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TABELLA DI RAFFRONTO PGOS-RCF

TABELLA DI RAFFRONTO PGOS-RCF. - Rfi

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<strong>TABELLA</strong> <strong>DI</strong> <strong>RAFFRONTO</strong><strong>PGOS</strong>-<strong>RCF</strong>.Nella 1 a colonna è riportato il testo della Prefazione Generale all’Orario di Servizio (<strong>PGOS</strong>) suddiviso in commi, punti o articoli.Per ciascuna suddivisione del testo della prima colonna: nella 2 a colonna è riportata la norma del nuovo Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (<strong>RCF</strong>) che recepisce il principiocontenuto nel provvedimento normativo della <strong>PGOS</strong>; nella 3 a colonna è indicato con una “M” se il provvedimento normativo della <strong>PGOS</strong> è incoerente con i principi contenuti nelnuovo <strong>RCF</strong>; nella 4 a colonna è indicato con la sigla “I” se il provvedimento normativo della <strong>PGOS</strong> è procedura di interfaccia tra il personaledel Gestore Infrastruttura e quello delle Imprese Ferroviarie; nella 5 a colonna è indicato l’operatore ferroviario tra le cui attribuzioni ricade il provvedimento normativo della <strong>PGOS</strong>, attraversola sigla GI per indicare il Gestore Infrastruttura e la sigla IF per indicare le Imprese Ferroviarie; nella 6 a colonna sono riportati le eventuali osservazioni e commenti.Il nuovo <strong>RCF</strong> non regolamenta contesti di esercizio obsoleti, come le linee dove è previsto il controllo degli incroci da parte del personale dei treni,le linee con il blocco telefonico ed il blocco elettrico manuale, le stazioni prive di doppio segnalamento di protezione e partenza completo, ideviatoi privi di fermascambi e collegamenti di sicurezza, i segnali semaforici, ecc., oppure non rientranti nelle competenze dell’ANSF come lacircolazione sulle navi traghetto, le manovre negli scali di smistamento, ecc.Testo <strong>PGOS</strong>PARTE PRIMANORME GENERALICAPITOLO IORARIO <strong>DI</strong> SERVIZIOArt. 1RETE FERROVIARIA F.S.La Rete delle F.S. è ripartita in Unitàperiferiche.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIOsservazioni ecommentiPagina 1 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 2ORARIO <strong>DI</strong> SERVIZIO E NUMERAZIONEFASCICOLIL’Orario di Servizio si compone: dellaPrefazione Generale (<strong>PGOS</strong>); dellePrefazioni delle Unità Periferiche(PUPOS) Parte prima e seconda; deiFascicoli Linee e dei Fascicoli Orario(raccolti nel Fascicolo CircolazioneLinee dell’Unità periferica); dellaScheda Treno; dell’Orario Grafico e deiQuadri Orario.Le norme per l’impiego della SchedaTreno sono emanate dall’Unità centralecompetente. Tale documento orario èutilizzabile solo sulle linee dove esistonole seguenti condizioni: è ammessol’anticipo di corsa dei treni con ilrispetto delle sole indicazioni deisegnali, il personale dei treni noninterviene nel controllo degli incroci eper i posti di linea è sempre esclusa laprotezione a tempo. Sulle linee dovenon esistono le condizioni anzidettedevono essere utilizzati i Fascicoli Orarioche possono essere contenuti ancheall’interno di un FL relativo anche adaltre linee.L’Unità centrale competente assegna inumeri dei Fascicoli Linea ad ogni Unitàperiferica dove essi sono in uso; il primonumero si riferisce alla Prefazionedell’Unità periferica medesima.<strong>TABELLA</strong> 1Numerazione delle parti generalicompartimentali e dei fascicoli lineeTesto <strong>RCF</strong>2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteM GIIFOsservazioni ecommentiLe norme perl’impiego dellascheda treno sonodi competenzadelle IF.Le linee dove ilpersonale dei treniinterviene nelcontrollo degliincroci e dove peri posti di linea èprevista laprotezione atempo non sonoregolamentate dalnuovo <strong>RCF</strong>Pagina 2 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>e/o dei fascicoli orario.Art. 2 bisNotifica delle variazioni allecaratteristiche tecnico – funzionalidell’infrastruttura ferroviaria1. Le attivazioni di nuove linee eimpianti, le modifiche dellecaratteristiche tecnico-funzionali dellelinee e degli impianti esistenti e lemodifiche ai Fascicoli CircolazioneLinee (FCL) devono essere notificate,mediante appositi documenti, alpersonale impiegato in mansioniconnesse con la sicurezza dellacircolazione ferroviaria.2. Al personale dei treni è tuttaviaammesso notificare le sole variazioni dicui al comma 1 che comportanomodifiche ai FCL o che, pur noncomportandole, riguardano:- attivazioni o soppressioni dei segnali;- spostamenti, di qualsiasi entità, deisegnali, rispetto alla precedenteubicazione sul terreno;- modifiche delle indicazioni deisegnali;- sostituzioni dei segnali con altri didiverso tipo;- attivazioni, spostamenti o soppressionidi portali TE;- modifiche infrastrutturali riguardanti:fabbricato viaggiatori, binari, paraurtidi binari tronchi, deviatoi, marciapiedi.3. L’entrata in vigore di ciascunprovvedimento di cui al precedenteTesto <strong>RCF</strong>2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGII GIOsservazioni ecommentiPagina 3 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>comma 2 deve essere notificata,mediante prescrizione di movimento, atutti i treni che percorrono il trattointeressato dal provvedimento stesso apartire dalla sua entrata in vigore peralmeno trenta giorni. A tal fine, lanotifica di cui sopra deve essereeffettuata anche ai treni che neglistessi trenta giorni siano impostatid’orario su un tratto di linea affiancatoa quello interessato dalprovvedimento. E’ ammessoconsegnare tale prescrizione anche aitreni che d’orario percorrono il trattointeressato dal provvedimento inanticipo rispetto alla sua entrata invigore, secondo procedure stabilite dalGestore dell’Infrastruttura.Art. 3IN<strong>DI</strong>CAZIONI E SEGNI CONVENZIONALIRIPORTATI IN ORARIOFIANCATE PRINCIPALIFIANCATE PRINCIPALI PER LINEEERTMS/ETCS L2FIANCATE <strong>DI</strong> LINEAFIANCATA PRINCIPALE BINARIOILLEGALEFIANCATA <strong>DI</strong> LINEA BINARIO ILLEGALEQUADRI ORARIOSCHEDA TRENOArt. 4NUMERAZIONE DEI TRENITesto <strong>RCF</strong>2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.3.8 Un convoglio è un complesso di unoo più veicoli ferroviari, con almeno unaModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIOsservazioni ecommentiM I GI Non è piùammesso utilizzarePagina 4 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>1. La numerazione dei treni è stabilita ediramata dal Gestore dell’Infrastruttura.Da tale numerazione devono potersiindividuare i treni viaggiatori, i trenimerci, i treni ordinari, i treni straordinari, itreni del trasporto codificatocombinato, nonché ogni altraeventuale tipologia di treni la cuiindividuazione risulti necessaria per lasicurezza della circolazione.Ciascun treno deve essere identificatounivocamente da un numero, con osenza particolari prefissi o suffissi (aisensi dell’articolo 13 del Regolamentoper la Circolazione dei Treni), e da unadata di effettuazione.Tuttavia, qualora per cause di forzamaggiore sia necessario suddividere ilpercorso di un unico treno in più partida percorrere ciascuna con materialerotabile diverso, è ammesso utilizzare lostesso numero e la stessa data dieffettuazione del treno originale pertutti i treni che percorrono le diverseparti. In tal caso, occorrendoscambiare comunicazioni connessecon la sicurezza, il treno oggetto dellacomunicazione deve essere indicato,oltre che con il numero, con unulteriore elemento che lo identifichi inmaniera univoca.La numerazione dei treni devesoddisfare anche ai criteri di cui alsuccessivo comma 2.2. I numeri dispari sono di regolaassegnati ai treni viaggianti in direzioneTesto <strong>RCF</strong>unità di trazione, dotato di sistema difrenatura e cabina di guida e atto asvolgere un determinato servizioferroviario (trasporto di persone o merci,manutenzione dell’infrastruttura,soccorso ad altri convogli,movimentazione di veicoli).3.9 Un treno è un convoglio che simuove con una velocità massimaammessa per esso determinatapreventivamente per ciascun puntodell’infrastruttura da percorrere,secondo le norme di cui al presenteRegolamento.4.8 La circolazione dei treni deve essereprogrammata nel senso di marcia per ilquale il binario è attrezzato.4.9 Ciascun treno deve avere unpercorso individuato. Le lineeappartenenti a tale percorso sonodenominate linee di impostazioneprogrammata del treno. L’insieme dellelinee di impostazione di un treno puòcomprendere anche più tratti di lineaalternativi compresi fra due località diservizio. Il movimento di un treno sulpercorso individuato può avvenire solonel senso di marcia prestabilito.4.10. Ciascun treno deve essereidentificato univocamente da uncodice alfanumerico e dalla data dieffettuazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentilo stesso numero ela stessa data dieffettuazione deltreno originale pertutti i treni chepercorrono lediverse partiPagina 5 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Nord/Sud ed Ovest/Est; i numeri pari aquelli viaggianti nella direzioneopposta.Di regola per i treni che invertono piùvolte il senso di marcia deveprovvedersi, salvo casi particolari dipercorrenze in tratte diverse dellastessa linea, l’assegnazione di una solacoppia di numeri pari e dispari.Per alcune linee meno importanti,aventi tratti comuni con linee principali,la numerazione segue quella dellalinea principale anche nei tratti noncomuni.3. Le corse delle navi traghetto tra ilcontinente, la Sicilia e la Sardegnavengono contrassegnate, a secondadelle funzioni, con numeri comeavviene per i treni.4. Soppresso.Art. 5SOPPRESSOTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiNondicompetenzadell’ANSF, quindinonregolamentato dalnuovo <strong>RCF</strong>.Pagina 6 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 6CO<strong>DI</strong>CE CLIENTEOgni treno viene individuato oltre chedal numero, dalla stazione origine e dalgiorno di messa in circolazione ancheda un codice cliente secondo leindicazioni che saranno emanatadall’Unità centrale competente.Il codice cliente individua l’ImpresaFerroviaria titolare del treno.Art. 7RAPPORTI TRA I TRENI IN CASO <strong>DI</strong>CONFLITTI <strong>DI</strong> CIRCOLAZIONE1. I treni in anticipo corsa nondovranno provocare ritardi ai treni inorario indipendentemente dallecategorie.Per i conflitti fra treni in ritardo, dovrà dinorma tenersi conto dei valori degliindicatori di regolarità fissati per lediverse categorie di treni dallecompetenti Unità centrali.Agli effetti della risoluzione dei conflitti incaso di precedenze o incroci di treni inritardo, dovrà applicarsi di norma laseguente graduatoria di importanzadei treni, determinata dal tipo ditraccia oraria utilizzata (Tabella 3),tenendo comunque conto, nellagestione della circolazione, dei treni piùprossimi al termine di corsa o a al primodei seguenti grandi impianti diinterscambio fra i principali sisteminazionali ed internazionali: TorinoP.N.,Milano C.le, Verona P.N., VeneziaTesto <strong>RCF</strong>4.10. Ciascun treno deve essereidentificato univocamente da uncodice alfanumerico e dalla data dieffettuazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIGIOsservazioni ecommentiPagina 7 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Mestre, Genova P.P., Bologna C.le,Firenze S.M.N., Roma T.ni e Napoli C.le.<strong>TABELLA</strong> 3Graduatoria d’importanza dei treni.Merci 1 – Velocità a 120 km/h;Merci 2 – Velocità < a 120 km/h.Nelle fasce orario di punta del trafficopendolare (di norma dalle 06 alle 09 edalle 17 alle 19) i treni che utilizzanotracce di tipo IR, <strong>DI</strong>R, REG e MET sonoda considerare in graduatoriad’importanza 1.Nelle fasce orario di punta del trafficomerci (di norma dalle 23 alle 06) i treniche utilizzano tracce di tipo Merci 1sono da considerare in graduatoriad’importanza 2. ). I treni che utilizzanotracce di tipo Merci 2 sono daconsiderare in graduatoriad’importanza 3.Ulteriori indicazioni particolari, adintegrazione dei criteri suddetti,potranno essere formulate dallecompetenti Unità centrali.<strong>TABELLA</strong> 4 SoppressaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 8 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 8COINCIDENZE1. Due treni si considerano coincidentiin una stazione solo nei casi dichiaratidalla competente Unità centrale delGestore dell’Infrastruttura.2. Di regola non è consentitoposticipare l’orario di partenza dei treniper attenderne altri in ritardo con ora diarrivo prescritta anteriore, fatte salve leseguenti situazioni particolari:- treno che assicura l’ultimocollegamento della giornata per unadeterminata relazione;- treno dichiarato coincidente, qualoracon il treno utile successivo intercorraun intervallo superiore a un’ora.3. Solo in tali casi il DirigenteCoordinatore Movimento potràautorizzare la partenza in ritardo deitreni interessati, se formalmenterichiesta delle Imprese Ferroviarie.4. Soppresso.5. Soppresso.6. Soppresso.7. Soppresso.8. Soppresso.8-bis. Soppresso.9. Soppresso.10. Soppresso.11. Soppresso.12. Soppresso.13. Soppresso.14. Il DM e/o DC/DCO dovranno fare leopportune annotazioni riguardanti leTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIGIOsservazioni ecommentiPagina 9 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>cause del conseguente ritardo al trenoin partenza.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 10 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 9FERMATE FACOLTATIVE E PERIO<strong>DI</strong>CHE1. Nell'orario di determinati treniviaggiatori possono essere previstefermate facoltative, da effettuarsi arichiesta dei viaggiatori in arrivo o inpartenza, contraddistinte da appositosegno convenzionale.2. Il viaggiatore che intendadiscendere in una delle suddettelocalità avviserà tempestivamente ildirigente di una delle stazioni del trattodi linea interessato dal treno che deveeffettuare la fermata facoltativa. Dettodirigente provvederà per laprescrizione al treno e l'avviso allalocalità interessata.Nelle stazioni di linea a dirigenza unicail dirigente locale o l'aiutante dimovimento avviserà il dirigente unicoche provvederà analogamente aquanto sopra.Nelle fermate e nelle stazionidisabilitate provvederà il capotrenoper le prescrizioni e gli avvisi dicompetenza.Per i treni effettuati con automotrici èammesso che il viaggiatore possa,durante il viaggio, rivolgersi alcapotreno che provvederà adavvisare verbalmente il macchinista.3. Il viaggiatore che intenda partire dauna località dove sia ammessa lafermata facoltativa ne daràcomunicazione al dirigente, all'aiutanteo all'addetto almeno 10 minuti primaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteGIIFOsservazioni ecommentiPagina 11 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>dell'ora di arrivo del treno e questi,quando non possa far avvisare il trenoda precedente stazione di fermata,provvederà per l'arresto come previstodal Regolamento segnali.Non è ammessa la fermata facoltativain partenza da località impresenziate.4. Quando una fermata facoltativavenga stabilita con disposizione aparte, dopo la pubblicazionedell'orario, se ne dovrà daregiornalmente avviso ai treni interessati.5. In alcune località possono essereanche previste fermate periodiche, daeffettuare in determinati giorni, indicatiin orario con apposita annotazione.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 12 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO IICOMPOSIZIONE DEI TRENI (1)TRENI VIAGGIATORIArt. 10NORMALE COMPOSIZIONE DEI TRENIRISPETTO ALLE TRACCE ASSEGNATE(1) Per le norme tecniche relative allaformazione dei treni vedi Cap. V.1. Soppresso.2. La composizione di un treno ènormale quando garantisce prestazionialmeno uguali a quelle dellacomposizione caratteristica dellatraccia oraria utilizzata.La composizione dei treni viaggiatorideve essere contenuta nei limiti di cuiall’Art. 56. Per quanto riguarda lalunghezza massima vanno altresì tenutepresenti le disposizioni particolariemanate a riguardo dall’Unità centralecompetente.3. Soppresso.4. Soppresso.5. Soppresso.6. Soppresso.Art. 11IMPIEGO <strong>DI</strong> ALCUNI TIPI <strong>DI</strong> VEICOLI1. I treni devono essere formati, perquanto possibile, con i veicoli del tipoprevisto nelle apposite pubblicazioni.2. Particolare attenzione deve essereposta nell'uso di alcuni speciali tipi diTesto <strong>RCF</strong>4.7. Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFIFOsservazioni ecommentiPagina 13 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>carrozze e bagagliai, che per iparticolari requisiti di cui sono fornitidevono servire all'effettuazione dideterminati treni o servizi diretti,internazionali ed interni.Nelle carrozze con cuccette esistonodispositivi, che permettono ditrasformare i sedili ordinari in posticuccetta mediante il ribaltamentodegli schienali e di pannelliopportunamente sistemati.3. È da evitare la lunga inoperositàdelle carrozze di scorta e di quelleeccedenti i normali bisogni, giacché lesoste prolungate sono dannose allaloro conservazione. Le stazioni checompongono i treni debbono quindisistematicamente provvedere allasostituzione delle carrozze incircolazione con quelle giacenti, inmodo da evitare soste superiori a 48ore.4. Le stazioni che mettono incircolazione carrozze devonoprovvedere alla piombatura:a) dei rubinetti di emergenza delfreno delle carrozze che sono muniti ditali dispositivi;b) delle maniglie del freno diemergenza delle carrozze marcateRIC;c) dei dispositivi (rubinetti, tasti,pulsanti, leve) di sicurezza delle porte acomando elettropneumatico dellecarrozze munite di tale sistema dichiusura.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 14 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 12DECLASSAZIONE CARROZZE1. Per supplire alla deficienza dicarrozze di 2ª classe si può ricorrere, incaso di necessità, alla declassazionetotale o parziale di quelle di 1ª classe,sia nelle stazioni di origine del treno, sialungo il percorso, quando si verifichiuna forte affluenza di viaggiatori dellaclasse inferiore.Le carrozze od i compartimentideclassati devono mettersi adisposizione del pubblico come tutti glialtri e devono portare l'indicazionedella funzione loro assegnata a mezzodi cartellini recanti il timbro dellastazione che provvede aldeclassamento, e, fatta eccezione peri treni regionali e metropolitani, devonoportare anche il numero del treno, ladata ed il tratto di linea interessato. Icartellini dovranno applicarsi da amboi lati delle carrozze sui vetri di ciascuncompartimento declassato.Dovrà comunque evitarsi ladeclassazione delle carrozze dei tipi piùrecenti, al fine di garantire una miglioreconservazione.2. L’agente addetto alla formazionetreni o il capotreno che ordina ladeclassazione deve praticareopportuna annotazione sul foglio dicorsa.2 bis. In deroga a quanto detto alcomma 1, per i soli treni regionali emetropolitani le carrozze declassate - inTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 15 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>parte o del tutto - possono essereriutilizzate nelle medesime condizionisenza procedere alla sostituzione deicartellini applicati. In tal caso la validitàdella declassazione deve trovareconferma nell'apposita annotazione sulfoglio di corsa.3. La stazione che riceve carrozzedeclassate, prima di rimetterle incircolazione, deve provvedereall'asportazione dei cartellini sopracitati od a rinnovarli in caso dinecessità, salvo ricorra il caso di cui alcomma 2 bis.4. Le Unità periferiche interessatedevono esercitare in merito particolaresorveglianza per reprimere ogni abuso.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 16 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 13INTERCOMUNICAZIONE VEICOLI INCOMPOSIZIONE1. L'intercomunicazione è obbligatorianei treni formati in tutto o in parte dimateriale con mantici, salvo casiparticolari autorizzati di volta in volta.Per le carrozze sprovviste di mantici mamunite di passaggi con ponticelli escorrimano, i ponticelli debbono essereabbassati e le porte chiuse a chiave,per evitare il passaggio dei viaggiatorie per dare modo al personale discorta, munito di chiave, di passare dauna carrozza all'altra, osservando lamassima prudenza specie in caso diavverse condizioni atmosferiche.2. Le porte di intercomunicazione fra lecarrozze di 2ª classe e quelle di classesuperiore devono essere chiuse achiave, fatta eccezione per i treni e peri percorsi serviti da carrozze - ristoranteper dar modo a tutti i viaggiatori diaccedervi allo scopo di consumare ipasti o prendere le bevande.Tali porte debbono essere apertequando le carrozze di 2ª classe sitrovano intercalate fra quelle di classesuperiore, nonché quando ciò si rendanecessario per agevolare leoperazioni di incarrozzamento o didiscesa dei viaggiatori nelle stazionidotate di marciapiedi di lunghezzainsufficiente.In quest'ultimo caso, allo scopo diassicurare che le operazioni relative alTesto <strong>RCF</strong>4.7. Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 17 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>servizio viaggiatori vengano effettuatenell'ambito della sosta d'orario dei treni,il personale di scorta, in presenza diviaggiatori che si predispongono alladiscesa, li solleciterà opportunamente,ove possibile e sempre che sussistanocircostanze favorevoli (corridoifacilmente percorribili, scarsa affluenza,ecc.), a recarsi verso le vetture che siprevede possano trovarsi, all'atto dellafermata, in corrispondenza deimarciapiedi.3. La CICL ha facoltà di mantenerechiuse con nottolino le porte diintercomunicazione delle carrozze conletti:— durante la sosta nella stazione diorigine mentre si svolge il servizio diricevimento a terra dei viaggiatori;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti— durante il viaggio nelle ore chevanno dalla 0,00 alle 5,0, solo nel casodi carrozze non dotate di appositovano per il conduttore della CICL emunite, sul lato esterno delle porte diintercomunicazione, di un sistemaacustico di chiamata del conduttoredella CICL (campanello, cicalino oaltro), utilizzabile dal personale discorta e dagli agenti dell'ordine.Le porte devono essere liberate dalnottolino all'atto della partenza nelleore che vanno dalle 5,00 alle 24,00.Pagina 18 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Nel caso di carrozze munite di vano peril personale di scorta, la CICL hafacoltà di chiudere, soltanto con lachiave quadra, le porte estreme dellecarrozze con letti, salvo quando sidebba permettere il transito deiviaggiatori per recarsi al ristorante o peraltro giustificato motivo. Il personale discorta e gli agenti dell'ordine, ai quali èsempre consentito il passaggio da unestremo all'altro del treno, possonocosì, in ogni evenienza, aprire le portedi intercomunicazione, che devonorichiudere appena transitati.3. La CICL ha facoltà di mantenerechiuse con nottolino le porte diintercomunicazione delle carrozze conletti:— durante la sosta nella stazione diorigine mentre si svolge il servizio diricevimento a terra dei viaggiatori;— durante il viaggio nelle ore chevanno dalla 0,00 alle 5,0, solo nel casodi carrozze non dotate di appositovano per il conduttore della CICL emunite, sul lato esterno delle porte diintercomunicazione, di un sistemaacustico di chiamata del conduttoredella CICL (campanello, cicalino oaltro), utilizzabile dal personale discorta e dagli agenti dell'ordine.Le porte devono essere liberate dalnottolino all'atto della partenza nelleore che vanno dalle 5,00 alle 24,00.Nel caso di carrozze munite di vano peril personale di scorta, la CICL haTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 19 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>facoltà di chiudere, soltanto con lachiave quadra, le porte estreme dellecarrozze con letti, salvo quando sidebba permettere il transito deiviaggiatori per recarsi al ristorante o peraltro giustificato motivo. Il personale discorta e gli agenti dell'ordine, ai quali èsempre consentito il passaggio da unestremo all'altro del treno, possonocosì, in ogni evenienza, aprire le portedi intercomunicazione, che devonorichiudere appena transitati.4. Nel caso di eventuale distacco dimantici durante la corsa del treno, ilpersonale di scorta deve chiudere leporte di intercomunicazione e ove nonsi potesse un agente deve trattenersipresso le porte aperte, a salvaguardiadell'incolumità dei viaggiatori finchénon sia possibile ristabilirel'accoppiamento.5. L’accoppiamento dei mantici deveessere eseguito dal personaleincaricato e, in mancanza, da quelloaddetto alla formazione treni, salvoquanto detto nell’art. 83 comma 1 per itreni di mezzi leggeri.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 20 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 14VEICOLI CON ATTREZZATURE SPECIALI1. Nei bagagliai - posta si potràoccupare con merci e bagagli anchel'ambiente assegnato al servizio postalequando questo non vi siadisimpegnato; è però vietato il caricodi merci che esalino odori sgradevoli.2. I bagagliai specializzati per trenispeciali e turistici, le carrozze ristoranti,gli ETR, i rimorchi del gr. Le 480 possonoessere attrezzati per consentirel'utilizzazione a bordo degli stessi dicucine e fornelli a gas liquefatto.I rotabili in argomento non possonoessere inoltrati sulle linee di altreFerrovie salvo apposita autorizzazionedelle medesime.Premesso che agli effetti dellaprotezione contro gli incendi gliimpianti a gas liquefatto in opera sudetti rotabili soddisfanocostruttivamente alle norme della FicheUIC 564/2 OR, per l'utilizzazione deglistessi dovranno essere osservate leseguenti disposizioni:— su ogni bagagliaio, carrozzaristorante, ETR o rimorchio elettrico sonoammesse, per rotabile, due installazioniaventi ciascuna due bombole da 14chilogrammi di gas liquefatto;—le bombole devono essere posteentro gli appositi contenitori ubicati nelsottocassa ed opportunamentestaffate. È necessario porre particolarecura nel collegare le bombole aiTesto <strong>RCF</strong>4.7. Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 21 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>relativi raccordi ed i fornelli alle relativecondotte flessibili in modo da esserecerti che non si verifichino fuoriuscite digas;— i fornelli devono essere provvisti diun dispositivo che provvede allachiusura automatica dell'alimentazioneallorché si verifica l'estinzione dellafiamma, evitando cosi l'uscita del gasnon bruciato;— nella utilizzazione dell'impianto ilpersonale incaricato deve attenersialla scrupolosa osservanza delleistruzioni sull'uso dello stesso, riportate inapposito cartello ubicato in vista su diuna parete del rotabile;— le luci di areazione esistenti nelrotabile non debbono essere ostruitecon apparecchiature, suppellettili,scaffalature, ecc. e le apposite grigliedevono essere tenute in posizione diaperto;— deve essere comunque impeditol'accesso dei viaggiatori nelcompartimento ove sono installati ifornelli;— al termine dell'impiego del gas,devono chiudersi accuratamente irubinetti dei bruciatori e quelli dellabombola;— nell'eventualità che vengaipotizzato, per la presenza di odore divernice oppure di cavi elettricisurriscaldati oppure per altre cause, unprincipio di incendio, interessante ilveicolo, il personale utilizzatoreTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 22 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>dell'impianto dovrà provvedereimmediatamente a disabilitarel’impianto a gas liquefattoprovvedendo alla chiusura deirubinetti, a disinserire leapparecchiatureelettrichedell'ambiente di ristoro, ad avvisare gliagenti di scorta ai treno per ildisinserimento delle apparecchiatureelettriche, di riscaldamento o dicondizionamento dell'aria e dellecondotte AT;— nel caso di incendio del veicolodovrà provvedersi con urgenza atogliere le bombole dalla zonasuscettibile di essere investitadall'incendio stesso o refrigerarlebagnandole con acqua;— l'uso dell'impianto a gas liquefatto,deve essere affidato a personaleadeguatamente istruito che dia tutte legaranzie per il rispetto di quanto sopradisposto e sia pratico dell'uso degliestintori;— la valvola automatica contro ilritorno di fiamma deve essereassicurata mediante legatura epiombo apposto da impianto F.S. alloscopo di rendere evidenti eventualimanomissioni della stessa durantel'utilizzazione del rotabile;— per i rotabili aventi una solainstallazione deve essere previsto unestintore portatile di tipo a polvere danon meno di 6 chilogrammi idoneo adessere impiegato in prossimità diTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 23 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>apparecchiature elettriche sottotensione mentre per quelli aventi dueinstallazioni ne devono essere previstidue. In alternativa possono essereutilizzati estintori portatili, dello stessotipo, da 5 chilogrammi ed in tal casodevono essere previsti n. 2 estintori per irotabili con una installazione e n. 3estintori per i rotabili con dueinstallazioni. Gli estintori da alloggiarenegli appositi supporti, devono essereprovvisti di tubo flessibile e di unmanipolatore a pistola che permetta avolontà d'interrompere e di riprenderel'erogazione dell'estinguente durantel'operazione di estinzione dell'incendio.Essi devono poter funzionare senza chesia necessario capovolgerli;— i controlli del condizionamentodegli impianti da parte di agenti F.S.devono essere regolati osservando leparticolari norme che li disciplinano.L'Ente interessato alla installazione edalla utilizzazione dei fornelli, dellerelative bombole e degli estintori deverilasciare, alla competente Unitàperiferica, una dichiarazionecontenente:a) l'impegno ad osservare tutte ledisposizioni di cui sopra;b) l'esonero per l'Azienda da tutte leconseguenze patrimoniali per danniche dovessero comunque derivaredall'impiego del gas liquefatto(dichiarazione di manleva).Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 24 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 15UBICAZIONE DEI VEICOLI1. L'ubicazione dei veicoli è stabilitatenendo conto delle condizioni diservizio delle diverse stazioni nelle qualivengono aggiunte o staccatecarrozze, dell'ordine di arrivo epartenza dei treni coincidenti, deglieventuali regressi, dei cambi dilocomotiva, delle operazioni di carico,scarico e trasbordo dei bagagli, dellemerci, della posta, ecc.2. Nei treni effettuati con carrozze aunica destinazione, le carrozze dellastessa classe debbono, di regola,essere riunite in un sol gruppo, dacollocarsi sempre, per la stessa linea edirezione dei treni, nella medesimaposizione rispetto agli altri gruppi,affinché le stazioni intermedie possanoagevolmentepredisporrel'incarrozzamento dei viaggiatori inpartenza.3. Nei treni formati con materialeintercomunicante le carrozze postaliprive di mantici devono esserecollocate ad una delle estremità, lealtre in posizione tale da nonostacolare il regolare svolgimento delservizio ferroviario.4. SoppressoArt. 16PULIZIA DEI VEICOLI1. I treni devono essere puliti secondo iprogrammi stabiliti dalle ImpreseTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFIFOsservazioni ecommentiPagina 25 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Ferroviarie.2. Il personale addetto alla formazionetreni nelle stazioni di origine ed in quelleintermedie dove si aggiungono veicolideve controllare che le carrozze inpartenza siano debitamente pulite erifornite di acqua, segnalando alpersonale addetto eventuali deficienzeperché vengano tempestivamenterimosse.Nelle stazioni dove la sosta lo consentedeve essere provveduto alla rifornitura.Durante la stagione invernale ilrifornimento di acqua viene sospesonelle carrozze che circolano in regionia clima rigido o che vi siano dirette,quando la temperatura faccia temereil congelamento dell'acqua neiserbatoi o nelle condutture, a menoche le carrozze non siano munite diparticolari dispositivi atti ad evitare ilcongelamento come risulta dagliappositi contrassegni posti in prossimitàdelle bocchette di carico e nell'internodelle ritirate. Però per i treni non rifornitiall'origine devesi provvedere nellelocalità di transito, dove le condizioni ditemperatura lo permettano.3. Alcuni treni sono scortati, in tutto o inparte del percorso, da manovali pulitoricon l'incarico di effettuare la puliziadelle ritirate e delle carrozze durante ilviaggio, nonché quella dei corridoi edei compartimenti quando ciò nonrechi disturbo ai viaggiatori.Ai pulitori è fatto divieto di transitareTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 26 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>nelle carrozze ristorante nei periodi incui sono serviti i pasti; negli altri periodiessi possono transitare senza peròsoffermarsi.4. I Responsabili degli impianti delleImprese Ferroviarie ed i loro sostitutidebbono esplicare ogniinteressamento e sorvegliare affinché itreni partano in ordine, con i suddettiveicoli perfettamente puliti edebitamente riforniti.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 27 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 17ALIMENTAZIONE DELLA CONDOTTA ALTATENSIONE DEI TRENI1. I treni viaggiatori devono esserecomposti in modo tale che la lorocondotta Alta Tensione (A. T.) possaessere sempre alimentata.Essi quindi devono essere sottoposti aiprescritti controlli e devono viaggiarecon gli accoppiatori A.T. regolarmentecongiunti.Ove sia necessario mettere incomposizione uno o più veicolisprovvisti di condotta A. T. o con talecondotta guasta, essi devono essereubicati in coda e la loro condotta A. T.,dove esiste, non dovrà esserecongiunta.2. La condotta A.T. dei treni può esserealimentata da furgoni Vrec, dotati digruppo elettrogeno per la produzionedi energia elettrica a 3000 Vcc.Tali furgoni, normalmentetelecomandati e ubicati subito dopo lalocomotiva, sono di regola utilizzati incomposizione a treni trainati dalocomotiva diesel sprovvista diimpianto autonomo di erogazione A.T..In caso di necessità i furgoni Vrec attivi,purché scortati da apposito agenteabilitato, possono essere messi incomposizione a treni trainati dalocomotiva elettrica o diesel anche seattrezzata per l'erogazione autonomadi A.T..In questo caso il furgone può essereTesto <strong>RCF</strong>4.7. Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 28 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>ubicato anche in coda e la condottaA.T. della locomotiva non deve esserecongiunta.3. Nei piazzamenti dei treni le stazionidevono tener conto del temponecessario per le prove difunzionamento e per l'erogazionepreventiva del riscaldamento o dellaclimatizzazione ai treni, secondo iprogrammi stabiliti dagli ufficicompartimentali interessati.Per l’alimentazione della condotta A.T.dei treni valgono le appositedisposizioni che danno, tra l’altro,facoltà agli agenti addetti allaformazione dei treni ed ai capi treno didisporre, di propria iniziativa,l’erogazione o la sospensione delriscaldamento in relazione allecondizioni climatiche del momento edalle richieste dei viaggiatori.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 29 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 18INCARROZZAMENTO VIAGGIATORI1. Quando tutte le carrozze di un trenohanno uguale destinazione,l'incarrozzamento dei viaggiatori non è,di regola, soggetto a limitazioni. Invece,quando una o più carrozze hannopercorsi limitati, si deve aver cura di farprendere posto in essi soltanto aiviaggiatori che non oltrepassino lastazione limite del percorso stesso.2. Le carrozze in servizio diretto, quellecioè che da una stazione intermedia oda quella terminale del trenoproseguono con i treni coincidenti,devono essere occupate solamentedai viaggiatori diretti oltre la stazione dipassaggio delle carrozze stesse alprimo treno coincidente; perciò ilpersonale di scorta deve rendersiconto degli itinerari di dette carrozze edel numero di posti che vi sonodisponibili sistemandovi i viaggiatori acui competono in relazione alla localitàcui sono diretti.3. Per le carrozze in servizio direttointernazionale provenienti dall'estero,valgono le norme stabilite per lecarrozze in servizio diretto interno.Nelle carrozze in servizio direttointernazionale che vanno all'esteropossono invece, all'atto della partenza,ammettersi i viaggiatori in serviziointerno, sempre che vi siano postidisponibili. Detti viaggiatori hanno peròl'obbligo di cedere il posto a quelliTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 30 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>diretti oltre confine che dovessero salirelungo il percorso.4. Per evitare aumenti nellacomposizione dei treni, quando lecarrozze dirette abbiano postidisponibili e altre siano completamenteoccupate, in esse si possono, a giudiziodel capotreno, far salire i viaggiatoridiretti a qualsiasi destinazione.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 31 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 19COMPARTIMENTI RISERVATILa concessione dei compartimentiriservati spetta alle Imprese Ferroviarie.Art. 20CARROZZE SPECIALIL’uso delle carrozze speciali (carrozzesaloni, carrozze per trasporto malati,ecc) è disciplinato dalle ImpreseFerroviarie.Art. 21CARTELLI IN<strong>DI</strong>CATORI1. I cartelli indicatori dell'itinerario delmateriale da viaggiatori sono di dueformati:- grande da applicarsiall'esterno;- piccolo da applicarsiall'interno.Gli uni e gli altri portano l'indicazionedell'itinerario in lettere nere, dipinte sufondo giallo per i servizi interni e sufondo bianco per il serviziointernazionale.I cartelli per i servizi interni portanoanche l'indicazione della stazione dideposito a cui appartengono, mentrequelli per i servizi internazionali oltrel'indicazione sopraddetta hanno lasigla dell'Amministrazione proprietaria.Ogni treno in servizio interno ed ognisezione di treno con destinazionediversa deve portare quattro cartelliindicatori d'itinerario, applicati ai latidelle due carrozze estreme del treno oTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFIFIFOsservazioni ecommentiPagina 32 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>della sezione.Se in composizione al treno si trovanocarrozze in servizio diretto ed in serviziointernazionale, deve essere applicatoun cartello grande a ciascuno dei latiesterni ed uno piccolo a ciascunaestremità del corridoio o nel vestibolodelle stesse.2. Ad eccezione delle carrozzeristoranti, dei bagagliai e carrozzepostali ai veicoli in servizio direttointernazionale, viaggianti con treniordinari o straordinari, devono essereinoltre applicati quattro cartelli dinumerazione, con numeri dipinti inrosso su fondo avorio, in prossimità diogni porta d'accesso ed altri due postial disopra di quelli dei cartelli internid'itinerario. Essi devono portare lamarca dell'Amministrazione proprietariaed il nome della stazione di residenza;per quelli della nostra Azienda, la siglaF.S.A tergo dovrà essere indicata lastazione di deposito.2bis. Alle sole carrozze per viaggiatori inservizio interno in composizione ai treniES* EC, IC, EN ed Espressi, devonoessere applicati per ogni veicolo duecartelli di numerazione esterni (uno perlato) e due cartelli di numerazioneinterni (uno per vestibolo).3. Alle carrozze cuccette devonoessere applicati i cartelli numericianche se circolanti in servizio interno sutreni viaggiatori ordinari e straordinari.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 33 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>4. Alle carrozze di proprietà delleferrovie estere devono essere applicatigli stessi cartelli, come quelli della reteF.S., a cura delle Amministrazioniproprietarie. Qualora detti veicoli nefossero sprovvisti, occorre applicarecartelli provvisori sia d'itinerario - conscritta stazione d'origine e destinataria -che numerici a cura delle stazioni ditransito e d'origine di corsa.5. Quando l'itinerario di una carrozza èfrazionato in più tratti si adoperanocartelli che portano sullo stesso latol'indicazione dei relativi percorsi, scrittil'uno capovolto rispetto all'altro. Lestazioni interessate debbono curareche i cartelli siano opportunamentecapovolti e quindi riapplicabili allacarrozza.6. I cartelli indicatori devono essereapplicati a cura dell’ImpresaFerroviaria. {c}Le stazioni che mettono in circolazione icartelli, debbono inscriverli nel foglioveicoli, distinti per quantità, tipo edestinazione.Le stazioni termine di corsa del treno,dopo accertata l'esistenza dei cartelli ela loro corrispondenza con lescritturazioni del foglio veicoli, rilascianosu di esso ricevuta al capotreno.Le stazioni di transito e di confine, per leTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 34 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>carrozze in servizio diretto che, in esse,passano da un treno all'altro, siaccertano dell'esistenza dei cartelliindicatori e nel caso di differenze conle scritturazioni del foglio veicoliscrivono su di esso le opportune riserve,facendole controfirmare dalcapotreno in arrivo.7. Nel caso che per avarie venganotolte dalla circolazione carrozze incomposizione a treni, la stazione nellaquale avviene lo stacco deve, prima diinoltrarle agli impianti di riparazione,ritirare tutti i cartelli indicatori dì cuifossero provviste e applicarli a quellemesse in composizione per espletare illoro servizio.Qualora la sostituzione non sia possibile,la stazione stessa deve spedire subito econ resa accelerata, alla località dideposito, i cartelli tolti d'opera, siaesterni che interni.Nello stesso modo deve regolarsi ilpersonale addetto che viene inpossesso di cartelli non propri e qualorasugli stessi mancasse l’indicazione dellalocalità di deposito deve chiedereistruzioni alla propria Impresa.I cartelli d'itinerario e di numerazionedelle Amministrazioni ferroviarie esteredebbono essere posti nell'interno dellecarrozze tolte dalla circolazione, peressere restituiti con le stesse alla ferroviaproprietaria.8. Il movimento dei cartelli èdisciplinato dai turni stabiliti dalleTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 35 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Imprese Ferroviarie.Le stazioni aventi deposito di cartelliindicatori devono giornalmente tenerein evidenza il movimento a mezzo diapposito registro, nel quale devono farrisultare i mancati ritorni, lecontestazioni fatte ai capitreno, le nonavvenute applicazioni e le applicazionicompiute con prelievo dalle scorte,indicando, in questo caso, il motivoche le ha rese necessarie. Nel registrodevono pure essere indicate lepratiche esperite per ottenere ilpareggio delle eventuali mancanzedipendenti da mancati ritorni.Alle ore 24 dell'ultimo giorno di ognimese le stazioni di deposito procedonoad un accertamento di fatto, facendofigurare nella consistenza sia i cartelliesistenti che quelli in viaggio. I risultatidell'accertamento devono essereriportati nell'apposito registro.Nel giorno successivo le stazioni dideposito provvederanno allarestituzione, ai rispettivi depositi, deicartelli che risultassero indebitamentetrattenuti.9. Oltre ai cartelli metallici di itinerario enumerici, precedentemente indicati,vengono esposti - a cura delle stazioniinteressate - due cartelli portantideterminate sigle o numeri, uno perogni lato della carrozza, per indicare lariservazione totale o parziale percomitive.Qualora la riservazione è parziale, siTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 36 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>applicano altri cartelli di formato piùpiccolo nell'interno, sul vetro delle portedei compartimenti da occupare.I cartelli con la scritta “Riservato”, daapplicarsi ad uno o più compartimentidella carrozza per motivi vari(capotreno, polfer, ecc.) devonoessere posti, come quelli per comitive,in tempo utile ed asportati a fine corsaa cura dell’Impresa Ferroviaria o altermine dell’occupazione - se questainteressa un tratto parziale del percorsodel treno- dal personale di scorta.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 37 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 22MANCANZE E AVARIE ALLE CARROZZEDELLA C. I. C. L.1. Quando, per fatto imputabileall’Impresa Ferroviaria, si verificanoavarie alle carrozze di proprietà dellaCompagnia internazionale dellecarrozze con letti (C. I. C. L.) e guasti orotture agli oggetti di corredo dellecarrozze stesse od a quelli che laCompagnia impiega nei treni articolatie nelle automotrici, gli agenti diquest'ultima hanno l'obbligo di farliconstatare immediatamente alpersonale dell’Impresa Ferroviaria,redigendo apposito verbale, dacompilarsi in duplice originale e firmarsiin contraddittorio con gli agentiferroviari che hanno fatto laconstatazione.2. Il personale dell’Impresa Ferroviaria .{c} deve prestarsi, non appena richiesti,alla constatazione dei danni in parola,provvedendovi se è possibile anchedurante la marcia del treno. Essidevono soprattutto appurare:— se i danni indicati nel verbale e secircostanze di tempo e di luogo in essodescritte rispondono alla verità;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentise la causale del danno possa intutto o in parte essere imputabile allaPagina 38 di 287


