Trasferimento del lavoratore - Shopping24
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Il libro di Corrado Cardarello affronta le<br />
problematiche connesse al trasferimento <strong>del</strong><br />
<strong>lavoratore</strong> subordinato.<br />
In particolare l’autore, dopo aver esposto i<br />
principi generali con specifica attenzione alle<br />
implicazioni pratiche, tratta secondo una<br />
logica unitaria e graduale i diversi temi<br />
connessi ai limiti oggettivi e soggettivi che<br />
improntano la mobilità aziendale fornendo,<br />
nel contempo, proficui spunti interpretativi ed<br />
utili linee guida al lettore per l’applicazione<br />
mirata <strong>del</strong>la afferente normativa.<br />
Considerato il rilievo <strong>del</strong>l’argomento e<br />
tenuto conto <strong>del</strong>l’ampiezza dei riferimenti<br />
legali, contrattuali e giurisprudenziali, cui si<br />
dedica ampio spazio nell’appendice, il testo<br />
rappresenta uno strumento esaustivo ed<br />
attuale, di sicuro interesse per tutti coloro<br />
che, sia pure con differenti ruoli e<br />
competenze, operano nell’ambito lavoristico
Introduzione<br />
Nel diritto <strong>del</strong> lavoro sono numerosi i temi che in particolar modo hanno<br />
richiamato lÕattenzione degli studiosi e degli addetti ai lavori: peraltro la stessa<br />
sensibilitˆ solo di recente stata manifestata verso un istituto Ð il trasferimento<br />
Ð che quasi sempre ha determinato, e determina tuttora, conseguenze<br />
di non scarso rilievo per il <strong>lavoratore</strong> e, nella maggior parte dei casi, anche per<br />
il nucleo familiare <strong>del</strong>lÕinteressato 1 .<br />
Non rientra nelle nostre finalitˆ conoscere le ragioni che hanno determinato<br />
quasi una sottovalutazione <strong>del</strong> fenomeno, pur in presenza di una cospicua<br />
e non pacifica giurisprudenza in materia; presumibilmente, essendo stato il<br />
trasferimento una fattispecie ricorrente quasi esclusivamente in determinati<br />
comparti produttivi (es. settore <strong>del</strong> credito), lÕinterprete ha preso atto <strong>del</strong>la<br />
sua inerente tipicitˆ ed ha, in un certo modo, abdicato al proprio ruolo istituzionale,<br />
demandando alla contrattazione collettiva nazionale di settore la definizione<br />
dei presupposti e <strong>del</strong>le guarentigie, queste ultime, peraltro, soprattutto<br />
di tipo retributivo.<br />
Resta il fatto che oggi lÕimportanza teorica e pratica <strong>del</strong>lÕistituto notevolmente<br />
pi accentuata rispetto al passato, vuoi per la ÒvillaggizzazioneÓ <strong>del</strong><br />
mondo <strong>del</strong> lavoro, che richiede una rilettura critica <strong>del</strong> concetto di luogo di<br />
adempimento <strong>del</strong>la prestazione lavorativa, vuoi per la necessitˆ di unÕinterpretazione<br />
sistematica ed evolutiva <strong>del</strong>lÕart. 2103 <strong>del</strong> codice civile nella parte<br />
in cui stabilisce che il <strong>lavoratore</strong> non pu˜ essere trasferito da unÕunitˆ produttiva<br />
ad unÕaltra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
LÕarticolo si apre con un divieto Ð il <strong>lavoratore</strong> non pu˜ essere trasferito Ð<br />
ed introduce subito unÕeccezione, prevedendo lÕammissibilitˆ <strong>del</strong> trasferi-<br />
1 Si parlato, in alcuni casi forse non a torto, di Òuna vicenda traumaticaÓ per le conseguenze<br />
che pu˜ determinare sulle condizioni di vita personali e familiari <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> (Ghezzi-Romagnoli,<br />
Il rapporto di lavoro, 2a ed., Bologna, 1987, 164 ss.
2 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
mento al ricorrere di determinati motivi; parafrasando il disposto, corretto<br />
affermare che il <strong>lavoratore</strong> pu˜ essere trasferito in presenza di ragioni tecniche, organizzative<br />
e produttive.<br />
Si tratta, in buona sostanza, di fissare dei punti fermi e dinamicizzare nel<br />
contempo la previsione <strong>del</strong>lÕarticolo in relazione agli sviluppi ed alle esigenze<br />
<strong>del</strong>lÕattivitˆ imprenditoriale ma, anche e soprattutto, in contemperamento<br />
con alcune imprescindibili e primarie esigenze <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> il quale, peraltro,<br />
si innegabilmente obbligato a collaborare nellÕimpresa, prestando la<br />
propria attivitˆ alle dipendenze e sotto la direzione <strong>del</strong>lÕimprenditore.<br />
Tale obbligo di collaborazione, che si sostanzia prevalentemente nellÕosservare<br />
le disposizioni per lÕesecuzione e per la disciplina <strong>del</strong> lavoro impartite<br />
dallÕimprenditore, ivi compresa quella concernente il luogo di svolgimento<br />
<strong>del</strong>lÕattivitˆ lavorativa, rischierebbe di tramutarsi in unÕautentica soggezione<br />
personale se non intervenissero dei corollari a limitare lÕesercizio <strong>del</strong> potere<br />
direttivo.<br />
Senza addivenire da subito allÕesame <strong>del</strong> dato normativo e, conseguentemente,<br />
allÕanalisi dei limiti oggettivi e soggettivi che afferiscono il trasferimento,<br />
il primo vincolo alla mobilitˆ territoriale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> possiamo definirlo<br />
ÒontologicoÓ. Infatti esperienza comune che ogni individuo, nel momento<br />
in cui ancora la propria esistenza ad un luogo, pone in essere una serie<br />
di azioni e comportamenti che si traducono in un panorama di relazioni sociali.<br />
In altri termini il fabbisogno di socializzazione, pi o meno accentuato a<br />
seconda <strong>del</strong> contesto soggettivo ed oggettivo di riferimento, connaturato alla<br />
persona e al luogo in cui essa vive, rappresentando di per sŽ unÕesplicazione<br />
<strong>del</strong>la personalitˆ umana.<br />
é evidente, pertanto, che quanto pi elevato il livello di stabilizzazione di<br />
una persona in un luogo, ovvero le proprie ÒradiciÓ, tanto maggiore la possibilitˆ<br />
che un cambiamento conseguente ad una decisione datoriale di mobilitˆ<br />
endoaziendale possa non solo determinare un ritorno scarsamente proficuo in<br />
termini di rendimento e produttivitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ma, in estrema analisi,<br />
possa altres“ comportare un nocumento alla personalitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />
Pur tuttavia, sulla base <strong>del</strong>lÕid quod plerumque accidit, riteniamo che il trasferimento<br />
sia una <strong>del</strong>le leve gestionali e produttive pi importanti tra quelle<br />
che unÕazienda ha a disposizione: quante brillanti carriere e quante eccelse<br />
performance aziendali non sarebbero state ottenute senza far ricorso ad un<br />
trasferimento, o a una serie di trasferimenti, che hanno collocato Ògli uomini<br />
giusti ai posti giustiÓ... Peraltro assolutamente necessario che la decisione<br />
aziendale sia estremamente ponderata, tale da valutare con accuratezza ogni
Introduzione 3<br />
aspetto ed, in particolare, da non svolgersi in modo da recare danno alla libertˆ<br />
ed alla dignitˆ umana 2 .<br />
Ma questo solo un aspetto <strong>del</strong>lÕanalisi, anche se indubbiamente il pi importante.<br />
Infatti, nellÕottica <strong>del</strong>ineata, altres“ necessario che lo ius variandi<br />
non si traduca in un depauperamento o in una menomazione <strong>del</strong> patrimonio<br />
professionale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, inteso non solo come il complesso <strong>del</strong>le capacitˆ<br />
facenti capo al soggetto ma, rectius, come lÕinsieme <strong>del</strong>le attitudini e degli skills<br />
strettamente collegati alla prestazione lavorativa esercitata in un determinato<br />
territorio (a mero titolo esemplificativo pensiamo allÕipotesi di un rappresentante<br />
commerciale per la Sicilia, autoctono, il quale, dopo una pluriennale<br />
attivitˆ nel territorio di riferimento e lÕacquisizione di un portafoglio<br />
clienti, sia trasferito nel Triveneto sia pure per lo svolgimento <strong>del</strong>le medesime<br />
mansioni).<br />
Elemento di non secondaria importanza, infine, lÕaspetto economico che<br />
accompagna un trasferimento: fondamentale, infatti, che non vi siano sostanziali<br />
ripercussioni in peius sulla retribuzione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, atteso che lo<br />
stesso ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantitˆ e qualitˆ <strong>del</strong><br />
suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sŽ e alla sua famiglia<br />
unÕesistenza libera e dignitosa 3 (si pensi, ad esempio, alle spese connesse alla<br />
prima sistemazione, allÕesigenza di unÕabitazione decorosa, agli eventuali<br />
maggiori oneri, anche familiari, connessi al trasferimento, ecc.) 4 .<br />
2 Art. 41, 2¡ comma, Costituzione.<br />
3 Art. 36 Costituzione.<br />
4 Art. 88 <strong>del</strong> CCNL Commercio: ÒI trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennitˆ:<br />
a) al <strong>lavoratore</strong> che non sia capofamiglia: 1) il rimborso <strong>del</strong>la spesa effettiva di viaggio<br />
per la via pi breve; 2) il rimborso <strong>del</strong>la spesa effettiva per il trasporto <strong>del</strong> mobilio e <strong>del</strong> bagaglio;<br />
3) il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la<br />
locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4)<br />
una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista<br />
dallÕart. 86, seconda parte, ovvero un rimborso a pi di lista con le modalitˆ indicate nello stesso<br />
articolo; b) al <strong>lavoratore</strong> che sia capo famiglia e cio abbia famiglia propria o conviva con parenti<br />
verso cui abbia obblighi di alimenti: 1) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio per la<br />
via pi breve per se e per le persone di famiglia; 2) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e <strong>del</strong> bagaglio; 3) il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di pigione ove non sia<br />
stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per<br />
un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea<br />
per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria ridotta a tre<br />
quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro pu˜ corrispondere il rimborso a pi di lista<br />
<strong>del</strong>le spese di vitto ed alloggio sostenute dal <strong>lavoratore</strong> per se e per i familiari a carico componenti<br />
il nucleo familiare. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per
4 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Giˆ da queste brevi considerazioni si conferma ictu oculi lÕimportanza di<br />
prestare una particolare attenzione alla fattispecie <strong>del</strong> trasferimento che, se<br />
fondato su unÕeffettiva e razionale logica imprenditoriale ed improntato al rispetto<br />
sostanziale di criteri di correttezza e buona fede, costituisce, come giˆ<br />
detto, uno strumento di crescita sinergica per lÕazienda e per il <strong>lavoratore</strong>.<br />
E, si badi bene, non necessario creare limiti e barriere di principio, secondo<br />
una ricorrente e deprecabile metodologia (nel recente passato abbiamo<br />
avuto numerosi esempi di produzione legislativa e giurisprudenziale che,<br />
ispirata da un eccesso di tuziorismo, ha finito con paralizzare la vitalitˆ aziendale).<br />
NŽ, dÕaltra parte, bisogna ancorarsi in schemi rigidi e precostituiti poichŽ<br />
Ònessun trasferimento ha fratelliÓ, quasi a rimarcare lÕassoluta peculiaritˆ<br />
che impronta il singolo accadimento in relazione allo specifico contesto di riferimento.<br />
Pertanto, de iure condendo, lÕipotesi di lavoro pu˜ essere quella di far precedere<br />
lÕobbligo di motivazione e lÕeventuale controllo giudiziale Ð in alcuni casi<br />
peraltro indispensabili Ð da una valutazione ex ante congiunta tra il datore<br />
di lavoro e il <strong>lavoratore</strong>, se <strong>del</strong> caso, a richiesta <strong>del</strong>lÕinteressato, assistito da un<br />
rappresentante sindacale, approfondendo il perchŽ ed il come <strong>del</strong> trasferimento,<br />
al fine di configurare a priori un giudizio dialettico sulla coerenza <strong>del</strong>la<br />
decisione adottata; difettando <strong>del</strong>le risposte logiche agli anzidetti quesiti,<br />
probabilmente sarˆ preferibile quieta non movere nellÕinteresse reciproco. E<br />
questo non perchŽ si debba giungere ad una ÒconcertazioneÓ o, addirittura,<br />
ad una condivisione sulle ragioni <strong>del</strong> trasferimento ovvero perchŽ lo stesso<br />
possa vedere limitata la sua efficacia da questa fase di valutazione, quasi che<br />
questÕultima si configuri come una condicio iuris.<br />
In realtˆ, una volta, per cos“ dire, Òmesse le carte in tavolaÓ, lÕesperimento<br />
di questa fase prodromica pu˜ contribuire in primis a diminuire i casi di contenzioso<br />
e, inoltre, a consentire ad ambo le parti <strong>del</strong> rapporto di ottenere una<br />
migliore e pi tempestiva conoscenza e comprensione <strong>del</strong>le reciproche ragioni<br />
ed esigenze.<br />
In tal senso un ruolo importante pu˜ essere svolto dalla contrattazione collettiva,<br />
a condizione che si abbandoni unÕottica monodirezionale incentrata<br />
prevalentemente sul fattore retributivo e si concentri lÕattenzione, piuttosto,<br />
sui contenuti e sui riflessi professionali, secondo piani di sviluppo <strong>del</strong>la car-<br />
il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio, il <strong>lavoratore</strong> avrˆ diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente<br />
articolo fino a otto giorni dopo lÕarrivo <strong>del</strong> mobilioÓ.
Introduzione 5<br />
riera competency based, che possono investire il <strong>lavoratore</strong> interessato dal trasferimento.<br />
Al riguardo stato acutamente osservato che Òa conti fatti, nella contrattazione,<br />
il profilo disciplinato con maggiore frequenza e minuziositˆ quello<br />
patrimoniale (rimborso spese di viaggio e di trasporto, indennitˆ di trasferimento,<br />
una tantum, rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita <strong>del</strong> canone di locazione,<br />
ecc.) a compensazioni <strong>del</strong> disagio dovuto al mutamento <strong>del</strong> luogo di lavoro;<br />
con periodici ritocchi anche a causa <strong>del</strong>lÕevoluzione <strong>del</strong>la legislazione fiscale<br />
e contributiva. Invece scarsa attenzione dedicata al fenomeno <strong>del</strong>la mobilitˆ<br />
territoriale in unÕottica di acquisizione di nuove esperienze e capacitˆ al fine<br />
di un arricchimento <strong>del</strong> patrimonio professionale, anche in una prospettiva di<br />
avvicendamento fra lavoratoriÓ 5 .<br />
Si tratta, quindi, di rovesciare lÕapproccio, ponendo in essere le condizioni<br />
per quella trasparenza che deve necessariamente improntare una vicenda<br />
che, ripetiamo, tocca da vicino la sfera umana ancor prima di quella professionale.<br />
5 M. Brollo, La mobilitˆ interna <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>: nodi critici e recenti orientamenti, intervento in Atti<br />
<strong>del</strong> Convegno Paradigma, Milano, 1997, pag. 10
Capitolo 1<br />
Principi generali<br />
1.1 Il concetto di trasferimento e lÕambito di applicazione <strong>del</strong>lÕart.<br />
2103 cod. civ.<br />
Il codice civile non reca la definizione <strong>del</strong> trasferimento, lasciando allÕinterprete<br />
lÕelaborazione <strong>del</strong> concetto. Peraltro alcune disposizioni, oltre al giˆ<br />
citato art. 2103 cod. civ., concorrono a formare la base logica di riferimento,<br />
ancorando lÕesecuzione <strong>del</strong>la prestazione lavorativa ad un determinato luogo<br />
(artt. 46, 1182, 1368, 2196, 2197 cod. civ.) e riferendo ad una parte <strong>del</strong> rapporto<br />
la possibilitˆ di incidere sulla stabilitˆ ovvero sul mutamento <strong>del</strong> predetto<br />
luogo (artt. 1334, 2086, 2104, 2¡ comma, 2106 cod. civ.).<br />
Pertanto, dal combinato disposto sostanziale degli articoli sopra indicati,<br />
si pu˜ definire prima facie il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> subordinato come<br />
lÕatto unilaterale, negoziale e ricettizio, con il quale il datore di lavoro,<br />
nellÕesercizio <strong>del</strong> proprio potere direttivo e ricorrendo comprovate esigenze<br />
tecniche, organizzative e produttive, muta a tempo tendenzialmente indeterminato<br />
le modalitˆ spaziali di esecuzione <strong>del</strong>la prestazione di un <strong>lavoratore</strong>.<br />
Abbiamo usato lÕaccezione Òmodalitˆ spazialiÓ perchŽ necessario in limine<br />
intendersi sul concetto di Òluogo <strong>del</strong>la prestazione lavorativaÓ.<br />
Se vero infatti che non ogni mutamento <strong>del</strong> locus loci lavorativo comporta<br />
un trasferimento, altrettanto vero che non ogni trasferimento riconducibile<br />
nella sfera dÕapplicazione <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. ma solo quello, in realtˆ,<br />
che determina una variazione <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva.<br />
Tale precisazione fondamentale per circoscrivere lÕambito di applicazione<br />
<strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. e, conseguentemente, per addivenire alla definizione<br />
di trasferimento ivi sottesa. Infatti la ratio <strong>del</strong> citato articolo non quella di<br />
impedire in assoluto lo ius variandi spaziale ma, pi semplicemente, di limitare<br />
lÕesercizio <strong>del</strong> predetto potere datoriale alla ricorrenza di ragioni ben precise<br />
quando vi sia una variazione <strong>del</strong>lÕentitˆ organizzativa aziendale che possa
8 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
determinare un significativo ed apprezzabile mutamento di uno degli elementi<br />
fondamentali <strong>del</strong> contratto di lavoro 1 .<br />
Pertanto esula dal concetto di trasferimento ex art. 2103 cod. civ. 2 la fattispecie<br />
che, per comoditˆ teminologica, possiamo definire ÒspostamentoÓ e<br />
che si sostanzia in una variazione che non determina il cambiamento di residenza<br />
e/o il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> nellÕambito di diverse unitˆ produttive<br />
3 , come nel caso, ad esempio, <strong>del</strong> dipendente di un grande magazzino<br />
che, in servizio presso la Filiale (unitˆ produttiva) di Roma ed ivi residente,<br />
sia ÒtrasferitoÓ dallÕufficio <strong>del</strong> quartiere Tiburtino a quello <strong>del</strong> quartiere Prati<br />
(ci scusiamo con i lettori che non conoscono la Capitale).<br />
Tralasciando per il momento il concetto di unitˆ produttiva, sul quale si<br />
tornerˆ in seguito, si rileva che lÕequazione trasferimento = variazione di<br />
unitˆ produttiva = possibile cambio di residenza = eventuale trattamento economico<br />
connesso, trova conferma nel fatto che la quasi totalitˆ <strong>del</strong>le norme<br />
pattizie contenute nei contratti collettivi di lavoro prevedono un particolare<br />
trattamento economico finalizzato a compensare non un qualunque mutamento<br />
ma un grave disagio connesso alla mobilitˆ, identificabile, quasi sempre,<br />
in un necessario cambiamento di residenza.<br />
Un tale trattamento economico non ha alcuna giustificazione nel caso di<br />
cambiamento di unitˆ produttiva cui Ònon consegua anche un mutamento<br />
<strong>del</strong> luogo in cui si svolge la normale vita di relazione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>Ó 4 .<br />
Paradossalmente, seguendo un diverso criterio interpretativo, si finirebbe<br />
1 M. Persiani, Prime osservazioni sulla nuova disciplina <strong>del</strong>le mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori,<br />
DL, 1971, 21. L. Riva Sanseverino, Sul trasferimento obbiettivamente giustificato, MGL, 1979,<br />
591. G. Pera, Sul trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, FI, 1976, V, 65.<br />
2 Pret. Milano 23 aprile 1982, Òla nozione di trasferimentoÉnon pu˜ prescindere da un apprezzabile<br />
spostamento topografico dal luogo <strong>del</strong>la precedente prestazione. Pertanto, nellÕipotesi<br />
di trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da una sede <strong>del</strong>lÕazienda ad unÕaltra situata nel medesimo<br />
isolato, non ravvisabile un vero e proprio mutamento di luogo <strong>del</strong>la prestazione lavorativa,<br />
nŽ alcun disagio conseguente e, quindi, la legittimitˆ <strong>del</strong> trasferimento non subordinata alla<br />
sussistenza di comprovate giustificazioni tecniche, organizzative e produttiveÓ.<br />
Cass. 3 giugno 1982, n. 3419, ÒPoichŽ il disposto É <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. mira ad evitare al<br />
<strong>lavoratore</strong> il disagio derivante dal mutamento <strong>del</strong> luogo di lavoro, con allontanamento <strong>del</strong> centro<br />
<strong>del</strong>lÕattivitˆ lavorativa da quello <strong>del</strong>la sua vita familiare, la sussistenza di ragioni tecniche,<br />
organizzative e produttive non richiesta per spostamenti da unÕunitˆ produttiva ad unÕaltra<br />
che non comportino alcun mutamento topografico <strong>del</strong> luogo di lavoroÓ.<br />
3 Contra F. Liso, La mobilitˆ dei lavoratori in azienda: il quadro legale, Milano, 1982, 263; C. Cester,<br />
Unitˆ produttiva e rapporti di lavoro, Padova, 1983, 245.<br />
4 Tribunale Milano 28 marzo 1993; Pretura Roma 2 luglio 1993; Tribunale Milano 26 febbraio<br />
1994.
Principi generali 9<br />
con il dilatare allÕinverosimile il concetto di trasferimento, contrariamente a<br />
quello che riteniamo invece essere lo spirito <strong>del</strong>la norma e lo scopo <strong>del</strong> legislatore,<br />
fino ad addivenire ad ipotesi teratogene per le quali, su un piano<br />
squisitamente teorico, si potrebbe richiedere allÕazienda il rimborso <strong>del</strong> disagio<br />
materiale derivante dalle maggiori spese da sostenere per parcometri, carburante,<br />
mezzi pubblici, ecc., effetti di cause rinvenibili nei problemi urbanistici<br />
e di trasporto che sicuramente affliggono gli abitanti <strong>del</strong>le metropoli ma<br />
che richiedono ben altri tipi di tutela e di interventi rispetto a quella prevista<br />
dallÕart. 2103 5 .<br />
In realtˆ, nel caso descritto, si pone esclusivamente il problema di verificare<br />
se lÕatto posto in essere dal datore di lavoro garantisca lÕadibizione a mansioni<br />
equivalenti 6 nel rispetto <strong>del</strong> corredo professionale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> 7 ovvero<br />
non sia diretto ad alterare i meccanismi di dialettica sindacale.<br />
In tal senso la giurisprudenza ha affermato 8 Òche nel caso in cui un <strong>lavoratore</strong><br />
sia stato trasferito, in mancanza di ragioni tecniche, É in un ambito geografico<br />
ristretto É, e quindi in assenza di disagi personali e familiari, il divieto<br />
posto dallÕart. 2103 cod. civ. rileva al fine di proteggere il <strong>lavoratore</strong> contro<br />
eventuali lesioni <strong>del</strong>la sua dignitˆ professionale oppure di prevenire lÕalterazione<br />
<strong>del</strong>lÕorganizzazione sindacale aziendale (ad esempio, mediante lÕalterazione<br />
<strong>del</strong>la base elettorale)Ó.<br />
Con questa precisazione quindi corretto ridefinire il trasferimento come<br />
lÕatto datoriale, unilaterale e ricettizio, che prevede la mobilitˆ endoaziendale<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da unÕunitˆ produttiva ad unÕaltra, eziologicamente collegato a<br />
logiche imprenditoriali rispettose di criteri sostanziali di correttezza e buona<br />
fede, a forma prevalentemente libera e con termine finale generalmente incertus<br />
an et quando.<br />
Se si conviene su tale definizione, che meglio sembra inquadrare il raggio<br />
5 Si pensi, ad esempio, al decreto 27 marzo 1998 <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>lÕambiente recante norma<br />
in materia di Òmobilitˆ sostenibile nelle aree urbaneÓ. LÕart. 3 prevede lÕadozione da parte di<br />
soggetti pubblici e privati di un Òpiano degli spostamenti casa-lavoro <strong>del</strong> proprio personale dipendente,<br />
individuando a tal fine un responsabile <strong>del</strong>la mobilitˆ aziendale (?). Il piano finalizzato<br />
alla riduzione <strong>del</strong>lÕuso <strong>del</strong> mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione<br />
degli orari per limitare la congestione <strong>del</strong> traffico (!)Ó.<br />
6 Cass. 14 luglio 1993 n. 7789, ÒlÕeventuale, illegittima assegnazione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> trasferito<br />
a mansioni inferiori rispetto a quelle espletate nella sede di provenienza non comporta lÕilliceitˆ<br />
<strong>del</strong> trasferimento - se disposto per comprovate esigenze aziendali e non per finalitˆ ad esse<br />
estranee - ma <strong>del</strong> solo provvedimento di assegnazione alle nuove mansioniÓ.<br />
7 Cass. 17 novembre 1989 n. 4914, Cass. 17 aprile 1990 n. 3175.<br />
8 Cass. 26 maggio 1999 n. 5153.
10 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
di azione <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ., essendo la finalitˆ <strong>del</strong>la norma quella di porre<br />
in essere un controllo, sia pure ex post, sulle ragioni che hanno determinato<br />
la decisione <strong>del</strong> datore di lavoro, evidente che lÕart. 2103 cod. civ. non si applica<br />
nel caso in cui il trasferimento avvenga in accoglimento di una richiesta<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, tale da configurare per lo stesso la realizzazione di un interesse<br />
di portata superiore alla dimostrazione e, addirittura, allÕesistenza <strong>del</strong>le ragioni<br />
imprenditoriali connesse al trasferimento.<br />
Tale interesse <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, conseguentemente, prevale sul divieto di<br />
nullitˆ di ogni patto contrario previsto dallÕultimo comma <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod.<br />
civ 9 . Infatti la Suprema Corte ha puntualmente rilevato che ÒÉ le limitazioni<br />
allo ius variandiÉsono dirette ad incidere su quei provvedimenti unilaterali<br />
<strong>del</strong> datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedano É il trasferimento<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> non sorretto da ragioni tecniche, organizzative e<br />
produttive e mirano ad impedire che É il trasferimento sia disposto contro la<br />
volontˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ed in suo danno. Dette limitazioni, pertanto, non operano<br />
nel caso in cui É il trasferimento sia stato disposto a richiesta <strong>del</strong>lo stesso<br />
<strong>lavoratore</strong>Ó 10 .<br />
Parimenti non annoverabile nel concetto di trasferimento sopra adottato<br />
il c.d. Òtrasferimento consensualeÓ, particolarmente frequente in caso di professionalitˆ<br />
elevate e/o specifiche, che ricorre quando lo stesso il risultato di<br />
un accordo specifico, complementare al rapporto di lavoro, tra datore di lavoro<br />
e <strong>lavoratore</strong>. Infatti in tal caso, pur potendo mutare lÕunitˆ produttiva e<br />
conseguentemente il luogo <strong>del</strong>la prestazione lavorativa, difetta il requisito<br />
<strong>del</strong>la decisione unilaterale <strong>del</strong> datore di lavoro e lÕesistenza <strong>del</strong>le ragioni tecniche<br />
organizzative e produttive deve ritenersi non solo conosciuta ex ante dal<br />
<strong>lavoratore</strong> ma, addirittura, previamente accettata e condivisa 11 .<br />
Discorso diverso, ovviamente, si avrebbe nel caso in cui la richiesta o il<br />
consenso <strong>del</strong> dipendente non corrispondesse alla sua effettiva volizione, sia<br />
per incapacitˆ naturale (art. 428 cod. civ.), sia per un vizio <strong>del</strong>la volontˆ (artt.<br />
1427 ss. cod. civ.).<br />
In tal caso non abbiamo dubbi sulla possibilitˆ offerta allÕinteressato di impugnare<br />
il trasferimento ma non per farne dichiarare la nullitˆ ex art. 2103<br />
9 Pret. Ancona 28 novembre 1979; Cass. 1¡ dicembre 1988 n. 6515; Cass. 20 maggio 1993 n.<br />
5695<br />
10 Cit. Cass. 1¡ dicembre 1988 n. 6515.<br />
11 Cass. 8 giugno 1983 n. 3926 afferma che richiesto il consenso <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> per il trasferimento<br />
allÕestero.
Principi generali 11<br />
cod. civ. quanto, piuttosto, per lÕannullabilitˆ <strong>del</strong>lÕatto negoziale Ð la richiesta<br />
o il consenso Ð prodromico allÕaccoglimento <strong>del</strong> trasferimento.<br />
Nei suddetti casi, peraltro, oltre che nelle ipotesi in cui si ritiene che difetti<br />
la sussistenza <strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative e produttive, cÕ da chiedersi<br />
quali siano le conseguenze di un rifiuto <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> al trasferimento<br />
e, in particolare, se sia sostenibile lÕesistenza di un potere di autotutela <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
che si rifiuti di offrire la prestazione nel luogo indicato dal datore. 12<br />
Premesso che il rifiuto a fronte di una estrinsecazione legittima <strong>del</strong> potere<br />
direttivo pu˜ configurare una giusta causa di licenziamento 13 ovvero essere<br />
equiparato a dimissioni 14 , il punto sta proprio nello stabilire la sussistenza oggettiva<br />
dei presupposti formali e sostanziali richiesti per lo spostamento unilaterale<br />
ovvero lÕinesistenza di vizi <strong>del</strong>la volontˆ che possano determinare<br />
lÕinvaliditˆ <strong>del</strong>lÕatto negoziale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> prodromico al trasferimento;<br />
pertanto, in presenza di un binomio provvedimento illegittimo-rifiuto legittimo,<br />
il <strong>lavoratore</strong> potrˆ presentare ricorso dÕurgenza ex art. 700 cod. proc.<br />
civ. 15 , tenendo peraltro presente che Òil principio per cui lÕordine di reintegrazione<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> nel posto di lavoro non suscettibile di esecuzione in forma<br />
specifica pu˜ applicarsi anche nel caso di sospensione in via giudiziaria<br />
<strong>del</strong> provvedimento di trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ad altra sede di lavoro,<br />
sussistendo pure in tale ipotesi la necessitˆ di un comportamento attivo <strong>del</strong><br />
datore di lavoro nellÕambito <strong>del</strong>le proprie competenze organizzative e funzionali,<br />
posto che egli pu˜ ottemperare allÕordine di reintegrazione assegnando<br />
il dipendente a mansioni diverse da quelle precedenti purchŽ ad esse equivalenti<br />
16 . Ne deriva che, ottenuta in via dÕurgenza la sospensione <strong>del</strong> trasferimento,<br />
il <strong>lavoratore</strong> non passibile di sanzioni disciplinari qualora, senza<br />
chiedere al giudice la determinazione <strong>del</strong>le modalitˆ di esecuzione <strong>del</strong> provvedimento<br />
di sospensione, ai sensi <strong>del</strong>lÕart. 612 cod. proc. civ., offra al datore<br />
12 Cass. 4 maggio 1981 n. 2715 per lÕapplicazione <strong>del</strong>lÕart. 1460 cod. civ.<br />
13 Tribunale Torino 19 novembre 1994; Tribunale Milano 5 settembre 1990; Tribunale Cagliari<br />
2 febbraio 1989.<br />
14 Cass. 1¡ febbraio 1989 n. 606.<br />
15 Pretura di Firenze 4 febbraio 1983; Pretura di Roma 27 febbraio 1984; Pretura di Roma 28<br />
marzo 1995.<br />
16 Cass. 21 agosto 1991 n. 9011 ha sostenuto che ÒlÕobbligo <strong>del</strong> datore di lavoro di riammettere<br />
in servizio il <strong>lavoratore</strong> reintegrato dal giudice non esclude che lo stesso datore di lavoro<br />
possa, allÕatto <strong>del</strong>la riammissione <strong>del</strong> dipendente, esercitare, quanto allÕassegnazione <strong>del</strong>la sede<br />
di lavoro, il cosiddetto ius variandi, ove sussistano, ai sensi <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ., comprovate<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive, il cui accertamento riservato al giudice di<br />
meritoÓ.
12 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
di lavoro le proprie prestazioni nella sede originaria, rifiutandosi di assumere<br />
servizio in quella nuovaÓ 17 .<br />
Si noti altres“ che recentemente stato affermato che il provvedimento di<br />
trasferimento non adeguatamente motivato determina la nullitˆ <strong>del</strong>lo stesso,<br />
Òcon la conseguenza che la mancata ottemperanza da parte <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> trova<br />
giustificazione sia quale attuazione di unÕeccezione dÕinadempimento, sia<br />
sulla base <strong>del</strong> rilievo che gli atti nulli non producono effetti: non si pu˜ invece<br />
ritenere che sussista una presunzione di legittimitˆ dei provvedimenti aziendali<br />
che impongono lÕottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento<br />
in giudizioÓ 18 .<br />
Una volta riconosciuta lÕillegittimitˆ <strong>del</strong> trasferimento 19 , il <strong>lavoratore</strong> ha<br />
ovviamente diritto alle retribuzioni per tutto il tempo in cui sia rimasto a disposizione<br />
<strong>del</strong> datore di lavoro, 20 salvo richiedere il risarcimento <strong>del</strong> danno<br />
secondo valutazione equitativa, oltre al rimborso <strong>del</strong>le spese effettivamente<br />
sostenute, qualora abbia ottemperato alla illegittima disposizione datoriale 21 .<br />
Ipotesi ancora differente quella di una richiesta di trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
cui segua il rifiuto da parte datoriale. In altri termini si tratta di porsi<br />
lÕinterrogativo se esista un diritto soggettivo <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> al trasferimento.<br />
Peraltro si deve subito precisare che ÒnellÕintento, manifestato dal datore<br />
di lavoro, di andare incontro, nei limiti <strong>del</strong> possibile, alle aspirazioni <strong>del</strong> personale<br />
di essere trasferito per avvicinamento al luogo di residenza, non pu˜<br />
ravvisarsi una fonte di obbligazione contrattuale ad effettuare il trasferimento<br />
stesso ogni qualvolta questo sia richiesto e le esigenze operative non lo<br />
consentanoÓ 22 .<br />
Premesso che anche in tale fattispecie siamo fuori dallÕambito <strong>del</strong>lÕart.<br />
2103 cod. civ., da affermarsi che non esiste in assoluto per il <strong>lavoratore</strong> un diritto<br />
soggettivo al trasferimento, atteso che questÕultimo resta comunque subordinato<br />
ad una valutazione discrezionale <strong>del</strong> datore di lavoro circa la ricorrenza<br />
<strong>del</strong>le esigenze aziendali legittimanti il trasferimento stesso. Al pi rin-<br />
17 Cass. 19 novembre 1996 n. 10109.<br />
18 Cass. 8 febbraio 1999 n. 1074.<br />
19 Trib. Firenze 21 aprile 1999, Ò Nel caso di accertata illegittimitˆ di un trasferimento É, ricorre<br />
una fattispecie di nullitˆ che comporta il ripristino <strong>del</strong>la situazione precedenteÓ.<br />
20 Cass. 29 gennaio 1990 n. 577.<br />
21 Cass. 23 gennaio 1988 n. 539 ha negato la possibilitˆ <strong>del</strong> risarcimento in forma specifica,<br />
mediante reintegrazione nella sede originaria, non essendo applicabile in via analogica la misura<br />
prevista dallÕart. 18 <strong>del</strong>la legge 300/1970.<br />
22 Pretura di Bologna 3 maggio 1976.
Principi generali 13<br />
venibile unÕaspettativa, che pu˜ assurgere a pretesa qualificata, qualora vi<br />
siano comprovate e rilevanti motivazioni sociali e familiari 23 ; in tal caso, a nostro<br />
avviso, incombe sul <strong>lavoratore</strong> lÕonere di provare la rilevanza sociale e familiare<br />
<strong>del</strong>la ragioni sottese alla richiesta di trasferimento unitamente alla<br />
possibilitˆ per il datore di lavoro di accogliere senza alcun pregiudizio per<br />
lÕorganizzazione aziendale la predetta richiesta.<br />
Diversa la problematica qualora sia configurabile un diritto al trasferimento<br />
derivante dalla legge ovvero dalla normativa collettiva o di settore 24 ,<br />
come, ad esempio, previsto dallÕart. 33, comma 5, <strong>del</strong>la legge 5 febbraio 1992,<br />
n. 104, secondo il quale Òil genitore o il familiare <strong>lavoratore</strong>, con rapporto di<br />
lavoro pubblico o privato, che assista con continuitˆ un parente o affine entro<br />
il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove<br />
possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio domicilioÓ; ma anche in tale<br />
ipotesi legittimo dubitare che si tratti di un diritto insuscettibile di limiti. Infatti<br />
stato affermato che devono esistere determinati presupposti: in primis si<br />
sostenuto che, ai fini <strong>del</strong>lÕapplicazione <strong>del</strong> citato art. 33, il tipo di svantaggio<br />
<strong>del</strong> soggetto portatore di handicap deve essere tale da ridurre lÕautonomia individuale<br />
cos“ da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,<br />
continuativo e globale nella sfera soggettiva o in quella di relazione 25 ; inoltre<br />
si stabilito che il diritto al trasferimento in sede pi idonea deve riconoscersi<br />
solo al <strong>lavoratore</strong> che giˆ assista con continuitˆ un familiare portatore di<br />
handicap e non giˆ al <strong>lavoratore</strong> che aspiri al trasferimento proprio al fine di<br />
poter instaurare un rapporto di assistenza continuativa 26 , fermo restando, peraltro,<br />
che il diritto ad ottenere la sede di lavoro pi vicinA al domicilio pu˜<br />
essere esercitato anche a distanza di qualche mese dallÕinstaurazione <strong>del</strong> rapporto<br />
di lavoro, sempre che il ritardo nella presentazione <strong>del</strong>la domanda di<br />
trasferimento sia giustificato da validi e comprovati motivi 27 .<br />
Infine una recente giurisprudenza di merito 28 , riformando una pronuncia<br />
pretorile, ha affermato che lÕinciso Òove possibileÓ <strong>del</strong>lÕart. 33 fa riferimento al-<br />
23 Pretura Torino 22 maggio 1990, Òil <strong>lavoratore</strong> che faccia domanda di trasferimento ha diritto<br />
ad una corretta valutazione <strong>del</strong>la sua richiesta nel rispetto <strong>del</strong>le norme procedurali che il<br />
datore di lavoro abbia posto in materia e <strong>del</strong>le regole di correttezza e buona fedeÓ.<br />
24 Come nel caso dei dipendenti di aziende concessionarie di servizi di trasporto per i quali<br />
pu˜ affermarsi un diritto soggettivo al trasferimento (Cass. 9 marzo 1994 n. 2271).<br />
25 Cons. Stato, II, 5 aprile 1995 n. 3037; Cass. 6 aprile 1999 n. 3306.<br />
26 Cons. Stato, IV, 21 aprile 1997 n. 425.<br />
27 Pretura Torino 17 settembre 1998.<br />
28 Trib. Catania 12 gennaio 1999.
14 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
le esigenze organizzative <strong>del</strong>la struttura di appartenenza e <strong>del</strong>la struttura pi<br />
vicina al domicilio <strong>del</strong> richiedente e non anche, come invece sostenuto dal pretore,<br />
allÕesistenza di una sede di lavoro pi vicina al domicilio <strong>del</strong>lÕinteressato.<br />
Da ultimo stato anche sostenuto che lÕart. 33, 5¡ comma, <strong>del</strong>la legge<br />
104/1992 non riconosce al <strong>lavoratore</strong> il diritto al trasferimento in corso di rapporto<br />
ai fini <strong>del</strong>lÕavvicinamento al congiunto invalido ma soltanto la scelta<br />
<strong>del</strong>la sede al momento <strong>del</strong>lÕassunzione, essendo privilegiate le esigenze organizzative<br />
datoriali che risulterebbero oltremodo sacrificate da un successivo e<br />
non previsto spostamento <strong>del</strong> dipendente 29 .<br />
Certo che, quale che sia lÕinterpretazione che si ritiene pi aderente, si<br />
tratta di situazioni da approcciare con la massima attenzione, atteso che la finalitˆ<br />
<strong>del</strong>la norma , come noto, quella di tutelare indirettamente i soggetti<br />
disabili che necessitano di unÕassistenza particolarmente accurata e continua.<br />
Sempre sulla base <strong>del</strong>la definizione ivi accolta, esula dallÕambito di applicazione<br />
<strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. il c.d. Òtrasferimento gerarchicoÓ che ricorre<br />
quando un <strong>lavoratore</strong> trasferito solo apparentemente e cio quando, fermo<br />
restando il luogo <strong>del</strong>la prestazione lavorativa, muta il vincolo di dipendenza<br />
gerarchica allÕinterno <strong>del</strong>lÕorganizzazione aziendale (lÕesempio quello di un<br />
<strong>lavoratore</strong> di Milano che, in virt di una decisione aziendale, non riporta pi<br />
gerarchicamente al responsabile <strong>del</strong>la sede lombarda ma al responsabile <strong>del</strong>la<br />
sede di Roma; non vi un vero trasferimento in quanto varia la collocazione<br />
gerarchica ed organizzativa ma non muta lÕunitˆ produttiva di riferimento).<br />
Nel caso descritto si tratta al pi di vedere se un atto <strong>del</strong> genere non sia<br />
prodromico ad un vero trasferimento da attuarsi successivamente ma, in tale<br />
ultima ipotesi, si rientra nella sfera <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ.<br />
A nostro avviso rientra nellÕambito di applicazione <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ.,<br />
ma solo de residuo, il c.d. Òtrasferimento collettivoÓ che ricorre quando la decisione<br />
aziendale interessa una pluralitˆ di lavoratori. Infatti lÕart. 2103 che, come<br />
stato osservato, stato scritto in unÕottica individuale 30 , soprattutto<br />
espressione di un principio generale diretto a salvaguardare il diritto <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
alla stabilitˆ <strong>del</strong> luogo di lavoro. Tale principio suscettibile di applicazioni<br />
speciali in tutti i casi in cui da decisioni imprenditoriali comportanti<br />
in senso ampio trasferimenti dÕazienda, fusioni, riorganizzazioni o ristrutturazioni<br />
possano derivare ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi compresi<br />
29 Pretura di Roma 11 marzo 1999.<br />
30 Brollo, La mobilitˆ interna <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> - mutamento di dimensioni e trasferimento, in ÒIl Codice<br />
CivileÓ - Comm. Diretto da P. Schlesinger, Milano 1997.
