Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection
Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection
306 United Nations - Treaty Series 1956 Art. 14 - Presentazione di domande di brevetto Per tutto il periodo in cui l'oggetto del presente contratto sark costituito da dati di natura riservata, il Governo Italiano si impegna a non presentare o far presentare domande di brevetto in cui si riveli parte alcuna dell'oggetto di cui sopra, senza avere prima comunicato tale domanda al Contracting Officer per stabilire se, per ragioni di sicurezza, si debba negare il permesso di presentare tale domanda, o se invece tale domanda possa essere presentata alle condizioni prescritte dal Contracting Officer. Art. 15 - ((Diritti di brevetto per invenzioni industriali ) (Copyright) (a) Il Governo Italiano concorda di concedere, e concede con il presente atto al Governo degli Stati Uniti e ai suoi funzionari, agenti e dipendenti che agiscono nei limiti delle loro funzioni ufficiali : (i) una autorizzazione a titolo gratuita non esclusiva od irrevocabile per la pubblicazione, traduzione, riproduzione, cessione, rappresentazione, uso ed impiego, e per autorizzare altri, a nome del Governo degli Stati Uniti o nell'interesse della difesa reciproca, ad utilizzare in tal modo tutto il materiale soggetto a diritti di brevetto per la prima volta prodotto o composto e consegnato al Governo degli Stati Uniti ai sensi del presente contratto da parte del Governo Italiano, suoi dipendenti o qualsiasi persona od impresa specificamente impiegata o designata a creare e preparare tale materiale; e (ii) una autorizzazione come detto sopra per tutti i prodotti brevettati o brevettabili, non prodotti o composti per la prima volta dal Governo Italiano in relazione al presente contratto, ma incorporati nel materiale fornito ai sensi del contratto stesso ; restando inteso che tale licenza non esuler, dai limiti in cui il Governo Italiano possiede ora, o verr& ad acquisire prima della liquidazione definitiva del contratto, il diritto di concedere tale licenza senza che ci6 importi una obbligazione a corrispondere un compenso a terze parti solo in dipendenza di tale concessione. (b) Il Governo Italiano si impegna ad usare ogni ragionevole cura per avvertire il Contracting Officer, al momento della consegna di qualsiasi materiale eventualmente od attualmente soggetto a diritti di brevetto, fornito ai sensi del presente contratto, della esistenza in detto materiale di parti soggette a diritti di brevetto detenuti da terzi e di qualsiasi violazione del diritto di privativa insito nello stesso. (c) I1 Governo Italiano si impegna a notificare al Contracting Officer prontamente e con una ragionevole dettagliata comunicazione scritta, qualsiasi diffida o rivendicazione conseguenti a violazione di diritti di brevetto ricevuta da esso in relazione a materiali consegnati ai sensi del presente contratto. Art. 16. - Garanzia I1 Governo Italiano si impegna a cedere al Governo degli Stati Uniti il beneficio derivante da qualsiasi garanzia tecnica ottenuta in relazione a qualsiasi materiale prodotto da subfornitori. Art. 17 - Misure si sicurezza (riservatezza) Tutti i materiali, documenti, piani, disegni o capitolati consegnati dal Governo degli Stati Uniti al Governo Italiano, e tutti i materiali, documenti, piani, disegni o capitolati consegnati dal Governo Italiano al Governo degli Stati Uniti in relazione alla esecuzione del presente contratto, che siano classificati dal Governo di origine come a Top Secret D (segretissimo), ( Secret)) (segreto), Confidential)) (riservatissimo) e ((Restricted D (riservato), riceveranno dal Governo che li riceve una classifica di riservatezza tale da garantire loro in sostanza lo stesso grado di riservatezza assicurato dal Governo di origine, e saranno trattati dal Governo dhe li riceve come proprio materiale riservato portante la stessa classifica. I1 Governo che li riceve non userh tali materiali e dati informativi, n6 permetterh che vengano usati per scopi non militari e non li comunicher. n6 permetter& che vengano comunicati ad altre Nazioni senza il consenso del Governo di origine. I1 Governo che li riceve, a richiesta, rilascerk al Governo di origine una ricevuta scritta per i suddetti materiali di natura riservata. No. 3311
1956 Nations Unies - Recueil des Traitds 307 I1 Governo che li riceve si impegna ad inserire in tutti i contratti di sub-fornitura stipulati in dipendenza al presente contratto opportune disposizioni riguardanti i materiali e le informazioni di natura riservata. Art. 18 - Informazioni tecniche I1 Governo Italiano concorda che il Governo degli Stati Uniti avrk il diritto di duplicare, usare e comunicare, negli interessi del Governo degli Stati Uniti o della difesa mutua nel quadro NATO, interamente od in parte, i rapporti, piani, disegni, dati ed informazioni tecniche che saranno forniti dal Governo Italiano al Governo degli Stati Uniti ai sensi del presente contratto. Art. 19 - Cessione di diritti Nessun diritto che sorga dal presente contratto potr t essere ceduto dal Governo Italiano, con le seguenti eccezioni : (a) Ai sensi delle disposizioni dell'Assignment of Claims Act of 1940, e relativi emendamenti (31 U.S. Code 203, 