C.I.C.L.;Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti— se si sono verificati danni esterni (ciònel solo caso che il verbale tratti di solioggetti di corredo), tenuto conto chefra i danni esterni devonocomprendersi anche le rotture di vetridelle carrozze;— se, data l'ora regolamentare deipasti, le tavole del ristorante avrebberodovuto essere o no apparecchiate.3. Dopo eseguita la constatazione,qualunque ne fosse l'esito, i nostriagenti dovranno firmare i relativiverbali, compilati sui moduli forniti dagliagenti della Compagnia, senzaomettere tutte quelle circostanze chein ordine ai fatti appurati possanosalvaguardare l'interesse dell’ImpresaFerroviaria.Analoga facoltà deve essere lasciataai suddetti agenti, che potrannoinserire a verbale quanto ritengonoopportuno.4. Apposito verbale in duplice originaledeve essere redatto anche per lamancanza di oggetti di corredo oavarie nei compartimenti ordinari dellecarrozze con letto, mancanze o avarieche gli agenti ferroviari devonoconstatare prima della partenza deltreno, nonché per danni verificatisidurante il viaggio nei compartimentistessi e che gli agenti della CompagniaPagina 39 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>devono denunciare e far constatare alnostro personale non oltre la stazionetermine di corsa.5. Tutti i verbali devono essere compilatiin lingua italiana e devono contenerela descrizione dettagliata delle avariealle carrozze, dei guasti e delle rottureagli oggetti di corredo e l'indicazionedella Squadra Rialzo o dell'Officina incui sarà eventualmente inoltrata lacarrozza per la riparazione.6. Un esemplare del verbale saràtrattenuto dagli agenti dellaCompagnia; l’altro all’ufficiocompetente dell’Impresa Ferroviaria.7. Il personale dell’Impresa Ferroviariadovrà curare che un originale delverbale sia loro sempre consegnato ein caso di rifiuto da parte del personaledella C.I.C.L dovranno segnalare lacosa alla sede a cui il verbale eradestinato.Art. 23SoppressoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 40 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 24TRASPORTO <strong>DI</strong> DETENUTI1. Il trasporto del detenuti e dei loroeffetti ha luogo, di regola, nellecarrozze cellulari ed in via eccezionalein compartimenti di 2ª classe.2. Le carrozze cellulari appartengonoalle Imprese Ferroviarie {c} , tranne quelledi più recente costruzione, cheappartengono al Ministero di Grazia eGiustizia pur essendo immatricolate nelparco F.S.. Tale Ministero corrisponde,per ciascuna carrozza, una quotagiornaliera per spese di pulizia,lubrificazione,illuminazione,riscaldamento, disinfezione edisinfestazione.3. La residenza delle carrozze cellulari èsegnata sui longheroni, ma delladislocazione dispone il ComandoGenerale dell'Arma dei Carabinieri, ilquale, d'accordo con le ImpreseFerroviarie {c} , stabilisce i treni con iquali deve effettuarsi il trasporto deidetenuti e le date in cui debbono averluogo quelli normali; le traduzionistraordinarie, vengono di volta in voltacomunicate agli uffici e alle stazioniinteressate.Ultimato il servizio di traduzione, leTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 41 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>carrozze cellulari debbono esseresubito inviate alla stazione di residenza.4. Quando il trasporto dei detenuti nonha luogo con carrozze cellulari, èconsentita l'utilizzazione di uno o duecompartimenti di 2ª classe, purché incarrozza a compartimenti separati finoal soffitto. Solo quando non vi sia lapossibilità di provvedere in tal modo esi tratti di caso urgente, potràconsentirsi l'uso di un compartimento di1ª classe declassato, sempre in unacarrozza a compartimenti separati.5. Di regola i trasporti dei detenuti sieffettuano con treni viaggiatori locali; itrasporti urgenti con treni espressidevono essere autorizzati dal ServizioMovimento. Per i treni diretti taleautorizzazione occorre solo senecessita effettuare più di un trasportoper volta.6. Non è ammesso il trasporto didetenuti con treni di mezzi leggeriperché la loro struttura non offre legaranzie necessario per questo generedi trasporto. Pertanto dove il servizioviaggiatori è svolto soltanto con talimezzi, il trasporto dei detenuti deveaver luogo con carrozze cellulari daaggiungere ai treni merci, previaccordi con l'Arma dei Carabinieri;diversamente i trasporti non dovrannoaver luogo.7. Le stazioni che non dispongono diapposito locale per custodire idetenuti, in attesa della partenza deiTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 42 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>treni, possono a tale scopo utilizzare lasala d'aspetto di 2ª classe.8. Per quanto è possibile si deve evitareai viaggiatori la vista dei detenuti,facendoli salire e discendere dal latoopposto a quello in cui si svolge ilnormale servizio o effettuando detteoperazioni quando la stazione èsgombra.9. Ai militari che scortano i detenuti èconcesso di portare le armi cariche.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 43 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art.25VEICOLI IN COMPOSIZIONE Al TRENIVIAGGIATORI1. I veicoli merci da mettere incomposizione ai treni viaggiatoridebbono essere, possibilmente,marcati RIV o dotati di boccole a rulli,debbono avere il freno continuo tipoviaggiatori in funzione e debbonoessere attrezzati con la condotta A.T.2. Tali veicoli devono essereconvenientemente ubicati in testa o incoda al treno, in relazione allacomposizione dello stesso ed alleesigenze delle manovre da effettuarenelle stazioni di origine, intermedie eterminali dei trasporti.Testo <strong>RCF</strong>3.1 Un veicolo ferroviario, per potercircolare su un’infrastruttura ferroviaria,deve essere provvisto delle necessarieautorizzazioni e dotato di:- dispositivi di frenatura checonsentono di frenare e sfrenare ilveicolo e di trasmettere il comandodell’azione frenante ai veicolicollegati. Alcuni veicoli sono provvistidei soli dispositivi per la trasmissionedel comando dell’azione frenante aiveicoli collegati;- dispositivi di aggancio checonsentono di collegare il veicolo adaltri veicoli in modo da mantenere ledistanze tra essi e di trasmettere losforzo di trazione.I veicoli possono essere provvisti anchedi dispositivi per la loro immobilizzazione.I veicoli adibiti al servizio viaggiatori ocomunque presenziabili devono esseredotati di dispositivi che consentano achi è presente sui veicoli di segnalare incabina di guida un’emergenza.3.2 Un veicolo dotato di cabina diguida destinata alla condotta dei trenideve essere munito delle seguentiapparecchiature:- dispositivo di comando del sistemafrenante;- dispositivi per la visualizzazione incabina di guida delle informazioniinerenti alla sicurezza dellacircolazione ricevute dai dispositivi diterra;- sottosistema di bordo del sistema diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 44 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>protezione della marcia dei treni;- sistema di visualizzazione dellavelocità istantanea del veicolo;- sistema di registrazione della velocitàistantanea del veicolo e degli eventidi condotta;- dispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta;- sottosistema di bordo del sistema dicomunicazione terra-treno;- dispositivo per le segnalazioniacustiche;- fanali per la segnalazione di testa deitreni.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 45 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>TRENI MERCIArt. 26FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEI TRENI1. Soppresso2. SERVIZIO INTERNAZIONALE EUC (Europ Unit Cargo): Treni inservizio internazionale per il trafficodiffuso che assicurano le relazioni frastazioni di manovra internazionali ; TEC (Treni per Trasporti EuropeiCombinati): Trasporti in serviziointernazionale in regime S o SS (art.117)di grandi contenitori, casse mobili e diveicoli stradali (autocarri, semirimorchie rimorchi) fra impianti appositamenteattrezzati (terminali); MRI (Rapidi in servizio Internazionale): impostati in regime S oeccezionalmente a 90 km/h,assicurano l'inoltro in regimeinternazionale di trasporti:- a treno completo per trasportiomogenei;- condotte di carri vuoti da e perl'estero.3. SERVIZIO INTERNO Per le classifiche e le funzioni deitreni vedere quanto specificato alprecedente Art. 4 lettera e) ; Treni straordinari con categoria:effettuati all’occorrenza su disposizionedell’Unità centrale competente o delleUnità periferiche interessate. Orario ecomposizione sono definite conapposita disposizione.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 46 di 287


Testo <strong>PGOS</strong> Treni straordinari senza categoria:svolgono particolari servizi secondodisposizioni emanate dall’Unitàcentrale competente; Treni straordinari il cui orario non ècompreso nell’Orario di Servizio:effettuati all’occorrenza su disposizionedell’Unità centrale competente o delleUnità periferiche interessate. Orario ecomposizione sono definite conapposita disposizione.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 47 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 27UTILIZZAZIONE DEI TRENI1. Soppresso2. Soppresso3. Soppresso4. Soppresso5. Soppresso6. Nelle stazioni in cui vi è una sostasufficiente e non è prevista una visitatecnica da parte del personale diverifica, quello addetto alla formazionedei treni deve assicurarsi che le portedei veicoli in composizione al trenosiano chiuse.Analogamente deve comportarsi ilpersonale di scorta nel ricevere inconsegna i carri, segnalandonell'apposito quadro del foglio di corsale eventuali irregolarità relative allacomposizione dei treni.In seguito a richiesta delle AutoritàDoganali, per qualche tratto prossimoalla zona di confine, i carri vuotipossono viaggiare con le portescorrevoli aperte per il solo trattostabilito.Art .28SoppressoArt. 29TRASPORTI MILITARII carri carichi di trasporti militari, disposticon ordine di movimento o condispaccio, devono, di massima, essereubicati ai treni prescritti in modo daarrivare in testa nelle stazioni diTesto <strong>RCF</strong>4.7 Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.7.3. La partenza di ciascun treno èsubordinataall’acquisizionedell’evidenza che la verifica tecnicaallo stesso abbia dimostrato l’esistenzadelle condizioni che garantiscono lacircolazione in sicurezza del treno.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFIFOsservazioni ecommentiPagina 48 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>coincidenza o destinatarie eprecisamente subito dopo lalocomotiva, sempre che le vigentidisposizioni in materia di sicurezza nonlo impediscano. Detti carri nondebbono mai essere tolti dallacomposizione dei treni di inoltro perrispettare l'itinerario e deve esserecomunque evitata la soppressione deitreni, specie se i trasporti sono destinatiall'imbarco. Solo in caso di forte ritardopuò modificarsi l'itinerario per assicurarel'arrivo in tempo, dandone sollecitacomunicazione all’Unità perifericainteressata e all’Unità centralecompetente.Art. 30NORME COMUNI AI TRENI VIAGGIATORIE MERCISoppressoArt. 31<strong>DI</strong>SPOSIZIONI PARTICOLARIRIGUARDANTI L'UBICAZIONE <strong>DI</strong> ALCUNIVEICOLI O TRASPORTI1. Nei treni viaggiatori il bagagliaio,salvo eccezioni ammesse, deve essereubicato in testa alle carrozze; negli altritreni in punto adatto al servizio chedeve svolgere, tenendo semprepresente le variazioni che i trenidevono subire nelle stazioni di regresso.2. Soppresso.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 49 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 32POSTO DEL CAPOTRENO1. In tutti i treni viaggiatori composti dimateriale ordinario il capotreno prendeposto in un compartimento o vanoriservato di una delle prime tre vetturedi testa in servizio. Si può derogare allapredetta norma, fissandopreventivamente l'ubicazione del postodel capotreno, quando esistonoparticolari condizioni di esercizio oparticolari composizioni dei convogliche non permettono la riservazione neilimiti precedentemente indicati. Ilcapotreno prenderà posto nellacabina posteriore del mezzo ditrazione, per i soli treni a trazioneelettrica o diesel, quando risultiimpossibile reperire un idoneocompartimento.Nei treni merci il capotreno, quandoprevisto, prende posto nella cabinaposteriore del mezzo di trazione ovveronel veicolo più adatto alla frenatura,nel caso che ciò si renda necessario.2. Nei treni navetta viaggianti con lalocomotiva in coda, il capotrenoprende posto nella vettura pilota.Nel caso di treni navetta intelecomando effettuati conlocomotiva E464, il capotreno prendeposto nella cabina di guida anterioresenso marcia del treno al posto delsecondo agente, quando vi è unagente di condotta.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF La postazione delcapotreno èregolamentatasolo quando lostesso deveprendere posto incabina di guida,nei casi in cuiviene meno laprotezione deltreno da parte delsistema diprotezione e nonrisulti attivo ildispositivovigilante.Pagina 50 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>3. Nei treni di mezzi leggeri il capotrenoprende posto nell'ordine: nell'apposito scomparto; nella cabina anteriore, nel sensodella marcia del treno, al postodell'aiuto macchinista quando vi sia ilsolo macchinista (1) ; al posto dell'aiuto macchinistanella testata posteriore.(1) Vedi norme di dettaglio riportateall’Art.8 ISPST ed all’Art.3 IPCL.4. Nei casi previsti dall'Art. 8dell'Istruzione per il servizio delpersonale di scorta ai treni, il capotrenoprende posto nella cabina di guida alposto dell'aiuto macchinista o nellavettura pilota del treno navetta conlocomotiva in coda, assumendo gliobblighi stabiliti dall'articolo stesso.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 51 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 33COMUNICAZIONE TRENI STRAOR<strong>DI</strong>NARIAl POSTI <strong>DI</strong> VERIFICALe Imprese Ferroviarie devonosegnalare l’effettuazione dei trenistraordinari ai posti di verificainteressati.Art. 33 bisUTILIZZAZIONE TRENI CON FUNZIONI<strong>DI</strong>VERSE DA QUELLE PREVISTENELL'ORARIO <strong>DI</strong> SERVIZIOSe un treno previsto in orario per treniviaggiatori viene utilizzato per merci (oviceversa) ad esso deve esserepraticata, oltre alle altre occorrenti,anche la seguente prescrizione, daparte dell’agente addetto allaformazione treni: “Vostro treno utilizzatoper………….”CAPITOLO IIINORME RIGUARDANTI MEZZI <strong>DI</strong>TRAZIONE,CARRI SOCCORSO E VEICOLI SPECIALIArt. 34LOCOMOTIVE E CARRI SOCCORSO1. Soppresso.2. Le locomotive debbono esseremesse a disposizione della stazione,prima dell'ora di partenza del treno, inun tempo non inferiore a quellostabilito; quelle che rientrano indeposito dopo l'arrivo coi treni devono,compatibilmente con le esigenze dellacircolazione, essere messe adisposizione di quest'ultimo entro unTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFIFIFOsservazioni ecommentiPagina 52 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>tempo medio, stabilito come sopra, apartire dall'ora effettiva di arrivo.3. La stazione che riceve richiesta dilocomotiva di riserva deve darneimmediato avviso al Dirigente Centraleo al DC Coordinatore, cheprovvederanno per gli adempimentisuccessivi di competenza. Lalocomotiva di riserva deve esseremessa a disposizione della stazione neimodi e nei tempi previsti.4. La stazione, in cui si sia verificato unincidente o che per primo venga aconoscenza di un incidente avvenutoin linea, qualora si abbiano fondateprevisioni sulla occorrenza del carrosoccorso, dovrà farne immediatarichiesta al Dirigente Centrale o al DCCoordinatore, che provvederanno perla messa a disposizione del medesimonei modi e nei tempi previsti.5. Soppresso.6. Soppresso.7 Soppresso.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIOsservazioni ecommentiPagina 53 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 35CARRI CON ORGANI <strong>DI</strong> REPULSIONEVINCOLATI AI TELAI DEI CARRELLI ECARRI ATTI A TRASPORTI ECCEZIONALI1. I carri a carrelli non marcati RIVaventi gli organi di attacco e direpulsione applicati al telaio dei carrellianziché al telaio del carro, nonché icarrelli a bilico serie Saac, devonoviaggiare sempre in coda ai treni condivieto di rinforzo con locomotiva incoda. È però consentita l'aggiunta diun carro con freno per formare lacoda.2. Tutti i carri scoperti atti a trasportispeciali (Serie Ui, Uik, Uai, Uaik, Saacecc.) devono essere manovrati conattenzione e sono vietate le manovre aspinta ed a gravità, per i carrelli serieSaac le eventuali manovre dovrannoessere eseguite con la massimaprecauzione e sotto la scorta di agenteaddetto alla manovra.Art. 36CARRI GRU, MEZZI SGOMBRANEVESPECIALI, CARRI SPARTINEVE E SIMILI1. Per la circolazione e l’utilizzazionedei carri gru speciali e mezzisgombraneve speciali sono daosservare le particolari norme diesercizio emanate con appositi Ordinidi Servizio.Testo <strong>RCF</strong>6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:a) dal numero delle unità di trazione edalla loro distribuzione nel treno;b) dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;c) dalla massa e della lunghezza deltreno;d) dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;e) dalle modalità di aggancio deiveicoli del treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione insicurezza.6.4 I trasporti eccezionali possonocircolare solo con autorizzazionerilasciata di volta in volta e riportante lespecifiche modalità di circolazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiM IF Tali rotabili devonocircolare con lenorme dei trenipreviste dal <strong>RCF</strong>.Pagina 54 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Gli estremi di detti Ordini di Serviziosono riportati sulle fiancate dei mezzistessi.2. I carri gru, esclusi quelli di cui alprecedente comma 1, le gru mobilimontate su ruote, i carri spartineve fuoriservizio e simili, debbono viaggiare coni treni merci osservando le normeparticolari indicate a seguito:prima di essere messi in composizionei carri stessi devono essere visitati emessi a punto dal personaledell’Impresa Ferroviaria, che rilascerà,all’agente addetto alla formazionetreni ed al dirigente movimento,l’autorizzazione alla circolazione con leeventuali prescrizioni da osservare;- di regola tali carri devono essereubicati in coda e seguiti da un sol carroche forma la coda del treno (1) ;- la volata dei carri gru deveessere rivolta verso la coda, salvodiversa autorizzazione dell’ImpresaFerroviaria, che per opportunità diservizio potrà rilasciarla solo per brevitratti.(1) Per tale necessità può essereutilizzato lo stesso carro scudo semunito di freno efficiente.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPARTE SECONDANORME TECNICHE <strong>DI</strong> ESERCIZIOPagina 55 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO IVGRA<strong>DI</strong> <strong>DI</strong> PRESTAZIONEPRESTAZIONE DELLE LOCOMOTIVEE DELLE AUTOMOTRICI - MASSA DEITRENIArt. 37GRA<strong>DI</strong> <strong>DI</strong> PRESTAZIONE1. Ogni linea, a seconda dellaresistenza che oppone alla trazione deitreni per le sue caratteristichealtimetriche e planimetriche, è divisa, inciascuno dei due sensi di marcia, insezioni di carico alle quali vieneattribuito un grado di prestazionecontrassegnato da una cifra araba.I gradi di prestazione sono 31 e sonoindicati in apposita colonna dellefiancate principali dell'Orario di servizioin corrispondenza dell'inizio dei singolitratti. Il grado 1 si riferisce alle linee otratti di linea pianeggianti o in discesa.Gli altri gradi, in ordine progressivo,sono attribuiti alle linee o tratti di lineacon resistenza alla trazione via viacrescente in relazione alle livellette insalita ed alle curve.2. Per determinati tratti di linea conbrevi livellette di acclività superiore aquella caratteristica del tratto stesso, ilgrado di prestazione è rappresentatoda un numero ed un indice, in basso adestra (esempio 38) il numero definisceil grado di prestazione principalecaratteristico del tratto più esteso,mentre l'indice definisce il grado diTesto <strong>RCF</strong>2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaGIOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 56 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>prestazione sussidiario relativo ai trattipiù acclivi e di breve estensione.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiArt. 38PRESTAZIONE DELLE LOCOMOTIVE1. La prestazione di una locomotiva è ilcarico in tonnellate che essa puòrimorchiare od eventualmentespingere, su un determinato tratto dilinea, garantendo il rispetto dell’orarioprogrammato.2. La prestazione massima di unalocomotiva è il carico in tonnellate cheessa può rimorchiare odeventualmente spingere su undeterminato tratto di linea, garantendodopo l’arresto la ripresa della corsa daogni punto con un minimo valore diaccelerazione.Il valore della prestazione massima èriportato su apposite tabelle suddivisein sezioni di carico ed inserite neiFascicoli Linea/ Fascicoli Orario.Rispetto ai valori riportati nelle tabelle èammessa un eccedenza di 5 t che siritiene trascurabile.3. Su alcune sezioni di carico,individuate nei Fascicoli Linea/ FascicoliOrario dal simbolo la prestazione massima assegnata allelocomotive è calcolata tenendo contodel posizionamento dei segnali e deipunti di normale arresto dei treni. Inquesti casi, per la stessa sezione dicarico, sono riportati per ogni3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.IFPagina 57 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>locomotiva nei Fascicoli Linea/Fascicoli Orario due valori diprestazione massima. Il primo valoregarantisce la ripresa della corsa solodai punti anzidetti. Il secondo valore,riportato in corsivo sotto il primo,garantisce la ripresa della corsa daogni punto del tratto di lineaconsiderato.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti4. Nel caso in cui sulle sezionicontrassegnate dal richiamo debba essere istituito un rallentamentoo un abbassamento archettiprogrammato, le Unità periferichecomunicheranno alle ImpreseFerroviarie interessate, per il periodoprevisto, l’adozione delle prestazionimassime riportate in corsivo nelletabelle dei Fascicoli Linea/ FascicoliOrario5. La prestazione delle locomotivediesel che alimentano la condotta altatensione dei veicoli deve essereopportunamente ridotta in relazionealle caratteristiche dei mezzi di trazione.6. Sulle linee dove il personaleinterviene nel controllo degli incroci, neirelativi Fascicoli Orario è riportata la con laquale è calcolato l’orario di ogni trenoe che consente al personale dicondotta di rispettare l’orarioprogrammato.I GIIFLe linee dove ilpersonale dei treniinterviene nelcontrollo degliincroci e dove peri posti di linea èprevista laprotezione aPagina 58 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentitempo non sonoregolamentate dalnuovo <strong>RCF</strong>.Pagina 59 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 39PRESTAZIONE DEGLI AUTOMOTORI EDELLE LOCOMOTIVE <strong>DI</strong>ESEL EDELETTRICHE <strong>DI</strong> MANOVRA IN SERVIZIO AlTRENILa prestazione degli automotori e dellelocomotive diesel ed elettriche dimanovra in servizio ai treni si ricavadalle tabelle riportate nell'Allegato III, inrelazione al grado di prestazione diciascun tratto di linea ed alla velocitàdi orario.Art. 40PRESTAZIONE IN MULTIPLA TRAZIONEDELLE LOCOMOTIVE, DEGLIAUTOMOTORI E DELLE LOCOMOTIVE <strong>DI</strong>MANOVRA IN SERVIZIO Al TRENILa prestazione complessiva di due o tremezzi di trazione attivi, appartenentiallo stesso sistema di trazione, è datadalla somma delle prestazioni deisingoli mezzi (1) . Le eventuali eccezionialle norme suddette sono indicate inorario.Art. 41SoppressoArt. 42MASSA RIMORCHIATA1. La massa del materiale rimorchiatodi un treno non deve superare laprestazione della locomotiva.Per giustificate esigenze di servizio laTesto <strong>RCF</strong>9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidaModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFIFIFOsservazioni ecommentiPagina 60 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>massa rimorchiata può anche superaretale limite senza superare comunque laprestazione massima della locomotivastessa.2. L’agente addetto alla formazionetreni deve comunicare al personale dicondotta ( 1) la massa rimorchiata deitreni di materiale ordinario.(1) Formula: Massa rimorchiata …..t.Testo <strong>RCF</strong>utilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 61 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 43LOCOMOTIVA <strong>DI</strong> RINFORZO ERIDUZIONE DELLA MASSA RIMORCHIATAPER INTEMPERIE OD AVARIEACCIDENTALI1. Qualora la massa rimorchiata di untreno superi la prestazione dellelocomotive o si manifestino difficoltà dimarcia l’agente addetto allaformazione treni deve dare tempestivoavviso al deposito locomotiveinteressato.2. Il deposito, informato delle difficoltàdi marcia di un treno, in atto opresumibili, può disporre per l'aggiuntadi una locomotiva di rinforzo ai treniviaggiatori importanti anche se lamassa del materiale rimorchiato nonsupera la prestazione.Nel caso di treni merci, anzichéconcedere il rinforzo, il deposito puòchiedere al personale addetto allaformazione treni la riduzione dellamassa rimorchiata.Il motivo del rinforzo o delle riduzioni dimassa deve essere sempre indicato nelfoglio di corsa e nel bollettino ditrazione.3. Quando manchi la possibilità diintervento diretto del deposito, larichiesta del rinforzo o della riduzione dimassa sarà fatta dal macchinista amezzo del modulo M. 40a.4. Per condizioni atmosfericheparticolarmente sfavorevoli è ammessala riduzione di massa fino al 10% dellaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 62 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>prestazione delle locomotive a richiestadel capo deposito o del macchinista.Art. 44PRESTAZIONE DELLE AUTOMOTRICITERMICHEPer i gruppi di automotrici termicheaventi prestazione, il numero minimo diunità occorrente per trainare unrimorchio è indicato nella Tabella 5. Leeccezioni sono autorizzate caso percaso dall’Unità centrale competente (2) .Tabella 5 prestazione delle automotricitermiche vedi allegato(2) Per la composizione ed utilizzazionedelle automotrici e dei rimorchi vediCap. VIII.Art. 45PRESTAZIONE DELLE AUTOMOTRICIELETTRICHE1. Soppresso<strong>TABELLA</strong> 6 Soppressa2. Le automotrici elettriche dei gruppiALe 426-506, ALe 540, ALe 582, ALe 601,ALe 642, ALe 644, ALe 660, ALe 724, ALe801, ALe 803, ALe 804, ALe 840, ALe 841e ALe 940 in relazione ai gradi diprestazione delle linee possono trainarerimorchi dei gruppi e nel numeroindicato nelle Tabelle da 7 a 9 bis e da9 quater a 9 nonies, con i quali sononormalmente accoppiate.La prestazione complessiva di piùTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 63 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>automotrici elettriche dei gruppisuddetti, comunque ubicate nel treno,è uguale alla somma delle prestazionidelle singole automotrici (1) .Con le suddette automotrici èammesso il traino dei rimorchi (Le) dialtri gruppi e rotabili di tutti i tipi(eccezionalmente carri), purché tuttiprovvisti di freno continuo tipoviaggiatori. In tal caso la prestazione intonnellate delle ALe indicate nelleTabelle da 7 a 9 bis e da 9 quater a 9octies è data dal prodotto del numerodei rimorchi indicato nelle relativetabelle moltiplicato per 45.2) Per la composizione ed utilizzazione delleautomotrici e dei rimorchi vedi Cap. VIII.3. Soppresso.<strong>TABELLA</strong> 7 Automotrici elettriche gr. Ale540,660,840.<strong>TABELLA</strong> 8 Automotrici elettriche gr. Ale601 rapporto 34/50.<strong>TABELLA</strong> 8 BIS Automotrici elettriche gr.Ale 601 rapporto 34/46.<strong>TABELLA</strong> 9 Automotrici elettriche gr. Ale803 rapporto 28/56.<strong>TABELLA</strong> 9 BIS Automotrici elettriche gr.Ale 801 e 940.<strong>TABELLA</strong> 9 TER Soppressa<strong>TABELLA</strong> 9 QUATER Automotricielettriche gr. Ale 644 e 804.<strong>TABELLA</strong> 9 QUINQUIES AutomotriciTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 64 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>elettriche gr. Ale 724. <strong>TABELLA</strong> 9 SEXIESAutomotrici elettriche Ale 582.<strong>TABELLA</strong> 9 SEPTIES Automotricielettriche gr. Ale 642.<strong>TABELLA</strong> 9 OCTIES Automotricielettriche gr. Ale 841.<strong>TABELLA</strong> 9 NONIES Automotricielettriche gr. Ale 426 – 506.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 65 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 46COMPUTO DELLA MASSA RIMORCHIATA1. Il materiale rimorchiato dei treni sidivide in tre gruppi:a) veicoli ordinari per treni viaggiatori:carrozze, bagagliai, postali, cellulari ecarri riscaldatori;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentib) veicoli ordinari per treni merci: carridi tutti i tipi, compresi carri specialicome carri gru, carri soccorso, ecc.;c) locomotive, automotori edautomotrici che viaggiano inattivi erimorchi delle automotrici (1) .(1) Salvo specifico richiamo ledenominazioni di locomotiva e diautomotrice sono riferitegenericamente a tutti i sistemi ditrazione.2. la massa rimorchiata, prestazioneutilizzata dei treni, si ottiene sommandola massa lorda (tara più carico) deiveicoli carichi, la tara dei veicoli vuoti,la massa reale delle automotrici(Tabelle 14 e 15) e quello virtuale dellelocomotive inattive in composizione(Tabella 13) (2) . Non entra nel computoPagina 66 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>la massa dei mezzi di trazione attivi otrainanti se stessi.(2) La massa rimorchiata da indicarenel foglio di corsa è quella esatta, ivicompresa l’eventualeeccedenza fino a 5t di cui all’Art. 38comma 2.3. la massa di ogni veicolo si arrotondatrascurando le frazioni inferiori allamezza tonnellata e computando peruna tonnellata le frazioni uguali osuperiori alla mezza tonnellata (3) .Per i veicoli carichi riportati nellaTabella 10 la massa lorda si ottienesommando la tara al caricoconvenzionale indicato nella tabellastessa.La massa degli automotorilimitatamente ai gruppi 208 e 213, sitrascura.(3) Esempi: massa reale 11.345 kg = 11 t(massa arrotondata);- massa reale 31.500 kg = 32 t (massaarrotondata);- massa reale 23.737 kg = 24 t (massaarrotondata).Tabella 10 Carico convenzionale deiveicoli,Tabella 11 Soppressa.Tabella 12 Soppressa.Tabella 13 Masse virtuali dei mezzi ditrazione in assetto di servizio.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 67 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Tabella 14 Masse in assetto di servizio:automotrici termiche e relativi rimorchi.Tabella 15 Masse in assetto di servizio:elettrotreni, automotrici elettriche erelativi rimorchi.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 68 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO VNORME TECNICHE PER LACOMPOSIZIONE DEI TRENI<strong>DI</strong> MATERIALE OR<strong>DI</strong>NARIOLOCOMOTIVEArt. 47LOCOMOTIVE IN COMPOSIZIONE1. Le locomotive in composizione aitreni possono essere:- attive, utilizzate per la trazione delmateriale rimorchiato;- trainanti se stesse, non utilizzate per latrazione del materiale rimorchiato;- inattive, rimorchiate.2. La trazione dei treni è normalmenteeffettuata da una sola locomotiva. Si faeccezione per i treni di particolareimportanza, per i treni percorrenti trattiacclivi e per i treni pesanti nonconvenientemente sdoppiabili.3. Per la trazione dei treni in nessuncaso possono impiegarsi più di trelocomotive.4. La possibilità di circolazione dellelocomotive sulle linee è regolata dallenorme di circolabilità riportate nelFascicolo Linee/Fascicolo Orario. Leeventuali limitazioni previste devonoessere prescritte al treno con M.40dall’agente addetto alla formazionetreni.Testo <strong>RCF</strong>3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:a) dal numero delle unità di trazione edalla loro distribuzione nel treno;b) dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;c) dalla massa e della lunghezza deltreno;d) dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;e) dalle modalità di aggancio deiveicoli del treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, oModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF La possibilità dicircolazione èriportata nelleDPC.Le limitazioni dicircolabilitàdevono essereprescritte dalle IF.Pagina 69 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>comunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione insicurezza.9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 70 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 48TRENI IN SEMPLICE TRAZIONE - TRENISPINTI1. La locomotiva deve essere ubicatain testa al treno.2. La circolazione dei treni spinti, senzalocomotiva in testa, è ammessa per itreni navetta, per i treni materiali e diservizio, per i treni in retrocessione, per itreni soccorso o per altre necessità diesercizio, rispettando la velocitàmassima ammessa per i treni senzalocomotiva in testa, le norme difrenatura e le norme di circolazioneprescritte per i treni in retrocessione.3. Avanti alla locomotiva di testa èammesso ubicare, per particolari servizio necessità di esercizio, uno o piùveicoli purché con freno continuoefficiente, rispettando i limiti di velocitàindicati all'Art. 65.Testo <strong>RCF</strong>4.22 La condotta dei treni deveavvenire dalla cabina di guida di testarispetto al senso di marcia e con Ildispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta attivo.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF I treni non condottidalla cabina diguida di testarispetto il senso dimarcia non sonopiù ammessi acircolare,neanche incondizioni didegrado.Pagina 71 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 49DOPPIA TRAZIONE PER RINFORZO1. Le due locomotive di regola devonoessere ubicate in testa al treno (doppiatrazione in testa).2. Qualora la circolabilità o la resistenzadegli organi di attacco nonconsentano la doppia trazione in testao si debbano soddisfare particolariesigenze di esercizio, le due locomotivepossono essere disposte:a) una in testa ed una in coda(doppia trazione simmetrica);b) una in testa ed una tra il materialerimorchiato (doppia trazioneintercalata).3. In caso di doppia trazioneintercalata devono essere osservate leseguenti norme:a) la locomotiva intercalata deveessere distanziata da quella di testa dialmeno dieci assi;b) la massa della parte di trenorimorchiato che segue la locomotivaintercalata non deve superare ilmassimo ammesso dagli organid'attacco di cui l'Art. 61.Art. 50TRIPLA TRAZIONE PER RINFORZO1. Nei treni in tripla trazione di regola lelocomotive devono essere ubicate duein testa ed una in coda.Per i treni merci è ammesso ubicaredue locomotive in testa ed unaintercalata; solo eccezionalmente eper particolari servizi sono ammesseTesto <strong>RCF</strong>6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:a) dal numero delle unità di trazione edalla loro distribuzione nel treno;b) dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;c) dalla massa e della lunghezza deltreno;d) dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;e) dalle modalità di aggancio deiveicoli del treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione insicurezza.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 72 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>una locomotiva in testa e dueintercalate purché riunite.La o le locomotive intercalate,analogamente a quanto prescrittoall'Art. 49/3, devono essere distanziatedi almeno dieci assi da quella di testaed la massa della parte di treno chesegue la seconda locomotiva nondeve superare quella massimaammessa dagli organi d'attacco di cuil'Art. 61.2. Per i treni merci e per particolariesigenze di esercizio, edeccezionalmente per treni viaggiatoriin caso di soccorso, è ammessa ladoppia spinta.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 73 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 51LOCOMOTIVA <strong>DI</strong> SPINTA COLLEGATACON MAGLIA SGANCIABILE IN CORSA1. Per i servizi di spinta è ammessoagganciare la locomotiva conl'impiego del tenditore con magliasganciabile in corsa(1) limitatamente aitreni di materiale ordinario ed ai tratti dilinea in salita senza contropendenzeindicati nell'Orario di servizio.(1) I tenditori con magliasganciabile sono in dotazione aldeposito locomotive dellacircoscrizione ed in consegna allastazione che li utilizza.Il personale di macchina all’inizio delservizio di spinta è tenuto a verificare ilfunzionamento e l’integrità dellamaglia sganciabile; esso è anchetenuto a coadiuvare gli agenti distazione per il montaggio anche sulgancio della locomotiva.Il personale di stazione addetto allemanovre dovrà:Applicare la maglia sganciabile sullalocomotivaAgganciare la maglia stessa al ganciodel veicolo di coda regolando il tiro deltenditore;Togliere, quando è necessario, dallalocomotiva il tenditore con magliasganciabile collocandolo nel postoprestabilito.2. La locomotiva di spinta sganciabilein corsa va considerata agganciata enon congiunta col freno agli effettiTesto <strong>RCF</strong>6.6 Il sistema frenante dei treni deverispondere ai seguenti requisiti:a) deve essere comandatodirettamente dall’agente dicondotta tramite un dispositivoposto in cabina di guida;b) deve agire su tutto il trenoattivando i dispositivi di frenaturadei veicoli del treno;c) deve entrare in azionespontaneamente in caso dispezzamento del treno;d) deve essere regolabile congradualità sia in fase di frenaturache di sfrenatura;e) deve mantenere l’efficienza el’efficacia anche dopo ripetutefrenature e sfrenature.Un sistema frenante rispondente airequisiti di cui sopra è detto “frenocontinuo automatico”.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF La spinta conmagliasganciabile non èpiù ammessa inquanto i sistemi diprotezione dellamarcia dei treni neimpedisconol’utilizzo.Pagina 74 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>della velocità massima ammessaindicata all'Art. 65.3. In caso di mancato sgancio dellalocomotiva nel punto ove termina ilrinforzo si deve operare come segue:a) se in piena linea (culmine), ilmacchinista di testa deve proseguire lamarcia fino alla prossima stazioneabilitata nella quale arresterà il treno; ilmacchinista di coda non deve faretentativi di sgancio oltre il puntotermine del rinforzo;b) se in stazione, il macchinista di testadeve proseguire la marcia fino allasuccessiva stazione nella qualearresterà il treno; il macchinista di codanon deve fare tentativi di sgancio oltre ideviatoi di uscita della stazione terminedel rinforzo. Il dirigente della stazionetermine del rinforzo deve avvertire lasuccessiva stazione per l'arresto deltreno.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 75 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 52MULTIPLA TRAZIONE PER INVIO1. Le locomotive efficienti e conmacchinista, in composizione al trenoper invio, devono, di regola, essereubicate in testa purché ciò siaconsentito e non pregiudichi la marciadel treno stesso.Qualunque sia il numero di locomotiveubicate in testa le prime due sonoutilizzate per la trazione del treno e lealtre sono rimorchiate inattive otrainano se stesse.È’ consentito ubicare in coda ai treni(per invio) una sola locomotiva chesarà attiva sui tratti acclivi e saràconsiderata trainante se stessa suglialtri tratti.2. Il macchinista della locomotiva ditesta deve essere avvisato dall’agenteaddetto alla formazione treni, conmodulo M.40, dell’eventuale presenzain coda di una locomotiva inattiva otrainante se stessa(1); al macchinistadella locomotiva ubicata per invio incoda ai treni serviti da freno continuopuò, all’occorrenza, essere prescritto diviaggiare con locomotiva attiva sututte le linee.(1) In coda locomotiva gr.... (inattiva otrainante se stessa; per le locomotiveelettriche a c.c. indicare anche ilrapporto ingranaggi e per quelle dieselindicare anche il numero di servizio).3. Per invio di locomotive incomposizione ai treni il depositoTesto <strong>RCF</strong>6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:a) dal numero delle unità ditrazione e dalla lorodistribuzione nel treno;b) dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;c) dalla massa e della lunghezza deltreno;d) dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;e) dalle modalità di aggancio deiveicoli del treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione insicurezza.9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 76 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>prenderà tempestivi accordi con lastazione.guida.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 77 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 53TRAZIONE MULTIPLA MISTA ( TD - TE)1. La trazione multipla mista si verificaquando nello stesso treno siano insiemeutilizzate locomotive appartenenti adifferenti sistemi di trazione ( diesel edelettrica).Di norma la trazione multipla mistadeve essere evitata.2. Su linee elettrificate la locomotivadiesel potrà essere ubicata in testa,preferibilmente dopo la locomotivaelettrica, oppure in coda.3. In caso, eccezionale, di trazionemultipla mista spetta alla Impresaferroviaria disporre per il calcolo dellaprestazione,emanandoeventualmente opportune norme,occorrenti per le diverse caratteristichetecniche derivanti dai due differentisistemi di trazione.TABELLE 16,17,18 SoppresseArt. 54SPINTA IN CODA PER AVVIAMENTOPer l'avviamento dei treni indeterminate stazioni indicate nell'Orariodi servizio è consentita la spinta In codacon locomotiva non agganciata; lalocomotiva di spinta non dovràsuperare il picchetto limite di manovradella stazione.Testo <strong>RCF</strong>6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:a) dal numero delle unità ditrazione e dalla lorodistribuzione nel treno;b) dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;c) dalla massa e della lunghezza deltreno;d) dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;e) dalle modalità di aggancio deiveicoli del treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione insicurezza.6.6 Il sistema frenante dei treni deverispondere ai seguenti requisiti:a) deve essere comandatodirettamente dall’agente dicondotta tramite un dispositivoposto in cabina di guida;b) deve agire su tutto iltreno attivando i dispositivi difrenatura dei veicoli del treno;c) deve entrare inazione spontaneamente in casodi spezzamento del treno;ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiM IF La spinta In codaai treni conlocomotiva nonagganciata non èpiù ammessa.Pagina 78 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>d) deve essereregolabile con gradualità sia infase di frenatura che disfrenatura;e) deve mantenerel’efficienza e l’efficacia anchedopo ripetute frenature esfrenature.Un sistema frenante rispondente airequisiti di cui sopra è detto “frenocontinuo automatico”.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 79 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 55DEROGHE IN CASI PARTICOLARIIn caso di eventi eccezionali(interruzioni di linee, forti nevicate osoccorso ai treni, ecc.), si potràderogare, d'Intesa tra gli Organicompetenti, dalle norme di cui aiprecedenti articoli del presentecapitolo.Testo <strong>RCF</strong>4.32 L’utilizzo dei binari dell’infrastrutturaferroviaria per lo svolgimento di attivitàdifferenti dalla circolazione dei treni edelle manovre o la sospensione dellacircolazione dei treni e delle manovre,deve avvenire nel rispetto dei seguentiprincipi:a) sul tratto di binario interessato deveessere inibito, tramite i sistemi disegnalamento e protezione, l’inoltrodei treni e delle manovre;b) la eventuale circolazione o sosta diveicoli sul tratto di binario interessatodeve avvenire in condizioni disicurezza rispetto alla circolazionedei treni o delle manovre sui binariadiacenti; qualora ciò non possaessere garantito deve essere inibitol’inoltro dei treni e delle manovreanche sui binari adiacenti;c) devono essere messe in atto misuremitigative di sicurezza idonee adevitare che gli eventuali veicoli inmovimentooltrepassinoindebitamente il punto che delimitail termine del tratto di binariointeressato;la eventuale circolazione dei veicoli ela loro sosta sul tratto di binariointeressato deve essere disciplinataanche in relazione alla sicurezza deipassaggi a livello eventualmentepresenti.4.33 La ripresa della circolazione deitreni o delle manovre sul tratto dibinario precedentemente assoggettatoModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM GI Non sonoammesse derogheal <strong>RCF</strong>.In caso di eventieccezionali il GIpuò applicare leprocedure di cuial punto 4.32 e4,33.Pagina 80 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>alle attività di cui al punto 4.32 deveessere subordinata all’acquisizionedell’evidenza della libertà del binarioda persone, attrezzature, veicoli o altriostacoli e del ripristino delle normalicaratteristiche di sicurezzadell’infrastruttura.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 81 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>MATERIALE RIMORCHIATOArt. 56FORMAZIONE DEI TRENI1. Nella formazione dei treni devonoessere tenuti presenti:a) La massima massa ammessa (Artt.60 e 61);b) la massima lunghezza ammessa(Art. 73);c) la massa frenata prescritta (Art.81) e le norme di frenatura;d) la velocità massima dei veicoli(Art. 66), necessaria per consentire ilrispetto dell'orario previsto;e) gli altri eventuali vincoli riguardantila composizione dei treni.2. Nelle località di servizio d’origine deitreni, di cambio della locomotiva e inquelle dove il treno cambia lacomposizione l’agente addetto allaformazione treni deve tenere presentile norme riportate nel precedentecomma 1 anche agli effetti dellesuccessive variazioni di composizione dicui sia a conoscenza.L’agente addetto alla formazione trenidelle stazioni di fermata dove cambia ilBollettino di Frenatura e Composizione(BFC) o il foglio di corsa, deveassicurarsi che tali norme sianosoddisfatte per il tratto successivo eprovvedere alle prescrizioni tecnicheoccorrenti.Tabella 19 SoppressaArt. 57TRENI PER SGOMBRO NEVETesto <strong>RCF</strong>6.1 La cabina di guida del veicolo ditesta del treno, utilizzata per lacondotta dello stesso, deve essereattrezzata secondo quanto previsto alprecedente punto 3.2 e in coerenzacon l’attrezzaggio delle linee dapercorrere.6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:- dal numero delle unità di trazione edalla loro distribuzione nel treno;- dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del loro carico;- dalla massa e della lunghezza deltreno;- dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;- dalle modalità di aggancio dei veicolidel treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione insicurezza.6.3 Eventuali unità di trazione inattive incomposizione ad un treno devonoessere predisposte per evitare chepossano, durante la marcia del treno,interferire nella circolazione dello stesso.6.4 I trasporti eccezionali possonocircolare solo con autorizzazionerilasciata di volta in volta e riportante leModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 82 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Per determinate linee particolarmentesoggette a forti precipitazioni nevosepuò essere prevista l'utilizzazione divomeri speciali e l'effettuazione di trenicon speciali rotabili per lo sgombrodella neve dai binari.Su tutte le linee è altresì ammessa lacircolazione di treni, da considerarsicon spinta in coda, composti di duelocomotive munite di rostro, attive ecollegate col freno continuo, fra lequali siano interposti uno o più veicoliper il trasporto di personale ed attrezzi.Le norme riguardanti le singole lineesono riportate nel Fascicolo Linea/Fascicolo Orario.Art. 58CIRCOLAZIONE E UBICAZIONE NELTRENO DEI MEZZI <strong>DI</strong> TRAZIONE INATTIVIIN VIAGGIO <strong>DI</strong> TRASFERIMENTO1. I mezzi di trazione inattivi in viaggiodi trasferimento devono di normaviaggiare agganciati alla locomotivatitolare del treno.I mezzi suddetti devono essere postinelle condizioni previste dalledisposizioni vigenti per la circolazionedei mezzi di trazione inattivi e inparticolare:a) le locomotive a vapore devonoavere le bielle motrici e quelle dicomando del meccanismo didistribuzione smontate; gli stantuffi ed idistributori devono essere immobilizzati;b) le locomotive diesel ed elettriche egli automotori muniti di bielle devonoTesto <strong>RCF</strong>specifiche modalità di circolazione.6.5 I trasporti combinati codificati, purutilizzando veicoli il cui profilo puòeccedere il limite prefissato, sonoammessi a circolare a condizione che iveicoli utilizzati e le linee percorse sianoconformi ai requisiti di codifica previsti.In caso di mancato rispetto dellecondizioni di codifica il trasporto è atutti gli effetti classificato eccezionale epertanto deve essere autorizzato comeprevisto al precedente punto 6.4.6.6 Il sistema frenante dei treni deverispondere ai seguenti requisiti:a) deve essere comandatodirettamente dall’agente di condottatramite un dispositivo posto in cabina diguida;b) deve agire su tutto il treno attivandoi dispositivi di frenatura dei veicoli deltreno;c) deve entrare in azionespontaneamente in caso dispezzamento del treno;d) deve essere regolabile congradualità sia in fase di frenatura che disfrenatura;e) deve mantenere l’efficienza el’efficacia anche dopo ripetutefrenature e sfrenature.Un sistema frenante rispondente airequisiti di cui sopra è detto “frenocontinuo automatico”.6.7 Il sistema frenante di un treno deveassicurarne:- l’arresto e le riduzioni di velocità negliModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 83 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>viaggiare possibilmente con le bielle inopera.spazi di frenatura disponibili (distanza difrenatura);c) i rotabili muniti di pantografo - l’arresto in sicurezza di ogni sua partequando circolano su linee non in caso di spezzamento del treno,elettrificate devono avere smontati i evitando sollecitazioni trasversali epattini di presa corrente e l’intelaiatura longitudinali allo stesso, tali dadei pantografi deve essere assicurata compromettere la circolazione delai telai di base mediante solide treno in sicurezza, tenuto conto:legature.2. I mezzi di trazione di cui sopra) a) delle caratteristiche tecniche deiveicoli in composizione al treno e deldevono essere visitati, accuditi e loro carico;sorvegliati dal personale di macchinadella locomotiva titolare del treno conl'osservanza delle seguenti norme:a) quando la locomotiva titolare delb) della massa e della lunghezza deltreno;c) della velocità del treno;d) dei parametri e delle caratteristichetreno è costituita da una locomotiva tecniche delle linee da percorrere;diesel o elettrica in semplice comando, dei tempi di reazione dell’agente dioppure da due locomotive in condotta;comando multiplo (ai fini regolamentari e) delle unità di trazione attive nonda considerarsi come unica comandate dalla cabina di guidalocomotiva) al personale di essa utilizzata per la condotta del treno;possono essere affidate:f) della posizione nel treno di veicoli- due locomotive inattive, diesel od provvisti dei soli dispositivi per laelettriche del tipo ad assi liberi;oppure- tre automotrici inattive;trasmissione del comando dell’azionefrenante ai veicoli contigui.6.8 Gli eventuali dispositivi di comandob) qualora la locomotiva titolare del del sistema frenante delle cabine ditreno sia diesel od elettrica può essere guida non utilizzate per la guida delaffidata:treno, presenziate da agenti di- una locomotiva inattiva elettrica o condotta, possono essere azionatidiesel del tipo a bielle per la soltanto per frenature di emergenza; datrasmissione del moto agli assi o un tale dispositivo è in ogni caso vietataautomotore dei gruppi 214 e 216;oppure:- una locomotiva a vapore spenta.qualunque manovra di sfrenatura deltreno.6.9 Un treno deve disporre anche di un3. I mezzi di trazione inattivi non sistema di immobilizzazione,ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 84 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>agganciati alla locomotiva titolare deltreno e quelli eventualmenteeccedenti il numero massimo indicatoal precedente comma, devono esserescortati da un agente di macchina oda un agente abilitato alle funzioni diaiuto macchinista, al quale possonoessere affidati insieme riuniti:- tre mezzi di trazione di quelliindicati al comma 2/a;oppure:- due mezzi di trazione di quelliindicati al comma 2/b.4. I mezzi di trazione inefficienti devonoviaggiare scortati da appositodocumento nel quale a curadell’Impresa Ferroviaria (capodeposito, ecc.) saranno indicati:- a velocità massima ammessa dallecondizioni del rotabile;- se i freni, continuo ed a mano, sonoefficienti;- se sono scortati o meno da appositoagente;- la presenza di eventuali dispositiviatti a provocare l’interventoautomatico del freno continuo.In relazione a tali indicazioni l’agenteaddetto alla formazione treniprovvederà agli avvisi e alle prescrizionidi eventuali riduzioni di velocità al treno(1).Qualora i mezzi stessi vengano trainatida locomotive isolate i documenti discorta saranno consegnati almacchinista titolare.Testo <strong>RCF</strong>indipendente dal sistema frenante dicui al precedente punto 6.6, chepermetta, in caso di necessità, la suaimmobilizzazione su ogni punto dellalinea da percorre.9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 85 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Gli automotori e le locomotive dimanovra possono essere inviati inattiviper viaggi di trasferimento incomposizione ai treni, dopo essere staticondizionati al traino a cura delpersonale abilitato alla loro condotta,secondo le specifiche norme tecnichedi ciascun mezzo.L’agente addetto alla formazione deitreni, disponendo, per l’invio dei mezzisuddetti in composizione, devecomunicare con modulo M.40 alpersonale di condotta del trenol’avvenuto condizionamento al trainodel mezzo.