Principi generali 15<br />
mutamenti <strong>del</strong>la sede di lavoro 31 ; in tali casi la legge 32 e la contrattazione collettiva<br />
33 hanno previsto meccanismi di informazione e confronto volti a consentire<br />
alle organizzazioni sindacali la possibilitˆ di verificare a monte lÕeffettivitˆ<br />
<strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative e produttive e finalizzati, per lo<br />
pi , ad esplorare possibili soluzioni concertate, o addirittura negoziate, con il<br />
datore di lavoro tanto che, come affermato recentemente dalla Suprema Corte<br />
con sentenza n. 1753 <strong>del</strong> 2 marzo 1999, Çuna volta ritenuta essenziale la comunicazione<br />
alle O.O.S.S., ne consegue che un trasferimento collettivo privo<br />
di tale elemento, voluto come essenziale dalle parti, nullo perchŽ privo di<br />
una componente essenziale <strong>del</strong>la sua causa o funzione: possibilitˆ <strong>del</strong> trasferimento<br />
dei lavoratori, ma con la considerazione massima, su base bilaterale,<br />
anche <strong>del</strong>la loro posizione, oltrechŽ <strong>del</strong>le esigenze aziendaliÈ.<br />
In tutti i casi Ð la quasi totalitˆ per la veritˆ Ð in cui vi una previsione di<br />
confronto sindacale, lÕart. 2103 cede il passo alla suddetta previsione e finisce<br />
pertanto con lÕessere applicato, come si diceva prima, in via residuale, e<br />
cio solo in caso di omesso intervento <strong>del</strong>la legge o <strong>del</strong>la contrattazione collettiva<br />
tanto che, in caso di trasferimento collettivo disciplinato da accordo<br />
sindacale, non cÕ lÕobbligo per il datore di lavoro di comunicare i motivi <strong>del</strong><br />
trasferimento 34 , pur potendo sempre il <strong>lavoratore</strong> trasferito impugnare il<br />
provvedimento Òal fine di ottenere la verifica giudiziale <strong>del</strong>la sussistenza<br />
dei comprovati motivi che giustificano il trasferimentoÓ 35 (si ricorda, per inciso,<br />
che lÕeffettivitˆ e lÕefficacia di tali previsioni sono salvaguardate dal<br />
connotato di antisindacalitˆ che impronta quelle condotte datoriali volte a<br />
limitare, o addirittura ad escludere, la consultazione con le organizzazioni<br />
sindacali) 36 .<br />
Pertanto, come stato attentamente rilevato 37 , sarˆ opportuno per il datore<br />
di lavoro predisporre un accorto piano di ristrutturazione, adottando dei<br />
criteri di scelta dei trasferibili che rispondano a criteri di oggettivitˆ, traspa-<br />
31 Pretura Milano 18 novembre 1980, secondo la quale non applicabile lÕart. 2103 cod. civ.<br />
nella ipotesi di spostamento <strong>del</strong>la sede aziendale che comporti un trasferimento collettivo di<br />
dipendenti.<br />
32 Art. 47 legge 428/1990.<br />
33 Es. art. 16 CCNL 5 luglio 1994 per i lavoratori addetti allÕindustria metalmeccanica privata<br />
e alla installazione di impianti.<br />
34 Cass. 7 febbraio 1986 n. 788.<br />
35 Cass. 5 aprile 1986 n. 2384.<br />
36 Art. 28 legge 300/1970.<br />
37 Cuggiani, Il trasferimento collettivo, in ÇGuida al LavoroÈ, 10 novembre 1998, n. 43.
16 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
renza, correttezza e buona fede e prevedendo nel contempo meccanismi di<br />
Òconsiderazione collettivaÓ <strong>del</strong>le esigenze dei lavoratori interessati.<br />
In tal senso sono testimonianze emblematiche gli accordi sottoscritti recentemente<br />
tra aziende di credito 38 39 ed organizzazioni sindacali con i quali,<br />
in relazione ad un nuovo mo<strong>del</strong>lo organizzativo, si sono convenuti alcuni criteri<br />
guida in materia di mobilitˆ al fine di arrecare un minore disagio ai lavoratori<br />
40 41 ;<br />
Peraltro, per completezza dÕanalisi, resta da stabilire quando si sia in presenza<br />
di un trasferimento individuale ovvero collettivo; in tale direzione<br />
evidente che, ancor prima <strong>del</strong>la verifica fattuale, si pone lÕesigenza di individuare<br />
un criterio generale di riferimento, anche ai fini <strong>del</strong>lÕapplicazione <strong>del</strong>le<br />
previsioni riservate allÕautonomia collettiva.<br />
38 Banca di Roma.<br />
39 San Paolo IMI.<br />
40 Accordo Banca di Roma: ÒLa Banca, ferme restando le previsioni <strong>del</strong> CCNL in materia É:<br />
a) verificherˆ prioritariamente la possibilitˆ di crescita professionale interna dei collaboratori,<br />
anche mediante attivitˆ addestrative/formative;<br />
b) privilegerˆ lÕaccoglimento <strong>del</strong>le richieste di trasferimento, compatibili con le esigenze<br />
tecnico organizzative richieste dal nuovo mo<strong>del</strong>lo organizzativo;<br />
c) terrˆ conto, qualora si debba comunque procedere É allÕadozione dei trasferimenti a iniziativa<br />
<strong>del</strong>lÕAzienda, <strong>del</strong>le peculiari esigenze personali e familiari dei destinatari dei provvedimenti<br />
medesimi nonchŽ <strong>del</strong>la loro anzianitˆ anagrafica e di servizio;<br />
d) disporrˆ, ove possibile, i trasferimentiÉsecondo un criterio gestionale finalizzato a limitare<br />
la mobilitˆ in ambito comunale, se <strong>del</strong> caso provinciale, e/o ricorrendo allÕattivazione di<br />
trasferimenti a catena a corto raggio;<br />
e) adotterˆ strumenti gestionali e di sviluppo che agevolino la mobilitˆ a lungo raggio anche<br />
attraverso la valorizzazione <strong>del</strong>le professionalitˆ individuali;<br />
f) eviterˆ di adottare ulteriore trasferimento nei confronti di dipendente giˆ interessato da<br />
precedente provvedimento disposto nellÕambito <strong>del</strong>lÕattuale riorganizzazione, se non acquisendo<br />
il consenso <strong>del</strong>lo stesso, a meno che il movimento disposto non comporti avvicinamento<br />
<strong>del</strong>lÕinteressatoÓ.<br />
41 Accordo San Paolo IMI: ÒIn riferimento alla mobilitˆ eventualmente connessa agli effetti<br />
degli interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e razionalizzazione indotti dalla fusione e<br />
nellÕottica di acquisire ogni dato necessario alla valutazione <strong>del</strong>le situazioni individuali di tutto<br />
il personale interessato dalla medesima - anche con riferimento ad eventuali casi di rilevante<br />
disagio logistico - viene ricercata, in primo luogo, la volontarietˆ, esaminando con specifica attenzione<br />
gestionale particolari condizioni personali e/o di famiglia (a titolo esemplificativo:<br />
esistenza di figli minori, portatori di handicap). A tal fine le competenti Funzioni Aziendali<br />
danno corso ad appositi colloqui individuali. Sempre nellÕintento di favorire positive soluzioni<br />
in materia, sono attivate altres“ specifiche e complete informative, nei confronti <strong>del</strong> Personale<br />
in discorso, relativamente alle modalitˆ di ricorso alla normativa San Paolo in materia di richieste<br />
di trasferimento, con indicazioni circa lÕubicazione dei punti operativi esistenti e di prevista<br />
apertura e prioritario accoglimento nellÕescussione <strong>del</strong>le liste in essere, <strong>del</strong>le domande<br />
presentate dal Personale coinvolto nellÕanzidetta mobilitˆ.
Principi generali 17<br />
Un primo, ma non sufficiente, indice rivelatore rappresentato ovviamente<br />
dal numero dei lavoratori trasferiti e dalla fascia temporale di riferimento;<br />
in tale senso un elemento di interpretazione analogica fornito dallÕart. 24<br />
<strong>del</strong>la legge 223/1991: siamo sicuramente di fronte ad un trasferimento collettivo<br />
ogni qualvolta la decisione aziendale venga attuata in un lasso temporale<br />
di 120 giorni e riguardi almeno 5 lavoratori.<br />
Peraltro sarebbe riduttivo considerare il trasferimento collettivo come una<br />
mera sommatoria di trasferimenti individuali; infatti necessario evidenziare<br />
la differenza qualitativa o, per cos“ dire, ontologica fra i due aspetti, atteso<br />
che, nella quasi totalitˆ dei casi, la mobilitˆ collettiva si pone quasi sempre o<br />
come un elemento preparatorio o successivo ad atti o processi modificativi<br />
<strong>del</strong>lÕorganizzazione aziendale che, se interessanti, sia pure solo potenzialmente<br />
e pur nellÕambito <strong>del</strong>la medesima unitˆ produttiva, una pluralitˆ di lavoratori,<br />
non possono essere lasciati alla valutazione dei singoli ma richiedono<br />
un adeguato confronto in sede sindacale 42 .<br />
Pertanto in conclusione corretto, secondo noi, definire ÒcollettivoÓ quel<br />
trasferimento che, adottato sulla base di una unitaria giustificazione causale,<br />
si pone come conseguenza di una decisione aziendale comportante una riorganizzazione<br />
<strong>del</strong>lÕassetto territoriale <strong>del</strong>lÕimpresa che pu˜ determinare la<br />
chiusura di unÕintera unitˆ produttiva ovvero, nellÕambito <strong>del</strong>la stessa, la<br />
soppressione di alcuni reparti.<br />
Infine, in termini di diritto <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> alla stabilitˆ <strong>del</strong> luogo di lavoro,<br />
non riteniamo che lÕart. 2103 possa applicarsi nel caso in cui non vi sia stata<br />
unÕassegnazione definitiva <strong>del</strong>la sede di lavoro ma, al contrario, la decisione<br />
42 Esempio lÕaccordo di rinnovo <strong>del</strong> 16 marzo 1999 stipulato tra Assaeroporti e le Organizzazioni<br />
sindacali di categoria: ÒMobilitˆ orizzontale nellÕambito <strong>del</strong>la stessa unitˆ produttiva - La<br />
mobilitˆ <strong>del</strong> personale, basata anche sulla polivalenza <strong>del</strong>le mansioni, costituisce elemento necessario<br />
per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attivitˆ aeroportuali<br />
anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unitˆ di prodotto ed il miglioramento<br />
degli standard di servizio. Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento<br />
e retributivi, determinati dal contenuto professionale <strong>del</strong>la mansione prevalente dei lavoratori<br />
interessati, nel caso di spostamenti (le Parti, in relazione alla identitˆ <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva,<br />
non casualmente usano il termine ÒspostamentoÓ in luogo di ÒtrasferimentoÓ) di personale<br />
aventi carattere collettivo e non meramente temporanei lÕAzienda ne fornirˆ preventiva comunicazione<br />
alle strutture sindacali aziendali stipulanti. QuestÕultime potranno richiedere, entro<br />
3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrˆ essere effettuato entro i 5 giorni successivi.<br />
La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli spostamenti anche giornalieri<br />
di lavoratori allÕinterno <strong>del</strong>la stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attivitˆ professionalmente<br />
omogenee di durata temporanea, dovute ad esigenze tecniche, operative e/o organizzativeÓ.
18 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
risulti essere meramente e volutamente interlocutoria, in virt non di un criterio<br />
arbitrario ma in ossequio a ben precise esigenze aziendali.<br />
Infatti stato giustamente rilevato 43 che lÕart. 2103 certamente sancisce la<br />
tutela <strong>del</strong>lÕinteresse <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> alla stabilitˆ <strong>del</strong> luogo di svolgimento <strong>del</strong>la<br />
sua prestazione ma questa tutela presuppone che sia stato prima determinato<br />
un luogo fisso di lavoro, determinazione che manca nellÕipotesi in cui vi sia<br />
stata solo unÕassegnazione provvisoria <strong>del</strong>la sede disposta per situazioni caratterizzate<br />
da assoluta temporaneitˆ.<br />
Certo che, in ossequio a principi di correttezza e buona fede, la determinazione<br />
<strong>del</strong>la sede di lavoro non pu˜ essere rinviata sine die ma si richiede, comunque,<br />
che la decisione sia presa in un periodo ragionevole e, in ogni caso,<br />
commisurato alla complessitˆ organizzativa e territoriale <strong>del</strong>lÕazienda; difettando<br />
lÕassunzione di una decisione aziendale in tempi ragionevoli, il <strong>lavoratore</strong><br />
potrˆ ricorrere al magistrato per lÕapposizione di un termine.<br />
Diverso il caso in cui nel progetto di formazione e lavoro presentato alla<br />
Commissione regionale per lÕimpiego sia stato espressamente individuato il<br />
luogo di esecuzione <strong>del</strong> contratto e <strong>del</strong>la formazione; in tale fattispecie stato<br />
sostenuto che il successivo trasferimento <strong>del</strong> dipendente, ad unitˆ produttiva<br />
diversa da quella indicata nel progetto, illegittimo 44 .<br />
1.2 Il concetto di unitˆ produttiva<br />
La definizione <strong>del</strong> concetto di unitˆ produttiva, rilevante ai fini <strong>del</strong>lÕapplicazione<br />
<strong>del</strong>lÕart. 2103, riportata nellÕart 35, 1¡ comma, <strong>del</strong>la legge 300/1970 il<br />
quale la identifica in termini funzionali con ciascuna sede, stabilimento, filiale,<br />
ufficio o reparto autonomo che occupa pi di 15 dipendenti.<br />
Quindi il secondo comma <strong>del</strong> citato articolo introduce una previsione ÒterritorialeÓ,<br />
definendo lÕunitˆ produttiva per le imprese industriali e commerciali<br />
come quellÕentitˆ operativa che, nellÕambito <strong>del</strong>lo stesso comune (medesimo<br />
ambito territoriale per le imprese agricole), occupa pi di 15 dipendenti<br />
(5 per le imprese agricole), anche se ciascuna unitˆ produttiva, singolarmente<br />
considerata, non raggiunge tali limiti.<br />
Prescindendo da quelle situazioni pattizie finalizzate alla definizione <strong>del</strong><br />
concetto anche in funzione <strong>del</strong>lÕapplicazione di alcune prerogative sindacali<br />
43 Cass. 9 dicembre 1997 n. 12463.<br />
44 Pretura di Genova 25 marzo 1991.
Principi generali 19<br />
previste dalla legge 300/1970 45 , in virt <strong>del</strong>le quali lÕambito <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva<br />
pu˜ essere determinato dalla contrattazione collettiva 46 , il legislatore<br />
ha a suo tempo introdotto un concetto non univoco e sul quale gli interpreti si<br />
sono divisi, anche in relazione alle importanti implicazioni pratiche che scaturiscono<br />
dallÕadottare unÕinterpretazione rispetto ad unÕaltra.<br />
Pi di una volta la giurisprudenza 47 intervenuta per contribuire alla definizione<br />
<strong>del</strong> concetto 48 . In particolare stato affermato che per unitˆ produttiva<br />
deve intendersi Òogni articolazione autonoma É avente, sotto il profilo funzionale<br />
e finalistico, idoneitˆ ad esplicare in tutto o in parte lÕattivitˆ di produzione<br />
di beni o servizi <strong>del</strong>lÕimpresa <strong>del</strong>la quale elemento organizzativoÓ 49 .<br />
Tale accezione stata recepita successivamente anche dal legislatore ai fini,<br />
per esempio, <strong>del</strong>lÕapplicazione <strong>del</strong>la normativa in materia di igiene e sicurezza<br />
sul lavoro 50 .<br />
Sostanzialmente due correnti di pensiero si contendono il campo.<br />
La prima, ampliando il concetto di unitˆ produttiva, disancora il concetto<br />
di trasferimento dal peggioramento <strong>del</strong>le condizioni topografiche e lo collega<br />
45 LÕart. 9 <strong>del</strong>la Convenzione <strong>del</strong> Settore Credito per i diritti e le relazioni sindacali <strong>del</strong> 18<br />
giugno 1970 stabilisce che si intendono per unitˆ produttive: a) la direzione generale o centrale;<br />
b) il centro contabile (meccanografico o elettronico); c) il complesso <strong>del</strong>le dipendenze comunque<br />
denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nellÕambito <strong>del</strong>lo stesso<br />
comune.<br />
46 Cass. 13 novembre 1984 n. 5735, Cass. 16 ottobre 1987 n. 7682, Cass. 19 gennaio 1990 n. 295<br />
Cass. 7 febbraio 1987 n. 1315; Cass. 8 settembre 1989 n. 3889 secondo la quale Ònon costituisce<br />
trasferimento da una ad altra unitˆ produttiva Élo spostamento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> bancario da<br />
unÕagenzia ad unÕaltra nellÕambito <strong>del</strong>lo stesso Comune, stante lÕespressa previsione contrattuale<br />
<strong>del</strong> settore credito che considera quale unica unitˆ produttiva il complesso <strong>del</strong>le dipendenze<br />
comunque denominate - sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc. - operanti nellÕambito<br />
<strong>del</strong>lo stesso ComuneÓ.<br />
47 Per Cass. 6 agosto 1996 n. 7196 lÕunitˆ produttiva dei piazzisti costituita dalla zona da<br />
visitare, ossia dal territorio in cui devono essere eseguite le prestazioni lavorative.<br />
48 Sono state considerate unitˆ produttive:<br />
Ð un altro reparto situato in luogo diverso nellÕambito <strong>del</strong>lo stesso comune (Pretura Milano<br />
24 settembre 1984);<br />
Ð una filiale contigua geograficamente alla direzione generale di una banca (Cass. 14 maggio<br />
1985 n. 2995);<br />
Ð lÕispettorato sinistri periferico di una assicurazione (Cass. 22 aprile 1993 n. 4744);<br />
Ð i centri periferici di liquidazione sinistri di una assicurazione (Cass. 9 giugno 1993 n.<br />
6413).<br />
49 Cass. 22 maggio 1979 n. 2970; Cass. 9 gennaio 1984 n. 157; Cass. 6 febbraio 1987 n. 1315.<br />
50 D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art. 2, ÒAgli effetti <strong>del</strong>le disposizioni di cui al presente<br />
decreto si intendono per É unitˆ produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione<br />
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionaleÓ.
20 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
ad altri fattori, quali, ad esempio, le possibilitˆ di carriera, le relazioni umane,<br />
lÕequivalenza <strong>del</strong>le mansioni assegnate, ecc.<br />
Partendo da tale ottica strettamente letterale, rientra nellÕambito <strong>del</strong>la tutela<br />
ex art. 2103 cod. civ. anche quel mutamento che, pur non determinando<br />
un effettivo cambiamento topografico, determina per˜ una mera variazione<br />
ÒnominalisticaÓ <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva.<br />
A nostro avviso per˜ tale interpretazione, oltre ad essere oltremodo rigorosamente<br />
letterale, dimentica o sottovaluta la ratio ispiratrice <strong>del</strong>lÕart. 2103<br />
cod. civ. volta, ripetiamo, ad evitare un serio pregiudizio alla situazione professionale<br />
e personale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> derivante da una decisione aziendale<br />
non fondata su effettive e comprovate motivazioni aziendali.<br />
Se il fine principale quello di limitare il nocumento connesso ad una apprezzabile<br />
variazione topografica <strong>del</strong> luogo di lavoro, possibile affermare al contrario<br />
che nei casi in cui lÕunitˆ produttiva di destinazione sia limitrofa a quella di<br />
provenienza Ònon sono applicabili i limiti previsti É, poichŽ nel caso non ravvisabile<br />
il pregiudizio derivante dal mutamento <strong>del</strong> luogo di lavoro che la norma<br />
si propone di evitareÓ 51 . NŽ, come affermato dal primo orientamento, si pone un<br />
problema di garantire la tutela <strong>del</strong>lÕadibizione a mansioni equivalenti perchŽ, in<br />
realtˆ, tale garanzia non discende dalla parte finale <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. ma dalle<br />
previsioni iniziali <strong>del</strong> medesimo articolo Ð il prestatore di lavoro deve essere<br />
adibito alle mansioni per le quali stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria<br />
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti<br />
alle ultime effettivamente svolte Ð che mira a garantire un interesse diverso<br />
rispetto a quello oggetto <strong>del</strong>la successiva disposizione.<br />
Forse la collocazione sistematica <strong>del</strong>le due previsioni, entrambe nel corpo<br />
<strong>del</strong> medesimo articolo, pu˜ indurre a ritenere lÕidentitˆ di contenuti e finalitˆ<br />
ma, ripetiamo, la cesura sintattica, terminologica e concettuale esiste e la relativa<br />
tutela va vista in termini di complementaritˆ di aspetti e garanzie, nellÕambito<br />
di un genus comunque comune (ogni patto contrario nullo).<br />
DÕaltro canto, per˜, se vero che la prima corrente di pensiero viziata da<br />
unÕeccessiva interpretazione letterale, anche vero che il secondo orientamento<br />
finisce con ignorare la variazione <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva, abdicando in<br />
termini applicativi alla previsione testuale <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ.<br />
Un esempio pu˜ contribuire a chiarire ulteriormente i termini <strong>del</strong> problema.<br />
Se, per pensare allÕesempio <strong>del</strong> Settore Credito, un <strong>lavoratore</strong> ÒtrasferitoÓ<br />
nellÕambito <strong>del</strong>la Direzione generale dal Servizio legale al Servizio personale,<br />
51 Cass. 18 maggio 1984 n. 3076; Cass. 15 settembre 1987 n. 7249.
Principi generali 21<br />
entrambi uffici appartenenti alla medesima unitˆ produttiva, non si pone ovviamente<br />
un problema di Òtutela <strong>del</strong> trasferimentoÓ, trattandosi di uno ÒspostamentoÓ<br />
che non causa nŽ un apprezzabile mutamento topografico, nŽ una<br />
variazione <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva. Ma se il <strong>lavoratore</strong> dal Servizio legale <strong>del</strong>la<br />
Direzione generale trasferito al Centro elaborazione dati, che in base alla disciplina<br />
pattizia collettiva costituisce unÕunitˆ produttiva distinta pur potendo<br />
essere topograficamente contiguo allÕufficio di provenienza, secondo il secondo<br />
orientamento sopra indicato si arriva alla conclusione di escludere dallÕambito<br />
dei limiti ex art. 2103 cod. civ. tale fattispecie, in contrasto con il dato<br />
letterale legale e contrattuale.<br />
Pertanto, volendo provare a riepilogare i termini <strong>del</strong>la questione, riteniamo<br />
che lÕinterpretazione pi adeguata anche alle esigenze attuali <strong>del</strong>lÕodierna<br />
realtˆ lavorativa (lÕart. 2103 cod. civ. risale ormai al 1970) sia quella che senza<br />
dubbio richiede lÕesistenza <strong>del</strong>le comprovate ragioni tecniche, organizzative e<br />
produttive quando ricorre una variazione <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva insieme ad<br />
un apprezzabile e significativo mutamento topografico <strong>del</strong>la sede di lavoro.<br />
Qualora invece non vi sia tale apprezzabile e significativo mutamento topografico<br />
ma ricorra solo una variazione <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva 52 , lÕesame <strong>del</strong>le<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive deve svolgersi teleologicamente<br />
orientato non alla valutazione <strong>del</strong>le cause <strong>del</strong>la decisione aziendale ma, in<br />
termini complementari, allÕanalisi degli effetti, ovvero <strong>del</strong>le ricadute che tale<br />
atto datoriale pu˜ determinare sul patrimonio professionale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />
In sostanza la previsione <strong>del</strong>lÕultima parte <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. diventa<br />
uno strumento per verificare che sia rispettata la prima parte <strong>del</strong> medesimo<br />
articolo, ovvero che sia garantita la tutela <strong>del</strong> corredo professionale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
mediante lÕequivalenza <strong>del</strong>le mansioni assegnate e la considerazione<br />
<strong>del</strong>la sua capacitˆ, esperienza ed attitudine lavorativa.<br />
Tale interpretazione rivela la sua efficacia solo ripensando al caso indicato<br />
precedentemente.<br />
Se lÕaddetto al Servizio legale trasferito al CED per seguire, ad esempio,<br />
la contrattualistica legata alla fornitura di hardware e software, si pu˜ ritenere<br />
prima facie che esistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive<br />
che tengono conto anche <strong>del</strong> profilo professionale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />
52 Cass. 1¡ febbraio 1988 n. 860, ÒCostituisce trasferimento É ai sensi <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ.<br />
lo spostamento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da unÕunitˆ produttiva ad unÕaltra ancorch sita in un paese limitrofo,<br />
dovendosi al riguardo fare riferimento alle unitˆ produttive e non anche alle distanze<br />
fra le stesseÓ.
22 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Ma se il <strong>lavoratore</strong> in questione, senza possedere alcun know-how informatico,<br />
trasferito al CED per svolgere mansioni di programmatore, si pu˜<br />
altres“ ritenere ictu oculi non solo lÕinsussistenza <strong>del</strong>le ragioni aziendali ma,<br />
cosa che pi importa, lÕesistenza di un nocumento grave alla professionalitˆ<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />
Prevedere, in casi <strong>del</strong> genere, lÕapplicabilitˆ <strong>del</strong>la normativa afferente il<br />
trasferimento consente un controllo approfondito ed immediato, come, ad<br />
esempio, mediante la richiesta di un provvedimento dÕurgenza ex art. 700<br />
cod. proc. civ. 53 .<br />
DÕaltro canto, per coerenza interpretativa, bisogna ritenere che non configuri<br />
un trasferimento, e quindi che non sia applicabile la previsione <strong>del</strong>lÕart.<br />
2103 cod. civ., un mutamento topografico <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> che segua ad una variazione<br />
<strong>del</strong>la sede o <strong>del</strong>lÕitinerario di lavoro ma nellÕambito <strong>del</strong>la medesima<br />
unitˆ produttiva 54 .<br />
Da ultimo, pur restando il problema aperto, opportuno segnalare una recente<br />
pronuncia 55 la quale ha stabilito che Òai fini <strong>del</strong>lÕidentificazione <strong>del</strong>la<br />
fattispecie <strong>del</strong> trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> É necessario che vi siano i seguenti<br />
elementi: a) un mutamento definitivo <strong>del</strong> luogo di adempimento <strong>del</strong>la<br />
prestazione lavorativa dedotta nel rapporto; b) due unitˆ produttive, quella<br />
di provenienza e quella di destinazione. In questo ambito É per unitˆ produttiva<br />
deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto<br />
<strong>del</strong>lÕimpresa, ma soltanto la pi consistente e vasta entitˆ aziendale che Ð<br />
eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio<br />
<strong>del</strong> medesimo comune Ð si caratterizzi per condizioni imprenditoriali<br />
di indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero<br />
il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale <strong>del</strong>lÕattivitˆ<br />
produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilitˆ di<br />
unÕunitˆ produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate<br />
di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente<br />
strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini <strong>del</strong>lÕimpresa,<br />
sia rispetto a una frazione <strong>del</strong>lÕattivitˆ produttiva <strong>del</strong>la stessaÓ 56 .<br />
53 S.U. Cass. 3 aprile 1989 in materia di competenza territoriale.<br />
54 Cass. 26 maggio 1999 n. 5153.<br />
55 Cass. 14 giugno 1999 n. 5892.<br />
56 Cfr. anche sul concetto di unitˆ produttiva Cass. 22 novembre 1988 n. 6277, Cass. 20 marzo<br />
1992 n. 3483, Cass. 5 febbraio 1993 n. 1429, Cass. 18 febbraio 1993 n. 1989, Cass. 19 luglio<br />
1995 n. 7848.
Principi generali 23<br />
1.3 <strong>Trasferimento</strong> e trasferta<br />
La trasferta o missione ricorre quando il <strong>lavoratore</strong>, per esigenze temporanee<br />
e per un periodo determinato con termine finale certus an et certus/incertus<br />
quando, chiamato a svolgere la sua attivitˆ presso una sede diversa rispetto a<br />
quella di assunzione o di successivo trasferimento.<br />
Questo connotato di sostanziale temporaneitˆ non esclude peraltro che<br />
una trasferta possa durare anche per un tempo significativo 57 , cos“ come non<br />
preclude dÕaltro canto che, nellÕambito <strong>del</strong>lÕautonomia negoziale riconosciuta<br />
alle parti, le stesse possano concordare un trasferimento Òa termineÓ con<br />
scadenza predeterminata (a tale ultimo proposito stato affermato che ÒlÕart.<br />
2103 cod. civ. non pone una rigorosa correlazione fra la durata <strong>del</strong> trasferimento<br />
e quella <strong>del</strong>le esigenze aziendali che lÕhanno determinato, la sussitenza<br />
<strong>del</strong>le quali deve essere verificata con esclusivo riguardo al tempo <strong>del</strong> trasferimento;<br />
pertanto la cessazione di queste non comporta il diritto <strong>del</strong> dipendente<br />
al rientro É presso lÕunitˆ produttiva dalla quale era stato trasferito,<br />
pur non potendosi escludere a priori la possibilitˆ di un trasferimento a<br />
tempo predeterminato in virt di pattuizioni individuali fra datore di lavoro<br />
e <strong>lavoratore</strong> 58 ).<br />
57 Cass. 16 aprile 1985 n. 2526, ÒLa trasferta postula la provvisorietˆ <strong>del</strong>lÕinvio <strong>del</strong> dipendente<br />
in una sede diversa da quella <strong>del</strong> luogo in cui il lavoro si svolge normalmente ed abitualmente<br />
per lÕattuazione di particolari esigenze di servizio ... a prescindere per˜ dalla circostanza<br />
che tale dislocazione si protragga per tempi anche lunghi e continuatiÓ.<br />
58 Cass. 4 marzo 1989 n. 1203 nella quale si legge Òche la differenza tra gli istituti <strong>del</strong> trasferimento<br />
e <strong>del</strong>la trasferta É risulta imperniata sullÕelemento <strong>del</strong>la durata É La trasferta implica<br />
una durata breve, tale da giustificare per il datore di lavoro i maggiori esborsi ad essa proporzionati,<br />
il trasferimento una durata non breve, tale da indurre normalmente il dipendente ad<br />
un mutamento di residenza. ... Va ancora precisato che la durata cui si fa riferimento quella<br />
prevista É dal datore di lavoro: il trasferimento non cessa di essere tale perchŽ seguito a tempi<br />
ravvicinati da un nuovo trasferimento, il quale non da quindi diritto ad indennitˆ di trasferta<br />
per il periodo trascorso nella precedente destinazione, cos“ come successive proroghe di una<br />
trasferta non tramutano questa necessariamente in trasferimento. Cos“ definita, la distinzione<br />
tra le due nozioni non permette ovviamente di tracciare una linea fissa di demarcazione: se uno<br />
spostamento di giorni o settimane facilmente inquadrabile nella trasferta, ed al trasferimento<br />
va invece ricondotta una dislocazione protratta per anni, per la qualificazione di intervalli intermedi<br />
dovrˆ farsi riferimento a criteri esterni, quali quelli ricavabili dalla natura <strong>del</strong>lÕattivitˆ<br />
e dalle caratteristiche <strong>del</strong>lÕazienda É oltre che dalla comune esperienza. É Come opposizione<br />
Òcontingente-stabileÓÉ va intesa la tradizionale opposizione Òprovvisorietˆ-definitivitˆÓ, e<br />
<strong>del</strong> resto la definitivitˆ, se riferita letteralmente allÕintera durata <strong>del</strong> rapporto di lavoro, contraddetta<br />
dalla stessa possibilitˆ <strong>del</strong> trasferimento e di ulteriori, successivi trasferimentiÓ.
24 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Nel dubbio sicuramente opportuno assumere come criteri identificativi<br />
alcuni indici rivelatori quali, ad esempio, il nomen iuris attribuito alla fattispecie,<br />
la prassi aziendale, la comune volontˆ <strong>del</strong>le parti, il contenuto professionale<br />
<strong>del</strong>lÕattivitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, le specifiche esigenze operative, ecc., con la precisazione<br />
che Òal fine di accertare la sussistenza <strong>del</strong>la trasferta o <strong>del</strong> trasferimento<br />
irrilevante sia lÕassenso o meno <strong>del</strong>lÕinteressato allÕassegnazione ad altra<br />
sede É sia la circostanza che lÕassegnazione ad altra sede sia avvenuta per esigenze<br />
aziendali o a richiesta <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, atteso che sia la trasferta che il trasferimento<br />
vengono sempre disposti per necessitˆ produttive <strong>del</strong>lÕimpresa 59 .<br />
Si tenga presente che lo stabilire se si in presenza di una trasferta o di un<br />
trasferimento non ha una valenza meramente teorica-speculativa ma determina<br />
<strong>del</strong>le importanti conseguenze applicative. In primis risulta evidente che, in<br />
caso di trasferta, non si applicano lÕart. 2103 e, conseguentemente, tutti i principi<br />
connessi alla tutela prevista dal suddetto articolo. Inoltre, in base alle previsioni<br />
<strong>del</strong>la contrattazione collettiva, sostanzialmente diverso il trattamento<br />
economico cui ha diritto il dipendente (generalmente diaria e rimborso spese<br />
a pi di lista o forfettario nel caso di trasferta, indennitˆ di trasferimento,<br />
spese di prima sistemazione e contributo alloggio nel caso di trasferimento) 60 .<br />
Peraltro Ònulla osta a che lÕautonomia collettiva preveda che la trasferta<br />
importi le conseguenze economiche collegate solamente ove si verifichino in<br />
concreto, o possano, per lÕentitˆ <strong>del</strong>lo spostamento, presumersi verificati, i disagi<br />
e gli esborsi che giustificano la corresponsione <strong>del</strong>lÕindennitˆ di trasfertaÓ<br />
61 . In tal senso recentemente stato affermato 62 Òche non spetta lÕindennitˆ<br />
di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attivitˆ<br />
presso una determinata localitˆ, anche se la sede di servizio risulti formalmente<br />
fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il <strong>lavoratore</strong> non ha alcuna necessitˆ<br />
di recarsi per lÕespletamento <strong>del</strong>le mansioni affidategliÓ.<br />
Ancora, ma non meno importante per i riflessi che pu˜ comportare, cÕ da<br />
ricordare la normativa previdenziale e fiscale che disciplina i due aspetti in<br />
modo affatto diverso; di questo aspetto parleremo al successivo paragrafo 1.6.<br />
Da ultimo merita di essere segnalata una pronuncia 63 per la quale Ð a nostro<br />
avviso esattamente Ð non configura la missione, restando quindi escluso<br />
59 Cass. 1¡ marzo 1983 n. 1522.<br />
60 Cass. 30 gennaio 1986 n. 603.<br />
61 Cass. 24 ottobre 1991 n. 11281.<br />
62 Cass. 14 agosto 1998 n. 8004.<br />
63 Cass. 22 agosto 1997 n. 7872.
Principi generali 25<br />
il diritto alla relativa indennitˆ, la partecipazione, concordata tra le parti, a un<br />
corso di addestramento comportante lÕassegnazione temporanea ad una pluralitˆ<br />
di sedi diverse, per la quale corrisposto un rimborso forfettario giornaliero.<br />
Infatti, prescindendo dallÕaccertare (probatio diabolica) la prevalenza<br />
<strong>del</strong>lÕinteresse <strong>del</strong> datore di lavoro rispetto al soddisfacimento di unÕutilitˆ per<br />
il <strong>lavoratore</strong>, stato rilevato che le trattative, la proposta datoriale, lÕaccettazione<br />
<strong>del</strong>le nuove modalitˆ <strong>del</strong> rapporto confermano lÕintenzione <strong>del</strong>le parti<br />
di convenire, allÕatto di ammissione al corso di addestramento, la permanente<br />
variabilitˆ, per tutto il periodo relativo, <strong>del</strong>la sede di lavoro in funzione dei risultati<br />
da raggiungere e ci˜ indipendentemente dalla sede di origine.<br />
A nostro avviso, in termini pi ampi, necessario porre unÕulteriore distinzione<br />
quando la prestazione itinerante sia collegata ad esigenze di formazione.<br />
In particolare riteniamo opportuno distinguere tra lÕipotesi in cui la<br />
partecipazione ad un corso di formazione o addestramento derivi da una disposizione<br />
<strong>del</strong> datore di lavoro ovvero, al contrario, da un accordo o, addirittura,<br />
da un atto volontario di adesione esclusivo <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, come nellÕipotesi,<br />
ad esempio, dei corsi di formazione ad adesione spontanea previsti<br />
dalla contrattazione collettiva.<br />
Nel primo caso riteniamo che si sia in presenza di una missione, derivando<br />
la partecipazione al corso da una disposizione unilaterale <strong>del</strong> datore di lavoro<br />
che estrinseca il proprio potere direttivo Ð a stretto rigore il <strong>lavoratore</strong> che si rifiutasse<br />
ingiustificatamente di partecipare potrebbe essere assoggettato ad un<br />
procedimento disciplinare Ð mentre nella seconda ipotesi, potendosi ritenere<br />
prevalente lÕinteresse <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, corretto procedere ad un mero rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese senza peraltro corrispondere lÕindennitˆ di missione o diaria.<br />
Infine merita di essere segnalata per la peculiaritˆ <strong>del</strong>la disposizione la<br />
previsione <strong>del</strong>lÕaccordo di rinnovo <strong>del</strong> CCNL Credito, firmato il giorno 11 luglio<br />
1999, con la quale le Parti nazionali hanno definito le missioni c.d. Òa corto<br />
raggioÓ (distanza fra la localitˆ di missione e la residenza Ð abituale dimora<br />
Ð <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> non superiore a 25 Km.) ed hanno introdotto una ÒfranchigiaÓ<br />
al riconoscimento <strong>del</strong>la diaria, stabilendo che al personale che effettua<br />
meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese, escluse dal computo<br />
quelle a corto raggio, compete, in luogo <strong>del</strong> trattamento di diaria e fermo il<br />
rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio, il rimborso <strong>del</strong>le spese a pi di lista, non oltre<br />
gli importi <strong>del</strong>la diaria, per i pasti principali e per il pernottamento.
26 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
1.4. <strong>Trasferimento</strong> e distacco<br />
é noto che un contratto di lavoro inizia con un determinato assetto (Òcontratto<br />
attoÓ) e subisce <strong>del</strong>le modifiche nel corso <strong>del</strong> suo svolgimento (Òcontratto<br />
rapportoÓ). Tali modifiche, che possono avere ad oggetto svariati elementi<br />
e possono trarre origine da atti consensuali ovvero unilaterali, come nel<br />
caso in cui il datore di lavoro eserciti il proprio ius variandi, hanno, fra gli altri,<br />
un limite invalicabile rappresentato dalla immodificabilitˆ dei soggetti originariamente<br />
stipulanti, datore di lavoro e prestatore di lavoro.<br />
Il limite in argomento esiste anche nella ipotesi <strong>del</strong> ÒdistaccoÓ o comando.<br />
Tale fattispecie, che ha avuto la sua origine nel rapporto di pubblico impiego<br />
64 , non ha una specifica disciplina nel rapporto di lavoro privato 65 , pur essendo<br />
particolarmente ricorrente nellÕambito dei gruppi societari e consiste in<br />
una modificazione <strong>del</strong>le modalitˆ di svolgimento <strong>del</strong>la prestazione lavorativa<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> che si trova a svolgere la propria opera a favore di un terzo soggetto<br />
stabilito dal datore di lavoro, senza che il precedente rapporto sia estinto<br />
ovvero ne sorga uno nuovo 66<br />
Il distacco legittimo e, in quanto tale, si distingue dalla vietata interposizione<br />
di manodopera, purchŽ sia strettamente temporaneo, il soggetto distaccante<br />
sia effettivamente un imprenditore e ricorra una giustificazione, ossia<br />
un interesse giuridicamente rilevante 67 .<br />
Senza addentrarci nella problematica specifica <strong>del</strong> distacco, qui interessa<br />
stabilire se allÕistituto in oggetto sia applicabile la disciplina prevista dallÕart.<br />
2103 cod. civ. in materia di trasferimento. In particolare ci˜ che rileva stabilire<br />
se, in presenza di un distacco legittimo, debbano ricorrere le ragioni tecniche,<br />
organizzative e produttive richieste dallÕart. 2103 cod. civ.<br />
Inoltre, al fine che rileva, non occorre distinguere tra c.d. Òdistacco impro-<br />
64 Art. 57, TU 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dallÕart. 34 <strong>del</strong> D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.<br />
65 Anche se lÕart. 8, 3¡ comma, <strong>del</strong>la legge 19 luglio 1993, n. 236 stabilisce che accordi sindacali,<br />
al fine di evitare riduzioni <strong>del</strong> personale, Òpossono regolare il comando e distacco di uno o<br />
pi lavoratori dallÕimpresa ad altra per una durata temporaneaÓ.<br />
66 Cass. 18 ottobre 1975 n. 3386, Òil distacco <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> comporta solo una modificazione<br />
<strong>del</strong> modo di esecuzione <strong>del</strong>lÕobbligazione fondamentale É di modo che esso É idoneo a determinare<br />
solo una modificazione <strong>del</strong> contenuto oggettivo <strong>del</strong> rapporto e non anche una modificazione<br />
degli elementi soggettivi.<br />
Ibidem Cass. 17 marzo 1981 n. 1560, Cass. 4 aprile 1981 n. 1921, Cass. 23 maggio 1984 n.<br />
3159, Cass. 12 novembre 1984 n. 5708, Cass. 2 gennaio 1995 n. 5.<br />
67 Cass. 15 giugno 1992 n. 7328.
Principi generali 27<br />
prioÓ Ð determinante un mero mutamento <strong>del</strong> luogo di lavoro Ð e Òdistacco<br />
proprioÓ Ð che comporta anche un vero e proprio inserimento funzionale <strong>del</strong><br />
<strong>lavoratore</strong> nellÕazienda di destinazione. Ci˜ che conta stabilire se, in relazione<br />
ad un atto dÕesercizio <strong>del</strong>lo ius variandi <strong>del</strong> datore di lavoro qualificabile legittimamente<br />
come distacco, il <strong>lavoratore</strong> possa chiedere in via analogica<br />
lÕapplicazione <strong>del</strong>le previsioni stabilite per il trasferimento 68 .<br />
Non ci sembra decisiva, per escludere lÕapplicabilitˆ <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ.,<br />
la considerazione che il distacco essenzialmente temporaneo al contrario<br />
<strong>del</strong> trasferimento 69 : infatti abbiamo giˆ visto che non a priori esclusa la possibilitˆ<br />
di un trasferimento con termine finale certo e determinato.<br />
Particolare attenzione invece va prestata alla possibilitˆ di un cambiamento<br />
<strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva e ÒallÕinteresseÓ <strong>del</strong> datore di lavoro distaccante, tanto<br />
pi che Ònon necessaria la predeterminazione <strong>del</strong>la durata É potendo<br />
lÕapplicazione <strong>del</strong> dipendente presso altro imprenditore durare finchŽ duri il<br />
corrispondente interesse <strong>del</strong> datore di lavoro distaccante. Pertanto, ai fini <strong>del</strong>la<br />
configurabilitˆ di una situazione di comando o distacco, determinante<br />
lÕindagine sullÕesistenza originaria e sulla permanenza di detto interesseÓ 70 .<br />
Riprendendo le fila <strong>del</strong> discorso, vi quindi da chiedersi in cosa differisca<br />
lÕinteresse <strong>del</strong> datore di lavoro al distacco dalle ragioni tecniche, organizzative<br />
e produttive sottese al trasferimento. Se si ritiene, come noi crediamo, che<br />
non vi sia differenza, potendosi lÕuno e le altre coincidere con qualunque apprezzabile,<br />
comprovabile e giustificabile motivazione aziendale, evidente<br />
che ancorare allÕistituto <strong>del</strong> distacco situazioni che possono comportare per il<br />
<strong>lavoratore</strong> un cambiamento <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva per un periodo teoricamente<br />
limitato, ma in sostanza indeterminato e/o indeterminabile 71 , pu˜ rappresentare<br />
una deviazione dalla tutela apprestata dal legislatore con lÕart. 2103<br />
cod. civ. Una tutela, vogliamo sottolinerare, che rischia di essere particolarmente<br />
disapplicata atteso che, per procedere al distacco, non richiesto il con-<br />
68 Per la non applicazione <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. Pelaggi, Societˆ collegate e problemi riguardanti<br />
la disciplina dei rapporti di lavoro, in MGL, 1992, 272.<br />
69 Cass. 8 febbraio 1988 n. 1325.<br />
70 Cass. 13 maggio 1981 n. 3150, Cass. 7 novembre 1983 n. 6581.<br />
71 Cass. 13 giugno 1995 n. 6657, Òla temporaneitˆ <strong>del</strong>la destinazione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> a prestare<br />
la propria opera in un favore di un terzo É non richiede che tale destinazione abbia una durata<br />
predeterminata sin dallÕinizio nŽ che essa sia pi o meno lunga o sia contestuale allÕassunzione<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ovvero persista per tutta la durata <strong>del</strong> rapporto ma solo che la durata <strong>del</strong><br />
distacco coincida con quella <strong>del</strong>lÕinteresse <strong>del</strong> datore di lavoro a che il proprio dipendente presti<br />
la sua opera in favore di un terzoÓ.<br />
Ibidem Cass. 17 marzo 1998 n. 2880.
