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VERONA MEDICA

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

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PROFESSIONE E LEGGEApprovato il Decreto Balduzzi.Una sintesiRIFORMA DELLE CURE PRIMARIE(ART. 1)L’assistenza territoriale. Arrivano gliambulatori H24 con medici e infermieriLe regioni organizzano l’assistenzaprimaria secondo modalità operativemonoprofessionali denominate aggregazionifunzionali territoriali (AFT)e forme organizzative multiprofessionalidenominate unità complessedi cure primarie (UCCP) che eroganoprestazioni assistenziali tramite ilcoordinamento e l’integrazione deimedici, delle altre professionalità convenzionatecon il Ssn, degli infermieri,delle ostetriche, delle tecniche, dellariabilitazione, della prevenzione e delsociale a rilevanza sanitaria. Le unitàcomplesse di cure primarie sono costituitein reti di poliambulatori territorialidotati di strumentazione di base,aperti al pubblico per tutto l’arco dellagiornata, nonché nei giorni prefestivi efestivi con idonea turnazione. Le unitàcomplesse operano in coordinamentoe in collegamento telematico conle strutture ospedaliere. Le regioni, attraversosistemi informatici, assicuranol’adesione obbligatoria dei mediciall’assetto organizzativo e al sistemainformativo nazionale, compresi gliaspetti relativi al sistema della tesserasanitaria nonché la partecipazione attivaall’implementazione della ricettaelettronica.Le aggregazioni funzionali territoriali(AFT) e le unità complesse di cureprimarie (UCCP) erogano l’assistenzaprimaria attraverso personale convenzionatocon il Ssn. Le Regionipossono, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, prevederela presenza, nelle medesimestrutture sulla base della convenzionenazionale, anche di personale dipendentedel Ssn in posizione di comandoove il soggetto pubblico incaricatodell’assistenza territoriale sia diversodalla struttura di appartenenza.Per i medici di medicina generalearriva il ruolo unicoIl personale convenzionato è costituitodai medici di medicina generale,dai pediatri di libera scelta e daglispecialisti ambulatoriali. Per i medicidi medicina generale è istituito il ruolounico, disciplinato dalla convenzionenazionale, fermi restando i livelli retributivispecifici delle diverse figureprofessionali.Le attività e le funzioni disciplinatedall’accordo collettivo nazionale sonoindividuate tra quelle previste nei Leanei limiti delle disponibilità finanziariecomplessive del Ssn, fatto salvoquanto previsto dalle singole Regionicon riguardo ai livelli di assistenza edalla relativa copertura economica acarico del bilancio regionale.Nell’ambito del Patto della salute vengonodefinite modalità, criteri e procedureper valorizzare, ai fini dellaformazione specifica in medicina generale,l’attività remunerata svolta daimedici in formazione presso i servizidell’azienda sanitaria e della medicinaconvenzionata.Convenzioni da adeguareEntro 180 giorni dall’entrata in vigoredella legge di conversione del decretogli accordi collettivi nazionali che disciplinanoi rapporti con i Mmg, Plse gli specialisti ambulatoriali devonoessere adeguati. Entro i successivi90 giorni, senza ulteriori oneri per lafinanza pubblica, sono stipulati i relativiaccordi regionali attuativi. Decorsoil termine il Ministro della Salute diconcerto con quello dell’Economia,sentita la Conferenza delle Regioni ei Sindacati, emana le disposizioni perl’attuazione in via transitoria.INTRAMOENIA (ART. 2)Gli spazi per la libera professione.Prorogata al 31 dicembre 2012 laricognizione degli spaziRealizzazione delle strutture per l’Alpientro il 31 dicembre 2014. Ricognizionedegli spazi disponibili e valutazionedei volumi delle prestazioni effettuateentro gli ultimi due anni entro il 31 dicembre2012. Se necessario, possibilitàdi acquistare e affittare pressostrutture sanitarie autorizzate non accreditate,e stipulare convenzioni conaltri soggetti pubblici, spazi ambulatorialiesterni, aziendali e pluridisciplinariper l’Alpi sia istituzionale, sia ordinaria.Possibilità di adottare, dove non sonodisponibili spazi ad hoc, un programmasperimentale per svolgere la Lpipresso studi professionali privati collegatiin rete. Non potrà però esseresvolta presso studi professionali collegatiin rete dove operano anche professionistinon dipendenti o non convenzionatidel Ssn, ovvero dipendentinon in regime di esclusività, salvo derogadell’azienda del Ssn e a condizioneche sia garantita la completatracciabilità delle singole prestazioni.Realizzazione dell’infrastruttura peril collegamento in rete da realizzareentro il 31 marzo 2013Predisposta e attivata il entro il 31marzo 2013 un’infrastruttura di retetelematica per il collegamento in voceo in dati tra le strutture che eroganole prestazioni in Alpi per gestire prenotazioni,impegno orario del medico,pazienti visitati, prescrizioni ed estremidei pagamenti, anche in raccordo conil fascicolo sanitario elettronico. È assicuratala tracciabilità delle prestazionie dei relativi pagamenti. Per assicuraretrasparenza ai pazienti, sarà descrittavoce per voce nella ricevuta fiscale lacomposizione degli importi corrispostial medico. L’azienda corrisponde entro90 giorni dal pagamento delle prestazionigli onorari ai medici.Tariffario massime per la remunerazionedelle prestazioni (ART. 2 Bis)Istituita una commissione per l’aggiornamentodelle tariffe entro 15 gg<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>25

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