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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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LIBRETTO SANITARIOLa Legge Regionale del Veneto n. 41 del 19 dicembre 2003, come noto, ha abolito i libretti sanitari pergli addetti alla preparazione/manipolazione degli alimenti e bevande, prevedendo l’obbligo di sostituire glistessi con l’attuazione di un percorso formativo ed informativo di tre ore, da effettuarsi ogni due anni.COMUNICAZIONE UNICA PER L’AVVIO DI IMPRESADal 1 aprile 2010 è operativa la comunicazione unica per l’avvio di attività di impresa. Mediantetale comunicazione corredata di firma digitale o su supporto informatico, da effettuare in via telematica,all’Ufficio del Registro delle Imprese, l’interessato (datore di lavoro o intermediario abilitato) può avviareuna nuova attività imprenditoriale effettuando una sola comunicazione che ha validità sia ai finidell’iscrizione al Registro delle Imprese, sia ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, sia perottenere il codice fiscale e la partita IVA.La ricevuta rilasciata dall’Ufficio del Registro delle Imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attivitàimprenditoriale.La comunicazione unica consente di dichiarare all’Agenzia delle Entrate l’inizio attività ottenendo il codicefiscale e/o la partita iva e, nel contempo, di effettuare le seguenti domande e denunce di iscrizione:- al Registro delle Imprese, da presentare alla CCIAA;- all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare all’INAIL;- all’INPS;- all’Albo delle Imprese Artigiane.La comunicazione unica sostituisce totalmente le disposizioni sull’iscrizione unica ai fini previdenziali edassistenziali presso gli sportelli polifunzionali.L’obbligo non è previsto per le aziende che hanno la necessità di comunicare dei dati che noninteressano anche il Registro delle Imprese, o se viene assunto il personale dipendentesuccessivamente all’avvio dell’impresa.INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI MEDICICon il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ilMinistero dell’economia e delle finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si è concluso unlungo percorso normativo mediante il quale il legislatore, ispirandosi ai principi di sviluppo delle tecnologiedell’informazione e della comunicazione nell’azione amministrativa, ha disposto il collegamento in rete deimedici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps, per i lavoratori delsettore privato.A partire dal 1 febbraio 2011, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sonotenuti a trasmettere all’Inps, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copiacartacea all’interessato.Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’INPS che lo mette a disposizione del cittadinointestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto, previa identificazione con PIN.L’INPS mette inoltre a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni dimalattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale INPSwww.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro il certificato cartaceo o il numero diprotocollo. Il datore di lavoro provvederà a collegarsi al sito dell’INPS e stampare il certificatoinviato on-line dal medico.68

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