28 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
senso <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> fatta eccezione per coloro che svolgano mansioni Òparticolarmente<br />
qualificateÓ 72 , Òladdove una simile espressione deve necessariamente<br />
ricomprendere solo personale avente spiccato rilievo nellÕambito <strong>del</strong>lÕazienda<br />
per autonomia decisionale, rappresentativitˆ e responsabilitˆÓ 73 .<br />
Proprio in relazione allÕesigenza di apprestare una adeguata tutela ai lavoratori<br />
interessati dal distacco sono state previste nei CCNL specifiche voci retributive<br />
ovvero la possibilitˆ di stipulare tra azienda destinataria e <strong>lavoratore</strong><br />
distaccato condizioni diverse e pi favorevoli.<br />
In tal caso nascono <strong>del</strong>le distinte ed autonome obbligazioni nei confronti<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> che, salva diverso accordo, fanno capo allÕazienda beneficiaria<br />
<strong>del</strong> distacco 74 . Peraltro auspicabile in tal senso un intervento <strong>del</strong> legislatore<br />
o <strong>del</strong>la giurisprudenza tale da ricondurre alle previsioni <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod.<br />
civ. tutte quelle situazioni che, seppure variamente denominate, in realtˆ presentano<br />
nella sostanza i connotati tipici <strong>del</strong> trasferimento 75 .<br />
1.5 La forma <strong>del</strong> trasferimento<br />
La forma vincolata di un negozio giuridico costituisce un requisito <strong>del</strong>lo<br />
stesso quando risulti che prescritta dalla legge sotto pena di nullitˆ ovvero<br />
quando le parti, nellÕambito <strong>del</strong>la loro autonomia negoziale, lÕabbiano stabilita<br />
a pena di invaliditˆ.<br />
Al riguardo, in caso di adozione convenzionale di una determinata forma,<br />
stato affermato che Òla presunzione prevista dallÕart. 1352 cod. civ. É pu˜<br />
essere superata soltanto nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici<br />
di cui agli artt. 1362 ss., ad una interpretazione certa di segno contrario<br />
<strong>del</strong>la volontˆ <strong>del</strong>le parti. Ne deriva che, in relazione alla disposizione di<br />
un contratto collettivo che prevede la comunicazione per iscritto <strong>del</strong> provvedimento<br />
di trasferimento, il giudice non pu˜ ritenere, senza il conforto di<br />
unÕindagine accurata ed una ricostruzione complessiva <strong>del</strong>la volontˆ <strong>del</strong>le<br />
72 Cass. 26 maggio 1993 n. 5907.<br />
73 Pretura di Rieti 26 marzo 1997.<br />
74 Cass. 1¡ febbraio 1988 n. 878.<br />
75 Pretura Milano 30 maggio 1994, quando il distacco comporta una modificazione apprezzabile<br />
<strong>del</strong>la sede di lavoro assoggettato ai limiti stabiliti dallÕart. 2103 cod. civ. in materia di<br />
trasferimento; in ogni caso il <strong>lavoratore</strong> che assuma lÕillegittimitˆ <strong>del</strong> distacco ed alleghi un<br />
pregiudizio grave ed irreparabile pu˜ richiedere la tutela cautelare con ricorso per lÕemissione<br />
di un provvedimento dÕurgenza.
Principi generali 29<br />
parti <strong>del</strong> contratto collettivo, che il requisito di forma sia previsto nel solo interesse<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>Ó 76 .<br />
Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui richiesta ad substantiam, vige il<br />
principio <strong>del</strong>la libertˆ <strong>del</strong>la forma, canone che applicabile in via generale<br />
anche alla comunicazione di trasferimento che, in estrema ipotesi, pu˜ aver<br />
luogo anche oralmente 77 , nel corso di un colloquio 78 .<br />
Peraltro la forma scritta assume una indiscutibile valenza probatoria cronologica<br />
nel caso in cui si discuta di successivi sviluppi collegati logicamente<br />
e temporalmente alla comunicazione di trasferimento (es. richiesta e comunicazione<br />
dei motivi Ð come vedremo meglio nel prosieguo Ð termine di preavviso<br />
ed eventuale corresponsione di particolari indennitˆ in caso di mancato<br />
o insufficiente preavviso, ecc.); pertanto sicuramente opportuno, per ambo<br />
le parti, che la comunicazione abbia luogo per iscritto con certezza <strong>del</strong>la data.<br />
1. 6 Il regime previdenziale e fiscale <strong>del</strong> trasferimento<br />
e <strong>del</strong>la trasferta<br />
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di redditi di lavoro<br />
dipendente ed armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione <strong>del</strong>le<br />
disposizioni fiscali e previdenziali e dei relativi adempimenti da parte dei<br />
datori di lavoro, pur continuando a sussistere lÕapplicabilitˆ <strong>del</strong> criterio di<br />
cassa ai fini <strong>del</strong>la ritenuta fiscale e di quello di competenza ai fini contributivi<br />
79 , ha innovato lÕart. 48 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le imposte sui redditi, approvato<br />
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione <strong>del</strong> reddito<br />
di lavoro dipendente. In particolare il citato art. 48 stabilisce che Òil reddito<br />
di lavoro dipendente costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque<br />
titolo percepiti nel periodo dÕimposta, anche sotto forma di erogazioni<br />
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo<br />
dÕimposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di<br />
lavoro entro il giorno 12 <strong>del</strong> mese di gennaio <strong>del</strong> periodo dÕimposta successivo<br />
a quello cui si riferisconoÓ.<br />
76 Cass. 28 aprile 1998 n. 4347.<br />
77 Cass. 16 gennaio 1979 n. 331; Cass. 21 febbraio 1986 n. 1065; S.U. Cass. 24 luglio 1986 n.<br />
474; Cass. 13 gennaio 1988 n.167.<br />
78 Cass. 3 marzo 1994 n. 2095.<br />
79 Legge 7 dicembre 1989, n. 389.
30 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Questa definizione, che prima facie sembra ovvia, rappresenta il punto di<br />
arrivo di un iter normativo 80 che, nel corso degli anni, ha determinato una notevolissima<br />
e controversa produzione giurisprudenziale 81 .<br />
La precedente accezione sosteneva che costituiva reddito tutto quello che<br />
si riceveva in dipendenza <strong>del</strong> rapporto di lavoro: la modifica da in dipendenza a<br />
in relazione ha svincolato il concetto di retribuzione imponibile da un rigoroso<br />
vincolo di sinallagmaticitˆ, annoverando nella nozione di reddito imponibile<br />
tutto quello che si riceve dal datore di lavoro indipendentemente da una causa<br />
immediata e diretta nel rapporto di lavoro e sancendo, nel contempo, in<br />
modo tassativo le esclusioni dalla base imponibile 82 .<br />
In sostanza, nellÕaffermare in linea di principio un concetto di onnicom-<br />
80 Art. 12 legge 153/1969.<br />
81 Cass. 20 aprile 1974 n. 210, Cass. 26 ottobre 1974 n. 3184, Cass. 19 ottobre 1974 n. 2963,<br />
Cass. 17 maggio 1974 n. 1493, Cass. 25 agosto 1971 n. 2573, Cass. 16 maggio 1974 n. 1411, Cass.<br />
30 ottobre 1973 n. 2842, Cass. 8 febbraio 1975 n. 500, Cass. 8 agosto 1975 n. 3001, Cass. 19 agosto<br />
1977 n. 3700, Cass. 22 dicembre 1977 n. 3811, Cass. 5 maggio 1978 n. 2160, Cass. 7 luglio 1978 n.<br />
3395, Cass. 21 giugno 1979 n. 3494, Cass. 10 agosto 1979 n. 4664, Cass. 15 settembre 1979 n.<br />
4763, Cass. 14 novembre 1979 n. 5940, Cass. 5 gennaio 1980 n. 30, Cass. 12 febbraio 1980 n. 999,<br />
Cass. 6 aprile 1980 n. 2245, Cass. 2 luglio 1980 n. 4198, Cass. 2 maggio 1981 n. 2666, Cass. 25<br />
maggio 1981 n. 3444, Cass. 12 febbraio 1982 n. 876, Cass. 17 marzo 1982 n. 1746, Cass. 10 maggio<br />
1982 n. 2912, Cass. 19 ottobre 1983 n. 6144, Cass. 3 novembre 1983 n. 6500, Cass. 3 novembre<br />
1983 n. 6501, Cass. 4 novembre 1983 n. 6525, Cass. 19 gennaio 1984 n. 466, Cass. 27 gennaio 1984<br />
n. 655, Cass. 23 febbraio 1984 n. 1274, Cass. 23 novembre 1984 n. 6053, Cass. 19 gennaio 1985 n.<br />
163, Cass. 2 febbraio 1985 n. 709, Cass. 18 febbraio 1985 n. 1431, Cass. S.U. 3 giugno 1985 n. 3292,<br />
Cass. 5 ottobre 1985 n. 4827, Cass. 9 maggio 1985 n. 2901, Cass. 30 maggio 1985 n. 3268, Cass. 4<br />
febbraio 1986 n. 700, Cass. 7 marzo 1986 n. 1546, Cass. 12 ottobre 1987 n. 7564, Cass. 22 febbraio<br />
1988 n. 1900, Cass. 2 giugno 1988 n. 3749, Cass. S.U. 10 giugno 1988 n. 3937, Cass. 5 novembre<br />
1988 n. 5989, Cass. 10 febbraio 1989 n. 828, Cass. 18 marzo 1989 n. 1381, Cass. 22 novembre 1989<br />
n. 5004, Cass. 26 giugno 1990 n. 6434, Cass. 13 luglio 1990 n. 7242, Cass. 4 aprile 1991 n. 3507,<br />
Cass. 21 novembre 1991 n. 12513, Cass. 4 dicembre 1991 n. 13051, Cass. 4 dicembre 1991 n. 13058,<br />
Cass. 9 aprile 1992 n. 4347, Cass. 27 aprile 1992 n. 4999, Cass. 27 aprile 1992 n. 5004, Cass. 18 giugno<br />
1992 n. 7484, Cass. 7 luglio 1992 n. 8237, Cass. 1 dicembre 1992 n. 12815, Cass. 26 febbraio<br />
1993 n. 2392, Cass. 26 marzo 1994 n. 2968, Cass. 15 luglio 1994 n. 6674, Cass. 2 dicembre 1994 n.<br />
10322, Cass. 3 marzo 1995 n. 2482, Cass. 29 marzo 1995 n. 3744, Cass. 13 maggio 1995 n. 5246,<br />
Cass. 26 settembre 1994 n. 7868, Cass. 26 maggio 1995 n. 5859, Cass. 4 luglio 1996 n. 6095, Cass. 1<br />
agosto 1996 n. 6923, Cass. 7 gennaio 1997 n. 49, Cass. 10 ottobre 1997 n. 9828.<br />
82 Non concorrono a formare il reddito, per esempio, le prestazioni di servizi di trasporto<br />
collettivo alla generalitˆ o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi, ivi compresi gli<br />
esercenti servizi pubblici. Peraltro il riferimento alla ÒcollettivitˆÓ <strong>del</strong> trasporto lascia ritenere<br />
che indennitˆ sostitutive <strong>del</strong> servizio di trasporto siano da assoggettare interamente a tassazione<br />
e contribuzione unitamente allÕeventuale rimborso al <strong>lavoratore</strong> dei costi sostenuti per il<br />
raggiungimento <strong>del</strong> posto di lavoro con mezzi propri ovvero di abbonamenti e biglietti per il<br />
trasporto urbano ed extraurbano.
Principi generali 31<br />
prensivitˆ, stata accolta nella previsione <strong>del</strong>lÕarticolo quella corrente giurisprudenziale<br />
per la quale il presupposto <strong>del</strong>lÕimponibilitˆ si verifica in presenza<br />
di qualsiasi passaggio di ricchezza dai datori di lavoro ai lavoratori solo<br />
che possa ricondursi, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente,<br />
al rapporto di lavoro.<br />
Peraltro, a nostro avviso, la definizione in argomento non coincide con il<br />
concetto di ÒutilitˆÓ; pertanto da escludere la riconducibilitˆ aprioristica allÕart.<br />
48 di tutte quelle situazioni nelle quali vengono corrisposte somme e/o<br />
valori (la problematica identica per i redditi in natura) dal datore al <strong>lavoratore</strong>,<br />
dovendo in tali casi provarsi che la corresponsione e la percezione sono<br />
avvenute in relazione al rapporto di lavoro 83 .<br />
Inoltre, avendo la necessitˆ di definire un parametro di riferimento per<br />
quanto concerne i redditi in natura o Òfringe benefitÓ, il legislatore ha optato<br />
per il c.d. Òvalore normaleÓ, intendendo per tale il prezzo mediamente praticato<br />
dallÕazienda alla clientela per lo specifico prodotto oggetto <strong>del</strong> benefit, in<br />
condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,<br />
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e,<br />
in mancanza, nel tempo e nel luogo pi prossimi 84 . Peraltro non concorre a<br />
formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente<br />
di importo non superiore a lire 500.000; se il predetto valore superiore<br />
al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito.<br />
Quindi, oltre a definire in via generale il valore normale quale parametro<br />
di riferimento, il legislatore ha anche adottato altri criteri, per cos“ dire ÒconvenzionaliÓ,<br />
che riguardano specifiche fattispecie di maggior frequenza e ricorrenza.<br />
Per restare ad unÕ ipotesi particolarmente ricorrente in caso di trasferimento,<br />
quale la concessione di un immobile al dipendente trasferito, facciamo<br />
presente che previsto che per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in<br />
comodato ai fini <strong>del</strong>lÕapplicazione <strong>del</strong>lÕart. 48 si assume la differenza tra la<br />
rendita catastale <strong>del</strong> fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato<br />
stesso, comprese le utenze non a carico <strong>del</strong>lÕutilizzatore e quanto corri-<br />
83 SullÕargomento vd. Commissione Tributaria Centrale, 27 aprile 1993 n. 130.<br />
84 Prima <strong>del</strong> D.Lgs. 314/1997 il parametro di riferimento <strong>del</strong> fringe benefit era rappresentato<br />
dal costo specifico, ossia da quel costo che lÕazienda sosteneva per ÒprodurreÓ o ÒacquistareÓ<br />
un determinato bene. Questo criterio, volto a stabilire lÕimponibilitˆ non tanto di quello che il<br />
<strong>lavoratore</strong> riceveva ma di quello che il datore di lavoro spendeva, faceva s“ che unÕeventuale<br />
differenza a favore <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> tra il prezzo applicatogli e quello <strong>del</strong> costo di produzione o di<br />
acquisto costituisse reddito imponibile.
32 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
sposto per il godimento <strong>del</strong> fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione<br />
allÕobbligo di dimorare nellÕalloggio stesso, si assume il 30 per cento<br />
<strong>del</strong>la predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto<br />
si assume la differenza tra il valore <strong>del</strong> canone di locazione determinato<br />
in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero<br />
mercato, e quanto corrisposto per il godimento <strong>del</strong> fabbricato.<br />
Per inciso opportuno ricordare che lÕAmministrazione finanziaria ha<br />
precisato che, ai fini <strong>del</strong>lÕapplicazione degli speciali criteri di determinazione<br />
<strong>del</strong>lÕimporto da far concorrere a tassazione, non richiesto che lÕattribuzione<br />
<strong>del</strong>lÕimmobile discenda da un obbligo scaturente dal contratto collettivo nazionale<br />
di lavoro, da accordo o da regolamento aziendale.<br />
Degna di nota ai nostri fini la previsione che il D.Lgs. 314/1997 introduce<br />
nellÕambito <strong>del</strong> trasferimento e <strong>del</strong>la trasferta, stabilendo una netta distinzione<br />
nel trattamento impositivo dei due istituti.<br />
Il 5¡ comma <strong>del</strong>lÕart. 48 prevede tre regimi per il trattamento fiscale <strong>del</strong>le<br />
indennitˆ di trasferta (forfettario, misto e a pi di lista), posto che non possibile<br />
adottare nellÕambito di una stessa trasferta criteri di rimborso e trattamento<br />
diverse per le singole giornate comprese nella missione di riferimento 85 .<br />
Le indennitˆ percepite per le trasferte o le missioni fuori <strong>del</strong> territorio comunale<br />
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al<br />
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte allÕestero, al netto <strong>del</strong>le spese di<br />
viaggio o di trasporto.<br />
In caso di rimborso <strong>del</strong>le spese di alloggio ovvero di quelle di vitto o di alloggio<br />
e di vitto fornito gratuitamente il limite ridotto di un terzo mentre<br />
ridotto di due terzi in caso di rimborso sia <strong>del</strong>le spese di alloggio che di quelle<br />
di vitto.<br />
In caso di rimborso analitico <strong>del</strong>le spese per trasferte o missioni fuori dal<br />
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese<br />
documentate relative al vitto, allÕalloggio, al viaggio e al trasporto nonchŽ i<br />
rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute<br />
dal dipendente, fino allÕimporto massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a<br />
lire 50.000 per le trasferte allÕestero.<br />
Per inciso nellÕambito <strong>del</strong>le spese rientrano anche quelle Ònon documenta-<br />
85 Peraltro la diversitˆ nellÕapplicazione dei criteri a nostro avviso ammessa quando la<br />
missione si svolga attraverso il territorio di comuni diversi. In tale ipotesi legittimo sostenere<br />
la pluralitˆ <strong>del</strong>le trasferte anche se effettuate nellÕambito di un unico spostamento.
Principi generali 33<br />
biliÓ per loro natura (es. mance) che, per essere ammesse in esenzione, devono<br />
essere analiticamente attestate dal dipendente. 86<br />
Sempre per quanto concerne il rimborso <strong>del</strong>le spese per i pasti consumati,<br />
stato chiarito che possono essere presentati gli scontrini fiscali integrati in<br />
luogo <strong>del</strong>la fattura, cos“ come chiaro che per dar luogo ad un eventuale rimborso<br />
chilometrico sulla base <strong>del</strong>le tabelle di enti specializzati (es. ACI), in caso<br />
di utilizzo <strong>del</strong>lÕauto di proprietˆ da parte <strong>del</strong> dipendente, necessario che<br />
concorrano due elementi:<br />
Ð la preventiva autorizzazione <strong>del</strong> datore allÕuso <strong>del</strong>lÕautoveicolo (con la<br />
specificazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo e <strong>del</strong>la localitˆ da raggiungere, che deve comunque<br />
essere fuori dal comune sede di lavoro);<br />
Ð la successiva attestazione da parte <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> <strong>del</strong> percorso e dei chilometri<br />
percorsi.<br />
Le indennitˆ o i rimborsi di spese per le trasferte nellÕambito <strong>del</strong> territorio<br />
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti<br />
provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.<br />
Per quanto concerne invece le voci retributive connesse al trasferimento 87 ,<br />
previsto che le indennitˆ di trasferimento, quelle di prima sistemazione e<br />
quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura <strong>del</strong> 50%<br />
<strong>del</strong> loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire<br />
3.000.000 per i trasferimenti allÕinterno <strong>del</strong> territorio nazionale e lire 9.000.000<br />
per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in questÕultimo (lÕIN-<br />
PS 88 ha precisato che la disposizione applicabile anche quando il trasferimento<br />
avvenga a richiesta <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ovvero sia giˆ venuto meno il rapporto<br />
di lavoro al momento <strong>del</strong>lÕerogazione <strong>del</strong>lÕindennitˆ e/o <strong>del</strong> rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese analiticamente documentate).<br />
Se le indennitˆ in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono<br />
corrisposte per pi anni, la disposizione si applica solo per le indennitˆ<br />
corrisposte per il primo anno. Inoltre le spese di viaggio, ivi comprese quelle<br />
per i familiari considerati fiscalmente a carico 89 , e di trasporto <strong>del</strong>le cose non-<br />
86 Cass. 5 luglio 1981 n. 7464, Cass. 3 novembre 1983 n. 6500, Cass. 14 ottobre 1988 n. 5587,<br />
Cass. 18 giugno 1992 n. 7484.<br />
87 La relazione governativa al decreto <strong>del</strong>egato richiama lÕopportunitˆ di tener conto <strong>del</strong>le<br />
reali esigenze dei lavoratori trasferiti per evitare che fattispecie di tal genere vengano fatte confluire<br />
nella disciplina <strong>del</strong>le trasferte.<br />
88 Circolare n. 156 <strong>del</strong> 26 luglio 1999.<br />
89 Inclusio unius, exclusio alterius, ne consegue che deve essere assoggettato ad imposizione<br />
il rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio per i familiari fiscalmente non a carico.
34 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
chŽ le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualitˆ di conduttore, per<br />
recesso dal contratto di locazione in dipendenza <strong>del</strong>lÕavvenuto trasferimento<br />
<strong>del</strong>la sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro ed analiticamente documentate,<br />
non concorrono a formare il reddito anche in caso di contemporanea<br />
erogazione <strong>del</strong>le suddette indennitˆ.<br />
é evidente, pertanto, come gli enti previdenziali e fiscali siano tra i primi<br />
soggetti interessati ad individuare la natura <strong>del</strong>la fattispecie, con particolare<br />
riguardo alla applicazione <strong>del</strong>la normativa sopra indicata.<br />
Significativo lÕorientamento <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>le finanze che, ai fini <strong>del</strong>lÕapplicazione<br />
<strong>del</strong>la norma, richiama un criterio ermeneutico di distinzione<br />
tra trasferta e trasferimento. Infatti stato rilevato 90 che ÒÉ in merito al trattamento<br />
di missione corrisposto ai dipendenti <strong>del</strong> settore pubblico, la disciplina<br />
di carattere generale riguardante il trattamento economico di missione, prevede<br />
che la corresponsione di detta indennitˆ si ha quando il dipendente incaricato<br />
di svolgere temporaneamente un servizio fuori <strong>del</strong>la sua abituale sede<br />
dÕufficio. La temporaneitˆ riferita ad unÕesigenza di servizio di carattere<br />
transitorio, dato che per esigenze permanenti non si fa ovviamente ricorso allÕistituto<br />
<strong>del</strong>la missione ma a quello <strong>del</strong> trasferimentoÉUn certo rilievo presenta<br />
anche la durata massima <strong>del</strong>la missione,Éatteso cheÉsi viene a stabilire<br />
se ed in quale misura debba essere corrisposta lÕindennitˆ di missione É a)<br />
la missione eseguita, anche saltuariamente, in una stessa localitˆ, non pu˜<br />
mai superare i 240 giorni; b) lÕinterruzione per un periodo superiore a 60 giorni<br />
fa venir meno la missione continuativa; c) le interruzioni dovute a motivi<br />
diversi da quelli di servizio É non si computano ai fini <strong>del</strong>la durata e <strong>del</strong> rinnovo<br />
<strong>del</strong>la missione. Sulla base di questa disciplina, stato agevolmente concluso<br />
che, allÕeventuale attribuzione di trattamenti economici di missione<br />
continuativa protrattasi per un periodo superiore ai 240 giorni non pu˜ applicarsi<br />
il particolare trattamento fiscale previsto per i casi di trasfertaÉe, conseguentemente,<br />
le somme eventualmente corrisposte É sono, fin dallÕinizio,<br />
soggette a tassazione secondo i criteri previsti per le normali voci retributiveÉUnÕanaloga<br />
disposizione di legge non prevista per i dipendenti <strong>del</strong> settore<br />
privato É ai quali, quindi, la suddetta disciplina non applicabile. É Si<br />
pu˜ ritenere tuttavia che la stessa possa essere di ausilio allorquando si renda<br />
necessario stabilire se la corresponsione di indennitˆ di trasferta per un periodo<br />
particolarmente lungo non nasconda, invece, una diversa fattispecie, co-<br />
90 Circolare n. 326/E <strong>del</strong> 23 dicembre 1997.
Principi generali 35<br />
me, ad esempio, un trasferimento. é comunque indispensabile evitare lÕassunzione<br />
di criteri generalizzati e procedere allÕesame <strong>del</strong>la singola fattispecie<br />
poichŽ a seconda <strong>del</strong>lÕattivitˆ di lavoro pu˜ essere giustificato un periodo<br />
pi o meno lungo di trasferta ÉÓ.<br />
Ipotesi ancora diversa quella dei ÒtrasfertistiÓ, ossia di quei lavoratori<br />
che, in relazione alle specifiche esigenze <strong>del</strong>lÕimpresa ed alla loro peculiare<br />
professionalitˆ, sono tenuti per contratto a svolgere la loro prestazione in luoghi<br />
diversi.<br />
Parlare di trasferta per questa categoria di lavoratori non logico 91 , tantÕ<br />
che generalmente la contrattazione collettiva prevede in tali casi la corresponsione<br />
di unÕindennitˆ, variamente denominata, che non legata alla effettiva<br />
mobilitˆ poichŽ attribuita per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il<br />
<strong>lavoratore</strong> si effettivamente recato in trasferta e dove si svolta la stessa.<br />
A conferma <strong>del</strong>la differenza esistente tra questa fattispecie e quelle <strong>del</strong>la<br />
trasferta e <strong>del</strong> trasferimento, anche il legislatore previdenziale e fiscale ha disciplinato<br />
in modo distinto lÕipotesi dei trasfertisti, prevedendo per tale ipotesi<br />
con il citato D.Lgs. 314/1997 che le indennitˆ e le maggiorazioni di retribuzione<br />
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allÕespletamento <strong>del</strong>le attivitˆ<br />
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere<br />
di continuitˆ, concorrono a formare il reddito nella misura <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong> loro<br />
ammontare.<br />
91 Cass. 19 ottobre 1983 n. 6144.
Capitolo 2<br />
I limiti interni al trasferimento<br />
2.1 Le ragioni tecniche, organizzative e produttive<br />
Abbiamo visto nel precedente capitolo che un trasferimento, secondo la<br />
definizione accolta, pu˜ aver luogo solo in presenza di comprovate ragioni<br />
tecniche, organizzative e produttive.<br />
é giunto ora il momento di chiedersi cosa siano e quali siano le suddette<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
Il secondo quesito rischierebbe di restare senza risposta se si pretendesse<br />
di ottenere una soluzione esaustiva; in realtˆ, come stato osservato 1 , alquanto<br />
improbo arrivare ad unÕelencazione completa dei motivi che possono<br />
legittimare un trasferimento atteso che mai come in questo caso Òla realtˆ supera<br />
la fantasiaÓ.<br />
Piuttosto necessario iniziare dal primo interrogativo, riconducendo ad<br />
un comune denominatore le suddette ragioni e prendendo atto, non supinamente<br />
ma in modo costruttivo, <strong>del</strong>la varietˆ di intenti sottesi alle decisioni datoriali.<br />
In precedenza abbiamo parlato di logiche imprenditoriali rispettose di criteri<br />
sostanziali di correttezza e buona fede. Questa espressione, che ad una prima<br />
analisi pu˜ sembrare generica, in realtˆ reca in sŽ il criterio guida che deve<br />
improntare un eventuale, successivo controllo.<br />
A) Le ragioni imprenditoriali devono essere logiche, cio rispondenti a criteri<br />
di coerenza e congruenza secondo un rapporto eziologico razionale tra esi-<br />
1 G. Nicolini, Manuale di diritto <strong>del</strong> lavoro, Giuffr , Milano. ÒLÕelencazione <strong>del</strong>le ragioni giustificatrici<br />
<strong>del</strong> trasferimento impossibile. Esse comprendono tutto quanto inerisce alla gestione<br />
aziendale. Esemplificando, tra le altre, possono ricordarsi la creazione di nuova unitˆ produttiva<br />
alla quale debbono essere destinati uno o pi lavoratori giˆ svolgenti la loro attivitˆ altrove<br />
nellÕimpresa; la soppressione <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva di appartenenza <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> trasferito;<br />
la riorganizzazione <strong>del</strong> lavoro nellÕunitˆ produttiva di appartenenza <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>; la vacanza<br />
di un posto di lavoro in altra unitˆ produttivaÓ.
38 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
genza aziendale, decisione adottata e ricadute sulla condizione di lavoro<br />
<strong>del</strong> dipendente interessato. La verifica di adeguatezza e proporzionalitˆ deve<br />
aver luogo sulla base <strong>del</strong>lÕeffettiva e concreta fattispecie, tralasciando<br />
ogni valutazione ancorata a schemi generali ed astratti che possono essere<br />
forieri di interpretazioni geneticamente viziate ed erronee nelle conclusioni.<br />
B) La concretezza <strong>del</strong>la metodologia adottata richiede una verifica <strong>del</strong> rispetto<br />
ÒsostanzialeÓ dei criteri di correttezza e buona fede che devono caratterizzare<br />
la condotta <strong>del</strong> datore di lavoro nello svolgimento <strong>del</strong> rapporto.<br />
Ci˜ implica che ogni deviazione <strong>del</strong>la condotta dal suddetto canone rappresenta<br />
un elemento patologico <strong>del</strong>la vicenda la quale deve essere radicalmente<br />
censurata e posta nel nulla. Per valutare meglio la portata <strong>del</strong><br />
suddetto criterio nella fattispecie de qua, si evidenzia che il principio di<br />
correttezza e buona fede va considerato una fonte di integrazione <strong>del</strong> contratto<br />
nella fase esecutiva 2 che, consentendo un controllo sui poteri privati<br />
discrezionali Ð quale, nel nostro caso, lo ius variandi Ð mira a salvaguardare<br />
lÕinteresse <strong>del</strong>la controparte fino al punto in cui tale contemperamento di<br />
interessi non determini un effettivo sacrificio <strong>del</strong>le ragioni <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong><br />
potere privato.<br />
é pertanto evidente che in tale ottica appare meramente conseguenziale,<br />
se non addirittura tautologico, che le ragioni imprenditoriali siano ÒcomprovateÓ;<br />
adottando questa impostazione, lÕaspetto probatorio diventa un posterius<br />
ineliminabile ed indifettibile tale da essere in ultima analisi o un mero ed<br />
inevitabile corollario ovvero al contrario, nel caso in cui le ragioni datoriali<br />
siano inesistenti o irrazionali o addirittura illecite, un elemento carente ab origine<br />
e assolutamente irrecuperabile che inficia di nullitˆ il trasferimento.<br />
Piuttosto riteniamo che, in luogo di Òcomprovate ragioniÓ, si debba far riferimento<br />
a Ògiustificate ragioniÓ, secondo un principio ermeneutico che, al<br />
di lˆ <strong>del</strong> tenore letterale, tiene in massima considerazione il criterio ispiratore<br />
e la finalitˆ <strong>del</strong>la norma.<br />
Peraltro doveroso operare immediatamente una precisazione, onde evitare<br />
equivoci nellÕapplicazione <strong>del</strong> criterio.<br />
La ÒgiustificatezzaÓ <strong>del</strong>le ragioni imprenditoriali non sinonimo di ÒcondivisioneÓ<br />
sul procedimento logico che conduce alla decisione di trasferimento<br />
o di ÒinevitabilitˆÓ <strong>del</strong>la decisione stessa ovvero di sicura inutilizzabilitˆ<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> presso la sede di provenienza 3 . Piuttosto necessario verificare<br />
2 Artt. 1375 e 1175 cod. civ.<br />
3 Cass. 19 giugno 1987 n. 5432, ÒLe ragioni tecniche, organizzative e produttive É devono É
I limiti interni al trasferimento 39<br />
nel procedimento decisionale <strong>del</strong>lÕazienda lÕesistenza di una sorta di sillogismo,<br />
nel quale la premessa maggiore rappresentata da unÕoggettiva e lecita,<br />
per cos“ dire ÒcomprovataÓ, esigenza aziendale e la premessa minore, questo<br />
s“ elemento soggettivo 4 , dalla decisione adottata, configurabile come una, ma<br />
non lÕunica, <strong>del</strong>le possibili e legittime soluzioni alla predetta esigenza.<br />
Sulla base di questi presupposti, il principio di correttezza e buona fede<br />
in re ipsa e deve connotare ab initio costituzionalmente lÕesercizio <strong>del</strong>lo ius variandi,<br />
sia nel momento oggettivo Ð la valutazione <strong>del</strong>lÕesigenza aziendale Ð<br />
sia in quello soggettivo Ð lÕelectio <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da trasferire Ð che si configurano<br />
entrambi come Òlimiti interniÓ alla fattispecie, per distinguerli da altre<br />
situazioni, che possiamo definire Òlimiti esterniÓ, quali i divieti legali e contrattuali<br />
di trasferimento.<br />
Ed proprio in virt <strong>del</strong>la deficienza genetica <strong>del</strong> principio di correttezza<br />
e buona fede che deve essere cassato quel trasferimento diretto a discriminare<br />
un <strong>lavoratore</strong> in virt di motivi connessi a fattori sindacali, politici, religiosi,<br />
razziali, sessuali e di lingua 5 ovvero deciso solo al fine di esercitare una indebita<br />
forma di pressione per indurre ad accettare il prepensionamento o lÕesodo<br />
incentivato 6 , oppure motivato semplicemente per la vacanza <strong>del</strong> relativo<br />
posto nellÕunitˆ produttiva di destinazione 7 , atteso che il datore di lavoro deve<br />
comprovare le cause che hanno determinato la vacanza <strong>del</strong> posto 8 , non potendosi<br />
tollerare una artata e personalistica provocazione <strong>del</strong>la ragione <strong>del</strong><br />
trasferimento (al contrario si ritenuto che rientri tra le ragioni organizzative<br />
essere dimostrate almeno ex post dal datore di lavoro nella loro effettivitˆ e serietˆ. Esse per˜,<br />
mentre presuppongono un rapporto di causa ad effetto ai fini <strong>del</strong> controllo <strong>del</strong> legittimo trasferimento<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, non richiedono, invece, lÕulteriore prova <strong>del</strong>lÕinevitabilitˆ <strong>del</strong> provvedimento<br />
di trasferimento sotto il profilo <strong>del</strong>la sicura inutilizzabilitˆ <strong>del</strong> dipendente presso la sede<br />
originariaÓ. Cass. 23 febbraio 1979 n. 1178, Cass. 26 febbraio 1982 n. 1262, Cass. 17 aprile 1984 n.<br />
2490, Cass. 14 giugno 1985 n. 3580, Cass. 21 agosto 1991 n. 9011.<br />
4 Cass. 2 marzo 1989 n. 1176, ÒIl problema <strong>del</strong>la scelta di chi trasferire tra pi dipendenti,<br />
tutti di massima idonei a ricoprire il posto libero nellÕunitˆ di destinazione, naturale ed indifettibile<br />
conseguenza <strong>del</strong> provvedimento in sŽ e per sŽ considerato e, in quanto tale, deve essere<br />
<strong>del</strong>iberato e risolto secondo il criterio <strong>del</strong>la oggettiva convenienza aziendaleÓ.<br />
5 Art. 15 legge 300/1970. Per la discriminazione sindacale attuata attraverso il trasferimento<br />
Cass. 6 novembre 1976 n. 4059, Cass. 3 marzo 1978 n. 1066, Cass. 23 febbraio 1979 n. 1178,<br />
Cass. 3 settembre 1991 n. 9341.<br />
6 Pretura di Roma 14 agosto 1998.<br />
7 Tribunale di Trani 3 novembre 1998.<br />
8 Cass. 11 febbraio 1998 n. 1438, ÒÉ non si pu˜ infatti ammettere che il datore di lavoro arbitrariamente<br />
determini la vacanza stessa per poi invocarla al fine di giustificare lÕesercizio <strong>del</strong><br />
potere di trasferireÓ.
40 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
legittimanti il trasferimento ÒlÕesigenza di distribuire il personale in base al<br />
criterio sia <strong>del</strong>la funzionalitˆ produttiva che di quella attitudinale <strong>del</strong> singolo,<br />
al fine di ottenere una pi soddisfacente resa dei servizi aziendaliÓ 9 ; in tal senso<br />
altres“ legittimo il trasferimento deciso sulla base di complessi criteri diretti<br />
a perseguire il migliore funzionamento <strong>del</strong>lÕazienda, che Òpu˜ essere attuato<br />
mediante la destinazione ad unÕattivitˆ produttiva, piuttosto che ad<br />
unÕaltra, di un dipendente che abbia particolari attitudini e particolari capacitˆ<br />
tecniche, per cui il suo rendimento possa essere meglio valorizzato mediante<br />
la destinazione ad altra unitˆ produttiva)Ó 10 .<br />
2.2 Le condizioni personali <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Una volta conclusa la fase di determinazione <strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative<br />
e produttive, subentra il momento soggettivo di individuazione e<br />
designazione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da trasferire. E qui lÕinvocato principio di correttezza<br />
e buona fede particolarmente pregnante e richiede necessariamente<br />
la considerazione di quel fattore che abbiamo definito Òil limite interno<br />
soggettivoÓ.<br />
é richiesto, e in taluni casi addirittura obbligatoriamente, che il datore di lavoro<br />
faccia precedere la designazione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da una fase di valutazione<br />
volta a Òtener conto <strong>del</strong>le condizioni personali e di famiglia che lÕinteressato<br />
potrˆ rendere noteÓ, per usare la terminologia <strong>del</strong>la contrattazione collettiva 11 .<br />
Ovviamente Òtener contoÓ o ÒconsiderareÓ le esigenze personali e familiari<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> significa effettuare una valutazione seria, ponderata e completa<br />
<strong>del</strong>le problematiche sottese.<br />
Tale onere preventivo posto a carico <strong>del</strong> datore di lavoro non pu˜ tradursi<br />
in una simulazione o in un passaggio meramente formale, privo di alcuna<br />
connotazione sostanziale, poichŽ tale omissione si configurerebbe come una<br />
violazione <strong>del</strong> principio di correttezza e buona fede invocabile a buon diritto<br />
dal <strong>lavoratore</strong> per la tutela <strong>del</strong>le proprie ragioni potenzialmente antitetiche a<br />
quelle imprenditoriali 12 .<br />
9 Pretura di Teramo 3 ottobre 1996.<br />
10 Pretura Lecce 22 marzo 1984.<br />
11 Art. 56 <strong>del</strong> CCNL 22 giugno 1995 per il personale direttivo e art. 110 <strong>del</strong> CCNL 19 dicembre<br />
1994 per il personale <strong>del</strong>le aree professionali <strong>del</strong>le banche.<br />
12 Tribunale di Napoli 27 agosto 1994, ÒNel caso in cui sia prevista una clausola collettiva,
I limiti interni al trasferimento 41<br />
NŽ, peraltro, si richiede una rigorosa procedimentalizzazione di questa fase:<br />
infatti stato affermato che la clausola che impegna a tener conto <strong>del</strong>le<br />
condizioni personali e di famiglia <strong>del</strong>lÕinteressato Ònon impone necessariamente<br />
obblighi procedimentali articolati e complessi ma pu˜ essere interpretata<br />
come un semplice richiamo al precetto generale di buona fede e correttezza<br />
che impone al datore di recedere dalla scelta adottata di fronte a situazioni<br />
personali particolarmente rilevanti, da comprovarsi ad opera <strong>del</strong> destinatario<br />
<strong>del</strong> provvedimento di trasferimentoÓ 13 .<br />
Pertanto il datore di lavoro ha il dovere di prendere conoscenza e valutare<br />
le esigenze personali e familiari <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, cercando, ove richiesto o possibile,<br />
di procedere ad una comparazione 14 <strong>del</strong>le predette esigenze dei vari lavoratori<br />
potenzialmente destinatari di un trasferimento sulla base di indici<br />
oggettivamente rilevabili (ad esempio etˆ, anzianitˆ di servizio, carichi familiari,<br />
problemi di salute, ecc.) 15 e tentando, nel contempo, di contemperare le<br />
proprie ragioni con quelle dei controinteressati.<br />
Peraltro conseguenziale chiedersi se, una volta acquisite le opportune<br />
informazioni, effettuata la valutazione ed adottata la decisione di trasferimento,<br />
le esigenze <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> possano prevalere sulle ragioni datoriali,<br />
tanto da impedire il trasferimento.<br />
secondo cui in aggiunta al precetto <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. venga disposto che per modificare la<br />
sede di lavoro al dipendente il datore di lavoro debba tener conto di situazioni soggettive di<br />
particolare gravitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, tale clausola costituisce una regola precettiva immediatamente<br />
individuabile e consistente, rispetto allÕart. 2103 cod. civ., in unÕulteriore garanzia approntata<br />
in favore <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, per modo che, anche in presenza <strong>del</strong>le condizioni obiettive di<br />
cui allÕart. 2103 cod. civ., il dipendente non pu˜ essere trasferito se non previa valutazione <strong>del</strong>le<br />
situazioni soggettive di particolare gravitˆ eventualmente esistenti.<br />
13 Cass. 26 gennaio 1995 n. 909, conformi Cass. 3 marzo 1994 n. 2095, Cass. 18 gennaio 1994<br />
n. 1536, Cass. 15 ottobre 1992 n. 11339.<br />
14 Tribunale di Messina 26 luglio 1991, Ònon necessaria condizione di liceitˆ <strong>del</strong> trasferimento<br />
la circostanza che il datore di lavoro effettui preventivamente una comparazione tra le<br />
condizioni personali e familiari di tutti i dipendenti astrattamente idonei a ricoprire il posto vacante,<br />
scegliendo poi quello per il quale lo spostamento di sede risulta meno gravosoÓ. Cass. 15<br />
ottobre 1992 n. 11339, Òresta escluso É che la valutazione <strong>del</strong>le indicate condizioni personali e<br />
familiari presupponga comparazioni o procedure concorsuali in quanto il datore di lavoro<br />
obbligato ad una scelta diversa solo nel caso in cui le esigenze personali o familiari <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
trasferito o da trasferire siano particolarmente consistenti alla stregua dei precetti di buona<br />
fede e correttezzaÓ. Cass. 18 febbraio 1994 n. 1563.<br />
15 Cass. 18 ottobre 1996 n. 9086, Òla preferenza da attribuire nel trasferimento ad alcuni lavoratori<br />
rispetto ad altri deve determinarsi non solo con esclusione di motivi discriminatori, ma<br />
anche secondo criteri di ragionevolezza e correttezza, alla stregua <strong>del</strong>le clausole generali di cui<br />
agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., attribuendosi rilevanza alle diverse situazioni soggettive che possono<br />
rendere il provvedimento datoriale pi gravoso per alcuni lavoratori rispetto ad altriÓ.
