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Avant-propos - Studia Moralia

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LAVORARE CON LE CELLULE STAMINALI 107<br />

È prevedibile che l’opinione pubblica, sotto la spinta dei<br />

mass media espressione degli enormi interessi economici che girano<br />

intorno all’affare delle cellule staminali 54 , si orienti a una<br />

maggiore condiscendenza verso la clonazione terapeutica e questo<br />

porti ad agggiustamenti legislativi in senso possibilista. La<br />

categoria di terapeuticità rappresenta l’usuale grimaldello retorico<br />

per sfondare sul versante emotivo le barriere etiche che risultano<br />

inespugnabili sul versante razionale e sottolineando la motivazione<br />

del progresso scientifico e delle applicazioni terapeutiche<br />

non sarà impossibile ammorbidire il divieto di clonazione<br />

umana, soprattutto se contenuta entro i limiti temporali dei fatidici<br />

quattordici giorni del pre-embrione. In secondo luogo si<br />

cerca di sviare la sensibilità del pubblico evitando semplicemente<br />

il termine clonazione e ricorrendo – come fa lo stesso Rapporto<br />

Donaldson – al criptico equivalente sostituzione di nucleo<br />

della cellula. A ciò si aggiunga che molti di coloro che sostengono<br />

la legittimità della produzione di cloni da tenersi in serbo come<br />

possibile banca tissutale per eventuali necessità future, sembrano<br />

implicare una persuasione alquanto discutibile che cioè il<br />

clono di un individuo ottenuto mediante trasferimento nucleare<br />

altro non sia che una espansione o una copia biologica dell’individuo<br />

stesso e che perciò la copia sia in qualche modo disponibile<br />

per l’originale. Sarebbe l’individuo di partenza che si continua<br />

nel suo clono e quindi usare il clono per curare una malattia<br />

del soggetto di partenza sarebbe del tutto legittimo, trattandosi,<br />

a ben guardare, di una forma sofisticata di autotrapianto.<br />

Purtroppo la realtà è ben diversa: anche restando su un piano<br />

puramente biologico, la condivisione di un comune patrimonio<br />

genetico non comporta l’indistinzione fra due oggetti biologici<br />

autonomamente viventi, così come la condivisione del patrimonio<br />

genetico non fa di due gemelli monozigoti un solo individuo.<br />

Il clono è un essere umano distinto dal suo originale genetico,<br />

pur condividendone il patrimonio genetico, e questo si realizza<br />

human disease and disorders and their cell-base treatments should be permitted”.<br />

Il testo del documento in: http:// www.doh.gov.uk./cegc.<br />

54 Gli interessi economici in gioco sono enormi e lo sfruttamento delle<br />

scoperte pone importanti questioni di giustizia. Cfr. CAHILL L., The New Biotech<br />

World Order, “Hastings Center Report” 29 (1999), 2, 45-48.

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