ATTUALITàper ottenere e mantenere l’accredita-mentoda parte del SSN.Leggendo queste disposizioni,nonnascono dubbi di sorta che il legislatorecon questa legge, che è daconsiderare un caposaldo della riformadella sanità, abbia voluto imporrea tutti i medici professionisti del SSNsiano essi dipendenti o liberi professionistiin contratto o in convenzioneun aggiornamento professionale adeguatoai rapidi sviluppi della ricercascientifica. In esso non si parla tuttaviaassolutamente dei liberi professionistiextra servizio sanitario pubblicoo extra accreditamento. Ciò lasciaintendere che di quest’ultimi, ovverodei liberi professionisti,non inseritinell’alveo del pubblico,se ne sarebberooccupati, come da norme istitutive,gli Ordini professionali.Siamo andati avanti così, con alternee divergenti vicende (vedasi ad es.TAR Lazio del 18.11.2004 e circolarivarie),senza che il legislatore maichiarisse veramente di quali liberi professionistiintendesse parlare. Non sipuò ignorare infatti che ai dipendentiera stata concessa la possibilità diesercitare una cosiddetta libera professioneintra-moenia (ed anche extramoenia), per cui vigendo comunqueanche per questa attività un rapportocon l’Ente andava regolato (edimposto) un aggiornamento ed unaformazione per così dire l.p. Ciò sinoal recente decreto legge n. 138 del13.8.2011 il quale con l’art. 3 comma5 punto b) ha posto fine ai molti dubbie così ha disposto:“Fermo restandol’esame di Stato di cui all’art. 33comma 5 della Costituzione per l’accessoalle professioni regolamentate,gli ordinamenti professionali devonogarantire che l’esercizio dell’attività rispondasenza eccezioni ai principi dilibera concorrenza... Gli ordinamentiprofessionali dovranno essere riformatientro 12 mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto perrecepire i seguenti principi: …b) previsione dell’obbligo per il professionistadi seguire percorsi diformazione continua permanentepredisposti sulla base di appositi regolamentiemanati dai consigli nazionali,fermo restando quanto previstodalla normativa vigente in materiadi educazione continua in medicina(ECM). La violazione dell’obbligo diformazione continua determina unillecito disciplinare e come tale è sanzionatosulla base di quanto stabilitodall’ordinamento professionale chedovrà integrare tale previsione.Con un linguaggio più attuale si riconfermaquanto era già previsto nel1946 con la ricostituzione degli Ordiniprofessionali.Il punto dolente della quaestio almenoper i liberi professionisti è l’introduzionenel frattempo del sistema dell’ECMin cui li si vorrebbe far rientrare. Il sistemaECM potrà forse soddisfare imedici che intrattengono un rapportocon il SSN pubblico,ma vi sono svariateragioni che non possono soddisfarei liberi professionisti.In primis i costi in tempo e risorseeconomiche che non sonoindifferenti,anzi, e che sono a totalecarico del l.p. Se si prescinde,infatti,da qualche sporadica iniziativa diEnti Pubblici o accreditati per i qualile spese previste sono minime, i costiper viaggi,vitto e alloggio e iscrizionesono di tutto rilievo per un professionistache deve far quadrare il bilancioe …vivere. Ciò specialmenteper determinate discipline. Ancheil tempo dedicato a questi corsi,incontri,convegni incide significativamentee il l.p. deve rimettersi al mercatolibero e non gode di un budget dibase su cui contare.Ma le note dolenti non sono solamentequeste.Vi sono altri elementi del sistemaECM molto discutibili: la scarsa valorizzazionedelle pubblicazioni scientifiche,come se una ricerca scientificarichiedesse solamente qualche oradi attività. Altrettanto può essere dettocirca l’impegno riconosciuto per lafrequenza di corsi di perfezionamento(sempre ad alti costi!). Spesso gliargomenti dei corsi ECM sono scarsa-menteattinenti alla libera professioneed investono prevalentementeun’eventuale attività ospedaliera,gliargomenti dovrebbero essere maggiormentefinalizzati all’attività l.p.mentre al contrario argomenti chesono o potrebbero diventare di altointeresse per i l.p. non vengono attribuitia determinate discipline o moltoraramente e solo da parte di pochiorganizzatori. La frequenza presso ireparti ospedalieri o analoghi risulterebbespesso uno dei mezzi piùidonei per l’aggiornamento del l.p.,ma non è prevista. Il legislatore poiriguardo alla formazione continuanon considera (né mai lo ha fatto)che vi sono svariate discipline medichele quali per propria formazionee campo