42 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Nonostante unÕautorevole corrente di pensiero che opta per la prevalenza<br />
<strong>del</strong>le ragioni <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, riteniamo che, se ÒcomprovateÓ, le ragioni tecniche,<br />
organizzative e produttive datoriali si impongano sulle esigenze <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
16 , a meno che questÕultime non siano Òparticolarmente rilevantiÓ 17 ,<br />
tali da, secondo un criterio di comune ragionevolezza, posporre le motivazioni<br />
datoriali 18 .<br />
UnÕinterpretazione contraria in primis allargherebbe a dismisura i Òlimiti<br />
esterniÓ, ovvero i divieti di trasferimento originabili esclusivamente dalla legge<br />
o dallÕautonomia negoziale collettiva e, soprattutto, urterebbe contro la lettera<br />
e lo spirito <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. che prevede senzÕaltro la possibilitˆ di<br />
procedere al trasferimento una volta accertata lÕeffettivitˆ <strong>del</strong>le ragioni tecniche,<br />
organizzative e produttive.<br />
Pertanto si pu˜ riassumere, secondo quanto stato sostenuto da unÕattenta<br />
giurisprudenza 19 , ÒÉ che il provvedimento di trasferimento deve risultare<br />
non inutile, non discriminatorio e non lesivo <strong>del</strong>la personalitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>,<br />
dovendo trovare la sua diretta giustificazione esclusivamente in un criterio di<br />
gestione aziendale seria e tecnicamente corretta É da aggiungere che<br />
unÕapplicazione <strong>del</strong>la disciplina in materia che Ð semprechŽ siano pienamente<br />
rispettati i presupposti ed i limiti sopra ricordati Ð sia tale da rendere difficoltosa<br />
una ragionevole mobilitˆ dei dipendenti fra le diverse unitˆ produttive<br />
<strong>del</strong>lÕimpresa potrebbe ridondare in un aumento dei costi e in una non adeguata<br />
utilizzazione dei dipendenti stessi, il che potrebbe perfino compromet-<br />
16 Tribunale di Rieti 23 settembre 1993, secondo cui non pu˜ ritenersi che le condizioni personali<br />
o di famiglia <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ... possano annullare le comprovate esigenze tecniche, produttive<br />
ed organizzative di cui allÕart. 2103 cod. civ. Pretura di Teramo 3 ottobre 1996 secondo<br />
cui la clausola collettiva É non implica gli obblighi di comparazione tra le situazioni dei possibili<br />
destinatari, di audizione preventiva <strong>del</strong>lÕinteressato, di esternazione <strong>del</strong> complesso <strong>del</strong>le<br />
attivitˆ relative allÕapprezzamento degli interessi coinvolti ed al procedimento logico seguito<br />
per giungere allÕadozione <strong>del</strong> provvedimento, nŽ comporta che le ragioni personali possano<br />
prevalere sulle esigenze aziendali.<br />
17 Cit. Cass. 25 gennaio 1995 n. 909.<br />
18 Pretura di Prato 17 novembre 1994, Òla corretta interpretazione <strong>del</strong>la norma contenuta<br />
nel É CCNL É per il personale direttivo <strong>del</strong>le aziende di credito - secondo la quale lÕazienda,<br />
nel disporre il trasferimento <strong>del</strong> funzionario, terrˆ conto <strong>del</strong>le condizioni personali e di famiglia<br />
che lÕinteressato potrˆ rendere note - richiede la sussistenza di ragioni di tutela differenziate<br />
dalla mera esistenza di un vincolo di coniugio e/o filiazione che la sentenza individua a mero<br />
scopo esemplificativo nellÕesigenza di provvedere ad un genitore o a un familiare non autosufficiente,<br />
allÕesistenza di figli in tenera etˆ da accudire, allÕesigenza di seguire determinate<br />
cure medicheÓ.<br />
19 Cass. 17 giugno 1991 n. 6832.
I limiti interni al trasferimento 43<br />
tere (determinando un pregiudizio ben pi grave) il mantenimento stesso di<br />
determinati posti di lavoroÓ.<br />
2.3 Il trasferimento ÒdisciplinareÓ<br />
Tra le ragioni che possono condurre al trasferimento un discorso a parte<br />
merita lÕipotesi <strong>del</strong> c.d. Òtrasferimento disciplinareÓ.<br />
In tale fattispecie generalmente sono ricondotti due casi che, per opportunitˆ<br />
di analisi, conviene esaminare partitamente:<br />
1. quando si determini una sostanziale incompatibilitˆ tra il <strong>lavoratore</strong> interessato<br />
al trasferimento ed i suoi colleghi di lavoro;<br />
2. quando il trasferimento motivato da incompatibilitˆ collegata causalmente<br />
ad unÕinfrazione disciplinare commessa dal <strong>lavoratore</strong> da trasferire.<br />
1. é esperienza comune che in ogni luogo nel quale si svolge la vita sociale<br />
di un individuo si determina un sistema di relazioni che pu˜, per vari motivi,<br />
condurre allÕesternazione di sentimenti molto diversi fra loro (amore, amicizia,<br />
simpatia, indifferenza, avversione, rancore, odio).<br />
Sotto questo aspetto anche unÕazienda un luogo a rilevanza altamente<br />
sociale nel quale il <strong>lavoratore</strong>, indipendentemente dallÕaspetto professionale,<br />
porta il proprio humus umano e caratteriale e lo esterna nei confronti di coloro<br />
che lo circondano, conferendo ab origine un imprimatur ontologico a quelli che<br />
saranno i successivi sviluppi <strong>del</strong>le relazioni lavorative.<br />
Sovente, nellÕambito <strong>del</strong>le aziende, si sostiene la necessitˆ inderogabile di<br />
Òlavorare in teamÓ ovvero ÒdÕamore e dÕaccordoÓ, al di fuori di logiche individualistiche<br />
o solipsitiche, proprio per sottolineare lÕimportanza che riveste<br />
lÕaffiatamento tra i singoli al fine di garantire la riuscita di un progetto e, pi<br />
in generale, il buon andamento <strong>del</strong> lavoro.<br />
Ci˜ non esclude, peraltro, che il raggiungimento di tale scopo possa essere<br />
inficiato da situazioni personalistiche che, sostanziandosi in irrecuperabili divergenze<br />
di vedute o contrasti ovvero incompatibilitˆ caratteriali, inducano il<br />
datore di lavoro a decidere un trasferimento Ð esclusa ogni logica sanzionatoria<br />
Ð per salvaguardare le proprie ragioni tecniche, organizzative e produttive,<br />
volte, nel caso di specie, a tutelare il corretto ed ordinato svolgimento <strong>del</strong>lÕattivitˆ<br />
lavorativa 20 .<br />
20 Cass. 6 marzo 1975, ÒÉ unÕeventuale ragione di incompatibilitˆ creatasi fra un dipendente<br />
ed i suoi immediati collaboratori per fatti soggettivi addebitabili soltanto al primo pu˜
44 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Sulla base di questi principi, la giurisprudenza in pi di una circostanza<br />
ha riconosciuto la legittimitˆ <strong>del</strong> trasferimento adottato, in senso ampio, per<br />
Òincompatibilitˆ caratterialeÓ tra i lavoratori.<br />
In particolare, disconoscendone il carattere disciplinare 21 , stato affermato<br />
che ÒlÕart. 2103 cod. civ. É non si riferisce soltanto a situazioni oggettive<br />
ma consente anche la valutazione di situazioni soggettive, purchŽ valutate secondo<br />
un criterio obiettivo, quale quella <strong>del</strong>le ragioni di incompatibilitˆ<br />
createsi tra un dipendente ed i suoi immediati collaboratori, che si riflettano<br />
sul normale svolgimento <strong>del</strong>lÕattivitˆ <strong>del</strong>lÕimpresa. Sussiste in tal caso il potere<br />
<strong>del</strong>lÕimprenditore di variare il luogo di esecuzione <strong>del</strong>la prestazione, al di<br />
lˆ <strong>del</strong>la sola alternativa <strong>del</strong>la copertura di posto vacante nellÕunitˆ di destinazione<br />
od impossibilitˆ di utilizzazione in quella di provenienza, sempre che<br />
sia razionale la scelta tra pi soluzioni organizzative 22 .<br />
Ci˜ posto, a nostro avviso evidente come nei casi in oggetto non sia assolutamente<br />
configurabile la natura sanzionatoria <strong>del</strong> trasferimento atteso che,<br />
in ipotesi siffatte, non ravvisabile alcun comportamento antidoveroso <strong>del</strong><br />
<strong>lavoratore</strong>.<br />
Infatti in tali fattispecie lÕeventuale decisione di trasferimento adottata dal<br />
datore di lavoro non reca in sŽ alcuna impronta disciplinare ma rappresenta,<br />
pi semplicemente, soltanto unÕesplicazione <strong>del</strong> potere gestionale.<br />
Si pensi, ad esempio, al caso Ð non docendi atque iocendi causa Ð di colleghi<br />
che provino reciprocamente rancore per una relazione sentimentale conclusasi<br />
(o a situazioni di avversione insanabile per altre ragioni personali) ovvero<br />
alle ipotesi di divergenze non ricomponibili su questioni di lavoro).<br />
In tutti i casi di cui sopra ed in quelli simili, non essendo ascrivibile alcunchŽ<br />
al <strong>lavoratore</strong> in termini di comportamento disciplinarmente rilevante, il<br />
giustificare il trasferimento di questo nel solo caso in cui, in relazione alle specifiche circostanze<br />
<strong>del</strong> caso, essa sia venuta ad incidere, in senso negativo ed oggettivo, sul normale svolgimento<br />
<strong>del</strong>lÕattivitˆ tecnico organizzativa <strong>del</strong>lÕimpresaÓ.<br />
21 Pretura di Milano 25 maggio 1983, ÒIl trasferimento per incompatibilitˆ con i colleghi<br />
non riveste natura sostanzialmente disciplinare in quanto lÕincompatibilitˆ con i colleghi viene<br />
in considerazione non come colpa <strong>del</strong> dipendente ma come disfunzione <strong>del</strong> servizioÓ. In tal<br />
senso anche Pretura di Treviso 20 dicembre 1994.<br />
22 Cass. 15 dicembre 1987 n. 9276. In tal senso anche Cass. 16 aprile 1992 che ha riconosciuto<br />
al datore di lavoro il potere di disporre il trasferimento in relazione a situazioni soggettive<br />
connesse al comportamento <strong>del</strong> dipendente che ha prodotto conseguenze valutabili alla stregua<br />
di un criterio oggettivo e rilevanti come elementi di disorganizzazione e disfunzione <strong>del</strong>lÕunitˆ<br />
produttiva (nella specie clima di tensione creatosi per atteggiamenti aggressivi ed intolleranti).<br />
Cass. 26 marzo 1998 n. 3207.
I limiti interni al trasferimento 45<br />
trasferimento non ÒontologicamenteÓ disciplinare nŽ collegato causalmente<br />
ad una procedura sanzionatoria ma trae origine esclusiva dalla necessitˆ tecnica,<br />
organizzativa e produttiva, corrispondente ad uno specifico interesse<br />
datoriale, di ristabilire un ambiente di lavoro sereno ed equilibrato.<br />
2. Diverso il discorso, come dicevamo, quando il trasferimento trae origine<br />
da unÕincompatibilitˆ Ð intesa come lÕimpossibilitˆ di rendere proficuamente<br />
la propria prestazione per i contrasti sul posto di lavoro Ð 23 collegata<br />
causalmente ad unÕinfrazione disciplinare commessa dal <strong>lavoratore</strong> da trasferire.<br />
Pu˜ accadere, infatti, che la situazione che determina lÕincompatibilitˆ<br />
tragga origine da comportamenti ascrivibili ad una condotta antidoverosa,<br />
dolosa e/o colposa <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, cui pu˜ seguire o un turbamento ambientale<br />
pi o meno rilevante e/o giustificato (es. ingiurie o minacce nei confronti<br />
di un collega) ovvero un evento rilevante su un piano disciplinare, tali da non<br />
condurre prima facie, in relazione alla specifica gravitˆ, al licenziamento per<br />
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ma, comunque, da richiedere<br />
lÕadozione di un provvedimento di mobilitˆ endoaziendale a natura disciplinare<br />
per rimuovere la situazione.<br />
NŽ rileva, in termini concettuali ai fini <strong>del</strong>la presente analisi, la distinzione<br />
fra il trasferimento adottato direttamente come sanzione disciplinare ed il trasferimento<br />
che, pur adottato al di fuori <strong>del</strong>la procedura sanzionatoria prevista<br />
dallÕart. 7 <strong>del</strong>la legge 300/1970 24 , si ponga, rispetto al fatto addebitato ed<br />
alla relativa procedura, come un posterius eziologicamente e temporalmente<br />
collegato allÕapplicazione 25 o meno 26 di una sanzione disciplinare, in partico-<br />
23 Cass. 26 marzo 1998 n. 3207 e, da ultimo, Pretura di Napoli 10 novembre 1998 che non ha<br />
ritenuto sufficiente, per motivare lÕincompatibilitˆ ambientale, la denuncia penale sporta dal<br />
datore di lavoro.<br />
24 LÕart. 7 <strong>del</strong>la legge 300/1970 prevede che Òle norme disciplinari relative alle sanzioni, alle<br />
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse pu˜ essere applicata ed alle procedure di<br />
contestazione <strong>del</strong>le stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione<br />
in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia stabilito da accordi e<br />
contratti di lavoro ove esistanoÓ. Prevede altres“ che Òil datore di lavoro non pu˜ adottare alcun<br />
provvedimento disciplinare nei confronti <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> senza avergli preventivamente contestato<br />
lÕaddebito e senza averlo sentito a sua difesa e che fermo restando quanto disposto dalla<br />
legge 15 luglio 1966 n. 604 - sul licenziamento individuale - non possono essere disposte sanzioni<br />
disciplinari che comportino mutamenti definitivi <strong>del</strong> rapporto di lavoroÓ.<br />
25 Cass. 30 gennaio 1984 n. 722, ÒIl mero nesso di successione cronologica tra la contestazione<br />
degli addebiti disciplinari, non seguita da alcuna sanzione, ed il successivo trasferimento<br />
<strong>del</strong> dipendente non costituiscono sicuro criterio di giudizio per ritenere il carattere effettivamente<br />
punitivo di tale trasferimento e la conseguente illegittimitˆ <strong>del</strong> medesimo, siccome san-
46 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
lar modo quando, Òcon congruo apprezzamento <strong>del</strong>le circostanze, É il pregresso<br />
illecito disciplinare si palesi tale da suggerire per il <strong>lavoratore</strong> che se ne<br />
reso autore un immediato mutamento di sede, al fine di evitare contatti presuntivamente<br />
pregiudizievoli con i colleghi di lavoro, con incidenza negativa<br />
sul rendimento dei singoli e, quindi, sulla produttivitˆ <strong>del</strong>lÕimpresaÓ 27 .<br />
In limine la prima questione in discussione se sia configurabile nel nostro<br />
ordinamento la figura <strong>del</strong> trasferimento disciplinare. Successivamente, nel<br />
caso in cui la risposta sia affermativa, si tratta altres“ di stabilire le condizioni<br />
di legittimitˆ <strong>del</strong> trasferimento disciplinare.<br />
Il primo quesito oggetto <strong>del</strong>lÕanalisi stato il punto per un dibattito non<br />
sopito e per un contrasto dÕopinione allo stato non pienamente risolto sia in<br />
dottrina come in giurisprudenza.<br />
Una prima corrente di pensiero ha negato in toto lÕammissibilitˆ <strong>del</strong> trasferimento<br />
disciplinare sulla base di argomentazioni testuali e sostanziali. Da un<br />
lato si affermato che il luogo di espletamento <strong>del</strong>la prestazione lavorativa<br />
non pu˜ essere mutato che per comprovate ragioni tecniche, organizzative e<br />
produttive 28 e che, come rilevabile nella relazione al disegno di legge governativo,<br />
il trasferimento stato indicato espressamente tra le sanzioni vietate 29 .<br />
zione atipica rispetto ai provvedimenti in materia disciplinare previsti dallÕart. 7 <strong>del</strong>la legge n.<br />
300 <strong>del</strong> 1970, atteso il potere <strong>del</strong> datore di lavoro, ai sensi <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ., di trasferire da<br />
una ad altra unitˆ produttiva il dipendente il cui contegno, pur non passibile di sanzione disciplinare,<br />
determini É una situazione dÕincompatibilitˆ nellÕambiente di lavoro la quale contrasti<br />
con le esigenze tecniche, organizzative e produttive <strong>del</strong>lÕimpresaÓ. Cass. 16 giugno 1987 n.<br />
5339, ÒAllorquando nel comportamento <strong>del</strong> dipendente sia insieme configurabile un fatto rilevante<br />
sotto il profilo disciplinare ed una <strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative e produttive che<br />
consentono il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> medesimo (e che comprendono anche quelle situazioni<br />
dÕincompatibilitˆ ambientale costituenti causa di disorganizzazione e disfunzione <strong>del</strong>lÕunitˆ<br />
produttiva), il datore di lavoro pu˜, nel legittimo esercizio dei suoi poteri disciplinari od<br />
organizzativi, far ricorso allÕuno o allÕaltro dei detti provvedimenti É senza che il giudice, investito<br />
<strong>del</strong> controllo di tale atto, possa trarne dalla sola (prospettata) possibilitˆ alternativa di<br />
un provvedimento disciplinare alcuna conseguenza negativa circa la legittimitˆ <strong>del</strong> trasferimento<br />
stessoÓ.<br />
26 Cass. 13 novembre 1991 n. 12088.<br />
27 Cass. 21 ottobre 1997 n. 10333.<br />
28 Spagnuolo Vigorita-Ferraro, Sanzioni disciplinari, in Commentario <strong>del</strong>lo statuto dei lavoratori,<br />
diretto da U. Prosperetti, Milano, 1975, 186.<br />
29 Freni-Giugni, Lo statuto dei lavoratori, commentario diretto da G. Giugni, Milano, 1979, 27.<br />
Contro lÕammissibilitˆ <strong>del</strong> trasferimento disciplinare, sia pure con motivazioni diverse: Ballestrero,<br />
Il trasferimento dei lavoratori in lÕapplicazione <strong>del</strong>lo statuto dei lavoratori, Giuffr , 1973, 169 ss.,<br />
Angiello, Il trasferimento dei lavoratori, Padova, 1986, 85 ss., Vallebona, Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>,<br />
RIDL, 1987, I, 67 ss., Fontana, Sanzioni disciplinari, Enciclopedia <strong>del</strong> Diritto, vol. XLI, 1989, 331.
I limiti interni al trasferimento 47<br />
Tuttavia, a nostro avviso, questa opinione, sia pur autorevole e suffragata<br />
anche in giurisprudenza 30 , pecca di eccesso di tuziorismo e, come stato attentamente<br />
rilevato, Òse appare giustamente preoccupata di porre dei ben<br />
precisi limiti ad un potere talmente anomalo da cumulare nello stesso soggetto<br />
la posizione di parte lesa, accusatore e giudice, non sembra per˜ esente da<br />
critiche nella misura in cui la relativa esiguitˆ <strong>del</strong>le pene conservative finisce<br />
con lÕattribuire uno spazio eccessivo al licenziamento 31 , il che non risponde,<br />
ovviamente, neanche allÕinteresse dei lavoratoriÓ 32 .<br />
A nostro avviso merita migliore considerazione lÕaltra opinione 33 secondo<br />
cui Òla sanzione <strong>del</strong> trasferimento disciplinare, malgrado le previsioni <strong>del</strong><br />
quarto comma <strong>del</strong>lÕart. 7 É e <strong>del</strong>lÕultimo comma <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ., pu˜<br />
essere introdotta dalle parti sociali, nellÕesercizio <strong>del</strong>lÕautonomia collettiva,<br />
per consentire unÕulteriore graduazione dei provvedimenti disciplinari in ordine<br />
a fatti che altrimenti sarebbero sanzionati con il licenziamento; infatti, a<br />
parte i rilievi circa la non irreversibilitˆ <strong>del</strong> detto trasferimento, deve considerarsi<br />
che, mentre il divieto dÕirrogazione di sanzioni disciplinari che comportino<br />
mutamenti definitivi <strong>del</strong> rapporto di lavoro É non si riferisce ai mutamenti<br />
<strong>del</strong> luogo di esecuzione <strong>del</strong>la prestazione lavorativa, intendendo essenzialmente<br />
impedire la dequalificazione professionale per fini punitivi, la previsione<br />
collettiva <strong>del</strong> trasferimento disciplinare, implicando una correlazione<br />
di tale sanzione a comportamenti concretamente e preventivamente individuati<br />
come fattori di disordine organizzativo, tecnico e produttivo non contraria<br />
neppure alla norma di ordine pubblico di cui allÕultimo comma <strong>del</strong>lÕart.<br />
2103 cod. civ.Ó 34 .<br />
Ovviamente comunque necessario che anche in tal caso sia rispettato il<br />
30 Cass. 16 giugno 1987 n. 5339, Tribunale di Milano 1¡ luglio 1980, Pretura di Roma 9 gennaio<br />
1984, Pretura di Milano 30 marzo 1989 e, da ultimo, per la giurisprudenza di merito, Pretura<br />
di Milano 17 ottobre 1998, ÒUn trasferimento adottato per motivi esclusivamente disciplinari,<br />
e non anche per ragioni tecniche, organizzative e produttive, non ammissibile per il dettato<br />
<strong>del</strong>lÕarticolo 7 legge 300/1970 il quale vieta le sanzioni disciplinari che comportano mutamenti<br />
definitivi <strong>del</strong> rapporto di lavoro. Il trasferimento deve infatti ritenersi incluso tra dette<br />
sanzioni vietateÓ.<br />
31 Specialmente nelle aziende di piccole dimensioni, nella quale sia impossibile adibire uno<br />
dei dipendenti ad altre mansioni, Pretura di Milano 31 maggio 1977.<br />
32 DÕAvossa, Il potere disciplinare nel rapporto di lavoro, Ipsoa, 1983, 94.<br />
33 Per tutti Pera, Commento sub art. 7, in Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori,<br />
Cedam, Padova, 1972, 81 ss.<br />
34 Cass. 21 novembre 1990 n. 11233; Cass. 28 settembre 1995 n. 10252. Per la giurisprudenza<br />
di merito Pretura di Cagliari 10 aprile 1992, Pretura di Pisa 8 maggio 1991.
48 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
principio di proporzionalitˆ tra la decisione adottata e la gravitˆ <strong>del</strong>lÕinfrazione<br />
35 , senza peraltro poter escludere a priori una funzione cautelare <strong>del</strong> trasferimento,<br />
in attesa <strong>del</strong>lÕadozione <strong>del</strong>la sanzione definitiva 36 .<br />
In particolare, pi recentemente, stato ribadito il ruolo <strong>del</strong>la contrattazione<br />
collettiva che legittimata a prevedere il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> come<br />
sanzione disciplinare senza per questo porsi in contrasto con la previsione<br />
<strong>del</strong>lÕart. 7 <strong>del</strong>la legge 300/1970 37 .<br />
UnÕulteriore conferma <strong>del</strong>lÕammissibilitˆ <strong>del</strong> trasferimento disciplinare<br />
pu˜ trarsi, inoltre, da una giurisprudenza la quale ha sostenuto che ÒbenchŽ il<br />
trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> subordinato non costituisca, nŽ possa costituire,<br />
sanzione disciplinare, tuttavia possibile che il comportamento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
integri insieme gli estremi di un fatto disciplinarmente rilevante ed altres“<br />
una <strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative e produttive É come legittimanti il<br />
trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> medesimo 38 .<br />
A nostro avviso il fatto che un comportamento disciplinarmente rilevante<br />
integri anche gli estremi <strong>del</strong>le ragioni ex art. 2103 cod. civ. non solo possibile<br />
ma, addirittura, inevitabile. Infatti i motivi, se effettivi e reali, che determinano<br />
la decisione di trasferire il <strong>lavoratore</strong> non sono un quid diverso ma hanno<br />
unÕidentitˆ piena con le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste<br />
dalla norma e, in tal senso, Òsoltanto per effetto di unÕimpropria convenzione<br />
terminologica il trasferimento pu˜ essere definito disciplinare, essendo<br />
pi corretto parlare di trasferimento motivato da situazioni soggettive<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, il quale legittimo se ed in quanto quelle situazioni realizzino<br />
unÕobiettiva esigenza aziendale di modifica <strong>del</strong> luogo di lavoroÓ 39 .<br />
Ma ora, se pu˜ ritenersi sufficientemente pacifico che la contrattazione<br />
collettiva ha la facoltˆ, anche in relazione alle specificitˆ di settore, di introdurre<br />
nuove e diverse sanzioni rispetto a quelle tipiche <strong>del</strong>lÕart. 7, sul principio<br />
che questÕultime non costituiscono un numerus clausus, cÕ unÕulteriore<br />
chiave di lettura che si innesta sul ragionamento fin qui condotto e che reca<br />
conclusioni teratogene ed antitetiche a quelle che sono le finalitˆ <strong>del</strong>lÕart. 7 e<br />
35 Cass. 9 maggio 1990 n. 3811 ha ritenuto rispettato il principio di proporzionalitˆ per un<br />
dipendente ENEL che aveva sottratto energia elettrica collegando gli elettrodomestici <strong>del</strong>la<br />
abitazione direttamente alla fonte <strong>del</strong>la corrente al di fuori <strong>del</strong> contatore di consumo.<br />
36 Cass. 7 dicembre 1989 n. 5423.<br />
37 Cass. 27 giugno 1998 n. 6383 in un caso relativo ad un trasferimento disposto dallÕENEL<br />
come sanzione disciplinare, ex all. 6, punto 4, <strong>del</strong> CCNL.<br />
38 S.U. Cass. 24 luglio 1986 n. 4747; Cass. 8 settembre 1989 n. 3889.<br />
39 Cit. Cass. 27 giugno 1998 n. 6383.
I limiti interni al trasferimento 49<br />
di tutta la normativa giuslavoristica che ruota intorno al principio <strong>del</strong> favor<br />
lavoratoris.<br />
Infatti cÕ da chiedersi perchŽ mai le organizzazioni sindacali abbiano prestato<br />
il consenso allÕintroduzione nella contrattazione collettiva <strong>del</strong>la figura<br />
<strong>del</strong> trasferimento disciplinare.<br />
Partendo dal presupposto che solo e soltanto la contrattazione collettiva<br />
ha la possibilitˆ di introdurre la sanzione <strong>del</strong> trasferimento disciplinare, cadendo<br />
sotto la scure <strong>del</strong>lÕart. 7 ogni altra ipotesi, si pu˜ arrivare al paradosso<br />
che il datore di lavoro, non rinvenendo nelle fonti una adeguata gradualitˆ<br />
<strong>del</strong>le sanzioni e difettando altres“ nella contrattazione collettiva applicabile la<br />
previsione <strong>del</strong> trasferimento disciplinare, possa reagire ad una mancanza <strong>del</strong><br />
<strong>lavoratore</strong> vedendosi in un certo qual modo ÒcostrettoÓ a porre in essere un licenziamento<br />
per giustificato motivo soggettivo, non potendo ricorrere ad una<br />
diversa sanzione, quale il trasferimento disciplinare, che, nel rispetto <strong>del</strong><br />
principio di proporzionalitˆ, sia congrua allÕinfrazione commessa ed eviti di<br />
addivenire al provvedimento espulsivo.<br />
E, si badi bene, non si tratta di optare per Òil minore dei maliÓ, abdicando<br />
alla previsione testuale <strong>del</strong>lÕart. 7, quanto, piuttosto, di fornire una interpretazione<br />
evolutiva <strong>del</strong> citato articolo, escludendo il trasferimento disciplinare<br />
dal novero dei mutamenti definitivi <strong>del</strong> rapporto di lavoro. In tal senso infatti<br />
stato affermato che Ònon altres“ contestabile che il luogo <strong>del</strong>la prestazione<br />
lavorativa non costituisce, di per sŽ ed in via generale, un elemento essenziale<br />
ed immutabile <strong>del</strong> rapporto di lavoroÓ 40 ; tanto pi ci˜ vero, senza costituire<br />
assolutamente unÕaffermazione di principio o generalista, quanto sempre<br />
maggiormente si sviluppa la ÒvillaggizzazioneÓ <strong>del</strong> mondo <strong>del</strong> lavoro cui accennavamo<br />
in precedenza.<br />
In relazione a quanto precede, cÕ da auspicare o un recepimento generalizzato<br />
nella contrattazione collettiva <strong>del</strong>lÕistituto <strong>del</strong> trasferimento disciplinare<br />
Ð con unÕattenta valutazione degli aspetti economici connessi nel caso in<br />
cui il trasferimento disciplinare determini un rilevante mutamento topografico<br />
per il <strong>lavoratore</strong> Ð 41 oppure un intervento <strong>del</strong>la Corte Costituzionale che<br />
40 Cit. Cass. 27 giugno 1998 n. 6383.<br />
41 Infatti, se non pensabile che un provvedimento disciplinare conduca ad un riposizionamento<br />
retributivo in melius, non altres“ concepibile che una sanzione finalizzata esclusivamente<br />
a modificare la sede <strong>del</strong>la prestazione lavorativa possa determinare, sia pure in modo<br />
collaterale, un incisivo decremento economico per il <strong>lavoratore</strong>. In tal caso si avrebbe di fatto<br />
una sanzione nominata - il trasferimento disciplinare - ed una strisciante di tipo retributivo,<br />
<strong>del</strong>la cui legittimitˆ sarebbe lecito dubitare.
50 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
dichiari lÕillegittimitˆ <strong>del</strong>lÕart. 7 <strong>del</strong>la legge 300/1970 Ð nella parte in cui non<br />
esclude espressamente dallÕambito dei provvedimenti definitivi la sanzione<br />
<strong>del</strong> trasferimento disciplinare Ð e che demandi al legislatore o alla autonomia<br />
collettiva la definizione dei principi di attuazione normativa.<br />
2.4 La comunicazione <strong>del</strong>le ragioni <strong>del</strong> trasferimento<br />
Il fatto che le ragioni tecniche, organizzative e produttive debbano essere<br />
ÒcomprovateÓ ovvero ÒgiustificateÓ implica che il <strong>lavoratore</strong> ha il diritto di<br />
conoscere le ragioni suddette, anche Ð ma non solo Ð al fine eventuale di provocare<br />
lÕattivazione <strong>del</strong> controllo giudiziale.<br />
Il quesito che si pone quello di stabilire quando le ragioni ex art. 2103<br />
cod. civ. debbano essere portate a conoscenza <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>: in particolare ci<br />
si chiesti se le stesse debbano essere palesate contestualmente alla comunicazione<br />
<strong>del</strong> trasferimento oppure in un momento successivo, sulla base <strong>del</strong>la<br />
specifica richiesta <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />
Un primo orientamento di pensiero Ð peraltro assolutamente minoritario Ð<br />
ha sostenuto la necessaria contestualitˆ tra comunicazione <strong>del</strong> trasferimento<br />
ed esternazione <strong>del</strong>le ragioni datoriali 42 .<br />
Tuttavia assolutamente prevalente lÕaltra corrente che, sulla scia di una<br />
pronuncia <strong>del</strong>le Sezioni Unite <strong>del</strong>la Corte di Cassazione 43 , afferma che lÕonere<br />
DÕaltro canto implicito che il trasferimento disciplinare deve comunque garantire lÕadibizione<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte e che, in virt di<br />
un principio ormai consolidato in giurisprudenza, nella retribuzione <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, non riducibile<br />
per effetto <strong>del</strong> suo trasferimento, rientrano tutti quegli emolumenti erogati in considerazione<br />
<strong>del</strong>le qualitˆ essenziali <strong>del</strong>le precedenti mansioni, mentre restano fuori <strong>del</strong>la garanzia di<br />
irriducibilitˆ quelle indennitˆ costituenti soltanto corrispettivo <strong>del</strong>le particolari modalitˆ <strong>del</strong>la<br />
prestazione lavorativa e cio di caratteristiche estrinseche <strong>del</strong>la stessa, non correlate alla qualitˆ<br />
<strong>del</strong> patrimonio professionale <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> (Cass. 13 novembre 1991 n. 12088, es. indennitˆ<br />
di maneggio denaro, indennitˆ per lavoro svolto in locale sotterraneo, ecc.).<br />
42 Cass. 26 gennaio 1979 n. 594.<br />
43 S.U. Cass. 15 luglio 1986 n. 4572, ÒAi fini <strong>del</strong>lÕefficacia <strong>del</strong> provvedimento di trasferimento<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, non richiesto dalla norma di cui allÕart. 2103 cod. civ. che al <strong>lavoratore</strong> stesso<br />
siano, contestualmente, enunciate le ragioni <strong>del</strong> trasferimento, dovendosi, invece, ritenere<br />
che tale onere, posto a carico <strong>del</strong> datore di lavoro, pena la inefficacia (successiva) <strong>del</strong> provvedimento,<br />
sorge soltanto ove il prestatore dÕopera ne faccia richiestaÓ.<br />
Nella citata sentenza la Corte osserva che Òmentre vi sono ordinamenti che richiedono la<br />
motivazione degli atti normativi, É non si conoscono ordinamenti che richiedano la motivazione<br />
di negozi giuridici, anche quando essi siano conformati come atti per i quali il motivo
I limiti interni al trasferimento 51<br />
<strong>del</strong>la motivazione per il datore di lavoro sorge soltanto se e quando il <strong>lavoratore</strong><br />
ne faccia richiesta 44 , sulla base di unÕinterpretazione analogica <strong>del</strong>lÕart. 2<br />
<strong>del</strong>la legge 604/1966 45 , Òfermo restando che tale comunicazione non concerne anche<br />
le fonti di prova dei fatti giustificativi <strong>del</strong> trasferimentoÓ 46 .<br />
é evidente, pertanto, che, anche con riferimento a quanto precedentemente<br />
sostenuto per la forma <strong>del</strong>la comunicazione, per la quale vale il principio<br />
<strong>del</strong>la libertˆ sia per lÕinterpello <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> che per la risposta <strong>del</strong> datore 47 ,<br />
quantomeno opportuno che si possa stabilire con certezza, al fine <strong>del</strong> decorso<br />
dei termini, la data <strong>del</strong>la comunicazione di trasferimento, anche in relazione<br />
al termine di preavviso 48 , fermo restando che lÕonere di indicare le ragioni<br />
<strong>del</strong> trasferimento sorge soltanto a seguito di una esplicita richiesta <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
49 e non anche sulla base di una contestazione, sia pure per iscritto, <strong>del</strong><br />
provvedimento <strong>del</strong> datore di lavoro 50 .<br />
CÕ da segnalare, per completezza, che stato sostenuto che il Òmancato<br />
esercizio <strong>del</strong>la facoltˆ di interpello da parte <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> non determina al-<br />
rilevante. Ne deriva, pertanto, che, laddove la legge preveda espressamente, per un atto di autonomia<br />
privata, lÕobbligo <strong>del</strong>la motivazione, condizionandolo, per˜, alla richiesta <strong>del</strong>lÕinteressato,<br />
come nellÕipotesi, É per analogia, in quella di cui allÕart, 2103 cod. civ., tale obbligo, tuttavia,<br />
non pu˜ essere dallÕinterprete configurato come un elemento integrativo <strong>del</strong>la fattispecie<br />
<strong>del</strong>lÕatto o <strong>del</strong>la sua efficacia, in considerazione <strong>del</strong>la evidente e limitata funzione assegnata allÕobbligo<br />
di motivazione, a richiesta, consistente É nella necessitˆ di consentire al <strong>lavoratore</strong>,<br />
prima di unÕeventuale lite giudiziaria, il controllo circa la sussistenza <strong>del</strong>le ragioni produttive e<br />
per determinare lÕimmutabilitˆ di dette ragioniÓ.<br />
44 Pretura di Lecce 22 marzo 1984, Pretura di Napoli 5 febbraio 1985, Pretura di Vicenza 20<br />
maggio 1990, Tribunale di Vicenza 26 ottobre 1990. Cass. 17 marzo 1986 n. 1821, Cass. 26 gennaio<br />
1989 n. 480, Cass. 21 aprile 1993 n. 4662, Cass. 18 febbraio 1994 n. 1563, Cass. 26 gennaio<br />
1995 n. 909, Cass. 25 maggio 1996 n. 4823, Cass. 23 febbraio 1998 n. 1912.<br />
45 Il prestatore di lavoro pu˜ chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi<br />
che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta,<br />
comunicarli senza iscritto (a pena, in caso contrario, di inefficacia).<br />
46 Cass. 23 febbraio 1998 n. 1912.<br />
47 Cass. 2 febbraio 1996 n. 914. Tribunale di Roma 6 agosto 1998 afferma che la comunicazione<br />
<strong>del</strong> trasferimento e la richiesta e comunicazione dei motivi non postulano alcun requisito<br />
formale.<br />
48 Pretura di Teramo 3 ottobre 1996 afferma che il mancato rispetto <strong>del</strong> termine di preavviso<br />
non comporta lÕinefficacia definitiva <strong>del</strong> provvedimento ma solo il differimento dei suoi effetti<br />
alla scadenza <strong>del</strong> termine.<br />
49 Cit. Pretura di Teramo 3 ottobre 1996 afferma inoltre che per valutare la tempestivitˆ <strong>del</strong>la<br />
richiesta <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> dei motivi <strong>del</strong> trasferimento e <strong>del</strong>la risposta datoriale occorre far riferimento<br />
alla data di spedizione dei relativi atti allÕufficio postale, essendo irrilevante che gli atti<br />
stessi vengano di fatto ricevuti in data successiva.<br />
50 Cass. 18 febbraio 1994 n. 1563.
52 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
cuna acquiescenza al trasferimento e non preclude la successiva impugnazione<br />
<strong>del</strong> provvedimento stesso per ragioni di ordine sostanziale, diversi dalla<br />
inosservanza <strong>del</strong>la suddetta regola procedimentaleÓ 51 .<br />
Peraltro su tale principio a nostro avviso occorre fare una precisazione. Infatti,<br />
se le ragioni di ordine sostanziale attengono a problematiche concernenti<br />
la violazione di norme inderogabili oppure la non applicazione <strong>del</strong> principio<br />
di correttezza e buona fede ovvero lÕinesistenza e lÕillegittimitˆ <strong>del</strong>le ragioni<br />
tecniche, organizzative e produttive, non vi dubbio che lÕinerzia <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
nellÕinterpellare il datore non possa assolutamente considerarsi acquiescenza.<br />
Ma, fatta eccezione per questi casi, quale che sia la ragione, non si pu˜<br />
peraltro ritenere che non intervenga una preclusione al diritto di interpello e<br />
alla possibilitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> di far valere le proprie ragioni nei confronti di<br />
un provvedimento legittimo, sia pur non condivisibile, <strong>del</strong> datore di lavoro.<br />
Una diversa impostazione condurrebbe a conclusioni fuorvianti, ponendo<br />
teoricamente sempre in discussione la decisione datoriale, con negative ripercussioni<br />
sulla necessaria certezza di definitivitˆ che deve improntare le situazioni<br />
giuridicamente ed organizzativamente rilevanti.<br />
Il temperamento a tale criterio va rinvenuto, ovviamente, non solo nellÕapplicazione<br />
<strong>del</strong> principio ad impossibilia nemo tenetur ma anche prendendo in<br />
considerazione altre cause di oggettiva rilevanza.<br />
In buona sostanza si dovrˆ valutare, al fine di stabilire o meno lÕacquiescenza<br />
al provvedimento datoriale, se il ritardo <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> nellÕesercizio<br />
dei suoi diritti sia determinato non solo da cause di forza maggiore ma anche<br />
da giustificati motivi oggettivamente apprezzabili (es. malattia, infortunio et<br />
similia), tali da non consentire una completa valutazione dei fatti ed una conseguente<br />
e pronta reazione al provvedimento datoriale.<br />
2.5 Il controllo giudiziario<br />
Resta ora da indicare quale tipo di controllo <strong>del</strong>le ragioni datoriali il <strong>lavoratore</strong><br />
possa invocare dal giudice, posto inconfutabilmente lÕonere probatorio<br />
<strong>del</strong>le suddette ragioni a carico <strong>del</strong> datore di lavoro. In particolare lÕinterrogativo<br />
che si pone se il controllo giudiziario <strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative<br />
e produttive possa valutare nel merito le scelte datoriali e sindacarle ovvero se<br />
51 Cass. 21 aprile 1993 n. 4662.
I limiti interni al trasferimento 53<br />
debba al contrario limitarsi ad accertare lÕeffettiva esistenza <strong>del</strong>le suddette ragioni<br />
ed il nesso eziologico tra queste ed il provvedimento di trasferimento.<br />
Se fosse valida la prima impostazione, di fatto si consentirebbe al giudice<br />
di sostituirsi allÕimprenditore, con una evidente ed inammissibile sovrapposizione,<br />
contrastante, tra lÕaltro, con il principio di libertˆ di iniziativa economica<br />
privata sancito dallÕart. 41 <strong>del</strong>la Carta Costituzionale 52 .<br />
LÕorientamento assolutamente prevalente ritiene al contrario che, Òove siano<br />
rispettati i limiti costituzionali e di legge, la scelta <strong>del</strong>lÕimprenditore deve<br />
considerarsi insindacabile anche, e soprattutto, dal giudiceÓ 53 . In tal senso<br />
stato sostenuto che Òil controllo <strong>del</strong>lÕautoritˆ giudiziaria sulla liceitˆ <strong>del</strong> trasferimento<br />
É limitato alla verifica <strong>del</strong>lÕesistenza di un rapporto di causa ad<br />
effetto, nel senso che deve essere valutata lÕeffettiva sussistenza di obiettive<br />
ragioni tecniche, organizzative o produttive come causa <strong>del</strong> provvedimento<br />
di trasferimentoÓ 54 .<br />
In particolare stato affermato che Òil controllo <strong>del</strong> giudice in ordine ad un<br />
provvedimento di trasferimento non pu˜ spingersi sino alle valutazioni dei<br />
criteri che hanno condotto alla scelta <strong>del</strong> dipendente da trasferire 55 , a meno<br />
che il potere di modificare il luogo <strong>del</strong>la prestazione lavorativa non sia assoggettato<br />
a particolari limiti di natura contrattuale o non si accerti che quella<br />
scelta risponda in realtˆ ad intenti persecutori, discriminatori o punitiviÓ 56 .<br />
Del resto, se cos“ non fosse, si chiederebbe al giudice non di applicare lÕart.<br />
2103 cod. civ. ma di compiere una valutazione dei criteri gestionali <strong>del</strong>lÕazienda.<br />
Infatti, partendo dalla considerazione che Òla facoltˆ <strong>del</strong> datore di lavoro<br />
di disporre in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive<br />
il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> É deve trovare la sua diretta giustificazione<br />
esclusivamente in un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente<br />
corretta ÉÓ, ne consegue che ÒÉ il controllo <strong>del</strong> giudice in proposito non pu˜<br />
spingersi oltre la verifica circa la effettiva sussistenza di ragionevoli motivi ed<br />
52 Cass. 11 agosto 1992 n. 9487. Tribunale di Roma 10 aprile 1994<br />
53 Pretura di Napoli 5 febbraio 1985.<br />
54 Pretura di Venezia 28 settembre 1989.<br />
55 Cass. 2 marzo 1989 n. 1176, ÒIl problema <strong>del</strong>la scelta di chi trasferire tra pi dipendenti,<br />
tutti di massima idonei a ricoprire il posto libero nellÕunitˆ di destinazione, naturale ed indifettibile<br />
conseguenza <strong>del</strong> provvedimento in sŽ e per sŽ considerato e, in quanto tale, deve essere<br />
<strong>del</strong>iberato e risolto secondo il criterio <strong>del</strong>la oggettiva convenienza aziendaleÓ.<br />
56 Pretura di Milano 8 luglio 1989, che ha dichiarato inammissibile la comparazione <strong>del</strong>la<br />
posizione professionale <strong>del</strong> dipendente trasferito e degli altri lavoratori, sul presupposto che<br />
una tale comparazione si risolverebbe in un controllo giudiziale non consentito su scelte rimesse<br />
alla discrezionalitˆ <strong>del</strong>lÕimpresa.
54 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
il rispetto dei limiti connessi al divieto di atti discriminatori o lesivi <strong>del</strong>la sicurezza,<br />
libertˆ e dignitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> e non pu˜ estendersi fino alla valutazione<br />
<strong>del</strong> merito <strong>del</strong>la scelta <strong>del</strong> datore di lavoroÓ 57 , a meno che la contrattazione<br />
collettiva applicabile non disponga diversamente 58 e salva comunque lÕapplicazione<br />
dei principi di correttezza e buona fede 59 .<br />
Ed, in tale direzione, pur in presenza di una pluralitˆ di ragioni addotte a<br />
causa <strong>del</strong> trasferimento, sufficiente che il giudice accerti lÕesistenza anche di<br />
una sola di esse. Infatti stato affermato che Òil sindacato operato dal giudice É<br />
non richiede la valutazione unitaria di tali ragioni, talchŽ il mancato riscontro di una<br />
sola di esse possa far invalidare il trasferimento; sufficiente, invece, che una sola <strong>del</strong>le<br />
ragioni suddette integri il presupposto <strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative e produttive<br />
É, a meno che il <strong>lavoratore</strong> non dimostri che il provvedimento suddetto non<br />
sarebbe stato adottato dal datore di lavoro ove questi avesse avuto consapevolezza <strong>del</strong>lÕinsussistenza<br />
di una <strong>del</strong>le ragioni enunciateÓ 60 .<br />
é implicito, ovviamente, che il controllo deve essere mirato allÕaccertamento<br />
<strong>del</strong>lÕeffettiva sussistenza <strong>del</strong>le ragioni: pertanto, qualora sia riscontrata<br />
unÕassoluta genericitˆ <strong>del</strong>le motivazioni, bisognerˆ ritenere lÕillegittimitˆ <strong>del</strong><br />
trasferimento per non assolvimento <strong>del</strong>lÕobbligo probatorio previsto dallÕart.<br />
2103 cod. civ. 61 .<br />
57 Cass. 17 giugno 1991 n. 6832.<br />
58 Cass. 5 maggio 1992 n. 5345.<br />
59 Cass. 23 febbraio 1998 n. 1912.<br />
60 S.U. Cass. 24 luglio 1986, n. 4747, nella motivazione si legge che ÒÉ non pu˜ certo farsi<br />
derivare É che, ove in ipotesi, una <strong>del</strong>le ragioni comunicate non venga provata o risulti insussistente,<br />
venga anche meno la legittimitˆ <strong>del</strong> trasferimento disposto in conformitˆ <strong>del</strong>le condizioni<br />
di legge. Una tale conseguenza implicherebbe assegnare alla comunicazione <strong>del</strong>le ragioni<br />
un valore costitutivo, inscindibile, meramente formale che, oltre a non trovare fondamento nella<br />
legge, non avrebbe alcuna giustificazione logica, sia in relazione al potere organizzatorio e le<br />
ragioni indicate nella legge per legittimarlo, sia al rapporto tra le ragioni medesime, eventualmente<br />
idonee, ciascuna per se stessa, a legittimare il potere di trasferimentoÓ.<br />
61 Tribunale di Roma 6 agosto 1998 per il quale non pu˜ definirsi generica la motivazione<br />
che faccia riferimento allÕesuberanza <strong>del</strong> personale ed allÕesigenza di una sua riduzione nella<br />
sede di partenza, nŽ rileva la mancata indicazione <strong>del</strong>le mansioni da eseguire nella sede di destinazione.