41 U.S. Code 15), ove il presente contratto preveda pagamenti che ammontino globalmente a $ 1.000 o pifi, i diritti alle somme dovute o che diverranno dovute al Governo Italiano dal Governo degli Stati Uniti ai sensi del presente contratto potranno essere ceduti ad una banca, instituto fiduciario (trust company) od altri istituti finanziari, ivi incluso qualisias istituto di credito Federale, e potranno in seguito essere ulteriormente ceduti e ri-ceduti a qualsaisi istituto del genere. Ogni cessione o ri-cessione del genere dovrL riferirsi a tutte le somme pagabili ai sensi del presente contratto e non ancora pagate, e non sarh effettuato verso pial di una parte, salvo restando che tale cessione o ri-cessione potrk essere fatta verso una parte quale agente fiduciario (trustees) per due o pitL parti che partecipino a tale finanziamento. (b) In nessun caso copie del presente contratto, o di qualsiasi piano, capitolato od altro simile documento relativo alle lavorazioni in relazione al contratto stesso, se contrassegnato colle dizioni a Segretissimo ,, s Segreto , a Riservatissimo D o a Riservato ), potranno essere consegnate ai cessionari di diritti sorgenti dal presente contratto, od a qualsiasi altra persona che non abbia titolo per ricevere le copie stesse, restando inteso peraltro che una copia di parte o tutto il presente contratto contrassegnata colle suddette dizioni potrh essere consegnata, o i dati ivi contenuti comunicati a tall cessionari, con il previo consenso scritto del Contracting Officer. Art. 20 - Relazioni sindacali e condizioni di lavoro Le disposizioni del presente contratto, e la esecuzione del medesimo, saranno soggette ed in conformith alle leggi in vigore del Governo Italiano riguardanti la giornata lavorativa, i salari, le relazioni sindacali (ivi compresi i contratti collettivi), le assicurazioni, le condizioni di lavoro ed altre questioni attinenti al lavoro. Art. 21 - Denuncia delle Redevances Ove l'ammontare del presente contratto superi i $ 10.000 il Governo Italiano si impegna a segnalare per iscritto al Contracting Officer, nel corso della esecuzione del contratto, l'ammontare delle redevances da esso corrisposte direttamente a terzi per la esecuzione del contratto stesso. Il Governo Italiano si impegna inoltre a : (i) fornire per iscritto ogni ulteriore dato riguardante le redevances in questione, che sia richiesto dal Contracting Officer; (ii) inserire una clausola simile alla presente in qualsiasi contratto di sub-fornitura conclusa in relazione al presente contratto, dhe comporti un ammontare superiore a diecimila dollari USA. Art. 22 - Esame di Libri e Documenti La seguente clausola 6 applicabile nei limiti previsti dalle leggi degli Stati Uniti (a) il Governo Italiano conviene di fornire su richiesta al Comptroller General degli Stati Uniti, o a un suo rappresentante da lui regolarmente autorizzato, fino a tre anni dopo il pagamento finale in relazione al presente contratto, gli opportuni dati in merito alle scritture concernenti le transazioni che si riferiscono direttamente al presente contratto. No 3311
- Page 267: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 270 and 271: 258 United Nations - Treaty Series
- Page 272 and 273: 260 United Nations - Treaty Series
- Page 274 and 275: 262 United Nations - Treaty Series
- Page 276 and 277: 264 United Nations - Treaty Series
- Page 278 and 279: 266 United Nations - Treaty Series
- Page 281 and 282: No. 3308 UNITED STATES OF AMERICA a
- Page 283 and 284: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 285 and 286: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 287: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 290 and 291: 278 United Nations - Treaty Series
- Page 292 and 293: 280 United Nations - Treaty Series
- Page 294 and 295: 282 United Nations - Treaty Series
- Page 297 and 298: No. 3310 UNITED STATES OF AMERICA a
- Page 299 and 300: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 301 and 302: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 303 and 304: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 305 and 306: No. 3311 UNITED STATES OF AMERICA a
- Page 307 and 308: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 309 and 310: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 311 and 312: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 313 and 314: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 315 and 316: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 317: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 321 and 322: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 323 and 324: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 325 and 326: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 327 and 328: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 329 and 330: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 331 and 332: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 333 and 334: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 335 and 336: 1965 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 337 and 338: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 339 and 340: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 341 and 342: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 343 and 344: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 345 and 346: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 347 and 348: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 349 and 350: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 351 and 352: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 353: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 357 and 358: No. 538 UNITED STATES OF AMERICA an