d’indagine hanno bisognodell’apporto del sapere di altre facoltà(vedasi ad es. l’apporto dellagiurisprudenza per i medici legali,dell’ingegneria per i medici del lavoro,della psicologia per gli psichiatriecc, ecc.).Una osservazione conclusiva: se ilsistema ECM imposto ai liberi professionistifosse finalizzato all’inserimentonel SSN potrebbe anchetrovare una valida e soddisfacentegiustificazione,se questo non è nelleprevisioni, ma è visto solamentecome un carico oneroso da porre suil.p., è per lo meno auspicabile che lasua regolamentazione preveda deipercorsi formativi molto liberalizzatied autogestiti dagli stessi liberi professionistida sottoporre eventualmenteal vaglio ordinistico.Note Bibliografiche– DLCPS n. 233 del 13.9.1946 - in particolareart.3Decreto Legislativo n.502-30 dicembre1992-Riordino della disciplina in materiasanitaria, a norma dell’articolo 1della legge 23 ottobre 1992 n. 421.– Decreto Legislativo n.229-19 giugno1999-Norme per la razionalizzazionedel Servizio sanitario nazionale, a normadell’articolo 1 della legge 30 novembre1998, n. 419.– Circolare Ministero della Salute del 5marzo 2002Intesa della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato,le Regionie le Provincie autonome di Trentoe Bolzano-23 marzo 2005-Intesa, aisensi dell’art.8,comma 6,della legge5.6.2003 n. 131 in attuazione dell’art.1, comma 173,della legge 30 dicembre2004, n. 311– Sentenza TAR Reg. Lazio del18.11.2004 ( FIMMG/MINISTERO SA-LUTE/FISM)– Accordo della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni ele Provincie autonome di Trento e Bolzano- 14 dicembre 2006-Proroga del32 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>
ATTUALITàregime sperimentale del Programma dieducazione continua in medicina– Accordo della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvincie autonome di Trento e Bolzano- 16 marzo 2006 - Piano nazionaledell’aggiornamento del personale sanitario2005-2007– Accordo della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni ele Provincie autonome di Trento e Bolzano- 01 agosto 2007-Riordino delsistema ECM– Legge n. 244 -24 dicembre 2007-Disposizioniper la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2008).– Decreti del Ministero della Salute del17.03.2008 e del 24 settembre 2008 -Ricostituzione della Commissione Nazionaleper la Formazione Continua.– Accordo della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo stato le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzano-05novembre 2009 ai sensi dell’articolo4 del decreto legislativo 28 agosto1997 n. 281 concernente il nuovo sistemaECM - Accreditamento dei ProviderECM, formazione a distanza, obiettiviformativi, valutazione della qualità delsistema formativo sanitario,attività formativerealizzate all’estero, liberi professionisti.– D.P.C.M.26 Luglio 2010 - Recepimentodell’Accordo tra lo Stato,le Regionie le Province autonome di Trento eBolzano,stipulato in data 5 Novembre2009, in materia di accreditamentodei Provider ECM, formazione adistanza,obiettivi formativi, valutazionedella qualità del sistema formativosanitario, attività formative realizzateall’estero e liberi professionisti.– Decreto del Ministero della Salute -26febbraio 2010-Versamento di un contributoalle spese e accreditamento esvolgimento delle attività di formazionecontinua.– Determinazione della Commissionenazionale per la formazione continua- 07 ottobre 2010 - in materia di violazioni– Legge n. 214 -22 dicembre 2011-Conversionein legge, con modificazioni,del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201 recante disposizioni urgenti per lacrescita, l’equità e il consolidamentodei conti pubblici.– Decreto Legge n.138 del 13.8.2011-ulteriorimisure urgenti per la stabilizzazionefinanziaria e per lo sviluppo.– Accordo Stato-Regioni del 19.4.2012 (G.U. n. 111 del 14.5.2012 )D.P.R. n.137 del 7.8.2012 in tema di riordinodelle professioni.– Decreto Legge n.158 del 13 settembre2012, n. 158 - Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese medianteun più alto livello di tutela dellasalute.– Benciolini P., Cagli V., Dammarco F.,Danieli G., Cento anni di professione alservizio del Paese,ed. FNOMCeO 2010.– Zatti Paolo, Le fonti di autodisciplina,ed. CEDAM PD 1996Corsi FAD sul portale FNOMCeOSi rammenta che sul portale della FNOMCeO ( http://portale.fnomceo.it/fnomceo/home.2puntOT) sono ancora disponibili i corsi FAD:<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>33