Capitolo 3<br />
I limiti esterni al trasferimento<br />
3.1 Il blocco esogeno <strong>del</strong> trasferimento<br />
Abbiamo visto, a proposito dei motivi <strong>del</strong> trasferimento, come la mobilitˆ<br />
aziendale possa legittimamente essere attuata in presenza di comprovate ragioni<br />
tecniche, organizzative e produttive, ricorrendo un nesso eziologico tra<br />
le suddette ragioni e la decisione adottata ed in ossequio a principi di correttezza<br />
e buona fede.<br />
Fin qui lÕart. 2103 cod. civ., il quale nulla prevede in merito ad aspetti soggettivi<br />
ed, in particolare, alla necessitˆ <strong>del</strong> consenso <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> interessato<br />
al trasferimento.<br />
Abbiamo altres“ visto che la contrattazione collettiva ha introdotto dei correttivi,<br />
prevedendo lÕobbligo per il datore di lavoro di tenere conto <strong>del</strong>le condizioni<br />
personali e familiari <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da trasferire.<br />
Ma il nostro ordinamento giuridico, attraverso la legislazione speciale (e,<br />
in alcuni casi, la contrattazione collettiva), tutela situazioni soggettive che,<br />
esogene rispetto alla fattispecie <strong>del</strong> trasferimento in sŽ considerato, si pongono<br />
come un limite esterno allÕefficacia <strong>del</strong> trasferimento il quale, seppure ontologicamente<br />
legittimo, o non produce effetti in virt di un assoluto divieto<br />
di trasferimento ovvero li spiega solo in presenza di un ulteriore requisito,<br />
rinvenibile, per lo pi , nel consenso <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> interessato o, comunque,<br />
in una manifestazione di volontˆ di un soggetto portatore di un interesse ultraindividuale<br />
e diverso rispetto a quello aziendale.<br />
In presenza di queste situazioni soggettive, il legislatore prevede la necessitˆ<br />
di un Òquid plurisÓ per lÕefficacia <strong>del</strong> trasferimento che, ovviamente, deve<br />
essere strutturalmente rispondente in toto ai criteri previsti dallÕart. 2103 cod.<br />
civ. Infatti deve ritenersi che, in relazione ad un trasferimento illegittimo, lÕesistenza<br />
<strong>del</strong>lÕelemento esogeno non possa avere effetti sananti, configurandosi<br />
lo stesso come una condicio iuris e non anche come una condizione di validitˆ.<br />
DÕaltro canto un trasferimento legittimo, che vede la sua efficacia com-
56 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
pressa da un limite esterno, produce pienamente i suoi effetti una volta venuta<br />
meno la situazione soggettiva per la quale si richiede una disciplina differenziata<br />
rispetto a quella ordinaria.<br />
Ci˜ posto, cÕ da chiedersi se sia possibile accomunare sotto un comune<br />
denominatore le situazioni soggettive in argomento, tra loro, prima facie, strutturalmente<br />
e profondamente eterogenee.<br />
Abbiamo visto che il trasferimento, quale manifestazione <strong>del</strong>lo ius variandi,<br />
una <strong>del</strong>le principali e pi significative esplicazioni <strong>del</strong> potere direttivo<br />
datoriale che ha il suo primo fondamento normativo, come abbiamo giˆ esaminato,<br />
nellÕart. 41 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />
Peraltro la citata norma costituzionale, nel prevedere che lÕiniziativa economica<br />
privata libera, introduce, come noto, un immediato limite, precisando<br />
che la stessa non pu˜ svolgersi in contrasto con lÕutilitˆ sociale.<br />
Il concetto di Òutilitˆ socialeÓ sinonimo di un interesse collettivo, immanente<br />
ma esogeno allÕazienda, che il legislatore ha ritenuto aprioristicamente<br />
prevalente rispetto a quello datoriale sulla base di una valutazione di carattere<br />
generale.<br />
Ovviamente lÕutilitˆ sociale un concetto ÒpluridirezionaleÓ che coinvolge<br />
si aspetti allÕapparenza completamente diversi ma che, in funzione <strong>del</strong>la finalitˆ<br />
diretta o mediata che li impronta, rappresentano uno strumento per la<br />
realizzazione <strong>del</strong>lÕinteresse pubblico che necessariamente, in uno Stato sociale,<br />
deve prevalere su un potere privato, sia pure legittimamente esercitato.<br />
Ci˜ peraltro non esclude che, in applicazione <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> favor lavoratoris,<br />
anche lÕautonomia negoziale collettiva possa introdurre dei limiti alla<br />
possibilitˆ di procedere al trasferimento, sulla base di una valutazione contrattuale<br />
e condivisa <strong>del</strong> concetto di utilitˆ sociale 1 . Resta peraltro il fatto che le<br />
manifestazioni di maggior rilievo traggono origine dalla legislazione ÒsocialeÓ,<br />
inteso tale termine nella sua accezione pi ampia ed omnicomprensiva.<br />
A questo punto legittimo chiedersi se questi Òlimiti esterniÓ possano talvolta<br />
essere superati dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive o se, al<br />
contrario, siano assoluti ed invalicabili, quasi alla stregua di norme inderogabili<br />
dÕordine pubblico per la quali ogni patto contrario avrebbe come conseguenza<br />
la nullitˆ.<br />
1 Art. 110 <strong>del</strong> CCNL 19 dicembre 1994 per il Personale <strong>del</strong>le Aree Professionali dipendente<br />
dalle Banche: ÒÉ Nei confronti <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> che abbia compiuto 45 anni di etˆ ed abbia maturato<br />
almeno 22 anni di servizio negli inquadramenti previsti dal presente contratto collettivo,<br />
il trasferimentoÉnon pu˜ essere disposto senza il consenso <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> stessoÓ.
I limiti esterni al trasferimento 57<br />
Qui necessario fare un passo indietro e ricordare la Òlogica individualeÓ<br />
<strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ.<br />
In stretta correlazione con la ratio <strong>del</strong> citato articolo, i limiti esterni apposti<br />
dal legislatore alle ragioni tecniche, organizzative e produttive afferiscono di<br />
fatto esclusivamente situazioni <strong>del</strong> singolo <strong>lavoratore</strong>. Per˜ nel momento in<br />
cui le ragioni datoriali sottese al trasferimento investono il <strong>lavoratore</strong> non uti<br />
singuli ma su un piano pi squisitamente globale, come nel caso <strong>del</strong> trasferimento<br />
collettivo, vi sono fondati motivi per ritenere che i suddetti limiti esterni,<br />
proprio perchŽ concepiti in una logica individuale, cedano il passo alle ragioni<br />
imprenditoriali semprechŽ il trasferimento, sia pure collettivo, venga<br />
deciso ed attuato con legittimitˆ, secondo le note logiche rispettose di principi<br />
di correttezza e buona fede.<br />
Ma se ammissibile che la considerazione <strong>del</strong> diverso profilo, collettivoindividuale,<br />
legittimi una Òlimitazione <strong>del</strong> limiteÓ (ci scusiamo per il gioco di<br />
parole), altres“ concepibile estendere tale canone anche ad altre fattispecie.<br />
Infatti il menzionato concetto di utilitˆ sociale si pu˜ sicuramente configurare<br />
come un ampio genus nellÕambito <strong>del</strong> quale esistono situazioni graduabili per<br />
rilevanza e, come tali, oggetto di una tutela differenziata rispetto allÕimportanza,<br />
per cos“ dire, Ò<strong>del</strong>la posta in giocoÓ.<br />
Un esempio pu˜ contribuire a chiarire meglio il pensiero. Se il principio<br />
che nellÕazienda deve essere garantita la libertˆ sindacale (ed a tutela <strong>del</strong>lÕeffettivitˆ<br />
di tale libertˆ lÕart. 22 <strong>del</strong>la legge 300/1970 prevede che il trasferimento<br />
dei dirigenti <strong>del</strong>le rappresentanze sindacali pu˜ essere disposto solo<br />
previo nulla osta <strong>del</strong>le associazioni sindacali di appartenenza) riconducibile<br />
al concetto di utilitˆ sociale, altrettanto indubitabile che nel concetto de quo<br />
annoverabile anche il diritto al lavoro.<br />
Quid iuris nel caso in cui il trasferimento collettivo, che potenzialmente interessi<br />
anche il <strong>lavoratore</strong> dirigente sindacale Ð per inciso, ovviamente, senza<br />
alcuna finalitˆ discriminatoria e/o antisindacale Ð, si ponga come unica alternativa<br />
al fine di evitare il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo<br />
conseguente, per esempio, alla necessitˆ di riduzione degli organici in una<br />
determinata unitˆ produttiva?<br />
Si potrebbe ritenere in tal caso ammissibile il diniego <strong>del</strong> nulla osta <strong>del</strong>le<br />
associazioni sindacali, con la conseguenza di addivenire successivamente alla<br />
risoluzione <strong>del</strong> rapporto di lavoro con il singolo? Evidentemente no, perchŽ<br />
in contrasto con il principio costituzionale che tutela il diritto al lavoro e che<br />
ontologicamente non pu˜ che prevalere con il diverso e succedaneo principio<br />
di libertˆ sindacale.
58 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Con tale esempio, sia pur paradossale, vogliamo rimarcare la necessitˆ di<br />
non mortificare i principi giuslavoristici con lÕassuefazione a ragionamenti<br />
basati su schemi astratti e, nel contempo, vogliamo ricordare ancora una volta<br />
lÕesigenza che lÕoperatore <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> lavoro cali in concreto nella realtˆ i<br />
suddetti principi, secondo unÕimpostazione volta a garantire la tutela dei diritti<br />
assolutamente essenziali in ossequio a criteri ermeneutici scevri da logiche<br />
aprioristiche e generalizzanti.<br />
Forse anche questo il modo per attuare veramente il principio <strong>del</strong> favor<br />
lavoratoris.<br />
3.2 Il dirigente sindacale<br />
Come giˆ precedentemente accennato, abbiamo visto che lÕart. 22, 1¡ comma,<br />
<strong>del</strong>la legge 300/1970 recita che Òil trasferimento dallÕunitˆ produttiva dei<br />
dirigenti <strong>del</strong>le rappresentanze sindacali aziendali É, dei candidati e dei<br />
membri di commissione interna pu˜ essere disposto solo previo nulla osta<br />
<strong>del</strong>le associazioni sindacali di appartenenza.<br />
Tale norma, volta evidentemente a garantire lÕeffettivitˆ <strong>del</strong>la libertˆ sindacale<br />
nel contesto aziendale, stabilisce il principio <strong>del</strong>lÕinamovibilitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
chiamato a svolgere attivitˆ di natura sindacale nel luogo di lavoro<br />
per evitare che possa essere compromesso, o addirittura reciso irrimediabilmente,<br />
il collegamento tra il <strong>lavoratore</strong> portatore di interessi sindacali e lÕunitˆ<br />
produttiva di riferimento.<br />
Prima di procedere allÕindividuazione dei soggetti tutelati dalla norma,<br />
opportuno precisare il concetto di inamovibilitˆ.<br />
La portata <strong>del</strong> divieto previsto dalla norma assoluta. Pur in presenza di<br />
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive il <strong>lavoratore</strong> non<br />
pu˜ essere trasferito senza il preventivo nulla osta <strong>del</strong>le organizzazioni sindacali<br />
di appartenenza.<br />
La violazione <strong>del</strong> suddetto divieto, rappresentata dalla mancata richiesta<br />
di nulla osta 2 ovvero dallÕesecuzione <strong>del</strong> provvedimento di trasferimento pur<br />
in presenza di diniego sindacale, non determina soltanto lÕillegittimitˆ <strong>del</strong><br />
2 Cass. 18 novembre 1975 n. 3875 qualifica il nulla osta come condizione sospensiva <strong>del</strong>lÕatto<br />
datoriale, afferma la sindacabilitˆ da parte <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong> nulla osta e stabilisce<br />
la nullitˆ <strong>del</strong> licenziamento <strong>del</strong> sindacalista conseguente al rifiuto <strong>del</strong> trasferimento adottato<br />
senza acquisizione <strong>del</strong> nulla osta.
I limiti esterni al trasferimento 59<br />
trasferimento stesso ma, in considerazione <strong>del</strong>la particolare rilevanza degli<br />
interessi collettivi sottesi, rappresenta un comportamento che, indipendentemente<br />
dallÕintento datoriale 3 , configura gli estremi <strong>del</strong>la condotta antisindacale<br />
prevista dallÕart. 28 4 <strong>del</strong>la legge 300/1970 5 , fermo restando che il sindacato<br />
che lamenta la sussistenza <strong>del</strong>la condotta antisindacale nel trasferimento<br />
É deve provare la ricorrenza dei presupposti oggettivi per lÕapplicazione<br />
<strong>del</strong>lÕarticolo 22 <strong>del</strong>lo Statuto dei Lavoratori e deve altres“ svolgere deduzioni<br />
specifiche e provare lo svolgimento effettivo di attivitˆ sindacale nel luogo di<br />
lavoro cui era addetto il dipendente trasferito 6 .<br />
Ci˜ posto, a nostro avviso non rientrano nellÕambito di applicazione <strong>del</strong>lÕart.<br />
22 i casi che abbiamo in precedenza per comoditˆ denominati di ÒspostamentoÓ,<br />
ovvero di trasferimento disposto nellÕambito <strong>del</strong>la medesima<br />
unitˆ produttiva.<br />
Pur non mancando opinioni contrarie al riguardo 7 , esistono solidi argomenti<br />
testuali e sostanziali per poter legittimamente sostenere la non neces-<br />
3 S.U. Cass. 12 giugno 1997 n. 5296.<br />
4 Art. 28 legge 300/1970: ÒQualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti<br />
ad impedire o limitare lÕesercizio <strong>del</strong>la libertˆ e <strong>del</strong>lÕattivitˆ sindacale nonchŽ <strong>del</strong> diritto di<br />
sciopero, su ricorso degli organismi locali <strong>del</strong>le associazioni sindacali nazionali che vi abbiano<br />
interesse, il pretore <strong>del</strong> luogo ove posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni<br />
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente<br />
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed<br />
immediatamente esecutivo, la cessazione <strong>del</strong> comportamento illegittimo e la rimozione degli<br />
effetti ÉÓ.<br />
5 Cass. 17 febbraio 1987 n. 1713 e Cass. 3 settembre 1991 n. 9341, sia pure con presupposti e<br />
motivi diversi. Per Cass. 3 giugno 1987 n. 4871 Òil trasferimento di un rappresentante sindacale<br />
nellÕambito <strong>del</strong>la stessa unitˆ produttiva, che non esige il preventivo nulla osta <strong>del</strong>lÕassociazione<br />
sindacale di appartenenza previsto (per il trasferimento allÕesterno) dallÕart. 22 <strong>del</strong>la legge<br />
n. 300 <strong>del</strong> 1970, pu˜, al pari <strong>del</strong> semplice mutamento di mansioni, essere tuttavia illegittimo Ð<br />
oltre che in ipotesi di violazione <strong>del</strong> divieto di atti discriminatori stabilito dallÕart. 15 <strong>del</strong>la stessa<br />
legge Ð quando concreti un atto antisindacale ai sensi <strong>del</strong>lÕart. 28 <strong>del</strong>la medesima legge, in<br />
quanto oggettivamente idoneo, sia pure sul piano solo potenziale, a ledere la libertˆ e lÕattivitˆ<br />
sindacale, implicando lÕallontanamento definitivo da tutti i compagni di lavoro o dalla specifica<br />
base rappresentata, oppure, nel caso di conferimento di mansioni che implicano trasferte o<br />
missioni, un pregiudizio alla possibilitˆ di svolgimento <strong>del</strong>lÕattivitˆ sindacale. La relativa valutazione<br />
- che, nellÕultima <strong>del</strong>le dette ipotesi, deve essere compiuta tenendo conto <strong>del</strong>la residua<br />
durata di permanenza nel posto di lavoro e dei limiti posti allo svolgimento di attivitˆ sindacale<br />
durante lÕorario di lavoro nonchŽ <strong>del</strong>la possibilitˆ di fruire di permessi retribuiti - riservata<br />
al giudice di merito ma censurabile in sede di legittimitˆ ove non sorretta da motivazione<br />
congrua ed immune da viziÓ.<br />
6 Pretura di Verona 31 ottobre 1998.<br />
7 Cass. 18 novembre 1975 n. 3875.
60 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
sitˆ <strong>del</strong> nulla osta sindacale in tale fattispecie. In primis lÕart. 22 parla di trasferimento<br />
dallÕunitˆ produttiva e non, al contrario, nellÕunitˆ produttiva; la portata<br />
sostanziale <strong>del</strong>lÕespressione usata dal legislatore non pu˜ essere disconosciuta<br />
sulla base di mere affermazioni di principio. Inoltre la nozione di unitˆ produttiva<br />
ex art. 35 legge 300/1970 ha carattere unitario ed impronta di sŽ tutta<br />
la normativa <strong>del</strong>la citata legge, compreso il citato art. 22 8 .<br />
A ci˜ si aggiunga che innegabilmente il concetto di trasferimento <strong>del</strong>lÕart.<br />
22 teleologicamente collegato al disposto <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. che disciplina<br />
il trasferimento da unÕunitˆ produttiva ad unÕaltra.<br />
Infine si consideri che unÕinterpretazione <strong>del</strong>lÕart. 22 volta ad ampliare<br />
lÕambito di applicazione nellÕambito <strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva, in particolar modo<br />
nellÕattuale realtˆ connotata sempre pi da casi di ÒremotizzazioneÓ <strong>del</strong> lavoro,<br />
ancorata ad un concetto di tempestivitˆ ed effettivitˆ <strong>del</strong>lÕazione sindacale<br />
quasi sul mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> Òpronto soccorsoÓ o <strong>del</strong>la ÒsentinellaÓ, come se la<br />
contiguitˆ o, addirittura, la vicinanza fisica <strong>del</strong> rappresentante sindacale ai<br />
colleghi sia sinonimo di effettiva tutela.<br />
In realtˆ, a parte le argomentazioni sopra indicate e ferma restando la portata<br />
letterale <strong>del</strong>la norma, la riflessione deve prendere in considerazione lÕincidenza<br />
che il trasferimento pu˜ comportare sulla ÒfunzionalitˆÓ <strong>del</strong>le prerogative<br />
sindacali, ovvero sulla possibilitˆ in concreto offerta al dirigente sindacale<br />
di esercitare i diritti riconosciutigli dallo Statuto dei Lavoratori.<br />
Peraltro aggiungiamo che lÕorientamento prevalente <strong>del</strong>la giurisprudenza<br />
nella direzione da noi prospettata 9 .<br />
A tal proposito aggiungiamo che recentemente stata affermata la legittimitˆ<br />
<strong>del</strong> trasferimento senza preventivo nulla osta di un rappresentante sindacale<br />
dal settore personale a quello amministrativo <strong>del</strong> medesimo stabilimento,<br />
sulla base <strong>del</strong>lÕargomentazione che deve escludersi la configurabilitˆ<br />
di unÕunitˆ produttiva in relazione ad unÕarticolazione aziendale che, sebbene<br />
dotata di una certa autonomia amministrativa, sia destinata a scopi meramente<br />
strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai fini generali <strong>del</strong>lÕimpresa<br />
e ad una frazione <strong>del</strong>lÕattivitˆ produttiva <strong>del</strong>la stessa 10 .<br />
Per quanto concerne lÕidentificazione dei soggetti destinatari <strong>del</strong>la tutela,<br />
con particolare riferimento alla figura dei dirigenti <strong>del</strong>le rappresentanze sin-<br />
8 Cass. 18 aprile 1986 n. 2765, Cass. 19 dicembre 1987 n. 9475, Cass. 24 aprile 1991 n. 4494,<br />
Cass. 4 luglio 1991 n. 7386.<br />
9 Cass. 21 febbraio 1986 n. 1064, Cass. 18 marzo 1987 n. 2761.<br />
10 Cass. 13 giugno 1998 n. 5934.
I limiti esterni al trasferimento 61<br />
dacali aziendali, stato affermato 11 che Òla garanzia posta dallÕart. 22 <strong>del</strong>lo<br />
statuto dei lavoratori É riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione<br />
meramente nominalistica <strong>del</strong>la loro posizione nellÕorganismo sindacale<br />
suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, unÕattivitˆ<br />
tale da poterli far considerare responsabili <strong>del</strong>la conduzione <strong>del</strong>la rappresentanza<br />
sindacaleÓ 12 .<br />
Peraltro la norma non si riferisce ai lavoratori che, pur impegnati nellÕattivitˆ<br />
sindacale, siano soltanto componenti <strong>del</strong>la rappresentanza sindacale<br />
aziendale ma non rivestano la qualifica di dirigenti 13 .<br />
In conclusione da precisare che non si pongono problemi di continuitˆ di<br />
applicazione <strong>del</strong>lÕart. 22 in relazione alla recente istituzione <strong>del</strong>le rappresentanze<br />
sindacali unitarie. Infatti lÕart. 4 <strong>del</strong>lÕaccordo interconfederale <strong>del</strong> 1¡ dicembre<br />
1993 prevede che Òi componenti <strong>del</strong>le R.S.U. subentrano ai dirigenti<br />
<strong>del</strong>le R.S.A. nella titolaritˆ dei loro diritti, permessi e libertˆ sindacali e tutele<br />
loro spettanti per effetto <strong>del</strong>le disposizioni di cui al titolo III <strong>del</strong>la legge n. 300<br />
<strong>del</strong> 1970Ó.<br />
3.3 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br />
Il nostro legislatore, in linea con i principi costituzionali 14 ed in attuazione<br />
di alcune direttive comunitarie 15 , ha emanato il D.Lgs. 19 settembre 1994, n.<br />
626 (modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242) che rappresenta,<br />
nel nostro ordinamento, il corpus iuris <strong>del</strong>la normativa concernente il miglioramento<br />
<strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.<br />
Pur non essendo questa la sedes materiae per affrontare la complessa problematica<br />
afferente ÒlÕobbligo di sicurezzaÓ che fa capo al datore di lavoro 16 ,<br />
11 Cass. 17 marzo 1986 n. 1821.<br />
12 In tal senso Cass. 26 gennaio 1989 n. 480, Cass. 4 luglio 1991 n. 7386, Cass. 3 settembre<br />
1991 n. 9329.<br />
13 Cass. 29 ottobre 1990 n. 10438, Cass. 3 settembre 1991 n. 9330.<br />
14 Art. 32 ( La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto <strong>del</strong>lÕindividuo e interesse<br />
<strong>del</strong>la collettivitˆÉ) e artt. 35, 38 e 41.<br />
15 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,<br />
90/394/CEE, 90/679/CEE.<br />
16 Art. 2087 cod. civ.: ÒLÕimprenditore tenuto ad adottare nellÕesercizio <strong>del</strong>lÕimpresa le misure<br />
che, secondo la particolaritˆ <strong>del</strong> lavoro, lÕesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare<br />
lÕintegritˆ fisica e la personalitˆ morale dei lavoratoriÓ.
62 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
appare comunque opportuno riepilogare rapidamente i principi ispiratori<br />
<strong>del</strong>la normativa in argomento.<br />
In tal senso stato attentamente e sinteticamente affermato che ÒÉ il decreto<br />
legislativo É soprattutto mirato ad una diversa impostazione <strong>del</strong> modo<br />
di affrontare le problematiche <strong>del</strong>la sicurezza sul lavoro. Le innovazioni<br />
tendono, infatti, ad istituire nellÕazienda un sistema di gestione permanente<br />
ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante<br />
dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori mediante:<br />
Ð la programmazione <strong>del</strong>le attivitˆ di prevenzione, in coerenza a principi e<br />
misure determinati;<br />
Ð lÕinformazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;<br />
Ð lÕorganizzazione di un servizio di prevenzione i cui compiti sono espletati<br />
da una o pi persone designate dal datore di lavoro, tra cui il responsabile<br />
<strong>del</strong> servizio Ð che pu˜ essere scelto anche nellÕambito dei dirigenti e dei<br />
preposti Ð e che possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore<br />
di lavoro ÉÓ 17 .<br />
Ci˜ posto, di tutta evidenza lÕimportanza <strong>del</strong> ruolo <strong>del</strong> rappresentante<br />
dei lavoratori per la sicurezza, il quale, riassumendo in sŽ le attribuzioni previste<br />
dallÕart. 9 <strong>del</strong>la legge 300/1970 18 , svolge in ambito aziendale una funzione<br />
tutoria <strong>del</strong> diritto dei lavoratori alla sicurezza e, con il loro contributo, promuove<br />
il miglioramento <strong>del</strong>le condizioni di salubritˆ <strong>del</strong> posto di lavoro 19 .<br />
17 Ministero <strong>del</strong> lavoro, Circolare 7 agosto 1995 n. 102.<br />
18 Art. 9 legge 300/1970: ÒI lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare<br />
lÕapplicazione <strong>del</strong>le norme per la prevenzione degli infortuni e <strong>del</strong>le malattie professionali<br />
e di promuovere la ricerca, lÕelaborazione e lÕattuazione di tutte le misure idonee a tutelare<br />
la loro salute e la loro integritˆ fisicaÓ.<br />
19 Art. 19 D.Lgs. 626/1994 - (Attribuzioni <strong>del</strong> rappresentante per la sicurezza).<br />
1. Il rappresentante per la sicurezza:<br />
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;<br />
b) consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, allÕindividuazione,<br />
programmazione, realizzazione e verifica <strong>del</strong>la prevenzione nellÕazienda ovvero<br />
unitˆ produttiva;<br />
c) consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, allÕattivitˆ di<br />
prevenzione incendi, al pronto soccorso, allÕevacuazione dei lavoratori;<br />
d) consultato in merito allÕorganizzazione <strong>del</strong>la formazione É;<br />
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e<br />
le misure di prevenzione relative, nonchŽ quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le<br />
macchine, gli impianti, lÕorganizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
I limiti esterni al trasferimento 63<br />
Particolarmente rilevante, ai fini <strong>del</strong>la nostra indagine, la previsione secondo<br />
la quale il rappresentante per la sicurezza non pu˜ subire pregiudizio alcuno<br />
a causa <strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>la propria attivitˆ e Ònei suoi confronti si applicano<br />
le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacaliÓ 20 .<br />
In virt di tale previsione (che probabilmente sarebbe stata pi corretta<br />
ove avesse fatto menzione <strong>del</strong>le tutele previste per i rappresentanti sindacali<br />
anzichŽ per le rappresentanze) riteniamo che, in analogia con lÕart. 22 <strong>del</strong>la<br />
legge 300/1970, anche per il trasferimento da unÕunitˆ produttiva ad unÕaltra<br />
<strong>del</strong> rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia assolutamente necessario<br />
il previo nulla osta <strong>del</strong>le rappresentanze sindacali aziendali nellÕambito<br />
<strong>del</strong>le quali lo stesso stato designato 21 .<br />
é evidente, infatti, che altrimenti si consentirebbe al datore di lavoro mediante<br />
il trasferimento di eliminare radicalmente la possibilitˆ che il rappresentante<br />
per la sicurezza di attendere alle sue funzioni, per le quali si richiede<br />
peraltro un know-how certamente non rinvenibile nella generalitˆ dei lavoratori<br />
22 .<br />
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;<br />
g) riceve una formazione adeguata ...;<br />
h) promuove lÕelaborazione, lÕindividuazione e lÕattuazione <strong>del</strong>le misure di prevenzione<br />
idonee a tutelare la salute e lÕintegritˆ fisica dei lavoratori;<br />
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autoritˆ competenti;<br />
l) partecipa alla riunione periodica di cui allÕart. 11;<br />
m) fa proposte in merito allÕattivitˆ di prevenzione;<br />
n) avverte il responsabile <strong>del</strong>lÕazienda dei rischi individuati nel corso <strong>del</strong>la sua attivitˆ;<br />
o) pu˜ fare ricorso alle autoritˆ competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e<br />
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono<br />
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.<br />
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre <strong>del</strong> tempo necessario allo svolgimento<br />
<strong>del</strong>lÕincarico senza perdita di retribuzione, nonchŽ dei mezzi necessari per lÕesercizio <strong>del</strong>le funzioni<br />
e <strong>del</strong>le facoltˆ riconosciutegli.<br />
3. Le modalitˆ per lÕesercizio <strong>del</strong>le funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione<br />
collettiva nazionaleÉ<br />
20 Art. 19, 4¡ comma, D. Lgs. 626/1994.<br />
21 Art. 18 D.Lgs. 626/1994 sulle modalitˆ di elezione o designazione <strong>del</strong> rappresentante dei<br />
lavoratori per la sicurezza.<br />
22 Di avviso contrario G. Mieli, Il ruolo <strong>del</strong>le Aziende di Credito in materia di sicurezza <strong>del</strong> lavoro,<br />
Roma, 1995, pag. 172, sulla base <strong>del</strong>lÕargomentazione che una tutela cos“ pregnante avrebbe<br />
dovuto essere formulata esplicitamente come avviene, ad esempio, per il divieto di trasferimento<br />
durante il mandato degli amministratori locali.<br />
Per la tesi da noi sostenuta Pretura di Torino 13 gennaio 1997 secondo la quale Òin forza <strong>del</strong><br />
quarto comma <strong>del</strong>lÕart. 19 D.Lgs. 626/1994, che prevede che nei confronti <strong>del</strong> rappresentante<br />
per la sicurezza si applichino le stesse tutele previste dalla legge per i dirigenti <strong>del</strong>le rappresen-
64 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Ora cÕ da porsi un ulteriore quesito. Attesi il generale demando alla contrattazione<br />
collettiva e la capillarizzazione degli organismi sindacali nelle<br />
aziende, da ritenere che, per lo pi , il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br />
sia designato, come abbiamo visto, nellÕambito <strong>del</strong>le rappresentanze<br />
sindacali presenti nellÕimpresa 23 .<br />
Ma quid iuris nel caso, peraltro piuttosto residuale, in cui il rappresentante<br />
dei lavoratori sia eletto direttamente dai lavoratori, per esempio nelle aziende<br />
o unitˆ produttive che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non siano<br />
presenti per ipotesi rappresentanze sindacali?<br />
Bisogna ritenere forse che in tal caso, non potendo richiedere il nulla osta<br />
<strong>del</strong>lÕorganizzazione sindacale di appartenenza, il rappresentante per la sicurezza<br />
possa essere liberamente trasferito?<br />
A nostro avviso la risposta negativa, proprio per quella garanzia di effettivitˆ<br />
nello svolgimento <strong>del</strong>le funzioni che deve essere assicurata e che sarebbe<br />
vanificata ove si consentisse al datore di lavoro di trasferire senza alcun limite<br />
il rappresentante per la sicurezza.<br />
Peraltro opportuno fare una distinzione tra il caso in cui il rappresentante<br />
per la sicurezza sia iscritto oppure no ad unÕorganizzazione sindacale.<br />
Nella prima ipotesi, per analogia con lÕart. 22 <strong>del</strong>la legge 300/1970, il datore<br />
di lavoro pu˜, a nostro avviso, chiedere il nulla osta allÕorganismo locale<br />
<strong>del</strong>lÕorganizzazione sindacale cui il rappresentante sia iscritto.<br />
Nel secondo caso, in mancanza di una previsione esplicita ma attesa la ratio<br />
<strong>del</strong>la normativa, non riteniamo che esista un divieto assoluto di trasferimento<br />
e che, al contrario, il datore di lavoro possa richiedere il preventivo<br />
nulla osta agli organi ispettivi periferici <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> lavoro.<br />
3.4 Le situazioni di handicap<br />
La legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme in materia di assistenza,<br />
integrazione sociale e diritti <strong>del</strong>le persone handicappate, reca allÕart.<br />
tanze sindacali, il trasferimento <strong>del</strong> rappresentante per la sicurezza deve essere disposto dal datore<br />
di lavoro nellÕambito <strong>del</strong>la procedura di cui allÕart. 22, primo comma, <strong>del</strong>la legge 300/1970Ó<br />
23 LÕart. 4 <strong>del</strong>lÕaccordo sindacale <strong>del</strong> 12 marzo 1997 per il settore <strong>del</strong> Credito prevede che i<br />
candidati possono essere presentati dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni<br />
sindacali dei lavoratori stipulanti i contratti nazionali applicati nelle aziende interessate:<br />
detti candidati vengono prescelti di norma fra coloro che rivestono al momento <strong>del</strong>la<br />
elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi.
I limiti esterni al trasferimento 65<br />
33, 5¡ e 6¡ comma, due importanti previsioni in materia di trasferimento.<br />
Il 5¡comma prevede che Òil genitore o il familiare <strong>lavoratore</strong>, con rapporto<br />
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuitˆ un parente o un affine<br />
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, É non pu˜ essere trasferito<br />
senza il suo consenso ad altra sedeÓ ed il 6¡ comma prevede anchÕesso<br />
la necessitˆ per il trasferimento <strong>del</strong> consenso <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> handicappato<br />
maggiorenne in situazione di gravitˆ.<br />
Prima di addentrarci partitamente nellÕanalisi <strong>del</strong> 5¡ comma, che suscita<br />
maggiori questioni interpretative, opportuno esaminare previamente le caratteristiche<br />
comuni alle due ipotesi.<br />
A) Mentre il 6¡ comma fa riferimento ad un handicap grave (in situazione<br />
di gravitˆ), il 5¡ comma non fa menzione <strong>del</strong>la anzidetta situazione di gravitˆ,<br />
il che potrebbe far supporre che il genitore o familiare che assista un soggetto<br />
portatore di handicap non possa essere trasferito senza il suo consenso solo<br />
per il fatto <strong>del</strong>lÕesistenza di una menomazione in capo allÕassistito, indipendentemente<br />
dal fatto che la stessa sia o meno connotata da un carattere di<br />
gravitˆ.<br />
Peraltro non condividiamo tale impostazione e riteniamo, al contrario, che<br />
in ambo i casi debba ricorrere il requisito <strong>del</strong>lÕhandicap grave.<br />
LÕinterpretazione testŽ criticata, infatti, urta con la ratio <strong>del</strong>la legge, tutta<br />
ispirata alla tutela di quelle situazioni per le quali sia accertata non lÕesistenza<br />
di una qualsiasi limitazione ma, al contrario, sia acclarata una patologia, congenita<br />
o acquisita, tale da determinare un handicap grave nellÕaccezione usata<br />
dalla legge 104/1992.<br />
Prova ulteriore ne sia il fatto che, in tema di dichiarazione di esistenza <strong>del</strong>lÕhandicap,<br />
lÕart. 4 <strong>del</strong>la legge 104/1992 fa menzione di accertamenti relativi<br />
alla minorazione, alle difficoltˆ, alla necessitˆ <strong>del</strong>lÕintervento assistenziale permanente,<br />
alla capacitˆ complessiva residua, tutti indici rivelatori di uno stato patologico<br />
tale da determinare lÕassoluta necessitˆ per il soggetto di unÕassistenza continua<br />
e tendenzialmente costante.<br />
Inoltre facilmente intuibile che, nellÕipotesi in cui si prescindesse dalla<br />
dichiarazione ufficiale <strong>del</strong>la competente struttura sanitaria pubblica, peraltro<br />
esplicitamente richiesta dalla legge al fine di usufruire <strong>del</strong>le agevolazioni<br />
connesse, si aprirebbe unÕinterminabile querelle tra il familiare <strong>lavoratore</strong>, interessato<br />
a sostenere lÕesistenza <strong>del</strong>lÕhandicap, ed il datore di lavoro, mosso<br />
ovviamente da un intento opposto.<br />
B) I commi in oggetto introducono una definizione <strong>del</strong> luogo di lavoro-sede<br />
che legittimamente induce a chiedersi se si tratti di un quid diverso rispetto
66 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
ai termini usualmente adottati dal legislatore per fattispecie analoghe (unitˆ<br />
produttiva, stabilimento).<br />
A nostro avviso il fatto che il legislatore <strong>del</strong> 1992 abbia usato la parola ÒsedeÓ<br />
non pu˜ meramente attribuirsi ad una distrazione terminologica e, conseguentemente,<br />
riteniamo che la nozione di sede in questo caso non si identifichi<br />
con il concetto di unitˆ produttiva.<br />
Piuttosto siamo <strong>del</strong> parere che la previsione in oggetto, <strong>del</strong> tutto eccezionale<br />
e speciale in relazione alle esigenze di particolare tutela, si ponga lo scopo<br />
di non sradicare dal suo habitat il soggetto interessato, evitandogli in assoluto<br />
un cambiamento <strong>del</strong> luogo di lavoro che, anche se adottato nellÕambito<br />
<strong>del</strong>la stessa unitˆ produttiva, possa determinare un significativo mutamento<br />
topografico <strong>del</strong> luogo di svolgimento <strong>del</strong>la prestazione lavorativa tale da vanificare,<br />
di fatto, la finalitˆ precipua <strong>del</strong>la norma.<br />
é evidente, pertanto, che la valutazione deve essere condotta in concreto,<br />
considerando se il trasferimento, al di lˆ <strong>del</strong>la configurazione astratta, possa<br />
di fatto arrecare un pregiudizio, non teorico o meramente potenziale, bens“<br />
effettivo al diritto alla stabilitˆ <strong>del</strong> luogo di lavoro riconosciuto ai soggetti indicati<br />
dai due commi in questione.<br />
C) Il consenso richiesto dalla norma pu˜ essere manifestato in qualunque<br />
forma idonea allo scopo purchŽ il consenso stesso sia preventivo.<br />
Infatti un trasferimento che sia deciso contra voluntatem o in assenza <strong>del</strong><br />
consenso deve ritenersi assolutamente illegittimo e privo di qualsiasi efficacia,<br />
essendo cos“ autorizzato il <strong>lavoratore</strong> interessato a porre in essere tutti i<br />
comportamenti e gli atti idonei a salvaguardare il suo diritto alla stabilitˆ <strong>del</strong><br />
luogo di lavoro 24 .<br />
Ci˜ posto, restano da analizzare alcune questioni relative alla previsione<br />
<strong>del</strong> 5¡ comma.<br />
A) A nostro avviso il requisito <strong>del</strong>la ÒconvivenzaÓ, pur non dovendo essere<br />
interpretato restrittivamente, deve essere effettivo e, non potendo essere meramente<br />
presunto, deve essere altres“ dimostrato o sulla base <strong>del</strong>le risultanze<br />
anagrafiche (medesima residenza) oppure attraverso circostanze concordanti<br />
ed univoche (quali, ad esempio, la contiguitˆ <strong>del</strong>le rispettive abitazioni).<br />
24 Il Ministero <strong>del</strong> lavoro e <strong>del</strong>la previdenza sociale, con circolare <strong>del</strong> 15 marzo 1993, ha affermato<br />
che Òil diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisceÉ<br />
un diritto incondizionato, nel senso che - diversamente da quanto avviene nei casi disciplinati<br />
dallÕart. 2103 cod. civ. - esso non soggetto a verifica di compatibilitˆ con le esigenze organizzative<br />
e produttive <strong>del</strong>lÕimpresaÓ.
I limiti esterni al trasferimento 67<br />
B) LÕassistenza prestata, in ossequio al criterio di effettivitˆ, deve essere<br />
continua. é evidente, pertanto, che siamo al di fuori <strong>del</strong>lÕambito <strong>del</strong>la previsione<br />
qualora il soggetto handicappato sia ricoverato a tempo pieno presso<br />
una struttura specializzata ovvero vi sia un altro soggetto, non <strong>lavoratore</strong> e<br />
convivente, il quale, in luogo <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, possa prestare lÕassistenza allÕhandicappato<br />
con il suddetto carattere di continuitˆ.<br />
A tal riguardo cÕ da porsi lÕulteriore quesito se il limite al trasferimento<br />
valga per ambedue i genitori o se, al contrario, il limite stesso debba riferirsi,<br />
inclusio unius, exclusio alterius, solamente al genitore che, usufruendo ad<br />
esempio dei permessi previsti dallÕart. 33 25 , assista con continuitˆ il figlio portatore<br />
di handicap.<br />
Al riguardo lÕInps 26 , seppure con riferimento alle modalitˆ di fruizione dei<br />
permessi anzidetti, ha stabilito che Òdestinataria dei benefici É anzitutto la lavoratrice<br />
dipendente che sia madre, anche adottiva o affidataria, di minore con handicap<br />
in situazione di gravitˆ ÉÓ e che ÒÉ nel caso in cui anche il padre <strong>del</strong>lo stesso<br />
minore sia <strong>lavoratore</strong> dipendente É il diritto pu˜ essere esercitato alternativamente o<br />
dalla madre o dal padre É, precisando, nel contempo, che i benefici previsti non<br />
competono alla madre, ancorchŽ lavoratrice dipendente, quando il coniuge<br />
non svolge alcuna attivitˆ lavorativa e non si trova in situazione di materiale<br />
impossibilitˆ di assistere il figlio minore handicappato.<br />
Pertanto, operando unÕinterpretazione traspositiva <strong>del</strong> criterio <strong>del</strong>lÕalternanza<br />
dalla fattispecie <strong>del</strong> permesso a quella <strong>del</strong> trasferimento, si potrebbe<br />
sostenere che, ricorrendo certi presupposti (es. coniuge non <strong>lavoratore</strong>), il <strong>lavoratore</strong>,<br />
genitore di un soggetto portatore di handicap grave, potrebbe essere<br />
trasferito indipendentemente dal suo consenso. Ma evidente che una tale<br />
interpretazione, oltre che iniqua, non sarebbe rispondente alle finalitˆ <strong>del</strong>la<br />
25 Art. 33:<br />
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il <strong>lavoratore</strong> padre, anche adottivi, di minore con<br />
handicap in situazione di gravitˆ accertataÉhanno diritto al prolungamento fino a tre anni <strong>del</strong><br />
periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui allÕart. 7 <strong>del</strong>la legge 30 dicembre 1971, n.<br />
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.<br />
2. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,<br />
in alternativa al prolungamento fino a tre anni <strong>del</strong> periodo di astensione facoltativa, di due<br />
ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento <strong>del</strong> terzo anno di vita <strong>del</strong> bambino.<br />
3. Successivamente al compimento <strong>del</strong> terzo anno di vita <strong>del</strong> bambino, la lavoratrice madre<br />
o, in alternativa, il <strong>lavoratore</strong> padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di<br />
gravitˆ,Éhanno diritto a tre giorni di permesso mensileÉa condizione che la persona con handicap<br />
non sia ricoverata a tempo pieno.<br />
26 Circolare 13 luglio 1993, n. 162.
68 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
legge, diretta ad assicurare, al contrario, una particolare assistenza al minore<br />
portatore di handicap.<br />
Inoltre altrettanto evidente che diversa la logica che ispira la concessione<br />
dei permessi rispetto a quella che vieta il trasferimento, lÕuna volta a garantire<br />
un maggior tempo a disposizione per il soggetto che assiste lÕhandicappato,<br />
lÕaltra diretta ad assicurare che, pur compatibilmente con lo svolgimento<br />
<strong>del</strong>la prestazione lavorativa, sia comunque garantito al <strong>lavoratore</strong> il<br />
diritto alla stabilitˆ <strong>del</strong> luogo di lavoro al fine di prestare comunque allÕaltro<br />
coniuge ed al minore lÕindispensabile supporto materiale e la necessaria vicinanza<br />
morale.<br />
Infine, considerato che la legge 27 impone ad ambedue i coniugi lÕobbligo<br />
di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto <strong>del</strong>le capacitˆ dei figli,<br />
sarebbe paradossale se tale diritto-dovere, sicuramente pi intenso e pregnante<br />
in caso di una incapacitˆ dei figli, fosse liberamente aggredibile da un<br />
atto unilaterale di un terzo, seppure legittimo, in nome di esigenze imprenditoriali<br />
che, comunque, non possono contrastare con i principi di utilitˆ sociale<br />
ed umana.<br />
C) Sebbene la legge faccia menzione soltanto di Òparenti ed affiniÓ, riteniamo<br />
che la previsione <strong>del</strong> 5¡ comma riguardi anche il coniuge non legalmente<br />
separato (ÒconviventeÓ), atteso che ÒunÕinterpretazione pi restrittiva apparirebbe<br />
incongruente rispetto alla scelta manifestata dal legislatore di riconoscere<br />
meritevole di tutela gli affini (cognati, suoceri, ecc.) quando prestano assistenza<br />
e non anche il coniuge, legato da un vincolo pi stretto al disabile 28 .<br />
3.5 LÕ invalido<br />
La legge 2 aprile 1968, n. 482 29 reca la disciplina generale <strong>del</strong>le assunzioni<br />
27 Art. 147 cod. civ.<br />
28 Cos“ lÕINPS, con circolare n. 80 <strong>del</strong> 24 marzo 1995 (seppure con riferimento alla fruizione<br />
dei permessi ex art. 33 legge 104/1992).<br />
29 La legge 482/1968 stata abrogata e sostituita a tutti gli effetti dalla legge 12 marzo 1999,<br />
n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili, che entrerˆ in vigore il 1¡ gennaio<br />
2000 e disciplinerˆ ex novo tutta la materia <strong>del</strong>le assunzioni obbligatorie. In base alla nuova disciplina<br />
le categorie beneficiarie sono le seguenti:<br />
Ð Persone in etˆ lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero<br />
portatori di handicap intellettivo, con riduzione <strong>del</strong>la capacitˆ lavorativa superiore al 45%;<br />
Ð Invalidi <strong>del</strong> lavoro con grado di invaliditˆ superiore al 33%;<br />
Ð Persone non vedenti o sordomute;
I limiti esterni al trasferimento 69<br />
obbligatorie e stabilisce per le aziende, che abbiano complessivamente alle dipendenze<br />
pi di 35 lavoratori, lÕobbligo di assunzione di lavoratori appartenenti<br />
alle c.d. Òcategorie protetteÓ (invalidi, ciechi, sordomuti, ex tubercolotici,<br />
profughi, orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro)<br />
per unÕaliquota <strong>del</strong> 15% <strong>del</strong> personale in servizio.<br />
Senza addentrarci nelle varie problematiche <strong>del</strong>la legge, le cui modalitˆ<br />
applicative peraltro hanno generato un notevole contenzioso 30 , qui interessa<br />
stabilire se il <strong>lavoratore</strong> invalido 31 possa o meno essere trasferito e, in caso affermativo,<br />
a quali condizioni.<br />
Sicuramente deve ritenersi esistente il divieto di trasferimento, salvo consenso<br />
<strong>del</strong>lÕinteressato, qualora lo stato di invaliditˆ determini anche una situazione<br />
di handicap grave ai sensi <strong>del</strong>la legge 104/1992 (sono i casi esaminati<br />
nel paragrafo precedente e che, nella quasi totalitˆ, riguardano coloro che<br />
sono affetti da cecitˆ o sordomutismo).<br />
Diverso il problema qualora lÕinvalido, secondo lÕaccezione usata dalla<br />
legge, non sia anche un portatore di handicap grave. In tale caso si pu˜ ritenere<br />
che esista un divieto di trasferimento?<br />
A nostro avviso certamente no. Peraltro, per evitare conclusioni affrettate,<br />
necessario introdurre subito alcune precisazioni.<br />
Ð Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni<br />
ascritte dalla prima allÕottava categoria di cui al Testo unico <strong>del</strong>le norme in materia di pensioni<br />
di guerra.<br />
30 S. Parlato in Guida al Lavoro, n. 14, 13 aprile 1999, pag. 12.<br />
31 Legge 482/1968:<br />
Art. 2 - É Sono considerati invalidi di guerra coloro che durante lÕeffettivo servizio militare<br />
siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacitˆ di lavoro, in<br />
seguito a lesioni o ad infermitˆ incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per<br />
fatto di guerra. Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti<br />
inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacitˆ lavorative in seguito a<br />
lesioni o ad infermitˆ incontrate per fatto di guerra.<br />
Art. 3 - É Sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile,<br />
É siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacitˆ di lavoro<br />
in seguito a lesioni o ad infermitˆ incontrate o aggravate per causa di servizio.<br />
Art. 4 - É Sono considerati invalidi <strong>del</strong> lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro<br />
o malattia professionale, abbiano subito una riduzione <strong>del</strong>la capacitˆ lavorativa non inferiore<br />
a un terzo.<br />
Art. 5 - É Sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che<br />
ne riducano la capacitˆ lavorativa in misura non inferiore ad un terzoÉ<br />
Art. 6 - É Si intendono privi <strong>del</strong>la vista coloro che sono colpiti da cecitˆ assoluta o hanno<br />
un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.<br />
Art. 7 - É Si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sorditˆ dalla nascita o contratta<br />
prima <strong>del</strong>lÕapprendimento <strong>del</strong> linguaggio.
