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GUIDAMICA (altri veicoli) - ridolfiassicurazioni.it

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LE GARANZIE DIVERSE DALL’R.C.A.<br />

<strong>GUIDAMICA</strong><br />

<strong>altri</strong> <strong>veicoli</strong><br />

Art. 31.9 – Disaccordo nella gestione del caso assicurativo<br />

1. In caso di confl<strong>it</strong>to di interessi o di disaccordo in mer<strong>it</strong>o alla gestione dei casi assicurativi tra<br />

l’Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad<br />

un arb<strong>it</strong>ro che decide secondo equ<strong>it</strong>à, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di<br />

accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.<br />

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arb<strong>it</strong>rali, quale che sia l’es<strong>it</strong>o<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato.<br />

3. ARAG avverte l’Assicurato del suo dir<strong>it</strong>to di avvalersi di tale procedura.<br />

4. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal<br />

tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.<br />

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE<br />

Art. 31.10 – Oggetto dell’assicurazione per la Sezione Perd<strong>it</strong>e Pecuniarie<br />

ARAG assicura il pagamento delle indenn<strong>it</strong>à ed il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per le<br />

indenn<strong>it</strong>à previste dall’art. 31.11 Indenn<strong>it</strong>à garant<strong>it</strong>e.<br />

Art. 31.11 – Indenn<strong>it</strong>à garant<strong>it</strong>e<br />

Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 31.1 Opzione B) - Prestazioni garant<strong>it</strong>e – Garanzia<br />

Super - la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:<br />

1. Indenn<strong>it</strong>à Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido<br />

per il recupero dei punti della Patente, sottratti all’Assicurato.<br />

La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all’art. 31.2 solo qualora la decurtazione<br />

dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.<br />

Sarà pertanto onere dell’Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea<br />

documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.<br />

2. Indenn<strong>it</strong>à Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione della Patente nel caso<br />

di perd<strong>it</strong>a integrale dei punti da parte dell’Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno<br />

10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.<br />

La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all’art. 31.2 solo qualora almeno una delle<br />

decurtazioni che ha portato all’azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida<br />

del mezzo assicurato.<br />

Sarà pertanto onere dell’Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea<br />

documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.<br />

Art. 31.12 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perd<strong>it</strong>e Pecuniarie<br />

L’Assicurato deve presentare a ARAG denuncia del caso assicurativo entro i termini di prescrizione<br />

previsti dall’art. 2952 c.c., secondo comma, producendo copia della lettera del Ministero dei<br />

Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni<br />

sub<strong>it</strong>e, della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché, quando<br />

richiesto, di copia della documentazione dell’avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.<br />

ARAG, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l’operativ<strong>it</strong>à delle garanzie di polizza e la<br />

completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato.<br />

Art. 31.13 – Massimale per la Sezione Perd<strong>it</strong>e Pecuniarie<br />

Per le garanzie di cui all’art. 31.11 – Indenn<strong>it</strong>à garant<strong>it</strong>e - gli oneri e le spese oggetto delle Indenn<strong>it</strong>à,<br />

sono rimborsati, per caso assicurativo senza lim<strong>it</strong>e annuo entro il lim<strong>it</strong>e di € 1.000,00 (mille)<br />

per le Indenn<strong>it</strong>à Autoscuola e Zero Punti Patente.<br />

Art. 31.14 – Esclusioni per la Sezione Perd<strong>it</strong>e Pecuniarie<br />

Le garanzie non sono valide:<br />

a) in materia fiscale ed amministrativa;<br />

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici,<br />

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