(1) Formula: Non superate velocità......... Km/h da ....... a ........ perlocomotiva inefficiente incomposizione.5. In caso di necessità o di opportunitàd’invio, anche prima o dopol’effettuazione di un servizio, lelocomotive diesel ed elettriche e leautomotrici possono viaggiare inattivein composizione ai treni, rispettando lenorme di cui sopra. In questo caso pereventuali comunicazioni riferite alrotabile l’agente addetto allaformazione treni dovrà utilizzare ilmodulo M. 40.6. Gli automotori di manovra gr. 208 e213 possono essere inviati inattivi incoda ai treni da una ad un’altralocalità a condizione che il freno amano sia efficiente. Inoltre per l’inviodevono essere osservate le seguentiTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 86 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>disposizioni:a) le catene di trasmissione del motodevono essere tolte d’opera;b) l’aggancio al treno deve esserefatto col tenditore dell’automotoreassicurandone la maniglia ondeimpedirne l’allentamento;c) ogni unità deve essere scortata daapposito agente abilitato allaprotezione in linea in caso dispezzamento, fermi restando gli altriobblighi del frenatore di coda;d) deve essere dato avviso alpersonale del treno dell’automotoreagganciato in coda (1) a curadell’agente addetto alla formazionetreni;e) la massa si trascura a tutti gli effetti.(1) Formula: Non superate velocità………. Km/h da ……….. a ………… perautomotore in coda inattivo.Art. 59SoppressoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiMASSIMA COMPOSIZIONE DEI TRENIArt. 60MASSIMA MASSA E LUNGHEZZAMASSIMA DEL MATERIALE RIMORCHIATO1. La massa di un treno non devesuperare i seguenti limiti:a) massima prestazione dellelocomotive utili per il suo rimorchio(Cap. IV);b) massima massa ammessa dallaresistenza degli organi di attacco (Art.61);Pagina 87 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>c) massima massa ammessa dallafrenatura (Art. 73);d) 1600 t ( 2) .(2) Nel caso si presenti l’esigenza dieffettuare treni di massa rimorchiatasuperiore, la relativa richiesta dovràessere inoltrata alle competentistrutture della Direzione Tecnica dellaRete Ferroviaria Italiana chedisporranno per l’eventualeautorizzazione.2. La massima lunghezza rispettoal tipo di freno in funzione non devesuperare il valore indicato nella Tabella38.Art. 61MASSIMA MASSA RIMORCHIATAAMMESSO DALLA RESISTENZA DEGLIORGANI <strong>DI</strong> ATTACCO1. La massima massa rimorchiata deitreni ammessa dagli organi di attaccoè indicata nelle Tabelle 20, 21 e 22 edipende dal grado di prestazione piùelevato, principale o sussidiario, dellalinea o tratto di linea percorso dai trenistessi.2. Per i treni di materiale ordinario conlocomotiva intercalata la massa delmateriale rimorchiato a seguito di talelocomotiva non deve superare lamassima massa ammessa dalla Tabella20.3. Per i treni di materiale ordinario conlocomotive attive in coda le massemassime indicate nella Tabella 20devono essere aumentate degli 8/10Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 88 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>della prestazione di tali locomotive dicoda.4. la massa dei mezzi leggeri attiviintercalati in un treno trainato da mezzileggeri o da locomotiva si trascura aglieffetti delle Tabelle 21 e 22.5. Per i treni di mezzi leggeri per i qualisono ammessi mezzi di trazione attivi incoda i massimi valori indicati nelleTabelle 21 e 22 devono essereaumentati degli 8/10 della prestazionedi tali mezzi di trazione nei seguenticasi:- treni trainati da mezzi leggeri;quando in coda vi siano automotriciattive o una locomotiva attiva;- treni di mezzi leggeri trainati dalocomotiva; quando in coda vi sianoautomotrici attive.Tabella 20 massima massa rimorchiataammessa dalla resistenza degli organidi attacco – Treni di materiale ordinariotrainato da locomotive e senzalocomotive attive in coda.Tabella 21 massima massa rimorchiataammessa dalla resistenza degli organidi attacco – Treni di mezzi leggeritrainati da una locomotiva.Tabella 22 massima massa rimorchiataammessa dalla resistenza degli organidi attacco – Treni trainati da mezzileggeri vedi allegatoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 89 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO VIVELOCITÀ MASSIMA DEI TRENI E DELLELOCOMOTIVE ISOLATEArt. 62LIMITI <strong>DI</strong> VELOCITÀCon i treni e con le locomotive isolatein nessun caso possono essere superati ilimiti di velocità consentiti:dalla linea o tratto di linea (Art.63); dal mezzo di trazione (Art. 64); dalla ubicazione dei mezzi ditrazione nel treno o daparticolari condizioni di esercizio(Art. 65); dal tipo di veicoli incomposizione (Art. 66); dalla frenatura (Cap. VII); da particolari prescrizioni; da prescrizioni di carattereantinfortunistico.Art.63VELOCITÀ MASSIMA AMMESSA DALLALINEA1. La velocità massima consentita daciascun tratto di linea è impostata sulimiti riferiti a due, tre o quattro ranghi divelocità massima, salvo nel caso dibinario illegale delle linee a doppiobinario non banalizzate, per il quale lavelocità massima consentita daciascun tratto è impostata su limiti riferitiad un solo rango di velocità con unvalore massimo di 90 Km/h.I ranghi di velocità massima sonoTesto <strong>RCF</strong>1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcune ….omissis……. di svolgere lecitate incombenze.4.16. La velocità massima ammessaper ogni treno in ogni punto della lineada percorrere è il valore più basso tra ilimiti stabiliti in conformità al presenteregolamento e alle altre eventualicondizioni. Essa, se non comunicataall’agente di condotta tramite il sistemadi segnalamento, deve esserepreventivamente riportata su idoneosupporto (cartaceo o informatico o dialtro genere) consultabile dall’agentedi condotta durante il servizio.2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansioniModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIIFGIOsservazioni ecommentiIl GI per quantoriguarda gliimpianti di terra.Le IF per quantoriguarda i veicoli.Pagina 90 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>contraddistinti nelle fiancate dei quadriorario dalle lettere «A» e «B» quando lavelocità massima della linea o tratto dilinea è impostata su due ranghi divelocità, e dalle lettere «A», «B» e «C»,oppure «A», «B» e «P» se la velocitàmassima è impostata su tre ranghi. Nelcaso che i ranghi di velocità sianoquattro, gli stessi sono contraddistintidalle lettere «A», «B», «C» e «P».Ciascun rango di velocità è attinente adeterminati tipi di circolazione come diseguito indicato:Rango «P». Treni composti da: ETR 401; altri ETR ad assetto variabilesecondo quanto indicato nel FascicoloLinea/ Fascicolo orario.Rango «C».. Treni composti da: materiale per viaggiatori marcatoper velocità superiore a 160 Km/h,servito da locomotive ammesse alRango C secondo quanto indicato nelFascicolo Linea/ Fascicolo orario. ETR 220 e ETR 240; Altri ETR secondo quanto indicatonel Fascicolo Linea/ Fascicolo orario; Ale 601 ed Ale 841 secondo quantoindicato nel Fascicolo Linea/ Fascicoloorario; mezzi leggeri contenuti nel seguenteprospetto:Sulle linee dove è in uso il FascicoloOrario, tali circolazioni seprogrammate, sono contraddistintedalle lettere “VV”.svolte.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 91 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Rango "B". Treni composti da:- mezzi leggeri escluso gli LDn 24;materiale viaggiatori FS marcato pervelocità superiore a 140 Km/h omarcato 140 Km/h e provvisto dicontrassegno V (V 140) nonché quelloviaggiatori di altra Amministrazione edella C.I.C.L. marcato 140 Km/h osuperiore, servito da locomotiveammesse al rango "B" secondo quantoindicato Fascicolo Linea/ Fascicoloorario;Su alcune linee non elettrificateespressamente autorizzate dall’Unitàcentrale competente sono ammessecircolazioni al rango "B" anche conmateriale viaggiatori a carrelli marcato120 o 140 Km/h, servito da locomotiveammesse al rango "B" secondo quantoindicato nel Fascicolo Linea/ Fascicoloorario. Sulle linee dove è in uso ilFascicolo Orario, tali circolazioni seprogrammate, e relative ai trenicomposti da materiale ordinario sonocontraddistinte dalla lettera “V”.Rango «A». Tutte le altre circolazioni ele locomotive isolate.2. L’agente addetto alla formazionetreni deve prescrivere, in aggiunta aquella di cui all’Art. 66/2, il rango divelocità più basso ammesso dai veicoliin composizione ai treni di materialeordinario:“Rispetto veicoli in composizione,valgono i limiti di velocità per ilTesto <strong>RCF</strong>9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 92 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>rango...”.2bis. È competenza del personale dicondotta rispettare il rango di velocitàderivante dai mezzi di trazione.3. I mezzi leggeri trainati da locomotivasono ammessi al rango più limitato fraquelli relativi ai vari rotabili incomposizione al convoglio secondoquanto stabilito dal comma 1. Lo stessodicasi per i treni di mezzi leggeri cheabbiano in composizione veicoliordinari (1).(1) In questo caso l’agente addettoalla formazione treni deve comunicarecon modulo M. 40 al macchinista ed alcapotreno, in relazione ai requisiti deiveicoli aggiunti, la seguenteprescrizione:«In coda materiale ordinario idoneo alrango ... (A o B o C) (Art. 63/3 <strong>PGOS</strong>)».4. Sulle linee munite di attrezzature attea realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 lavelocità massima consentita daciascun tratto di linea è impostata sulimiti riferiti ad un unico valore divelocità massima. Tale valore èriportato nelle fiancate di linea ed èattinente a tutti i tipi di circolazione.5. Sulle linee esercitate con il regimedel blocco elettrico automatico acorrenti codificate (BAcc),caratterizzate da segnali luminosi di 1ªcategoria e di avviso accoppiati(segnalamento a tre aspetti), lavelocità massima consentita è di 200Testo <strong>RCF</strong>previsto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIIFOsservazioni ecommentiLe IF per quantoriguarda leannotazioni sullascheda treno.Pagina 93 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>km/h; su determinati tratti di tali linea(2) possono essere ammesse velocitàmaggiori, fino a 250 km/h, a condizioneche:– ciascuno tratto non superi i 25 km el’eventuale successivo tratto risultidistanziato dal precedente di almeno ildoppio della lunghezza di quest’ultimo;– i treni siano protetti dal Sistema diControllo della Marcia dei Treni (SCMT).La limitazione della velocità a 200 km/hper i treni non protetti dal SCMT deveessere prescritta riportando:• nella fiancata di linea relativa altratto con velocità superiore a 200km/h, in corrispondenza del valore divelocità maggiore di 200 km/h, unasterisco ed in calce alla pagina laseguente nota: “Per i treni sprovvisti diapparecchiatura di bordo SCMToppure provvisti di taleapparecchiatura ma con la solafunzione SCMT non attiva non deveessere superata la velocità di 200km/h”;• in calce ad ogni foglio della schedatreno relativa al tratto di linea convelocità superiore a 200 km/h ed aitreni circolanti a velocità maggiore di200 km/h, la seguente annotazione:“Con la sola funzione SCMT non attivada ...... a ...... velocità massima 200km/h”.(2) Sono esclusi i tratti di linea oveesistono località di servizio conmarciapiedi, adiacenti ai binari diTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 94 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>corsa,adibiti al servizio viaggiatori.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 95 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 64VELOCITÀ MASSIMA DEI MEZZI <strong>DI</strong>TRAZIONEA) Soppresso.<strong>TABELLA</strong> 23 Soppressa.<strong>TABELLA</strong> 24 B) Locomotive diesel.<strong>TABELLA</strong> 25 C) Automotrici termiche erelativi rimorchi. <strong>TABELLA</strong> 26 D)Automotori.<strong>TABELLA</strong> 27 E) Locomotive elettriche.<strong>TABELLA</strong> 28 F) Elettrotreni, automotricielettriche e relativi rimorchi.Art. 65LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI TRENIRISPETTO ALLA UBICAZIONE ED AlGUASTI DELLE LOCOMOTIVE, AGLIIMPIANTI FISSI E AD ALTREPARTICOLARITÀ <strong>DI</strong> ESERCIZIONei casi previsti, le prescrizioni tecnicherelative alle limitazioni di velocità di cuialle Tabelle 29, 30, 31 bis e 33 devonoessere praticate dall’agente addettoalla formazione treni.Le prescrizioni di movimento relativealle limitazioni di velocità, di cui allaTabella 32, devono essere praticate daldirigente movimento.<strong>TABELLA</strong> 29 A) Limitazione di velocitàrelative alla ubicazione e disposizionedei mezzi di trazione.<strong>TABELLA</strong> 30 B) Limitazione di velocitàrelative ai mezzi di trazione guasti.<strong>TABELLA</strong> 31 C) Limitazioni di velocità perlocomotive diesel ed elettricheTesto <strong>RCF</strong>3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFGIIFOsservazioni ecommentiIl GI per quantoriguarda gliimpianti di terra.Le IF per quantoriguarda i veicoli.Pagina 96 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>automotrici e loro rimorchi di testa conbanco di manovra anteriore guasto.<strong>TABELLA</strong> 31BIS C1) Limitazione divelocità per rotabili muniti disospensioni pneumatiche inattive oguaste.<strong>TABELLA</strong> 31 TER C2) Limitazioni divelocità dei mezzi leggeri con A.A.(Aggancio Automatico), in caso ditraino con locomotiva a mezzo deltenditore speciale di emergenza.<strong>TABELLA</strong> 32 D) Limitazioni di velocitàrelative agli impianti fissi.<strong>TABELLA</strong> 33 E) Limitazioni di velocità pertrasporti su carri con bilico.Testo <strong>RCF</strong>Circolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 97 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 66VELOCITÀ MASSIMA DEI VEICOLI1. I veicoli per treni viaggiatori sia FSche di altre reti provvisti dellamarcatura uniforme hanno indicata suambo i lati della cassa la velocitàmassima ammessa.Eccezionalmente, sono ammessi acircolare sulla Rete FS alla velocitàstabilita in base ad accordi particolarialcuni veicoli per treni viaggiatori dialtre Reti non contrassegnati RIC e nonaventi la velocità indicata sulla cassa.La velocità massima dei carri èindicata nella Tabella 34; dettavelocità deve essere stabilita tenendoconto anche delle loro condizioni dicarico e delle linee da percorreresecondo le prescrizioni del Cap. XIII.I carri ammessi al servizio internazionaledevono portare il contrassegno RIV.Quelli non contrassegnati RIV possonoessere ammessi a circolare in serviziointernazionale in base ad accordiparticolari fra le Reti (Art. 118).2. L’agente addetto alla formazionetreni deve prescrivere al personale dicondotta (1) la più bassa delle velocitàammesse dai veicoli in composizione aitreni di materiale ordinario.1) Velocità massima……..km/h rispettoveicoli in composizione.3. I veicoli di materiale ordinario pertreni viaggiatori recanti la marcatura divelocità 200 sono muniti diammortizzatori antiserpeggio. Nel casoTesto <strong>RCF</strong>3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 98 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>che tali ammortizzatori siano guasti,l’agente addetto alla formazione treni,ricevuto avviso scritto dal verificatore,deve comunicare al macchinista lalimitazione di velocità a 160 km/h (2) .In caso di guasto dei dispositiviantiserpeggio dei mezzi di trazione ècompito del macchinista osservare lalimitazione di velocità a 160 Km/h (2) .<strong>TABELLA</strong> 34 Velocità massima deiveicoli.(2) Per guasto ammortizzatoriantiserpeggio non superatevelocità di 160 km/h.Art. 66 bisLIMITAZIONI <strong>DI</strong> VELOCITÀ PER RAGIONI<strong>DI</strong>VERSEAd un treno di materiale ordinariol’agente addetto alla formazione trenideve sempre prescrivere la limitazioneattinente alla velocità massima deiveicoli (Art. 66), anche quando sussistala necessità di prescrivere altrelimitazioni per cause diverse.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 99 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO VIINORME PER LA FRENATURA DEI TRENIDEFINIZIONI E GENERALITÀArt. 67GRA<strong>DI</strong> <strong>DI</strong> FRENATURA DELLE LINEE1. Le linee, nei riguardi della frenatura,sono divise in tratti per ciascuno deidue sensi di circolazione, in relazionealle rispettive pendenze.A ciascun tratto è assegnato un gradodi frenatura e viene indicatonell'apposita colonna delle fiancatedei quadri orario in corrispondenzadell'inizio dei singoli tratti.2. I gradi di frenatura principali sono 10e si indicano con numeri romani. Aciascuno di essi, in linea di massima,corrispondono in discesa le pendenzesottoindicate:Tabella 35 Gradi di frenatura ependenze delle linee vedi allegatoSulle linee in salita o comprendenti trattiin salita deve essere assicurata, in casodi arresto del treno, la immobilità delmateriale contro possibili retrocessioni.A tale riguardo al grado principalepertinente alla linea nel senso di marciaconsiderato viene attribuito un indice(grado sussidiario) corrispondente algrado di frenatura principalepertinente al verso opposto.Gli indici sono espressi in cifre arabe:I2- I3 - …… II3 - …..Art. 68SISTEMI <strong>DI</strong> FRENATURA E TIPI <strong>DI</strong> FRENOTesto <strong>RCF</strong>2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.6.6 Il sistema frenante dei treni deverispondere ai seguenti requisiti:ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIOsservazioni ecommentiM IF Non è più previstala frenatura aPagina 100 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>1. La frenatura dei treni può esserecontinua (freno continuo automatico)combinata (freno continuo + frenoelettrico del mezzo di trazione (Art. 75-bis) ed a mano.La frenatura continua si ottienemediante l'azione contemporanea edautomatica di tutti i freni efficienti deltreno ad opera del macchinista o incaso di necessità, per intervento degliagenti di scorta a mezzo del rubinettoo valvola d'emergenza dei veicoli chesono muniti di tali dispositivi, o tramite lamaniglia del freno di emergenza.La frenatura a mano si ottiene invecemediante la chiusura di freni a vitemanovrati da appositi agenti di scorta,i quali hanno la possibilità di graduarnel'azione a seconda della massa totaledel veicolo.2. La frenatura continua può essere:Tipo viaggiatori (ad azione immediata);Tipo merci (ad azione rallentata).Su alcuni veicoli F.S. per treni viaggiatoril'apparecchiatura del freno continuo èintegrata dal dispositivo Alta Velocità(AV), a funzionamento automatico,che consente, senza particolaridispositivi di comando a mano, dielevarne l'azione frenante (Art. 69/2-a).Dispositivi simili sono in opera sui veicoliper treni viaggiatori di altreAmministrazioni.In molti veicoli merci l'apparecchiaturadel freno continuo è integrata daiseguenti dispositivi:Testo <strong>RCF</strong>a) deve essere comandatodirettamente dall’agente di condottatramite un dispositivo posto in cabina diguida;b) deve agire su tutto il trenoattivando i dispositivi di frenatura deiveicoli del treno;c) deve entrare in azionespontaneamente in caso dispezzamento del treno;d) deve essere regolabile congradualità sia in fase di frenatura che disfrenatura;e) deve mantenere l’efficienza el’efficacia anche dopo ripetutefrenature e sfrenature.Un sistema frenante rispondente airequisiti di cui sopra è detto “frenocontinuo automatico”.6.7 Il sistema frenante di un treno deveassicurarne:- l’arresto e le riduzioni di velocitànegli spazi di frenatura disponibili(distanza di frenatura);- l’arresto in sicurezza di ogni suaparte in caso di spezzamento deltreno,evitando sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso, tali dacompromettere la circolazione deltreno in sicurezza, tenuto conto:a) delle caratteristiche tecniche deiveicoli in composizione al treno edel loro carico;b) della massa e della lunghezza deltreno;ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentimano, perchéincompatibile coni sistemi diprotezione dellamarcia dei treni.Il freno a mano èutilizzato perl’immobilizzazionedei veicoli.Pagina 101 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>— Merci-Viaggiatori (G-P) checonsente, per mezzo di una manovellaa due posizioni di fare assumere alfreno le caratteristiche difunzionamento del tipo viaggiatori odel tipo merci (Artt. 75/1 e 76/1 (1).— Vuoto-Carico (V-C) che consente,con la manovra di un'altra manovella adue posizioni, di ottenere due diversivalori dell'azione frenante. Su alcuniveicoli il dispositivo Vuoto - Carico entrain funzione automaticamente.— Piano - Montagna (P-M), applicatosu alcuni carri esteri muniti di freno tipomerci, che consente, con la manovradi una maniglia a due posizioni, diottenere in posizione P lo scariconormale ed in posizione M lo scaricorallentato dell'aria dal cilindro a freno(Art. 76/4). La commutazione di questodispositivo, prescritta per ragionitecniche, non varia né il regime deltipo di freno (merci o viaggiatori), nél'azione frenante.— Autocontinuo (A) che consente divariare automaticamente la massafrenata al variare del carico.(1) Su alcuni carri FS i dispositivimerci/viaggiatori portano le lettere M e Vche hanno rispettivamente, lo stessosignificato delle lettere G e P.3. Sullo stesso treno possono indeterminati casi essere utilizzatipromiscuamente:— il freno tipo merci e quello tipoviaggiatori realizzando (oltre i limitiTesto <strong>RCF</strong>c) della velocità del treno;d) dei parametri e delle caratteristichetecniche delle linee da percorrere;e) dei tempi di reazione dell’agente dicondotta;f) delle unità di trazione attive noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno;g) della posizione nel treno di veicoliprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comandodell’azione frenante ai veicolicontigui.6.9 Un treno deve disporre anche di unsistema di immobilizzazione,indipendente dal sistema frenante dicui al precedente punto 6.6, chepermetta, in caso di necessità, la suaimmobilizzazione su ogni punto dellalinea da percorre.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 102 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>ammessi dagli Artt. 75/2 e 76/1) lafrenatura continua mista (Art. 77);— il freno continuo e quello a manorealizzando la frenatura continuaintegrata o la frenatura parzialmentecontinua, come previsto negli Artt. 76/3e 80.4. L'efficacia della frenatura su di untreno è determinata dalla massafrenata disponibile sullo stesso(locomotive e veicoli) in rapporto dellasua massa totale (massa da frenare). Ilvalore di questo rapporto determina lapercentuale di massa frenata del treno,elemento base per tutti i computi difrenatura indicati negli articoli cheseguono.5. I veicoli serviti da frenaturaconvenzionale a ceppi sono utilizzatiper velocità fino a 160 Km/h. Pervelocità superiori vengono utilizzati soloveicoli con frenatura su dischi, marcaticon velocità superiore a 160 Km/h.Fanno eccezione i mezzi di trazione,muniti di frenatura convenzionale aceppi con più stadi di pressione.6. I mezzi di trazione che trainano ospingono un solo veicolo, ai fini dellafrenatura, sono da assimilare ai treni dilocomotive isolate, indipendentementedal tipo di frenatura in azione su ognisingolo veicolo o locomotiva; in talcaso il formatore treni deve praticare altreno la prescrizione di viaggiare confrenatura tipo merci (1).(1) Viaggiate con freno continuo tipo merci,Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 103 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>massa frenata........%.NORME COMUNI Al VARI SISTEMI <strong>DI</strong>FRENATURAArt. 69MASSA FRENATA DEI ROTABILI1. Massa frenata di un rotabile è lamassa che agli effetti della frenatura gliviene attribuita: esso rappresental'efficacia del freno e si esprime intonnellate.Il valore della massa frenata delrotabile, può essere inferiore, uguale osuperiore alla massa reale del rotabilestesso e si determina come indicatonella tabella C.2. Massa frenata dei veicoli rimorchiati(Tabella C):a) freno continuo. - La massa frenatadei veicoli rimorchiati muniti di frenocontinuo è di regola indicata suilongheroni o sulla parte inferiore dellacassa, a seguito della sigla del tipo difreno in opera.Per i veicoli muniti di dispositivi divariazione di regime, Vuoto-Caricomanuale (fig. 2), Merci-Viaggiatori(figg. 8,9 e 10) o con più regimiviaggiatori (fig. 7) atti a variare lamassa frenata, il valore è di regolaindicato sulla piastra supporto dellamanovella di commutazione perciascuna posizione che la manovellapuò assumere.Per i veicoli muniti di dispositivo Vuoto-Carico automatico (figg. 4, 5 e 6) i!valore è di regola scritto sui longheroniTesto <strong>RCF</strong>6.6 Il sistema frenante dei treni deverispondere ai seguenti requisiti:a) deve esserecomandato direttamente dall’agentedi condotta tramite un dispositivo postoin cabina di guida;b) deve agire su tutto iltreno attivando i dispositivi di frenaturadei veicoli del treno;c) deve entrare inazione spontaneamente in caso dispezzamento del treno;d) deve essereregolabile con gradualità sia in fase difrenatura che di sfrenatura;e) deve mantenerel’efficienza e l’efficacia anche doporipetute frenature e sfrenature.Un sistema frenante rispondente airequisiti di cui sopra è detto “frenocontinuo automatico”.6.7 Il sistema frenante di un treno deveassicurarne:- l’arresto e le riduzioni di velocitànegli spazi di frenatura disponibili(distanza di frenatura);- l’arresto in sicurezza di ogni suaparte in caso di spezzamento deltreno,evitando sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso, tali dacompromettere la circolazione deltreno in sicurezza, tenuto conto:ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF Non è più previstala frenatura amano, perchéincompatibile coni sistemi diprotezione dellamarcia dei treni.Il freno a mano èutilizzato perl’immobilizzazionedei veicoli.Pagina 104 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>in prossimità della indicazione del tipodi freno.Per i veicoli muniti di frenoAutocontinuo la massa frenata è parialla massa lorda fino a raggiungere ilvalore massimo indicato sulle fiancate.Alcuni rotabili da viaggiatori (carrozzea due piani ed alcune automotricielettriche e relativi rimorchi) muniti ditale tipo di freno hanno indicati sullefiancate in apposita tabella unamassa frenata a vuoto ed una massafrenata a carico da utilizzare in ognicaso di presenza di viaggiatori (vedasiesempio in Tabella C).I rotabili per treni viaggiatori muniti difreno Alta Velocità si distinguono dallamassa frenata che è alquantosuperiore alla tara. Se questo dispositivoè guasto la massa frenata si riduceuguale alla tara.La commutazione del dispositivo Merci-Viaggiatori (fig. 1) non modifica ilvalore della massa frenata indicatasulla piastra supporto del dispositivostesso;b) freno a mano. - II massa frenata deiveicoli con freno a mano, efficiente epresenziato, quando agisca su tutti gliassi, è uguale alla massa lorda (tara +carico) fino a raggiungere il valoremassimo indicato nella Tabella C perciascun tipo di veicoli.3. Nei carri muniti del dispositivo Vuoto-Carico la relativa manovella deveessere posta sempre nella posizioneTesto <strong>RCF</strong>a) delle caratteristiche tecniche deiveicoli in composizione al treno edel loro carico;b) della massa e della lunghezza deltreno;c) della velocità del treno;d) dei parametri e delle caratteristichetecniche delle linee da percorrere;e) dei tempi di reazione dell’agente dicondotta;f) delle unità di trazione attive noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno;g) della posizione nel treno di veicoliprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comandodell’azione frenante ai veicolicontigui.6.9 Un treno deve disporre anche di unsistema di immobilizzazione,indipendente dal sistema frenante dicui al precedente punto 6.6, chepermetta, in caso di necessità, la suaimmobilizzazione su ogni punto dellalinea da percorre.9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 105 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>prescritta, anche se viene utilizzato ilsolo freno a mano.4. Massa frenata delle locomotive, deimezzi leggeri (elettrotreni, automotricitermiche ed elettriche e relativirimorchi) ed automotori:a) freno continuo. - La massa frenatacon freno continuo è indicata sullefiancate del rotabile;5. Alcune locomotive e mezzi leggeri(elettrotreni, automotrici termiche edelettriche e relativi rimorchi), sonomunite di freno Alta Velocità. Se questodispositivo è inattivo, per guasto o altracausa (rotabile in composizione nonpresenziato), la massa frenata delrotabile deve essere ridotta del 20%rispetto a quella indicata negli appositiquadri della Tabella C (Art. 81).In tal caso, il deposito locomotive devedarne avviso tempestivamenteall’agente addetto alla formazionetreni, per il calcolo della percentuale dimassa frenata del treno (1) .(1) Formula : Freno alta velocità del(rotabile)….inattivo. Massa frenata t. ….Art. 70MASSA DEI TRENI AGLI EFFETTI DELLAFRENATURA(Massa da frenare)1. La massa da frenare nei treni servitida freno continuo è dato dalla sommadelle masse totali (tara + carico) di tuttii rotabili, mezzi di trazione compresi (1) ,Testo <strong>RCF</strong>autorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.17.3 I dispositivi di frenatura dei veicoliche risultino inefficienti per guastopossono essere isolati dal sistemafrenante del treno. In tale evenienza laprosecuzione del treno è ammessapurché il sistema frenante assicuricomunque le condizioni di cui aiprecedenti punti 6.6 e 6.7.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 106 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>comunque in composizione.Non entrano nel computo lelocomotive attive o trainanti se stessenon collegate col freno continuopurché abbiano il freno automatico omoderabile efficiente. Gli automotori dimanovra gr. 208 e 213, ammessi incoda ai treni per invio senzacongiungere la condotta siconsiderano frenanti se stessi (Art.58/6).La massa da frenare dei treni servitida freno a mano è dato dalla sommadelle masse totali di tutti i veicoli,comprese le sole locomotive viaggianticome tali (2) ed escluse quelle con frenoautomatico o moderabile efficiente egli automotori di cui sopra.3. Soppresso.(1) La massa da frenare dei mezzi ditrazione (massa reale in assetto di servizio) èscritta sulle fiancate, al di sopra della massafrenata.(2) Per locomotive viaggianti come veicolis’intendono quelle che viaggiano scortateda documenti di trasporto.Art. 71MASSA FRENATA DEI TRENIA) Freno continuo1. La massa frenata dei treni serviti dafreno continuo è dato dalla sommadelle masse frenate di tutti i rotabili conTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 107 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>freno efficiente in composizione altreno e collegati con la condottagenerale del freno.2. Le locomotive non collegate con lacondotta si considerano frenanti sestesse e non entrano nel computo dellapercentuale di massa frenata purchéabbiano il freno automatico omoderabile efficiente.B) Freno a manoLa massa frenata nei treni serviti dafreno a mano è dato dalla sommadelle masse frenate di tutti i veicolipresenziati da frenatore e dellelocomotive ed automotrici viaggianticome veicoli scortate da appositoagente e con freno a mano efficiente,escluse le locomotive con frenoautomatico o moderabile efficiente.Art. 72DETERMINAZIONE DELLA MASSAFRENATA OCCORRENTE AI TRENI -VELOCITÀ MASSIMA AMMESSA ENORME VARIE1. La massa frenata deve esserecommisurata alla velocità del treno edai gradi di frenatura della linea.2. La percentuale minima di massafrenata di norma prescritta ai treniserviti da freno continuo è data dallaTabella A (Art. 81).3. La velocità massima assolutaammessa rispetto alla frenatura è datadalla Tabella B, in relazione al gradoprincipale di frenatura (con o senzaindice sussidiario) del tratto di linea, allaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 108 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>percentuale di massa frenata esistentenel treno ed al tipo di freno in azione.Quando nella Tabella B non trovasi ilvalore della percentuale di massafrenata esistente nel treno si prenderàper base quello immediatamenteinferiore.4. La massa frenata occorrente sicalcola moltiplicando la massa dafrenare (Art. 70) per la percentualeprescritta dalla Tabella A e dividendo ilprodotto per 100 (1).La percentuale di massa frenataesistente nel treno si calcola invecedividendo la massa frenata (Art. 71) perla massa da frenare (Art. 70) emoltiplicando il quoziente per 100 (2).(1) La massa frenata occorrente ad untreno la cui massa da frenare sia 980 t e lacui percentuale prescritta sia del 45% èdato da: 980*45/100=441t.(2) La percentuale di massa frenataesistente in un treno la cui massa da frenaresia 385 t e la massa da frenare di 950 t èdata da: 385*100/950=40,5%.L’arrotondamento di eventuali cifredecimali risultanti dal calcolo deve essereeffettuato all’unità in favore della sicurezza.5. L’agente addetto alla formazionetreni deve comunicare al macchinistala percentuale di massa frenataesistente nei treni di materiale ordinario(3).(3) Formula: massa frenataesistente………%.6. Non occorre alcuna comunicazionedella percentuale di massa frenata alTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 109 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>personale dei treni composti di solimezzi leggeri, locomotive isolate omezzi leggeri trainati da locomotive,per i quali il computo è di competenzadel personale di condotta di testa.Il personale addetto alla condotta,prima della partenza, deve indicaretale percentuale nel Bollettino diFrenatura e Composizione (BFC) o nelfoglio di corsa.7. Nella stazione di origine, o doveviene modificata la composizione, èvietato far partire i treni conpercentuale di massa frenatacomplessiva inferiore al 50 %; talepercentuale di massa frenata deveessere ammessa dalla Tabella B rispettoal grado di frenatura principale deltratto di linea.In caso di guasto del freno continuodurante il viaggio devono essereosservate le norme vigenti.È anche vietato far partire i treni conpercentuale di massa frenata nellaparte rimorchiata e nella secondametà (comprese nel computo lelocomotive ubicate in coda) inferiore aivalori indicati nella Tabella 36 riferiti aigradi di frenatura principali e sussidiaridel tratto di linea interessato.<strong>TABELLA</strong> 36 Percentuali minime dimassa frenata nella parte rimorchiata.8. I veicoli con freno efficiente devonoessere per quanto possibile intercalatitra quelli non frenati.9. Il veicolo di coda per i treni trainati oTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 110 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>veicolo di testa per i treni spinti, deveessere munito di freno efficiente e se vifunziona il solo freno a mano deveessere occupato da frenatore.10. la massa frenata del veicolo dicoda o degli ultimi due veicoli insiemeriuniti non deve di norma essereinferiore a 17 t.Qualora la metà posteriore del trenosia composta di soli veicoli vuoti, lamassa frenata del veicolo di coda odegli ultimi due veicoli può essereridotto a 10 t.La frenatura dei 10 assi di coda deitreni composti di 20 o più assi, circolantisui tratti di linea con grado di frenaturaprincipale superiore al II o con indicesuperiore a 2, deve inoltre rispondere airequisiti di cui alla Tabella 37.L'eventuale presenza in coda di una opiù locomotive munite di frenoautomatico e moderabile efficientesopperisce alla frenatura della codadei treni, prescritta dalle normeriportate nel presente comma.11. Il macchinista non dovrà maisuperare la velocità massima ammessadall'apposito quadro della Tabella B difrenatura, in base al grado di frenaturaprincipale del tratto di linea, al tipo difreno in azione risultante dall'orario diservizio o diversamente comunicato edalla percentuale di massa frenataesistente nel treno.<strong>TABELLA</strong> 37 Massa frenata dei veicoli dicoda.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 111 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>12. La retrocessione nel senso delladiscesa è subordinata, nei casiconsentiti, alla condizione risultantedalla Tabella B per il grado di frenaturaprincipale del tratto di linea, nel sensodella retrocessione.13. Tra le locomotive in testa al trenodovrà essere sempre congiunta lacondotta generale del freno continuoautomatico e, ove esista, anche quelladel freno moderabile.14. Soppresso.15. Per il carico delle merci che devonopercorrere linee o tronchi di lineeaventi grado di frenatura superiore alVI o con indice maggiore di 6 (TabellaD) si devono impiegare possibilmentecarri con freno efficiente.Art. 73MASSIMA COMPOSIZIONE AMMESSADALLA FRENATURA1. La lungheza massima in metri di untreno rispetto alla frenatura è datadalla seguente Tabella:Tabella 38 Massima composizioneammessa dalla frenatura vedi allegatoL’agente addetto alla formazione trenideve comunicare(1) al PdC lalunghezza in metri (compresi i mezzi ditrazione) dei treni di materialeordinario.2. La massa rimorchiata dei trenipercorrenti linee in discesa con gradodi frenatura principale VI o superiorenon deve superare 1.300 t.(1) Formula : lunghezza del treno metri.........Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 112 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>FRENATURA DEI TRENI CON FRENOCONTINUOArt. 74NORME COMUNI1. Il freno continuo automatico è diregola in funzione su tutti i treni; dovràdi regola essere utilizzato il tipoviaggiatori o il tipo merci secondo leindicazioni della Tabella A.L’agente addetto alla formazione trenideve prescrivere al personale dicondotta dei treni di materialeordinario il tipo di freno attivato.(2)(2) Formula viaggiate con frenocontinuo tipo..... massa frenata...... %.2. Per i treni ad orario libero il personaleaddetto alla formazione trenidovrà sempre comunicare almacchinista ed al capotreno leprescrizioni tecnicherelative al tipo di freno attivato e lapercentuale di massa frenata esistente.3. I mezzi leggeri, le carrozze, ibagagliai e le postali sono muniti delfreno continuo tipo viaggiatori; fannoeccezione i bagagliai Dm per i trenimerci che sono muniti di sola condotta.I carri possono avere:— la sola condotta del freno; tali carrisono contraddistinti dal contrassegnodi cui al punto a) della nota ( 3 ) ;— il solo freno tipo viaggiatori; tali carriTesto <strong>RCF</strong>6.6 Il sistema frenante dei treni deverispondere ai seguenti requisiti:a) deve esserecomandato direttamente dall’agentedi condotta tramite un dispositivo postoin cabina di guida;b) deve agire su tutto iltreno attivando i dispositivi di frenaturadei veicoli del treno;c) deve entrare inazione spontaneamente in caso dispezzamento del treno;d) deve essereregolabile con gradualità sia in fase difrenatura che di sfrenatura;e) deve mantenerel’efficienza e l’efficacia anche doporipetute frenature e sfrenature.Un sistema frenante rispondente airequisiti di cui sopra è detto “frenocontinuo automatico”.6.7 Il sistema frenante di un treno deveassicurarne:- l’arresto e le riduzioni di velocitànegli spazi di frenatura disponibili(distanza di frenatura);- l’arresto in sicurezza di ogni suaparte in caso di spezzamento deltreno,evitando sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso, tali dacompromettere la circolazione delModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF Le locomotiveaggiunte in codae quelle di spintanon collegate conil freno continuo,non sono piùammesse.Pagina 113 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>sono contraddistinti dal contrassegnodi cui al punto b) della nota (3);— il solo freno tipo merci oppure ilfreno con dispositivo Merci-Viaggiatori(nessun contrassegno sui montantid'angolo).I carri muniti di freno continuo possonoavere il dispositivo Vuoto-Carico, alquale non corrisponde alcuncontrassegno sui montanti d'angolo.(3) Contrassegni in tinta bianca sui montantid’angolo o all’estremità delle traverse ditesta dei carri per indicare l’esistenza dellasola condotta oppure del solo frenoviaggiatori.4. È vietato isolare dall'azione frenante iveicoli con freno continuo di tipodiverso per adottare nel treno un solotipo di frenatura.5. L'ultimo rotabile ove termina lacondotta del freno continuo deveavere questo freno in azione.6. Nei treni serviti da freno continuo lapercentuale di massa frenata ottenutacon i freni di stazionamento disponibilinella parte rimorchiata nella secondametà (comprese nel computo lelocomotive ubicate in coda) non deveessere inferiore ai valori indicati nellatabella 36 riferiti ai gradi di frenaturaprincipali e sussidiari del tratto di linea.E’ ammesso il mancato rispetto deivalori indicati nella tabella 36 acondizione che la locomotiva in servizioal treno sia dotata degli appositidispositivi di ausilio all’immobilizzazioneTesto <strong>RCF</strong>treno in sicurezza, tenuto conto:a) delle caratteristiche tecniche deiveicoli in composizione al treno edel loro carico;b) della massa e della lunghezza deltreno;c) della velocità del treno;d) dei parametri e delle caratteristichetecniche delle linee da percorrere;e) dei tempi di reazione dell’agente dicondotta;f) delle unità di trazione attive noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno;g) della posizione nel treno di veicoliprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comandodell’azione frenante ai veicolicontigui.6.9 Un treno deve disporre anche di unsistema di immobilizzazione,indipendente dal sistema frenante dicui al precedente punto 6.6, chepermetta, in caso di necessità, la suaimmobilizzazione su ogni punto dellalinea da percorre.9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 114 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>(staffe) di cui all’Allegato VII e, in casodi treni merci, il treno sia composto daalmeno il 50% di carri carichi e la suamassa non superi quella previstadall’Art. 73. Qualora i vincoli relativi aitreni merci non possano essere rispettatidovranno applicarsi ulteriori specificheprocedure disciplinate con appositaprescrizione.La dotazione di staffe è sempreobbligatoria per locomotive in servizioai treni affidati ad un solo agente dicondotta senza agente diaccompagnamento dei treni.Tutti i rotabili in composizione ai treniviaggiatori devono comunque esseredotati di freno di stazionamento.Sui treni merci si deve aver cura diubicare un veicolo con freno distazionamento efficiente il più vicinopossibile a quello di coda.6bis. Soppresso.7. Le locomotive aggiunte in coda perinvio devono, di regola, esserecollegate con la condotta generaledel freno.Le locomotive di spinta possono nonessere collegate con il freno continuoquando ciò risulti conveniente per lasnellezza dell’esercizio. Il macchinista ditesta deve essere avvisato con moduloM. 40 (1) dall’agente addetto allaTesto <strong>RCF</strong>provvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.17.3 I dispositivi di frenatura dei veicoliche risultino inefficienti per guastopossono essere isolati dal sistemafrenante del treno. In tale evenienza laprosecuzione del treno è ammessapurché il sistema frenante assicuricomunque le condizioni di cui aiprecedenti punti 6.6 e 6.7.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 115 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>formazione treni.Formula non superate la velocità di .....Km/h per locomotiva in codaagganciata e non collegata al freno.8. Soppresso9. Soppresso10. Le garitte dei carri presenziati daagente di scorta, che siano collegatialla condotta, devono essere fornite divalvola di emergenza perl'azionamento del freno continuo.Art. 75TRENI SERVITI DA FRENO CONTINUO TIPOVIAGGIATORI1. I treni serviti da freno continuo tipoviaggiatori sono di norma composti dimezzi leggeri, carrozze, bagagliai,postali e carri con dispositivo Merciviaggiatori,avente la relativamanovella nella posizione P,eventualmente intercalati a veicoli consola condotta.2. Nei treni merci serviti da frenocontinuo tipo viaggiatori con massarimorchiata superiore a 800 t non sonoammesse in testa al treno locomotiveattive con il freno continuo tipoviaggiatori.Nei treni merci serviti da freno continuotipo viaggiatori con massa rimorchiatafino a 1200 t sono ammessi veicolimuniti di solo freno tipo merci in azionealle seguenti condizioni:- la massa frenata dei veicoli muniti difreno continuo tipo merci non devesuperare il 20% della massa frenataTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 116 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>complessiva del treno;- nel computo della percentuale dimassa frenata del treno, la massafrenata dei veicoli muniti di frenocontinuo tipo merci deve essere ridottadel 25%.Qualora la massa frenata tipo mercisuperi il 20% della massa frenatacomplessiva del treno dovrannoapplicarsi le norme della frenaturacontinua mista (Art. 77).Nei treni merci serviti da freno continuotipo viaggiatori con massa rimorchiatasuperiore a 1200 t i primi cinque rotabiliubicati dopo la o le locomotive attivein testa al treno devono essere muniti difreno continuo tipo merci rispettando leseguenti ulteriori condizioni:- non sono ammessi altri rotabili munitidi freno continuo tipo merci;- nel computo della percentuale dimassa frenata del treno, la massafrenata dei veicoli rimorchiati muniti difreno continuo tipo merci deve essereridotta del 25%.3. Soppresso4. In caso di esclusione dall’azionefrenante di uno o più rotabili, fermorestando i limiti imposti dalla nuovapercentuale di massa frenata, nondovranno essere superati i seguentilimiti di velocità: un rotabile escluso 200 Km/h; più di un rotabile escluso 160Km/h.Nei treni di materiale ordinario conTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 117 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>velocità massima ammessa dai veicolisuperiore a 160 Km/h, qualora vengaescluso dall’azione frenante più di unrotabile il macchinista dovrà essereavvisato con modulo M.40 (1)dall’agente addetto alla formazionetreni.