70 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Il principio generale da tener presente quello che lÕinvalido non un <strong>lavoratore</strong><br />
ÒdiversoÓ dagli altri quanto piuttosto che, in ragione <strong>del</strong>la sua condizione,<br />
si richiede necessariamente che venga adibito a mansioni compatibili<br />
con il suo stato fisico.<br />
Tale principio, che affonda le sue radici nella logica ancor prima che in un<br />
canone di correttezza e buona fede, stato esplicitamente affermato dal legislatore<br />
il quale ha stabilito che, fermo il disposto <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ., il datore<br />
di lavoro ha facoltˆ di adibire lÕinvalido a mansioni diverse da quelle per le<br />
quali fu assunto purchŽ compatibili con le condizioni fisiche <strong>del</strong>lÕinvalido<br />
stesso 32 .<br />
Il rinvio effettuato allÕart. 2103 cod. civ., oltre a ribadire la necessitˆ che lÕadibizione<br />
ad altri compiti rispetti il principio <strong>del</strong>lÕequivalenza <strong>del</strong>le mansioni,<br />
stabilisce lÕulteriore limite <strong>del</strong>la compatibilitˆ <strong>del</strong>le stesse con le particolari<br />
condizioni fisiche <strong>del</strong>lÕinteressato. Per˜, una volta accertato il rispetto degli<br />
anzidetti principi, nulla vieta che il <strong>lavoratore</strong> invalido possa essere trasferito<br />
sulla base di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
Del resto, ragionando al contrario, si potrebbe arrivare al paradosso di discriminare<br />
il <strong>lavoratore</strong>, precludendogli una mobilitˆ endoaziendale che potrebbe<br />
essere foriera di un arricchimento contenutistico e di una crescita professionale.<br />
Inoltre va tenuto presente che la legge 482/1968 ha si inteso agevolare lÕaccesso<br />
al mondo <strong>del</strong> lavoro per le categorie protette ma non ha voluto, per ci˜<br />
stesso, estendere la tutela ad altre fattispecie concernenti non la costituzione<br />
ma lo svolgimento <strong>del</strong> rapporto di lavoro 33 .<br />
Certo che, in caso di controversia, il controllo <strong>del</strong> magistrato deve essere<br />
particolarmente attento non solo allÕesistenza <strong>del</strong>le ragioni datoriali Ð si ribadisce,<br />
peraltro, senza entrare nel merito <strong>del</strong>lÕopportunitˆ <strong>del</strong>la decisione Ð<br />
ma, soprattutto, allÕaccertamento <strong>del</strong>lÕeffettiva compatibilitˆ <strong>del</strong>le mansioni<br />
assegnate con le condizioni fisiche <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> trasferito.<br />
In tal senso stato affermato che Òil trasferimento da unÕunitˆ produttiva<br />
ad unÕaltra <strong>del</strong>lÕinvalido, assunto nelle forme <strong>del</strong> collocamento obbligatorio,<br />
soggetto alla disciplina generale <strong>del</strong>lÕart. 2103, con il limite <strong>del</strong> divieto di assegnazione<br />
<strong>del</strong>lÕinvalido a mansioni incompatibili con la sua menomazione; la<br />
dimostrazione <strong>del</strong>le ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a<br />
giustificare il provvedimento non richiede anche la prova <strong>del</strong>la sua inevitabi-<br />
32 Legge 482/1968, art. 20, 5¡ comma.<br />
33 TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 9 febbraio 1996, n. 84.
I limiti esterni al trasferimento 71<br />
litˆ, sotto il profilo <strong>del</strong>la sicura inulitizzabilitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> presso la sede di<br />
provenienza 34 .<br />
Inoltre, ancor pi recentemente, stato affermato che, Òin tema di trasferimento<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> da unÕunitˆ produttiva ad unÕaltra, lÕart. 2103 cod. civ.<br />
richiede come unico presupposto di legittimitˆ la sussistenza <strong>del</strong>le comprovate<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive, restando pertanto circoscritto<br />
il controllo giudiziale allÕaccertamento <strong>del</strong> nesso di causalitˆ tra il<br />
provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento <strong>del</strong>la<br />
scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine<br />
di valutarne lÕidoneitˆ o lÕinevitabilitˆ; i suddetti principi trovano applicazione<br />
anche in ipotesi di trasferimento <strong>del</strong>lÕinvalido assunto nelle forme <strong>del</strong><br />
collocamento obbligatorio, con lÕunico limite <strong>del</strong> divieto di assegnazione a<br />
mansioni incompatibili con la sua menomazione 35 .<br />
3.6 LÕ amministratore di enti locali<br />
LÕart. 51, 3¡ comma, <strong>del</strong>la Costituzione stabilisce che chi chiamato a funzioni<br />
pubbliche elettive ha diritto di disporre <strong>del</strong> tempo necessario al loro<br />
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.<br />
In attuazione <strong>del</strong> precetto costituzionale, lÕart. 27 <strong>del</strong>la legge 27 dicembre<br />
1985, n. 816 Ð recante norme in materia di aspettative, permessi ed indennitˆ<br />
degli amministratori locali Ð stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali<br />
che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti<br />
durante lÕesercizio <strong>del</strong> mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso.<br />
Pi recentemente lÕarticolo 19, 4¡ comma, <strong>del</strong>la legge 3 agosto 1999, n. 265<br />
Ð recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali<br />
Ð ribadisce la particolare tutela, prevedendo che gli amministratori lavoratori<br />
dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso<br />
espresso, a trasferimenti durante lÕesercizio <strong>del</strong> mandato.<br />
Inoltre il citato articolo aggiunge che la richiesta dei predetti lavoratori di<br />
avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve<br />
essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di prioritˆ.<br />
Con riferimento a questÕultimo aspetto, esaminare la richiesta con criteri di<br />
34 Cass. 6 aprile 1992 n. 4178. In senso conforme Cass. 21 agosto 1991 n. 9011, Cass. 12 agosto<br />
1992 n. 9487, Cass. 28 novembre 1994 n. 10122.<br />
35 Cass. 18 novembre 1998 n. 11634.
72 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
prioritˆ non ovviamente sinonimo di accoglimento <strong>del</strong>la richiesta stessa ma<br />
vuol significare, pi semplicemente, che il datore di lavoro ha lÕobbligo di valutare<br />
la possibilitˆ <strong>del</strong> trasferimento e di farlo con tempestivitˆ, in ossequio a<br />
principi di correttezza e buona fede e tenendo altres“ conto <strong>del</strong>la rilevanza sociale<br />
<strong>del</strong>lÕincarico espletato dal <strong>lavoratore</strong>.<br />
Per il resto indubitabile che il divieto di trasferimento, salvo consenso <strong>del</strong>lÕinteressato,<br />
opera in tutti i casi in cui il <strong>lavoratore</strong> sia chiamato a ricoprire la<br />
carica pubblica indicata dalla legge, atteso che il predetto divieto Òcostituisce<br />
garanzia di unÕeffettiva rappresentanza e consente la conservazione di quel radicamento<br />
sociale nel territorio che ha dato luogo alla fiducia degli elettori ed alla elezioneÓ 36 .<br />
Peraltro necessario chiedersi quali limiti siano configurabili nella fattispecie<br />
in esame.<br />
In primis bene precisare che la norma, in quanto eccezionale, non suscettibile<br />
di interpretazione estensiva o analogica e che, inoltre, deve trattarsi di un<br />
ÒveroÓ trasferimento. Infatti stato affermato che il termine ÒtrasferimentoÓ<br />
Òva inteso nella sua accezione propria (ossia come mutamento non transitorio<br />
<strong>del</strong> luogo <strong>del</strong>la prestazione lavorativa che comporta la dislocazione <strong>del</strong> dipendente<br />
da una ad altra sede) e non giˆ in unÕaccezione cos“ lata da farvi rientrare<br />
qualsiasi spostamento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> non qualificabile come trasferimento 37 .<br />
Pi in particolare stato deciso che non costituisce trasferimento in senso<br />
tecnico ÒlÕassegnazione disposta dal datore di lavoro di un dipendente (collettore<br />
di esattoria) ad un diverso sportello esattoriale, sito in un altro Comune,<br />
a seguito <strong>del</strong>la ristrutturazione <strong>del</strong> servizio introdotta con lÕentrata in vigore<br />
<strong>del</strong> D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43; di conseguenza deve ritenersi che la<br />
predetta assegnazione, effettuata senza il consenso <strong>del</strong>lÕinteressato, il quale<br />
riveste la carica di consigliere comunale, non viola lÕart. 27 legge 17 dicembre<br />
1985, n. 816Ó 38 .<br />
Inoltre, pi recentemente, stato deciso che il divieto di trasferimento<br />
Ònon si applica allÕipotesi di trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> conseguente al trasferimento<br />
<strong>del</strong>lÕintero ufficio cui adibito il dipendenteÓ 39 atteso che non si<br />
36 Tribunale di Parma 19 maggio 1995 che ricorda come lÕinteresse pubblico prevalga su<br />
quello privato e ponga allÕimpresa un limite insuperabile, cui il datore di lavoro deve soggiacere,<br />
compiendo in conformitˆ anche le sue scelte organizzative. Cfr. anche Pretura di Matera 30<br />
marzo 1991.<br />
37 Cass. 10 dicembre 1993 n. 12185.<br />
38 Pretura di Ferrara 15 gennaio 1992.<br />
39 Pretura di Parma 8 novembre 1996 che ha modificato la decisione <strong>del</strong> Tribunale emessa<br />
con procedimento dÕurgenza.
I limiti esterni al trasferimento 73<br />
pu˜ convenire sul fatto che la norma costituirebbe un limite insuperabile cui<br />
il datore di lavoro deve soggiacere, compiendo in conformitˆ anche le sue<br />
scelte organizzative.<br />
é pacifico pertanto, come sostenuto nella decisione indicata, che il trasferimento<br />
non pu˜ essere impedito se viene trasferita lÕintera struttura produttiva<br />
40 : il problema dei limiti <strong>del</strong> divieto si pone solo quando viene trasferita solo<br />
una parte <strong>del</strong>la struttura.<br />
Infine necessario stabilire cosa si intenda per Òamministratori di Enti localiÓ.<br />
A tal proposito, in una logica tassativa, si pu˜ ritenere che rientrino nella<br />
suddetta categoria i seguenti soggetti:<br />
Ð presidente, consiglieri, componenti <strong>del</strong>la Giunta e presidente <strong>del</strong> Consiglio<br />
per la Provincia;<br />
Ð Sindaco, consiglieri, componenti <strong>del</strong>la Giunta e presidente <strong>del</strong> Consiglio<br />
per il Comune;<br />
Ð presidente, consiglieri ed assessori per la Comunitˆ montana;<br />
Ð componenti degli organi per le unioni di Comuni, i consorzi fra enti locali<br />
e gli organi di decentramento.<br />
3. 7 La lavoratrice madre<br />
LÕart. 37 <strong>del</strong>la Costituzione, nel prevedere che la donna lavoratrice ha gli<br />
stessi diritti e, a paritˆ di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al <strong>lavoratore</strong>,<br />
stabilisce altres“ che le condizioni di lavoro devono consentire lÕadempimento<br />
<strong>del</strong>la sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al<br />
bambino una speciale adeguata protezione.<br />
Il principio costituzionale di una tutela specifica <strong>del</strong>la lavoratrice madre<br />
ha avuto attuazione, come noto, principalmente con la legge 30 dicembre<br />
1971, n. 1204 il cui regolamento di attuazione disciplinato dal D.P.R. 25 novembre<br />
1976, n. 1026.<br />
La legge 1204/1971 reca in generale norme per la tutela <strong>del</strong>le lavoratrici<br />
madri, principalmente riconoscendo il diritto a fruire di periodi di astensione<br />
dal lavoro (obbligatoria e facoltativa) nonchŽ a permessi retribuiti ed aspetta-<br />
40 Pretura di Como 9 novembre 1985 secondo la quale non sussiste il trasferimento ai sensi<br />
<strong>del</strong>lÕart. 2103 c.c. allorchŽ lo spostamento dal luogo di lavoro abbia interessato tutti i lavoratori<br />
di una unitˆ produttiva.
74 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
tive non retribuite dal lavoro 41 e sanzionando con la nullitˆ42 , nel contempo, il<br />
licenziamento <strong>del</strong>la lavoratrice durante il periodo oggetto di tutela.<br />
Infatti lÕart. 2 <strong>del</strong>la legge 1204/1971 prevede che Òle lavoratrici non possono<br />
essere licenziate dallÕinizio <strong>del</strong> periodo di gestazione fino al termine <strong>del</strong><br />
periodo di interdizione dal lavoro É nonchŽ fino al compimento di un anno<br />
di etˆ <strong>del</strong> bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo<br />
stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso<br />
<strong>del</strong> periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino <strong>del</strong> lavoro<br />
mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea<br />
certificazione dalla quale risulti lÕesistenza, allÕepoca <strong>del</strong> licenziamento, <strong>del</strong>le<br />
condizioni che lo vietavano.<br />
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:<br />
a) di colpa grave da parte <strong>del</strong>la lavoratrice, costituente giusta causa per<br />
la risoluzione <strong>del</strong> rapporto di lavoro;<br />
b) di cessazione <strong>del</strong>lÕattivitˆ <strong>del</strong>lÕazienda cui essa addetta ÉÓ.<br />
Con tali norme il legislatore voluto intervenire, in particolare, anche per<br />
reprimere quelle illecite condotte datoriali che, ante legem (e purtroppo, in alcuni<br />
casi, anche successivamente alla 1204/1971), erano indirizzate ad ottenere<br />
la cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro con la lavoratrice gestante o puerpera<br />
e, a tal fine, ha altres“ previsto la convalida <strong>del</strong>lÕIspettorato <strong>del</strong> lavoro per le<br />
dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui previsto il<br />
licenziamento 43 .<br />
Ci˜ posto, resta ora da valutare se sia possibile procedere al trasferimento<br />
41 Legge 1204/1971:<br />
Art. 4 - é vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta<br />
<strong>del</strong> parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta<br />
e la data effettiva <strong>del</strong> parto; c) durante i tre mesi dopo il partoÉ<br />
Art. 5 - LÕIspettorato <strong>del</strong> Lavoro pu˜ disporreÉlÕinterdizione dal lavoro <strong>del</strong>le lavoratrici in<br />
stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) <strong>del</strong> precedente articolo, per<br />
uno o pi periodiÉper i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze nella gestazione o di<br />
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;<br />
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute <strong>del</strong>la<br />
donna e <strong>del</strong> bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioniÉ<br />
Art. 7 - La lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione<br />
obbligatoria di cui alla lettera c) <strong>del</strong>lÕart. 4 <strong>del</strong>la presente legge, per un periodo, entro il primo<br />
anno di vita <strong>del</strong> bambino, di sei mesi, durante il quale le sarˆ conservato il posto. La lavoratrice<br />
ha diritto, altres“, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie <strong>del</strong> bambino di etˆ inferiore a tre<br />
anni, dietro presentazione di certificato medicoÉ<br />
42 Corte Costituzionale 8 febbraio 1991 n. 61.<br />
43 D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, art. 11.
I limiti esterni al trasferimento 75<br />
<strong>del</strong>la lavoratrice gestante o puerpera ed, in caso di risposta affermativa, con<br />
lÕosservanza di quali condizioni, atteso che, Òa seguito <strong>del</strong> suo inserimento<br />
nellÕorganismo aziendale, la donna lavoratrice resta assoggettata, come ogni<br />
altro dipendente, alle direttive <strong>del</strong>lÕimprenditore per quanto concerne il tempo,<br />
il luogo e le modalitˆ di organizzazione ed esplicazione <strong>del</strong>lÕattivitˆ lavorativa:<br />
la particolare protezione prevista dallÕart. 37 <strong>del</strong>la Costituzione per la<br />
donna lavoratrice riguarda le specifiche situazioni derivanti da matrimonio,<br />
maternitˆ, puerperio che sono regolate da leggi specialiÓ 44 .<br />
Un primo elemento di riflessione testuale e scaturisce dalla lettura <strong>del</strong>le<br />
previsioni <strong>del</strong>la legge 1204/1971. Infatti il legislatore <strong>del</strong> 1971, sia pure con riferimento<br />
diretto ed immediato allÕesigenza di tutelare la salute <strong>del</strong>la lavoratrice<br />
e <strong>del</strong> bambino, ha previsto la possibilitˆ di adibire la lavoratrice ad altri<br />
compiti mediante spostamento ad altre mansioni o ad altro reparto 45 .<br />
Tale aspetto, peraltro ribadito anche dalla recente normativa di attuazione<br />
in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 46 , emblematico <strong>del</strong>la volontˆ <strong>del</strong><br />
legislatore che, non menzionando assolutamente i termini ÒtrasferimentoÓ ed<br />
Òunitˆ produttivaÓ (ubi noluit tacuit) ed utilizzando al contrario le parole<br />
ÒspostamentoÓ e ÒrepartoÓ (ubi voluit dixit), ha voluto in radice negare lÕammissibilitˆ<br />
<strong>del</strong> trasferimento <strong>del</strong>la lavoratrice.<br />
44 Cass. 28 marzo 1974 n. 849.<br />
45 Legge 1204/1971: ÒArt. 3, 3¡ comma - Le lavoratrici saranno É spostate ad altre mansioni<br />
durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui lÕIspettorato <strong>del</strong> lavoro<br />
accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute <strong>del</strong>la donnaÓ.<br />
LÕart. 5, lett. C), prevede lÕinterdizione dal lavoro quando la lavoratrice non possa essere<br />
spostata ad altre mansioni.<br />
LÕart. 30, 8^ comma, prevede che lo spostamento <strong>del</strong>le lavoratrici ad altre mansioniÉ disposto<br />
dallÕIspettorato <strong>del</strong> Lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza <strong>del</strong>la lavoratrice.<br />
D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026<br />
Art. 3, 5¡ comma: La lavoratrice, per tutto il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento,<br />
nel caso di sospensione <strong>del</strong> reparto al quale addetta non avente autonomia funzionale,<br />
sarˆ spostata ad un altro reparto attivo <strong>del</strong>lÕaziendaÉ<br />
Art. 18, 8¡ comma: LÕIspettorato <strong>del</strong> lavoro pu˜ disporre immediatamente lÕastensione dal<br />
lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, Éproduca una dichiarazione<br />
di questÕultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti allÕorganizzazione<br />
aziendale, lÕimpossibilitˆ di adibirla ad altre mansioni.<br />
46 Art. 5 <strong>del</strong> D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 recante il recepimento <strong>del</strong>la direttiva<br />
92/85/CEE concernente il miglioramento <strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>la salute sul lavoro <strong>del</strong>le lavoratrici<br />
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.<br />
Cfr. anche le Nuove direttive in materia di diritto penale <strong>del</strong> lavoro, titolo nono, tutela <strong>del</strong>le<br />
lavoratrici madri, messe a punto dalla procura <strong>del</strong>la repubblica presso la pretura circondariale<br />
di Milano
76 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Del resto, pur prescindendo parzialmente dallÕaspetto letterale, non si pu˜<br />
non considerare che lÕart. 2103 cod. civ., come modificato dallÕart. 13 <strong>del</strong>la legge<br />
300/1970, e la legge n. 1204 sono fonti normative coeve; tale vicinanza cronologica<br />
induce a ritenere che il legislatore non avrebbe avuto motivo di usare<br />
una terminologia diversa se non avesse voluto escludere la possibilitˆ di<br />
applicare lÕart. 2103 cod. civ. alla lavoratrice madre.<br />
Inoltre evidente, ancor pi nella logica <strong>del</strong>le cose che nelle argomentazioni<br />
giuridiche, che una variazione <strong>del</strong> luogo di lavoro, inteso, si ripete, come<br />
cambiamento di unitˆ produttiva, pu˜ determinare serie ripercussioni sia<br />
ante che post partum per la salute psicofisica <strong>del</strong>la lavoratrice e <strong>del</strong> bambino.<br />
Peraltro, a nostro avviso, vi sono <strong>del</strong>le ipotesi in cui deve ritenersi ammissibile<br />
il trasferimento.<br />
La prima, che pu˜ apparire ovvia, quella <strong>del</strong> trasferimento richiesto dalla<br />
lavoratrice ovvero disposto previa acquisizione <strong>del</strong> consenso <strong>del</strong>la stessa<br />
interessata.<br />
In casi analoghi il trasferimento potrebbe essere legittimamente adottato<br />
senza bisogno di ulteriori adempimenti.<br />
Ma abbiamo visto che la legge si preoccupa di tutelare particolarmente alcune<br />
vicende <strong>del</strong> rapporto di lavoro in presenza <strong>del</strong>la maternitˆ e <strong>del</strong> puerperio,<br />
proprio per evitare che queste situazioni vengano penalizzate da un datore<br />
di lavoro senza scrupoli.<br />
In tal caso, anche nellÕinteresse <strong>del</strong> datore di lavoro, riteniamo opportuno<br />
che il trasferimento ÒconsensualeÓ sia convalidato dal Servizio Ispezione <strong>del</strong><br />
Lavoro, in analogia con quanto previsto per la cessazione <strong>del</strong> rapporto in caso<br />
di dimissioni <strong>del</strong>la lavoratrice madre, ovvero, forse pi semplicemente, sempre<br />
per garantire la terzietˆ nellÕaccertamento <strong>del</strong>la effettivitˆ <strong>del</strong>la volontˆ<br />
<strong>del</strong>lÕinteressata, che sia redatto in sede aziendale il verbale di una riunione che<br />
veda la partecipazione <strong>del</strong> datore di lavoro, <strong>del</strong>la lavoratrice interessata e di un<br />
rappresentante sindacale aziendale designato dalla medesima lavoratrice.<br />
Ma non solo questo il caso in cui, a nostro avviso, possibile ipotizzare il<br />
trasferimento.<br />
Quid iuris, infatti, nellÕipotesi in cui, ricorrendo una colpa grave da parte<br />
<strong>del</strong>la lavoratrice, costituente giusta causa per il licenziamento, si configuri la<br />
possibilitˆ di un trasferimento disciplinare, quale applicazione <strong>del</strong> principio<br />
di graduazione <strong>del</strong>le sanzioni disciplinari e alternativa alla risoluzione <strong>del</strong><br />
rapporto di lavoro?<br />
é evidente che in un caso <strong>del</strong> genere, qualora vi sia la possibilitˆ di comminare<br />
la sanzione <strong>del</strong> trasferimento disciplinare, le ragioni sopra indicate cedo-
I limiti esterni al trasferimento 77<br />
no il passo allÕesigenza di garantire la conservazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro in<br />
una fattispecie nella quale non opera il divieto di licenziamento previsto dallÕart.<br />
2 <strong>del</strong>la legge 1204/1971.<br />
Peraltro, qualora sia adottato il trasferimento come provvedimento disciplinare,<br />
anche ai fini di un successivo controllo giudiziario, sicuramente necessario<br />
che nella comunicazione indirizzata alla lavoratrice sia fatta menzione<br />
espressamente <strong>del</strong> fatto che il trasferimento comminato a titolo di sanzione<br />
disciplinare ed in alternativa al licenziamento per giusta causa.<br />
Ma anche in un altro caso, secondo noi, di fatto inevitabile ricorrere al<br />
trasferimento <strong>del</strong>la lavoratrice.<br />
Abbiamo sostenuto che lÕart. 2103 cod. civ. non si applica alla lavoratrice<br />
gestante o puerpera. Peraltro abbiamo altres“ affermato che, in caso di trasferimento<br />
collettivo, il citato art. 2103 cod. civ. cede il campo allÕapplicazione di<br />
altre previsioni e diversi meccanismi scaturenti, per lo pi , dallÕautonomia<br />
negoziale collettiva.<br />
Pertanto, nel caso in cui intervenga un trasferimento collettivo, quale conseguenza<br />
di una decisione datoriale di riorganizzazione che veda la chiusura<br />
<strong>del</strong>lÕunitˆ produttiva, si pu˜ legittimamente sostenere che il trasferimento si<br />
ponga come unica alternativa per la lavoratrice al licenziamento per giustificato<br />
motivo oggettivo dovuto a cessazione <strong>del</strong>lÕattivitˆ <strong>del</strong>lÕazienda Ð rectius<br />
unitˆ produttiva Ð cui essa addetta 47 .<br />
47 Per Cass. 2 aprile 1992 n. 4034 la soppressione di un reparto organizzato con autonomia<br />
funzionale rientra nel concetto di cessazione di attivitˆ
16 gennaio 331<br />
26 gennaio 594<br />
23 febbraio 1178<br />
22 maggio 2970<br />
21 giugno 3494<br />
10 agosto 4664<br />
15 settembre 4763<br />
14 novembre 5940<br />
1980<br />
5 gennaio 30<br />
12 febbraio 999<br />
6 aprile 2245<br />
2 luglio 4198<br />
1981<br />
17 marzo 1560<br />
4 aprile 1921<br />
2 maggio 2666<br />
4 maggio 2715<br />
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITË<br />
Data Numero Data Numero<br />
1971<br />
1981<br />
25 agosto 2573<br />
13 maggio 3150<br />
1973<br />
25 maggio 3444<br />
30 ottobre 2842<br />
1982<br />
1974<br />
28 marzo 849<br />
12 febbraio 876<br />
16 maggio 1411<br />
26 febbraio 1262<br />
17 maggio 1493<br />
17 marzo 1746<br />
20 aprile 210<br />
10 maggio 2912<br />
19 ottobre 2963<br />
3 giugno 3419<br />
26 ottobre 3184<br />
1983<br />
1975<br />
8 febbraio 500<br />
1 marzo 1522<br />
8 agosto 3001<br />
8 giugno 3926<br />
18 ottobre 3386<br />
19 ottobre 6144<br />
18 novembre 3875<br />
3 novembre 6500<br />
3 novembre 6501<br />
1976<br />
4 novembre 6525<br />
6 novembre 4059<br />
7 novembre 6581<br />
1977<br />
1984<br />
19 agosto 3700<br />
9 gennaio 157<br />
22 dicembre 3811<br />
19 gennaio 466<br />
1978<br />
27 gennaio 655<br />
3 marzo 1066<br />
30 gennaio 722<br />
5 maggio 2160<br />
23 febbraio 1274<br />
7 luglio 3395<br />
17 aprile 2490<br />
1979<br />
18 maggio 3076<br />
23 maggio 3159<br />
12 novembre 5708<br />
13 novembre 5735<br />
23 novembre 6053<br />
1985<br />
19 gennaio 163<br />
2 febbraio 709<br />
18 febbraio 1431<br />
16 aprile 2526<br />
9 maggio 2901<br />
14 maggio 2995<br />
30 maggio 3268<br />
3 giugno 3292<br />
14 giugno 3580<br />
5 ottobre 4827<br />
1986<br />
30 gennaio 603<br />
4 febbraio 700
82 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Data<br />
Numero<br />
1986<br />
7 febbraio 788<br />
21 febbraio 1064<br />
21 febbraio 1065<br />
7 marzo 1546<br />
17 marzo 1821<br />
5 aprile 2384<br />
18 aprile 2765<br />
15 luglio 4572<br />
24 luglio 4747<br />
1987<br />
6 febbraio 1315<br />
17 febbraio 1713<br />
18 marzo 2761<br />
3 giugno 4871<br />
16 giugno 5339<br />
19 giugno 5432<br />
15 settembre 7249<br />
12 ottobre 7564<br />
16 ottobre 7682<br />
15 dicembre 9276<br />
19 dicembre 9475<br />
1988<br />
13 gennaio 167<br />
23 gennaio 539<br />
1 febbraio 680<br />
1 febbraio 878<br />
8 febbraio 1325<br />
22 febbraio 1900<br />
2 giugno 3749<br />
10 giugno 3937<br />
5 novembre 5989<br />
22 novembre 6277<br />
1 dicembre 6515<br />
1989<br />
26 gennaio 480<br />
1 febbraio 606<br />
10 febbraio 828<br />
2 marzo 1176<br />
4 marzo 1203<br />
18 marzo 1381<br />
8 settembre 3889<br />
17 novembre 4914<br />
22 novembre 5004<br />
7 dicembre 5423<br />
Data<br />
Numero<br />
1990<br />
19 gennaio 295<br />
29 gennaio 577<br />
17 aprile 3175<br />
9 maggio 3811<br />
26 giugno 6434<br />
13 luglio 7242<br />
29 ottobre 10438<br />
21 novembre 11233<br />
1991<br />
4 aprile 3507<br />
24 aprile 4494<br />
17 giugno 6832<br />
4 luglio 7386<br />
21 agosto 9011<br />
3 settembre 9341<br />
24 ottobre 11281<br />
13 novembre 12088<br />
21 novembre 13058<br />
4 dicembre 13051<br />
4 dicembre 13058<br />
1992<br />
20 marzo 3483<br />
2 aprile 4034<br />
6 aprile 4178<br />
9 aprile 4347<br />
27 aprile 4999<br />
27 aprile 5004<br />
5 maggio 5345<br />
15 giugno 7328<br />
18 giugno 7484<br />
7 luglio 8237<br />
11 agosto 9487<br />
15 ottobre 11339<br />
1 dicembre 12815<br />
1993<br />
5 febbraio 1429<br />
18 febbraio 1989<br />
26 febbraio 2392<br />
21 aprile 4662<br />
22 aprile 4744<br />
20 maggio 5695<br />
26 maggio 5907<br />
9 giugno 6413<br />
14 luglio 7789<br />
10 dicembre 12185
Indice <strong>del</strong>la giurisprudenza 83<br />
Data<br />
Numero<br />
1994<br />
18 gennaio 1536<br />
18 febbraio 1563<br />
3 marzo 2095<br />
9 marzo 2271<br />
26 marzo 2968<br />
15 luglio 6674<br />
28 novembre 10122<br />
2 dicembre 10322<br />
1995<br />
2 gennaio 5<br />
26 gennaio 909<br />
3 marzo 2482<br />
29 marzo 3744<br />
13 maggio 5246<br />
26 maggio 5859<br />
13 giugno 6657<br />
19 luglio 7848<br />
28 settembre 8052<br />
1996<br />
2 febbraio 914<br />
25 maggio 4823<br />
4 luglio 6095<br />
1 agosto 6923<br />
6 agosto 7196<br />
Data<br />
1996<br />
Numero<br />
18 ottobre 9086<br />
19 novembre 10109<br />
1997<br />
7 gennaio 49<br />
12 giugno 5296<br />
22 agosto 7872<br />
10 ottobre 9828<br />
21 ottobre 10333<br />
9 dicembre 12463<br />
1998<br />
11 febbraio 1438<br />
23 febbraio 1912<br />
17 marzo 2880<br />
26 marzo 3207<br />
28 aprile 4347<br />
13 giugno 5934<br />
27 giugno 6383<br />
14 agosto 8004<br />
8 novembre 11634<br />
1999<br />
8 febbraio 1074<br />
6 aprile 3306<br />
26 maggio 5153<br />
14 giugno 5892
GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />
Data<br />
Sede<br />
1976<br />
3 maggio Pretura Bologna<br />
1977<br />
31 maggio Pretura Milano<br />
1979<br />
28 novembre Pretura Ancona<br />
1980<br />
1 luglio Tribunale Milano<br />
18 novembre Pretura Milano<br />
1982<br />
23 aprile Pretura Milano<br />
1983<br />
4 febbraio Pretura Firenze<br />
25 maggio 1983 Pretura Milano<br />
1984<br />
9 gennaio Pretura Roma<br />
27 febbraio Pretura Roma<br />
22 marzo Pretura Lecce<br />
24 settembre Pretura Milano<br />
1985<br />
5 febbraio Pretura Napoli<br />
9 novembre Pretura Como<br />
1989<br />
2 febbraio Tribunale Cagliari<br />
30 marzo Pretura Milano<br />
8 luglio Pretura Milano<br />
28 settembre Pretura Venezia<br />
1990<br />
20 maggio Pretura Vicenza<br />
22 maggio Pretura Torino<br />
5 settembre Tribunale Milano<br />
26 ottobre Tribunale Vicenza<br />
1991<br />
25 marzo Pretura Genova<br />
30 marzo Pretura Matera<br />
8 maggio Pretura Pisa<br />
26 luglio Tribunale Messina<br />
Data<br />
Sede<br />
1992<br />
15 gennaio Pretura Ferrara<br />
10 aprile Pretura Cagliari<br />
1993<br />
28 marzo Tribunale Milano<br />
2 luglio Pretura Roma<br />
23 settembre Tribunale Rieti<br />
1994<br />
26 febbraio Tribunale Milano<br />
10 aprile Tribunale Roma<br />
30 maggio Pretura Milano<br />
27 agosto Tribunale Napoli<br />
17 novembre Pretura Prato<br />
19 novembre Tribunale Torino<br />
20 dicembre Pretura Treviso<br />
1995<br />
28 marzo Pretura Roma<br />
19 maggio Tribunale Parma<br />
1996<br />
3 ottobre Pretura Teramo<br />
8 novembre Pretura Parma<br />
1997<br />
13 gennaio Pretura Torino<br />
26 marzo Pretura Rieti<br />
1998<br />
6 agosto Tribunale Roma<br />
14 agosto Pretura Roma<br />
17 settembre Pretura Torino<br />
17 ottobre Pretura Milano<br />
31 ottobre Pretura Verona<br />
3 novembre Tribunale Trani<br />
10 novembre Pretura Napoli<br />
1999<br />
12 gennaio Tribunale Catania<br />
11 marzo 1999 Pretura Roma<br />
21 aprile 1999 Tribunale Firenze
1. Lettera di trasferimento<br />
Egr. Sig./Gent.le Sig.a<br />
<br />
(Luogo e data)<br />
<br />
Oggetto: <strong>Trasferimento</strong><br />
Ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>lÕart. 2103 cod. civ. e <strong>del</strong>lÕ art. ss. <strong>del</strong> vigente<br />
CCNL, Le comunichiamo il Suo trasferimento da a con<br />
decorrenza <br />
PregandoLa di sottoscrivere per ricevuta copia <strong>del</strong>la presente, Le porgiamo<br />
distinti saluti.<br />
Firma<br />
<br />
2. Lettera di concessione di indennitˆ di disagiata residenza<br />
(Luogo e data)<br />
<br />
Oggetto: Indennitˆ di disagiata residenza<br />
Egr. Sig./Gent.le Sig.a<br />
<br />
Con riferimento alla precedente nostra <strong>del</strong> , afferente il Suo trasferimento<br />
da a con decorrenza , Le comunichiamo che, a<br />
decorrere dalla predetta data, Le sarˆ corrisposta lÕindennitˆ di disagiata residenza<br />
nella misura e con le modalitˆ previste dallÕart. <strong>del</strong> vigente CCNL.<br />
Resta inteso che lÕindennitˆ in oggetto, essendo strettamente collegata alle<br />
particolari condizioni <strong>del</strong> luogo di svolgimento <strong>del</strong>la prestazione lavorativa,<br />
cesserˆ di esserLe corrisposta in caso di variazione <strong>del</strong>la situazione oggettiva<br />
che determina il disagio ovvero nellÕipotesi di Suo trasferimento presso altra<br />
unitˆ produttiva.<br />
PregandoLa di sottoscrivere per ricevuta copia <strong>del</strong>la presente, Le porgiamo<br />
distinti saluti.<br />
Firma<br />
88 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
(Luogo e data)<br />
<br />
Oggetto: Invio in missione<br />
3. Comunicazione di invio in missione<br />
Egr. Sig./Gent.le Sig.a<br />
<br />
Facciamo seguito alle intese intercorse per le vie brevi e Le confermiamo che,<br />
a decorrere dal e fino al , sarˆ inviato in missione presso<br />
alle condizioni stabilite dallÕart ss. <strong>del</strong> vigente CCNL e con<br />
le modalitˆ previste dallÕallegato prospetto.<br />
PregandoLa di sottoscrivere per ricevuta copia <strong>del</strong>la presente e <strong>del</strong>lÕallegato,<br />
Le porgiamo distinti saluti.<br />
Firma<br />
<br />
Azienda <br />
Nome <strong>del</strong> dipendente <br />
Motivo <strong>del</strong>la missione <br />
Destinazione <br />
Partenza prevista Giorno Ora <br />
Ritorno previsto Giorno Ora <br />
Mezzo di trasporto:<br />
Aereo <br />
Treno <br />
Auto aziendale <br />
Auto a noleggio <br />
Auto propria <br />
Altri mezzi <br />
Prenotazione albergo S“ No <br />
Richiesta anticipo spese S“ No <br />
Ammontare anticipo Lit. <br />
Allegato<br />
Luogo e data<br />
Firma<br />
Facsimile 89<br />
4. Rendiconto di missione<br />
Azienda <br />
Da (Nome <strong>del</strong> dipendente) <br />
Si comunicano i dati relativi alla missione:<br />
Destinazione: <br />
Partenza: Giorno Ora <br />
Ritorno: Giorno Ora <br />
Tipo auto: Km. effettuati <br />
Spese sostenute:<br />
Autostrade Lit. <br />
Parcheggio Lit. <br />
Albergo Lit. <br />
Taxi Lit. <br />
Autobus Lit. <br />
Altre (1) Lit. <br />
Totale Lit. <br />
Anticipo ricevuto: Lit. <br />
Anticipo restituito: Lit. <br />
Rimborso chilometrico: (2) Lit. <br />
Totale da rimborsare: Lit. <br />
Si allega in originale la documentazione di spesa<br />
Luogo e data:<br />
Firma <strong>del</strong> dipendente<br />
<br />
Firma <strong>del</strong> Capo Ufficio<br />
<br />
(1) Specificare la spesa per la quale si chiede il rimborso<br />
(2) Solo in caso di utilizzo da parte <strong>del</strong> dipendente <strong>del</strong>lÕauto di proprietˆ
Principali fonti normative citate nel testo<br />
Art. 36 Cost., 1¡ comma<br />
Il <strong>lavoratore</strong> ha diritto ad una retribuzione proporzionata<br />
alla quantitˆ e qualitˆ <strong>del</strong> suo lavoro<br />
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s e alla<br />
famiglia unÕesistenza libera e dignitosa.<br />
Art. 37 Cost., 1¡ e 2¡ comma<br />
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a paritˆ<br />
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano<br />
al <strong>lavoratore</strong>.<br />
Le condizioni di lavoro devono consentire lÕadempimento<br />
<strong>del</strong>la sua essenziale funzione familiare<br />
e assicurare alla madre e al bambino una<br />
speciale adeguata protezione.<br />
Art. 41 Cost., 1¡ e 2¡ comma<br />
LÕinziativa economica privata libera.<br />
Non pu˜ svolgersi in contrasto con lÕutilitˆ sociale<br />
o in modo da recare danno alla sicurezza,<br />
alla libertˆ, alla dignitˆ umana.<br />
Art. 51 Cost., 3¡comma<br />
Chi chiamato a funzioni pubbliche elettive ha<br />
diritto di disporre <strong>del</strong> tempo necessario al loro<br />
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.<br />
* * *<br />
Art. 1175 cod. civ. Ð Comportamento secondo correttezza<br />
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo<br />
le regole <strong>del</strong>la correttezza.<br />
Art. 1375 cod. civ. Ð Esecuzione di buona fede<br />
Il contratto deve essere eseguito secondo buona<br />
fede.<br />
Art. 2086 cod. civ. Ð Direzione e gerarchia <strong>del</strong>lÕimpresa<br />
LÕimprenditore il capo <strong>del</strong>lÕimpresa e da lui dipendono<br />
gerarchicamente i suoi collaboratori.<br />
Art. 2094 cod. civ. Ð Prestatore di lavoro subordinato<br />
EÕ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga<br />
mediante retribuzione a collaborare nellÕimpresa,<br />
prestando il proprio lavoro intellettuale o<br />
manuale alle dipendenze e sotto la direzione<br />
<strong>del</strong>lÕimprenditore.<br />
Art. 2103 cod. civ. Ð Mansioni <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle<br />
mansioni per le quali stato assunto o a quelle<br />
corrispondenti alla categoria superiore che abbia<br />
successivamente acquisito ovvero a mansioni<br />
equivalenti alle ultime effettivamente<br />
svolte, senza alcuna diminuzione <strong>del</strong>la retribuzione.<br />
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori<br />
il prestatore ha diritto al trattamento<br />
corrispondente allÕattivitˆ svolta e lÕassegnazione<br />
stessa diviene definitiva, ove la medesima<br />
non abbia avuto luogo per sostituzione di<br />
<strong>lavoratore</strong> assente con diritto alla conservazione<br />
<strong>del</strong> posto, dopo un periodo fissato dai contratti<br />
collettivi, e comunque non superiore a tre<br />
mesi. Egli non pu˜ essere trasferito da una<br />
unitˆ produttiva ad unÕaltra se non per comprovate<br />
ragioni tecniche organizzative e produttive.<br />
Ogni patto contrario nullo.<br />
Art. 2104 cod. civ. Ð Diligenza <strong>del</strong> prestatore di lavoro<br />
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta<br />
dalla natura <strong>del</strong>la prestazione dovuta,<br />
dallÕinteresse <strong>del</strong>lÕimpresa e da quello superiore<br />
<strong>del</strong>la produzione nazionale.<br />
Deve inoltre osservare le disposizioni per lÕesecuzione<br />
e per la disciplina <strong>del</strong> lavoro impartite<br />
dallÕimprenditore e dai collaboratori di questo<br />
dai quali gerarchicamente dipende.<br />
Art. 2106 cod. civ. Ð Sanzioni disciplinari<br />
LÕinosservanza <strong>del</strong>le disposizioni contenute nei<br />
due articoli precedenti pu˜ dar luogo alla applicazione<br />
di sanzioni disciplinari, secondo la gravitˆ<br />
<strong>del</strong>lÕinfrazione.
