LIBRETTO SANITARIOLa Legge Regionale del Veneto n. 41 del 19 dicembre 2003, come noto, ha abolito i libretti sanitari pergli addetti alla preparazione/manipolazione degli alimenti e bevande, prevedendo l’obbligo di sostituire glistessi con l’attuazione di un percorso formativo ed informativo di tre ore, da effettuarsi ogni due anni.COMUNICAZIONE UNICA PER L’AVVIO DI IMPRESADal 1 aprile 2010 è operativa la comunicazione unica per l’avvio di attività di impresa. Mediantetale comunicazione corredata di firma digitale o su supporto informatico, da effettuare in via telematica,all’Ufficio del Registro delle Imprese, l’interessato (datore di lavoro o intermediario abilitato) può avviareuna nuova attività imprenditoriale effettuando una sola comunicazione che ha validità sia ai finidell’iscrizione al Registro delle Imprese, sia ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, sia perottenere il codice fiscale e la partita IVA.La ricevuta rilasciata dall’Ufficio del Registro delle Imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attivitàimprenditoriale.La comunicazione unica consente di dichiarare all’Agenzia delle Entrate l’inizio attività ottenendo il codicefiscale e/o la partita iva e, nel contempo, di effettuare le seguenti domande e denunce di iscrizione:- al Registro delle Imprese, da presentare alla CCIAA;- all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare all’INAIL;- all’INPS;- all’Albo delle Imprese Artigiane.La comunicazione unica sostituisce totalmente le disposizioni sull’iscrizione unica ai fini previdenziali edassistenziali presso gli sportelli polifunzionali.L’obbligo non è previsto per le aziende che hanno la necessità di comunicare dei dati che noninteressano anche il Registro delle Imprese, o se viene assunto il personale dipendentesuccessivamente all’avvio dell’impresa.INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI MEDICICon il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ilMinistero dell’economia e delle finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si è concluso unlungo percorso normativo mediante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di sviluppo delle tecnologiedell’informazione e della comunicazione nell’azione amministrativa, ha disposto il collegamento in rete deimedici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori delsettore privato.A partire dal 1 febbraio 2011, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sonotenuti a trasmettere all’Inps, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copiacartacea all’interessato.Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’INPS che lo mette a disposizione del cittadinointestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto, previa identificazione con PIN.L’INPS mette inoltre a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni dimalattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPSwww.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro il certificato cartaceo o il numero diprotocollo. Il datore di lavoro provvederà a collegarsi al sito dell’INPS e stampare il certificatoinviato on-line dal medico.68
INPS: NUOVO SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI CREDITIIN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di riscossione dei crediti contributiviINPS previsto dall’art. 30 del DL 78/2010 (c.d. “manovra correttiva”) e basato, in luogo dell’iscrizione aruolo, sulla notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.Lo ha ricordato l’Istituto previdenziale con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, provvedendo, altresì, afornire indicazioni in ordine all’applicazione del citato art. 30.È, infatti, previsto che, a partire dal 2011, la riscossione delle somme a qualunque titolo dovuteall’INPS debba avvenire attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titoloesecutivo, contenente, a pena di nullità: il codice fiscale del contribuente; la tipologia del credito, conl’indicazione della Gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamentodell’INPS o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativa data di notifica; il periodo diriferimento del credito; l’importo del credito, distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale,sanzioni e interessi, ove dovuti; l’importo totale delle somme richieste nell’avviso, comprensivo dei compensidel servizio di riscossione; l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente; la sottoscrizione, anchecon firma elettronica, del responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.L’avviso deve contenere l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossionein esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica.In assenza di pagamento (è peraltro fatta salva la possibilità di richiedere ed ottenere, ove nericorrano le condizioni, la rateizzazione dell’importo dovuto da parte dell’Agente dellaRiscossione), a partire dallo scadere del predetto termine di 60 giorni, l’Agente potrà avviare leprocedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano lariscossione a mezzo ruolo.Il nuovo sistema di riscossione riguarda tutti crediti INPS. L’avviso di addebito può, dunque, essere utilizzatosia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali denunciati ma non versati allescadenze di legge, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche dialtri Enti.MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992PERMESSI PER ASSISTENZA DISABILIL’art. 24 del Collegato al Lavoro contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore deidipendenti che assistono familiari con handicap grave. L’articolo 24 modifica, infatti, la Legge104/1992 che, in origine, ha introdotto quelle agevolazioni.Gli aventi dirittoIn base al nuovo dettato normativo – hanno ora diritto ai permessi lavorativi i parenti e gli affinientro il secondo grado (figli, nonni, suoceri, cognati ecc.) oltre al coniuge.Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzogrado delle persone da assistere con disabilità. Queste “eccezioni” sono fissate dall’articolo 24 dellacitata Legge 183: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave devono aver compiutoi sessantacinque anni di età oppure essere anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano decedutio mancanti.PATOLOGIE INVALIDANTI‣ le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell’autonomiapersonale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze,a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;‣ le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,ematochimici e strumentali;‣ le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamentosanitario.69