(1) Formula: In composizione n. ....... rotabiliisolati dall’azione frenante.Art. 75bisNORME PARTICOLARI PER I TRENI MUNITI<strong>DI</strong> FRENO CONTINUO SERVITI DAROTABILI EQUIPAGGIATI CONAPPARECCHIATURE SPECIALI <strong>DI</strong>SICUREZZA CIRCOLANTI SULLE LINEEATTREZZATE CON IL BLOCCOAUTOMATICO A CORRENTI CO<strong>DI</strong>FICATE1. Sulle linee con blocco automatico acorrenti codificate atto alla ripetizionecontinua dei segnali in macchina, glispazi d'arresto disponibili sonosensibilmente aumentati rispetto allealtre linee per cui, riguardo ai limiti dellevelocità massime consentite dallafrenatura, valgono le seguenti norme.TRENI SERVITI DA ROTABILIEQUIPAGGIATI CON RIPETIZIONESEGNALI2. La velocità massima rispetto allafrenatura per i treni serviti da rotabilicon ripetizione segnali inserita edefficiente è data dalle tabelle BTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 118 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>(Quadro 1° bis) e (Quadro 2° bis)dell’art. 81, in relazione al tipo di freno,al grado principale di frenatura deltratto di linea ed alla percentuale dimassa frenata esistente nel treno.TRENI COMPOSTI DA ALe 601 CONRIMORCHI ED ETR 240-250-300EQUIPAGGIATI CON RIPETIZIONESEGNALI CONTINUA, <strong>DI</strong>SPOSITIVOAUTOMATICO <strong>DI</strong> FRENATURA EFRENATURA ELETTRICA.3. La velocità massima rispetto allafrenatura (art. 81) per i treni serviti darotabili con ripetizione segnali continua,dispositivo automatico di frenatura(DAF), inserito ed efficiente, stabilita inbase al grado di frenatura principaledel tratto di linea ed alla percentualedi massa frenata esistente nel treno, edata:a) dalla Tabella B Speciale II° (Quadro1° ter), se circolanti su linee o tratti dilinea con grado di frenatura principalefino al V compreso, con percentuale dimassa frenata esistente uguale osuperiore al 115%, con frenaturaelettrodinamica efficiente e la previstaproporzione fra il numero delle motrici equello dei rimorchi;b) dalla Tabella B Speciale (Quadro 1°bis), se circolanti su linee o tratti di lineacon grado di frenatura principale finoal V compreso, con percentuale dimassa frenata esistente nel trenoinferiore al 115% e/o con frenaturaelettrodinamica inefficiente e/o inTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 119 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>assenza della prevista proporzione fra ilnumero delle motrici e quello deirimorchi;c) dalla Tabella B (Quadro 1°), secircolanti su linee o tratti di linea congrado di frenatura principale superioreal V.TRENI COMPOSTI DA ETR 401, ETR 450,ETR 460, ETR 460P, ETR 470, ETR 480, ETR500 E TRENI <strong>DI</strong> MATERIALE OR<strong>DI</strong>NARIO(con freno continuo tipo viaggiatori),SERVITI DA ROTABILI MUNITI <strong>DI</strong>RIPETIZIONE SEGNALI CONTINUA ECONTROLLO AUTOMATICO <strong>DI</strong>VELOCITÀ.4. La velocità massima rispetto allafrenatura (art. 81) per gli ETR ad assettovariabile di cui al titolo, per l’ETR 500 eper i treni di materiale ordinario, confreno continuo tipo viaggiatori, servitida rotabili muniti di ripetizione segnalicontinua e controllo automatico divelocità, inseriti ed efficienti, stabilita inbase al grado di frenatura principaledel tratto di linea, al tipo di freno inazione ed alla percentuale di massafrenata esistente nel treno, è data:a) dalla Tabella B Speciale III° (Quadro1° quater) se circolanti su linee o trattidi linea con grado di frenaturaprincipale fino al IV compreso e conpercentuale di massa frenata esistentenel treno uguale o superiore al 105%, inrelazione al codice captato a bordo;b) dalla Tabella B Speciale (Quadro 1°bis) se circolanti su linee o tratti di lineaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 120 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>con grado di frenatura principale finoal V compreso e/o con percentuale dimassa frenata esistente nel trenoinferiore al 105%;c) dalla Tabella B (Quadro 1°) secircolanti su linee o tratti di linea congrado di frenatura principale superioreal V.<strong>TABELLA</strong> 38 bis – Soppressa5. Soppresso.6. Soppresso.7. Soppresso.8. Soppresso.9. Soppresso.Art. 75 terNORME PARTICOLARI PER TRENI MUNITI<strong>DI</strong> FRENO CONTINUO TIPOVIAGGIATORI SERVITI DA ROTABILIEQUIPAGGIATI CONAPPARECCHIATURE SPECIALI <strong>DI</strong>SICUREZZA (ERTMS/ETCS)CIRCOLANTI SULLE LINEE MUNITE <strong>DI</strong>ATTREZZATURE ATTE AREALIZZARE IL SISTEMA <strong>DI</strong> COMANDO ECONTROLLO DELLAMARCIA DEI TRENI (ERTMS/ETCS L2)1. Sulle linee munite di attrezzature attea realizzare il sistema di comando econtrollo della marcia dei treni(ERTMS/ETCS L2) sono ammessi acircolare solo treni muniti di frenocontinuo tipo viaggiatori serviti darotabili equipaggiati conapparecchiature speciali di sicurezza(ERTMS/ETCS).2. Sulle predette linee gli spazi di arrestoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 121 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>e la velocità massima ammessa dallafrenatura vengono determinati di voltain volta dal sistema ERTMS/ETCS L2 edimposti al treno dal sistema stesso conla concessione di Autorizzazioni alMovimento in Supervisione Completa(modo operativo Full Supervision)oppure di Autorizzazione al Movimentocon Marcia a Vista (modo operativoOn Sight). Il sistema ERTMS/ETCS L2 nondetermina né impone nessun limite divelocità rispetto la frenatura quando lacircolazione del treno avviene conAutorizzazioni al Movimento conApposita Prescrizione di movimento(modo operativo Staff Responsible).3. Nel caso di circolazione conAutorizzazione al Movimento conApposita Prescrizione di movimento(modo operativo Staff Responsible) ilpersonale di condotta, in relazione allaprescrizione ricevuta, viaggerà conmarcia a vista non superandocomunque la velocità di 30 km/hoppure con via libera di giuntotelefonico non superando comunquela velocità di 60 km/h. In quest’ultimaevenienza il personale di condotta(PdC) deve regolare la corsa in mododa arrestare il treno nel punto prescrittoavvalendosi delle progressivechilometriche.Per la determinazione degli spazi diarresto, in relazione alla velocità di 60km/h, alla percentuale di massafrenata ed al grado principale diTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 122 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>frenatura del tratto di linea cheprecede il punto di arresto, il PdC deveavvalersi della Tabella B SpecialeERTMS/ETCS L2. Qualora, in relazioneallo spazio di arresto necessario, ilpunto in corrispondenza del qualedeve essere attivata la frenatura noncoincida con un cippo biettometrico ilpersonale di condotta deve fareriferimento al cippo biettometricoimmediatamente precedente.Nel caso particolare in cui il tratto dilinea da percorrere con la via libera digiunto telefonico non consenta ilrispetto degli spazi di arresto previstidalla predetta tabella, il personale dicondotta deve opportunamenteridurre la velocità di corsa del treno.Quando nella tabella non sono previstigli spazi di arresto, in relazione allamassa frenata ed al grado di frenatura,dovranno essere osservate le normepreviste per il caso di guasto al frenocontinuo con massa frenata residuainferiore al 45% (art.78/5).<strong>TABELLA</strong> 38 TER Soppressa.Art. 76TRENI SERVITI DA FRENO CONTINUO TIPOMERCI1. I treni serviti da freno continuo tipomerci sono composti di carri muniti ditale tipo di freno e carri con dispositivoMerci-Viaggiatori con la relativamanovella nella posizione G,eventualmente intercalati a carri conla sola condotta.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 123 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Nei treni merci serviti da freno continuotipo merci con massa rimorchiatasuperiore a 800 t non sono ammesse intesta al treno locomotive attive munitedi freno continuo tipo viaggiatori.Nei treni merci serviti da freno continuotipo merci sono ammessi rotabili munitidi solo freno continuo tipo viaggiatoripurché la loro massa frenata non superiil 10% della massa frenata complessivadel treno.Qualora non siano rispettate lesuddette condizioni dovrannoapplicarsi le norme della frenaturacontinua mista (Art. 77).2 Soppresso3. Nei treni serviti da freno continuo tipomerci o da frenatura continua mista,allo scopo di raggiungere lapercentuale di massa frenataoccorrente, è ammesso integrare lafrenatura con freni a mano agenti suiveicoli sprovvisti dell’apparecchiaturadel freno continuo o con taleapparecchiatura inefficiente. Nei trenicosì frenati non dovranno però esservipiù di 10 assi consecutivi non frenaticon freno continuo.Il treno dovrà essere considerato comeservito da freno continuo tipo merci ela massa frenata a mano non dovràsuperare il 20% della massa frenatacomplessiva, compresa nel computo lamassa frenata a mano dei veicoli dicoda (6 assi) eventualmente noncollegati al freno continuo.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 124 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Il macchinista deve essere avvisato,dall’agente addetto alla formazionetreni, con modulo M. 40 che viaggiacon frenatura continua tipo merciintegrata (1) e questi, prima di azionareil freno continuo, chiederà con fischiola chiusura dei freni a mano, salvo casidi necessità improvvisa(1) Formula: Viaggiate da ..... a ...... confrenatura continua tipo merci integrata dafreni a mano; massa frenata complessiva..... %.4. Nei carri esteri muniti del dispositivoPiano-Montagna le maniglie dicomando debbono essere postenormalmente nella posizione chescopre la lettera P. Sulle linee con trattiin discesa di lunghezza superiore a 5Km ed aventi grado di frenatura VI, VII,VIII o IX, le maniglie stesse devonoessere poste invece nella posizione M.La manovra per portare le maniglienell’una o nell’altra posizione deveessere eseguita dal personaledell’impresa ferroviaria nelle località diservizio indicate nel fascicolo Linea/Fascicolo Orario.Nei treni senza capotreno la manovradi cui sopra deve essere eseguita dalpersonale addetto alla formazionetreni.Art. 77TRENI SERVITI DA FRENATURA CONTINUAMISTA(Tipo merci e tipo viaggiatori)1. Nei treni merci aventi lunghezzaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 125 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>inferiore o uguale a 660 m e massarimorchiata inferiore o uguale a 1200 tè ammesso utilizzare promiscuamente,oltre i limiti di cui agli Artt. 75/2 e 76/1, ilfreno continuo tipo viaggiatori e quellotipo merci alle condizioni stabilite dalsuccessivo comma 2.2. I treni frenati con frenatura continuamista debbono essere consideraticome serviti da freno continuo tipomerci e rispettare la velocità massimaper essi ammessa dalla Tabella B. Ilmacchinista dovrà essere avvisato conmodulo M.40 che viaggia confrenatura mista (1) dall’agente addettoalla formazione treni.(1) Formula viaggiate con frenaturacontinua mista che considererete tipomerci: massa frenata ..... %.3. SoppressoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 126 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 78GUASTO DEL FRENO CONTINUO -SPEZZAMENTO TRENI E ARRESTO IN LINEA1. In seguito al guasto totale del frenocontinuo di un rotabile si annullaovviamente il suo massa frenata (2).Quando invece per guasto parziale ilfreno continuo agisce solo su m degli nassi normalmente frenati, la massafrenata del rotabile si calcolamoltiplicando la propria massa frenataper il rapporto m/n analogamente aquanto è detto nella nota (1) dellaTabella C (quadro 1°).(1) Sulle locomotive e sulle automotricicomunque in composizione, il frenocontinuo si considera guasto quando risultainefficiente e non sia possibile utilizzareneppure il freno moderabile.2. Soppresso.3. Qualora su una locomotiva odautomotrice siano guasti il frenoautomatico e quello moderabile ènecessario che funzioni almeno il frenoa mano, in mancanza del quale èvietato far proseguire il mezzo ditrazione sia in testa che in codaassoluta. Solo se il guasto avviene inlinea e le condizioni di frenatura loconsentano potrà proseguire fino allastazione successiva.In ogni caso spetta al macchinista diinformarne il capotreno,comunicandogli la massa frenataperduta.4. Qualora durante il viaggio venga aTesto <strong>RCF</strong>6.9 Un treno deve disporre anche di unsistema di immobilizzazione,indipendente dal sistema frenante dicui al precedente punto 6.6, chepermetta, in caso di necessità, la suaimmobilizzazione su ogni punto dellalinea da percorre.10.6 Ogni anormalità alla circolazionedi un treno deve essere comunicatadall’agente di condotta al regolatoredella circolazione di giurisdizione.Qualora l’anormalità abbiadeterminato l’arresto del treno, nellacomunicazione l’agente di condottadeve precisare, oltre alle causedell’anormalità, il punto di arresto(segnale di terra, progressivachilometrica o itinerario di una localitàdi servizio) e la presenza o menodell’autorizzazione al movimento. In taleevenienza l’agente di condotta deveanche assicurare l’immobilità del treno.17.1 L’agente di condotta, qualoraavverta l’intervento del sistemafrenante non su suo comando,compatibilmente con le necessità di cuial precedente punto 10.2, deveintervenire per ottenere contempestività l’arresto del treno.17.2 L’agente di condotta, qualora rileviuna insufficiente efficacia del sistemafrenante, deve subito arrestare il trenoper i necessari provvedimenti(ripetizione della verifica e della provadel sistema frenante, ecc.).ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF Il freno a mano èutilizzato perl’immobilizzazionedei veicoli.L’immobilizzazionedel treno deveessere sempregarantita dalsistema diimmobilizzazione.Pagina 127 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>mancare l’azione del freno continuoautomatico su tutto o parte del treno, ilconvoglio dovrà essere immobilizzatocome stabilito al successivo comma 7.Nei casi in cui l’azione del frenoautomatico venga a mancare sualcuni dei veicoli e la condottagenerale resti alimentata fino all’ultimoveicolo, è ammesso proseguire acondizione che:- sia ancora realizzabile almeno unamassa frenata con freno continuoautomatico pari o superiore al valorerichiesto dalla relativa tabella Butilizzabile, con un minimo del 45%;- sia possibile presenziare il veicolo dicoda, munito di freno a manoefficiente, qualora abbia il frenocontinuo automatico inefficiente fino alraggiungimento di una località diservizio per lo scarto del veicolo stesso.Nel caso in cui le condizioni di frenaturaanzidette non siano realizzabili èammesso proseguire per il ricovero inuna località di servizio, solo se èpossibile rispettare le condizioni stabilitedal successivo comma 5.5. Qualora non sia possibile realizzarela percentuale di massa frenataminima di cui al precedente comma 4,il macchinista potrà raggiungere laprima località di sevizio dove il trenopossa essere ricoverato, nonsuperando la velocità di 30 km/h,purché:a) la linea da percorrere abbia gradoTesto <strong>RCF</strong>17.3 I dispositivi di frenatura dei veicoliche risultino inefficienti per guastopossono essere isolati dal sistemafrenante del treno. In tale evenienza laprosecuzione del treno è ammessapurché il sistema frenante assicuricomunque le condizioni di cui aiprecedenti punti 6.6 e 6.7.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 128 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>di frenatura, principale e/o sussidiario,non superiore al V;b) la percentuale di massa frenataresidua ottenibile con freno continuoautomatico sia uguale o superiore al 25%;c) la condotta del freno continuo siestenda su tutto il treno;d) sia possibile presenziare il veicolo dicoda, munito di freno a manoefficiente, qualora abbia il frenocontinuo automatico inefficiente.Ferme restando le condizioni di cui aipunti a) e b), è ammesso che il trenopossa essere ricoverato in una localitàdi servizio impegnando esclusivamentetratti di linea in discesa senzacontropendenze, anche in assenza deirequisiti di cui ai punti c) e d). Qualoranon sia possibile rispettate le condizionisuddette, dovrà essere richiestosoccorso di locomotive edeventualmente di veicoli, al fine diportare la percentuale di massafrenata ai valori minimi necessari.6 Soppresso.7. Qualora venga meno la possibilità digarantire l’immobilità del treno a mezzodel freno continuo automatico, delfreno diretto e del freno stazionamentodella o delle locomotive presenziate, ilpersonale di condotta dovràprovvedere all’immobilizzazione delconvoglio, nel caso in cui la sosta siasuperiore a:- 60' su linea con pendenza uguale oTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 129 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>inferiore al 10‰;- 15' su linea con pendenza superiore al10‰;- 5' su linea con pendenza superiore al27 ‰ nel caso di treni affidati al solopersonale di condotta;adottando i seguenti provvedimenti:a) svuotare la condotta generale delfreno;b) serrare tutti i freni di stazionamentodisponibili;c) mettere in opera, qualora lafrenatura ottenibile con i freni distazionamento disponibili nella parterimorchiata risulti inferiore a quellaminima ammessa dalla Tabella 36riferita al grado di frenatura principalee sussidiario del tratto di lineainteressato, gli appositi dispositivi diausilio all’immobilizzazione dei treni(staffe) disponibili sulla locomotiva.La messa in opera delle staffe e lasuccessiva tolta d’opera dovrannoavvenire con le modalità previsteall’Allegato VII e previo richiesta dellasospensione della circolazione,ricevendo conferma scritta dalDM/DCO interessato, qualora le staffedebbano essere poste in opera o tolted’opera lato interbinario. Qualora, perparticolari situazioni di emergenza, nonfossero utilizzabili le staffe, si dovràprovvedere a calzare le ruote usandoal caso anche il pietrisco dellamassicciata.Per il serraggio dei freni diTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 130 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>stazionamento e per la messa in operadelle staffe, il personale di condottapotrà avvalersi del personale diaccompagnamento dei treni.In caso di treno affidato ad un soloagente addetto alla condotta senzaagente di accompagnamento deitreni, tale agente dovrà provvedereall’immobilizzazione del convogliosvuotando la condotta generale,mettendo sempre in opera le staffe eserrando, subito dopo, i freni distazionamento disponibili.I provvedimenti di cui al presentecomma dovranno essere adottatisubito in caso di spezzamento odimezzamento di un treno,intercettando la condotta generale delfreno e dando la precedenzaall’immobilizzazione della parte non piùcollegata con la locomotiva.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 131 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>FRENATURA A MANO E PARZIALMENTECONTINUAArt. 79FRENATURA A MANO1. La frenatura dei treni con freno amano rappresenta un’eccezionedeterminata dall’impossibilità di poterprovvedere all’attivazione dellafrenatura continua.Dell’attivazione della frenatura a manosu tutto il treno, sia nella località diservizio di origine che lungo il percorso,il macchinista dovrà essere avvisatocon modulo M.40 (1) dall’agenteaddetto alla formazione treni.(1) Formula : viaggiate con freni a mano, massafrenata ...... %.2. Il veicolo di coda o di testa in caso ditreno spinto deve essere munito difreno a mano efficiente e presenziato.3. Conosciuto la massa frenataoccorrente il capotreno, dopo averdesignato l'agente di coda, devedistribuire gli altri frenatori il piùuniformemente possibile sui carri carichiin modo che, compreso il bagagliaioda lui occupato, si realizzi il maggiormassa frenata possibile.4. La percentuale di massa frenataminima ammessa su tutto il trenorimorchiato è quella minima previstadalla Tabella B per il freno a mano, inrelazione al grado principale difrenatura più elevato nei due sensi dicircolazione dei tratti di linea interessati.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF Non è più previstala frenatura amanoeparzialmentecontinua, perchéincompatibile coni sistemi diprotezione dellamarcia dei treni.Pagina 132 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>La percentuale minima ammessa nellaseconda metà del treno non dovrà maiessere inferiore a quella prevista dallaTabella 36.5. Alla massa frenata esistente neltreno rimorchiato può essere aggiuntoquello eccedente alle locomotiveattive, escluso quello della locomotivatitolare, computato in 25 oppure 50 t.,lungo i percorsi in salita, quando i trenisono rinforzati in coda rispettivamenteda una o due locomotive.Tali utilizzazioni di massa frenata nonsono ammesse sui tratti di linea congrado di frenatura con indice 9.6. Nel caso di guasto al frenoautomatico e moderabile di unalocomotiva, interessante tutti o partedegli assi normalmente frenati,semprechè sia efficiente il freno amano, il macchinista deve informarne ilcapotreno, comunicandogli la massafrenata perduto. Tale perdita vacalcolata facendo la differenza tra ilvalore scritto sulle fiancate dellalocomotiva ed la massa frenata residuocalcolato secondo il disposto dell'Art.78/1 e 2.Il capotreno ricevuta talecomunicazione sottrarrà dalla massafrenata del treno quello mancante allalocomotiva e calcolerà la nuovapercentuale di massa frenata esistentenel treno.Art. 80FRENATURA PARZIALMENTE CONTINUATesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 133 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>(Freno continuo e freno a mano)1. All'occorrenza è ammesso effettuaretreni merci che abbiano una parte diveicoli (contigua alla locomotiva)servita da freno continuo tipo merci,salvo il 10% di massa frenata col tipoviaggiatori di cui l'Art. 76/1, e l'altraparte servita da freni a mano.Nella parte servita da freno continuo èanche ammessa l'integrazione confreni a mano alle condizioni previsteall'Art. 76/3.2. Soppresso.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti3. Il computo della massa frenata deveessere fatto separatamente per le dueparti e la velocità massima ammessasarà la minore tra le massime ammesseper ciascuna delle due parti del treno,salvo l'eccezione del commaseguente.4. Per i treni trainati, quando la velocitàammessa dalla parte servita da frenocontinuo risultasse superiore a quelladella parte servita da freno a mano, sidovrà computare la percentuale dimassa frenata complessiva e ricavarein relazione ad essa, la velocitàmassima ammessa, che si desumedalla tabella B per il freno continuo tipomerci. Tale velocità non dovràcomunque superare i 60 Km/h, fermerestando le norme dell'Art. 72/7.5. Per la parte servita da freno continuovalgono in particolare le disposizionirelative al numero dei freni a vite (Art.Pagina 134 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>74/6), mentre il numero degli agenti discorta va computatocomplessivamente per le due parti. Incaso di spezzamento del treno, ovetutti gli agenti di scorta (compreso ilcapotreno) siano rimasti nella parteservita da freni a mano, spetta alsecondo agente di condotta dichiudere i freni a vite occorrenti perimmobilizzare la prima parte e calzareeventualmente le ruote dei veicoli, neicasi e con le modalità stabilite all’art.78/7. Quando sul treno è in funzione lafrenatura parzialmente continua, dovràessere dato avviso al macchinista conmodulo M. 40 (1), a cura dell’agenteaddetto alla formazione treni; ilmacchinista dovendo frenare il trenochiederà prima la chiusura dei freni amano e quindi azionerà con cautela ilfreno continuo (salvo casi di necessitàimprovvisa).(1) Formula viaggiate con frenatura parzialmentecontinua. Massa frenata con freno continuo.................. %.massa frenata con freno a mano ....................% e occorrendomassa frenata complessiva ............................%Art. 80TABELLE <strong>DI</strong> FRENATURA<strong>TABELLA</strong> A.<strong>TABELLA</strong> B (Quadro 1°).<strong>TABELLA</strong> B speciale (Quadro 1° bis).<strong>TABELLA</strong> B speciale II (Quadro 1° ter).<strong>TABELLA</strong> B speciale III (Quadro 1°quater).<strong>TABELLA</strong> B (Quadro 2°).Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF Le Tabelle difrenatura per lafrenatura a manonon sono piùpreviste.Pagina 135 di 287


Testo <strong>PGOS</strong><strong>TABELLA</strong> B speciale (Quadro 2° bis)<strong>TABELLA</strong> B (Quadro 3°<strong>TABELLA</strong> B speciale ERTMS/ETCS L2.<strong>TABELLA</strong> C (Quadro 1°).<strong>TABELLA</strong> C (Quadro 2°).<strong>TABELLA</strong> C (Quadro 3°).<strong>TABELLA</strong> C (Quadro 4°).<strong>TABELLA</strong> C (Quadro 4° bis).<strong>TABELLA</strong> D.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 136 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO VII bisRILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHETECNICHE DEI ROTABILI. COMPUTO EVERIFICA DELLA FRENATURA. EMISSIONEDELLE PRESCRIZIONI TECNICHE.ATTRIBUZIONI DEL PERSONALEArt. 81 bis1. Il rilevamento dei dati caratteristicidei rotabili in composizione al treno aifini della compilazione dei documentitreno e delle eventuali prescrizionitecniche è affidato ad agenti addettialla formazione treni in possesso dispecifica abilitazione.Qualora nelle operazioni di rilevamentodi cui sopra siano riscontrate anomalie(veicoli scaduti di revisione, veicoli conetichette che comportino restrizioni,veicoli con freno continuo automaticoisolato o irregolarità nella distribuzionedei freni lungo il treno, ecc.), dovrannoessere adottati i provvedimenti previstidalle norme in vigore (scarto veicolo,modifiche alla composizione, ecc.).L’agente addetto alla formazione trenideve provvedere alla visita dei trenicomposti di materiale ordinario.Nei treni viaggiatori la visita deveessere effettuata nei seguenti casi:a) nella stazione di origine dopooperazioni di manutenzione correnteprogrammata;b) all’inizio del turno di utilizzazionedel materiale (cambio orario,immissione di nuovo materiale, impiegoper treni straordinari, ecc.);Testo <strong>RCF</strong>1.5 Le attività connesse con lasicurezza della circolazione ferroviariapossono essere svolte solamente dapersone in possesso delle specifichecompetenze professionali e delleidoneità fisiche e psico-attitudinalicertificate in conformità a quantostabilito dall’Agenzia Nazionale per laSicurezza delle Ferrovie.1.6. L’organizzazione delle attività disicurezza e gli ambiti di competenza edi responsabilità di ciascun agente chesvolge attività di sicurezza devonoessere chiaramente individuati e portatia conoscenza degli operatori stessi inmaniera tracciabile e registrata. Leoperatività gravanti su ciascun agentedevono essere tali da non ridurre illivello di attenzione necessario allosvolgimento delle proprie attività disicurezza assegnategli.1.7 Lo scambio di informazioni inerentialla sicurezza della circolazione traoperatori, sia quando si succedono chequando si interfacciano nellosvolgimento delle attività, deve esseretracciato e registrato qualora il rispettodelle eventuali indicazioni impartite nonsia vincolato da appositi dispositivi disicurezza.1.8. La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcune verifiche e operazioni sugliimpianti di terra possono essere richiestedal regolatore della circolazioneModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFGIOsservazioni ecommentiIl GI hacompetenze sulleprocedure diinterfaccia.Pagina 137 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>c) nelle stazioni di transito diconfine per i treni in ingresso sulla ReteFerroviaria Italiana, salvo l’esistenza diparticolari accordi fra l’ImpresaFerroviaria esercente il trenoproveniente da una infrastrutturaferroviaria di uno Stato confinante el’Impresa Ferroviaria titolare dellatraccia corrispondente sulla ReteFerroviaria Nazionale. In tali accordiquest’ultima Impresa Ferroviaria –assumendone la piena ed esclusivaresponsabilità - deve garantire il pienorispetto delle norme tecniche dicircolazione vigenti sulla ReteFerroviaria Nazionale. In particolare,negli accordi di cui trattasi deveespressamente essere assicurato ilrispetto di quanto a tal finespecificamente prescritto - conapposita disposizione- dal Gestoredell’Infrastruttura in materia diDocumenti di scorta e condizionitecniche del treno;d) nella stazione di origine in caso divariazione dei dati di composizione deitreni in arrivo.Nei treni merci la visita deve essereeffettuata nei seguenti casi:e) nella stazione di origine (localitàdove il treno viene inizialmentecomposto ed emessa la lista deiveicoli/ foglio veicoli); per le successivelocalità, ai fini della visita, non sonoconsiderate stazione di origine quelle incui il treno cambia il numero e/o laTesto <strong>RCF</strong>all’agente di condotta.Qualora le incombenze di cui sopranon siano direttamente svoltedall’agente di condotta, devonoessere emanate apposite proceduredi dettaglio volte a disciplinare leattribuzioni, i rapporti e lo scambio diinformazioni fra l’agente di condotta egli altri agenti incaricati di svolgere lecitate incombenze.4.7 Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivie gli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.6.1 La cabina di guida del veicolo ditesta del treno, utilizzata per lacondotta dello stesso, deve essereattrezzata secondo quanto previsto alprecedente punto 3.2 e in coerenzacon l’attrezzaggio delle linee dapercorrere.6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoliderivanti dalla sua composizione e inparticolare:dal numero delle unità di trazione edalla loro distribuzione nel treno;dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;dalla massa e della lunghezza deltreno;dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;dalle modalità di aggancio dei veicolidel treno,ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 138 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>locomotiva, e/o il foglio di corsa (o tenuto conto dei parametri e delleBollettino di Frenatura e Composizione). caratteristiche delle linee daIn tali località la visita è da limitare aglieventuali veicoli aggiunti;;f) nelle stazioni di transito di confinepercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali eper i treni in ingresso sulla Rete longitudinali allo stesso tali daFerroviaria Italiana, salvo l’esistenza di compromettere la sua circolazione inparticolari accordi fra l’Impresa sicurezza.Ferroviaria esercente il treno 6.3 Eventuali unità di trazione inattiveproveniente da una infrastruttura in composizione ad un treno devonoferroviaria di uno Stato confinante e essere predisposte per evitare chel’Impresa Ferroviaria titolare della possano, durante la marcia del treno,traccia corrispondente sulla Rete interferire nella circolazione delloFerroviaria Nazionale. In tali accordi stesso.quest’ultima Impresa Ferroviaria – 6.4 I trasporti eccezionali possonoassumendone la piena ed esclusiva circolare solo con autorizzazioneresponsabilità - deve garantire il pieno rilasciata di volta in volta e riportanterispetto delle norme tecniche di le specifiche modalità di circolazione.circolazione vigenti sulla Rete 6.5 I trasporti combinati codificati, purFerroviaria Nazionale. In particolare, utilizzando veicoli il cui profilo puònegli accordi di cui trattasi deve eccedere il limite prefissato, sonoespressamente essere assicurato il ammessi a circolare a condizione cherispetto di quanto a tal fine i veicoli utilizzati e le linee percorsespecificamente prescritto - con siano conformi ai requisiti di codificaapposita disposizione- dal Gestore previsti.dell’Infrastruttura in materia di In caso di mancato rispetto delledocumenti di scorta e condizioni condizioni di codifica il trasporto è atecniche del treno;g) nelle stazioni intermedie dove siatutti gli effetti classificato eccezionale epertanto deve essere autorizzato comemodificata la composizione, previsto al precedente punto 6.4.limitatamente al materiale aggiunto; 6.7 Il sistema frenante di un treno deveh) in particolari situazioni stabilite assicurarne:dall’Unità centrale competente. ’arresto e le riduzioni di velocità negliIn ogni stazione di origine, e di quelle in spazi di frenatura disponibili (distanza dicui sia variata la composizione, restano frenatura);invariati gli accertamenti previsti dalleModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 139 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>specifiche istruzioni che devono essereespletati dal personale dei treni.L’agente che provvede, nella stazionedi origine, all’esposizione dei dati nelBFC o nel Quadro Vll del foglio di corsa,deve, di regola, eseguirepersonalmente anche la visita delmateriale.Si fa eccezione per i treni viaggiatoriscortati da foglio di corsa multiplo o daBFC utilizzato per più numeri di trenoche circolano con la stessacomposizione ed hanno origine inun’unica giornata solare, nel qual casola visita deve essere effettuata solo almateriale del primo treno indicato nelsuddetto documento, anche nel casoin cui ne venga consegnato più di uno.2. L’agente addetto alla formazionetreni deve provvedere: all’esposizione nella lista veicoli/foglio veicoli dei dati dei singoli veicolie dei relativi totali, nonché alleannotazioni interessanti i veicoli incomposizione;– alla verifica che la composizione deltreno rispetti i limiti stabiliti all’Art. 73;– all’esposizione nel BFC dei daticoncernenti la frenatura e lacomposizione del treno, nonché alcomputo della massa frenata e dellarelativa percentuale di massa frenataeffettiva, praticando sempre leoccorrenti prescrizioni con modulo M.40;– alla verifica, nei treni scortati daTesto <strong>RCF</strong>’arresto in sicurezza di ogni sua parte incaso di spezzamento del treno,evitando sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso, tali dacompromettere la circolazione deltreno in sicurezza, tenuto conto:delle caratteristiche tecniche dei veicoliin composizione al treno e del lorocarico;della massa e della lunghezza deltreno;della velocità del treno;dei parametri e delle caratteristichetecniche delle linee da percorrere;dei tempi di reazione dell’agente dicondotta;delle unità di trazione attive noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno;della posizione nel treno di veicoliprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comando dell’azionefrenante ai veicoli contigui.6.8 Gli eventuali dispositivi di comandodel sistema frenante delle cabine diguida non utilizzate per la guida deltreno, presenziate da agenti dicondotta, possono essere azionatisoltanto per frenature di emergenza; datale dispositivo è in ogni caso vietataqualunque manovra di sfrenatura deltreno.6.9 Un treno deve disporre anche di unsistema di immobilizzazione,indipendente dal sistema frenante dicui al precedente punto 6.6, cheModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 140 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Scheda Treno e da BFC, che i datitreno reali del BFC siano congruenticon quelli indicati nella intestazionedella Scheda Treno. Qualora almenouno dei dati reali riguardanti: velocità erango dei veicoli, percentuale di massafrenata, tipo di freno (1), riportati nelBFC, sia inferiore quanto indicato nellaintestazione della Scheda Treno,ovvero qualora il mezzo di trazione siadiverso, l’agente addetto allaformazione treni deve provvedere,salvo casi di motivata impossibilità, allaristampa della Scheda Treno stessa. Ilformatore può provvedere allaristampa della Scheda Treno, anchenel caso in cui i dati reali del trenosiano migliorativi rispetto a quelliprogrammati;– all’esposizione nel foglio di corsa,dove questo è in uso, dei daticoncernenti la frenatura e lacomposizione del treno, al computodella massa frenata prescritta e dellapercentuale effettiva di massa frenata,praticando sempre le occorrentiprescrizioni con Modulo M. 40;– a praticare tutte le occorrentiprescrizioni al treno relative al carico ealla circolabilità dei rotabili incomposizione con modulo M. 40.(1) Il freno tipo merci è da ritenere inferioreal freno tipo viaggiatori.3. Le incombenze stabilite dai commi 1e 2 possono essere devolute alcapotreno, o al macchinista inTesto <strong>RCF</strong>permetta, in caso di necessità, la suaimmobilizzazione su ogni punto dellalinea da percorre.7.2 La verifica tecnica deve essereinoltre estesa anche al controllo dellecaratteristiche della composizione edella frenatura del treno, dellesegnalazioni di testa e di coda deltreno e della effettuazione della provadel freno.7.3 La partenza di ciascun treno èsubordinataall’acquisizionedell’evidenza che la verifica tecnicaallo stesso abbia dimostrato l’esistenzadelle condizioni che garantiscono lacircolazione in sicurezza del treno.7.4 La partenza di ciascun treno èsubordinata alla acquisizionedell’evidenza, sia in fase di frenaturache in fase di sfrenatura, dell’esistenza:del regolare funzionamento deidispositivi di frenatura dei veicoli incomposizione al treno muniti di talidispositivi;della regolare azione del sistemafrenante lungo tutto il treno.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 141 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>possesso di specifica abilitazione.Nei treni senza capotreno taliincombenze possono essere devoluteal macchinista, anche se non inpossesso della predetta specificaabilitazione, solo per interventi surotabili in avaria.4. Quando le incombenze stabilite daicommi 1 e 2 sono svolte dall’agenteaddetto alla formazione treni, ilcapotreno deve controllare che nelfoglio di corsa le percentuali, prescrittaed effettiva, di massa frenata continuasiano esposte e che quest’ultima siacongruente con quella indicata nellatabella “Riepilogo delle caratteristiched’orario dei treni” dell’Orario di Servizioo con quella indicata nella eventualeprescrizione tecnica ricevuta.Nei treni senza capotreno è devoluta almacchinista l’esecuzione delleverifiche anzidette.5. Agli agenti incaricati della prova delfreno continuo competono le verifichestabilite dall’Istruzione per l’esercizio delfreno continuo automatico,indipendentemente dagli obblighi che,al riguardo, fanno carico ad altropersonale.6. In caso di adozione, totale oparziale, di frenatura a mano, valgono,in quanto pertinenti, le norme stabilitenei commi precedenti, con ladifferenza che compete in ogni caso alcapotreno disporre per ilpresenziamento dei freni a manoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 142 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>occorrenti; il capotreno deve inoltreindicare nella lista veicoli (M. 18) lamassa frenata a mano dei veicoliinteressati a conferma del loropresenziamento con frenatori.Analogamente egli deve regolarsi neglialtri casi in cui, in base alle norme delprecedente Capitolo, occorre farpresenziare da frenatore il veicolo dicoda o quello attiguo.7. Qualora una parte del treno non siaservita da freno continuo, I’agenteaddetto alla formazione treni (o ilcapotreno od il macchinista, nei casi dicui al comma 3) deve notificare periscritto il numero del primo veicolo dallatesta non servito da freno continuoall’agente incaricato della prova delfreno. Nei casi diversi da quelli di cui alcomma 3, I’agente addetto allaformazione treni deve fare la stessanotifica anche al capotreno (o almacchinista nei treni senza capotreno).L’agente che riceve la predettanotifica è tenuto a verificarne lavalidità.8. Il personale addetto alla formazionetreni deve comunicare per iscritto agliagenti designati dalla Rete FerroviariaItaliana in base a disposizioni locali(DM, DCO, DU, ecc.), la composizionedi tutti i treni merci (dati relativi algruppo locomotiva, alla frenatura, allalunghezza del treno compresa lalocomotiva, alla velocità dei rotabili,alla presenza di trasporti eccezionali,Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 143 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>alle limitazioni rispetto alla massaassiale, alla presenza di mercipericolose e di trasporti codificati). Lacomposizione dei treni viaggiatori deveessere comunicata solo nel caso divariazioni rispetto a quellaprogrammata.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 144 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO VIIINORME PER IL SERVIZIO CON MEZZILEGGERI(Elettrotreni, Automotrici termiche edelettriche e loro Rimorchi)Art. 82CIRCOLAZIONE E COMPOSIZIONE1. La circolabilità degli ETR 250, 300,450, 460, 460P, 470, 480 e 500, delleautomotrici elettriche ALe 601, 801, 803,841, 940 e dei complessi ALe 506/426(TAF) è riportata nel FascicoloLinee/Fascicolo Orario.La circolabilità degli altri mezzi leggeri èequiparata a quella dei veicoli acarrelli (vedi Capitolo XIV) fattaeccezione per l’ETR 401 per il qualevale la limitazione di cui all’Art. 89 bis/2..Le eventuali limitazioni relative allacircolabilità devono essere prescritte altreno con M. 40 a cura dell’agenteaddetto alla formazione treni .2. La resistenza e la struttura degliorgani di trazione e repulsione dei mezzileggeri non consentono lacomposizione promiscua con materialeordinario.È sempre ammesso il loro rimorchio incoda ai treni oppure con locomotiva.In casi eccezionali è ammesso il serviziodi spinta con locomotiva collegata colfreno continuo ai treni composti dimezzi leggeri elettrici.È ammessa la spinta con locomotiva aitreni di mezzi leggeri termici solo per ilTesto <strong>RCF</strong>3.1 Un veicolo ferroviario, per potercircolare su un’infrastruttura ferroviaria,deve essere provvisto delle necessarieautorizzazioni e dotato di:- dispositivi di frenatura checonsentono di frenare e sfrenare ilveicolo e di trasmettere il comandodell’azione frenante ai veicolicollegati. Alcuni veicoli sonoprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comandodell’azione frenante ai veicolicollegati;- dispositivi di aggancio checonsentono di collegare il veicoload altri veicoli in modo damantenere le distanze tra essi e ditrasmettere lo sforzo di trazione.I veicoli possono essere provvisti anchedi dispositivi per la loro immobilizzazione.I veicoli adibiti al servizio viaggiatori ocomunque presenziabili devono esseredotati di dispositivi che consentano achi è presente sui veicoli di segnalare incabina di guida un’emergenza.3.2 Un veicolo dotato di cabina diguida destinata alla condotta dei trenideve essere munito delle seguentiapparecchiature:- dispositivo di comando delsistema frenante;- dispositivi per la visualizzazionein cabina di guida delleinformazioni inerenti allasicurezza della circolazionericevute dai dispositivi di terra;ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiIF Per i MEZZILEGGERI e gli ETRvale quantoprevisto per gli altriveicoli di materialeordinario.Pagina 145 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>caso di ricupero dopo un guasto.Nei casi suddetti per l'accoppiamentodeve essere utilizzato il tenditore deimezzi leggeri.3. I mezzi leggeri elettrici possonotrainare materiale ordinario munito difreno continuo tipo viaggiatori ubicatoin coda (vedi Tabella 39).<strong>TABELLA</strong> 39 Collegabilità e limite assidei treni composti di mezzi leggerielettrici ammessi in multiplo attacco.4. È ammessa la composizionepromiscua dei mezzi leggeri termici edelettrici secondo le indicazioni dellaTabella 40; tutti i mezzi TA e tutti quelli TEdevono essere riuniti in un sol gruppo.<strong>TABELLA</strong> 40 Collegabilità e limite assidei treni composti di mezzi leggeritermici ed elettrici.Art. 83NORME <strong>DI</strong> ESERCIZIO COMUNI AI TRENI<strong>DI</strong> MEZZI LEGGERI1. I convogli in multiplo attaccodevono uscire dal deposito con tutti gliaccoppiamenti collegati e dopo avereseguita la prova del freno.Sui binari di stazione, l’aggancio e losgancio degli organi di attacco a vite,l’attivazione e la disattivazione deipassaggi di intercomunicazione,l’accoppiamento e il distacco dellecondotte pneumatiche devono essereeseguite dal personale incaricato sottola sorveglianza del personale dimacchina.Testo <strong>RCF</strong>- sottosistema di bordo delsistema di protezione dellamarcia dei treni;sistema di visualizzazione della velocitàistantanea del veicolo;sistema di registrazione della velocitàistantanea del veicolo e degli eventi dicondotta;dispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta;sottosistema di bordo del sistema dicomunicazione terra-treno;dispositivo per le segnalazioniacustiche;fanali per la segnalazione di testa deitreni.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.4.7 Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.4.11 La testa e la coda dei treni devonoessere inequivocabilmente identificabiliattraverso specifiche segnalazioni. LaModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 146 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>L’accoppiamento ed il distacco dellecondotte elettriche (A.T.e B.T.) deveessere eseguito dal personaleincaricato, diretto e sorvegliato dalpersonale di macchina. Quest’ultimodeve inoltre:− provvedere all’apertura e chiusuradelle porte di testata e delle portelle dicarenatura quando occorrono chiaviapposite in dotazione al mezzo;− mettere a disposizione del personaleincaricato gli accoppiamentipneumatici di emergenza;− collaborare col personale addettoper l’unione ed il distacco dei manticidi tipo speciale in opera sulle Ale 540-660-840 e sulle Le 540-760-840.In ogni caso l’addetto all’agganciopuò introdursi tra i rotabili per eseguiretale operazione, solo se fermi e dopoche sia stato effettuatol’accostamento. Nei mezzi leggerimuniti di organi di aggancioautomatico le operazioni di unione edistacco sono, di regola, effettuate neidepositi locomotive. Nelle stazioni, incaso di necessità, deve intervenire ilpersonale di macchina.2. Le porte delle cabine di guida dellesingole unità non occupate dalpersonale di macchina, dal capotrenoo da agenti autorizzati, devonodurante il viaggio essere chiuse achiave.Non è ammessa durante il viaggio lapresenza in cabina di guida diTesto <strong>RCF</strong>segnalazione di coda deve esserepresente solo sull’ultimo veicolo.4.22 La condotta dei treni deveavvenire dalla cabina di guida di testarispetto al senso di marcia e con Ildispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta attivo.6.1 La cabina di guida del veicolo ditesta del treno, utilizzata per lacondotta dello stesso, deve essereattrezzata secondo quanto previsto alprecedente punto 3.2 e in coerenzacon l’attrezzaggio delle linee dapercorrere.6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:a) dal numero delle unità di trazionee dalla loro distribuzione nel treno;b) dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;c) dalla massa e della lunghezza deltreno;d) dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;e) dalle modalità di aggancio deiveicoli del treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione inModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 147 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>viaggiatori od agenti non autorizzati onon comandati a viaggiare nellecabine; la porta di accesso deverimanere costantemente chiusa.3. Gli organi di comando e di bloccodei mezzi non presenziati dal personaledi condotta devono essere custoditinella cassa attrezzi del mezzo al qualeappartengono. Le casse devonoessere chiuse a chiave e le chiavicustodite dal personale di condottadel treno.4. Durante la corsa dei treni i mezzileggeri devono essere guidati dalbanco di manovra della cabinaanteriore rispetto al senso di marcia,salvo i casi previsti dall’articolo 65.5. Il complesso di più mezzi leggeriattivi, comandati da più macchinisti,deve essere considerato come untreno con locomotiva di spinta, sia aglieffetti dei segnali acustici per lapartenza, sia per le modalità diavviamento e di partecipazione delleprescrizioni di movimento.Il personale di condotta sui mezziseguenti quello di testa deve di normaprendere posto nella cabina anteriorenel senso di marcia.6. L'eventuale retrocessione di un trenocomposto di soli mezzi leggeri non èsoggetta alla particolare limitazione divelocità relativa ai treni spinti di cuiall'Art. 65 purché sia condotto dalbanco di manovra anteriore nel sensodi marcia.Testo <strong>RCF</strong>sicurezza.6.4 Eventuali unità di trazione inattive incomposizione ad un treno devonoessere predisposte per evitare chepossano, durante la marcia del treno,interferire nella circolazione dello stesso.9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.18.3 Dopo la congiunzione i dueconvogli uniti devono circolare comeun unico treno nel rispetto delle normedi cui al presente regolamento.