PROFESSIONE E LEGGED.L. 179/12PEC e “Sanità” elettronica:le nuove normeSulla Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana n. 245 del 19 ottobre2012, Supplemento Ordinario n.194/L, è stato pubblicato il decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 recante“Ulteriori misure urgenti per la crescitadel Paese”.Il provvedimento contiene tra l’altrodisposizioni di particolare interesseper la categoria medica e per gli Ordiniprovinciali.In particolare l’art. 5 recante “Postaelettronica certificata — indice nazionaledegli indirizzi delle impresee dei professionisti” dispone che“al fine di favorire la presentazione diistanze, dichiarazioni e dati, nonché loscambio di informazioni e documentitra la pubblica amministrazione e leimprese e i professionisti in modalitàtelematica, è istituito, entro seimesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto e con le risorseumane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, ilpubblico elenco denominato Indicenazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC)delle imprese e dei professionisti,presso il Ministero per lo sviluppoeconomico.2. L’Indice nazionale di cui al comma1 è realizzato a partire dagli elenchidi indirizzi PEC costituiti presso il registrodelle imprese e gli ordini o collegiprofessionali, in attuazione di quantoprevisto dall’articolo 16 del decretolegge29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2.3. L’accesso all’INI-PEC è consentitoalle pubbliche amministrazioni, nonchéai professionisti e alle imprese inesso presenti.4. Il Ministero per lo sviluppo economico,al fine del contenimento deicosti e dell’utilizzo razionale delle risorse,si avvale per la realizzazione egestione operativa dell’Indice nazionaledi cui al comma 1 delle struttureinformatiche delle Camere di commerciodeputate alla gestione del registroimprese e ne definisce con proprioregolamento, da emanare entro60 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, le modalità diaccesso e di aggiornamento.5. Nel regolamento di cui al comma4 sono anche definite le modalità ele forme con cui gli ordini e i collegiprofessionali comunicano all’Indicenazionale di cui al comma 1tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionistidi propria competenzae sono previsti gli strumenti telematiciresi disponibili dalle Camere dicommercio per il tramite delle propriestrutture informatiche al fine di ottimizzarela raccolta e aggiornamentodei medesimi indirizzi”.L’art. 7 concernente “Trasmissionetelematica delle certificazionidi malattia nel settore pubblico”introduce misure, volte ad estenderela procedura relativa alla trasmissionetelematica delle certificazionidi malattia attualmente utilizzata datutti i dipendenti del settore privato edalla gran parte di dipendenti pubblici,anche alle categorie di dipendentidel settore pubblico attualmente nonricomprese nel regime del D.Lgs.165/01, rafforzando le iniziative in attoper assicurare un quadro completodelle assenze nei settori pubblico eprivato e un efficace sistema di controllodelle stesse, nonché per semplificaregli adempimenti a carico deilavoratori e dei medici.Rimane comunque esclusodall’obbligo di rilascio in modalitàtelematica delle certificazioni dimalattia il personale appartenentealle Forze armate e ai Corpi armatidello Stato e al Corpo nazionaledei Vigili del fuoco.Con riferimento al certificato inerenteal congedo per la malattia delfiglio, di cui ali’ art. 47 del D.Lgs151/01, l’art. 7, comma 3, del decretolegge179/12 mira inoltre a uniformaregli adempimenti a carico dei medicicuranti, che non dovranno utilizzareprocedure diverse (telematiche ocartacee) in base alla tipologia di lavoratore.La certificazione viene inviatadal medico curante del SSNovvero dal medico convenzionatodirettamente all’INPS utilizzandoil sistema per la trasmissione telematicadelle certificazioni di malattiarealizzato in attuazione deldecreto del Ministro della salutedel 26 febbraio 2010, attualmenteutilizzato dalla quasi totalità deimedici curanti.Le relative modalità attuative sono rimessead un decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, su propostadel Ministro per la Pubblica amministrazionee la semplificazione, delMinistro delegato per l’innovazionetecnologica e del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanzee con il Ministro della Salute, previoparere del Garante per I protezionedei dati personali.La norma mira, quindi, a uniformaregli adempimenti a carico dei medicicuranti, ampliando le funzionalità delleprocedure telematiche già in uso.L’art. 7 prevede infine che ai fini dellafruizione del congedo per la malattiadel figlio è il lavoratore checomunica direttamente al medico,all’atto della compilazione del certificatodi cui al comma 3 dell’articolo47, del D.Lgs. 151/01 le generalitàdel genitore che usufruirà delcongedo medesimo.L’art. 12 recante “Fascicolo sanitarioelettronico e sistemi di sorveglianzanel settore sanitario”dispone che il fascicolo sanitario elettronicoè l’insieme di dati e documentidigitali di tipo sanitario e sociosanitariogenerati da eventi clinici presenti etrascorsi riguardanti l’assistito.Il fascicolo sanitario (FSE), istituitodalle regioni e province autonome, èalimentato in maniera continuativa,senza ulteriori oneri per la finanzapubblica, dai soggetti che prendono28 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>
PROFESSIONE E LEGGEin cura l’assistito nell’ambito del serviziosanitario nazionale e dei servizisocio sanitari regionali, nonché su richiestadel cittadino, con i dati mediciin suo possesso. La consultazionedei dati e documenti presenti nelFSE di cui al comma 1, per le finalitàdi cui alla lettera a) del comma 2,può essere realizzata soltanto conil consenso dell’assistito e semprenel rispetto del segreto professionale,salvo i casi di emergenza sanitariasecondo modalità individuatea riguardo. Il mancato consenso nonpregiudica il diritto all’erogazione dellaprestazione sanitaria.L’art. 13 recante “Prescrizione medicae cartella clinica digitale” disponeche “le regioni e le provinceautonome, entro 6 mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto-legge,provvedono alla gradualesostituzione delle prescrizioni informato cartaceo con le equivalentiin formato elettronico, in percentualiche, in ogni caso, non dovrannorisultare inferiori al 60 percento nel2013, all’80 percento nel 2014 e al 90percento nel 2015.2. Dal 10 gennaio 2014, le prescrizionifarmaceutiche generate in formatoelettronico sono valide su tutto il territorionazionale. Con decreto del Ministrodella salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza permanente peri rapporti Stato regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano,sono definite le modalità di attuazionedel presente comma.3. I medici interessati dalle disposizioniorganizzative delle regioni dicui al comma 1, rilasciano le prescrizionidi farmaceutica e specialisticaesclusivamente in formato elettronico.L’inosservanza di tale obbligocomporta l’applicazione di quantoprevisto dall’articolo 55-septies,comma 4, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165”.Al fine di consentire un esame piùapprofondito della materia è possibilescaricare copia del provvedimentosul portale della FNOMCeO al linkgazzetta ufficiale.Certificazioni telematichedi malattiaInformiamo gli iscritti che la segreteria dell’Ordineè ora in grado di rilasciare ai medici che nedovessero avere necessità le credenziali di accessoal portale INPS per la compilazione deicertificati di malattia a l personale dipendente.Per ottenerle è necessario accedere alla segreteriapersonalmente.dei Dott. A. e V. Corato S.n.c.ARTICOLI SANITARI PER FARMACIE ED OSPEDALIREAGENTI - APPARECCHI E VETRERIA CHIMICA<strong>MEDICA</strong>ZIONE ASETTICA ED ANTISETTICA37122 <strong>VERONA</strong> - Corso Porta Nuova, 131/a - Tel. 045/8007384 - 8002836Fax 045/8006737<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>29