SINTESI NORMATIVA - Metaping
SINTESI NORMATIVA - Metaping SINTESI NORMATIVA - Metaping
VIDEOSORVEGLIANZALo statuto dei lavoratori (art. 4, L. n° 300 del 20 maggio 1970) vieta l'uso di impianti audiovisivi edi altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative eproduttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controlloa distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con leRappresentanze sindacali aziendali.In mancanza di accordo sindacale, su istanza del datore di lavoro, provvede la DirezioneProvinciale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.Si ricorda alle aziende, quindi, che per poter installare un sistema di videosorveglianza neiluoghi di lavoro, a qualunque scopo, è necessaria la preventiva autorizzazione della DirezioneProvinciale del Lavoro.L’iter da seguire consiste in una richiesta motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro di poterinstallare un sistema di videosorveglianza. Seguirà una verifica in loco di un Ispettore del lavoro peraccertare le necessità e le modalità di utilizzo degli impianti.Qualora un Ispettore del Lavoro rilevi la presenza non autorizzata di un sistema di videosorveglianza,scattano sanzioni sia amministrative (da 154,00 euro a 1.549,00 euro) sia penali (arresto da 15 giorniad un anno).Tutte le persone devono essere informate dell’attività di videosorveglianza e l’informativa deveessere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione e per quali scopi.Si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate adutilizzare gli impianti ed a visionare le eventuali registrazioni.La conservazione delle eventuali registrazioni non può eccedere le 24 ore, fatte salve specialiesigenze di ulteriore conservazione (ad esempio per le banche è ammesso un tempo più ampio che non puòsuperare comunque la settimana).Vige il divieto assoluto di videosorveglianza dei lavoratori nei luoghi non destinati al lavoro(bagni, spogliatoi, armadietti, etc.).La sanzione amministrativa cui si incorre violando tali disposizioni va da 3.000,00 a 18.000,00 euro (in casodi dati sensibili o giudiziari la sanzione va da 5.000,00 a 30.000,00 euro).Inoltre il provvedimento del Garante della privacy dell’8 aprile 2010 introduce importanti novità per quantoriguarda gli impianti di video sorveglianza, dettando nuove regole per la tenuta degli impianti per ciò checoncerne gli obblighi informativi, di organizzazione e sicurezza degli stessi.In particolare, per gli impianti di videosorveglianza installati prima del 29 aprile 2010, il29.04.2011 è scaduto il termine per l’adeguamento alle prescrizioni del Garante della privacy.72
Chi, invece deve ancora installare un impianto di videosorveglianza dovrà adottare tutte lemisure previste, prima di rendere operativo il sistema.OBBLIGO DI INFORMATIVA:Obbligo a carico di coloro i quali hanno installato un impianto di videosorveglianza è quello di segnalarecon appositi cartelli la presenza di telecamere. I cartelli devono essere resi visibili anche quando ilsistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati siano collegati alle forze di polizia ènecessario apporre un specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante.Coloro i quali hanno installato un impianto di videosorveglianza devono attuare le misure necessarie perproteggere da manipolazioni i dati raccolti, o per evitarne la perdita accidentale. E’ obbligatorio, a questofine dotarsi di programmi anti intrusione e sistemi crittografici quando si fanno viaggiare le immaginiattraverso la rete pubblica. Dal punto di vista organizzativo è necessario distribuire gli incarichi, distinguendotra chi ha il compito di visionare le immagini e chi può intervenire sulle stesse.SANZIONIIl mancato rispetto delle prescrizioni per la raccolta dei dati, dei responsabili incaricati, dei tempi diconservazione delle immagini, ecc. Comporta una sanzione amministrativa da 30.000,00 a 180.000,00 euro,ai sensi dell’art. 161 comma 2-ter del Codice della Privacy.L’omessa o inidonea informazione di cui all’art. 13 del Codice della Privacy è punita con la sanzioneamministrativa da 6.000,00 a 36.000,00.73
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VIDEOSORVEGLIANZALo statuto dei lavoratori (art. 4, L. n° 300 del 20 maggio 1970) vieta l'uso di impianti audiovisivi edi altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative eproduttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controlloa distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con leRappresentanze sindacali aziendali.In mancanza di accordo sindacale, su istanza del datore di lavoro, provvede la DirezioneProvinciale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.Si ricorda alle aziende, quindi, che per poter installare un sistema di videosorveglianza neiluoghi di lavoro, a qualunque scopo, è necessaria la preventiva autorizzazione della DirezioneProvinciale del Lavoro.L’iter da seguire consiste in una richiesta motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro di poterinstallare un sistema di videosorveglianza. Seguirà una verifica in loco di un Ispettore del lavoro peraccertare le necessità e le modalità di utilizzo degli impianti.Qualora un Ispettore del Lavoro rilevi la presenza non autorizzata di un sistema di videosorveglianza,scattano sanzioni sia amministrative (da 154,00 euro a 1.549,00 euro) sia penali (arresto da 15 giorniad un anno).Tutte le persone devono essere informate dell’attività di videosorveglianza e l’informativa deveessere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione e per quali scopi.Si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate adutilizzare gli impianti ed a visionare le eventuali registrazioni.La conservazione delle eventuali registrazioni non può eccedere le 24 ore, fatte salve specialiesigenze di ulteriore conservazione (ad esempio per le banche è ammesso un tempo più ampio che non puòsuperare comunque la settimana).Vige il divieto assoluto di videosorveglianza dei lavoratori nei luoghi non destinati al lavoro(bagni, spogliatoi, armadietti, etc.).La sanzione amministrativa cui si incorre violando tali disposizioni va da 3.000,00 a 18.000,00 euro (in casodi dati sensibili o giudiziari la sanzione va da 5.000,00 a 30.000,00 euro).Inoltre il provvedimento del Garante della privacy dell’8 aprile 2010 introduce importanti novità per quantoriguarda gli impianti di video sorveglianza, dettando nuove regole per la tenuta degli impianti per ciò checoncerne gli obblighi informativi, di organizzazione e sicurezza degli stessi.In particolare, per gli impianti di videosorveglianza installati prima del 29 aprile 2010, il29.04.2011 è scaduto il termine per l’adeguamento alle prescrizioni del Garante della privacy.72