- Page 359 and 360: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 361: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
- Page 365 and 366: ANNEX A Ratifications, accessions,
- Page 367 and 368: 1956 Nations Unies - Recueil des Tr
306 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1956<br />
Art. 14 - Presentazione di domande di brevetto<br />
Per tutto il periodo in cui l'oggetto del presente contratto sark costituito da dati di natura<br />
riservata, il Governo Italiano si impegna a non presentare o far presentare domande di brevetto<br />
in cui si riveli parte alcuna dell'oggetto di cui sopra, senza avere prima comunicato tale domanda<br />
al Contracting Officer per stabilire se, per ragioni di sicurezza, si debba negare il permesso di presentare<br />
tale domanda, o se invece tale domanda possa essere presentata alle condizioni prescritte<br />
dal Contracting Officer.<br />
Art. 15 - ((Diritti di brevetto per invenzioni industriali ) (Copyright)<br />
(a) Il Governo Italiano concorda di concedere, e concede con il presente atto al Governo<br />
degli Stati Uniti e ai suoi funzionari, agenti e dipendenti che agiscono nei limiti delle loro funzioni<br />
ufficiali :<br />
(i) una autorizzazione a titolo gratuita non esclusiva od irrevocabile per la pubblicazione, traduzione,<br />
riproduzione, cessione, rappresentazione, uso ed impiego, e per autorizzare altri, a<br />
nome del Governo degli Stati Uniti o nell'interesse della difesa reciproca, ad utilizzare in tal<br />
modo tutto il materiale soggetto a diritti di brevetto per la prima volta prodotto o composto e<br />
consegnato al Governo degli Stati Uniti ai sensi del presente contratto da parte del Governo<br />
Italiano, suoi dipendenti o qualsiasi persona od impresa specificamente impiegata o <strong>des</strong>ignata<br />
a creare e preparare tale materiale; e<br />
(ii) una autorizzazione come detto sopra per tutti i prodotti brevettati o brevettabili, non prodotti<br />
o composti per la prima volta dal Governo Italiano in relazione al presente contratto,<br />
ma incorporati nel materiale fornito ai sensi del contratto stesso ; restando inteso che tale<br />
licenza non esuler, dai limiti in cui il Governo Italiano possiede ora, o verr& ad acquisire<br />
prima della liquidazione definitiva del contratto, il diritto di concedere tale licenza senza<br />
che ci6 importi una obbligazione a corrispondere un compenso a terze parti solo in dipendenza<br />
di tale concessione.<br />
(b) Il Governo Italiano si impegna ad usare ogni ragionevole cura per avvertire il Contracting<br />
Officer, al momento della consegna di qualsiasi materiale eventualmente od attualmente soggetto<br />
a diritti di brevetto, fornito ai sensi del presente contratto, della esistenza in detto materiale di<br />
parti soggette a diritti di brevetto detenuti da terzi e di qualsiasi violazione del diritto di privativa<br />
insito nello stesso.<br />
(c) I1 Governo Italiano si impegna a notificare al Contracting Officer prontamente e con<br />
una ragionevole dettagliata comunicazione scritta, qualsiasi diffida o rivendicazione conseguenti<br />
a violazione di diritti di brevetto ricevuta da esso in relazione a materiali consegnati ai sensi del<br />
presente contratto.<br />
Art. 16. - Garanzia<br />
I1 Governo Italiano si impegna a cedere al Governo degli Stati Uniti il beneficio derivante<br />
da qualsiasi garanzia tecnica ottenuta in relazione a qualsiasi materiale prodotto da subfornitori.<br />
Art. 17 - Misure si sicurezza (riservatezza)<br />
Tutti i materiali, documenti, piani, disegni o capitolati consegnati dal Governo degli Stati<br />
Uniti al Governo Italiano, e tutti i materiali, documenti, piani, disegni o capitolati consegnati dal<br />
Governo Italiano al Governo degli Stati Uniti in relazione alla esecuzione del presente contratto,<br />
che siano classificati dal Governo di origine come a Top Secret D (segretissimo), ( Secret)) (segreto),<br />
Confidential)) (riservatissimo) e ((Restricted D (riservato), riceveranno dal Governo che li riceve<br />
una classifica di riservatezza tale da garantire loro in sostanza lo stesso grado di riservatezza<br />
assicurato dal Governo di origine, e saranno trattati dal Governo dhe li riceve come proprio<br />
materiale riservato portante la stessa classifica.<br />
I1 Governo che li riceve non userh tali materiali e dati informativi, n6 permetterh che vengano<br />
usati per scopi non militari e non li comunicher. n6 permetter& che vengano comunicati ad altre<br />
Nazioni senza il consenso del Governo di origine.<br />
I1 Governo che li riceve, a richiesta, rilascerk al Governo di origine una ricevuta scritta per<br />
i suddetti materiali di natura riservata.<br />
No. 3311