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 148 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>7. I fanali di coda devono essere accesia cura del personale di macchina.Tutti i fanali intermedi delle unità incomposizione al treno devono esseremantenuti spenti od oscurati conappositi schermi.Le lastre colorate sui fanali di codadevono essere poste in opera a curadel personale di macchina.La tabella di coda, le tabelleidentificative dei treni aventicomposizione bloccata, nonché icartelli indicatori devono essere posti inopera a cura del personaledell’Impresa Ferroviaria.8. Il riscaldamento è di norma regolatodal macchinista; il personale addettoalla formazione dei treni o il capo trenopossono intervenire all’occorrenza perfarlo erogare o sospendere secondo ledisposizioni vigenti quando ciò siaritenuto opportuno in relazione allecondizioni climatiche del momento ovenga richiesto dai viaggiatori.9. All'accensione e allo spegnimentodella luce, provvede il personale discorta manovrando l'appositointerruttore; si fa eccezione sui rotabilicon interruttore in cabina di guida per iquali provvede il personale dicondotta.L'illuminazione nelle ore notturne e nelperiodo precedente la partenza deitreni dalle stazioni di origine èdisciplinata come segue:a) per tutti i treni con mezzi muniti diTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 149 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>gruppo generatore non vincolato allamarcia del treno, la piena luce deveessere erogata dal momento in cui ilmateriale viene messo a disposizionedei viaggiatori;b) per tutti gli altri treni la piena lucedeve essere erogata 10' avanti l'ora dipartenza. Dal momento in cui il trenoviene messo a disposizione deiviaggiatori e fino a 10' avanti tale ora,deve essere erogata luce ridotta omezza luce.Durante la marcia del treno èammesso erogare luce ridotta o mezzaluce solo in caso di anormalità o diassenza completa di viaggiatori; devecomunque essere assicuratal'illuminazione dei vestiboli d'ingressofino alla partenza dalla stazione cheprecede quella termine di corsa.Nelle località di fine corsa, per tuttiindistintamente i tipi di mezzi leggeri, lapiena luce deve essere mantenuta finoa 5' dopo completata la discesa deiviaggiatori; nel rimanente periodo efino all'ora del rientro in deposito deveessere data luce ridotta o mezza luce.10. Per l'apertura, la chiusura e lasorveglianza della porte a comandoautomatico (elettrico oelettropneumatico) valgono le normerelative ai treni composti con rotabiliaventi caratteristiche di cui al punto a)del comma 1 dell'Art. 91 ter.11. In caso di guasto al banco dimanovra anteriore dell'unità di testa èTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 150 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>ammesso il comando da quelloposteriore o da uno dei banchi dimanovra delle unità accoppiate,rispettando i limiti di velocità previstiall'Art. 65.12. In caso di guasto ad una o più unitàche impedisca il proseguimento deltreno devono essere osservate lenorme seguenti:- se il guasto è tale da consentire lacircolazione del mezzo senza limitazionidi velocità ed è efficiente il frenocontinuo, è ammesso il rimorchio conaltro mezzo di trazione fino a termine dicorsa purché il freno continuo siacomandato dal mezzo di soccorso;- se il guasto è tale da consentireinvece la circolazione del mezzosoltanto a velocità ridotta ilmacchinista, che lo ha affidato, devestabilire la velocità alla quale puòessere rimorchiato; qualora talevelocità sia particolarmente limitata ilmezzo guasto dovrà essere sostituitocon altri mezzi leggeri, specialmente setrattasi di servizi rapidi o comunque diclasse e per lunghe percorrenze,diversamente sarà provveduto concarrozze;- in tutti i casi per i mezzi leggeri provvistidi porte a comandoelettropneumatico dovrà essereassicurata l'alimentazione dellacondotta dei servizi pneumatici amezzo dell'apposito attacco a testadoppia. I mezzi stessi dovranno essereTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 151 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>presenziati da un agente di macchinaper il comando delle porte.Art. 84NORME DA OSSERVARE NEI CASI <strong>DI</strong>AFFOLLAMENTO1. Il numero dei viaggiatoricorrispondente al carico normale èindicato nella colonna «a» delle Tabelle41 e 42; il carico corrispondente èquello normale delle Tabelle 14 e 15.Qualora il numero di viaggiatori superi ilvalore della colonna «a» delle Tabelle41 e 42il carico corrispondente è quellomassimo delle Tabelle 14 e 15.<strong>TABELLA</strong> 41 Affollamento mezzi leggeritermici.<strong>TABELLA</strong> 42 afollamento mezzi leggerielettrici.2. Qualora il numero di viaggiatori,anche di una sola unità, superi il valoreindicato nella colonna «a» delle Tabelle41 e 42 il capotreno, che è tenuto adaccertarne od a farne accertarel'entità dovrà darne subitocomunicazione anche verbale almacchinista il quale, in relazione allecondizioni di efficienza del rotabile,deciderà sulle eventuali limitazioni divelocità a suo giudizio necessarie per laregolarità e sicurezza dell'esercizio.Tali limitazioni saranno annotate sulBollettino di Frenatura e Composizioneo sul foglio di corsa.3. Qualora il numero di viaggiatorisuperi, anche di una sola unità, quelloTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 152 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>indicato nella colonna «b» delle Tabelle41 e 42, il macchinista dovrà valutarecon particolare attenzione la possibilitàdi proseguire il servizio in tali condizioni.Egli è pertanto tenuto a richiedere lelimitazioni di velocità o la riduzione delnumero di viaggiatori, a suo giudizionecessario in relazione alle condizioni diefficienza dei mezzi, tenendo contoche l'esercizio si effettua in condizioni diprecarietà tali da giustificarne anche lasoppressione.In particolare per le ALe 724 001 ÷ 040ed Le 884 107 ÷ 146 dovrà limitarsi, inogni caso, la velocità a non più di 60Km/hindipendentementedall'interventoautomaticodell'apposito dispositivo che agisce sulcircuito di regolazione.4. Qualora il posto di guida, ove nonesiste cabina separata, non siasufficientemente libero per eccessivoaffollamento di viaggiatori odingombro di bagagli o se le condizionidei rotabili lo impongano, ilmacchinista può dichiarare laimpossibilità di proseguire il servizio intali condizioni oppure può subordinareil proseguimento alla riduzione delnumero dei viaggiatori. In entrambi icasi, il provvedimento adottato dovràessere annotato sul Bollettino diFrenatura e Composizione o sul foglio dicorsa.Art. 85NORME PARTICOLARI PER LETesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 153 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>AUTOMOTRICI TERMICHE1. L’accoppiamento in multiploattacco delle automotrici termiche èconsentito con le limitazioni indicatenella Tabella 43, a condizione che ilconvoglio sia comandato, ai fini dellatrazione, da non più di due cabine diguida.La massima composizione ammessaconsente il collegamento in multiploattacco fino a sei unità motrici senzal’aggiunta di rimorchi; per composizionifino a cinque unità motrici è ammessal’aggiunta di un rimorchio.<strong>TABELLA</strong> 43 Composizione massima ecollegabilità in multiplo attacco delleautomotrici termiche e relativi rimorchi.2. Soppresso3. Soppresso4. SoppressoArt. 86NORME PARTICOLARI PER LEAUTOMOTRICI ELETTRICHE1. I treni di automotrici elettriche erelativi rimorchi di qualsiasi gruppo,entro i limiti di composizione indicatiall'Art 82 non possono essere composticon più di 6 unita motrici, delle qualinon più di 4 accoppiate in comandomultiplo.II numero complessivo di trolley in presanon deve essere superiore a 3.In caso di treni con 4 o più motrici leunita attive che hanno i trolleyabbassati saranno alimentate a mezzodell'accoppiatore A.T. dalla motriceTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 154 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>contigua.Una motrice con trolley in presa puòalimentare, a mezzo di taleaccoppiatore, una sola motrice attiva.2. Sulle linee di contatto a c.c. asemplice filo indicate nel FascicoloLinee/Fascicolo Orario i macchinistidovranno osservare le seguentilimitazioni di velocità:a) 95 Km/h quando vi siano in presa:— tre trolley posteriori rispetto alsenso di marcia;— due trolley, di cui uno anteriore,rispetto al senso di marcia;b) 70 km/h quando vi siano in presatre trolley, di cui uno anteriore nel sensodi marcia.Nessuna limitazione di velocità dovràessere osservata quando si hanno inpresa due trolley posteriori rispetto alsenso di marcia.Art. 87NORME PARTICOLARI PER GLI ETR <strong>DI</strong>TUTTI I TIPI1. Gli ETR non hanno prestazione. Essipossono viaggiare con i propri mezzisulle linee acclivi fino al grado diprestazione indicato nella Tabella 44.<strong>TABELLA</strong> 44 utilizzazione ETR su lineeacclivi.2. In caso di guasto al banco dimanovra anteriore, la guida può essereeffettuata da quello posteriore senzalimitazioni di velocità a condizione chesia efficiente il telefono tra le duecabine di guida e che in quella di testaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 155 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>prenda posto un macchinista, per ilcomando del freno continuo e delfischio, ed un agente abilitato aisegnali.In tutti gli altri casi valgono le normeprescritte all'Art. 65 (Tabella 31 per glialtri mezzi).Art. 86 bisNORME PARTICOLARI PER LEAUTOMOTRICI ELETTRICHEGr.Ale 582, Ale 642, Ale 644, Ale 724,Ale 804 e relativi rimorchiLe 562, Le 682, Le 724, Le 763, Le 764, eLe 8841. I mezzi leggeri elettrici gr. ALe 582,ALe 642, ALe 644, ALe 724, ALe 804 erelativi rimorchi Le 562, Le 682, Le724,Le 764, Le 884 ai fini della collegabilitàe limite assi possono essere collegati fraloro ed a treni completi con complessidi mezzi leggeri elettrici muniti diaggancio automatico gr. ALe 803 021 ÷035, Le 803 121 ÷ 135, Le 803 021 ÷ 035 egr. ALe 801 026 ÷ 065, Le 108, ALe 940026 ÷ 065 fino a 32 assi; per particolariesigenze di servizio il limite massimo è di36 assi.2. Detti rotabili sono muniti di dispositivoAutocontinuo per la frenatura delcarico.Tali mezzi sono provvisti anche dicomando elettrico della frenaturapneumatica (freno elettropneumatico).L’utilizzazione o meno di tale dispositivonon modifica il valore della massafrenata.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 156 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Le automotrici elettriche gr. ALe 582,ALe 642, ALe 644, ALe 724 e ALe 804sono inoltre provviste di frenaturaelettrica il cui campo d’azione ècompreso fra la velocità massima e 10km/h.Se per anormalità (esclusione di unacoppia di motori) la frenatura elettricanon può essere utilizzata nel normaleservizio anche su una sola ALe ilmacchinista deve:a) adottare opportuna siglacomplementare come previsto dallenorme per l’impiego della SchedaTreno, sulle linee dove tale documentoè in uso;b) considerare la percentuale di massafrenata con freno continuo dell’interoconvoglio ridotta del 50% rispetto aquella reale, sulle linee dove non è inuso la Scheda Treno.3. Nel caso di avarie che coinvolganolo sgonfiamento delle molle ad ariaanche di un solo carrello, il convogliopotrà proseguire il servizio sino allasuccessiva stazione rispettando lalimitazione di velocità indicata all'Art.65 - Tabella 31 bis.La predetta limitazione di velocità nondovrà essere osservata nel caso ditraino da parte di locomotiva disoccorso quando l'agente di macchinache resta sui mezzi leggeri guasti possaeffettuare il controllo della regolaritàdelle sospensioni pneumatiche.Art.88Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 157 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>NORME PARTICOLARI PER GLI ETR 220 -240 - 2501. Gli ETR 220, 240 e 250 possonoviaggiare in multiplo attacco anche incomposizione promiscua fino ad unmassimo di due unità.2. In testa o in coda ai treni composti diETR 220, 240 e 250 in semplice attacco,è ammesso aggiungere automotricielettriche e relativi rimorchi, rispettandoi limiti di composizione indicati all'Art.82.3. L'accoppiamento degli ETR 220 e 240con altri elettrotreni o automotricielettriche deve essere effettuatopossibilmente dal lato della carrozza n.4.3.bis Qualora per rinforzo o per richiestadi soccorso un ETR 250 circolipreceduto immediatamente da ALe oda locomotiva, il belvedere anteriorenel senso di marcia dovrà esseresgomberato dai viaggiatori.4. Agli effetti della circolabilità sullelinee indicate nel Fascicolo Linee/Fascicolo Orario gli ETR 250 sonoassimilabili agli ETR 300 (vedi Art. 89/2).5. Nei movimenti di manovra degli ETR250 un agente di macchina deveprendere posto nel belvedere anteriorenel senso di marcia, subentrando nellasorveglianza dell'istradamento e deisegnali bassi al macchinista, al qualedeve trasmettere a mezzo dell'appositosegnalatore le necessario istruzioni perregolare la manovra.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 158 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>6. Soppresso.7. In caso di esclusione di una parte deimotori di trazione gli ETR 220, 240 e 250possono viaggiare su linee acclivi finoal grado di prestazione indicato nelseguente prospetto:PROSPETTOIn caso di esclusione di 4 motori su unostesso ETR il rotabile deve essereconsiderato inattivo.Art. 89NORME PARTICOLARI PER GLI ETR 3001. Gli ETR 300 possono viaggiaresoltanto isolati.2. Le linee sulle quali gli ETR 300 sonoammessi a circolare, attivi o rimorchiatiin servizio normale o in caso diistradamento anormale, sono indicatenel Fascicolo Linea/Fascicolo Orario.3. Nei movimenti di manovra degli ETR300 un agente di macchina deveprendere posto nel belvedere anteriorenel senso di marcia, subentrando nellasorveglianza dell'istradamento e deisegnali bassi al macchinista, al qualedeve trasmettere a mezzo dell'appositosegnalatore le necessarie istruzioni perregolare la manovra.4. In caso di esclusione di una parte deimotori di trazione, gli ETR 300 possonoviaggiare su linee acclivi comeindicato a seguito:- con 2 motori esclusi fino al grado diprestazione 18;- con 4 motori esclusi (1) fino al grado diprestazione 14;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 159 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>- con 6 motori esclusi (2) fino al grado diprestazione 8.(1) Due per ogni unità motrice(2) Una sola unità motrice attiva.5. In caso di guasto elettrico che neimpedisca il proseguimento con i proprimezzi, l'ETR 300 deve proseguire ilservizio fino a termine di corsarimorchiato con locomotiva elettrica,possibilmente dei gruppi E 444, E 632ed E 656, allo scopo di evitare iltrasbordo dei viaggiatori. Si ricorrerà altrasbordo solo nel caso di guastomeccanico che impediscaall'elettrotreno di viaggiare ancherimorchiato, alla velocità normale.6. Quando un ETR 300 è rimorchiato dalocomotiva il personale di macchinadell'elettrotreno curerà l'esecuzionedell'aggancio e dell'attacco degliaccoppiamenti pneumatici.In tale situazione di circolazione, ilbelvedere anteriore nel senso di marciadovrà essere sgomberato daiviaggiatori.7. Soppresso.8. L'ETR 300 può essere spinto solo incaso di necessità purché con frenocontinuo attivo. In tal caso è ammessauna velocità massima di 60 km/h comeprevisto per i treni navetta (Art. 65) incaso di guasto al telefono od alcomando dello scatto.9. Nel caso che un ETR 300 in partenzadalla stazione di origine debba esseresostituito con rotabili di altro tipo, ilTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 160 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>deposito locomotive interessato nedarà avviso alla stazione quanto primapossibile.10. Nei casi di cui al comma 9 edall'ultimo periodo del comma 5 lasostituzione dell'ETR dovrà esseregarantita con materiale leggero di tipoadeguato, oppure con locomotiva deigruppi E 444, E 632 ed E 656 ed idoneecarrozze di 1ª classe.Art. 89 bisNORME PARTICOLARI PER L'ETR 4011. L'ETR può viaggiare soltanto isolato.2. Esso è ammesso a circolare su tuttele linee della rete FS al rango divelocità più elevato esistente sulla lineada percorrere.Non può circolare sulla tratta BivioPorto - Fiumicino Aeroporto.Il limite di velocità del rango P puòessere raggiunto a condizione che idispositivi per l’assetto variabile sianoefficienti su tutto il treno.3. In caso di esclusione di una parte deimotori di trazione l'ETR 401 puòviaggiare su linee acclivi con unacoppia di motori esclusi o con unsemitreno escluso fino al grado diprestazione 14.Qualora si renda necessaria l'esclusionecontemporanea di una coppia dimotori su ciascun semitreno l'ETR 401deve essere considerato inattivo.4. In caso di guasto che ne impedisca ilproseguimento con i propri mezzi, l'ETR401 può essere rimorchiato, conTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 161 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>apposito dispositivo di accoppiamentorigido, con locomotiva elettrica o dieselnon superando la velocità di 50 km/h.5. L'ETR 401 è sprovvisto di respingenti.L'accoppiamento con la locomotiva disoccorso è fatto tramite una barrarigida. Il personale dell'ETR ne cureràl'esecuzione usando la massimacautela dopo aver provveduto adimmobilizzare il gancio di trazione dellalocomotiva di soccorso con l'appositastaffa. L'unione deve essere fatta arotabili fermi e pertanto nessun agentedeve introdursi fra gli stessi durantel'avvicinamento. Dovrà inoltre esserecollegata la condotta generale delfreno tramite lo specialeaccoppiamento flessibile in dotazioneall'ETR, e condizionate leapparecchiature del freno su ognielemento per consentire ilfunzionamento su comando dellalocomotiva di soccorso.6. La spinta con la barra rigida èammessa solo in casi eccezionali perbrevi manovre da effettuarsi conopportune cautele nell'ambito dellestazioni e nei depositi locomotive.La spinta in linea non è ammessa.7. Nel caso di indisponibilità in partenzadalla stazione di origine il depositolocomotive interessato ne darà avvisoalla stazione quanto prima possibile.Art. 90NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLITesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 162 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>IMPIANTI <strong>DI</strong> CON<strong>DI</strong>ZIONAMENTO D’ARIA1. Gli elettrotreni ed alcuni gruppi diautomotrici elettriche e loro rimorchisono muniti di impianto dicondizionamento dell’aria confunzionamento automatico regolatoda appositi termostati.2. In caso di mancanza o di fortedeficienza di condizionamento, in unaparte delle carrozze, il personale discorta provvederà a far passare iviaggiatori nelle altre carrozze purchèvi siano posti a sedere.In caso contrario, durante la stagioneestiva il personale di scorta provvederàad aprire i finestrini mobili in modo dapermettere una opportunaventilazione.3. Nei casi di traino del convoglio amezzo di locomotiva di soccorso, glielettrotreni e le automotrici elettrichecon impianto di condizionamento ‘ariadovranno tenere i trolley in presa, inmodo da mantenere in funzione taleimpianto,Qualora ciò non sia possibile dovrannoessere aperti i finestrini mobili comeindicato al comma 2.CAPITOLO VIII bisNORME PARTICOLARI PER LELOCOMOTIVE ACCOPPIATE INCOMANDO MULTIPLONORME PARTICOLARI Dl CIRCOLAZIONEArt. 90 bisTRENI Dl MATERIALE OR<strong>DI</strong>NARIOTesto <strong>RCF</strong>3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 163 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>1. Le locomotive dotate di particolaridispositivi di comando e controlloconsentono, operando da un unicobanco di manovra, di comandare piùlocomotive attive (locomotive incomando multiplo).Le locomotive utilizzate in comandomultiplo devono essere munite anchedei dispositivi «antincendio» ed«antislittante».Le locomotive in composizione al trenoimpresenziate ed inattive devonoessere condizionate per il trainosecondo le specifiche istruzioni.Per quanto non specificamenteprevisto dal presente articolo restanovalide le norme comuni, nonché leNorme Particolari di Circolazione (NPC)per i mezzi di trazione che ne sonomuniti.DUE LOCOMOTIVE ACCOPPIATE INCOMANDO MULTIPLO UBICATE IN TESTAAL TRENO2. La condotta di due locomotiveaccoppiate in comando multiplo,ubicate in testa al treno, deve avveniredalla cabina anteriore senso marciadella locomotiva di testa.Le due locomotive accoppiate incomando multiplo, ai finidell’affidamento al personale dicondotta, sono da considerare comeuna sola locomotiva.3. Le operazioni per l’accoppiamentood il distacco delle locomotive(aggancio/sgancio degli organi diTesto <strong>RCF</strong>Circolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.4.7 Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.4.22 La condotta dei treni deveavvenire dalla cabina di guida di testarispetto al senso di marcia e con Ildispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta attivo.16.1 In caso di anormalità ai veicoli iltreno non può proseguire se non sonogarantite le condizioni di circolazione insicurezza.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 164 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>trazione ed unione/distacco degliaccoppiatori pneumatici ed elettrici adalta e bassa tensione) devono essereeseguite nei depositi locomotive.Qualora le suddette operazionidebbano essere eseguite sui binaridella Rete Ferroviaria Italiana (RFI) essedevono avvenire sotto la sorveglianzadel personale di condotta, quandonon sia esso stesso ad eseguirle.4. Le porte delle cabine di guida dellalocomotiva non presenziata devonoessere chiuse a chiave.5. Durante l’effettuazione dellemanovre il comando multiplo deveessere disattivato.6. All’inizio del servizio, oltre alleoperazioni previste dalla vigentenormativa, dovrà essere eseguitoanche il controllo del correttofunzionamento dei dispositivi dicomando multiplo, antislittante edantincendio.In caso di mancato funzionamentoanche di uno solo dei suddettidispositivi, la locomotiva accoppiatanon potrà essere utilizzata in comandomultiplo.7. Qualora durante il servizio si verifichianche una sola delle seguentianormalità:a) guasto del dispositivo di comandomultiplo;b) guasto/indisponibilità del dispositivoantincendio e/o guasto del dispositivoantislittante, della locomotiva nonTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 165 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>presenziata, e non sia possibile (oconveniente) mantenere attivasolamente la locomotiva presenziata,per il proseguimento del servizio dovràessere garantita la presenza, sullalocomotiva accoppiata, di un agentein possesso del requisito di conoscenzadel mezzo di trazione oppure, nel casoin cui ciò non fosse possibile, dovràessere richiesta locomotiva di soccorso.Nel caso di guasto del solo dispositivoantislittante della locomotiva nonpresenziata, è ammesso, qualora nonsia possibile reperire l’agente di cuisopra, mantenere la locomotiva attivain comando multiplo limitando gliassorbimenti di corrente ai minimi valoripossibili.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 166 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO IXTRENI NAVETTAArt. 91NORME <strong>DI</strong> ESERCIZIO1. I treni navetta sono composti dimateriale per viaggiatori specializzato,distinto dalla lettera «n» od «np», postein precedenza alla serie (nB, npBD,ecc.).Tali treni hanno composizionebloccata, comprendente unalocomotiva diesel od elettrica,appositamente attrezzata, ad unaestremità ed un veicolo pilota all'altra.Il veicolo pilota è munito di cabinaguida, collegata telefonicamente conla locomotiva e dotata di rubinetto dicomando del freno, di fischio e didispositivo di comando delladisinserzione rapida dei motori ditrazione. La cabina di guida del veicolopilota deve essere ubicata all'estremitàdel treno.La marcia dei treni navetta puòavvenire indifferentemente conlocomotiva in testa o in coda.Le disposizioni contenute nel presentecapitolo e nel Capitolo IX bis sonovalide anche nel caso in cui, per motivicontingenti, il treno navetta sia privodel veicolo pilota purché sia collegatoil cavo del telecomando.2. La condotta dei treni navetta èaffidata di norma ad un macchinista ead un macchinista TM, entrambiabilitati alla condotta del mezzo diTesto <strong>RCF</strong>3.1 Un veicolo ferroviario, per potercircolare su un’infrastruttura ferroviaria,deve essere provvisto delle necessarieautorizzazioni e dotato di: dispositivi di frenatura checonsentono di frenare e sfrenare ilveicolo e di trasmettere il comandodell’azione frenante ai veicolicollegati. Alcuni veicoli sonoprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comandodell’azione frenante ai veicolicollegati; dispositivi di aggancio checonsentono di collegare il veicoload altri veicoli in modo damantenere le distanze tra essi e ditrasmettere lo sforzo di trazione.I veicoli possono essere provvistianche di dispositivi per la loroimmobilizzazione.I veicoli adibiti al servizio viaggiatori ocomunque presenziabili devono esseredotati di dispositivi che consentano achi è presente sui veicoli di segnalare incabina di guida un’emergenza.3.2 Un veicolo dotato di cabina diguida destinata alla condotta dei trenideve essere munito delle seguentiapparecchiature:- dispositivo di comando del sistemafrenante;- dispositivi per la visualizzazione incabina di guida delle informazioniinerenti alla sicurezza dellaModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteM IFGIOsservazioni ecommentiI treni navetta nontelecomandatidalla cabina diguida di testa nonsono più ammessi.Per i treni navettavale quantoprevisto per gli altritreni di materialeordinario.Il GI, per ciò cheriguarda le normedi cui al punto 20.2del <strong>RCF</strong>.Pagina 167 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>trazione utilizzato.Sulle linee ove è autorizzata lacondotta dei treni da macchinisti TM(D.M. 11 agosto 1972, n. 9207, art. 9) lacondotta dei treni navetta è di normaaffidata a due macchinisti TM.3. Nella marcia con locomotiva incoda il macchinista od uno dei duemacchinisti TM prenderà posto nellacabina di guida del veicolo pilota el'altro sulla locomotiva.L'agente che prende posto nellacabina di guida del veicolo pilota ha laresponsabilità della condotta del trenoe trasmette all'altro agente, a mezzodel telefono, gli ordini di partenza e diregolazione della marcia e provvede,in caso di emergenza, alla disinserzionerapida dei motori di trazione a mezzodell'apposito dispositivo di comando.4. Al treno in partenza con locomotivain coda le prescrizioni vanno date almacchinista di testa, il quale è tenuto acomunicarle all'altro macchinista.5. Prima della partenza del treno conlocomotiva in coda deve essereaccertato a cura dei macchinisti ilregolare funzionamento del circuitotelefonico e di disinserzione. Il rodiggioe la sospensione del veicolo di testadevono essere sorvegliati anche daparte del macchinista.6. Sul veicolo pilota la manovra diisolamento del rubinetto di comandodel freno deve essere eseguitautilizzando la maniglia asportabile cheTesto <strong>RCF</strong>circolazione ricevute dai dispositivi diterra;- sottosistema di bordo del sistema diprotezione della marcia dei treni;- sistema di visualizzazione dellavelocità istantanea del veicolo;- sistema di registrazione della velocitàistantanea del veicolo e degli eventidi condotta;- dispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta;- sottosistema di bordo del sistema dicomunicazione terra-treno;- dispositivo per le segnalazioniacustiche;- fanali per la segnalazione di testa deitreni.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.4.7 Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.4.11 La testa e la coda dei treni devonoessere inequivocabilmente identificabiliModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 168 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>isola il rubinetto di comando del frenosulla locomotiva.7. Per la regolarità di marcia dei treninavetta è di particolare importanzache i tenditori siano tirati a fondo. Ilcontrollo deve essere fattoscrupolosamente dal personaleaddetto, specie dopo manovre dicomposizione del treno.L'accoppiamento ed il distacco dellecondotte elettriche (A.T. e B.T.) deveessere eseguito dal personaleincaricato, sotto la dirigenza e lasorveglianza del personale dimacchina.8. Di norma i treni navetta devonoessere composti in modo che in arrivoalle stazioni di testa la locomotiva sitrovi in coda.9. La cabina di guida del veicolo pilota,quando trovasi in coda al treno edurante gli stazionamenti, deve esserechiusa a chiave.10. In casi particolari, stabiliti dalle Unitàperiferiche interessate, è ammessoaggiungere in coda ai treni navettacon telecomando carrozze fuori servizio(escluse quelle con sospensionipneumatiche) o carri, quando ciò nonpregiudichi il rispetto dell’orario deitreni stessi.In casi eccezionali è anche ammessoaggiungere, in coda ai treni suddetti,carrozze in servizio escluse quelle consospensioni pneumatiche e quelle perle quali è richiesto il controllo delTesto <strong>RCF</strong>attraverso specifiche segnalazioni. Lasegnalazione di coda deve esserepresente solo sull’ultimo veicolo.4.22 La condotta dei treni deveavvenire dalla cabina di guida di testarispetto al senso di marcia e con Ildispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta attivo.4.28 Sui treni, oltre all’agente dicondotta e, per i treni che effettuanoservizio di trasporto passeggeri, alcapotreno, devono essere presenti glialtri agenti di accompagnamento, inpossesso delle previste abilitazioni,necessari a garantire la sicurezza diutenti, clienti, lavoratori interessati e terziin funzione delle caratteristiche deltreno, del servizio svolto e delle altrecondizioni di esercizio. Il capotrenosvolge, anche tramite il coordinamentodi eventuali altri addetti presenti sultreno, le attività connesse con lasicurezza della circolazione e deipasseggeri a bordo, nelle fasi di salita ediscesa dal treno e nelle situazioni diemergenza o di degrado,coadiuvando, ove necessario, l’agentedi condotta.6.2 La circolazione del treno deveavvenire nel rispetto dei vincoli derivantidalla sua composizione e in particolare:a) dal numero delle unità di trazione edalla loro distribuzione nel treno;b) dalle caratteristiche dei veicoli incomposizione al treno e del lorocarico;ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 169 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>blocco porte.In tali casi la locomotiva, se si trova incoda, risulterà intercalata nel trenosenza particolari soggezioni.È ammesso aggiungere unalocomotiva, a condizione che questavenga ubicata in testa. In tal caso puòessere evitato il presenziamento dellalocomotiva titolare purché dallalocomotiva di testa venganoalimentate la condotta principale e lacondotta AT ed, inoltre, restinoinalterate le modalità di comando econtrollo delle porte.PARTICOLARI NORME PER I TRENINAVETTA CON TELECOMANDO11. I treni navetta sono composti dimateriale specializzato ivi compresa lalocomotiva che quando si trova incoda viene telecomandata dallacarrozza pilota.Il materiale specializzato per tali treni ècostituito da carrozze attrezzate concavi per il telecomando (condottaelettrica con 13/18 e/o condottaelettrica con 78 conduttori).Tali carrozze possono circolare incomposizione omogenee o promiscuepurché raggruppate per tipo.Il numero massimo e la tipologia dellecarrozze ammesse nel convogliononché il tipo di condotta elettrica peril telecomando in dotazione alle stessesono indicate nel prospetto seguente:(*) Il limite massimo è di 10 carrozze senella composizione è presente almenoTesto <strong>RCF</strong>c) dalla massa e della lunghezza deltreno;d) dalle modalità di distribuzione deiveicoli carichi e vuoti nel treno;e) dalle modalità di aggancio deiveicoli del treno,tenuto conto dei parametri e dellecaratteristiche delle linee dapercorrere, al fine di impedire lospezzamento, lo svio del treno, ocomunque sollecitazioni trasversali elongitudinali allo stesso tali dacompromettere la sua circolazione insicurezza.16.1 In caso di anormalità ai veicoli iltreno non può proseguire se non sonogarantite le condizioni di circolazione insicurezza.20.1 Un veicolo o un gruppo di veicoli sidice posto in stazionamento quando èimmobilizzato, cioè gli è impeditoqualsiasi movimento per un tempoindeterminato, attraverso il sistema diimmobilizzazione di cui al precedentepunto 6.9. Le modalità di utilizzo di talesistema devono assicurarel’immobilizzazione dei veicoli, anche inrelazione al loro carico ed alle altreeventuali situazioni particolari, come lapendenza del binario e le condizioniclimatiche avverse.20.2 I binari sui quali avviene lostazionamento dei veicoli devonoessere resi indipendenti dai binari dicircolazione al fine di impedire ai veicoliin stazionamento medesimi diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 170 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>una del tipo a due piani. {c}12. Soppresso13. Nella marcia con locomotiva incoda dei treni navetta, i due agenti dicondotta devono prendere posto nellacabina di guida della carrozza pilota.In caso di:a) guasto del telecomandob) guasto/indisponibilità del dispositivoantincendio e/o guasto del dispositivoantislittante della locomotiva;per il proseguimento del servizio dovràessere garantita la presenza, sullalocomotiva telecomandata, di unagente, in possesso del requisito diconoscenza del mezzo di trazione, cheprenda posto sul mezzo stesso, nellacabina di guida anteriore senso marciaper regolare la marcia, come trenonavetta non telecomandato, nel casoa) e/o per sorvegliare il funzionamentodel dispositivo antincendio/antislittantenel caso b). Qualora non fosse possibilereperire il predetto agente oppurepassare la locomotiva in testa, dovràessere richiesta la locomotiva disoccorso.Al solo fine di evitare il soccorso in linea,dove consentito, si potrà ricorrereanche alla retrocessione del treno nellastazione limitrofa, adottando le normepreviste.Testo <strong>RCF</strong>ingombrare, in caso di un loroeventuale indebito spostamento, ibinari di circolazione stessi. Inmancanza di tale indipendenzadovranno essere messi in attoprovvedimenti alternativi.20.3 Un veicolo o gruppo di veicoli puòessere posto in stazionamentotemporaneo mediante l’impiego delsistema frenante di cui al precedentepunto 6.6. In tale evenienza il periodo distazionamento deve essere compatibilecon i tempi di immobilizzazione garantitidal sistema frenante stesso.20.4 Le unità di trazione instazionamento devono essere inoltrecondizionate in modo da mantenere lecondizioni di sicurezza rispetto adeventuali apparecchiature lasciateattive ed impedire l’accesso in cabinadi guida a persone non autorizzate.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 171 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Nel caso di guasto del solo dispositivoantislittante della locomotivatelecomandata, è possibile, qualoranon sia reperibile l’agente di cui sopra,mantenere la locomotiva intelecomando limitando gli assorbimentidi corrente ai minimi valori possibili.13 bis. Soppresso14. I limiti di velocità ammessi nellamarcia con locomotiva in coda sonoindicati all’Art. 65.15. Per l’apertura, la chiusura e lasorveglianza delle porte di tipo acomando automatico (elettrico oelettropneumatico) delle carrozzevalgono le norme di cui ai punti a) e b)del comma 1 dell’art. 91 ter.Per la piombatura dei rubinetti disicurezza delle porte valgono ledisposizioni di cui all’Art. 11/4.In caso di richiesta di locomotiva disoccorso, deve essere assicuratal’alimentazione dei servizi pneumaticicome prescritto all’Art. 83/12-c.16. I fanali di coda devono essereaccesi e spenti a cura del personale dicondotta.La tabella di coda e le tabelleidentificative dei treni aventicomposizione bloccata devono essereposte in opera a cura del personaledell’Impresa Ferroviaria.17. La condotta R.E. deve esseresempre collegata e quando lalocomotiva è in coda deve esserealimentata anche nei periodi in cui ilTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 172 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>riscaldamento elettrico non vieneerogato.Pertanto la condotta R.E. di questi treniva considerata sempre sotto tensione.Non occorre effettuare in arrivo ildistacco del cavo AT tra locomotiva eprimo veicolo quando essa rimaneagganciata al treno in attesa disvolgere altro servizio.18. All’inizio del servizio il personale dicondotta deve:- dirigere e sorvegliare l’esecuzionedell’accoppiamento e del distaccodelle condotte elettriche (A.T. e B.T.) tralocomotiva e primo veicolo effettuatodal personale incaricato;- controllare il regolare collegamentodegli accoppiatori BT lungo tutto iltreno e, in mancanza di agenteaddetto alla verifica, provvedere allanormalizzazione;- verificare il funzionamento delle portecomandandole dalla locomotiva edalla carrozza pilota quando per iltelecomando viene utilizzata lacondotta elettrica a 78 conduttori;- controllare sulla carrozza pilota laregolarità delle segnalazioni deldispositivo antincendio ed antislittante.Nei treni affidati ad un solo agenteaddetto alla condotta il controllo delregolare collegamento e l’eventualenormalizzazione degli accoppiatori BTlungo il treno resta affidato ad unagente con funzioni di verificatore ocapotreno.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 173 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>19. I treni navetta devono essereimmobilizzati a cura del personale dicondotta stazionando la locomotiva ela carrozza pilota. Condizioni piùrestrittive, da riportarsi nelle disposizioni«Disposizioni varie per località diservizio» del Fascicolo Linea o FascicoloOrario, possono essere previste, sentitele Imprese Ferroviarie, dalle Unitàperiferiche, in base alle condizioniambientali (ad esempio: pendenza delbinario, particolari condizioniatmosferiche). Qualora sia necessariolo spostamento in manovra di un trenonavetta già posto in stazionamento, ilpersonale di condotta del mezzo dimanovra ha l’obbligo di togliere i frenidi stazionamento inseriti e diprovvedere al successivostazionamento al terminedell’operazione di manovra.20. Devono essere, inoltre, osservate lenorme di cui ai comma 1, 5, 6, 8 e 9precedenti.21. Quando viene composto, ocomunque manovrato, un treno dicarrozze dotate di condotta elettrica a13/18 e 78 conduttori, deve essereeseguito sempre il collegamento dientrambe le condotte elettriche.22. Soppresso.Art. 91 bis<strong>DI</strong>SPOSIZIONI RIGUARDANTI LECARROZZE E DUE PIANI1. Tali carrozze sono provviste diTesto <strong>RCF</strong>3.1 Un veicolo ferroviario, per potercircolare su un’infrastruttura ferroviaria,deve essere provvisto delle necessarieautorizzazioni e dotato di:ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPer le carrozze adue piani valequanto previstoper gli altri veicoli.Pagina 174 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>sospensioni pneumatiche la cuiefficienza è segnalata, a mezzo dilampada spia, nelle cabine di guidadelle locomotive attrezzate per treninavetta telecomandati e dellacarrozze semipilota di qualsiasi tipo.2. L’impresa ferroviaria deveprogrammare e comunicare al propriopersonale, ad ogni variazione di orario,l’elenco dei treni composti concarrozze a due piani. Per i treni nonprevisti nella predetta comunicazione,nella cui composizione sono previstecarrozze a due piani, deve esserepraticata al personale del trenoapposita prescrizione (1) .(1) In composizione carrozze a due piani.3. All’inizio del servizio il personale dicondotta deve controllare l’efficienzadelle sospensioni pneumaticheattraverso l’apposita segnalazione incabina. Durante la marcia in caso dimancata segnalazione di regolaritàdelle sospensioni in parola il p.d.m.proseguirà sino al termine di corsarispettando la limitazione di velocitàindicata all’art. 65-Tab. 31 bis. La stessalimitazione di velocità dovrà essererispettata anche quando le carrozze adue piani sono in composizione a treninon aventi la condotta principalecollegata o aventi in testa unalocomotiva non provvista dellasuddetta apparecchiatura di controllo.La predetta limitazione non dovrà,invece, essere osservata nel caso diTesto <strong>RCF</strong> dispositivi di frenatura checonsentono di frenare e sfrenare ilveicolo e di trasmettere il comandodell’azione frenante ai veicolicollegati. Alcuni veicoli sonoprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comandodell’azione frenante ai veicolicollegati; dispositivi di aggancio checonsentono di collegare il veicoload altri veicoli in modo damantenere le distanze tra essi e ditrasmettere lo sforzo di trazione.I veicoli possono essere provvistianche di dispositivi per la loroimmobilizzazione.I veicoli adibiti al servizio viaggiatori ocomunque presenziabili devono esseredotati di dispositivi che consentano achi è presente sui veicoli di segnalare incabina di guida un’emergenza.3.2 Un veicolo dotato di cabina diguida destinata alla condotta dei trenideve essere munito delle seguentiapparecchiature:- dispositivo di comando del sistemafrenante;- dispositivi per la visualizzazione incabina di guida delle informazioniinerenti alla sicurezza dellacircolazione ricevute dai dispositivi diterra;- sottosistema di bordo del sistema diprotezione della marcia dei treni;- sistema di visualizzazione dellaModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 175 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>soccorso ad un treno navetta contelecomando quando l’agente dimacchina che resta sulla locomotivaguasta o sulla carrozza pilota per ilcomando delle porte possa effettuareanche il controllo della regolarità dellesospensioni pneumatiche.4. Le carrozze a due piani sono munitedi dispositivo Autocontinuo per lafrenatura del carico.CAPITOLO IX BISNORME SULLE PORTE A COMANDOAUTOMATICOArt. 91 terPORTE A COMANDO AUTOMATICO(ELETTRICO O ELETTROPNEUMATICO)GENERALITÀ1. I treni composti con rotabili muniti diporte a comando automaticopermettono la chiusura centralizzatadelle porte (telechiusura) e, secondo leloro caratteristiche, si suddividono nelleseguenti tipologie:Testo <strong>RCF</strong>velocità istantanea del veicolo;- sistema di registrazione della velocitàistantanea del veicolo e degli eventidi condotta;- dispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta;- sottosistema di bordo del sistema dicomunicazione terra-treno;- dispositivo per le segnalazioniacustiche;- fanali per la segnalazione di testa deitreni.7.3 La partenza di ciascun treno èsubordinataall’acquisizionedell’evidenza che la verifica tecnicaallo stesso abbia dimostrato l’esistenzadelle condizioni che garantiscono lacircolazione in sicurezza del treno.16.1 In caso di anormalità ai veicoli iltreno non può proseguire se non sonogarantite le condizioni di circolazione insicurezza.3.1 Un veicolo ferroviario, per potercircolare su un’infrastruttura ferroviaria,deve essere provvisto delle necessarieautorizzazioni e dotato di:dispositivi di frenatura che consentonodi frenare e sfrenare il veicolo e ditrasmettere il comando dell’azionefrenante ai veicoli collegati. Alcuniveicoli sono provvisti dei soli dispositiviper la trasmissione del comandodell’azione frenante ai veicoli collegati;dispositivi di aggancio che consentonodi collegare il veicolo ad altri veicoli inModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 176 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>a) TRENI COMPOSTI DA ROTABILI CONCOMANDO E CONTROLLO PORTE INCABINA <strong>DI</strong> GUIDAQuesti treni sono composti da rotabiliper i quali l’apertura o il consenso perl’apertura delle porte è comandatodalla cabina di guida e per i quali sideve rilevare lo stato di chiusura delleporte in cabina di guida per mezzo disegnalazione luminosa. I rotabilipossono essere equipaggiati con undispositivo tachimetrico di sicurezzache assicura la chiusura e il bloccaggiodelle porte al superamento di unadeterminata soglia di velocità eprovvede allo sblocco delle stesse al disotto di una prefissata soglia divelocità;b) TRENI COMPOSTI DA ROTABILI CONCONSENSO APERTURA PORTE INCABINA <strong>DI</strong> GUIDAQuesti treni sono composti da rotabiliper i quali il consenso per l’aperturadelle porte è comandato dalla cabinadi guida. I rotabili devono essereequipaggiati con un dispositivotachimetrico di sicurezza che assicurala chiusura e il bloccaggio delle porteal superamento di una determinatasoglia di velocità e provvede allosblocco delle stesse al di sotto di unaprefissata soglia di velocità;c) TRENI COMPOSTI DA ROTABILI CONLA SOLA TELECHIUSURA PORTEQuesti treni sono composti da rotabiliper i quali l’apertura delle porte èTesto <strong>RCF</strong>modo da mantenere le distanze tra essie di trasmettere lo sforzo di trazione.I veicoli possono essere provvisti anchedi dispositivi per la loro immobilizzazione.I veicoli adibiti al servizio viaggiatori ocomunque presenziabili devono esseredotati di dispositivi che consentano achi è presente sui veicoli di segnalare incabina di guida un’emergenza.3.2 Un veicolo dotato di cabina diguida destinata alla condotta dei trenideve essere munito delle seguentiapparecchiature:- dispositivo di comando del sistemafrenante;- dispositivi per la visualizzazione incabina di guida delle informazioniinerenti alla sicurezza dellacircolazione ricevute dai dispositivi diterra;- sottosistema di bordo del sistema diprotezione della marcia dei treni;- sistema di visualizzazione dellavelocità istantanea del veicolo;- sistema di registrazione della velocitàistantanea del veicolo e degli eventidi condotta;- dispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta;- sottosistema di bordo del sistema dicomunicazione terra-treno;- dispositivo per le segnalazioniacustiche;- fanali per la segnalazione di testa deitreni.- sistema di registrazione della velocitàModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 177 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>possibile solo dopo lo sblocco da partedel dispositivo tachimetrico di sicurezza.Tale dispositivo assicura la chiusura e ilbloccaggio delle porte al superamentodi una determinata soglia di velocità eprovvede allo sblocco delle stesse al disotto di una prefissata soglia divelocità.2. Tutti i treni che circolano sullaInfrastruttura Ferroviaria Nazionale edespletano servizio viaggiatori, perquanto riguarda il sistema di chiusuradelle porte, devono essere composticon rotabili dotati di porte a comandoautomatico e con telechiusura attivasull’intero convoglio.Sono eccezionalmente ammessi trenicon in composizione rotabili muniti diporte a chiusura manuale nel rispetto diquanto previsto al comma 4.3. L’Impresa Ferroviaria deveprogrammare e comunicare al propriopersonale, ad ogni variazione di orario,l’elenco dei treni di cui al comma 1punti a), b) e c) specificando le singoletipologie ad eccezione dei trenicomposti da mezzi leggeri ed ETR.Per i treni non previsti nella predettacomunicazione o in caso vi sianodifferenze di composizione rispetto aquanto programmato, nelle stazioni diorigine, di cambio di trazione e inquelle ove il treno cambiacomposizione, deve essere praticata alpersonale del treno appositaprescrizione riguardo alla tipologia diTesto <strong>RCF</strong>istantanea del veicolo e degli eventidi condotta;- dispositivo di controllo della vigilanzadell’agente di condotta;- sottosistema di bordo del sistema dicomunicazione terra-treno;- dispositivo per le segnalazioniacustiche;- fanali per la segnalazione di testa deitreni.9.1 Ogni agente che svolge attivitàconnesse con la sicurezza dellacircolazione deve accertare, perquanto di sua competenza, che lapartenza e la marcia del trenoavvengano in condizioni di sicurezza.9.4 L’agente di condotta può partiresolo dopo aver ricevuto confermadell’ultimazione delle operazionipropedeutiche alla partenza, incluso,per i treni viaggiatori, l’incarrozzamento,e aver verificato che il sistema disegnalamento abbia concessol’autorizzazione al movimento.9.8 Nelle località di servizio l’agente dicondotta deve arrestare il treno aventefermata nel punto più adatto al suoservizio, nell’ambito dell'autorizzazione almovimento ricevuta.18.3 Dopo la congiunzione i dueconvogli uniti devono circolare comeun unico treno nel rispetto delle normedi cui al presente regolamento.16.8 Qualora, durante la marcia di untreno viaggiatori, siano rilevate una opiù porte non correttamente chiuse, ilModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 178 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>chiusura delle porte utilizzando leseguenti formule:Treni di cui al comma 1, punto a):“Vostro treno composto da ROTABILICON COMANDO E CONTROLLO PORTEIN CABINA <strong>DI</strong> GUIDA di cui al comma 1,punto a) dell’art. 91 ter della <strong>PGOS</strong>”.Treni di cui al comma 1, punto b):“Vostro treno composto da ROTABILICON CONSENSO APERTURA PORTE INCABINA <strong>DI</strong> GUIDA di cui al comma 1,punto b) dell’art. 91 ter della <strong>PGOS</strong>”.Treni di cui al comma 1, punto c):“Vostro treno composto da ROTABILICON LA SOLA TELECHIUSURA PORTE dicui al comma 1, punto c) dell’art. 91 terdella <strong>PGOS</strong>”.In presenza di rotabili con porte achiusura manuale valgono le norme dicui al comma 4.4. In presenza di rotabili con porte adapertura e chiusura manuale o dirotabili con telechiusura guasta,l’apertura, la chiusura ed il controllodelle stesse è affidato al personale diaccompagnamento dei treni.Nel caso di treni composti da materialeordinario (carrozze), i rotabili con portead apertura e chiusura manualedevono essere ubicati in coda assoluta.L’Impresa Ferroviaria deve dare avvisocon prescrizione al personale dicondotta e di accompagnamentodella presenza di porte a chiusuramanuale in composizione al treno.5. Le locomotive dei treni di cui alTesto <strong>RCF</strong>treno deve essere subito arrestato, alfine di provvedere alla lororegolarizzazione.L’utilizzo delle porte di accesso deiveicoli in condizioni degradate èammesso nel rispetto delle specificheprocedure, emanate tenuto conto dellecaratteristiche del materiale rotabile edel servizio svolto, che permettano digarantire la sicurezza degli utenti, clienti,lavoratori interessati, terzi e del sistemaferroviario, fermo restando che un trenonon può effettuare il servizio viaggiatorie deve essere immediatamente inviatoall’impianto di manutenzione qualoranella stazione di origine della primacorsa dopo l’uscita da un impianto dimanutenzione vengano rilevate una opiù porte guaste o i dispositivi disegnalazione di chiusura e blocco portein cabina di guida guasti.24.2 I veicoli in uscita dagli impianti dimanutenzione non devono presentarenon conformità pericolose per lasicurezza della circolazione, degli utenti,clienti, lavoratori interessati o terzi. Inparticolare un veicolo adibito al servizioviaggiatori non può uscire dall’impiantodi manutenzione con una o più porteguaste né con i dispositivi disegnalazione di chiusura e bloccoporte in cabina di guida guasti.