TABELLA DI RAFFRONTO DISPOSIZIONI 2005-RCF. - Rfi
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Testo DISPOSIZIONIRete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.Articolo 2Domanda del certificato di sicurezza per iltrasporto di merci pericolose1. In conformità alle procedure in vigore nelladomanda del Certificato di sicurezza inoltrataa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - DirezioneTecnica Certificazione Sicurezza ImpreseFerroviarie Via Luigi Alamanni 4 50123 Firenzele imprese ferroviarie devono indicare:a. l'elenco delle classi di pericolo delle mercipericolose secondo il RID interessate altrasporto;b. l'elenco e la tipologia degli scali mercipresso i quali effettueranno laterminalizzazione delle merci pericolose;c. le relazioni nazionali ed internazionali sullequali effettueranno servizi di trasportoferroviario di merci pericolose.2. Le classi di pericolo di cui al precedentecomma 1.a devono essere comprese nelcertificato di formazione professionale delconsulente per la sicurezza dei trasporti dimerci pericolose di cui al successivo articolo 3comma1.b.Articolo 3Requisiti generaliTesto RCFanche delle persone e cosetrasportate, deve rispettare:a.1. il limite di massa ammessodall’infrastruttura e da ciascunveicolo del convoglio;a.2. il profilo limite della sagoma deiveicoli ammesso dall’infrastruttura;a.3. i limiti di velocità impostidalle caratteristiche della linea dapercorrere;a.4. i limiti di velocità ammessidai veicoli del convoglio;a.5. i vincoli imposti dalla suacomposizione e dalla sua frenatura.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti1. Le imprese ferroviarie devono produrrecopia della seguente documentazione:a. Comunicazione della nomina di uno o piùconsulenti per la sicurezza dei trasporti dimerci pericolose ai sensi del D.Lg.;. 4 febbraio2000, n. 40 nonché la loro accettazioned'incarico;b. certificatoli di formazione professionalePagina 34 di 200
Testo DISPOSIZIONIvalevole per la modalità ferroviaria, rilasciato/ial/ai consulente/i dal Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento deitrasporti terrestri, ai sensi del D.Lg.;. 4 febbraio2000, n. 40, o da altro organo competentedell'Unione Europea;c. comunicazione all'ufficio periferico delDipartimento dei trasporti terrestri del Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti competenteper territorio della nomina di cui alprecedente comma 1.a, ai sensi del D.Lgs. 4febbraio 2000, n. 40;2. Le imprese ferroviarie devono integrare ladocumentazione del Sistema di Gestionedella Sicurezza, adottato ai SL'fisi delladisposizione n. 13 del 26 giugno 2001 comemodificata dalle disposizioni n. 33 del 12novembre 2002, n. 56 del 29 dicembre 2003 en. 15 del 19aprile 2004, con:a. la designazione, all'interno della sezione 2del "Manuale" del Sistema di Gestione dellaSicurezza predisposto, della figura direzionaleresponsabile dell'organizzazione del trasportodelle merci pericolose ai sensi delladisposizione del gestore infrastruttura n.10/2001 del 8 giugno 2001 come modificatadalla disposizione n. 26/2002 del 9 settembre2002 "Requisiti per la qualificazioneprofessionale del personale delle ImpreseFerroviarie e della Divisione Infrastruttura chesvolge attività direzionali di organizzazione ecoordinamento della sicurezza dell'esercizio".Testo RCFModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommentib. una sezione II nel “Manuale" del Sistema diGestione della Sicurezza intitolataPagina 35 di 200
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Testo <strong>DI</strong>SPOSIZIONIRete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.Articolo 2Domanda del certificato di sicurezza per iltrasporto di merci pericolose1. In conformità alle procedure in vigore nelladomanda del Certificato di sicurezza inoltrataa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - DirezioneTecnica Certificazione Sicurezza ImpreseFerroviarie Via Luigi Alamanni 4 50123 Firenzele imprese ferroviarie devono indicare:a. l'elenco delle classi di pericolo delle mercipericolose secondo il RID interessate altrasporto;b. l'elenco e la tipologia degli scali mercipresso i quali effettueranno laterminalizzazione delle merci pericolose;c. le relazioni nazionali ed internazionali sullequali effettueranno servizi di trasportoferroviario di merci pericolose.2. Le classi di pericolo di cui al precedentecomma 1.a devono essere comprese nelcertificato di formazione professionale delconsulente per la sicurezza dei trasporti dimerci pericolose di cui al successivo articolo 3comma1.b.Articolo 3Requisiti generaliTesto <strong>RCF</strong>anche delle persone e cosetrasportate, deve rispettare:a.1. il limite di massa ammessodall’infrastruttura e da ciascunveicolo del convoglio;a.2. il profilo limite della sagoma deiveicoli ammesso dall’infrastruttura;a.3. i limiti di velocità impostidalle caratteristiche della linea dapercorrere;a.4. i limiti di velocità ammessidai veicoli del convoglio;a.5. i vincoli imposti dalla suacomposizione e dalla sua frenatura.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetenteOsservazioni ecommenti1. Le imprese ferroviarie devono produrrecopia della seguente documentazione:a. Comunicazione della nomina di uno o piùconsulenti per la sicurezza dei trasporti dimerci pericolose ai sensi del D.Lg.;. 4 febbraio2000, n. 40 nonché la loro accettazioned'incarico;b. certificatoli di formazione professionalePagina 34 di 200