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VERONA MEDICA

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

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PROFESSIONE E LEGGEspongono garanzie sanitarie mediantel’obbligo di idonea certificazionemedica, linee guida per l’effettuazionedi controlli sanitari sui praticanti e perla dotazione e l’impiego di defibrillatorisemiautomatici e di eventuali altri dispositivisalvavita, da parte di societàsportive professionistiche e dilettantistiche.OnaosiPer il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno2007 la misura del contributo obbligatorioalla Fondazione Onaosi èstabilita forfettariamente per ogni contribuentein 12 euro mensili per gli ultimi5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10euro mensili per gli anni 2005 e 2006,e in 11 euro per il 2007. Per il periodo1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 ilcontributo a carico dei nuovi obbligatiè stabilita forfettariamente con gli stessiimporti. Dall’entrata in vigore del decretoè estinta ogni azione o processo relativoalla determinazione, pagamento,riscossione o ripetizione dei contributi.Carlo Matteo PeruzziniCassazione. Condannato il medicoanche se rispettoso delle linee guidaSi ritiene opportuno trasmettere la Sentenzadella Corte di Cassazione Sez.Penale n. 35922 del 19 settembre 2012inerente alla responsabilità professionalemedica e specificatamente al valoredelle linee guida e alle conseguenzederivanti dalla loro violazione.La Corte Suprema della Cessazione inun primo passaggio chiave della sentenzarileva che “è opportuno rimarcareche la posizione di garanzia che il medicoassume nei confronti del pazientegli impone l’obbligo di non rispettarequelle direttive [ergo, per quanto interessa,le linee guida] laddove essesiano in contrasto con le esigenze dicura del paziente. In definitiva, non vipotrà essere esenzione da responsabilitàper il fatto che siano state seguitelinee guida o siano stati seguiti protocolliove il medico non abbia compiutocolposamente la scelta che in concretosi rendeva necessaria. Ciò soprattuttoallorquando le linee guide asseritamenteseguite siano obiettivamente ispiratea soddisfare solo esigenze di economiagestionale ovvero allorquando questesi palesino obiettivamente vetuste,inattuali, finanche controverse. Rimane,pertanto, la possibilità per il giudice penaledi valutare la condotta del medicoaiia luce del parametro dell’agentemodello e di censurarne l’appiattimentoalle linee guida” qualora la particolaritàdella fattispecie concreta sottopostaal suo esame avrebbe potuto imporreo consigliare un percorso diagnosticodiverso”.La Corte Suprema di Cassazione nelleconclusioni e nel tentativo di inquadraredal punto di vista normativo le linee guidaafferma inoltre che può ‘certamenteaffermarsi che le stesse, pur rappresentandoun importante ausilio scientifico,don il quale il medico è tenuto aconfrontarsi, non eliminano l’autonomiadei medico nelle scelte terapeutiche(l’arte medica, mancando persua stessa natura di protocolli scientificia base matematica... [...] spessoprospetta diverse pratiche o soluzioniche l’esperienza ha dimostrato efficaci,da scegliere oculatamente in relazionead una cospicua serie di varianti che,legate al caso specifico, solo il mediconella contingenza della terapia, può apprezzare).“Questo concetto, di libertànelle scelte terapeutiche del medico,è un valore che non può essere compromessoa nessun livello né- dispersoper neesuna ragione, pena la degradazionedel medico a livello di sempliceburocrate, con gravi rischi p e r la salutedi tutti”.amedeo BiancoComunicare il quesito od il sospetto diagnosticoÈ indice di correttezza deontologica e di buona pratica clinicaAlcuni Direttori Sanitari e Responsabili di Distretto ci hanno in varie occasioni comunicato che è ancora abbastanza diffusa la pessima abitudinedi richiedere visite specialistiche ed accertamenti diagnostici senza comunicare il quesito, o, meglio il sospetto diagnostico.Tale comportamento può essere ammissibile in alcune situazioni particolari ma nella generalità dei casi è contrario alla buona pratica clinica ed alCodice Deontologico (artt. 59, 62) e può in alcune situazioni critiche configurare un reato ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale.È altrettanto indice di correttezza deontologica e soprattutto di buona pratica clinica per TUTTI riportare sulle richieste di accertamenti• data di emissione del documento in cui viene indicata la richiesta• timbro personale del medico proponente• firma (se possibile LEGGIBILE) del medico proponente• infine ma non per ultimo: indicazione del motivo e/o del sospetto clinico alla base della richiesta di accertamenti<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>27

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