94 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Legge 20 maggio 1970 n. 300 Ð Norme<br />
sulla tutela <strong>del</strong>la libertˆ e dignitˆ dei lavoratori,<br />
<strong>del</strong>la libertˆ sindacale e <strong>del</strong>lÕattivitˆ<br />
sindacale nei luoghi di lavoro<br />
e norme sul collocamento<br />
(stralcio)<br />
Art. 7 Ð Sanzioni disciplinari<br />
5. Fermo restando quanto disposto dalla legge<br />
15 luglio 1966 n. 604, non possono essere disposte<br />
sanzioni disciplinari che comportino mutamenti<br />
definitivi <strong>del</strong> rapporto di lavoro.<br />
Art. 15 Ð Atti discriminatori<br />
EÕ nullo qualsiasi patto o atto diretto a:<br />
a) subordinare lÕoccupazione di un <strong>lavoratore</strong> alla<br />
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione<br />
sindacale ovvero cessi di farne parte;<br />
b) licenziare un <strong>lavoratore</strong>, discriminarlo nellÕassegnazione<br />
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,<br />
nei provvedimenti disciplinari o recargli<br />
altrimenti pregiudizio a causa <strong>del</strong>la sua<br />
affiliazione o attivitˆ sindacale ovvero <strong>del</strong>la sua<br />
partecipazione ad uno sciopero.<br />
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano<br />
altres“ ai patti o atti diretti a fini di discriminazione<br />
politica, religiosa, razziale, di lingua<br />
o di sesso.<br />
Art. 22 Ð <strong>Trasferimento</strong> dei dirigenti <strong>del</strong>le rappresentanze<br />
sindacali aziendali<br />
Il trasferimento dallÕunitˆ produttiva dei dirigenti<br />
<strong>del</strong>le rappresentanze sindacali aziendali<br />
di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei<br />
membri di commissione interna pu˜ essere disposto<br />
solo previo nulla osta <strong>del</strong>le associazioni<br />
sindacali di appartenenza.<br />
Le disposizioni di cui al comma precedente ed<br />
ai commi quarto, quinto, sesto e settimo <strong>del</strong>lÕart.<br />
18 si applicano sino alla fine <strong>del</strong> terzo mese successivo<br />
a quello in cui stata eletta la commissione<br />
interna per i candidati nelle elezioni <strong>del</strong>la<br />
commissione stessa e sino alla fine <strong>del</strong>lÕanno<br />
successivo a quello in cui cessato lÕincarico per<br />
tutti gli altri.<br />
Art. 35 Ð Campo di applicazione<br />
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni<br />
<strong>del</strong> titolo III, ad eccezione <strong>del</strong> primo<br />
comma <strong>del</strong>lÕart. 27 <strong>del</strong>la presente legge, si applicano<br />
a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio<br />
o reparto autonomo che occupa pi di quindici<br />
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano<br />
alle imprese agricole che occupano pi di<br />
cinque dipendenti.<br />
Le norme suddette si applicano altres“ alle imprese<br />
industriali e commerciali che, nellÕambito<br />
<strong>del</strong>lo stesso comune, occupano pi di quindici<br />
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo<br />
ambito territoriale occupano pi di cinque<br />
dipendenti anche se ciascuna unitˆ produttiva,<br />
singolarmente considerata, non raggiunge<br />
tali limiti.<br />
* * *<br />
Legge 27 dicembre 1985, n. 816 Ð Aspettative,<br />
permessi e indennitˆ degli amministratori<br />
locali<br />
(stralcio)<br />
Art. 27 Ð Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti<br />
I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori<br />
dipendenti non possono essere soggetti<br />
a trasferimenti durante lÕesercizio <strong>del</strong><br />
mandato consiliare se non a richiesta o per consenso.<br />
* * *<br />
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Ð Legge<br />
quadro per lÕassistenza, lÕintegrazione<br />
sociale e i diritti <strong>del</strong>le persone handicappate<br />
(stralcio)<br />
Art. 33 Ð Agevolazioni<br />
5. Il genitore o il familiare <strong>lavoratore</strong>, con rapporto<br />
di lavoro pubblico o privato, che assista<br />
con continuitˆ un parente o un affine entro il<br />
terzo grado handicappato, con lui convivente,<br />
ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di<br />
lavoro pi vicina al proprio domicilio e non<br />
pu˜ essere trasferito senza il suo consenso ad<br />
altra sede.
Appendice normativa e contrattuale 95<br />
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione<br />
di gravitˆ pu˜ usufruire dei permessi<br />
di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove<br />
possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio<br />
domicilio e non pu˜ essere trasferita in altra sede<br />
senza il suo consenso.<br />
* * *<br />
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Ð Approvazione<br />
<strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le imposte<br />
sui redditi<br />
(stralcio)<br />
Art. 48 Ð Determinazione <strong>del</strong> reddito di lavoro dipendente<br />
Il reddito di lavoro dipendente costituito da<br />
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque<br />
titolo percepiti nel periodo dÕimposta, anche<br />
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al<br />
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel<br />
periodo dÕimposta anche le somme e i valori in<br />
genere, corrisposti dia datori di lavoro entro il<br />
giorno 12 <strong>del</strong> mese di gennaio <strong>del</strong> periodo dÕimposta<br />
successivo a quello cui si riferiscono.<br />
* * *<br />
D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 Ð Attuazione<br />
<strong>del</strong>le direttive 89/391/CEE,<br />
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,<br />
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti<br />
il miglioramento <strong>del</strong>la sicurezza<br />
e <strong>del</strong>la salute dei lavoratori sul<br />
luogo di lavoro<br />
(stralcio)<br />
Art. 2 Ð Definizioni<br />
1. Agli effetti <strong>del</strong>le disposizioni di cui al presente<br />
decreto si intendono per:<br />
f) rappresentante dei lavoratori dei lavoratori<br />
per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette<br />
o designate per rappresentare i lavoratori per<br />
quanto concerne gli aspetti <strong>del</strong>la salute e sicurezza<br />
durante il lavoro.<br />
Art. 19 Ð Attribuzioni <strong>del</strong> rappresentante per la sicurezza<br />
4. Il rappresentante per la sicurezza non pu˜ subire<br />
pregiudizio alcuno a causa <strong>del</strong>lo svolgimento<br />
<strong>del</strong>la propria attivitˆ e nei suoi confronti<br />
si applicano le stesse tutele previste dalla legge<br />
per le rappresentanze sindacali.<br />
* * *<br />
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 Ð Armonizzazione,<br />
razionalizzazione e semplificazione<br />
<strong>del</strong>le disposizioni fiscali e<br />
previdenziali concernenti i redditi di<br />
lavoro dipendente e dei relativi adempimenti<br />
da parte dei datori di lavoro<br />
(stralcio)<br />
Art. 3 Ð Determinazione <strong>del</strong> reddito di lavoro dipendente<br />
4. c) Per i fabbricati concessi in locazione, in uso<br />
o in comodato, si assume la differenza tra la rendita<br />
catastale <strong>del</strong> fabbricato aumentata di tutte<br />
le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le<br />
utenze non a carico <strong>del</strong>lÕutilizzatore e quanto<br />
corrisposto per il godimento <strong>del</strong> fabbricato stesso.<br />
Per i fabbricati concessi in connessione allÕobbligo<br />
di dimorare nellÕalloggio stesso, si assume<br />
il 30 per cento <strong>del</strong>la predetta differenza.<br />
Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel<br />
catasto si assume la differenza tra il valore <strong>del</strong><br />
canone di locazione determinato in regime vincolistico<br />
o, in mancanza, quello determinato in<br />
regime di libero mercato, e quanto corrisposto<br />
per il godimento <strong>del</strong> fabbricato.<br />
5. Le indennitˆ percepite per le trasferte o le<br />
missioni fuori <strong>del</strong> territorio comunale concorrono<br />
a formare il reddito per la parte eccedente lire<br />
90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le<br />
trasferte allÕestero, al netto <strong>del</strong>le spese di viaggio<br />
e di trasporto; in caso di rimborso <strong>del</strong>le spese<br />
di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio<br />
o vitto fornito gratuitamente il limite ridotto<br />
di un terzo. Il limite ridotto di due terzi<br />
in caso di rimborso sia <strong>del</strong>le spese di alloggio<br />
che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico<br />
<strong>del</strong>le spese per trasferte o missioni fuori <strong>del</strong><br />
territorio comunale non concorrono a formare il<br />
reddito i rimborsi di spese documentate relative<br />
al vitto, allÕalloggio, al viaggio e al trasporto,
96 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
nonchŽ i rimborsi di altre spese, anche non documentabili,<br />
eventualmente sostenute dal dipendente,<br />
sempre in occasione di dette trasferte<br />
o missioni, fino allÕimporto massimo giornaliero<br />
di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte<br />
allÕestero. Le indennitˆ o i rimborsi di spese per<br />
le trasferte nellÕambito <strong>del</strong> territorio comunale,<br />
tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate<br />
da documenti provenienti dal vettore, concorrono<br />
a formare il reddito.<br />
6. Le indennitˆ e le maggiorazioni di retribuzione<br />
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allÕespletamento<br />
<strong>del</strong>le attivitˆ lavorative in luoghi<br />
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte<br />
con carattere di continuitˆ, le indennitˆ di navigazione<br />
e di volo previste dalla legge o dal contratto<br />
collettivo, nonchŽ le indennitˆ di cui allÕarticolo<br />
133 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la<br />
Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 concorrono<br />
a formare il reddito nella misura <strong>del</strong> 50 per<br />
cento <strong>del</strong> loro ammontare. Con decreto <strong>del</strong> Ministro<br />
<strong>del</strong>le finanze, di concerto con il Ministro<br />
<strong>del</strong> lavoro e <strong>del</strong>la previdenza sociale, possono<br />
essere individuate categorie di lavoratori e condizioni<br />
di applicabilitˆ <strong>del</strong>la presente disposizione.<br />
7. Le indennitˆ di trasferimento, quelle di prima<br />
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono<br />
a formare il reddito nella misura <strong>del</strong> 50 per<br />
cento <strong>del</strong> loro ammontare per un importo complessivo<br />
annuo non superiore a lire 3 milioni per<br />
i trasferimenti allÕinterno <strong>del</strong> territorio nazionale<br />
e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale<br />
o a destinazione in questÕultimo. Se le indennitˆ<br />
in questione, con riferimento allo stesso<br />
trasferimento, sono corrisposte per pi anni, la<br />
presente disposizione si applica solo per le indennitˆ<br />
corrisposte per il primo anno. Le spese<br />
di viaggio, ivi comprese quelli dei familiari fiscalmente<br />
a carico ai sensi <strong>del</strong>lÕarticolo 12 e di<br />
trasporto <strong>del</strong>le cose, nonchŽ le spese e gli oneri<br />
sostenuti dal dipendente in qualitˆ di conduttore,<br />
per recesso dal contratto di locazione in dipendenza<br />
<strong>del</strong>lÕavvenuto trasferimento <strong>del</strong>la sede<br />
di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e<br />
analiticamente documentate, non concorrono a<br />
formare il reddito anche se in caso di contemporanea<br />
erogazione <strong>del</strong>le suddette indennitˆ.<br />
8. Gli assegni di sede e le altre indennitˆ percepite<br />
per servizi prestati allÕestero costituiscono<br />
reddito nella misura <strong>del</strong> 50 per cento. Se per i<br />
servizi prestati allÕestero dai dipendenti <strong>del</strong>le<br />
amministrazioni statali la legge prevede la<br />
corresponsione di una indennitˆ base e di<br />
maggiorazioni ad esse collegate concorre a<br />
formare il reddito la sola indennitˆ base nella<br />
misura <strong>del</strong> 50 per cento. Qualora lÕindennitˆ<br />
per servizi prestati allÕestero comprenda emolumenti<br />
spettanti anche con riferimento allÕattivitˆ<br />
prestata nel territorio nazionale, la riduzione<br />
compete solo sulla parte eccedente gli<br />
emolumenti predetti. LÕapplicazione di questa<br />
disposizione esclude lÕapplicabilitˆ di quella<br />
di cui al comma 5.<br />
***<br />
Legge 3 agosto 1999, n. 265 Ð Disposizioni<br />
in materia di autonomia e ordinamento<br />
degli enti locali, nonchŽ modifiche<br />
alla legge 8 giugno 1990, n. 142<br />
(stralcio)<br />
Art. 19 Ð Condizione giuridica degli enti locali<br />
4. Gli amministratori lavoratori dipendenti,<br />
pubblici e privati, non possono essere soggetti,<br />
se non per consenso espresso, a trasferimenti<br />
durante lÕesercizio <strong>del</strong> mandato. La richiesta dei<br />
predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in<br />
cui viene svolto il mandato amministrativo deve<br />
essere esaminata dal datore di lavoro con criteri<br />
di prioritˆ.
Appendice normativa e contrattuale 97<br />
CCNL <strong>del</strong> 19 dicembre 1994 per il personale <strong>del</strong>le Aree Professionali (dalla 1¡ alla<br />
4¡) dipendente dalle banche, dagli enti finanziari e dalle aziende che espletano attivitˆ<br />
intrinsecamente ordinate e funzionali allÕintermediazione finanziaria.<br />
Missioni e trasferimenti<br />
Art. 109<br />
LÕazienda pu˜ inviare il <strong>lavoratore</strong> in missione<br />
temporanea fuori residenza.<br />
Al personale inviato in missione temporanea in<br />
Italia compete:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio in<br />
2¡ classe, seguendo la via pi breve. Qualora il<br />
percorso per raggiungere la destinazione superi<br />
i 150 chilometri, il viaggio viene effettuato in 1¡<br />
classe (ove esista) dai lavoratori inquadrati nella<br />
4¡ e 3¡ area professionale, nonchŽ nel 3¡ livello<br />
retributivo <strong>del</strong>la 2¡ area professionale (esclusi<br />
gli addetti a mansioni operaie). In caso di viaggio<br />
aereo, autorizzato dallÕazienda, spetta il<br />
rimborso <strong>del</strong> biglietto di classe turistica;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>le spese sostenute per il trasporto<br />
<strong>del</strong> normale bagaglio;<br />
c) il rimborso <strong>del</strong>le spese sostenute in esecuzione<br />
<strong>del</strong> mandato ricevuto e nellÕinteresse <strong>del</strong>lÕazienda;<br />
d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza<br />
nella misura fissata nellÕart. 112.<br />
Per le missioni allÕestero vengono rimborsate le<br />
spese effettivamente sostenute per viaggio e<br />
permanenza allÕestero, in relazione al mandato<br />
ricevuto; spetta inoltre una diaria pari alla metˆ<br />
di quella stabilita per le missioni nel territorio<br />
nazionale.<br />
Art. 110<br />
Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> ad unitˆ produttiva<br />
situata in comune diverso, pu˜ essere disposto<br />
dallÕazienda solo per comprovate ragioni<br />
tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre<br />
il trasferimento lÕazienda terrˆ conto anche<br />
<strong>del</strong>le condizioni personali e di famiglia <strong>del</strong>lÕinteressato.<br />
Il trasferimento deve essere comunicato con un<br />
preavviso non inferiore a 15 o 30 gg. di calendario<br />
a seconda che la distanza per la piazza (per il<br />
comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore<br />
o superiore ai 30 km.<br />
Nei confronti <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> che abbia compiuto<br />
45 anni di etˆ ed abbia maturato almeno 22 anni<br />
di servizio negli inquadramenti previsti dal presente<br />
contratto collettivo, il trasferimento di cui<br />
al primo comma non pu˜ essere disposto senza<br />
il consenso <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> stesso.<br />
La disposizione di cui al comma precedente non<br />
si applica nei casi di trasferimento ad unitˆ produttiva,<br />
situata in comune diverso, che disti meno<br />
di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto<br />
o da preporre a filiali o dipendenze comunque<br />
denominate.<br />
LÕazienda non fa luogo a rimborso di alcuna<br />
spesa o perdita, nŽ al pagamento di diarie,<br />
quando il trasferimento avvenga per accoglimento<br />
di domanda <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />
Tuttavia, nel caso di comprovate necessitˆ <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>,<br />
lÕazienda provvede al rimborso totale o<br />
parziale <strong>del</strong>le spese effettivamente sostenute.<br />
RACCOMANDAZIONE<br />
LÕAssicredito raccomanda alle aziende di prendere in<br />
considerazione il problema dei trasferimenti richiesti<br />
dal personale.<br />
Art. 111<br />
Se il trasferimento comporta lÕeffettivo cambio<br />
di residenza, il <strong>lavoratore</strong> trasferito ha diritto al<br />
rimborso <strong>del</strong>le spese ed al pagamento <strong>del</strong>le indennitˆ<br />
indicate in appresso:<br />
1. Al <strong>lavoratore</strong> che non abbia familiari conviventi<br />
o parenti conviventi verso i quali sia tenuto<br />
allÕobbligo degli alimenti:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio, come<br />
alla lett. a) <strong>del</strong>lÕart. 109;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<br />
c) il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di canone<br />
di locazione in quanto non sia stato possibile<br />
sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione,<br />
col massimo di un anno;<br />
d) la diaria nella misura prevista dallÕart. 112<br />
per il tempo strettamente necessario al trasloco<br />
con un minimo di tre giorni.<br />
2. Al <strong>lavoratore</strong> che abbia familiari conviventi o
98 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
parenti conviventi verso i quali abbia lÕobbligo<br />
degli alimenti:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio come<br />
alla lett. a) <strong>del</strong>lÕart. 109 per sŽ e per le persone<br />
di famiglia conviventi, compresa lÕeventuale<br />
persona di servizio;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<br />
c) il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di canone<br />
di locazione in quanto non sia stato possibile<br />
sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione,<br />
col massimo di un anno;<br />
d) la diaria nella misura prevista nellÕart. 112 per<br />
il tempo strettamente necessario per la sistemazione<br />
nella nuova residenza con un minimo di<br />
giorni 15 ed un massimo normalmente di 30<br />
giorni, pi tante diarie - nella misura <strong>del</strong> 60%<br />
<strong>del</strong>la predetta - quante sono le persone di famiglia<br />
trasferite, compresa la persona di servizio,<br />
per il tempo strettamente necessario al trasloco.<br />
Al <strong>lavoratore</strong> trasferito spetta inoltre un contributo<br />
pari alla differenza tra lÕultimo canone di<br />
locazione (comprese le spese accessorie) pagato<br />
nella precedente residenza ed il primo canone<br />
di locazione (comprese le spese accessorie) che<br />
lÕinteressato pagherˆ in quella nuova.<br />
Tale contributo, la cui erogazione subordinata<br />
alla presentazione di idonea documentazione,<br />
garantito per cinque anni ed il relativo ammontare<br />
viene ridotto pro quota a partire dal terzo<br />
anno di sistemazione nella nuova residenza.<br />
Il trattamento di cui sopra subordinato alla<br />
condizione che il nuovo alloggio abbia allÕincirca<br />
le stesse caratteristiche (per superficie, categoria,<br />
ecc.) di quello precedente e sia comunque<br />
adeguato alle esigenze <strong>del</strong>la famiglia <strong>del</strong> dipendente<br />
e pu˜ essere soggetto a revisione - o anche,<br />
venendo a mancare i presupposti per la sua<br />
erogazione, abolito - in relazione a modifiche<br />
che dovessero intervenire nellÕattuale regime<br />
dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero<br />
essere emanate in materia di canoni di<br />
locazione.<br />
Il preventivo <strong>del</strong>le spese deve essere approvato<br />
dalla Direzione.<br />
La nota <strong>del</strong>le spese e <strong>del</strong>le competenze deve essere<br />
successivamente presentata alla Direzione,<br />
con allegati i documenti giustificativi, non<br />
escluso, ove occorra, il contratto di locazione.<br />
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto<br />
ai sensi <strong>del</strong>le lett. a), b), c) e f) <strong>del</strong>lÕart. 124<br />
mentre il <strong>lavoratore</strong> addetto a filiale esistente<br />
in localitˆ diversa da quella in cui prestava precedentemente<br />
servizio, lÕazienda provvede al<br />
rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio e di trasporto<br />
secondo quanto stabilito dal presente articolo<br />
(escluse le diarie) qualora la risoluzione <strong>del</strong> rapporto<br />
avvenga entro due anni dalla data <strong>del</strong>lÕultimo<br />
trasferimento <strong>del</strong>lÕinteressato e questi, entro<br />
sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva<br />
residenza nella localitˆ in cui prestava<br />
servizio prima <strong>del</strong>lÕultimo trasferimento, o nella<br />
localitˆ in cui ha avuto luogo lÕassunzione.<br />
Detta disposizione si applica, in caso di morte<br />
<strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, nei riguardi dei superstiti familiari<br />
giˆ conviventi e a carico secondo il criterio<br />
seguito per la individuazione dei titolari <strong>del</strong> diritto<br />
agli assegni familiari, con facoltˆ per gli interessati<br />
- fermo che in ogni caso il rimborso<br />
spese suindicato viene concesso per il trasferimento<br />
in unÕunica localitˆ - di optare per la localitˆ,<br />
nel territorio nazionale, diversa da quella<br />
specificate nel comma precedente, nella quale<br />
sussistano effettivi interessi familiari.<br />
Le disposizioni di cui ai precedenti due comma<br />
non si applicano nel caso in cui lÕultimo trasferimento<br />
di residenza sia avvenuto per accoglimento<br />
di richiesta <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>.<br />
RACCOMANDAZIONE<br />
LÕAssicredito raccomanda alle aziende che giˆ praticassero<br />
condizioni migliori di quelle stabilite dal secondo,<br />
terzo e quarto comma <strong>del</strong> presente articolo di<br />
mantenere dette condizioni migliorative.<br />
Art. 112<br />
Le misure <strong>del</strong>le diarie vengono fissate annualmente,<br />
dÕintesa fra le parti stipulanti, entro il<br />
mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1¡<br />
gennaio successivo.<br />
In caso di missione in centri con popolazione superiore<br />
ai 200.000 e fino a 500.000 abitanti, la misura<br />
<strong>del</strong>la diaria di cui al secondo comma maggiorata<br />
<strong>del</strong> 10%; in caso di missione in centri con<br />
popolazione superiore ai 500.000 e fino ad<br />
1.000.000 di abitanti, la misura <strong>del</strong>la diaria di cui<br />
al secondo comma maggiorata <strong>del</strong> 20%; in caso
Appendice normativa e contrattuale 99<br />
di missione in centri con popolazione superiore<br />
ad 1.000.000 di abitanti la misura <strong>del</strong>la diaria di<br />
cui al secondo comma maggiorata <strong>del</strong> 30%.<br />
Il trattamento di diaria come sopra indicato viene<br />
ridotto <strong>del</strong> 6% quando lÕalloggio per il pernottamento<br />
sia fornito dallÕazienda.<br />
Il trattamento di diaria corrisposto per intero<br />
quando vi sia la consumazione di due pasti<br />
principali ed il pernottamento fuori residenza.<br />
In caso diverso viene corrisposto in proporzione<br />
di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per<br />
il pernottamento, fermo restando che non pu˜<br />
darsi luogo ad una erogazione inferiore a due<br />
terzi di diaria per missioni di durata superiore<br />
alle 10 ore.<br />
Nei casi di missione con durata superiore ai 30<br />
giorni, il trattamento di diaria ridotto <strong>del</strong> 15%<br />
a partire dal 31¡ giorno, sempre che il <strong>lavoratore</strong><br />
abbia avuto preventiva comunicazione scritta<br />
da parte <strong>del</strong>la Direzione, dalla quale risulti che<br />
la missione avrˆ durata superiore a 30 giorni. In<br />
tal caso lÕazienda procurerˆ, nei limiti <strong>del</strong> possibile,<br />
di effettuare detta comunicazione tempestivamente.<br />
In alternativa al trattamento di cui ai comma<br />
precedenti, il <strong>lavoratore</strong> inviato in missione<br />
pu˜ optare per il rimborso a pi di lista <strong>del</strong>le<br />
spese effettivamente sostenute (e adeguatamente<br />
giustificate) nel corso <strong>del</strong>la missione<br />
stessa, fino ad un limite massimo di rimborso<br />
pari alla misura <strong>del</strong> trattamento di diaria altrimenti<br />
spettante allÕinteressato. Qualora il rimborso<br />
spese risulti inferiore allÕimporto <strong>del</strong>la<br />
diaria, al <strong>lavoratore</strong> compete, in aggiunta a<br />
detto rimborso, la corresponsione a titolo di<br />
diaria <strong>del</strong>la quota residua fino al suddetto limite<br />
massimo.<br />
In casi particolari pu˜ essere concesso il rimborso<br />
<strong>del</strong>le eventuali maggiori spese giustificate,<br />
sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria<br />
e sia ove venga prescelta la forma <strong>del</strong> rimborso<br />
a pi di lista.<br />
Misure in vigore dal 1/1/97 4¡ area 3¡ e 2¡ area 2¡ area 1¡ area<br />
professionale professionale, professionale, professionale<br />
3¡ livello 1¡ e 2¡ livello<br />
retributivo retributivo<br />
Centri fino a 200.000 abitanti 171.700 149.700 118.300 111.000<br />
da 200.001 a 500.000 abitanti 188.870 164.670 130.130 122.100<br />
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti 206.040 179.640 141.960 133.200<br />
oltre 1.000.000 di abitanti 223.210 194.610 153.790 144.300
100 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
CCNL <strong>del</strong> 22 giugno 1995 per il personale direttivo <strong>del</strong>le banche, degli enti finanziari<br />
e <strong>del</strong>le aziende che espletano attivitˆ intrinsecamente ordinate e funzionali<br />
alla intermediazione finanziaria<br />
Missioni e trasferimenti<br />
Art. 53<br />
LÕazienda pu˜ inviare il funzionario in missione<br />
temporanea fuori residenza.<br />
Salvo diverso accordo fra lÕazienda e il funzionario<br />
interessato, le missioni non possono superare<br />
complessivamente il periodo di quattro mesi<br />
nellÕarco di dodici mesi.<br />
Il limite di cui al secondo comma non riguarda<br />
gli addetti a funzioni ispettive-organizzative o a<br />
speciali servizi tecnici (ad es. ingegneri, geometri,<br />
periti).<br />
Art. 54<br />
Al funzionario inviato in missione temporanea<br />
in Italia compete:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio in 1¡ classe<br />
o in aereo (classe turistica) o con altro mezzo<br />
preventivamente autorizzato dallÕazienda;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>la spesa per il trasporto <strong>del</strong> bagaglio;<br />
c) il rimborso <strong>del</strong>le spese sostenute in esecuzione<br />
<strong>del</strong> mandato ricevuto e nellÕinteresse <strong>del</strong>lÕazienda;<br />
d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza<br />
nella misura fissata dallÕart. 59.<br />
RACCOMANDAZIONE<br />
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento<br />
dalle organizzazioni sindacali <strong>del</strong> personale direttivo<br />
stipulanti il presente contratto, lÕAssicredito<br />
raccomanda alle aziende di adottare forme assicurative<br />
a favore dei funzionari che, a seguito <strong>del</strong>lÕinvio in<br />
missione disposto dallÕazienda stessa, debbano fare<br />
uso <strong>del</strong> mezzo aereo.<br />
Art. 55<br />
Per le missioni fuori <strong>del</strong> territorio nazionale, per<br />
le quali occorre lÕassenso <strong>del</strong> funzionario, compete<br />
il rimborso <strong>del</strong>le spese sostenute per il<br />
viaggio e la permanenza allÕestero in relazione<br />
al mandato ricevuto; spetta inoltre una diaria<br />
non inferiore alla metˆ di quella prevista per le<br />
missioni nel territorio nazionale.<br />
Art. 56<br />
LÕazienda, per comprovate esigenze tecniche,<br />
organizzative e produttive, pu˜ trasferire il funzionario<br />
ad unitˆ produttiva situata in comune<br />
diverso.<br />
Nel disporre il trasferimento lÕazienda terrˆ<br />
conto <strong>del</strong>le condizioni personali e di famiglia<br />
che lÕinteressato potrˆ rendere note.<br />
Il trasferimento, salvo che particolari ragioni<br />
dÕurgenza non lo consentano, viene disposto<br />
dallÕazienda con un preavviso non inferiore a<br />
45 giorni di calendario per il funzionario che<br />
abbia familiari conviventi o parenti conviventi<br />
verso i quali sia tenuto allÕobbligo degli alimenti<br />
e 30 giorni di calendario per gli altri funzionari,<br />
fermo che, ove non sia possibile rispettare<br />
i suddetti termini - restando il trasferimento<br />
operativo - il funzionario beneficerˆ<br />
di unÕerogazione commisurata a tante diarie<br />
per quanti sono i residui giorni di preavviso<br />
non fruito.<br />
Art. 57<br />
Se il trasferimento comporta lÕeffettivo cambio<br />
di residenza, il funzionario trasferito ha diritto<br />
al rimborso <strong>del</strong>le spese e al pagamento <strong>del</strong>le indennitˆ<br />
indicate in appresso:<br />
1. al funzionario che non abbia familiari conviventi<br />
o parenti conviventi verso i quali sia tenuto<br />
allÕobbligo degli alimenti:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio, come<br />
alla lett. a) <strong>del</strong>lÕart. 54;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<br />
c) il rimborso <strong>del</strong>le eventuale perdita di canone<br />
di locazione in quanto non sia stato possibile<br />
sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione,<br />
col massimo di un anno;<br />
d) la diaria nella misura prevista nellÕart. 59 - o,<br />
in alternativa, il trattamento di cui al quinto o sesto<br />
comma <strong>del</strong>lÕarticolo stesso - per il tempo necessario<br />
per la sistemazione nella nuova residenza<br />
con un massimo normalmente di 60 giorni.<br />
2. al funzionario che abbia familiari conviventi o
Appendice normativa e contrattuale 101<br />
parenti conviventi verso i quali sia tenuto allÕobbligo<br />
degli alimenti:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio come<br />
alla lett. a) <strong>del</strong>lÕart. 54 per sŽ e per le persone<br />
di famiglia conviventi, compresa lÕeventuale<br />
persona di servizio;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;<br />
c) il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di canone<br />
di locazione in quanto non sia stato possibile<br />
sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione,<br />
col massimo di un anno;<br />
d) la diaria nella misura prevista nellÕart. 59 - o,<br />
in alternativa, il trattamento di cui al quinto o<br />
sesto comma <strong>del</strong>lÕarticolo stesso - per il tempo<br />
necessario per la sistemazione nella nuova residenza<br />
con un massimo normalmente di 120<br />
giorni, pi tante diarie - pari al 60% <strong>del</strong>la misura<br />
prevista allÕart. 59 - quante sono le persone di famiglia<br />
trasferite, compresa la persona di servizio,<br />
per il tempo necessario al trasloco.<br />
LÕazienda, inoltre, direttamente o tramite terzi,<br />
fornirˆ al funzionario lÕalloggio nella nuova sede<br />
di residenza, stipulando con lo stesso un contratto<br />
di locazione o sublocazione al canone determinato<br />
secondo i criteri <strong>del</strong>la L. 27 luglio<br />
1978 n. 392 e successive modificazioni.<br />
Ove tale contratto non si risolva anticipatamente<br />
per cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro o per nuovo<br />
trasferimento, lo stesso, se di durata inferiore<br />
al decennio, sarˆ rinnovato alla scadenza per un<br />
ulteriore periodo fino ad una durata complessiva<br />
di 10 anni dalla data <strong>del</strong> trasferimento.<br />
LÕalloggio in parola dovrˆ avere di norma le<br />
stesse caratteristiche (per superficie, categoria,<br />
ecc.) di quello che il dipendente occupava nella<br />
sede di provenienza.<br />
LÕazienda provvede al rimborso <strong>del</strong>le spese di<br />
trasloco nei confronti <strong>del</strong> funzionario che tenuto,<br />
per effetto <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong> rapporto ai<br />
sensi <strong>del</strong>le lett. a), b), c) e f) <strong>del</strong>lÕart. 64, a lasciare<br />
libero lÕimmobile di cui ai precedenti comma e<br />
che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza;<br />
ove la cessazione <strong>del</strong> rapporto avvenga per<br />
morte <strong>del</strong> funzionario, identico trattamento<br />
compete ai superstiti familiari giˆ conviventi e a<br />
carico secondo il criterio seguito per la individuazione<br />
dei titolari <strong>del</strong> diritto agli assegni familiari.<br />
La previsione di cui al presente comma<br />
non cumulabile con quelle <strong>del</strong>lÕottavo e nono<br />
comma.<br />
Sempre a condizione che il trasferimento comporti<br />
lÕeffettivo cambio di residenza, il funzionario<br />
ha diritto, inoltre, ad una indennitˆ una tantum<br />
pari a:<br />
- una mensilitˆ e mezza, qualora lÕeffettivo cambio<br />
di residenza concerna il solo interessato.<br />
Detta indennitˆ pari a due mensilitˆ se la distanza<br />
<strong>del</strong>la piazza (comune) di destinazione<br />
superiore ai 100 km., secondo il percorso pi diretto<br />
effettuabile con mezzo pubblico;<br />
- quattro mensilitˆ, qualora lÕeffettivo cambio di<br />
residenza concerna anche i familiari conviventi<br />
e i parenti conviventi verso i quali lÕinteressato<br />
abbia lÕobbligo degli alimenti. Detta indennitˆ<br />
pari a cinque mensilitˆ se la distanza <strong>del</strong>la piazza<br />
(comune) di destinazione superiore ai 100<br />
km., secondo il percorso pi diretto effettuabile<br />
con mezzo pubblico.<br />
Ai fini di cui al comma precedente la mensilitˆ<br />
da prendere a riferimento quella composta dagli<br />
emolumenti a carattere continuativo a cadenza<br />
mensile facenti parte <strong>del</strong> trattamento economico<br />
lordo di fatto spettante nel mese successivo<br />
a quello in cui il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
ha avuto luogo.<br />
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto<br />
ai sensi <strong>del</strong>la lett. a), b), c) e f) <strong>del</strong>lÕart. 64, lÕazienda<br />
provvede al rimborso <strong>del</strong>le spese di<br />
viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito<br />
dal presente articolo (escluse le diarie), qualora<br />
la risoluzione <strong>del</strong> rapporto avvenga entro cinque<br />
anni dalla data <strong>del</strong>lÕultimo trasferimento<br />
<strong>del</strong>lÕinteressato e questi, entro un anno dalla risoluzione<br />
stessa, prenda effettiva residenza in<br />
altra localitˆ <strong>del</strong> territorio nazionale.<br />
Detta disposizione si applica, in caso di morte<br />
<strong>del</strong> funzionario, nei riguardi dei superstiti familiari<br />
giˆ conviventi e a carico secondo il criterio<br />
seguito per la individuazione dei titolari <strong>del</strong> diritto<br />
agli assegni familiari, fermo che in ogni caso<br />
il rimborso spese suindicato viene concesso<br />
per il trasferimento in unÕunica localitˆ.<br />
RACCOMANDAZIONI<br />
1. A seguito di quanto prospettato in materia dalle<br />
organizzazioni sindacali <strong>del</strong> personale direttivo sti-
102 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
pulanti il presente contratto, lÕAssicredito raccomanda<br />
alle aziende di tenere in considerazione anche i casi<br />
in cui il funzionario di cui al punto 2 <strong>del</strong> primo<br />
comma <strong>del</strong>lÕart. 57 sia impossibilitato a trasferire con<br />
immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio<br />
nucleo familiare.<br />
In tal caso, in considerazione <strong>del</strong>la transitorietˆ <strong>del</strong>la<br />
situazione, troverˆ applicazione quanto previsto al<br />
punto 1, lett. a), b) e d) <strong>del</strong> predetto primo comma<br />
<strong>del</strong>lÕart. 57, ferma restando lÕeventuale integrazione<br />
con i rimborsi di cui alle lett. a), b), c) e d) - limitatamente<br />
alle diarie per i familiari - di cui al successivo<br />
punto 2 laddove nel corso di due anni dallÕavvenuto<br />
trasferimento, il funzionario interessato trasferisca<br />
anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi,<br />
lÕuna tantum giˆ percepita nella misura di cui al 1^<br />
alinea <strong>del</strong> sesto comma verrˆ integrata alla misura<br />
<strong>del</strong>lÕalinea successivo.<br />
2. LÕAssicredito raccomanda altres“ alle aziende di<br />
valutare, in termini compensativi, i casi in cui lÕadozione<br />
<strong>del</strong>lÕart. 57, secondo, terzo e quarto comma <strong>del</strong><br />
presente contratto, pur tenendo conto dei miglioramenti<br />
complessivamente apportati alla disciplina dei<br />
trasferimenti contenuta nel CCNL 27 ottobre 1987,<br />
comporti un maggior onere per il funzionario giˆ trasferito<br />
che si trovasse ad usufruire <strong>del</strong> contributo<br />
aziendale di cui al secondo comma <strong>del</strong>lÕart. 51 <strong>del</strong><br />
CCNL 7 luglio 1983.<br />
Analoga valutazione viene raccomandata per i casi<br />
di nuovi trasferimenti in cui il maggior onere sia<br />
causato esclusivamente da fatti obiettivi (diversi<br />
coefficienti di piazza, diversitˆ di oneri accessori),<br />
ferma restando ogni altra determinazione che lÕazienda<br />
ritenga di assumere con riferimento a situazioni<br />
specifiche.<br />
Art. 58<br />
Quanto previsto agli artt. 56 e 57 non trova applicazione<br />
quando il trasferimento avvenga<br />
per accoglimento di domanda <strong>del</strong> funzionario.<br />
Tuttavia, nel caso di comprovate necessitˆ <strong>del</strong><br />
funzionario, lÕazienda provvede al rimborso<br />
totale o parziale <strong>del</strong>le spese effettivamente sostenute.<br />
Art. 59<br />
La misura <strong>del</strong>la diaria viene fissata annualmente,<br />
dÕintesa fra le parti stipulanti, entro il mese di<br />
novembre ed ha decorrenza dal 1¡ gennaio successivo;<br />
a far tempo dal 1¡ gennaio 1995 detta<br />
misura stabilita in l. 252.000.<br />
In caso di missione in centri con popolazione<br />
superiore ai 200.000 e fino a 500.000 abitanti, la<br />
misura <strong>del</strong>la diaria di cui al primo comma<br />
maggiorata <strong>del</strong> 10%; in caso di missione in centri<br />
con popolazione superiore ai 500.000 e fino<br />
ad 1.000.000 di abitanti, la misura <strong>del</strong>la diaria di<br />
cui al primo comma maggiorata <strong>del</strong> 20%; in<br />
caso di missione in centri con popolazione superiore<br />
ad 1.000.000 di abitanti, la misura <strong>del</strong>la<br />
diaria di cui al primo comma maggiorata <strong>del</strong><br />
30%. A tali fini si fa riferimento, per la distinzione<br />
<strong>del</strong>le piazze in rapporto alla popolazione, ai<br />
dati sulla popolazione residente, pubblicati a<br />
cura <strong>del</strong>lÕIstituto Centrale di Statistica relativi al<br />
31 dicembre di ogni anno.<br />
La diaria corrisposta per intero quando vi sia<br />
la consumazione dei due pasti principali ed il<br />
pernottamento fuori residenza. In caso diverso,<br />
corrisposta in proporzione di 1/3, rispettivamente<br />
per ogni pasto e per il pernottamento,<br />
fermo restando che non pu˜ darsi luogo ad una<br />
erogazione inferiore ai 2/3 di diaria per missioni<br />
di durata superiore alle 10 ore.<br />
Nel caso di missione per un periodo superiore a<br />
45 giorni, la diaria ridotta <strong>del</strong> 15% a partire dal<br />
15¡ giorno successivo allÕapposita comunicazione<br />
scritta da parte <strong>del</strong>la Direzione, dalla quale<br />
risulti che la missione avrˆ durata superiore a<br />
detto periodo: detta riduzione non potrˆ comunque<br />
applicarsi per i primi 45 giorni <strong>del</strong>la<br />
missione.<br />
In alternativa al trattamento di cui ai comma<br />
precedenti, il funzionario inviato in missione<br />
pu˜ optare per il rimborso a pi di lista <strong>del</strong>le<br />
spese effettivamente sostenute (e adeguatamente<br />
giustificate) nel corso <strong>del</strong>la missione stessa, fino<br />
ad un limite massimo di rimborso pari alla<br />
misura <strong>del</strong>la diaria altrimenti spettante allÕinteressato.<br />
Qualora, nel caso di cui al comma che precede, il<br />
rimborso spese sia inferiore alla misura <strong>del</strong>la<br />
diaria altrimenti spettante allÕinteressato, il medesimo<br />
avrˆ diritto, in aggiunta a detto rimborso,<br />
alla corresponsione a titolo di diaria <strong>del</strong>la<br />
quota residua fino al suddetto limite massimo.<br />
In casi particolari pu˜ essere concesso il rimborso<br />
<strong>del</strong>le eventuali maggiori spese giustificate,
Appendice normativa e contrattuale 103<br />
sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria<br />
e sia ove venga prescelta la forma <strong>del</strong> rimborso<br />
a pi di lista.<br />
Con lÕautorizzazione <strong>del</strong>lÕazienda, potrˆ essere<br />
effettuato, nei confronti <strong>del</strong> funzionario inviato<br />
in missione temporanea in Italia, il rimborso a<br />
pi di lista separato <strong>del</strong>la sola spesa per il pernottamento<br />
in albergo. In tal caso, come pure<br />
nel caso in cui lÕalloggio sia fornito dallÕazienda,<br />
la misura <strong>del</strong>la diaria giornaliera ridotta<br />
di 1/3.<br />
Quanto previsto dal comma che precede non riguarda<br />
i casi di cui allÕart. 57 <strong>del</strong> presente contratto.<br />
Ipotesi di accordo per il rinnovo dei CCNL <strong>del</strong> settore credito <strong>del</strong>lÕ11 luglio 1999<br />
CAPITOLO X<br />
Missioni<br />
Al personale che effettua meno di 5 giornate di<br />
missione nel corso di un mese, escluse dal computo<br />
quelle c.d. a corto raggio, compete - in luogo<br />
<strong>del</strong> trattamento di diaria e fermo il rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese effettive di viaggio secondo le disposizioni<br />
in atto - il rimborso <strong>del</strong>le spese (pi di lista)<br />
per la consumazione dei pasti principali e<br />
per il pernottamento comunque - relativamente<br />
alle missioni in Italia - non oltre gli attuali importi<br />
<strong>del</strong>la diaria.<br />
Oltre il predetto limite temporale si conferma la<br />
disciplina di cui ai CCNL 19 dicembre 1994, 15<br />
giugno 1995 e 22 giugno 1995.<br />
In ogni caso, quanto previsto dai precedenti<br />
comma non si applica nei casi in cui la distanza<br />
fra la localitˆ di missione e la residenza (abituale<br />
dimora) <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, non superi i 25 km. (c.d.<br />
missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese effettive di viaggio secondo le disposizioni<br />
in atto.<br />
Trasferimenti<br />
Si modifica lÕattuale disciplina <strong>del</strong>la fornitura<br />
<strong>del</strong>lÕalloggio ai funzionari trasferiti (art. 57, 2¡<br />
comma, <strong>del</strong> CCNL 22 giugno 1995) tenendo conto<br />
<strong>del</strong>la abrogazione <strong>del</strong>le previsioni <strong>del</strong>la legge<br />
27 luglio 1978 n. 392 concernenti lÕequo canone.<br />
La nuova normativa si applicherˆ ai quadri direttivi<br />
che, in conseguenza <strong>del</strong> trasferimento disposto<br />
dallÕazienda, cambiano effettivamente<br />
residenza.<br />
LÕazienda potrˆ applicare la predetta disciplina<br />
anche al personale appartenente alle aree professionali<br />
in sostituzione <strong>del</strong> meccanismo <strong>del</strong><br />
contributo alloggio.<br />
In relazione a quanto sopra vengono abrogati<br />
lÕart. 57, 2¡ comma e la relativa Raccomandazione<br />
n. 2 <strong>del</strong> CCNL 22 giugno 1995 e sostituiti come<br />
segue.<br />
LÕazienda fornisce al dipendente, direttamente o<br />
tramite terzi, lÕalloggio nella nuova residenza<br />
stipulando con lo stesso un contratto di locazione<br />
o sublocazione; il dipendente corrisponderˆ<br />
allÕazienda un canone di locazione convenzionale<br />
determinato in applicazione <strong>del</strong>lÕart. 1 <strong>del</strong><br />
D.M. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione<br />
dei canoni di locazione nella contrattazione<br />
territoriale).<br />
Il trattamento riconosciuto, per i trasferimenti<br />
successivi alla data di stipulazione <strong>del</strong> presente<br />
contratto, per un periodo massimo di 8 anni dalla<br />
data <strong>del</strong> trasferimento stesso.<br />
Potrˆ essere definita una disciplina transitoria,<br />
fermo restando che i contratti di locazione e di<br />
sublocazione in essere potranno essere applicati<br />
fino alla naturale scadenza. Le Parti si riservano,<br />
in ogni caso, di riesaminare la materia in conseguenza<br />
di eventuali modifiche <strong>del</strong> quadro legislativo<br />
di riferimento.