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 179 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>comma 1, punti a) e b), devono esseredotate di apparecchiature idonee allatelechiusura delle porte e dellacondotta principale mentre quelle inservizio ai treni di cui al comma 1,punto c) devono essere provvistealmeno della condotta principale.I treni di cui al comma 1, punto b)quando, per guasto della locomotivain corso di viaggio, debbano essereeffettuati eccezionalmente conlocomotive non atte al telecomando omancanti di apparecchiature per ilcomando delle porte, sono consideratiassimilati ai treni di cui al comma 1,punto c). In tal caso il personale dicondotta deve notificare lacircostanza per iscritto al capotreno.6. I rotabili con porte a comandoautomatico sono muniti, in prossimitàdelle stesse, di un dispositivo disicurezza piombato da utilizzare perl’apertura delle porte in caso diemergenza. Tale dispositivo ècorredato da una targhetta esplicativaindicante le sue funzioni.7. I treni di materiale ordinario devonoessere possibilmente composti conrotabili appartenenti alla stessatipologia. Sono ammesse composizionipromiscue, purché raggruppate pertipo in modo da garantire il rispettodelle norme specifiche per ciascunatipologia di rotabile, esclusivamente neiseguenti casi:a) Treni aventi in composizione carrozzeTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 180 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>rispondenti ai requisiti di cui al comma1, punti a) e b). In questo casol’Impresa Ferroviaria deve partecipareal personale del treno la seguenteprescrizione:“Vostro treno composto da ROTABILICON COMANDO E CONTROLLO PORTEIN CABINA <strong>DI</strong> GUIDA E DA ROTABILICON CONSENSO APERTURA PORTE INCABINA <strong>DI</strong> GUIDA di cui al comma 1,punti a) e b) dell’art. 91 ter della <strong>PGOS</strong>,per i quali necessita il comando e ilconsenso di apertura delle porte e lasegnalazione dello stato di chiusuradelle stesse in cabina di guida”.In tal caso il personale di condotta, aifini dell’apertura, chiusura e controllodello stato delle porte, deve rispettarele norme per i treni composti da rotabilicon le caratteristiche di cui al comma1, punto a). La segnalazione dello statodi chiusura delle porte in cabinariguarda solo i rotabili con lecaratteristiche di cui al comma 1,punto a).b) Treni aventi in composizione carrozzerispondenti ai requisiti di cui al comma1, punti b) e c). In questo casol’Impresa Ferroviaria deve partecipareal personale del treno la seguenteprescrizione:“Vostro treno composto da ROTABILICON CONSENSO APERTURA PORTE INCABINA <strong>DI</strong> GUIDA E DA ROTABILI CONLA SOLA TELECHIUSURA PORTE di cui alcomma 1, punti b) e c) dell’art. 91 terTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 181 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>della <strong>PGOS</strong>, per i quali necessita ilconsenso di apertura delle porte”.In tal caso il personale di condotta, aifini dell’apertura, chiusura e controllodello stato delle porte, deve rispettarele norme per i treni composti da rotabilicon le caratteristiche di cui al comma1, punto b).8. L’Impresa Ferroviaria deve emanare,ad integrazione delle presenti norme, leeventuali procedure di dettaglio per lacorretta utilizzazione delle porte diaccesso dei rotabili nonché istruire ilpersonale interessato.NORME RELATIVE Al TRENI <strong>DI</strong> CUI ALCOMMA 1, PUNTO a)9. L’apertura delle porte dal lato ovedeve svolgersi il servizio viaggiatori, ècomandata dal personale di condottaall’atto dell’arresto del treno.10. La chiusura delle porte è eseguita:a) dal capotreno che, dopo il segnaledi “pronti” degli altri agenti diaccompagnamento, comanda tramiteuno dei dispositivi la chiusura di tutte leporte tranne quella da lui presenziata;dato quindi il "pronti'" al dirigente o, sedi sua competenza, l'ordine di partenzaal personale di condotta, provvedealla chiusura anche di quest'ultima. Ilcomando di chiusura delle porte deveessere sempre impartito ogni volta cheè stato comandato il consenso diapertura, anche se non vi è stataalcuna utilizzazione delle porte stesse;b) dal personale di condotta, su ordineTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 182 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>del capotreno, sui treni aventi incomposizione rotabili non muniti didispositivi di chiusura. In tal caso ilcapotreno può servirsi di un agente diaccompagnamento per ordinare alpersonale di condotta la chiusura delleporte. Tali condizioni valgono ancheper particolari servizi individuati dalleImprese Ferroviarie.Nei treni scortati dal solo capotreno ecomposti da due sezioni per i quali nonè possibile comandare la chiusura ditutte le porte agendo su un solodispositivo di chiusura, il personale dicondotta competente può chiudere leporte di una delle due sezioni su ordineverbale del capotreno o di altroagente di accompagnamento da luiincaricato.11. I treni di cui al precedente comma1 lettera a) devono circolare sempresecondo le norme relative a taletipologia e non possono circolarecome treni appartenenti alle altretipologie di cui al medesimo commanemmeno in caso di mancanza, perguasto o altra causa, dellasegnalazione luminosa in cabina diguida dello stato di chiusura delleporte. Tali treni non sono ammessi acircolare quando, in uscita dagliimpianti di manutenzione, sonomancanti della segnalazione in cabinadi guida dello stato di "porte chiuse".Qualora durante il servizio venga amancare, per guasto o altra causa, laTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 183 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>segnalazione in cabina di guida dellostato di chiusura delle porte, ilpersonale di condotta:a) in partenza da località di origine ointermedia del percorso, non deveavviare il treno;b) durante la marcia, deve arrestaresubito il treno.In entrambi i casi il personale dicondotta deve informareimmediatamente il capotrenodell'anormalità verificatasi, al fine diespletare i necessari accertamenti emettere in atto i provvedimenti stabilitida ciascuna Impresa Ferroviaria.Qualora non sia possibile individuarel'anormalità e ristabilire la correttasegnalazione in cabina di guida dellostato di chiusura delle porte, ilpersonale di condotta può riprendere'la marcia e proseguire il servizio finoalla località di servizio dove possaessere riparato o sostituito il materialeguasto, a condizione che venganomesse in atto le necessarie mitigazionidei rischi, in funzione del tipo di servizioe del materiale rotabile interessato, alfine di garantire la sicurezza degliutenti, clienti, lavoratori interessati, terzie del sistema ferroviario, stabilite dalleImprese Ferroviarie interessate. JI trenopuò comunque circolare in talicondizioni non oltre le ore 24.00 delgiorno successivo a quello in cui si èverificata l'anormalità.NORME RELATIVE AI TRENI <strong>DI</strong> CUI ALTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 184 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>COMMA 1, PUNTO b)12. Il consenso per l'apertura delleporte, dal lato ove deve svolgersi ilservizio viaggiatori, è comandato dalpersonale di condotta all'attodell'arresto del treno.13. La chiusura delle porte è eseguitacon le stesse modalità di cui al comma10.Il comando di chiusura delle portedeve essere sempre impartito ogniqualvolta che l'arresto del treno siaavvenuto in una località ove siapossibile svolgere servizio viaggiatori.NORME RELATIVE AI TRENI <strong>DI</strong> CUI ALCOMMA 1, PUNTO c)14. L'apertura delle porte è possibilelocalmente dopo lo sbloccoautomatico delle stesse al disotto dellaprefissata soglia di velocità (comma 1punto c).15. La chiusura delle porte è eseguitacon le stesse modalità di cui al comma10.Il comando di chiusura delle portedeve essere sempre impartito ogniqualvolta che l'arresto del treno siaavvenuto in una località ove siapossibile svolgere servizio viaggiatori.NON CONFORMITA’ ALLE PORTE E/O ALSISTEMA <strong>DI</strong> CHIUSURA16. L'Impresa Ferroviaria deve emanarele specifiche norme ed istruire ildipendente personale interessato perl'utilizzazione delle porte in condizionidegradate al fine di garantire laTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 185 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>sicurezza degli utenti, clienti, lavoratoriinteressati, terzi e del sistema ferroviario.Le Imprese Ferroviarie devono altresìstabilire, per ogni singola tipologia dirotabile, il numero massimo delle porteda poter mettere fuori servizio ebloccare in posizione di chiusura incaso di guasto, al fine di potereffettuare servizio viaggiatori anchecon i rotabili interessati al guasto,garantendo nel contempo la possibilitàdella necessaria evacuazione deiviaggiatori in presenza di gravianormalità (incendio, ecc.).17 Le porte non utilizzabili devonoessere assicurate in posizione dichiusura, segnalate con le appositeetichette e segnalate sul libro di bordodei rotabili stessi secondo le norme invigore.18. Durante la marcia del treno, in casodi rilievo, da parte del personale diaccompagnamento, di una o piùporte non correttamente chiuse, questideve tempestivamente provvedere afar arrestare il treno al fine diprovvedere alla loro regolarizzazione.Ogni tentativo di chiusura delle portedurante la corsa del treno è vietato.19. In caso di richiesta di locomotiva disoccorso deve essere assicuratal’alimentazione dei servizi pneumatici.<strong>TABELLA</strong> 44 BIS SoppressaCAPITOLO IX TERNORME PARTICOLARI <strong>DI</strong> CIRCOLAZIONETesto <strong>RCF</strong>3.8. I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiIF Le NPC sonosostituite dallePagina 186 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>(NPC)Articolo 91 quater1. Per determinate Locomotive,Elettrotreni, Automotrici termiche edelettriche e loro rimorchi, Il Gestoredell’Infrastruttura può disciplinare ilservizio emanando specificheDisposizioni, denominate NormeParticolari di Circolazione NPC) cheintegrano le norme di esercizio.2. Spetta alle Imprese ferroviariedisporre affinché il personale siaportato a conoscenza delle suddetteNPC e ne sia in possesso durante ilservizio sui rotabili interessati.3. Determinate caratteristiche tecnichedi alcuni rotabili emanate con NPC(velocità massima, massa reale, massafrenata, limitazioni di velocità dovuteall’ubicazione nel treno dei mezzi o incaso di traino) sono riportate nellapresente pubblicazione.Testo <strong>RCF</strong>accoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiDPC che devonoessere emanateper tutti i veicoliammessi acircolare.Pagina 187 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO XNORME GENERALI <strong>DI</strong> ESERCIZIO SULLELINEE A TRAZIONE ELETTRICA (1)Art. 92 - Soppresso.Art. 93 - Soppresso.Art. 94 - Soppresso.Art. 95 - Soppresso.Art. 96 - Soppresso.Art. 97 - Soppresso.Art. 98 - Soppresso.Art. 99 - Soppresso.Art. 100 - Soppresso.Art. 101 - Soppresso.Art. 102 - Soppresso.Art. 103 - Soppresso.Art. 104 - Soppresso.(1) Norme particolari di esercizio daosservare su determinate linee sonoriportate nel Fascicolo Linee/FascicoloOrario.Art. 105ALLAGAMENTO DEL BINARIO1. Il personale di linea, in caso diallagamento del binario al disopra delpiano del ferro, deve darne subitocomunicazione scritta alla stazione piùvicina, precisando le progressivechilometriche fra cui è compresa lazona allagata e l'altezza dell'acqua sulpiano del ferro.2. Il macchinista che abbia rilevatol'allagamento del binario deveavvertire la prima stazione cheincontra.3. La stazione che abbia ricevutoTesto <strong>RCF</strong>2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.1.4. Tutti coloro che svolgonocompiti connessi con la sicurezzadell’esercizio ferroviario, oltre asoddisfare agli obblighi di competenzaderivanti dalle norme, sono tenuti adintervenire ogniqualvolta rilevino,nell'espletamento delle propriemansioni, un fatto o evento che possacompromettere la sicurezza dellacircolazione.10.1 Chiunque, nell’ambito delleproprie competenze, rilevi unaanormalità che possa comprometterela sicurezza della circolazione deveprovvedere ad arrestare la circolazioneModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteI GIIGIIFOsservazioni ecommentiIl GI per ciò cheriguarda l’ambitodelle competenzedel regolatoredella circolazione.Le IF per ciò cheriguarda l’ambitodelle competenzedell’agente dicondotta.Pagina 188 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>l'avviso al comma 1 curerà che imacchinisti dei treni interessati nevengano avvisati con modulo M.40indicando la località, l'estensione el'altezza dell'acqua sul piano del ferro.4. Il macchinista, ricevuto l'avviso di cuial comma precedente, giudicherà inrelazione al tipo di locomotiva se lacorsa può essere proseguita,transitando comunque a velocitàridotta in corrispondenza del trattoallagato.Dubitando che l'acqua possapenetrare o sia penetrata nei motorielettrici deve disinserirli e regolarsicome per il caso di guasto dellalocomotiva.Art. 106 – SoppressoArt. 107 – SoppressoArt. 108 - SoppressoTesto <strong>RCF</strong>con i mezzi di cui dispone, incluse lefunzioni a tal fine disponibili nel sistemadi segnalamento utilizzato, nellamaniera più sollecita e tempestiva, inrelazione alle circostanze ed allepossibilità pratiche presenti almomento. Ogni oggetto di giorno odanche le sole braccia, e qualunqueluce di notte, agitati violentemente,impongono l’arresto dei treni.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 189 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO XITRADOTTE E MANOVREArt. 109TRADOTTE1. Le tradotte devono circolare conl'osservanza delle seguenti normetecniche: pendenza massima dei tratti dilinea interessati non superiore al15‰.(1); freno continuo esteso su tutto iltreno e frenatura della coda regolatacome per i treni (Art. 72/10); percentuale di massa frenatanon inferiore al 50%;esistenza di freni a vite, regolatacome per i treni (Art. 74/6)limitatamente alle tradotte circolantifra impianti di località diverse; velocità massima di 25 Km/h perle tradotte spinte.(1) La Rete Ferroviaria Italiana puòautorizzare l’effettuazione delletradotte su linee con pendenzasuperiore al 15‰ con le seguenticondizioni: Ai fini della composizione efrenatura devono essere applicateinegralmente le norme previste per itreni; Nel caso di impiego di mezzi ditrazione con potenza uguale o inferiorea 450 CV, la prestazione utilizzata nondeve essere superiore a quella previstaper il senso di marcia della salita.2. La prova del freno alle tradotteTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiM IF Le tradottedevono circolarecome circolano itreni. Non sonoammesse deroghea tale principio.La denominazione“tradotte” è unaspettocommerciale dicompetenza delleIF.Pagina 190 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>effettuate con locomotive da treni,con automotori e locomotive damanovra deve essere eseguitarispettando le norme previste:dall’Art. 17 IEFCA, nel caso ditradotte circolanti tra impianti di unastessa località;per i treni, nel caso di tradottecircolanti fra impianti di località diverse.3. La prestazione degli automotori elocomotive di manovra utilizzati perl'effettuazione delle tradotte è quellaprevista per il servizio ai treni dalleapposite tabelle riportate nell’AllegatoIII.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 191 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 110MANOVRE1. La massa delle colonne di veicoli damanovrare quando impegnino binari dicorsa in pendenza non deve superare:a) la prestazione massima dellalocomotiva riportata nel FascicoloLinea/ Fascicolo Orario per il senso dimarcia in salita;b) i valori in t. indicati nella Tabella45, nel caso di impiego degliautomotori o delle locomotive damanovra riportati in tabella.2. Quando tutto o parte del materialerimorchiato di un treno servito dafrenatura continua o parzialmentecontinua viene lasciato in sostatemporanea, spetta all'agenteincaricato dello sgancio di assicurarel'immobilità della colonna disgiuntadalla locomotiva, azionando ilrubinetto di testata della condottagenerale dopo distaccati i relativiaccoppiamenti e prima di effettuare losgancio del tenditore.La frenatura con freno continuogarantisce la immobilità della colonnain stazionamento per soste non superioria 30'. Il gruppo dei veicoli in sosta deveavere almeno tre veicoli col frenocontinuo attivo e sui binari in pendenzasuperiore al 10‰, deve inoltre sussisterela seguente proporzione tra il numerodei veicoli frenati ed il numero deiveicoli componenti la colonna stessa:— 1 veicolo ogni due per pendenzeTesto <strong>RCF</strong>2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.19.9 I movimenti di manovra sui binaridi circolazione non indipendenti da altribinari di circolazione sono ammessi alleseguenti condizioni: la cabina di guida da dove siesegue il movimento di manovradeve essere dotata di dispositivo diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteIFGIOsservazioni ecommentiIl GI per ciò cheriguarda le normedi cui al punto 2.20e 20.2 del <strong>RCF</strong>.Pagina 192 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>del binario superiori al 10‰ e fino al20‰;— 3 veicoli ogni quattro perpendenze del binario superiori al 20‰.Ove non sia rispettato il numero di treveicoli frenati nelle colonne instazionamento ovvero per sostesuperiori a 30' o quando non sianorispettati i rapporti di cui sopra, ilpersonale interessato alla manovradeve provvedere alla chiusura delfreno a mano in un determinatonumero di veicoli, preferibilmentecarichi, secondo le seguentiproporzioni;— 1 veicolo ogni 20 in orizzontale oper pendenze del binario fino al 6‰;— 1 veicolo ogni 10 per pendenze delbinario superiori al 6‰ e fino al 10‰;— 1 veicolo ogni 5 per pendenze delbinario superiori al 10‰ e fino al 20‰;— 1 veicolo ogni 3 per pendenze delbinario superiori al 20‰.In difetto di freni a mano si dovrannocalzare le ruote di altrettanti veicoli condue staffe, ciascuna sotto una ruota diciascun asse.<strong>TABELLA</strong> 45 Prestazione in tonnellatedegli automotori e locomotive dimanovra in servizio di manovra.Testo <strong>RCF</strong>controllo della vigilanza dell’agentedi condotta attivo o, in alternativa,nella stessa cabina di guida, deveessere presente un altro agente ingrado di arrestare ed immobilizzareil convoglio in caso di mancatavigilanza dell’agente di condotta.Tali condizioni non sono richieste nelcaso di manovra spinta conl’agente che comanda la manovraposto a bordo alla testa dellacolonna spinta;Il convoglio deve disporre di unsistema di frenatura che assicuri ilsuo arresto nel punto previsto e lasua immobilizzazione anche inpresenza di eventuale rottura degliorgani di aggancio.20.1 Un veicolo o un gruppo di veicoli sidice posto in stazionamento quando èimmobilizzato, cioè gli è impeditoqualsiasi movimento per un tempoindeterminato, attraverso il sistema diimmobilizzazione di cui al precedentepunto 6.9. Le modalità di utilizzo di talesistema devono assicurarel’immobilizzazione dei veicoli, anche inrelazione al loro carico ed alle altreeventuali situazioni particolari, come lapendenza del binario e le condizioniclimatiche avverse.20.2 I binari sui quali avviene lostazionamento dei veicoli devonoessere resi indipendenti dai binari dicircolazione al fine di impedire ai veicoliin stazionamento medesimi diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 193 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>ingombrare, in caso di un loroeventuale indebito spostamento, ibinari di circolazione stessi. Inmancanza di tale indipendenzadovranno essere messi in attoprovvedimenti alternativi.20.3 Un veicolo o gruppo di veicoli puòessere posto in stazionamentotemporaneo mediante l’impiego delsistema frenante di cui al precedentepunto 6.6. In tale evenienza il periodo distazionamento deve essere compatibilecon i tempi di immobilizzazione garantitidal sistema frenante stesso.20.4 Le unità di trazione instazionamento devono essere inoltrecondizionate in modo da mantenere lecondizioni di sicurezza rispetto adeventuali apparecchiature lasciateattive ed impedire l’accesso in cabinadi guida a persone non autorizzate.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 194 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 111MEZZI <strong>DI</strong> TRAZIONE UTILIZZABILI PER LEMANOVRE ED IL SOCCORSO Al TRENI1. Per le manovre ed il soccorso ai trenipossono essere utilizzati:a) automotori e locomotive dimanovra;b) locomotive di riserva;c) locomotive dei treni.2. Le modalità di utilizzazione dei mezzidi trazione di cui al comma 1 sono dicompetenza delle Imprese Ferroviarie.3. Soppresso4. Soppresso5. Soppresso6. Le manovre nelle stazioni comunicon altre Amministrazioni sarannoregolate e computate secondo leconvenzioni relative.7. Qualora, in caso di soccorso ai treni,vengano utilizzati gli automotori elocomotive di manovra, la massa deltreno da soccorrere non deve superarela prestazione dell’Allegato III.Art. 112AUTOMOTORI, LOCOMOTIVE <strong>DI</strong>ESEL EDELETTRICHE <strong>DI</strong> MANOVRA1. Gli automotori sono mezzi dimanovra con potenza inferiore a 200CV. Le locomotive diesel ed elettrichedi manovra sono mezzi di potenzauguale o superiori a 200 CV.2. I mezzi con potenza fino a 450 CV,oltre che al personale di Trazione,possono essere affidati ad altroTesto <strong>RCF</strong>1.5 Le attività connesse con la sicurezzadella circolazione ferroviaria possonoessere svolte solamente da persone inpossesso delle specifiche competenzeprofessionali e delle idoneità fisiche epsico-attitudinali certificate inconformità a quanto stabilitodall’Agenzia Nazionale per la Sicurezzadelle Ferrovie.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteIFGIIFOsservazioni ecommentiIl GI per quantoriguarda il comma6.Pagina 195 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>personale purché in possesso dispecifica abilitazione.Per l'accudienza, la manutenzione e lariparazione di tali mezzi devono essereosservate le disposizioni contenutenell'apposito Allegato alle «Norme perl'eseguimento dei trasporti delle cose».Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 196 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 113ATTIVAZIONE DEL FRENO CONTINUOSULLE COLONNE IN MANOVRA1. L’attivazione del freno continuo sullecolonne in manovra non è richiesta,quando la frenatura dei mezzi ditrazione attivi è sufficiente, salvoquanto previsto ai successivi capoversi.Il freno continuo deve essere attivatoquando le manovre interessano treniviaggiatori o materiale per treniviaggiatori movimentato nell’ambitodegli impianti ferroviari fatta eccezioneper le manovre eseguite all’internodegli impianti riparatori.L’attivazione del freno continuo è inogni caso richiesta anche per lemanovre:- che si svolgano in determinatecondizioni (binari non indipendenti daquelli destinati alla circolazione deitreni, scarsa visibilità, ecc.);- che interessino veicoli sui quali sia giàattivo il freno continuo;- di colonne pesanti (tenuto contodella capacità frenante del mezzo ditrazione) specialmente se si spostano subinari in pendenza. In quest'ultimo casoè ammesso attivare il freno continuo suuna sola parte della colonna inmanovra, onde aumentareconvenientemente lo sforzo frenantedisponibile.2. Nei casi suesposti è sufficientecontrollare soltanto la continuità dellacondotta generale del freno continuo.Testo <strong>RCF</strong>19.8 L’agente di condotta che esegue ilmovimento di manovra deve stabilire lavelocità del convoglio tenendo conto: degli ordini ricevuti; dell’efficacia del sistema frenantedi cui dispone; dello spazio di visuale libera; delle modalità con cui si svolge ilmovimento;delle eventuali particolari condizioniambientali e contingenti condizionilocali.La velocità dei movimenti di manovranon deve comunque superare i 30km/h.19.19 I movimenti di manovra sui binaridi circolazione non indipendenti da altribinari di circolazione sono ammessi alleseguenti condizioni:la cabina di guida da dove siesegue il movimento di manovradeve essere dotata di dispositivo dicontrollo della vigilanza dell’agentedi condotta attivo o, in alternativa,nella stessa cabina di guida, deveessere presente un altro agente ingrado di arrestare ed immobilizzareil convoglio in caso di mancatavigilanza dell’agente di condotta.Tali condizioni non sono richieste nelcaso di manovra spinta conl’agente che comanda la manovraposto a bordo alla testa dellacolonna spinta;il convoglio deve disporre di unsistema di frenatura che assicuri ilModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 197 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>A tal fine è sufficiente che ilmanovratore controlli il funzionamentodel freno sull'ultimo veicolo che ne èmunito, mediante apertura e chiusuradel rubinetto di testata del veicolostesso; qualora invece tale veicoloavesse già i serbatoi carichi ed il frenochiuso, è sufficiente che il manovratorecontrolli l'apertura del freno stessodopo congiunta la condotta al mezzodi manovra.3. Il macchinista farà affidamentosull'azione del freno continuo solo dopoaverne saggiata l'efficacia.4. Le Unità periferiche sentite le Impreseferroviarie stabiliranno in quali altri casispecifici l'attivazione del freno continuosulle colonne in manovra si presenticonveniente, in relazione all'effettivosnellimento del servizio ed allamaggiore sicurezza conseguibile, edimpartiranno le opportune disposizioni.Testo <strong>RCF</strong>suo arresto nel punto previsto e lasua immobilizzazione anche inpresenza di eventuale rottura degliorgani di aggancio.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 198 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO XIITEMPI <strong>DI</strong> PERCORRENZA E PER<strong>DI</strong>TEMPIPER RALLENTAMENTIArt. 114TEMPI <strong>DI</strong> PERCORRENZA1. Nella Tabella 46 sono riportati i tempiminimi occorrenti ai treni per percorrerealle varie velocità determinatedistanze.Tali tempi servono:a) per compilare gli orari dei treni incaso d'urgenza quando manchino letabelle di percorrenza;b) per calcolareapprossimativamente il ricuperomassimo che i treni possonoeffettuare(1).c) per calcolare il perditemporelativo alle limitazioni di velocitàrispetto a quella d'impostazioned'orario del treno.(1) Ai treni ad orario libero si prescrive lalimitazione di velocità senza indicare ilperditempo.Il recupero massimo si determinaoperando come segue:- Si ricava dalla tabella il tempooccorrente per percorrere la distanzainteressata alla velocità massimaammessa, aggiungendo, in caso difermata il perditempo per l’arresto el’avviamento compreso nella tabella47;- si fa la differenza tra la percorrenzad’orario e quella ricavata come si èdetto sopra e si ha il recupero massimoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteGIOsservazioni ecommentiPagina 199 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>cercato.<strong>TABELLA</strong> 46 tempi di percorrenza deitreni.2. Per ogni fermata non compresa inorario, alle percorrenze dei treni sidovranno aggiungere il tempo di sostae i perditempi relativi all’arresto eall’avviamento risultanti dalla tabella47.<strong>TABELLA</strong> 47 perditempo per l’arresto el’avviamento dei treni.Art. 115PER<strong>DI</strong>TEMPI PER RALLENTAMENTI1. Nelle Tabelle 48 (per treni compostidi materiale ordinario) e 49 (per i trenidi mezzi leggeri) sono riportati iperditempi attribuibili ai treni perrallentamenti, in relazione alla velocitàdi impostazione d'orario e all'estensionedel rallentamento per ettometro.Per il calcolo del perditempo dirallentamento si dovrà, in base allavelocità di impostazione e alla velocitàdi rallentamento, sommare al numerofra parentesi, moltiplicato per gliettometri di estensione delrallentamento, l'altro numero non inparentesi. Considerando un ettometrole frazioni superiori a 50 m etrascurando le frazioni inferiori o ugualia 50 m. L'approssimazione dovrà essereal mezzo minuto (1).(1) Esempio : velocità d’impostazione160 Km/h velocità di rallentamento 50Km/h estensione del rallentamento 400Testo <strong>RCF</strong>13.3 Le restrizioni temporanee divelocità eventualmente necessarie,denominate rallentamenti, e i tratti dibinario a cui si riferiscono devono esseretempestivamente comunicate ai trenicon il sistema di segnalamento.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaI GIOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 200 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>metri. Valori rilevati dalla tabella 48(punto 08)* 4 = ( punto 32); (punto32)+2.1=2.42, il perditempo risulta di 2,5minuti. L’arrotondamento di eventualicifre decimali risultanti dal calcolodeve essere effettuato al mezzo minutosuperiore tenendo conto che i secondisono espressi in centesimi.<strong>TABELLA</strong> 48 Perditempo in minuti perrallentamenti treni di materialeordinario o di locomotive isolate.2. Quando il rallentamento siaprescritto con fermata all'inizio ed allafine, il perditempo riportato in tabelladovrà essere aumentato di 1,5 minuti setrattasi di rallentamento a velocitàsuperiore a 10 km/h e di 1' negli altricasi; quando sia invece prescritto confermata soltanto all'inizio, il perditempodovrà essere aumentato di 1' per i trenidi materiale ordinario e di 0,5 minuti peri treni di mezzi leggeri e treni dicategoria asteriscata.<strong>TABELLA</strong> 49 Perditempo in minuti perrallentamenti treni di mezzi leggeri.3. I macchinisti dei treni viaggiatori epostali, salvo diversa prescrizione,potranno riprendere la corsa normaleappena le locomotive in composizione,anche se inattive, abbianooltrepassato il tratto da percorrersi conrallentamento.Per tutti gli altri treni ed anche per i treniviaggiatori e postali di cui sopra aventila locomotiva in coda il rallentamentodovrà essere osservato con tutto ilTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 201 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>treno e pertanto, ai fini del perditempo,alla lunghezza del rallentamento vaaggiunta quella del treno (2).(2) Il calcolo dovrà farsi aggiungendoalla lunghezza del tratto da percorrersicon rallentamento la lunghezza deltreno (escluse le locomotive) eassumendo come perditempocomplessivo quello indicato nelletabelle. A tale riguardo la lunghezzadei treni postali, viaggiatori, compresiquelli di mezzi leggeri, si computa inbase a metri 25 per ciascun veicolo incomposizione quella dei treni merci inmetri 300 se a trazione TD e metri 400 sea trazione TE.3 bis. Sulle linee dotate di bloccoelettrico automatico a correnticodificate atte alla ripetizione deisegnali in macchina, nel calcolo dellaestensione del rallentamento, si dovràaltresì tenere conto della lunghezzaove viene operato l'abbattimento delcodice con conseguente riduzione divelocità a non oltre 120 km/h.4. Le motrici dei mezzi leggeridebbono, agli effetti di cui al comma3, essere considerate come locomotivenei treni di mezzi leggeri, anche sehanno in composizione veicoli ordinari,e come veicoli quando sono accodatea treni di materiale ordinario.5. Rallentamenti a velocità inferiore a15 Km/h per tratti superiori a m 500dovranno evitarsi nei percorsi con salitasuperiore al 10‰ sulle linee esercitate aTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 202 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>trazione elettrica. Dovendonecessariamente effettuare unrallentamento nelle condizionisuddette, si dovrà ricorrere allariduzione della prestazione dellelocomotive nella misura che verràstabilita di volta in volta dall'UnitàPeriferica interessata.6. Quando si renda necessarioeffettuare con materiale ordinario untreno previsto con mezzi leggeri e nelcaso che un treno di mezzi leggerivenga trainato da locomotiva ilrallentamento da prescrivere è quelloprevisto per i treni di materialeordinario.Se ciò avviene in una stazione di lineache per non aver ricevuto I'M.50 nonsia al corrente dei rallentamentiesistenti, essa dovrà chiedere a unadelle stazioni di cui all'Art. 6/23 delRegolamento circolazione treni lenotizie necessarie.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 203 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO XIIILIMITE <strong>DI</strong> CARICO DEI CARRI - MASSAPER ASSE E PER METRO CORRENTE -RELATIVI REGIMI <strong>DI</strong> VELOCITÀArt.116GENERALITÀ1. Viene definito limite di carico di uncarro la massa massima di merce chevi può essere caricata distribuendola inmodo uniforme su tutto il piano dicarico salvo le eccezioni previste dalle«Prescrizioni per il carico dei carri».Esso è determinato, per ciascun carro,in relazione alle sue caratteristichecostruttive, Alla massa massima perasse e per metro corrente consentitodalle linee che la spedizione devepercorrere nonché al regime divelocità inerente al modo d'inoltro deltrasporto, in conformità alle norme cheseguono.2. La massa per asse o massa assiale diun veicolo si ottiene dividendo la suamassa totale (tara + carico) per ilnumero dei suoi assi.Il carico sui carri deve essere disposto,di norma, in modo che sia ripartito inparti uguali su tutte le sale del carro.Nei casi di carichi anormali, qualora siabbia motivo di dubitare che ladistribuzione della massa non siauniforme, si peserà, separatamenteciascun asse o ciascun carrello, sulponte a bilico e si dovrà accertare chetali valori rispettino la normativaindicata al Tomo 1, punto 3 delleTesto <strong>RCF</strong>1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcuneverifiche….omissis…..incombenze.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.4.3 Riguardo ai vincoli di cui al punto4.1, lettera a), ogni convoglio, nella suaconfigurazione di marcia comprensivaanche delle persone e cosetrasportate, deve rispettare:a.1. il limite di massa ammessodall’infrastruttura e da ciascunveicolo del convoglio;a.2. il profilo limite della sagoma deiveicoli ammesso dall’infrastruttura;a.3. i limiti di velocità impostidalle caratteristiche della linea dapercorrere;a.4. i limiti di velocità ammessidai veicoli del convoglio;5. i vincoli imposti dalla suacomposizione e dalla sua frenatura.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 204 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>“Disposizioni per il carico” (se siconoscono le masse e la posizione deicolli caricati, la masse degli assi o deicarrelli potranno essere determinatiseguendo il metodo indicato nel punto3.3 dello stesso Tomo 1).3. La massa per metro corrente di unveicolo si ottiene dividendo la massalorda (tara + carico) per la sualunghezza in metri, misurata fra le facceesterne dei respingenti non compressi.4. Il limite di carico iscritto su un carro è- compatibilmente con le suecaratteristiche costruttive - il minore deidue valori riferiti ai limiti di massa perasse e di massa per metro correntestabiliti per le varie categorie di linee; alriguardo è da tener presente chesoltanto nei carri di limitata lunghezza ilvalore riferito alla massa per metrocorrente potrebbe risultare piùrestrittivo di quello riferito alla massaassiale, ai fini della determinazione delsuddetto limite di carico.Poiché i carri di limitata lunghezza sonoin numero molto esiguo, sia nel parcoF.S. sia nei parchi di altreAmministrazioni estere, nellamaggioranza dei casi nella rigasuperiore del contrassegno di cui all'Art117 comma 3 figurano soltanto lelettere A, B, C e D resta inteso che ilvalore del limite di carico indicato sottola lettera B, deve essere rispettato perle linee di categoria B1 e B2, quelloriportato sotto la lettera C deve essereTesto <strong>RCF</strong>4.6 I treni che non rispettano i limiti diprofilo o di massa di cui al punto 4.3sono denominati “trasporti eccezionali”e sono ammessi a circolare allecondizioni stabilite al punto 6.4.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 205 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>rispettato per le linee delle categorieC2, C3 e C4 e quello riportato sotto lalettera D deve essere rispettato per lelinee delle categorie D2, D3 e D4(Vedere nota comma 3 Art 117)5. In base ad accordi internazionali, lelinee delle principali reti ferroviarieeuropee - in relazione alla massamassima per asse ed alla massamassima per metro correnterispettivamente ammesse - sono stateclassificate nelle categorie seguenti.<strong>TABELLA</strong> 49 bis Categorie di linee.6. Il limite di carico non ammette,all'atto del carico, alcuna tolleranza.7. In base ad accordi internazionali, ilimiti di carico segnati sui carri sonocalcolati convenzionalmente tenendoconto non della tara reale di ognisingolo carro, ma di una tara mediaper ogni serie costruttiva dei carri. Puòpertanto verificarsi il caso che,sebbene siano rispettati i limiti di caricoTesto <strong>RCF</strong>1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcuneverifiche….omissis…..incombenze.2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteI GIIIFGIOsservazioni ecommentiPagina 206 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>indicati sul carro, si abbiano lievieccedenze rispetto alla massa totaleammessa e quindi anche rispetto allamassa per asse ed alla massa permetro corrente. Le eccedenze dellatara inscritta dei carri sono ammessepurché non superino il 2% della tarareale.I trasporti, provenienti da reti estere,con eccedenza di massa totaleammessa (tara inscritta sul carro piùpeso della merce) rilevata ai transiti difrontiera od in corso di viaggio sullarete FS, non sono oggetto di rifiuto o discarto se la massa totale ammessa nonè superata più del 2% della tarainscritta. Per i trasporti, sia in serviziointerno che internazionale, in partenzada località FS non è ammessa alcunaeccedenza dei limiti di carico comegià specificato al precedente comma6.8. Nel caso di carico di carri scopertisenza copertone di merci suscettibili diaumento di massa per causeatmosferiche (merci assorbenti), lamassa del carico, al momento dellasua effettuazione, non deve, di norma,superare il limite di carico ammesso,diminuito del 5%.Se, malgrado tale precauzione,durante il trasporto la massa del caricoaumenta, per cause eccezionali, oltre illimite di carico, la parte eccedentetale limite deve essere scaricata.9. In eccezione alle norme di cui alTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 207 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>precedente comma 8, è consentitoche all'atto del carico la massa dellamerce assorbente possa raggiungere ilvalore corrispondente al limite di caricodella categoria B2, senza operare ladiminuzione del 5%, nei seguenti casi:— quando i trasporti sono destinati adimpegnare per l'intero percorso linee dicategoria C3, D4 e si tratti di carri chehanno indicato lo stesso limite di caricoin corrispondenza delle lettere B e C;— quando i trasporti sono destinati adimpegnare per l'intero percorso linee dicategoria B2 senza particolari limitazioni(Art. 118) e linee di categorie superiori.In questi casi, durante il trasporto, puòpertanto verificarsi che si abbianoeccedenze rispetto alla massa totaleammesso (tara + carico) e quindianche rispetto alla massa per asse edalla massa per metro corrente. Talieccedenze sono ammesse purché nonsuperino il 5% del limite di carico,superato il quale si dovrà provvedereallo scarico della parte eccedente.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 208 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art.117REGIMI <strong>DI</strong> VELOCITÀ - IN<strong>DI</strong>CAZIONI DELLIMITE <strong>DI</strong> CARICO SUI CARRI1. Per regime di velocità s'intende lamassima velocità ammissibile per carriin relazione alle loro caratteristichecostruttive e alle loro condizioni dicarico.2. I regimi di velocità ed i rispettivi limitiammessi sono:- regime ordinario: velocità fino a90 km/h (1);regime S: velocità fino a 100 km/h;- regime SS :velocità fino a 120 km/h.(1) Solo in traffico interno. Per la velocitàmassima dei carri si veda Tabella 343. In relazione alla classificazione dellelinee, di cui all’Art.116/5, a sinistra suogni parete o sponda laterale dei carri,o sui longheroni dei carri pianali senzasponde, sono indicati i limiti di caricorelativi al carro per ciascuna categoriadi linee e per ciascun regime divelocità, mediante i contrassegniprevisti dal RIV e dall’Allegato II al RIV,Tomo 3, punto II.In traffico interno sono ammessi carriimmatricolati FS recanti contrassegnianaloghi agli esempi riportati nella nota(1) .3 bis. Sulle linee di Categoria D4 i carricaricati per tali limiti devono rispettarela velocità di 100 Km/h. La prescrizioneTesto <strong>RCF</strong>1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcuneverifiche….omissis…..incombenze.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.4.3 Riguardo ai vincoli di cui al punto4.1, lettera a), ogni convoglio, nella suaconfigurazione di marcia comprensivaanche delle persone e cosetrasportate, deve rispettare:a.1. il limite di massa ammessodall’infrastruttura e da ciascunveicolo del convoglio;a.2. il profilo limite della sagoma deiveicoli ammesso dall’infrastruttura;a.3. i limiti di velocità impostidalle caratteristiche della linea dapercorrere;a.4. i limiti di velocità ammessidai veicoli del convoglio;a.5. i vincoli imposti dalla suacomposizione e dalla sua frenatura.4.6 I treni che non rispettano i limiti diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteIFGIOsservazioni ecommentiPagina 209 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>deve essere praticata dall’agenteaddetto alla formazione treni.Significati nei richiami che figurano neicontrassegni1) limiti di carro da rispettare espressi int per carri non atti a regime S;2) limiti di carro da rispettare espressi int per carri inoltrati con treni chepossono circolare alla velocitàmassima di 100 Km/h anche se il frenodi questi carri non corrisponde a tutte leprescrizioni del regime S;3) limiti di carro da rispettare espressi int per carri inoltrati con treni chepossono circolare alla velocitàmassima di 120 Km/h anche se il frenodi questi carri non corrisponde a tutte leprescrizioni del regime SS;4) carri che possono essere usati solo intraffico interno.4. Il limite di carico da osservare èquello corrispondente alla categoriapiù bassa delle linee da percorrere edal regime di velocità d'inoltro deltrasporto.Qualora si verifichi un'eccedenza dicarico in trasporti da inoltrare in regimeS o SS i trasporti stessi potranno essereinoltrati senza il trasbordodell'eccedenza ad un regime divelocità inferiore compatibilmente coni limiti di carico da osservare.Se però si superano i limiti di caricoprevisti per il regime ordinario divelocità, si dovrà procedere altrasbordo dell'eccedenza, a meno cheTesto <strong>RCF</strong>profilo o di massa di cui al punto 4.3sono denominati “trasporti eccezionali”e sono ammessi a circolare allecondizioni stabilite al punto 6.4.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 210 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>non ricorrano le condizioni previstedall'Art. 116 comma 9.5. Ferme restando, per tutti i carri, levelocità massime stabilite dall'Art. 66, sidovranno rispettare anche le eventualirestrizioni previste dal comma 3 bis delpresente articolo, dall’art. 118 edall’art. 119 e relative tabelle.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 211 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 118CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE F.S. INCATEGORIE IN RELAZIONE AL LIMITE <strong>DI</strong>CARICO1. La determinazione del limite dicarico dei carri, in relazione allecategorie alle quali sono ascritte lelinee da percorrere, e delle relativecondizioni di circolabilità, così comerisultano dal presente e dal successivoart.119, nonché delle caratteristichecostruttive del carro (1), è applicabile atutti i veicoli ammessi a circolaresull’infrastruttura nazionale, fattaeccezione per alcuni carri circolanti inbase ad appositi Ordini di Servizio o adisposizioni speciali.Le medesime norme devono essereosservate anche per le sottostazionimobili di trasformazione e per i carrialimentatori di cui al fascicolo Linea /Fascicolo orario.È altresì applicabile ai carri di altreAmministrazioni, recanti il contrassegnoRIV: a 2 o 3 assi; a 2 carrelli a 2, 3 e 4 assi ciascuno(1); a 3 o 4 carrelli a 2 assi ciascuno.I rimanenti carri di altre Amministrazioni,sia che viaggino carichi sia cheviaggino vuoti devono essereconsiderati come trasporti eccezionalie quindi formare oggetto di preventiviaccordi fra le Amministrazioniinteressate e di disposizioni particolari.Testo <strong>RCF</strong>1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcuneverifiche….omissis…..incombenze.2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteI GIOsservazioni ecommentiPagina 212 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>(1) Vedasi le Norme per la verifica tecnicadei veicoli, Parte II – punto 12.1 e le Fiches diriferimento.2. Per determinate linee ascritte allecategorie D4, C3 e B2 il superamentodel limite di carico delle categorieimmediatamenteinferiori(rispettivamente C3, B2 ed A) imponealla circolazione dei carri le restrizionispecificate nelle tabelle 49 ter, 50 e 51,mentre per le linee ascritte allacategoria A, di cui alla tabella 53, lerestrizioni relative sono valevoli in ognicaso.I limiti di carico ammessi sulle linee diraccordo intorno ai principali nodiferroviari non indicatedettagliatamente nella cartinaAllegato IV e le relative condizioni dicircolabilità dei carri sono specificatinella Tabella 55.3. Soppresso.4. Le linee che ammettono un limite dicarico inferiore a quello dellacategoria A sono riportate nella Tabella54. Per la determinazione del limite dicarico dei carri da inoltrare su tali lineevedasi l'Art. 120/2.5. Nella cartina, allegato IV, che faparte integrante del presente articolo,sono contraddistinte, con appositi segniconvenzionali, le linee ed i tratti di lineaascritti alle seguenti categorie esottocategorie:- D4, senza particolari limitazioni rispettoalle norme dell'Art. 117;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 213 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>- D4, con le limitazioni riportate nellaTabella 49 ter per carichi superiori allimite di carico relativo alla categoriaC3;- C3, senza particolari limitazioni rispettoalle norme dell'Art. 117;- C3, con le limitazioni riportate nellaTabella 50, per carichi superiori al limitedi carico relativo alla categoria B;- B2, senza particolari limitazioni rispettoalle norme dell'Art. 117;- B2, con le limitazioni riportate nellaTabella 51 per carichi superiori al limitedi carico in categoria A;- A, senza particolari limitazioni rispettoalle norme dell'Art. 117;- A, con le limitazioni riportate nellaTabella 53.Inoltre sono indicate con appositosegno convenzionale le linee ed i trattidi linea, riportati nella Tabella 54, cheammettono un limite di carico inferiorea quello della categoria A.6. Nell'interno delle stazioni interessateda più linee o tratti di linea su cuivigono, agli effetti del limite di carico,condizioni di circolabilità diverse,valgono quelle più favorevoli.7. Qualora il carico dei veicoli incomposizione ad un treno imponga, inrelazione al limite di carico o perquanto detto all’Art. 117/5, il rispetto dilimitazione di velocità, l’agenteaddetto alla formazione dei treni dellastazione che compila il foglio di corsaper il percorso in cui trovasi il trattoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 214 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>interessato alla limitazione di velocità, odella stazione intermedia di talepercorso che mette i veicoli incomposizione al treno deve darnecomunicazione al macchinista e alcapotreno con modulo M.40 (1).