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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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TRASFERIMENTO D’AZIENDALa normativa sui trasferimenti di azienda è stata oggetto di disciplina con la legge n. 428/1990, che hamodificato l'art. 2112 C.C., e con il D.Lgs. n. 18/2001 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 98/50CE. La seconda parte della norma non è cambiata ed afferma che, in caso di trasferimento d'azienda, ilrapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che nederivano.La parte successiva fa riferimento alla solidarietà tra cedente e cessionario ed al fatto che illavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dall'intercorsorapporto di lavoro con la sottoscrizione di una transazione in sede sindacale o avanti allacommissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro.Il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione,anche aziendale, vigente fino alla scadenza, a meno che non siano sostituiti da altro contrattocollettivo, dello stesso livello, applicato nell'impresa del cessionario.Il trasferimento d'azienda non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento ed il lavoratore le cui condizionidi lavoro subiscono, per effetto del trasferimento, una sostanziale modifica, può rassegnare le dimissioni pergiusta causa. Sul punto, il Ministero del lavoro ha affermato che la "sostanziale modifica" deve realizzarsi asvantaggio del lavoratore e ciò comporta l'applicazione dell'art. 1229 cod. civ., con la conseguenza cherientrano nella fattispecie legale soltanto le dimissioni motivate da un complessivo peggioramento dellecondizioni di lavoro.Per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessionecontrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economicaorganizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva neltrasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimentosulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto dei azienda. Ledisposizioni trovano applicazione anche al trasferimento di parte dell'azienda, intesa comearticolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dalcedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.APPALTI:Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzioneavviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera unregime di solidarietà (art. 1676 c.c.). Nelle ipotesi, pertanto, in cui il contratto d’appalto siaconnesso ad una cessione di ramo d’azienda, il legislatore introduce una tutela aggiuntivarispetto a quella già prevista per i lavoratori coinvolti in un trasferimento d’azienda,estendendo la garanzia anche ai crediti maturati dal lavoratore dopo l’operazione di cessionedel ramo d’azienda.PROCEDURA DI CONSULTAZIONE:Quando il trasferimento riguardi una azienda con più di quindici dipendenti (nel computo nonrientrano gli apprendisti, gli assunti con contratto di formazione e lavoro, gli assunti con contratto direinserimento, i lavoratori socialmente utili, ecc.), il cedente ed il cessionario ne devono darecomunicazione per iscritto alle organizzazioni sindacali aziendali o, in mancanza, alle struttureterritoriali, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto o sia raggiunta un'intesavincolante. Il contenuto dell'informativa deve riguardare la data del trasferimento, le motivazioni, leconseguenze giuridiche per i lavoratori e le eventuali misure previste nei loro confronti, atteso che per coloroche non passano alle dipendenze esiste un diritto di precedenza nelle assunzioni del subentrante per unperiodo di dodici mesi.63

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