TABELLA DI RAFFRONTO DISPOSIZIONI 2005-RCF. - Rfi

TABELLA DI RAFFRONTO DISPOSIZIONI 2005-RCF. - Rfi TABELLA DI RAFFRONTO DISPOSIZIONI 2005-RCF. - Rfi

25.08.2015 Views

Testo DISPOSIZIONI- Il comma 7 è così sostituito:7. La partenza dei treni può essere ordinatadal dirigente o, in determinate situazioni,avvenire di iniziativa del macchinista, dopo ilsegnale di "pronti" del capotreno, secondoquanto previsto dal Regolamento sui Segnali. Ipredetti agenti devono, prima dellicenziamento, in relazione ai compitiaffidatigli e per quanto altro possibile,accertare che il convoglio sia in condizioni dipartire. Il personale addetto alla formazionedei treni ed il capotreno devono accertare,secondo le attribuzioni loro conferite dalleapposite Istruzioni, che il treno si trovi nellecondizioni di sicurezza richieste per quantoriguarda il computo della frenatura, lecaratteristiche, il carico e la circolabilità deirotabili .-Il comma 8 è così sostituito:8. La partenza dei treni può avvenire diiniziativa del macchinista nelle seguentisituazioni:a) nelle località di servizio non presenziate dadirigente movimento;b) in determinate stazioni presenziate dadirigente movimento e ubicate su linee adoppio binario, purché si verifichino leseguenti condizioni:- il binario da cui avviene la partenza siadotato di segnale di partenza, che, secomune a più binari, deve essere integrato dasegnale sussidiario di partenza o da segnalebasso luminoso o da indicatore basso dipartenza distinti e riferiti al binario da cuiavviene la partenza medesima;- il segnale di partenza si disponga a viaTesto RCF9.6 L’agente di condotta di un treno inpartenza deve assicurarsi del regolareinoltro del treno.9.1 Ogni agente che svolge attivitàconnesse con la sicurezza dellacircolazione deve accertare, perquanto di sua competenza, che lapartenza del treno avvenga incondizioni di sicurezza.ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetentePagina 2 di 200Osservazioni ecommenti

Testo DISPOSIZIONIlibera, e, se esso è comune a più binari,anche l'eventuale segnale sussidiario dipartenza si disponga a via libera oppure ilsegnale basso o l'indicatore basso di partenzadi cui al precedente alinea forniscanol'aspetto specificamente previsto dalRegolamento sui Segnali;- la manovra del segnale di partenza sia fattadirettamente dal dirigente, oppure siavincolata a distinto consenso elettrico o aspecifico ordine registrato del dirigentemedesimo;- esistano collegamenti di sicurezza chevincolino tutto l'itinerario che deve esserepercorso dal treno. In caso di segnale dipartenza comune a più binari, le Unitàperiferiche interessate possono derogare datale condizione purché la manovra delsegnale basso o dell’'indicatore bassoavvenga come stabilito dal precedentealinea;c) in determinate stazioni presenziate dadirigente movimento e ubicate su linee asemplice binario, purché, in aggiunta allecondizioni di cui al punto b), esista il bloccoelettrico.I binari delle stazioni presenziate da dirigentemovimento, su cui è previsto che il treno partad'iniziativa dal macchinista, devono essereindicati nell'orario di servizio, specificandoquelli muniti di segnale di partenza comune .Il comma 8 bis è così sostituito:8 bis. In caso di partenza con segnale a viaimpedita da binari ove è previsto che ilmacchinista parta di iniziativa, quest'ultimopuò partire d'iniziativa anche nelle stazioniTesto RCFModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetentePagina 3 di 200Osservazioni ecommenti

Testo <strong>DI</strong>SPOSIZIONIlibera, e, se esso è comune a più binari,anche l'eventuale segnale sussidiario dipartenza si disponga a via libera oppure ilsegnale basso o l'indicatore basso di partenzadi cui al precedente alinea forniscanol'aspetto specificamente previsto dalRegolamento sui Segnali;- la manovra del segnale di partenza sia fattadirettamente dal dirigente, oppure siavincolata a distinto consenso elettrico o aspecifico ordine registrato del dirigentemedesimo;- esistano collegamenti di sicurezza chevincolino tutto l'itinerario che deve esserepercorso dal treno. In caso di segnale dipartenza comune a più binari, le Unitàperiferiche interessate possono derogare datale condizione purché la manovra delsegnale basso o dell’'indicatore bassoavvenga come stabilito dal precedentealinea;c) in determinate stazioni presenziate dadirigente movimento e ubicate su linee asemplice binario, purché, in aggiunta allecondizioni di cui al punto b), esista il bloccoelettrico.I binari delle stazioni presenziate da dirigentemovimento, su cui è previsto che il treno partad'iniziativa dal macchinista, devono essereindicati nell'orario di servizio, specificandoquelli muniti di segnale di partenza comune .Il comma 8 bis è così sostituito:8 bis. In caso di partenza con segnale a viaimpedita da binari ove è previsto che ilmacchinista parta di iniziativa, quest'ultimopuò partire d'iniziativa anche nelle stazioniTesto <strong>RCF</strong>ModificatoprincipioprevigenteProceduradiinterfacciaOperatorecompetentePagina 3 di 200Osservazioni ecommenti

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!