(1) Formula . rispetto massa assiale veicolinon superate velocità........ Km/h da ..... a.......Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 215 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 119LIMITAZIONI E TABELLELe limitazioni previste dalle tabelle delpresente articolo devono essereprescritte al treno dall’agente addettoalla formazione treni secondo i criteri dicui al precedente Art. 118.TABELLE 49 ter Linee di categoria D/4sulle quali, per i carri con caricosuperiore al limite in categoria C,vigono le restrizioni sotto indicate.<strong>TABELLA</strong> 50 Linee di categoria C/3 sullequali, per i carri con carico superiore allimite in categoria B/2, vigono lerestrizioni sotto indicate.<strong>TABELLA</strong> 51 Linee di categoria B/2 sullequali, per i carri con carico superiore allimite in categoria A, vigono lerestrizioni sotto indicate.<strong>TABELLA</strong> 52 Soppressa.<strong>TABELLA</strong> 53 Linee di categoria A sullequali possono circolare i veicolicaricati fino al limite in categoria A conle seguenti restrizioni.<strong>TABELLA</strong> 54 Linee che ammettono unamassa per asse o una massa per metroinferiore a quella in categoria A .<strong>TABELLA</strong> 55 Classificazione delle linee diraccordo intorno ai principali nodi.Art. 120LIMITE <strong>DI</strong> CARICO DEI CARRI DESTINATIA PERCORRERE UNICAMENTE LINEEDELLA RETE FS1. Avuto riguardo alla classificazionedelle linee della rete FS agli effetti dellaTesto <strong>RCF</strong>9.3 L’agente di condotta prima dellapartenza del treno deve acquisireevidenza che siano state consegnate,a lui e agli agenti di condotta dieventuali altre unità di trazione noncomandate dalla cabina di guidautilizzata per la condotta del treno, ilsupporto di cui al punto 4.16, quandoprevisto, e le prescrizioni di movimentoe tecniche necessarie; egli deve inoltreprovvedere al controllo delleautorizzazioni relative al personale cheha richiesto l’accesso alla cabina diguida.4.3 Riguardo ai vincoli di cui al punto4.1, lettera a), ogni convoglio, nella suaconfigurazione di marcia comprensivaanche delle persone e cosetrasportate, deve rispettare:a.1. il limite di massa ammessoModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFIFOsservazioni ecommentiPagina 216 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>massima massa assiale e della massimamassa per metro corrente ammesse,quale risulta dall'art. 118, il limite dicarico da rispettare è il più basso fraquelli ammessi, per le singole linee sullequali il trasporto deve essere inoltrato.2. Per le linee sulle quali la massaassiale massima ammessa è inferiorealle 16 t (Tabella 54), il limite di caricoda rispettare è il più basso tra i tre valorirelativi:- al limite di carico inscritto sul carro incorrispondenza della cat. A;- alla massa assiale ed alla massa permetro corrente risultanti dalla citataTabella 54.Testo <strong>RCF</strong>dall’infrastruttura e da ciascunveicolo del convoglio;a.2. il profilo limite della sagoma deiveicoli ammesso dall’infrastruttura;a.3. i limiti di velocità impostidalle caratteristiche della linea dapercorrere;a.4. i limiti di velocità ammessidai veicoli del convoglio;a.5. i vincoli imposti dalla suacomposizione e dalla sua frenatura.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 217 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art.121CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE DELLEAMMINISTRAZIONI ESTERE - LIMITE <strong>DI</strong>CARICO PER TRASPORTI <strong>DI</strong>RETTIALL'ESTERO1. La categoria a cui è ascritta la retedi ciascuna delle Amministrazioni estereaderenti al RIV (Regolamento per ilreciproco uso dei carri in serviziointernazionale) risulta dall’Allegato IIRIV, Tomo 3 Categorie di linee, puntoIV.2. Il limite di carico da osservare è il piùbasso fra quelli:- derivanti dal rispetto delle normedell’Art. 120 per la parte di percorsointeressante la rete FS e di quelle delsuccessivo Art. 124 per la parte dipercorso eventualmente interessante lelinee in concessione;- ammessi per le singole ferrovie estereattraverso le quali il trasporto deveessere inoltrato, secondo le indicazionidell’Allegato II RIV, Tomo 3 Categorie dilinee.Tabella 56 SoppressaArt. 122LIMITE <strong>DI</strong> CARICO PER I TRASPORTIPROVENIENTI DALL'ESTERO1. Per i trasporti provenienti dall'estero,tutte le stazioni delle FS e delle ferrovieconcesse italiane, esclusa la NordMilano, vengono considerate comeposte su linee ascritte alla categorianormale C3, ad eccezione:- di quelle poste su linee classificate inTesto <strong>RCF</strong>1.1 Il presente Regolamento contiene lenorme per l’esercizio ferroviario dicompetenza dell’Agenzia Nazionaleper la Sicurezza delle Ferrovie.In conformità a tali norme, oltre che allenorme internazionali e nazionalicogenti, nonché alle regole di buonapratica e alle norme tecniche eistruzioni di settore, devono essereemanate le disposizioni e le prescrizionidi esercizio per disciplinare i processiconnessi con la sicurezza dellacircolazione ferroviaria di interfaccia tral’infrastruttura e i convogli e interni aciascun operatore ferroviario. I processiinterni devono tenere conto anche diquelli di interfaccia.1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcuneverifiche….omissis…..incombenze.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteGIIFOsservazioni ecommentiIl GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò cheriguarda le attivitàrelative ai veicoli.Pagina 218 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>categoria D4;- di quelle FS poste su linee classificatenelle categorie B2 ed A con o senzalimitazioni o che ammettono un limitedi carico inferiore a quello dellacategoria A;- di quelle delle ferrovie concesseitaliane, che ammettono limiti di caricoinferiori a quello della categoria C3.In base agli accordi internazionalivigenti, tutte le linee delle FS e delleferrovie concesse italiane, esclusa laNord Milano, con limiti di carico inferioria quello della categoria normale C3sono considerate, ai finidell'accettazione dei carri provenientidall'estero, come ascritte allacategoria B2.Resta salvo, per l'accettazione dei carridi altre Amministrazioni, quantodisposto dall'art 118/1. Vedasi peraltro ilsuccessivo art. 123.2. Per i carri destinati a stazioni di cui alprecedente comma 1 poste su lineeche ammettono un limite di caricoinferiore a quello corrispondente allacategoria B2, spetta alle FS assicurare,comunque, l'inoltro a destino deitrasporti, provvedendo, ove occorra,anche al trasbordo dell'eccedenza dicarico.Per questi casi, le stazioni di confinedevono attenersi alle istruzioniparticolari diramate dall’Unità centralecompetente.Art. 123Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 219 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>ECCEZIONI ALLE NORME DEGLI ARTT. 121e 1221. Le FS possono concludere accordispeciali con altre Amministrazioniferroviarie interessate, allo scopo diammettere, per determinati traffici, adeterminate condizioni e sulle lineetassativamente stabilite, limiti di caricodiversi da quelli indicati incorrispondenza della categorianormale cui appartengono le lineestesse.2. Rientrano in tali accordi, tra gli altri:- i trasporti caricati oltre il limite dicarico in categoria C3 e fino a quello incategoria D4 purché dalla stazione diconfine alla quale sono presentatipossano raggiungere la lorodestinazione percorrendo linee ascrittea tale categoria;- i trasporti destinati a quelleAmministrazioni estere incorrispondenza delle quali nell’AllegatoII RIV, Tomo 3 Categorie di linee èammesso un limite di carico superiore aquello della categoria normale.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 220 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 124MASSA PER ASSE, MASSA PER METROCORRENTE E LIMITE <strong>DI</strong> CARICO DEICARRI DESTINATI A CIRCOLARE SU LINEE<strong>DI</strong> ALTRE FERROVIE E TRANVIE ITALIANE1. Ai fini del limite di carico darispettare, la categoria a cui sonoascritte le linee delle altre Ferrovie eTranvie italiane risulta dalla Tabella 57 -1ª parte.Per le linee delle altre Ferrovie e Tranvieitaliane, per le quali i valori massimidella massa per asse e della massa permetro corrente ammessi noncorrispondono a quelli stabiliti per lecategorie di cui all'Art. 116/5, tali valorisono riportati nella Tabella 57 - 2ª parte,nella quale sono pure indicate lelimitazioni da rispettare sulle lineestesse.<strong>TABELLA</strong> 57 Massa assiale, massa permetro corrente e limite di carico deicarri destinati a circolare su linee dialtre ferrovie e tranvie italiane (Parte I eII).2. Il limite di carico dei carri oggetto delpresente articolo deve esserecalcolato in base alle seguenti norme:— Carri destinati a circolare sullelinee di cui alla Tabella 57, - 1ª parte: illimite di carico da osservare è il piùbasso fra:— quello derivante dal rispetto dellenorme del precedente Art. 120, per laparte del percorso interessante la ReteF.S.;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiNoncompetenzadell’ANSF.diPagina 221 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>— quello indicato sul carro incorrispondenza della categoria cui èascritta la linea della FerroviaConcessa;— Carri destinati a circolare sullelinee di cui alla Tabella 57, - 2ª parte: illimite di carico da osservare è il piùbasso fra:— quello derivante dal rispetto dellenorme del precedente Art. 120, per laparte del percorso interessante la ReteF.S.;— quello relativo alla massa assialeammessa sulla linea della FerroviaConcessa interessata;— quello relativo alla massa permetro corrente, stabilito in 4,8 t/m pertutte le linee elencate in detta 2ª parte;— quello indicato sul carro incorrispondenza della cat. C.3. Per i carri provenienti dall'estero edestinati a stazioni poste sulle lineedelle Ferrovie e Tranvie Concesse, dicui al precedente comma 1, valgonole norme dell'Art. 122.Accordi particolari disciplinano irapporti fra le F.S. e le Ferrovie e Tranviesuddette per assicurare l'inoltro adestino di quei trasporti con carichisuperiori al limite ammesso,determinato secondo le norme delprecedente comma 1.Fanno eccezione i carri destinati astazioni delle Ferrovie Nord - Milano, lequali aderiscono direttamente al RIV ele cui linee sono state, in sedeTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 222 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>internazionale, classificate in categoriaA. Pertanto le stazioni di confinedevono accettare tali carri soltanto sesia stato rispettato il limite di caricoindicato sul carro in corrispondenzadella lettera A. Eccezioni a tale normapossono essere ammesse a seguito diaccordi speciali conclusi fra le FerrovieNord - Milano e le F.S., in analogia aquanto detto al precedente Art. 123.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 223 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO XIVPASSO MASSIMO E <strong>DI</strong>SPOSIZIONIPARTICOLARIRELATIVE Al VEICOLIArt. 125VEICOLI CIRCOLANTI SULLE LINEE DELLEFERROVIE E TRANVIE ITALIANE1. Fatta eccezione per le carrozze adue piani la cui circolabilità è indicatanel Fascicolo Linea / Fascicolo Orario esalvo le restrizioni di cui alla Tabella 58,tutti i veicoli regolarmente immatricolatipresso una Amministrazione Ferroviaria,sono ammessi a circolare su tutte lelinee della rete FS e su tutte le lineedelle Ferrovie e delle Tranvie esercitatedall’industria privata, con le quali èammesso lo scambio del materialemobile per il servizio cumulativo o perquello di corrispondenza, indicateall’Art. 124.<strong>TABELLA</strong> 58 Restrizioni alla circolazionedei veicoli.2. Le eventuali limitazioni previste nelFascicolo Linea / Fascicolo Orariorelativo alla circolabilità delle carrozzea due piani devono essere prescritte altreno con M. 40 dall’agente addettoalla formazione treni.CAPITOLO XVECCEDENZE <strong>DI</strong> PROFILOArt.126PROFILO LIMITE PER IL MATERIALEROTABILE E PER IL CARICO DEI CARRI1. Un carico su carro scoperto, perTesto <strong>RCF</strong>1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcuneverifiche….omissis…..incombenze.3.7 I parametri e le caratteristiche diModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIIOperatorecompetenteGIIFGIIFOsservazioni ecommentiIl GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò cheriguarda le attivitàrelative ai veicoli.Il GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò chePagina 224 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>essere considerato regolare ai fini degliingombri, deve soddisfare le condizionirappresentate da un contorno diriferimento denominato “profilo limite dicarico FS” (1)(fig.1) e dalle regole adesso associate (Art. 127).I carichi diretti all’estero devonorispettare i profili limite di carico dellereti interessate o quello internazionale(2) (fig.3) previsti dall’Allegato II al RIV,Tomo 1, Tavola 1.(1) La linea Roma – Lido di Roma ha unproprio profilo limite di carico (Fig. 2). Ilprofilo limite di carico FS vale ancheper la linea Napoli Pozzuoli –Torregareta, con la seguentelimitazione: per tutta la linea il profilolimite di carico deve essere limitato inaltezza a metri 4,10 sul piano del ferro,ferme restando fino a tale altezza ledimensioni in larghezza del propriolimite di carico.(2) Il profilo limite di caricointernazionale è ammesso per tutte lelinee delle reti aderenti al RIV conl’eccezione delle linee della GranBretagna e dell’Iran.FIGURA 1 Profilo limite di carico FS.FIGURA 2 Profilo limite di carico perlinea Roma – Lido di Roma.FIGURA 3 Profilo limite di caricoInternazionale.2. I trasporti combinati “codificati”possono essere effettuati rispettando lacodifica della linea anziché il profilolimite di carico, nel rispetto di quantoTesto <strong>RCF</strong>ogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.4.3 Riguardo ai vincoli di cui al punto4.1, lettera a), ogni convoglio, nella suaconfigurazione di marcia comprensivaanche delle persone e cosetrasportate, deve rispettare:a.1. il limite di massa ammessodall’infrastruttura e da ciascunveicolo del convoglio;a.2. il profilo limite della sagoma deiveicoli ammesso dall’infrastruttura;a.3. i limiti di velocità impostidalle caratteristiche della linea dapercorrere;a.4. i limiti di velocità ammessidai veicoli del convoglio;a.5. i vincoli imposti dalla suacomposizione e dalla sua frenatura.4.6 I treni che non rispettano i limiti diprofilo o di massa di cui al punto 4.3sono denominati “trasporti eccezionali”e sono ammessi a circolare allecondizioni stabilite al punto 6.4.6.5 I trasporti combinati codificati, purutilizzando veicoli il cui profilo puòModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiriguarda le attivitàrelative ai veicoli.Pagina 225 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>previsto nella specifica normativa erelative autorizzazioni emanate dallaRete Ferroviaria Italiana.3. I rotabili di nuova costruzione devonoessere dimensionati con i criteri indicatinella Fiche UIC 505-1.Il materiale rotabile non immatricolatoFS è ammesso a circolare sulla rete FSse contrassegnato RIC (3) o RIV (4)oppure se autorizzato dalla ReteFerroviaria Italiana.(3) Deve soddisfare anche allecondizioni speciali della rete FS indicatenel RIC, allegato II.(4) Ovvero, provvisto del contrassegnoindicato nel RIV tavola I specificantel’accettazione del rotabile sulle lineedelle rete FS.Art.127LIMITAZIONE DELLA LARGHEZZA DEICARICHILa larghezza massima dei carichi sucarri scoperti, misurata su binarioorizzontale e rettilineo, deve tenereconto, rispetto al profilo limite di carico,su ogni lato, delle riduzioni (1)indicatenelle Tabelle 59 e 60.<strong>TABELLA</strong> 59A Distanze minimeorizzontali, in cm, da rispettare daambedue i lati fra il profilo limite e leparti del carico.<strong>TABELLA</strong> 59B Distanze minimeorizzontali, in cm, da rispettare daambedue i lati fra il profilo limite e leparti del carico.<strong>TABELLA</strong> 60 Distanze minime orizzontali,Testo <strong>RCF</strong>eccedere il limite prefissato, sonoammessi a circolare a condizione che iveicoli utilizzati e le linee percorse sianoconformi ai requisiti di codifica previsti.In caso di mancato rispetto dellecondizioni di codifica il trasporto è atutti gli effetti classificato eccezionale epertanto deve essere autorizzato comeprevisto al precedente punto 6.4.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 226 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>in cm, da rispettare da ambedue i latifra i carichi e le pareti laterali o glistanti dei carri scudo o intermedi.(1) Tali riduzioni trovano applicazioneanche per la verifica dei veicoli nelcaso che questi presentino palesideformazioni di elementi ( stanti,portelloni laterali ecc) o aggiunte diparti non previste in sede costruttiva (staffe, agganci ecc.).Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 227 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 128 .TRASPORTO COMBINATOCO<strong>DI</strong>FICATO1. È consentita l’effettuazione ditrasporti combinati codificati aventidimensioni generalmente maggiori diquelle permesse dal profilo limite dicarico FS, senza che i trasporti stessisiano considerati eccezionali, purchésiano rispettate tutte le seguenticondizioni: la linea da percorrere siacodificata; il carro specializzato sia munitodel codice di compatibilità; l’unità di carico codificata siacompatibile con il carro; la codifica del trasporto (unità dicarico + carro) sia compatibile con lalinea ed abbia un numero di profilouguale od inferiore alla codifica dellalinea.2. Le unità di carico codificatestandard sono le casse mobili e isemirimorchi che hanno codice dicompatibilità rispettivamente “C” e“P”.I semirimorchi possono portare anchealtri codici di compatibilità, secondo latecnica di carico adottata.3. Alcuni carri hanno caratteristicheTesto <strong>RCF</strong>1.8 La circolazione ferroviaria prevedeattività di sicurezza sugli impianti di terrae attività di sicurezza relative ai veicoli;alcuneverifiche….omissis…..incombenze.2.20 I parametri e le caratteristichedell’infrastruttura ferroviaria rilevanti perla sicurezza della circolazione e lespecifiche procedure da adottare per ilcorretto interfacciamento tra ilpersonale che svolge attività disicurezza relative agli impianti di terra eai veicoli devono essere riportati nelleDisposizioni di Esercizio delle Linee (DEL).Il personale che svolge attivitàconnesse con la sicurezza durante ilservizio deve essere in possesso delleinformazioni riportate nelle DELnecessarie alle specifiche mansionisvolte.3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansionisvolte.6.5 I trasporti combinati codificati, purutilizzando veicoli il cui profilo puòeccedere il limite prefissato, sonoModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteGIIFOsservazioni ecommentiIl GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò cheriguarda le attivitàrelative ai veicoli.Pagina 228 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>peggiorative o migliorative rispetto alcarro unificato di riferimento previstodalla codificazione e sono provvisti diun contrassegno nel quale è riportato,oltre al codice di compatibilità, unacifra che indica, per la Reteeventualmente riportata, la possibilitàdi trasportare unità di carico connumero di profilo inferiore oequivalente alla codifica della linea:a) se la cifra riportata è 0, oppureTesto <strong>RCF</strong>ammessi a circolare a condizione che iveicoli utilizzati e le linee percorse sianoconformi ai requisiti di codifica previsti.In caso di mancato rispetto dellecondizioni di codifica il trasporto è atutti gli effetti classificato eccezionale epertanto deve essere autorizzato comeprevisto al precedente punto 6.4.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentib) diminuito del numero riportato,se la cifra è preceduta dal segnonegativo, oppureaumentato del numero riportato, se lacifra è preceduta dal segno positivo.4. La compatibilità dei principalitrasporti codificati ammessi sulle lineeindicate nelle cartine dell’Allegato IVbis, viene riassunta nel prospettoseguente:Prospetto…..5. La Rete Ferroviaria Italiana haautorizzato la circolazione, in viasperimentale, di altri sistemi di trasportocodificato aventi caratteristicheparticolari, alle condizioni e sulle lineeriportate nelle relative autorizzazioni.6. I trasporti codificati devono essereeffettuati rispettando le modalità diesecuzione previste nella specificanormativa in vigore.I trasporti codificati conformi ai requisitiPagina 229 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>del comma 1 viaggiano come trasportinormali sulle linee indicate nelle cartinedell’Allegato IV bis.Mancando anche uno solo dei requisitirichiesti dal comma 1 il trasporto non èpiù codificato e deve essere effettuatonel rispetto del profilo limite di carico FSo, altrimenti, essere autorizzato cometrasporto eccezionale alle condizioni dicui all’Art. 129.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 230 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CAPITOLO XVITRASPORTI AVENTI CARATTERISTICHEPARTICOLARIArt. 129TRASPORTI ECCEZIONALISono trasporti eccezionali quelli chenon soddisfano alle normali condizionipreviste per il carico e la circolazionedei veicoli.Tali trasporti sono specificatamenteindicati nelle “Norme perl’effettuazione dei Trasporti Eccezionali”e, per i trasporti internazionali, nelRegolamento per il reciproco uso deicarri in servizio internazionale (RIV), enelle Direttive per il carico (Allegato II alRIV, Tomo 1).I trasporti eccezionali devono esserepreventivamente autorizzati sulla reteFS dalla Rete Ferroviaria Italiana, chespecificherà nell’autorizzazione leeventuali prescrizioni di inoltro.Gli iter procedurali per l’inoltro deitrasporti eccezionali sonoregolamentati da specifica normativadella Rete Ferroviaria Italiana.Le Direzioni CompartimentaliInfrastruttura, per il territorio di propriacompetenza, sono tenute a presidiareaffinché gli interventi all’infrastrutturanon rendano più svantaggiosi i profiliminimi degli ostacoli delle linee.Testo <strong>RCF</strong>4.6 I treni che non rispettano i limiti diprofilo o di massa di cui al punto 4.3sono denominati “trasporti eccezionali”e sono ammessi a circolare allecondizioni stabilite al punto 6.4.6.4 I trasporti eccezionali possonocircolare solo con autorizzazionerilasciata di volta in volta e riportante lespecifiche modalità di circolazione.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteArt.130SoppressoArt.131 1.1 Il presente Regolamento contiene le IFGIIFOsservazioni ecommentiIl GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò cheriguarda le attivitàrelative ai veicoli.Pagina 231 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>TRASPORTI PARTICOLARI SU UNO O PIÙCARRI(Grossi massi, colli indivisibili, ecc.)A) I trasporti merci devono essereeseguiti nel rispetto delle prescrizionidel Regolamento Internazionale Veicoli(RIV ed Allegato II al RIV)1. Soppresso2. SoppressoB) Trasporti di colli di massaelevata3. Agli effetti della normativa diesercizio di cui ai successivi comma 5 e7, sono da considerare “colli di massaelevata “ quelli di massa indivisibilesuperiore a 20 t.4. Per il carico di detti colli dovrà essereverificato il rispetto delle norme dicarico contenute nell’Allegato II al RIV,Tomo 1 e Tomo 2.5. L’inoltro di carri carichi di colli dimassa elevata deve essere fatto diregola soltanto con treni merci esclusiquelli per trasporti derrate e simili.6. Soppresso7. I carri carichi di colli di massa elevatapossono essere manovrati a spinta ed agravità a condizione che la loro massatotale sia inferiore a 100 t (1).(1) Ai carri deve essere applicatal’etichetta M249 ter od M249,rispettivamente, quando la loro massatotale sia uguale o superiore a 100 t,oppure inferiore.C) Trasporti per i quali occorrel'impiego di più di un carroTesto <strong>RCF</strong>norme per l’esercizio ferroviario dicompetenza dell’Agenzia Nazionaleper la Sicurezza delle Ferrovie.In conformità a tali norme, oltre che allenorme internazionali e nazionalicogenti, nonché alle regole di buonapratica e alle norme tecniche eistruzioni di settore, devono essereemanate le disposizioni e le prescrizionidi esercizio per disciplinare i processiconnessi con la sicurezza dellacircolazione ferroviaria di interfaccia tral’infrastruttura e i convogli e interni aciascun operatore ferroviario. I processiinterni devono tenere conto anche diquelli di interfaccia.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 232 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>8. Per i trasporti per i quali occorrel’impiego di più di un carro valgono lenorme per il carico dei carri contenutenell’Allegato II al RIV, Tomo 1 e Tomo 2.I trasporti su carri con bilico sonotrasporti eccezionali, ai sensidell’Allegato II al RIV, Tomo 1 punto 7, ecome tali le prescrizioni per la loroesecuzione sono riportate nelle relativeautorizzazioni emesse dalla ReteFerroviaria Italiana.9. Soppresso10. Soppresso11. Soppresso12. Soppresso13. Soppresso14. Soppresso15. Soppresso16. I trasporti di rotaie e tondini di ferroeffettuati su coppie di carri senza bilico,devono essere realizzati secondoquanto previsto dall’Allegato II al RIV,Tomo 1 e Tomo 2, con l’obbligo didivieto di manovra a spinta e gravità.17. Soppresso18. L’inoltro dei trasporti di rotaieeffettuati su carri senza bilicoappositamente attrezzati deveavvenire in base a quanto previstodall’Allegato II al RIV.I trasporti di rotaie effettuati concomplessi di carri specializzatiimmatricolati FS tipo Vrt o Vrtz nonprevisti dall’Allegato II al RIV, possonoessere inoltrati, in traffico interno, allecondizioni seguenti.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 233 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>L’inoltro di complessi specializzati per iltrasporto di rotaie da 18, 24 e 36 m(coppie, terne, quaterne o cinquine dicarri tipo Vrt o Vrtz) deve avvenire, dinorma, a treno completo.In caso di necessità è consentitol’inoltro, in composizione a treni merci,di uno o più di tali complessi, fino ad unmassimo di 16 veicoli, ubicati in coda.L’inoltro di complessi specializzati per iltrasporto di rotaie da 108 m (sestine dicarri tipo Vrtz) deve avvenire conapposito treno merci costituito damassimo due complessi di rotaie da 108m ed altri carri fino all’eventualecompletamento della prestazione.È ammessa l’aggiunta in coda assolutadi un carro attrezzi.L’inoltro di complessi specializzati per iltrasporto di rotaie da 144 m (ottavine dicarri tipo Vrtz) deve avvenire conapposito treno merci costituito damassimo due complessi di rotaie da 144m ed altri carri carichi fino all’eventualecompletamento della prestazione.È ammessa l’aggiunta in coda, dopo ilprimo o il secondo complesso di rotaieda 144 m, di un carro attrezzi e/o dicarri carichi o vuoti per garantire ilrispetto dell’Art. 72/7 e 72/10(percentuale minima di massa frenatanella parte rimorchiata e nella secondametà nonché massa frenata delveicolo di coda e degli ultimi 10 assi).È ammesso, dopo il primo complesso dirotaie da 144 m e due carri carichi conTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 234 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>massa per asse (tara + carico) minimadi 16 t, l’aggiunta di complessi per iltrasporto di rotaie da 18, 24 e 36 m(coppie, terne, quaterne o cinquine dicarri tipo Vrt o Vrtz), carichi, finoall’eventuale completamento dellaprestazione.Ai trasporti di rotaie da 108 m e 144 m siapplicano le seguenti modalità dicircolazione integrative comuni:- il primo complesso deve essereubicato attiguo alla locomotiva mentrel’altro deve essere separato dal primoda almeno 2 carri carichi, aventi unamassa per asse (tara+carico) minima di16 t;- i treni interessati dai trasporti nondevono superare la velocità di 30 km/hsui rami deviati degli scambi;- il veicolo di coda deve essere munitodi freno efficiente e, se vi funziona ilsolo freno a mano, deve essereoccupato da frenatore;- sono vietati il rinforzo in coda nonchéle manovre a spinta e a gravità(applicazione dell’etichetta M 249 bis).Allo scopo di non provocare fluttuazionianormali nel convoglio, il personale dicondotta deve curare:- che la fase di avviamento e di ripresadella corsa sia graduale e limitata,specie quando il tracciato delle lineepresenta curve;- di evitare, per quanto possibile,frenature a fondo a bassa velocità.A tal fine l’agente addetto allaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 235 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>formazione treni dovrà indicare nelmodulo M 40 da consegnare alpersonale di condotta che il trenotrasporta rotaie da 108 m o 144 m eprescrivere di non superare la velocitàdi 30 km/h sui rami deviati degli scambi.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 236 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 132TRASPORTI <strong>DI</strong> MERCIPERICOLOSE1. I trasporti di merci pericolose devonoessere eseguiti nel rispetto delleprescrizioni del Regolamentoconcernente il trasporto InternazionaleFerroviario delle merci pericolose (RID)e delle leggi e normative vigenti.2. L’agente addetto alla formazionetreni deve avvisare per iscritto ilpersonale di condotta del trasporto diesplosivi, utilizzando la formula:“Carro n….. contenente esplosivi dellaclasse 1 del RID, per ….”3. Il personale addetto ala formazionetreni deve comunicare per iscritto agliagenti designati dalla Rete Ferroviariaitaliana (DM, DCO, DU) se nel trasportosono previste una o più delle seguentitipologie di merci:a) esplosivi (classe 1 del RID);b) gas liquefatti refrigerati (classe 2 delRID) per i quali in lettera di vettura èobbligatoria l’indicazione della data dipossibile apertura delle valvole disicurezza del serbatoio contenente taligas;c) materie radioattive fissili (classe 7 delRID).Il DM/DCO/DU deve estendere l’avvisocon dispaccio a tutte le stazioniinteressate, secondo le modalitàpreviste dalla normativa vigente, nelcaso di presenza di una o più delle tresuddette tipologie di merci.Testo <strong>RCF</strong>1.1 Il presente Regolamento contiene lenorme per l’esercizio ferroviario dicompetenza dell’Agenzia Nazionaleper la Sicurezza delle Ferrovie.In conformità a tali norme, oltre che allenorme internazionali e nazionalicogenti, nonché alle regole di buonapratica e alle norme tecniche eistruzioni di settore, devono essereemanate le disposizioni e le prescrizionidi esercizio per disciplinare i processiconnessi con la sicurezza dellacircolazione ferroviaria di interfaccia tral’infrastruttura e i convogli e interni aciascun operatore ferroviario. I processiinterni devono tenere conto anche diquelli di interfaccia.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 237 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 133TRASPORTI <strong>DI</strong> BESTIE FEROCII trasporti di bestie feroci si effettuanodi norma con treni merci. Sulle lineenon servite da treni merci potrannoaver luogo con treni viaggiatori,avendo cura di collocare i carrilontano dalle carrozze con viaggiatori.Capitolo XVIIPASSAGGIO DEI ROTABILI SULLE NAVITRAGHETTOArt. 134NAVI TRAGHETTO E<strong>DI</strong>NVASATURE1. Per il trasporto marittimo dei rotabilisono in esercizio apposite navitraghetto armate di binari.2. Nelle stazioni marittime di apprododelle navi traghetto esistono appositeinvasature, munite di ponti mobili dellalunghezza di m 30, che congiungono ibinari della nave con quelli dellastazione.Art.135MASSA MASSIMA PER ASSE AMMESSOSUI BINARI DELLE NAVI TRAGHETTOLa massa per asse ammessa sui binaridi tutte le navi è di 22,5 t.Art.136CON<strong>DI</strong>ZIONI NORMALI <strong>DI</strong> AMMISSIBILITÀDEI VEICOLI SULLE NAVI TRAGHETTO1. Sono ammessi al trasporto sulle navitraghetto:a) i veicoli a due sale, qualunque sia illoro passo, di proprietà F.S. o privataTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiNoncompetenzadell’ANSF.diPagina 238 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>immatricolati nel parco F.S. o diproprietà di altre ferrovie italiane edestere;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentib) tutti i veicoli a carrelli con duesale per carrello, sia immatricolati FSche esteri, marcati RIC e portanti ilcontrassegno indicato nell’Allegato IVdel RIC, oppure marcati RIV se possonosuperare contemporaneamente unangolo massimo di inclinazione di 1° 30’e curve di raggio indicate nell’Elencopag. IV - 3 dell’Allegato IV del RIV;c) i veicoli a carrelli nazionali ed estericon due sale per carrello (eccettuatiquelli con ruota dentata, di cui all'Art.138-a) e le carrozze a due piani (3) nonaventi i contrassegni del precedentepunto b). Tali veicoli però di regola nonpossono essere imbarcati sui binarilaterali delle navi (1);d) i veicoli F.S. a carrelli con tresale per carrello solo sui binari centralisubordinatamenteall'assettolongitudinale della nave ed altezzadella marea, a giudizio delComandante.(1) Sui binari laterali è ammessol’imbarco anche delle carrozze acarrelli anche non marcate RIC purchèla rotazione libera di ciascun carrello,delle due parti, su di un pianoorizzontale rispetto all’asselongitudinale del veicolo sia di almeno:Pagina 239 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>2° se la distanza tra i perni è di 6 metri;3° se la distanza tra i perni è di 10 metri;5° se la distanza tra i perni è di 17 metri.Inoltre i carrelli debbono consentireanche sul piano verticale unarotazione, nei due sensi, di 1°30’.Le due rotazioni sui piani orizzontale everticale debbono poter avvenirecontemporaneamente.Le carrozze a carrelli FS non marcateRIC che non rispondono ai requisitisuddetti, necessari per la iscrizione suibinari con curve di metri 110 o metri 120di raggio e che pertanto non possonoessere imbarcate sui binari laterali dellenavi sono le seguenti :Prospetto…(3) Il traghettamento delle carrozze a duepiani è possibile solo come trasportoeccezionale.2. I veicoli a carrelli ammessi altrasporto in base ai precedenti punti b),c) e d), non devono presentare, aveicolo carico, alcuna parte fissa deltelaio compresa tra i perni dei carrelli, aun’altezza sul piano del ferro minire delvalore indicato nella Tabella 61, perciascuna distanza del perno dal piùvicino carrello. Per distanze intermedie,non indicate nella tabella si dovràprendere sempre la distanzaimmediatamente superiore.<strong>TABELLA</strong> 61 Altezza minima di parti deltelaio per alcuni tipi di veicoli destinatiall’imbarco.Art. 137Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 240 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>CON<strong>DI</strong>ZIONI ECCEZIONALI <strong>DI</strong>AMMISSIBILITÀ DEI VEICOLI SULLE NAVITRAGHETTO1. Possono essere ammessi al trasportosulle navi traghetto:a) i veicoli a carrelli con due o tresale per carrello, di altre ferrovieitaliane ed estere oppure privati iscrittinel parco F.S., previo benestare delcompetente Ufficio EsercizioNavigazione ed in particolare delComandante della nave, chestabiliranno, in relazione allecaratteristiche del veicolo ed allecondizioni del mare e della marea, lemodalità di carico, il momento e lacorsa più opportuna per il trasporto;b) i trasporti su carri congiunti,limitatamente a quelli dei pali dicemento e simili caricati su carri conbilico, delle rotaie da m 18, caricate sucarri Vrtz 808339727914 ÷ 915 e dellerotaie di lunghezza superiore fino a m48, caricate su gruppi di carri Poz, Pooppure Vrt.Inoltre i trasporti con carri scudo chenon possono essere tolti durante lemanovre per la presenza di aggetti delcarico, a condizione che il quozientetra la distanza verticale intercorrentetra il punto più lontano e più sporgenteverso il basso dell'aggetto del caricoed il piano del carro scudo e ladistanza orizzontale che intercorre tra ilpunto anzidetto dell'aggetto del caricoe l'asse più vicino del carro portante, seTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 241 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>questo è a due assi, oppure il più vicinoperno di rotazione, se detto carro è acarrelli, non risulti inferiore a 0,0262.Per consentire i controlli necessari lastazione di partenza del trasporto,dovrà richiedere l'intervento di unCapo Tecnico della Sede Verifica piùvicina, in precedenza alle operazioni dicarico, onde queste possano essere dalui predisposte ed eseguite in modoche la anzidetta condizione risultisoddisfatta. Ad operazioni di carico econtrolli ultimati il predetto CapoTecnico dovrà annotare e sottoscriveresul documento di spedizione deltrasporto quanto segue: «II trasportoconsente la rotazione di 1° 30' delpiano del carro scudo rispetto a quellodel carro carico, ai fini della possibilitàdi imbarco sulle navi traghetto».c) i carri snodati a tre sale a duepiani, specializzati per il trasporto diauto, alle condizioni previstedall'Allegato IV punto 2 del RIV; ilComando della nave, ad evitarepossibili anormalità, dovrà curare chel'imbarco e lo sbarco avvenga soloquando l'assetto reciproco della naveinvasata e del ponte mobile loconsente.2. È lasciata al competente UfficioEsercizio Navigazione ed in particolareal Comandante della nave traghettoogni decisione circa l'ammissione sullenavi dei trasporti citati al precedentecomma 1, in relazione alle condizioniTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 242 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>del mare e della marea nonché lafacoltà di stabilire il momento e lacorsa più opportuni per il trasporto.Inoltre i trasporti di cui ai punti a) e b)possono essere effettuati alle seguenticondizioni:- nel caso di impiego di una nave a trebinari, il trasporto deve essere senzaeccezioni, caricato soltanto sul binariodi centro e nel caso di impiego di unanave a quattro binari soltanto sui duebinari centrali;- se il carico dei pali di cemento e similiè fatto su due carri con bilico, noncongiunti con i normali organi diattacco ma con una barra rigida, iltrasporto dovrà possibilmente essereimbarcato trainandolo isolato, a mezzodegli organi della nave. Ove ciò nonsia possibile o riesca troppo difficoltoso,il trasporto potrà essere spinto dallalocomotiva, ma soltanto isolato o intesta alla colonna che vieneimbarcata, in modo che non vi siadavanti alcun altro carro da spingere.Art.138ESCLUSIONE <strong>DI</strong> VEICOLI DALLE NAVITRAGHETTOSono esclusi dal trasporto sulle navitraghetto:a) le carrozze a carrelli con ruotedentate, per linee a dentiera, BDuz gr.649005 ed il carro a carrelli Vaz30839710020.b) i veicoli a tre o più saleindipendenti, ad eccezione di quelliTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 243 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>snodati di cui al precedente Art. 137/1c) e quelli a carrelli con più di tre saleper carrello;c) i trasporti che richiedono l'impiegodi più di un carro (trasporti su carricongiunti o con carro scudo che nonpossa essere tolto durante la manovra),ad eccezione di quelli indicati, per lapossibile ammissione, all'Art. 137/1 b).Art. 139PASSAGGIO <strong>DI</strong> VEICOLI NORMALMENTEESCLUSIPer ripartizione, concentramento oinvio alla riparazione, potranno essereanche trasportati veicoli nonsoddisfacenti alle condizionisopraccennate, prendendo di volta involta accordi con il competente UfficioEsercizio Navigazione. Questi veicoli,dopo lo sbarco dalle navi traghetto,dovranno essere segnalati al personaledi verifica per una accurata visita, daeseguire prima che vengano rimessi incircolazione, allo scopo di constatareche non abbiano subito avarie.Art. 140TRASPORTO DEI MEZZI <strong>DI</strong> TRAZIONE SULLENAVI TRAGHETTOA) Locomotive1. Le operazioni di imbarco e sbarcodelle locomotive sulle navi traghettodebbono essere effettuate conparticolari precauzioni, in modo darendere pressoché nulla l'inclinazionedel ponte mobile sull'orizzonte e dacontenere, entro limiti accettabili, loTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 244 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>sbandamento trasversale della nave.2. Sulle navi a tre binari le locomotivedebbono essere caricateesclusivamente sul binario di centro;sulle navi a quattro binari soltanto suidue binari centrali. Pertanto, inoccasione di trasporto di unalocomotiva, la stazione dovrà prenderedi volta in volta accordi con ilcompetente Ufficio EsercizioNavigazione.3. Le locomotive a vapore di regolasono ammesse a! traghettamentospente.L'imbarco delle locomotive elettriche èanche subordinato al benestare delpersonale di macchina di scorta, cheprima di concederlo è tenuto adassicurarsi del completo abbassamentodegli organi di presa corrente.B) Automotrici4. Le automotrici termiche edelettriche possono essere imbarcateunicamente sui binari centrali delle navitraghetto a quattro ed a tre binari. Essenon debbono essere intercalate conaltri rotabili e debbono essereimbarcate per ultimo, in modo chevengano ad occupare il posto piùprossimo all'accesso della nave.5. Le automotrici termiche possonoessere imbarcate e sbarcate sia con ipropri mezzi sia con l'impiego deinormali mezzi di manovra.6. L'imbarco delle automotrici elettricheè anche subordinato al benestare delTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 245 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>personale di macchina di scorta, che,come per le locomotive elettriche,prima di concederlo deve assicurarsidel completo abbassamento degliorgani di presa corrente.7. È ammesso il traghettamento delleautomotrici con viaggiatori.Art. 141TRASPORTI ECCEZIONALI SULLE NAVITRAGHETTOPer i trasporti eccezionali, sia conveicoli ammessi che con i veicoliesclusi, l'imbarco, il traghettamento e losbarco saranno effettuati con le normeparticolari diramate di volta in volta dalServizio Materiale e Trazione, d'intesacon il Settore della Navigazione.Art. 142TRASPORTO <strong>DI</strong> MERCI PERICOLOSE SULLENAVI TRAGHETTOII trasporto delle merci pericolose enocive sulle navi traghetto, quandosono ammesse, è regolato da appositenorme.Art. 143CIRCOLAZIONE DELLE NAVI TRAGHETTOA) Partenza ed arrivo delle corsemarittime1. Le navi traghetto in attività diservizio sono considerate come treni.L’ordine di partenza di ogni corsamarittima è affidato al comandantedella nave che deve provvedere allicenziamento all’ora stabilitadall’orario di servizio, sempre che non sioppongono le condizioni del mare oTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 246 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>riceva dall’operatore del movimentodiversa indicazione con comunicazioneregistrata.L’ora di partenza e di arrivo insieme adeventuali anormalità che si sianoverificate devono essere annotate dalcomandante della nave sulla relazionegiornaliera. Il comandante deve,inoltre, preavvisare tempestivamentel’operatore del movimento interessatoin caso di ritardo della corsa.Le Unità periferiche interessate possonostabilire particolari norme di dettaglio inragione delle condizioni impiantistichelocali.B)Foglio veicoli2. Ogni corsa marittima deve esserescortata solo dal foglio veicoli.3. Per le corse attraverso lo Stretto diMessina il foglio veicoli sarà compilatoa cura della stazione di partenza econsegnato al Comando di bordo. Ilsuddetto foglio sarà ritirato a cura dellastazione di arrivo.Per le corse con la Sardegna, talefoglio, compilato come sopra, deveessere consegnato, a cura dellastazione di partenza, al Comando dibordo e da questi a fine corsa allastazione di arrivo.C) Durata della traversata4. Il tempo stabilito dall'orario per latraversata s'intende iniziato dalmomento in cui il dirigente, dopoterminata la manovra di sollevamentodel ponte mobile, da il segnale diTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 247 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>partenza e finito al momento in cuidopo terminata la manovra diormeggio della nave nella invasatura,è possibile iniziare l'operazione diabbassamento del ponte anzidetto.Art.144MANOVRE <strong>DI</strong> CARICO E SCARICOA) Manovre di imbarco e sbarco deirotabili1. Tra il materiale da imbarcare osbarcare e la locomotiva di manovradeve essere interposto un sufficientenumero di carri scudo, in modo darispettare le norme prescritte nelsecondo capoverso del comma 4 dicui appresso.2. Le colonne di manovra nondovranno avere lunghezza superiore aquella corrispondente al numerocomplessivo dei rotabili da imbarcaresu ciascuna nave o da sbarcare dallamedesima, oltre il sufficiente numero dicarri scudo come sopra detto.3. Le manovre dei rotabili sui binari diterraferma saranno dirette ed eseguitedal personale di stazione; quelle diimbarco e di sbarco saranno invecedirette dal Comando di bordo edeseguite dal personale di stazione.Il Comando di bordo regola talimanovre nel senso che stabilisce inqual modo il carico e lo scaricodebbono essere eseguiti, in rapportoalle esigenze nautiche (assettolongitudinale e trasversale della nave,posizione delle colonne di rotabili suiTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 248 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>binari di bordo, ecc.).4. Il personale di manovra dellastazione, cui compete esclusivamentel'esecuzione materiale delle manovre diimbarco e sbarco, vi provvedesecondo le particolari disposizioni delcitato Comando di bordo. Pertanto lemanovre per l'imbarco e lo sbarco deirotabili non potranno essere iniziatesenza il consenso del Comando stesso,dal quale le manovre sono regolatedal momento in cui il primo rotabileche accede a bordo avrà impegnato ilbinario del ponte mobile, per il carico,fino al momento in cui l'ultimo rotabileavrà abbandonato il binario di dettoponte, per lo scarico.L'imbarco non potrà comunque avereinizio se non è stata autorizzata l'entrataa bordo con le modalità di cui alsuccessivo comma 6.5. Dopo l'imbarco a bordo, ciascunacolonna di veicoli sarà frenata a fondo,a mezzo del freno continuo se questo èin azione, sul binario della nave ove èstata sistemata, a cura del personale dimanovra della stazione.La manovra di imbarco s'intendeultimata quando l'ultimo rotabile daimbarcare è salito a bordo e lalocomotiva di manovra, con i relativicarri scudo, è stata staccata ed haliberato il binario del ponte mobile.La manovra di sbarco s'intende a suavolta ultimata quando l'ultimo rotabileda sbarcare ha liberato il binario delTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 249 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>ponte suddetto.L'ordine di abbassamento o disollevamento del ponte mobile deveessere dato dal Comando della nave.B) Segnali speciali per le manovre6. Per regolare ed agevolarel'esecuzione delle manovre di imbarcoo sbarco del materiale ferroviario nellestazioni marittime, in corrispondenza diciascuna invasatura ed in posizioneelevata e ben visibile, possono esseresistemati appositi segnali luminosi, acombinazione di lettere a luce bianca.I detti segnali, manovrati dal personaledel movimento, dietro ordine delComando della nave, proiettano lelettere «E», «R», «F» o «U», indicantirispettivamente la manovra di «Entrataa bordo», di «Rallentare», di «Fermata»o di «Uscita».In assenza dei suddetti segnali luminosile manovre di imbarco e sbarcopossono essere regolate mediante lestesse segnalazioni impartite con i modicomuni, secondo quanto stabilito insede locale e riportato nei registri delledisposizioni di servizio.C) Velocità delle manovre7. Le manovre di imbarco dei rotabilisulle navi traghetto debbono essereeseguite a passo di uomo, previoarresto prima d'impegnare il pontemobile.Il ponte mobile, non dovrà essereimpegnato se non quando, per ordinedel Comando di bordo, sia stataTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 250 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>autorizzata l'entrata a bordo con lemodalità di cui al precedente comma6.D) Locomotive da adibire alle manovre8. Le manovre possono essere eseguitecon locomotive elettriche e diesel diqualsiasi tipo.Durante le