24.08.2015 Views

VERONA MEDICA

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FNOMCeOMaster abilitante per le funzionidi medico competenteLa FNOMCeO ha trasmesso al Ministerodell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca una nota circa la attivazionedel Master abilitante per lefunzioni di medico competente.Come è noto i medici in possessodella specializzazione in igiene emedicina preventiva o in medicinalegale, conseguita dopo l’entrata invigore del D.Lgs. 81/08, sono tenutia svolgere il percorso formativo dicui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.81/08 (Master abilitante per le funzionidel medico competente) ai finidello svolgimento delle funzioni dimedico competente.Allo stato attuale risulta però chemolte Università non hanno attivatoil Master, lasciando una plateadi medici nella impossibilità diadempiere al percorso formativorichiesto dal Legislatore.Si ricorda che la Federazione connota del 23 settembre 2010 trasmessaai Ministro della Salute, Prof. FerruccioFazio, aveva chiesto di chiarirese, nelle more della emanazionedel decreto sul percorso formativo, isoggetti d cui sopra potessero effettuarel’attività di medico competente.La FNOMCe0, infatti, riteneva cheper tali soggetti dovesse essere predispostauna disciplina transitoriache permettesse loro di svolgere lefunzioni di medico competente. Tuttoquesto anche alla luce del contenziosoamministrativo in essere.Il TAR Campania con sentenza n.556/09 aveva stabilito che dovesseessere fatta chiarezza “sia inordine al valore dei corsi formativi,cioè se essi siano titolo perl’iscrizione nell’elenco dei medicicompetenti, o se, come apparedesumibile dal tenore letteraledell’art. 38 del D.Lgs. 81/08, sianosoltanto una condizione perl’esercizio dell’attività di medicocompetente, sia in ordine al regimetransitorio da applicare nellemore della istituzione dei corsi dequo”.Ciò detto però il Ministero della Salute— Direzione Generale della PrevenzioneSanitaria — Ufficio Il- ha invecechiarito che, non avendo il Legislatoreprevisto un regime transitorio,gli specialisti in igiene e medicinapreventiva o in medicina legale conspecializzazione conseguita dopol’aprile 2008, nelle more della attivazionedel percorso formativo, nonpossano esercitare l’attività di medicocompetente e correlativamentenon debbano essere inseriti nell’elenconazionale dei medici competenticosì come negli elenchi provinciali deimedici competenti. (All. n. 2)Ciò non toglie che ad oggi si rilevache il problema inerente alla fattispeciesopraesposta è ancora presentee permane quindi un pregiudizio lamentatoda numerosi specialisti.Amedeo BiancoLa riforma di agostosalva gli ordini professionaliCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficialen. 189 del 14 agosto 2012 è entratain vigore la ‘’Riforma degli Ordinamentiprofessionali, a norma dell’articolo 3,comma 5, del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n.148” (all. 1)’’, che regolamenta le professioni“il cui esercizio è consentito soloa seguito d’iscrizione in ordini o collegisubordinatamente al possesso di qualificheprofessionali o all’accertamento dellespecifiche professionalità”. Gli Ordiniprofessionali, che rischiavano di scomparirea seguito di una norma dell’estate2011, (il c.d. decreto salva Italia chestabiliva che in mancanza di una riformaentro il 13 agosto 2012 gli ordini professionalisarebbero stati tutti ‘automaticamenteaboliti’) sono oggi sopravvissutigrazie alla riforma varata dal governo nelDpr del 7 agosto scorso.Fra le novità in campo sanitario, la riformaregolamenta l’accesso e l’eserciziodell’attività professionale, definisce lalibera concorrenza e la pubblicità informativae dispone alcuni adempimentie obblighi ai quali il professionista deveottemperare.Ferma la disciplina dell’esame di Stato,quale prevista in attuazione dei principidi cui all’articolo 33 della Costituzione, ilregolamento prevede che l’accesso alleprofessioni sia libero, senza alcuna limitazioneall’iscrizione agli albi professionalise non in forza di previsioni inerentiil possesso o il riconoscimento dei titoliprevisti per l’esercizio della professione.La formazione di albi speciali, legittimantispecifici esercizi dell’attività professionale,fondati su specializzazioni ovvero titolio esami ulteriori, è ammessa solo suprevisione espressa di legge.No dunque a limitazioni, in qualsiasiforma, del numero di persone titolate aesercitare la professione, salve deroghe<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!