104 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
Protocollo dÕintesa 8 giugno 1999 per il rinnovo <strong>del</strong> CCNL 5 luglio 1994 per lÕindustria<br />
metalmeccanica privata e <strong>del</strong>la installazione degli impianti<br />
Parte Prima Ð DISCIPLINA SPECIALE<br />
Art. 27 - Trattamento economico di trasferta<br />
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria<br />
opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio<br />
o cantiere per il quale sono stati assunti<br />
o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti,<br />
compete unÕindennitˆ di trasferta che per<br />
sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente<br />
le spese dagli stessi sostenute nellÕinteresse<br />
<strong>del</strong> datore di lavoro relative al pernottamento<br />
e ai pasti. Per tale motivo detta indennitˆ<br />
non ha natura retributiva anche se corrisposta<br />
con continuitˆ ai lavoratori che prestano attivitˆ<br />
lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello<br />
<strong>del</strong>la sede aziendale e/o di assunzione.<br />
Le parti confermano che lÕindennitˆ cos“ come<br />
disciplinata nel presente articolo continua ad<br />
essere esclusa dal calcolo <strong>del</strong>la retribuzione<br />
spettante per tutti gli istituti di legge e/o di<br />
contratto.<br />
Premesso che gli incrementi <strong>del</strong>lÕindennitˆ di<br />
trasferta sono ripartiti in ragione <strong>del</strong> 15% per le<br />
quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento,<br />
la misura <strong>del</strong>lÕindennitˆ di trasferta e<br />
<strong>del</strong>le sue quote pari agli importi in tabella.<br />
EÕ possibile sostituire lÕindennitˆ di trasferta,<br />
anche in modo parziale, con un rimborso a pi<br />
di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati<br />
<strong>del</strong> 15%.<br />
Misura <strong>del</strong>lÕindennitˆ dal 1¡ luglio 1999 dal 1¡ gennaio 2000<br />
Trasferta intera 59.450 60.350<br />
Quota per il pasto meridiano o serale 19.185 19.320<br />
Quota per il pernottamento 21.080 21.710<br />
Accordo <strong>del</strong> 22 settembre 1999 per il settore <strong>del</strong> commercio<br />
Art. 9 - Trasferimenti<br />
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e<br />
89, seconda parte, il trasferimento dei quadri che<br />
determini il cambiamento di residenza verrˆ di<br />
norma comunicato per iscritto agli interessati<br />
con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni<br />
per coloro che abbiano familiari a carico.<br />
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente<br />
sarˆ riconosciuto, per un periodo massimo<br />
di 12 mesi, il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale differenza<br />
<strong>del</strong> canone effettivo di locazione per un<br />
alloggio <strong>del</strong>lo stesso tipo di quello occupato nella<br />
localitˆ di provenienza.<br />
Il quadro che abbia compiuto il 55¡ anno di etˆ,<br />
pu˜ opporsi al trasferimento disposto dal datore<br />
di lavoro esclusivamente in caso di gravi e<br />
comprovati motivi. Ove il datore di lavoro intenda<br />
confermare il trasferimento, il quadro pu˜<br />
fare ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato<br />
previsto al successivo art. 10.<br />
Art. 86 Missioni<br />
LÕazienda ha facoltˆ di inviare il personale in<br />
missione temporanea fuori <strong>del</strong>la propria residenza.<br />
In tal caso al personale, fatta eccezione per gli<br />
operatori di vendita, compete:<br />
1) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio;<br />
2) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive per il trasporto<br />
<strong>del</strong> bagaglio;<br />
3) il rimborso <strong>del</strong>le spese postali, telegrafiche e<br />
altre, sostenute in esecuzione <strong>del</strong> mandato nellÕinteresse<br />
<strong>del</strong>lÕazienda;<br />
4) una diaria non inferiore al doppio <strong>del</strong>la quota<br />
giornaliera <strong>del</strong>la retribuzione di fatto di cui allÕart.<br />
115, seconda parte.
Appendice normativa e contrattuale 105<br />
Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la<br />
diaria verrˆ ridotta di un terzo.<br />
Per le missioni di durata superiore al mese verrˆ<br />
corrisposta una diaria ridotta <strong>del</strong> 10%. Analogamente<br />
si procederˆ quando le attribuzioni <strong>del</strong><br />
<strong>lavoratore</strong> comportino viaggi abituali.<br />
In luogo <strong>del</strong>le diarie di cui al n. 4) <strong>del</strong> secondo<br />
comma nonchŽ <strong>del</strong>la diaria di cui al terzo comma<br />
<strong>del</strong> presente articolo, il datore di lavoro ha<br />
facoltˆ di corrispondere il rimborso a pi di lista<br />
<strong>del</strong>le spese di vitto e alloggio, con trattamento<br />
uniforme per tutto il personale.<br />
Per brevi trasferte in localitˆ vicine verrˆ rimborsata<br />
la spesa effettiva <strong>del</strong> viaggio e quella di<br />
soggiorno.<br />
Art. 88 - Trasferimenti<br />
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti<br />
indennitˆ:<br />
a) al <strong>lavoratore</strong> che non sia capofamiglia:<br />
1) il rimborso <strong>del</strong>la spesa effettiva di viaggio per<br />
la via pi breve;<br />
2) il rimborso <strong>del</strong>la spesa effettiva per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e <strong>del</strong> bagaglio;<br />
3) il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di pigione<br />
qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione<br />
o far luogo al subaffitto; tale rimborso va<br />
corrisposto per un massimo di sei mesi;<br />
4) una diaria nella misura fissata per il personale<br />
in missione temporanea pari a quella prevista<br />
dallÕart. 86, seconda parte, ovvero un rimborso a<br />
pi di lista con le modalitˆ indicate nello stesso<br />
articolo;<br />
b) al <strong>lavoratore</strong> che sia capo famiglia e cio abbia<br />
famiglia propria o conviva con parenti verso<br />
cui abbia obblighi di alimenti:<br />
1) il rimborso <strong>del</strong>la spesa effettiva di viaggio per<br />
la via pi breve per sŽ e per le persone di famiglia;<br />
2) il rimborso <strong>del</strong>la spesa effettiva per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e <strong>del</strong> bagaglio;<br />
3) il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di pigione<br />
qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione<br />
o far luogo al subaffitto; tale rimborso va<br />
corrisposto per un massimo di sei mesi;<br />
4) una diaria nella misura fissata per il personale<br />
in missione temporanea per sŽ e per ciascun<br />
convivente a carico; per i figli conviventi la diaria<br />
ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria<br />
il datore di lavoro pu˜ corrispondere il rimborso<br />
a pi di lista <strong>del</strong>le spese di vitto e alloggio sostenute<br />
dal <strong>lavoratore</strong> per sŽ e per i familiari a<br />
carico componenti il nucleo familiare. Le diarie<br />
o i rimborsi di cui al presente articolo saranno<br />
corrisposti per il tempo strettamente necessario<br />
al trasloco.<br />
Quando il trasferimento comporta anche il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio, il <strong>lavoratore</strong> avrˆ diritto a<br />
percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente<br />
articolo fino a otto giorni dopo lÕarrivo <strong>del</strong> mobilio.<br />
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilitˆ<br />
di direzione esecutiva che determini il<br />
cambiamento di residenza verrˆ di norma comunicato<br />
per iscritto agli interessati con un<br />
preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per<br />
coloro che abbiano familiari a carico.<br />
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente<br />
sarˆ riconosciuto, per un periodo massimo<br />
di nove mesi, il rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale<br />
differenza <strong>del</strong> canone effettivo di locazione per<br />
un alloggio <strong>del</strong>lo stesso tipo di quello occupato<br />
nella localitˆ di provenienza.<br />
Art. 89 - Disposizioni per i trasferimenti<br />
A norma <strong>del</strong>lÕart. 13 <strong>del</strong>la legge 20 maggio 1970<br />
n. 300, il <strong>lavoratore</strong> non pu˜ essere trasferito da<br />
una unitˆ aziendale a unÕaltra se non per comprovate<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
Il personale trasferito avrˆ diritto, in caso di successivo<br />
licenziamento, al rimborso <strong>del</strong>le spese<br />
per ritorno suo e <strong>del</strong>la sua famiglia nel luogo di<br />
provenienza, purchŽ il rientro sia effettuato entro<br />
sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza<br />
maggiore.<br />
OPERATORI DI VENDITA<br />
Art. 10 - Trasferimenti<br />
LÕoperatore di vendita trasferito conserva il<br />
trattamento economico goduto precedentemente,<br />
escluse quelle indennitˆ e competenze<br />
che siano inerenti alle condizioni locali o alle<br />
particolari prestazioni presso la sede di origine<br />
e che non ricorrono nella nuova destinazione.<br />
LÕoperatore di vendita che non accetti il trasferimento<br />
determinato da comprovate esigenze<br />
tecniche, organizzative e/o produttive, sarˆ<br />
considerato dimissionario e avrˆ diritto al trat-
106 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
tamento di fine rapporto e al preavviso. AllÕoperatore<br />
di vendita che venga trasferito sarˆ<br />
corrisposto il rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio e<br />
trasporto per sŽ, per le persone di famiglia e per<br />
gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ<br />
opportuni accordi da prendersi con lÕazienda.<br />
EÕ dovuta inoltre la diaria per giorni dieci allÕoperatore<br />
di vendita celibe o senza congiunti<br />
conviventi a carico e per giorni 20, oltre un giorno<br />
per ogni figlio a carico, allÕoperatore di vendita<br />
con famiglia.<br />
Qualora per effetto <strong>del</strong> trasferimento lÕoperatore<br />
di vendita debba corrispondere un indennizzo<br />
per anticipata risoluzione <strong>del</strong> contratto di affitto,<br />
avrˆ diritto al rimborso di tale indennizzo fino<br />
alla concorrenza di un massimo di sei mesi di<br />
pigione. Detto rimborso sarˆ dovuto a condizione<br />
che il contratto di affitto sia stato, precedentemente<br />
alla comunicazione <strong>del</strong> trasferimento, regolarmente<br />
registrato o denunciato al datore di<br />
lavoro. Il provvedimento di trasferimento dovrˆ<br />
essere comunicato per iscritto allÕoperatore di<br />
vendita con un preavviso non inferiore ai 30<br />
giorni. AllÕoperatore di vendita che chiede il suo<br />
trasferimento non competono le indennitˆ di<br />
cui sopra.<br />
CCNL per i dipendenti di aziende <strong>del</strong> settore turismo <strong>del</strong> 22 gennaio 1999<br />
Art. 375<br />
LÕimpresa ha facoltˆ di inviare il personale in<br />
missione temporanea fuori dalla propria residenza.<br />
In tal caso al personale compete oltre alle normali<br />
spettanze:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio effettivamente<br />
sostenute;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>le spese di vitto e di alloggio<br />
a pi di lista, quando la durata <strong>del</strong>la trasferta<br />
obblighi il dipendente a sostenere tali spese;<br />
c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute<br />
in stretta relazione allÕespletamento <strong>del</strong>la<br />
missione sempre che autorizzate e comprovate<br />
(postali, telefoniche e simili);<br />
d) di unÕindennitˆ di trasferta pari al 15% di<br />
un ventiseiesimo <strong>del</strong>la retribuzione mensile per<br />
ogni giornata intera di assenza; per le assenze<br />
inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle<br />
sei ore, spetterˆ il 10% di un ventiseiesimo <strong>del</strong>la<br />
retribuzione mensile.<br />
Nei confronti <strong>del</strong> personale le cui mansioni<br />
comportino viaggi abituali, la misura <strong>del</strong>lÕindennitˆ<br />
di trasferta sarˆ in ogni caso pari al dieci<br />
per cento calcolato come sopra.<br />
LÕindennitˆ di cui al punto d) non cumulabile<br />
con eventuali trattamenti aziendali o individuali<br />
giˆ in atto a tale titolo, riconoscendosi al <strong>lavoratore</strong><br />
in servizio, alla data di entrata in vigore<br />
<strong>del</strong> presente Contratto, la facoltˆ di optare per<br />
iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto<br />
pi favorevole.<br />
Pu˜ essere concordata aziendalmente una diaria<br />
fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.<br />
In caso di trasferta fuori dal territorio nazionale,<br />
fermo restando il rimborso di cui ai precedenti<br />
punti a), b) e c), per quanto riguarda lÕindennitˆ<br />
prevista al punto d) la stessa resta stabilita nel<br />
venti per cento calcolato come sopra.<br />
Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o<br />
supplementi dovranno essere concordati e autorizzati<br />
preventivamente, di volta in volta, dallÕimpresa.<br />
Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente,<br />
sarˆ rimborsato il costo <strong>del</strong>la classe turistica.<br />
Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e<br />
ristoranti, allÕatto <strong>del</strong>la partenza saranno fornite<br />
al dipendente opportune istruzioni; in ogni caso<br />
non potranno essere indicati alberghi di categoria<br />
inferiore alle due stelle.<br />
Art. 376<br />
I trasferimenti di residenza danno diritto, nei<br />
confronti <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> che sia capo famiglia<br />
con congiunti a carico:<br />
a) al rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio<br />
sostenute per sŽ e per ogni familiare a carico<br />
previa presentazione dei relativi giustificativi;<br />
b) al rimborso <strong>del</strong>la spesa effettiva per il trasporto<br />
<strong>del</strong> mobilio e <strong>del</strong> bagaglio, previa presen-
Appendice normativa e contrattuale 107<br />
tazione dei relativi giustificativi;<br />
c) al rimborso <strong>del</strong>lÕeventuale perdita di pigione<br />
ove non sia stato possibile sciogliere la locazione<br />
o far luogo al subaffitto; tale rimborso va<br />
corrisposto per un massimo di sei mesi;<br />
d) ad unÕindennitˆ pari ad una mensilitˆ <strong>del</strong>la<br />
normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari).<br />
Art. 377<br />
Al <strong>lavoratore</strong> che non sia capo famiglia o che<br />
non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi<br />
di cui ai punti a), b) e c) <strong>del</strong> precedente articolo,<br />
mentre le indennitˆ di cui al punto d) sarˆ ridotta<br />
al cinquanta per cento.<br />
Art. 378<br />
A norma <strong>del</strong>lÕart. 13 <strong>del</strong>la legge 20 maggio 1970<br />
n. 300, il <strong>lavoratore</strong> non pu˜ essere trasferito da<br />
unÕunitˆ aziendale ad unÕaltra se non per comprovate<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
Il personale trasferito avrˆ diritto, in caso di successivo<br />
licenziamento, al rimborso <strong>del</strong>le spese<br />
per il ritorno suo e <strong>del</strong>la sua famiglia nel luogo<br />
di provenienza, purch il rientro sia effettuato<br />
entro sei mesi dal licenziamento, salvi i casi di<br />
forza maggiore.<br />
Art. 379<br />
Qualora il <strong>lavoratore</strong> sia comandato per lavoro<br />
fuori <strong>del</strong>la sede ove egli presta normalmente<br />
servizio, lÕorario di lavoro avrˆ inizio sul posto<br />
indicatogli.<br />
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare<br />
in sede alla fine <strong>del</strong>la giornata lavorativa, il<br />
lavoro cesserˆ tanto tempo prima <strong>del</strong>la fine <strong>del</strong><br />
normale orario di lavoro quanto strettamente<br />
necessario al <strong>lavoratore</strong>, in rapporto alla distanza<br />
ed al mezzo di locomozione, per raggiungere<br />
la sede.<br />
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento<br />
saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo<br />
le norme contenute nel presente capo.<br />
CCNL per gli addetti allÕindustria chimica farmaceutica <strong>del</strong> 4 giugno 1998<br />
Art. 27 Ð Trasferta<br />
Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo si<br />
considera in trasferta per servizio il <strong>lavoratore</strong><br />
incaricato dallÕazienda di prestare la propria attivitˆ<br />
al di fuori <strong>del</strong>la sede di lavoro assegnata<br />
dallÕazienda stessa.<br />
Al <strong>lavoratore</strong> in trasferta lÕazienda tenuta a<br />
corrispondere:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive sostenute<br />
per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;<br />
b) il rimborso <strong>del</strong>le spese di vitto ed alloggio Ð<br />
nei limiti <strong>del</strong>la normalitˆ Ð quando la durata <strong>del</strong><br />
servizio obblighi il <strong>lavoratore</strong> ad incontrare tali<br />
spese;<br />
c) il rimborso <strong>del</strong>le altre eventuali spese vive<br />
necessarie per lÕespletamento <strong>del</strong>la trasferta;<br />
d) unÕindennitˆ di trasferta pari al 50% <strong>del</strong>la<br />
retribuzione giornaliera (1/25) di cui al punto 1)<br />
<strong>del</strong>lÕarticolo 12 se la trasferta dura oltre le 12 e<br />
sino alle 24 ore. Tale indennitˆ viene ridotta <strong>del</strong><br />
20% quando lÕinvio in trasferta <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
sia particolarmente frequente.<br />
Se la trasferta dura pi di 24 ore, lÕindennitˆ di<br />
cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50%<br />
<strong>del</strong>la retribuzione giornaliera per il numero dei<br />
giorni di trasferta.<br />
Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche<br />
lÕeventuale compenso per anticipazioni e impreviste<br />
prestazioni di orario richieste dalla trasferta.<br />
Tuttavia, quando il datore di lavoro richieda<br />
esplicitamente al <strong>lavoratore</strong> <strong>del</strong>le prestazioni di<br />
lavoro effettivo oltre la durata <strong>del</strong>lÕorario normale<br />
giornaliero, tali prestazioni devono essere<br />
remunerate come straordinario.<br />
Nel caso in cui il <strong>lavoratore</strong> venga inviato in trasferta<br />
per incarichi che richiedano la sua permanenza<br />
fuori dalla normale residenza, per periodi<br />
superiori ad un mese, lÕindennitˆ di cui al<br />
punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese,
108 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
nella misura <strong>del</strong> 35% e, dopo il secondo mese,<br />
nella misura <strong>del</strong> 20%.<br />
Qualora la trasferta non abbia comportato il<br />
pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile<br />
di cui al punto 1) <strong>del</strong>lÕart. 12, utile per calcolare<br />
le percentuali <strong>del</strong> 20% e <strong>del</strong> 50% di cui al<br />
punto d), dovrˆ essere considerata al netto <strong>del</strong>la<br />
cifra di lire 450.000.<br />
LÕindennitˆ di cui al punto d) non fa parte <strong>del</strong>la<br />
retribuzione a nessun effetto <strong>del</strong> presente contratto<br />
e non si cumula con eventuali trattamenti<br />
aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi<br />
peraltro al <strong>lavoratore</strong> la facoltˆ di<br />
optare per il trattamento da esso ritenuto pi favorevole.<br />
Per gli Operatori di Vendita, giˆ denominati<br />
Viaggiatori o Piazzisti, in luogo <strong>del</strong>la normativa<br />
sopra prevista le Aziende applicheranno le seguenti<br />
disposizioni.<br />
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirˆ<br />
ad ogni effetto per il 50% parte integrante<br />
<strong>del</strong>la retribuzione.<br />
Nessuna diaria dovuta allÕOperatore di vendita<br />
quando in sede a disposizione <strong>del</strong>lÕAzienda,<br />
nella cittˆ ove egli risiede abitualmente.<br />
Qualora per˜, durante lÕanno non sia stato mandato<br />
in viaggio per tutto il periodo convenuto<br />
contrattualmente, gli sarˆ corrisposta una indennitˆ<br />
per i giorni di mancato viaggio nella misura<br />
seguente:<br />
a) se ha la residenza nella stessa sede <strong>del</strong>lÕazienda,<br />
avrˆ unÕindennitˆ nella misura di 2/5<br />
<strong>del</strong>la diaria;<br />
b) se invece lÕOperatore di vendita, con consenso<br />
<strong>del</strong>lÕazienda, ha la sua residenza in luogo<br />
diverso da quello ove ha sede lÕazienda stessa,<br />
avrˆ diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al<br />
riconoscimento <strong>del</strong>le maggiori spese sostenute<br />
per la eventuale permanenza nella cittˆ ove ha<br />
sede lÕazienda, per lÕesplicazione dei compiti affidatigli<br />
durante il periodo in cui viaggia.<br />
Qualora lÕazienda non corrisponda la diaria, le<br />
spese sostenute e documentate dallÕOperatore<br />
di vendita per vitto ed alloggio nellÕespletamento<br />
<strong>del</strong>la propria attivitˆ fuori <strong>del</strong>la cittˆ sede di<br />
deposito di filiale o di residenza contrattuale,<br />
sempre che lo stesso non possa Ð per la distribuzione<br />
<strong>del</strong> suo lavoro Ð rientrare nella propria<br />
abitazione, saranno rimborsate nei limiti <strong>del</strong>la<br />
normalitˆ. Lo stesso criterio si applica a tutte le<br />
altre spese autorizzate dallÕazienda.<br />
Fermo restando quanto previsto dal comma<br />
precedente, in sede aziendale saranno individuati<br />
tra Direzione Aziendale e RSU degli operatori<br />
di vendita i criteri da prendere a riferimento<br />
per la determinazione <strong>del</strong>la misura dei<br />
rimborsi spese.<br />
Chiarimenti a verbale<br />
1) Quanto sopra stabilito non modifica le intese<br />
aziendali che definiscono condizioni per determinare<br />
il diritto allÕindennitˆ di trasferta.<br />
2) Ai fini di quanto stabilito dal comma 3¡, punto<br />
1 , <strong>del</strong> presente articolo si considera giorno di trasferta<br />
anche la frazione ultima di tempo superiore o pari<br />
a 12 ore.<br />
Dichiarazione <strong>del</strong>le parti<br />
Le Parti, premesso che con le innovazioni apportate<br />
non hanno inteso modificare i trattamenti contrattuali,<br />
sono impegnate a verificare, nellÕambito <strong>del</strong>la<br />
stesura, il presente articolo in relazione alle disposizioni<br />
di legge.<br />
SETTORE COIBENTI<br />
Modifiche allÕart. 27<br />
Il testo <strong>del</strong>lÕarticolo sostituito integralmente<br />
dal seguente.<br />
Ai lavoratori comandati a prestare la propria<br />
opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio<br />
o cantiere per il quale sono stati assunti<br />
o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti<br />
compete:<br />
a) il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di viaggio<br />
corrispondenti ai normali mezzi pubblici di trasporto<br />
impiegati; per i viaggi superiori ai 300<br />
Km riconosciuto lÕutilizzo <strong>del</strong>la 1¡ classe ferroviaria;<br />
per i viaggi superiori ai 700 Km riconosciuto<br />
lÕutilizzo di rapidi e/o cuccette di 1¡<br />
classe;<br />
b) una diaria, comprensiva di due pasti e <strong>del</strong><br />
pernottamento, pari ai seguenti importi giornalieri:<br />
L. 60.000 a partire dal 1/5/94.<br />
Il trattamento di cui sopra sarˆ frazionato sulla<br />
base di un terzo <strong>del</strong>lÕimporto complessivo, per<br />
ciascun pasto e per il pernottamento, nel caso in
Appendice normativa e contrattuale 109<br />
cui il <strong>lavoratore</strong> possa consumare i pasti e/o<br />
pernottare presso il proprio domicilio.<br />
La suddetta diaria, che per sua natura ha lo scopo<br />
di risarcire forfettariamente le spese sostenute<br />
dai lavoratori nellÕinteresse <strong>del</strong> datore di lavoro,<br />
non ha carattere retributivo.<br />
EÕ facoltˆ <strong>del</strong>lÕazienda, sentito il <strong>lavoratore</strong>, di<br />
sostituire il rimborso forfettario con il rimborso<br />
a pi di lista.<br />
Tenuto conto <strong>del</strong>la particolare natura <strong>del</strong>le prestazioni<br />
nelle giornate non lavorate per viaggio,<br />
per le ore di viaggio effettivo sarˆ corrisposto un<br />
compenso pari alla retribuzione di orario normale<br />
di lavoro, sino ad un massimo di 8 ore<br />
giornaliere ed al 50% <strong>del</strong>la retribuzione di orario<br />
normale di lavoro per le ore eventualmente<br />
eccedenti tale limite, sino ad un massimo di altre<br />
8 ore.<br />
Agli operai che durante le festivitˆ di Pasqua,<br />
Ferragosto e Natale si trovino in trasferta sarˆ<br />
concesso di rientrare alle loro residenze riconoscendogli<br />
il rimborso <strong>del</strong>le spese effettive di<br />
viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto<br />
impiegati.<br />
In caso di infortunio o malattia, il trattamento di<br />
trasferta dovuto per un periodo massimo di 10<br />
giorni, al termine <strong>del</strong> quale il <strong>lavoratore</strong> potrˆ richiedere<br />
di tornare in sede, con diritto al rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese di viaggio con i mezzi di trasporto<br />
occorrenti e <strong>del</strong>le spese di vitto e pernottamento.<br />
Resta salva la facoltˆ <strong>del</strong>lÕazienda di<br />
disporre il rientro <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong> in qualsiasi<br />
momento.<br />
Qualora il <strong>lavoratore</strong> sia ricoverato in ospedale<br />
o in istituto di cura il trattamento di trasferta<br />
dovuto sino al giorno <strong>del</strong> ricovero. Durante il<br />
periodo di degenza, il trattamento che gli verrˆ<br />
riconosciuto sarˆ pari ad un terzo <strong>del</strong>lÕimporto<br />
<strong>del</strong>lÕindennitˆ di trasferta, fino ad un massimo<br />
di 15 giorni.<br />
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non<br />
trasportabili dietro certificazione medica o non<br />
ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere<br />
saranno esaminati caso per caso, ai fini <strong>del</strong>lÕeventuale<br />
estensione <strong>del</strong> trattamento di trasferta.<br />
Resta salva la facoltˆ per lÕazienda di provvedere<br />
a proprie spese al rientro <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, dichiarato<br />
trasportabile dal medico, fino alla di lui<br />
abitazione.<br />
Ove il rientro sia stato richiesto dal <strong>lavoratore</strong>,<br />
al medesimo dovuto il rimborso <strong>del</strong>le spese di<br />
viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e <strong>del</strong>le<br />
spese di vitto e pernottamento.<br />
Art. 28 Ð <strong>Trasferimento</strong><br />
Il <strong>lavoratore</strong> non pu˜ essere trasferito da unÕunitˆ<br />
produttiva ad unÕaltra se non per comprovate<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
Il trasferimento deve essere comunicato per<br />
iscritto, normalmente con congruo preavviso.<br />
Il <strong>lavoratore</strong> trasferito, quando il trasferimento<br />
porti come conseguenza lÕeffettivo cambio di residenza<br />
o domicilio, conserva il trattamento goduto<br />
precedentemente escluse quelle indennitˆ<br />
e competenze che siano inerenti alle condizioni<br />
locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento<br />
di origine e che non ricorrano nella<br />
nuova destinazione.<br />
Presso la localitˆ di nuova destinazione il <strong>lavoratore</strong><br />
acquisisce invece quelle indennitˆ e competenze<br />
che siano in atto per la generalitˆ dei lavoratori<br />
o inerenti alle sue specifiche prestazioni.<br />
Il <strong>lavoratore</strong> licenziato per la mancata accettazione<br />
<strong>del</strong> trasferimento ha diritto al preavviso.<br />
Al <strong>lavoratore</strong> trasferito deve essere corrisposto<br />
il rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio, vitto ed eventuale<br />
alloggio per sŽ e per le persone di famiglia<br />
che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli,<br />
parenti entro il 3¡ grado ed affini entro il 2¡ grado),<br />
nonchŽ il rimborso <strong>del</strong>le spese di trasporto<br />
per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) il<br />
tutto nei limiti <strong>del</strong>la normalitˆ e previ opportuni<br />
accordi da prendersi con lÕazienda.<br />
EÕ anche dovuta al <strong>lavoratore</strong>, limitatamente alla<br />
durata <strong>del</strong> viaggio, lÕindennitˆ di trasferta di<br />
cui al punto d) <strong>del</strong> precedente articolo 27.<br />
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si<br />
trasferisca solo, unÕindennitˆ di trasferimento<br />
commisurata alla metˆ <strong>del</strong>la normale retribuzione<br />
mensile (paga o stipendio ed indennitˆ di<br />
contingenza che andrˆ Ð in via normale Ð a percepire<br />
nella nuova residenza); quando invece si<br />
trasferisca con famiglia, detta indennitˆ commisurata<br />
a una intera retribuzione normale<br />
mensile.<br />
Qualora per effetto <strong>del</strong> trasferimento il <strong>lavoratore</strong><br />
debba corrispondere un indennizzo per anticipata<br />
risoluzione <strong>del</strong> contratto di affitto rego-
110 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
larmente registrato, o denunciato al datore di lavoro<br />
precedentemente alla comunicazione <strong>del</strong><br />
trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.<br />
Al <strong>lavoratore</strong> che venga trasferito a sua domanda<br />
compete solo il rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio<br />
e trasporto.<br />
Chiarimento a verbale<br />
Si chiarisce che con lÕespressione Òeffettivo cambio<br />
di domicilioÓ non si inteso affermare che il<br />
cambio <strong>del</strong>la stabile dimora, conseguente e causato<br />
dal trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong>, debba risultare<br />
necessariamente anche agli effetti anagrafici.<br />
CCNL per il settore giornalistico Ð Giornalisti professionisti e pubblicisti <strong>del</strong><br />
16 novembre 1995<br />
Art. 22 Ð <strong>Trasferimento</strong><br />
Salvo patti contrari, il giornalista assunto per<br />
prestare servizio in un determinato comune non<br />
pu˜ essere trasferito di sede in altro comune e<br />
potrˆ considerare il trasferimento sul quale non<br />
concordi come causa di risoluzione <strong>del</strong> rapporto<br />
per fatto <strong>del</strong>lÕeditore.<br />
Sul trasferimento quando non vi sia consenso<br />
<strong>del</strong>lÕinteressato sarˆ obbligatorio sentire il parere<br />
<strong>del</strong> comitato o fiduciario di redazione.<br />
Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano<br />
anche ai giornalisti inviati allÕestero che<br />
abbiano rapporto con una sola azienda dalla<br />
quale siano stati inviati allÕestero nonchŽ ai corrispondenti<br />
dallÕestero.<br />
In caso di trasferimento effettuato a termini <strong>del</strong><br />
presente contratto o comunque accettato dal<br />
giornalista spetterˆ al medesimo il rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese preventivamente concordate con lÕeditore<br />
per sŽ, per le persone di famiglia ed il bagaglio,<br />
oltre ad unÕindennitˆ pari ad un mese e<br />
mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito.<br />
La durata degli incarichi dei giornalisti inviati<br />
allÕestero e dei corrispondenti in sedi estere<br />
concordata al momento <strong>del</strong>lÕassegnazione <strong>del</strong>lÕincarico<br />
e pu˜ essere prolungata, anche pi di<br />
una volta, con lÕaccordo <strong>del</strong>le parti, per un periodo<br />
non superiore a quello iniziale.<br />
Qualora la durata non sia stata preventivamente<br />
concordata, lÕincarico potrˆ Ð a richiesta <strong>del</strong>lÕeditore<br />
o <strong>del</strong> giornalista Ð essere sottoposto a<br />
termine di scadenza che Ð salvo diverso accordo<br />
<strong>del</strong>le parti Ð non potrˆ essere inferiore a tre anni<br />
dalla richiesta.<br />
Con effetto dallÕ1.1.1992 ai giornalisti inviati allÕestero<br />
quali corrispondenti riconosciuta agli<br />
effetti <strong>del</strong> presente contratto lÕerogazione di una<br />
indennitˆ di residenza il cui importo sarˆ concordemente<br />
definito a livello aziendale. La predetta<br />
indennitˆ assorbita dai trattamenti di fatto<br />
giˆ erogati ai giornalisti interessati per lo stesso<br />
o equivalente titolo.<br />
La revisione periodica di tale indennitˆ sarˆ<br />
operata secondo le previsioni di cui alla nota a<br />
verbale <strong>del</strong>lÕart. 10.<br />
Nota a verbale<br />
La Commissione di gestione <strong>del</strong> contratto potrˆ<br />
essere investita a richiesta <strong>del</strong>le parti <strong>del</strong>lÕesame<br />
dei casi di reiterati trasferimenti dei giornalisti,<br />
in tempi brevi o successivi, da una sede allÕaltra.
Appendice normativa e contrattuale 111<br />
CCNL per imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero <strong>del</strong><br />
27 gennaio 1998<br />
Art. 36 Ð Trasferte<br />
Al <strong>lavoratore</strong> in trasferta, oltre al rimborso<br />
<strong>del</strong>lÕimporto <strong>del</strong> viaggio e di altre eventuali<br />
spese incontrate per conto <strong>del</strong>la ditta, dovrˆ<br />
essere corrisposta una diaria giornaliera<br />
da determinarsi direttamente o, in difetto,<br />
dalle Organizzazioni territoriali competenti.<br />
CCNL Confindustria per i dirigenti industria <strong>del</strong> 19 novembre 1997<br />
Art. 10 Ð Trasferte e missioni<br />
Oltre al rimborso <strong>del</strong>le spese documentate di<br />
viaggio, nei limiti <strong>del</strong>la normalitˆ, al dirigente<br />
in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e<br />
non superiori a due settimane dovuto, per<br />
ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo<br />
per rimborso spese non documentate pari al 2%<br />
<strong>del</strong> minimo mensile contrattuale base, diminuito<br />
<strong>del</strong>lÕimporto per ex meccanismo di variazione<br />
automatica pari a L. 1.581.000 mensili, confluito,<br />
a decorrere dal 1¡ gennaio 1992, nel predetto<br />
minimo contrattuale mensile base.<br />
In caso di trasferta di durata superiore a due settimane<br />
o di missione allÕestero, verranno presi<br />
accordi diretti tra azienda e dirigente; in ogni caso<br />
verrˆ riconosciuto, ricorrendone le condizioni,<br />
lÕimporto di cui al 1¡ comma, suscettibile di<br />
assorbimento in eventuali trattamenti complessivi<br />
di trasferta.<br />
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili<br />
non fanno parte <strong>del</strong>la retribuzione<br />
ad alcun effetto <strong>del</strong> presente contratto, ivi compreso<br />
il trattamento di fine rapporto e sono suscettibili<br />
di assorbimento in eventuali trattamenti<br />
aziendali o individuali giˆ in atto allo<br />
stesso titolo.<br />
Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali<br />
o individuali di miglior favore.<br />
Art. 14 Ð <strong>Trasferimento</strong> <strong>del</strong> dirigente<br />
Il dirigente pu˜ essere trasferito da una ad altra<br />
sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni<br />
tecniche, organizzative e produttive <strong>del</strong>lÕazienda.<br />
Il trasferimento dovrˆ essere comunicato per<br />
iscritto dallÕazienda al dirigente con un preavviso<br />
non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro<br />
quando il dirigente abbia familiari conviventi e<br />
a carico.<br />
Al dirigente trasferito sarˆ corrisposto il rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese cui va incontro per sŽ e famiglia<br />
per effetto <strong>del</strong> trasferimento stesso, nonchŽ lÕeventuale<br />
maggiore spesa effettivamente sostenuta<br />
per lÕalloggio <strong>del</strong>lo stesso tipo di quello occupato<br />
nella sede di origine, per un periodo da<br />
convenirsi direttamente tra le parti e comunque<br />
per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad<br />
unÕindennitˆ una tantum pari a 3,5 mensilitˆ di<br />
retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia<br />
ed a 2,5 mensilitˆ per il dirigente senza carichi<br />
di famiglia.<br />
Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente<br />
comma, attesa la loro particolare natura, non<br />
sono computabili agli effetti <strong>del</strong> trattamento di<br />
fine rapporto.<br />
Per il reperimento <strong>del</strong>lÕalloggio nella sede di destinazione,<br />
anche lÕazienda esplicherˆ il suo interessamento<br />
per agevolare il dirigente.<br />
Per i casi di licenziamento non per giusta causa<br />
o di morte entro cinque anni dalla data <strong>del</strong> trasferimento,<br />
lÕazienda dovrˆ rimborsare le spese<br />
relative al rientro <strong>del</strong> dirigente e/o <strong>del</strong>la sua famiglia<br />
alla sede originaria.<br />
Il dirigente licenziato per mancata accettazione<br />
<strong>del</strong> trasferimento ha diritto al trattamento di fine<br />
rapporto ed allÕindennitˆ sostitutiva <strong>del</strong><br />
preavviso.<br />
Il dirigente che proceda alla risoluzione <strong>del</strong> rapporto<br />
entro 60 giorni dalla comunicazione di cui
112 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
al 2¡ comma, motivando il proprio recesso con<br />
la mancata accettazione <strong>del</strong> trasferimento, ha diritto,<br />
oltre al trattamento di fine rapporto, ad un<br />
trattamento pari allÕindennitˆ sostitutiva <strong>del</strong><br />
preavviso spettante in caso di licenziamento e<br />
ad unÕindennitˆ supplementare al trattamento<br />
di fine rapporto pari a 1/3 <strong>del</strong> corrispettivo <strong>del</strong><br />
preavviso individuale maturato.<br />
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il<br />
trasferimento non pu˜ essere disposto nei confronti<br />
<strong>del</strong> dirigente che abbia compiuto rispettivamente<br />
il 55¡ anno se uomo o il 50¡ se donna.<br />
CCNL 26 aprile 1995 per i dirigenti di aziende <strong>del</strong> terziario, <strong>del</strong>la distribuzione e<br />
dei servizi<br />
Art. 18 Ð <strong>Trasferimento</strong><br />
Il trasferimento <strong>del</strong> dirigente pu˜ avvenire solo<br />
per comprovate ragioni tecniche, organizzative<br />
e produttive <strong>del</strong>lÕazienda.<br />
Il trasferimento verrˆ comunicato per iscritto allÕinteressato<br />
con un preavviso di almeno quattro<br />
mesi ovvero di sei mesi per coloro che abbiano<br />
familiari a carico.<br />
Qualora particolari ragioni dÕurgenza non consentano<br />
di rispettare i termini di preavviso di cui<br />
al comma precedente, il dirigente verrˆ considerato<br />
in trasferta sino alla scadenza dei termini<br />
suddetti, con diritto al rimborso <strong>del</strong>le spese per<br />
raggiungere la famiglia ogni fine settimana.<br />
Il dirigente licenziato per mancata accettazione<br />
<strong>del</strong> trasferimento ha diritto al trattamento di fine<br />
rapporto ed allÕindennitˆ sostitutiva <strong>del</strong><br />
preavviso.<br />
Il dirigente, che proceda alla risoluzione <strong>del</strong><br />
rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione<br />
di cui al 2¡ comma, motivando il proprio<br />
recesso con la mancata accettazione <strong>del</strong> trasferimento,<br />
ha diritto, oltre al trattamento pari allÕindennitˆ<br />
sostitutiva <strong>del</strong> preavviso spettante in<br />
caso di licenziamento ed al trattamento di fine<br />
rapporto, ad unÕindennitˆ supplementare pari a<br />
1/3 <strong>del</strong> corrispettivo individuale maturato.<br />
Qualora il dirigente abbia compiuto il 55¡ anno<br />
di etˆ, se uomo, o il 50¡ anno di etˆ, se donna, il<br />
trasferimento potrˆ avvenire solo previo consenso<br />
<strong>del</strong>lÕinteressato.<br />
Nel caso di successiva risoluzione <strong>del</strong> rapporto<br />
per licenziamento non determinato da giusta<br />
causa, il dirigente trasferito avrˆ diritto al rimborso<br />
<strong>del</strong>le spese relative al rientro nel luogo di<br />
provenienza per sŽ e per la propria famiglia,<br />
purchŽ il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla<br />
risoluzione <strong>del</strong> rapporto, salvo i casi di forza<br />
maggiore. In caso di decesso <strong>del</strong> dirigente analoga<br />
procedura verrˆ seguita per i familiari.<br />
Non pu˜ essere trasferito un dirigente che sia<br />
stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata<br />
<strong>del</strong>la carica.<br />
Il datore di lavoro corrisponderˆ al dirigente il<br />
rimborso <strong>del</strong>le spese cui va incontro per effetto <strong>del</strong><br />
trasferimento per sŽ e per i familiari a carico, ivi<br />
comprese quelle relative al trasloco <strong>del</strong> mobilio.<br />
Il datore di lavoro corrisponderˆ inoltre Ð per<br />
una durata da convenirsi tra le parti e comunque<br />
non inferiore a diciotto mesi Ð lÕeventuale<br />
differenza di canone effettivo, esistente allÕatto<br />
<strong>del</strong>lÕinsediamento, in alloggio <strong>del</strong>lo stesso tipo<br />
di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto<br />
conto <strong>del</strong>le condizioni medie di mercato.<br />
Al dirigente trasferito sarˆ inoltre corrisposta,<br />
allÕatto <strong>del</strong> trasloco, una indennitˆ una tantum<br />
non inferiore ad una mensilitˆ e mezza di retribuzione<br />
qualora non abbia carichi familiari e a<br />
tre mensilitˆ se con familiari a carico.<br />
Il presente articolo applicabile nel caso di trasferimento<br />
disposto dallÕazienda.<br />
Art. 19 Ð Trasferte e missioni<br />
Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare<br />
al dirigente il seguente:<br />
a) rimborso <strong>del</strong>le spese di viaggio;<br />
b) rimborso di ogni spesa sostenuta in esecuzione<br />
<strong>del</strong> mandato e nellÕinteresse <strong>del</strong>lÕazienda;<br />
c) rimborso <strong>del</strong>le spese di vitto e alloggio a
Appendice normativa e contrattuale 113<br />
pi di lista, o lÕequivalente da convenire, e<br />
<strong>del</strong>le piccole spese non documentabili.<br />
Per le missioni superiori a 12 giorni saranno<br />
presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche<br />
per gli eventuali aspetti particolari derivanti<br />
dalla durata e dalla natura <strong>del</strong>la missione.<br />
Nel caso di uso autorizzato di autovettura di<br />
proprietˆ <strong>del</strong> dirigente, il rimborso chilometrico<br />
sarˆ determinato in base alle tabelle pubblicate<br />
dallÕACI.
114 Il trasferimento <strong>del</strong> <strong>lavoratore</strong><br />
QUADRO SINOTTICO DELLE CONDIZIONI DI ALTRI CCNL<br />
CCNL<br />
Alimentari<br />
Carta<br />
TRASFERIMENTI<br />
• Rimborso spese viaggio e trasporto<br />
Operai<br />
– Spese di trasporto per sé e per la famiglia<br />
– Indennità di trasferta per 10 giorni<br />
– Se sposato indennità “una tantum” pari a<br />
15 giorni di normale retribuzione più 2 giorni<br />
per ogni familiare a carico e convivente<br />
MISSIONI<br />
Rimborso a piè di lista<br />
Rimborso spese<br />
sostenute e documentate<br />
Impiegati<br />
– Rimborso spese di viaggio e di trasporto per<br />
sé e per la famiglia<br />
– Diaria “una tantum” pari a 1/3 (se celibe)<br />
o 2/3 (se sposato) più 1/15 <strong>del</strong>la stessa<br />
per ogni familiare a carico<br />
Gomma e plastica – Rimborso viaggio e trasporto<br />
– Indennità pari al 40% <strong>del</strong>la retribuzione<br />
giornaliera per il giorno <strong>del</strong> trasferimento<br />
– Rimborso indennizzo affitto<br />
– Indennità pari a una mensilità (1/2 senza<br />
familiari a carico)<br />
Grafici editoriali – Rimborso spese viaggio e trasporto<br />
– Indennità pari a 1/3 <strong>del</strong>la retribuzione mensile<br />
o 2/3 più 1/15 per ogni familiare a carico<br />
– Rimborso indennizzo per affitto<br />
1) Missione da 12 a 24 ore:<br />
– Rimborso spese<br />
– Indennità (50% retribuzione)<br />
2) Missione più di 24 ore:<br />
– Rimborso spese<br />
– Indennità (50% retribuzione<br />
per giorni di missione)<br />
Rimborso viaggio, vitto<br />
ed alloggio<br />
Legno<br />
Operai<br />
– Rimborso concordato preventivamente <strong>del</strong>le<br />
spese di trasporto<br />
– Indennità pari a 17/30 <strong>del</strong>la retribuzione<br />
(34/30 se sposato)<br />
– Rimborso indennizzo per affitto<br />
Impiegati<br />
– Rimborso concordato spese di trasporto<br />
– Indennità pari a una mensilità (1/2 mensilità<br />
senza familiari a carico)<br />
– Rimborso indennizzo per affitto<br />
Rimborso spese trasporto,<br />
vitto ed alloggio<br />
Indennità<br />
– 50% retribuzione base per<br />
gli operai<br />
– 30% per gli impiegati