stesse, le locomotive dieselpossono, di norma, percorrere il binariodel ponte mobile senza peròoltrepassare la capria di sollevamentodel ponte stesso, salvo particolarieccezioni che di volta in voltapotranno essere disposte dal Comandodi bordo; le locomotive elettricheinvece non debbono oltrepassare ilsegnale di abbassamento archettiposto sul ponte mobile.E) Manovre di carico e scarico concavi ed argani di bordo9. In casi particolari, il Comando dellanave potrà servirsi degli argani o deicavi di bordo per sussidiare le manovredi carico e scarico dei rotabili.F) Successione dei rotabili daimbarcare10. Il personale a terra, interessato alleoperazioni di manovra, dovrà attenersialle disposizioni che, di volta in volta,prima dell’inizio delle stesse, potrannoessere date dal Comando di bordocirca il numero, la qualità e lasuccessione dei rotabili da imbarcare,in dipendenza dalle condizioni deltempo, del mare e dell’assetto dellanave. Il comando suddetto, quando neTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 251 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>sia il caso, dovrà dare disposizioni intempo utile perché possono essereosservate.11. Il comando di bordo e ilresponsabile delle manovre a terrariferiranno con apposita annotazione, ilprimo nella relazione giornaliera,giustificando le disposizioni date, l’altroin apposito registro, indicando ledisposizioni ricevute e le anormalitàche si sono verificate.G) Incidenti nella manovra dei rotabili12. Verificandosi lo sviamento dirotabili sulle navi traghetto o sul pontemobile, in modo da impegnarecomunque la nave, l'iniziativa deiprovvedimenti sarà assunta dalComando di bordo, il quale dovràessere sempre provveduto degli attrezzioccorrenti e potrà chiedere l'operadegli agenti dei Servizi dell'esercizio.Art. 145ASSICURAZIONE DEI ROTABILI A BORDOA) Immobilizzazione del carico1. Soppresso.2. Anche se le condizioni del tempofossero tali da far escludere in modoassoluto qualsiasi movimento di rollio odi beccheggio della nave durante latraversata marittima, dovranno esseresuccessivamente eseguite, a curadell'equipaggio, e completate, primache la nave sia uscita dalle acque delporto, le seguenti operazioni:a) agganciamento, con serraggio afondo del tenditore, dell'ultimo veicoloTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 252 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>di ciascuna colonna all'organo diattacco applicato all'estremità delcorrispondente binario di bordo;b) serraggio a fondo del freno amano dei veicoli di ciascuna colonnache ne sono provvisti (anche se sonomuniti di freno continuo);c) applicazione di scarpe fermacarroalle due ruote poppiere ed alle dueruote prodiere dei due veicoli estremi diciascuna colonna e di tutti i veicoliintermedi non muniti di alcunaapparecchiatura frenante;d) applicazione e serraggio a fondodi quattro tornichetti di ancoraggio aidue veicoli estremi di ciascunacolonna.3. Per il servizio con la Sardegna, inaggiunta e dopo le operazionianzidette, sempre a curadell'equipaggio della nave, dovràprovvedersi all'attacco della condottadel freno continuo, di ciascunacolonna di veicoli, all'accoppiamentoflessibile applicato all'estremità delcorrispondente binario di bordo ed allafrenatura della colonna stessaazionando il rubinetto di comando delfreno continuo, sistemato a bordo inprossimità dell'accoppiamentoanzidetto.4. Le condizioni di frenatura di ciascunacolonna a mezzo del freno continuodovranno essere controllate ogni ora,durante la traversata, mediante direttaconstatazione del serraggio dei ceppiTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 253 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>di ciascun veicolo.Qualora dal controllo anzidettorisultassero che in ciascuna colonna visiano più di due veicoli, muniti di frenocontinuo, con i ceppi dei freni nonserrati, dovranno ripristinarsi lecondizioni di frenatura, azionando ilcitato rubinetto di comando del frenocontinuo.5. In caso di necessità, a giudizio delComandante della nave, l'ancoraggiodei veicoli a bordo potrà essereopportunamente incrementato conapposite scarpe ed altri tornichetti e,per il servizio con la Sardegna, anchecon binde e con tornichetti a gancio,di tipo speciale, da mettere in forza frail telaio di ciascun veicolo ed il ponte.A tale scopo ciascuna nave traghettoè dotata di un numero di scarpe e ditornichetti pari al quadruplo delmassimo numero di carri che essa puòtrasportare e ciascuna nave traghettoin servizio con la Sardegna anche di unanalogo numero di binde e ditornichetti a gancio di tipo speciale.B) Smobilitazione del carico6. È tassativamente vietato iniziare leoperazioni di smobilizzazione del caricoprima che la nave sia ormeggiata nellainvasatura.C) Impiego del personale di copertaper le operazioni di immobilizzazione esmobilizzazione del carico7. Le operazioni di immobilizzazione edi smobilizzazione del carico sarannoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 254 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>sempre dirette da un ufficiale dicoperta che disporrà del nostromo edel maggior numero possibile dimarinai.L'immobilizzazione degli autoveicolisarà opportunamente incrementatacon rizze, stroppi e scarpe.Art. 146TENUTA DEI VEICOLI DURANTE LATRAVERSATA1. È vietato far uso delle ritirate e deilavandini dei veicoli finché questi sitrovano a bordo.Ad evitare possibilità di abusi da partedel pubblico, le ritirate dei veicoli perviaggiatori saranno chiuse, a cura delpersonale di scorta, in precedenzaall'imbarco a bordo.2. La comunicazione fra veicoli munitidi mantici potrà essere mantenutaanche sulle navi traghetto.3. Le porte delle carrozze e dei carridebbono avere le chiusure assicuratecome è stabilito per i treni in corsa.Ai viaggiatori, durante la traversata,sono consentite la salita e la discesadalle carrozze solo nei punti indicati dalComando di bordo.4. Le stufe dei veicoli imbarcati sullenavi traghetto non debbono esserealimentate.5. Prima dello sbarco delle carrozzedalla nave traghetto, il personale dibordo accerterà che tutti gli sportellisiano regolarmente chiusi e la manovranon dovrà essere iniziata se taleTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 255 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>personale non avrà segnalatol'adempimento di questo incarico.Art. 147NORME PER IL TRASPORTO DEGLIAUTOVEICOLI1. Gli autoveicoli possono esseretrasportati su tutte le navi traghettosenza limitazioni.2. Il trasporto delle autovetture saràeffettuato con sistemazione nel locali esui ponti, all'uopo destinati, colseguente ordine di precedenza:a) nelle apposite stive munite dimontacarichi (esistenti solo su alcunenavi traghetto della Sardegna)semprechè le dimensioni di ingombrolo consentano;Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentib) sull'apposito ponte superiore, servitoda rampa a terra (esistente solo sualcune delle navi traghetto delloStretto e su quelle della Sardegna);c) sul ponte dei binari in promiscuitàcoi rotabili ferroviari.3. Il trasporto degli autocarri, con osenza rimorchio, sarà effettuato dinorma sul ponte binari. Sul ponte autodelle navi Tyrsus, Hermaea,Gennargentu, Gallura potranno essereammessi autocarri senza rimorchio adue assi purché rispondenti alleseguenti caratteristiche:Pagina 256 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>- massa lorda non superiore a 4000 kg.;- massa massima per asse nonsuperiore a 2000 kg.;- passo non minore di m. 2,50;- carreggiata non minore di m. 1,40;- altezza di ingombro non superiore am. 3,00.4. Le manovre di imbarco e sbarcodegli autoveicoli sono regolate dalComando della nave.5. Le operazioni di imbarco e stivaggiodelle autovetture nelle apposite stiveservite da montacarichi, sulle navitraghetto che ne sono dotate,dovranno essere iniziate solo quando ilponte dei binari sarà interamentesgombro e quando la nave saràtrasversalmente diritta.6. Le operazioni di imbarco dei rotabiliferroviari e degli autoveicoli sul pontedei binari non dovranno essere iniziateprima che siano state interamentecompletate le operazioni di rizzaturadelle autovetture sistemate nelle stiveanzidette.Analogamente, la rimozione dellarizzatura delle autovetture di cui sopra,per lo sbarco, non dovrà essere iniziatase non quando siano state interamenteultimate le operazioni di sbarco deirotabili ferroviari e degli autoveicoli dalponte dei binari e la nave siatrasversalmente diritta.7. L'operazione di imbarco degliautocarri, con o senza rimorchio, dovràper quanto è possibile, essere fatta inTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 257 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>modo da consentire, nella stazione diarrivo, l'uscita dalla nave a marciaavanti.8. Quando il trasporto degli autoveicolie delle roulottes ha luogo sul ponte deibinari, tra i respingenti del rotabileferroviario di testa ed il veicologommato immediatamenteantistante dovrà essere lasciato unospazio libero non inferiore ad 1 metroed i veicoli stessi dovranno essere fattisgombrare dagli occupanti dopo lamanovra di sistemazione a bordo.Dopo la sistemazione a bordo, leroulottes e gli autoveicoli dovrannoessere frenati a fondo e questi ultimilasciati con la marcia inferioreinnestata e col rubinetto diintercettazione, se presente sulserbatoio del combustibile, in posizionedi chiuso.Quando il trasporto degli autoveicoli edelle roulottes avviene sulla rottaCivitavecchia Marittima - Golfo Arancie viceversa, non è consentita aipasseggeri l'occupazione degliautoveicoli e delle roulottes ovunquequesti siano sistemati.Art. 148INCONVENIENTI <strong>DI</strong> ESERCIZIOPer gli incidenti e gli inconvenienti diesercizio, avvenuti a bordo delle navitraghetto, che comportano l'emissionedei prescritti telegrammi ad indirizzoconvenzionale,competenteall'emissione è la stazione ferroviaria delTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 258 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>porto presso il quale la nave trovasiormeggiata ovvero, per gliinconvenienti avvenuti in navigazione,la stazione ferroviaria del primo porto diapprodo.Art. 149RESPONSABILITÀ DEL COMANDANTEII Comandante della nave è, perlegge, responsabile della sicurezzadella nave e del carico. Quindi ledisposizioni di cui all'Art. 145 debbonoper lui rappresentare soltanto unminimo dei provvedimentid'Immobilizzazione del carico che ineffetti deve prendereobbligatoriamenteeinderogabilmente.Pertanto egli dovrà, prima di usciredalle acque del porto e sempre che logiudichi necessario, prendere tutti gliulteriori provvedimenti che, dalcompletamento, con i mezzi normali,della immobilizzazione di tutti i veicoliimbarcati all'aggiunta d'altri mezzid'immobilizzazione del carico potranno,quando sia realmente il caso,estendersi fino alla rinunciadell'esecuzione della corsa.In navigazione poi dovranno,all'occorrenza, essere seguite rotte chenon espongano la nave a troppiaccentuati movimenti di rollio, anchese in tal modo venisse a prolungarsi ilpercorso e, se ritenuto opportuno,dovrà anche essere variata la velocità.Il Comandante dovrà, In altri termini,Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 259 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>usare tutti gli accorgimenti suggeritidall'esperienza e tutti i mezzi di cuidispone la nave, in modo da compierela traversata senza inconvenienti.Allegato ISoppressoAllegato IINORME PARTICOLARI PER I TRENIEFFETTUATI CON MATERIALE NON PIÙUTILIZZATO PER IL SERVIZIO OR<strong>DI</strong>NARIOLe presenti norme riguardanoesclusivamente i treni con trazione avapore e quelli effettuati con mezzileggeri o locomotive non più utilizzatiper l’esercizio ordinario, ma solo perparticolari servizi (treni d’epoca ecc.).In alcune tabelle tali mezzi di trazionesono evidenziati con un fondo grigio.Per quanto non espressamenteprevisto, sono valide le norme comuni.TRAZIONE A VAPOREArt. 1CATEGORIE <strong>DI</strong> VELOCITÀLe categorie di velocità per la trazionea vapore sono 13 e si indicano connumeri romani.Ogni categoria di velocità rappresentaun tipo di orario tracciato in base avelocità che in linea pianeggiante o indiscesa moderata raggiunge i seguentivalori reali:Prospetto…Sulle livellette in salita per esigenze ditrazione e su quelle in forte discesa perTesto <strong>RCF</strong>3.1 Un veicolo ferroviario, per potercircolare su un’infrastruttura ferroviaria,deve essere provvisto delle necessarieautorizzazioni e dotato di: dispositivi di frenatura checonsentono di frenare e sfrenare ilveicolo e di trasmettere il comandodell’azione frenante ai veicolicollegati. Alcuni veicoli sonoprovvisti dei soli dispositivi per latrasmissione del comandodell’azione frenante ai veicolicollegati; dispositivi di aggancio checonsentono di collegare il veicoload altri veicoli in modo damantenere le distanze tra essi e ditrasmettere lo sforzo di trazione.I veicoli possono essere provvisti anchedi dispositivi per la loro immobilizzazione.I veicoli adibiti al servizio viaggiatori ocomunque presenziabili devono esseredotati di dispositivi che consentano achi è presente sui veicoli di segnalare incabina di guida un’emergenza.3.2 Un veicolo dotato di cabina diguida destinata alla condotta dei trenideve essere munito delle seguentiModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIOperatorecompetenteGIIFOsservazioni ecommentiLa circolazione delmateriale non piùutilizzato per ilservizio ordinariodeve rispettare iprincipi previsti ilmateriale utilizzatoper il servizioordinario.Il GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò cheriguarda le attivitàrelative ai veicoli.Pagina 260 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>esigenze di frenatura, la velocità diorario per ciascuna categoria vieneopportunamente ridotta tenendoconto delle caratteristiche di ciascunsistema di trazione.Art. 2PRESTAZIONI DELLE LOCOMOTIVE AVAPORE1. La prestazione delle locomotive avapore per ciascun tratto di linea siricava dalle tabelle riportate nelpresente Allegato, in relazione al gradodi prestazione ed alla categoria divelocità del treno, indicate nell'Orariodi servizio.Sui tratti di linea con gradi diprestazione sussidiari, la prestazionedelle locomotive a vapore si determinacome segue:- dalle tabelle si ricava la prestazionedella locomotiva relativa alla categoriadi velocità del treno ed al grado diprestazione principale del tratto dilinea;- dalle tabelle stesse si ricava laprestazione relativa alla X categoria divelocità ed al grado di prestazionesussidiario del tratto stesso;- la prestazione è quella corrispondenteal minore dei due valori ricavati (1).(1)Esempi: prestazione di una locomotivagr. 740(tabella 13) per un treno in IVcategoria:su linea con grado di prestazione 5/9 siha: grado 5 categoria IV: 460t; grado 9Testo <strong>RCF</strong>apparecchiature: dispositivo di comando del sistemafrenante; dispositivi per la visualizzazione incabina di guida delle informazioniinerenti alla sicurezza dellacircolazione ricevute dai dispositividi terra; sottosistema di bordo del sistema diprotezione della marcia dei treni; sistema di visualizzazione dellavelocità istantanea del veicolo; sistema di registrazione dellavelocità istantanea del veicolo edegli eventi di condotta; dispositivo di controllo dellavigilanza dell’agente di condotta; sottosistema di bordo del sistema dicomunicazione terra-treno; dispositivo per le segnalazioniacustiche;fanali per la segnalazione di testadei treni.3.8 Un convoglio è un complesso di unoo più veicoli ferroviari, con almeno unaunità di trazione, dotato di sistema difrenatura e cabina di guida e atto asvolgere un determinato servizioferroviario (trasporto di persone o merci,manutenzione dell’infrastruttura,soccorso ad altri convogli,movimentazione di veicoli).3.9 Un treno è un convoglio che simuove con una velocità massimaammessa per esso determinatapreventivamente per ciascun puntoModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 261 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>categoria X: 650t; la prestazione è di460t;su linea con grado di prestazione 5/16si ha: grado 5 categoria IV: 460t; grado16 categoria X: 370t; la prestazione è di370t.Art. 3VARIAZIONI STAGIONALI DELLEPRESTAZIONI DELLE LOCOMOTIVE AVAPORELe Unità periferiche interessate per lelocomotive a vapore possono disporreuna riduzione delle prestazioni fino adun massimo del 10% nel periodocompreso tra il 1° novembre ed il 31maggio, sulle linee soggette aparticolari sfavorevoli condizionimeteorologiche stagionali.Art. 4MASSA RIMORCHIATA - ECCEDENZA <strong>DI</strong>MASSA2. Per le locomotive a vapore la massarimorchiata può superare i limiti indicatiall’Art.42/1 del testo della <strong>PGOS</strong> senzaperò oltrepassare la prestazionerelativa alla X categoria di velocitàaumentata del 10%.Art. 5COMPUTO DELLA MASSA RIMORCHIATATabella 1 masse virtuali dellelocomotive a vapore spente e vuote econ bielle smontate e tabella 2 massevirtuali delle locomotive a vapore inasseto di servizio vedi allegati.Testo <strong>RCF</strong>dell’infrastruttura da percorrere,secondo le norme di cui al presenteRegolamento.3.10 Una manovra è un convoglio chesi muove solo all’interno di una stazionecon una velocità che deve esseredeterminata istante per istantedall’agente di condotta, secondo lenorme di cui al successivo punto 19.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 262 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 6TRENI IN SEMPLICE TRAZIONELa locomotiva deve essere ubicata intesta al treno; se a vapore deveviaggiare di regola precedendo ilproprio tender; può viaggiare coltender davanti, in testa al treno, soloper necessità di servizio (treni materiali,treni soccorso, guasti alle piattaforme,ecc.).Art. 7TRAZIONE MULTIPLA MISTA (TV - TD - TE)1. La trazione multipla mista si verificaquando nello stesso treno siano insiemeutilizzate locomotive appartenenti adifferenti sistemi di trazione (vapore,diesel ed elettrica).Di norma la trazione multipla mistadeve essere evitata.2. Su linee elettrificate la locomotiva avapore o diesel potrà essere ubicata intesta, preferibilmente dopo lalocomotiva elettrica, oppure in coda.3. In caso di trazione multipla mista laprestazione si calcola:a) per i treni a trazione elettrica (TE),sommando alla prestazione dellelocomotive elettriche quella delle altrelocomotive a vapore o diesel secondole indicazioni della Tabella 3;b) per i treni con trazione diesel (TD),sommando alla prestazione dellelocomotive diesel quella dellelocomotive a vapore aggiuntesecondo le indicazioni della Tabella 4;per i treni con trazione a vapore (TV),Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 263 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>sommando alla prestazione dellelocomotive a vapore quella dellelocomotive diesel aggiunte secondo leindicazioni della Tabella 5.Art. 8Circolazione e ubicazione nel treno deimezzi di trazione inattivi in viaggio ditrasferimento(valgono le norme del testo <strong>PGOS</strong>)Tabelle 3 treni effettuati con trazioneelettrica,tabella 4 treni effettuati contrazione diesel e tabella 5 trenieffettuati con trazione a vapore vediallegato.Art. 9VELOCITÀ MASSIMA AMMESSA DALLALINEALa circolabilità delle locomotive avapore è indicata nel Quadro 24 dellePUPOS.Art. 10VELOCITÀ MASSIMA DEI MEZZI <strong>DI</strong>TRAZIONELa velocità massima delle locomotive avapore a macchina avanti è indicatanella seguente Tabella 6.La velocità massima delle locomotivetender è la stessa nei due sensi dimarcia salvo le eccezioni riportate intabella.Tabella 6 locomotive a vapore vediallegato.Art. 11LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI TRENIRISPETTO ALL’UBICAZIONE ED AI GUASTIDELLE LOCOMOTIVETesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 264 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Tabelle 7 limitazioni di velocità relativealla ubicazione e disposizione dei mezzidi trazione e tabella 8 limitazioni divelocità relative a mezzi di trazioneguasti vedi allegato.Art. 12MASSA DEI TRENI AGLI EFFETTI DELLAFRENATURA(Massa da frenare)1. La massa da frenare dellelocomotive a vapore viaggianti vuotecome veicoli viene indicata neidocumenti di trasporto ed è riportata inTabella 9.Per locomotive a vapore si intendesempre tutto il complesso macchina etender.2. La massa da frenare dei tenderisolati eventualmente in composizioneal treno, è sempre di 5 t per asse sevuoti e 10 t per asse se carichi.Art. 13DETERMINAZIONE DELLA MASSAFRENATA OCCORRENTE AI TRENIVELOCITÀ MASSIMA AMMESSA ENORME VARIETra le locomotive in testa al treno dovràessere sempre accoppiata la condottagenerale del freno continuoautomatico e, ove esista, anche quelladel freno moderabile, escluse lelocomotive a vapore.Art. 14MASSIMA COMPOSIZIONE AMMESSADALLA FRENATURALa massa rimorchiata dei treniTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 265 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>percorrenti linee in discesa con gradodi frenatura principale VI o superiorenon deve superare 1300 t; quella deisoli treni con trazione a vaporepercorrenti linee in discesa con gradodi frenatura VIII e IX non deve superare900 t.Art. 15GUASTO DEL FRENO CONTINUO -SPEZZAMENTO TRENI E ARRESTO IN LINEA1. In caso di guasto al freno del tenderdi una locomotiva a vapore la massafrenata della macchina sarà data dalladifferenza tra la massa scritta sullefiancate e la massa frenata del tendercalcolata in 5 t per asse frenato (1)2. In caso di guasto alla pompa delfreno della locomotiva a vapore di untreno, viene a mancare diconseguenza il funzionamento delfreno continuo nel treno e dei freniautomatico e moderabile dellalocomotiva. In questo caso deve essererichiesta la locomotiva di soccorso.(1) La massa frenata residua di unalocomotiva gr.685 nella quale si siaguastato il freno automatico e quellomoderabile del tender sarà data da:massa frenata della locomotiva ...... 82tTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentimassa frenata del tender (4*5t=20t)20tmassa frenata residua .......................62t.Pagina 266 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Art. 16<strong>TABELLA</strong> <strong>DI</strong> FRENATURATabella 9 vedi allegato.Art. 17TEMPI <strong>DI</strong> PERCORRENZAPer ogni fermata non compresa inorario, alle percorrenze dei treni, sidovranno aggiungere il tempo di sostaed i perditempi relativi all'arresto eall'avviamento risultanti dalla seguenteTabella 10.Tabella 10 perditempo per l’arresto el’avviamento dei treni vedi allegato.Art. 18PER<strong>DI</strong>TEMPI PER RALLENTAMENTI3. I macchinisti dei treni viaggiatori epostali, salvo diversa prescrizione,potranno riprendere la corsa normaleappena le locomotive in composizione,anche se inattive, abbianooltrepassato il tratto da percorrersi conrallentamento.Per i treni con trazione a vapore conlocomotiva in coda il rallentamentodovrà essere osservato con tutto iltreno e pertanto, ai fini del perditempo,alla lunghezza del rallentamento vaaggiunta quella del treno (1).Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti(1) Il calcolo dovrà farsi aggiungendo alla lunghezza deltratto da percorrersi con rallentamento la lunghezza deltreno (escluse le locomotive) e assumendo comeperditempo complessivo quello indicato nelle tabelle. Ariguardo la lunghezza dei treni postali e viaggiatori sicomputa in base a m. 25 per ciascun veicolo incomposizione; quella dei treni merci di m. 300 se a trazioneTV.Pagina 267 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>TABELLE <strong>DI</strong> PRESTAZIONE DELLELOCOMOTIVE A VAPORE<strong>TABELLA</strong> 11 Gruppo 625-640.<strong>TABELLA</strong> 12 Gruppo 685.<strong>TABELLA</strong> 13 Gruppo 740-940.<strong>TABELLA</strong> 14 Gruppo 880.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiMEZZI LEGGERI, LOCOMOTIVEELETTRICHE E <strong>DI</strong>ESELArt. 19PRESTAZIONE DELLE AUTOMOTRICITERMICHEPer i gruppi di automotrici termicheaventi prestazione, il numero minimo diunità occorrente per trainare unrimorchio è indicato nella seguenteTabella 15.Le eccezioni sono autorizzate caso percaso dall’Unità Centrale competente .<strong>TABELLA</strong> 15 Automotrici termiche.Art. 20PRESTAZIONE DELLE AUTOMOTRICIELETTRICHE1. Le automotrici elettriche dei gruppiALe 790 e ALe 880 con rapporto degliingranaggi di trasmissione 16/43possono essere utilizzate su tutte le lineecon qualunque grado di prestazione.Tali automotrici elettriche con rapportodi trasmissione 18/43 possono essereutilizzate su tutte le linee con gradi diprestazione fino a 25. Qualora però unadi esse sia accoppiata con una o piùautomotrici aventi rapporto ditrasmissione inferiore (16/43) può essereutilizzata su linee con gradi diPagina 268 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>prestazione fino a 29.Nella Tabella 16 è indicato il numero dirimorchi Le 640 che può essere trainatodalle automotrici di cui al presentecomma.La prestazione complessiva di piùautomotrici elettriche dei gruppisuddetti, fino a tre unità, che abbianolo stesso rapporto di trasmissione, siricava direttamente dalla tabella.Per composizioni superiori alle tre unità,la prestazione complessiva è datadalla somma di quella prevista dallatabella per tre ALe più quella previstadalla tabella stessa per il gruppo di ALeeccedente le tre unità.Quando i rapporti di trasmissione sianodiversi, la prestazione complessiva siricava come sopra detto considerandole ALe come aventi tutte il rapporto piùelevato (prestazione più bassa) (1).Con le suddette automotrici èammesso il traino di rimorchi (Le)appartenenti ad altri gruppi e di rotabilidi tutti i tipi (eccezionalmente carri)purché tutti provvisti di freno continuotipo viaggiatori. In tal caso laprestazione in tonnellate è data dalprodotto del numero di rimorchiricavato dalla Tabella 16 come sopradetto moltiplicato per 25.<strong>TABELLA</strong> 16 Automotrici elettriche gr.Ale 790 e Ale 880.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti(1) Per la composizione ed utilizzazione delle automotrici vediCapitolo VIIIPagina 269 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>2. Le automotrici elettriche del gruppoALe 883, in relazione ai gradi diprestazione delle linee, possonotrainare rimorchi, dei gruppi e nelnumero indicati nella Tabella 17, con iquali sono normalmente accoppiate.La prestazione complessiva di piùautomotrici elettriche del grupposuddetto, comunque ubicate nel treno,è uguale alla somma delle prestazionidelle singole automotrici (1).Con le suddette automotrici èammesso il traino dei rimorchi (Le) dialtri gruppi e rotabili di tutti i tipi(eccezionalmente carri), purché tuttiprovvisti di freno continuo tipoviaggiatori. In tal caso la prestazione intonnellate della ALe 883 è data dalprodotto del numero dei rimorchiindicati nella Tabella 17 moltiplicato per40.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti(1) Per la composizione ed utilizzazione delle automotrici vediCapitolo VIII<strong>TABELLA</strong> 17 Automotrici elettriche gr.Ale 883.3. La prestazione delle automotricielettriche gr. E 623 si ricava dalletabelle riportate nelle Prefazioni delleUnità periferiche in relazione al tratto dilineaArt. 21COMPUTO DELLA MASSA RIMORCHIATA<strong>TABELLA</strong> 18 Masse virtuali dellelocomotive elettriche e diesel in assetodi servizio.<strong>TABELLA</strong> 19 Masse in assetto di servizio:Pagina 270 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>automotrici termiche e relativi rimorchi.<strong>TABELLA</strong> 20 Masse in assetto di servizio:elettrotreni, automotrici elettriche erelativi rimorchi.Art. 22VELOCITÀ MASSIMA AMMESSA DALLALINEAL’accesso ai ranghi di velocitàmassima previsti dall’Art. 63 <strong>PGOS</strong> deimezzi di trazione elettrici o dieseloggetto del presente Allegato nonchédi altri eventuali mezzi nonappartenenti al parco FS, saràconcesso dall’Unità centralecompetente.Art. 23VELOCITÀ MASSIMA DEI MEZZI <strong>DI</strong>TRAZIONETabella 21 locomotive diesel, tabella 22automotrici termiche e relativi rimorchi,tabella 23 locomotive elettriche etabella 24 automotrici elettriche erelativi rimorchi vedi allegato.Art. 24LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI TRENIRISPETTO ALL’UBICAZIONE ED AI GUASTIDELLE LOCOMOTIVETabella 25 limitazioni di velocità relativealla ubicazione e disposizione dei mezzidi trazione vedi allegato.Art. 25<strong>TABELLA</strong> <strong>DI</strong> FRENATURATABELLE 26 Massa da frenare e massafrenata della locomotive.<strong>TABELLA</strong> 27 Massa da frenare e massafrenata dei mezzi leggeri (automotrici eTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 271 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>loro rimorchi).Art. 26CIRCOLAZIONE E COMPOSIZIONE1. La circolabilità dei mezzi leggerioggetto del presente Allegato, nonchédi altri eventuali mezzi nonappartenenti al parco FS saràconcessa dall’Unità centralecompetente.<strong>TABELLA</strong> 28 Collegabilità e limite assidei treni composti di mezzi leggerielettrici ammessi in multiplo attacco.2. La spinta con locomotiva ai treni dimezzi leggeri termici è ammessa soloper il caso di recupero dopo un guasto,ad eccezione di quelli collegabili conbarra rigida per i quali la spinta èsempre vietata.<strong>TABELLA</strong> 29 Collegabilità e limite assidei treni composti di mezzi leggeritermici ed elettrici.Art. 27NORME DA OSSERVARE NEI CASI <strong>DI</strong>AFFOLLAMENTOTABELLE 30 Affollamento mezzi leggeritermici, tabella 31 affollamento mezzileggeri elettrici.Art. 28NORME PARTICOLARI PER LEAUTOMOTRICI TERMICHE1. L’accoppiamento in multiploattacco delle automotrici termiche èconsentito con le limitazioni indicatenella Tabella 32.2. Le manovre di attacco fra i mezzileggeri collegati con barra rigidaTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 272 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>devono essere eseguite con lamassima cautela; durantel’avvicinamento nessuna persona deveintrodursi fra i due mezzi.Nella manovra di accostamento unodei due mezzi deve rimanere fermo el’altro deve essere spinto a mano salvoche trattasi di ALn 772 per le quali èammesso l’accostamento utilizzando imotori.La barra rigida per l’accoppiamentosarà di norma prelevata dal mezzo alquale deve essere applicata per primo.3. Qualora si debbano collegare conbarra rigida due mezzi leggeri, uno deiquali sia munito di gancio di trazione, sidovrà usare la speciale mascheradopo avere immobilizzato l’asta delgancio stesso con l’apposita staffa.4. Sui binari di stazionel’accoppiamento di mezzi con barrarigida deve essere eseguito dalpersonale di macchina del mezzo chefornisce la barra.Nel caso di accoppiamento di duemezzi, uno dei quali sia munito digancio di trazione, il personale dimacchina che effettua il collegamentodeve provvedere anche adimmobilizzare l’asta.L’accoppiamento deve essere semprecontrollato dal personale di macchinaa cui sono affidati i mezzi.<strong>TABELLA</strong> 32 Composizione massima ecollegabilità in multiplo attacco delleautomotrici termiche e relativi rimorchi.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 273 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>ALLEGATO IIITABELLE <strong>DI</strong> PRESTAZIONE DEGLIAUTOMOTORI E DELLE LOCOMOTIVE <strong>DI</strong>MANOVRA IN SERVIZIO AI TRENI<strong>TABELLA</strong> 83.<strong>TABELLA</strong> 83 BIS.<strong>TABELLA</strong> 84 Soppressa.<strong>TABELLA</strong> 84 BIS.<strong>TABELLA</strong> 85 Soppressa.<strong>TABELLA</strong> 86.<strong>TABELLA</strong> 87 Soppressa.<strong>TABELLA</strong> 88.<strong>TABELLA</strong> 89 Soppressa.<strong>TABELLA</strong> 89 bis.<strong>TABELLA</strong> 89 ter.<strong>TABELLA</strong> 90.<strong>TABELLA</strong> 91.<strong>TABELLA</strong> 92.<strong>TABELLA</strong> 93.<strong>TABELLA</strong> 94.<strong>TABELLA</strong> 95.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 274 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>ALLEGATO IVMASSE MASSIME PER ASSE AMMESSESULLE LINEE DELLA RETE FS E CON<strong>DI</strong>ZIONI<strong>DI</strong> AMMISSIONEVedi figureALLEGATO IV bisLINEE FS CO<strong>DI</strong>FICATE PER IL TRAFFICOCOMBINATOVedi figureALLEGATO VUSO DEI TELEFONI E PRINCIPALI MODULIPER LE PRESCRIZIONIAI TRENI E LA REGISTRAZIONE DEIFONOGRAMMICITATI NELLA PUBBLICAZIONE( M.40, M. 40A, M.40D, M. 100B, IE.603)1. Apparecchi telefoniciLungo le linee e sui piazzali dideterminate località di servizio sono inopera telefoni collegati con le attiguestazioni, con gli attigui posti di bloccooppure con il Dirigente Unico ed,eventualmente, con il posto pilota T.E.ed altri posti ed uffici.In particolare:- sulle linee a dirigenza locale, nellelocalità di servizio che possono essereimpresenziate, in corrispondenza deiTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaIIOperatorecompetenteGIIFGIIFOsservazioni ecommentiLa circolazione delmateriale non piùutilizzato per ilservizio ordinariodeve rispettare iprincipi previsti ilmateriale utilizzatoper il servizioordinario.Il GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò cheriguarda le attivitàrelative ai veicoli.La circolazione delmateriale non piùutilizzato per ilservizio ordinariodeve rispettare iprincipi previsti ilmateriale utilizzatoper il servizioordinario.Il GI per ciò cheriguarda le attivitàsugli impianti diterra.Le IF per ciò cheriguarda le attivitàrelative ai veicoli.Pagina 275 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>segnali di protezione e partenza sono inopera telefoni collegati con le attiguestazioni;- su linee esercitate in telecomando,nelle località di servizio che possonoessere impresenziate, in corrispondenzadei segnali di protezione, di partenza edel fabbricato viaggiatori sono inopera telefoni collegati con il DCO. Indeterminate località i telefoni incorrispondenza dei segnali di partenzapossono mancare.In corrispondenza dei segnali di bloccointermedi, salvo i segnali di PBA conpermissività permanente ubicati sullelinee dove è attivo il sistema dicollegamento terra - treno via radioGSM o GSM-R, sono in opera telefonicollegati con le attigue stazioni o con ilDCO.In corrispondenza di ogni apparecchiotelefonico, in apposito quadro,vengono riportati il numero del circuito,il nome dei posti chiamabili in essoinseriti e le relative chiamate distintive.Sulle linee non elettrificate e su quelleelettrificate sulle quali è attivo il sistemadi collegamento terra - treno via radioGSM o GSM-R, i posti telefonici in lineasono indicati nell’Orario di servizio. Sullerimanenti linee elettrificate, nei trattiallo scoperto, una freccia sui pali disostegno della linea aerea di contattoindica la direzione del posto telefonicopiù vicino. Tale freccia indicatrice eriportata sui piedritti delle gallerie delleTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 276 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>linee elettrificate, indipendentementedall’esistenza di sistemi dicollegamento terra - treno.I telefoni sono contenuti in appositoarmadietto, apribile con la chiavetripla.I posti telefonici all’aperto sonoindividuati dalla lettera “T” o dallascritta “telefono”; in galleria taliindicazioni sono normalmenteilluminate.Le linee o tratti di linea sui quali è attivoil sistema di collegamento terra trenovia radio GSM o GSM-R, sono indicatinell’Orario di Servizio.2. Norme per l’uso dei telefoniPer l’uso del telefono si dovràprocedere come segue:a) aprire completamente lo sportello,se chiuso in armadietto, per inserire iltelefono nel circuito;b) controllare che non vi sianocomunicazioni in corso onde evitare diinterromperle; l’interruzione è ammessanel solo caso di assoluta urgenza,annunciandosi con la parola“urgente”;c) seguire le istruzioni indicatenell’apposita tabella applicataall’apparecchio per chiamare il postocon cui si vuole comunicare;d) annunciarsi dopo avere avuto il“pronto” del posto chiamato,qualificandosi ed indicando il postotelefonico da cui si parla (es.: parla ilmacchinista del treno ... dal postoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 277 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>telefonico al km ... ) quindi dare inizioalla comunicazione orichiesta di essere collegato con altroposto telefonico indicato nellapredetta tabella;c) rimettere, a comunicazioneultimata, il microfononell’armadietto e chiudere losportello a chiave.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti3. Moduli e loro modalità dicompilazionePer le comunicazioni registrate ilmacchinista dovrà utilizzare il moduloM.40a, compilandolo come undispaccio ed aggiungendo, in caso ditrasmissione dello stesso, al numeroprogressivo del modulo il previstonumero saltuario a due cifre.Ciascun posto telefonico è dotato dimoduli M.l00b per il personale delMovimento e, se posto su lineaelettrificata, di moduli I.E.6.03 per quellodell’elettrificazione.II modulo M100b, da usare per tutte lecomunicazioni che debbono essereregistrate, è costituito da un protocollosul quale i fonogrammi devono esseretrascritti cronologicamente uno diseguito all’altro, senza lasciare righe inbianco e numerati con un numeroprogressivo mensile ed un numerosaltuario da 01 a 99.Il modulo I.E.6.03, da usare nei rapporticon il posto pilota T.E. per la richiesta diPagina 278 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>togliere o ridare tensione alla linea dicontatto e per la conferma che latensione è stata tolta, è costituito da unblocco di tagliandi numerati staccabilie relative matrici, da compilare adecalco.Ciascun modulo deve essere usato peruna sola comunicazione. II numero deltagliando riportato in alto a sinistra è ilnumero del fonogramma.Il modulo l.E.6.03 può anche essererecapitato a mano, avvalendosi deltagliando del modulo stesso comericevuta.4. Modalità di trasmissione deifonogrammiTutti i fonogrammi devono essere scrittiusando penna a sfera e devono esserefatti precedere dalla data.Ciascun fonogramma, oltre alleindicazioni dello stampato devecontenere nell’ordine:- il numero progressivo e saltuario delfonogramma in partenza;- l’agente o l’ufficio destinatario;- il posto telefonico da cui vienetrasmesso;- il testo;- il profilo, il cognome e il nome deltrasmittente e quelli del ricevente.I fonogrammi da trasmettere, dopoessere stati scritti sul relativo modulo,devono essere letti con voce chiara,scandendo bene le parole. II numerodei treni deve essere trasmesso cifraper cifra isolatamente.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 279 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Il ricevente, ultimata la trascrizione,ripeterà per intero il fonogramma e allafine indicherà il proprio profilo,cognome e nome, l’ora della ricezionee il numero progressivo e saltuario che ilfonogramma assume nel modulo delproprio posto.Il trasmittente riporterà sul propriomodulo tali indicazioni, senza le quali ilfonogramma deve essere consideratocome non trasmesso.Norme più dettagliate per latrasmissione, il ricevimento e latrascrizione dei fonogrammi sonocontenute nelle “Avvertenze” riportatesulla copertina del protocollo.Fac-simile moduli M.40, M. 40A, M.40D,M. 100B, IE.603Allegato VINORME PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI<strong>DI</strong> TRAZIONE ELETTRICA RELATIVE AIRAPPORTI TRA IL PERSONALE DELMOVIMENTO, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDEI TRENIESTRATTO PER IL PERSONALE <strong>DI</strong>CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVETesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiVale quantoprevisto per latabella di raffrontotra le “NORME PERL’ESERCIZIO DEGLIIMPIANTI <strong>DI</strong>TRAZIONEELETTRICARELATIVE AIRAPPORTI TRA ILPERSONALE DELMOVIMENTO,DEGLI IMPIANTIELETTRICI E DEITRENI” ed il nuovo<strong>RCF</strong>.Allegato VI bis Vale quantoPagina 280 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>NORME PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI<strong>DI</strong> TRAZIONE ELETTRICA A 25 KVRELATIVE AI RAPPORTI TRA IL PERSONALEDEL MOVIMENTO, DEGLI IMPIANTIELETTRICI E DEI TRENIESTRATTO AD USO DEL PERSONALE <strong>DI</strong>CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVEALLEGATO VII<strong>DI</strong>SPOSITIVI <strong>DI</strong> AUSILIOALL’IMMOBILIZZAZIONE DEI TRENI INDOTAZIONE AI MEZZI <strong>DI</strong> TRAZIONE“STAFFE”Art. 1Generalità1. I dispositivi di ausilioall’immobilizzazione dei treni indotazione ai mezzi di trazione hanno loscopo di agevolare le operazioni perl’immobilizzazione dei treni in particolarisituazioni di emergenza.Sono costituiti da staffe da posizionaresulle rotaie sotto le ruote dei rotabiliferroviari.I dispositivi sono di due tipi:a) staffe in lega d’alluminio;b) staffe in legno.2. Le staffe in lega d’alluminio sonoTesto <strong>RCF</strong>3.1. Un veicolo ferroviario …omissis…sforzo di trazione.I rotabili possono essere provvisti anchedi dispositivi per la loro immobilizzazione.4.7 Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i dispositivi egli organi connessi con la sicurezzadella circolazione.6.9 Un treno deve disporre anche di unsistema di immobilizzazione,indipendente dal sistema frenante dicui al precedente punto 6.6, chepermetta, in caso di necessità, la suaimmobilizzazione su ogni punto dellaModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiprevisto per latabella di raffrontotra le “NORME PERL’ESERCIZIO DEGLIIMPIANTI <strong>DI</strong>TRAZIONEELETTRICA A 25KVRELATIVE AIRAPPORTI TRA ILPERSONALE DELMOVIMENTO,DEGLI IMPIANTIELETTRICI E DEITRENI” ed il nuovo<strong>RCF</strong>.Pagina 281 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>costituite da un cuneo con appositacurvatura e base di appoggio che neconsente il posizionamento sulla rotaia,al quale è applicata un’asta girevoleche sorregge un manico di materialead alta visibilità (fig. 1).3. Le staffe in legno hanno il corpostaffa in legno inserito in un rivestimentodi lamiera metallica al quale èapplicata un’asta girevole munita allasua estremità di una bandierina colorarancio ad alta visibilità (fig. 2).4. L’asta con il manico o con labandierina ha lo scopo di agevolarne iltrasporto, la messa in opera,l’individuazione e il recupero.Nelle staffe in lega d’alluminio ilmanico, se opportunamenteposizionato, provoca per effetto delsuo peso il ribaltamento della staffaquando la stessa viene liberata dallaruota del rotabile.Art. 2Staffe in dotazione1. Le staffe in dotazione alle locomotivedi cui all’art. 74 comma 6 devonoessere in numero non inferiore a 12(non rientrano nel computo le eventualiulteriori staffe prescritte dalle normeparticolari di circolazione del mezzo ditrazione come dotazione aggiuntiva).La presenza di tale dotazione deveessere segnalata sui libri di bordo.La presenza di tutte le staffe previstenella dotazione di bordo deve essereverificata dal personale di condottaTesto <strong>RCF</strong>linea da percorre.9.6 Ogni anormalità alla circolazione diun treno …omissis… al movimento. Intale evenienza l’agente di condottadeve anche assicurare l’immobilità deltreno.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 282 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>durante la messa in servizio dei mezzi ditrazione.Art. 3Messa in opera1. Le staffe devono essere messe inopera quando, in caso di anormalità,sia necessario immobilizzare il convoglio(art. 78 comma 7).2. Deve essere impiegata una staffaper ogni rotabile. Se il treno ècomposto da un numero di rotabilisuperiore al numero di staffe indotazione, le staffe devono essereimpiegate tutte e nel seguente modo:- staffe in lega d’alluminio (fig. 4):calzando i primi otto rotabili lato valle(nel senso della discesa (1)),escludendo, se possibile, i veicoli vuoti.Le rimanenti staffe devono esseredistribuite uniformemente sui rimanentirotabili calzando preferibilmente iveicoli carichi e le locomotive;- staffe in legno (fig. 5): distribuendo lestaffe uniformemente lungo tutto iltreno calzando preferibilmente lelocomotive ed i veicoli carichi.E’ vietato l’uso promiscuo di diversetipologie di dispositivi di ausilioall’immobilizzazione dei treni, fattosalvo il caso di situazioni di emergenzain cui non si possa agire diversamente.(1) Al fine dell’individuazione della realependenza (salita/discesa) si fa presenteche i gradi di frenatura del tratto di lineapossono per definizione non essereindicativi.Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 283 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>3. Le staffe devono essere posizionatesulla rotaia fra le due sale o i duecarrelli del rotabile in modo daconsentire un maggior spazio diretrocessione per facilitarne larimozione.Applicando la staffa ad unalocomotiva, si deve preferibilmentecalzare un asse non servito da freno amano.La linguetta deve essere inserita sotto laruota in modo da impedirne il moto nelsenso della discesa2. L’asta dovràessere orientata verso l’esterno delbinario (fig. 6 e fig. 7). Nel caso dellestaffe di alluminio l’asta deve assumerelaposizione ortogonale rispetto al binario(fig. 6).Le staffe devono essere poste in operatutte sullo stesso lato del treno,possibilmente lato oppostoall’interbinario. Al termine della messain opera il personale dei treni devesegnalare l’intervento sul libro di bordospecificando il numero di staffe messein opera.Art. 4Tolta d’opera1. Cessata la necessità di mantenerefermo il treno, devono essererecuperate tutte le staffe impiegateprocedendo come di seguito:- muovere, se le ruote calzate avesserosormontato le staffe impedendone ilrecupero, il treno verso monte, in modoTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 284 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>da liberare le staffe stesse, chiedendo,se necessario, la locomotiva disoccorso;- procedere al recupero di tutte lestaffe, verificando visivamente che nonriportino segni di deformazione ocrettature in seguito a compressione;- collocare le staffe recuperate negliappositi contenitori/vani sullalocomotiva, verificando l’effettivorecupero di tutte le staffe utilizzate; atal fine il numero di staffe recuperateva confrontato con il numero di staffemesse in opera segnalato nel libro dibordo e il numero di staffe complessivova confrontato con il numero riportatocome dotazione.2. Nel caso in cui alcune stafferecuperate risultino deformate, crettateo in qualche modo danneggiate, ilpersonale di condotta deve chiederela loro sostituzione con annotazione suilibri di bordo.Allegato VIIIATTREZZAGGIO DEI ROTABILI DOTATI <strong>DI</strong>CABINA <strong>DI</strong> GUIDA (LOCOMOTIVE, MEZZILEGGERI, ETR E VETTURE PILOTA)CONAPPARECCHIATURE PER IL CONTROLLODELLA MARCIA DEI TRENI (SCMT, ETCS)O PER IL SUPPORTO ALLA CONDOTTA(SCC)1. Tutti i rotabili dotati di cabina diguida (Locomotive, mezzi leggeri, ETR evetture pilota) attrezzati con leapparecchiature di controllo dellaTesto <strong>RCF</strong>3.7 I parametri e le caratteristiche diogni veicolo, circolante isolato oaccoppiato ad altri veicoli, rilevanti perla sicurezza della circolazione e leeventuali procedure da rispettare,devono essere riportati per ciascunveicolo nelle Disposizioni Particolari diCircolazione (DPC) ad esso relative. Ilpersonale che svolge attività connessecon la sicurezza deve essere in possessodelle informazioni riportate nelle DPCnecessarie alle specifiche mansioniModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommentiPagina 285 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>marcia dei treni (SCMT, ETCS) o per ilsupporto alla condotta (SSC) devonoessere muniti di apposite targhettedove sono indicate, attraversoapposita simbologia, le tipologie diattrezzaggio. Tali targhette, chepossono essere di tipo autoadesivo,devono essere applicate su entrambele fiancate esterne del rotabile inprossimità di ogni cabina di guida ( allato della porta di accesso o sotto ilfinestrino).2. La simbologia da utilizzare aseconda dell’attrezzaggio di bordodeve essere quella riportata nellaseguente tabella.Testo <strong>RCF</strong>svolte.3.11 I treni devono essere attrezzati conun sottosistema di bordo (SSB) delsistema di protezione compatibile con ilsottosistema di terra (SST) del sistema diprotezione presente sulle linee dapercorrere.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentiPagina 286 di 287


Testo <strong>PGOS</strong>Testo <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti3. La simbologia riportata nellapredetta tabella, unitamente allacorrispondente esplicazione, deve,essere riportata sui libri di bordo delrotabile interessato in corrispondenzadel proprio numero identificativo.Pagina 287 di 287

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