali c sul conmiemi del 30 ottobre 1947, allegato alrAtto Finale adousto alf conclsione della seconda sessione del Canitalo prcpaisierio della Confererza delle Nazioi Unite sul comnnercio e sll'occupazione, come succensivamente rettificato, omndato, o modificato. c) "GATT 1994; rAccordo gencrale sulle ta uiffe doganali e sul conunercio, iiportato nellalegato I A delrAccordo che istitnisce l'Organizzazione mondiale del commercio, come successivanente rettificato, emendato o modificato. Una pane dellAcordo che istituisce lOrganizzazione mondiale del comnnrcio 6 consideinta pare del GATT 1994. d) "Atti correlati', ove oppotmo: i) accordi, disponizoni o ltri ati giuridici, ivi comprese decisioni, dichiarazioni e intese, conclusi soto gli auspici del GAT 1947, come succesivarnenle rettificati, cmendati o modificati; o ii) Iaccordo the istituisce rrgSanizzazione mondiale dcl commereto, ivi compreso if suo allegato I (GAl 1994 eseluso), i sui allegati 2, 34 e c decisiani, dichiarazioni e intese ad eso correlate, come successivamcnte retificato, emaidato o modificaio. 12. proprieti intellettuale : comprende diritti di butore e diritti corelati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche. progetti industriali, brevcti, schci di configurazione di circuiti i tegrad la tutela delle informazioni non divwgatc. 13. a) *Protocollo della Carta dell'energia" o *Protocollo': on trattato il cii negoziato i autorizzato e il cui testo 6 adotmsto dalla Confereza della Carta, soltoscritto da due o pia Pard contrrnenti al fine di completare, integrae, estendere o amnpliare le disposizioni del presente Tratato relacdvmcnte a qualasi setiore specificoo ategoria di attiviti rient'anti nell'mbito di qucst'ultino, o i settori di cooperazlone confonermente al titolo I1 della Carta. b) "Dichiarazionc sulla Carta dellenergia" o "Dichianzione*: on alto non vincolante la cui negoziazione autorizzata e il ui esto approvato dalla Confererza della Carta al quale hanno aderio una o pi,' Pard contraoni per completare o integrate le disposizioni del premte Trattato. 14. 'Valuta liberamnente converibile': una valuta ampiantene trattata ni m ativalutari intemazionali e arnpiamten utilizzata per opernzioni internazionali.

Volume 2080, 1-36116<br />

Si applicano, nel presente Tranato, le segumiti definzioni:<br />

ARTICOLO I<br />

DEFINIZIONI<br />

. "Carta: la Carta cumopea dellenergia, adottata nel docmaento conclusivo della Conferenza dellAia snlla Carta<br />

europeadell'energia, finnata aL'Aia il 17 dicesmbre 1991; la finn del docurento conclusivoiconsidemta flimadella<br />

Cam<br />

2. "Parte contraerne": uno Stato o ti'organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accenao di esnere<br />

vincolati dal presete Tratato e per cui il Trattato 1 in vigore;<br />

3. *Organizzazione regionale di integrazione economica": unorganizzazione costituita da Stati cui esi hanso tiasfmto<br />

eompetenze st determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa ]a facoW di<br />

adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dene materie.<br />

4. "Materiali e prodotti energetici": sulla base del Sistena armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale c<br />

della Nomenclatura combinata delle Comuniti curopee, le voci figuranti nell'allegato EM;<br />

5. "Ativiti econornica nel settore dellenergia': unattiviti econonica riguardante le ativiti di esplorazione. esumazinne,<br />

raffinazione, produzione, immazzinamerto, tasportotetuetaossone, distibuzione, co mercio, nrkeing o<br />

vendita di rnateriali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato N o riguardanti la distribuzione del calore ad<br />

una pluraliti di immobili.<br />

6. "Investimento": ogni tipo di attivilt, detenuta o controllata, direftamente o indirettmente da un investitore e<br />

co-renente:<br />

a) beni materiali e inmateriali, beni mobili e imrnobili, proprieti e qualsiasi diritto su beni, quai locazioni leases)<br />

ipoteche, vincoli c pegni;<br />

b) una societl o un'impresa conancrciale, o azio, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in na societio<br />

un'impra conmerciale e obbligazioni e altri debiti di wia societi o di uniimpresa contmerciale;<br />

) diritti di credito e diritti a prestzioni, in virtil di contrano aventi valore economico e conesi con an<br />

unvestimento;<br />

d) proprietA intellettuale;<br />

e) utili;<br />

f qualsiasi diritto conferito per legge o contranto o derivante da qualsiasi liceenza e autorizzazione concesse<br />

conformemente alla legge a svolgere un'attivith economica nel settore dell'energia.<br />

Un mutamento della fonna in cui soon investite le ativitA non ne altemra Ia qualiti di "investimenti*, termine con il<br />

quale i intendono tuti gli investimenti, gib in atto oppure effettuati dopo la data di enoata in vigore del prescrue<br />

Trartato per la Parte contraete dell'investitore che effetua l'investirento owero, se successiva, dopo la data di<br />

entrata in vigore per la Parte contraente nel cui tcritorio si effettua linvestimento (in appresso denominata "data<br />

effettiva"), fetno restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investirnenti dopo la<br />

data effettiva.<br />

II termine "Investimento" si riferisce a qualsiasi investimento associato ad unattiviti economica nel seitnre del'energia ed a<br />

investimenti o categoric di investimenti <strong>des</strong>ignati da una Pare contraente nella sua area Progetm di efficienza della carta" c<br />

notificati come tali al Segretaniato.<br />

7. "Investitore":<br />

a) rispetto ad una Pane contraente,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!