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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERAResponsabilitàcommittenteIn caso di appalto di opere o di servizi ilcommittente imprenditore o il datore di lavoroè obbligato in solido con l’appaltatore, nonchécon ciascuno degli eventuali ulteriorisubappaltatori, a corrispondere ai lavoratori itrattamenti retributivi e contributiviprevidenziali dovutiResponsabilità solidale per tutti i soggettidella catena degli appalti: committenteappaltatore-subappaltatore.Entro il limite di 2 anni dalla cessazionedell’appalto.ResponsabilitàappaltatoreL’appaltatore è solidamente responsabile con ilsubappaltatore dell’effettuazione e delversamento delle ritenute fiscali sui redditidi lavoro dipendente e del versamento deicontributi previdenziali ed assicurativiobbligatori per gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali dei dipendenti cui ètenuto il subappaltatore.Solidarietà tra appaltatore esubappaltatore, senza risalire, quindi, alcommittente.Assenza di vincoli temporali.Il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, perl’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, ivi comprese le sanzionicivili, ma il vincolo della solidarietà viene meno dopo 2 anni dalla cessazione dell’appalto.I soggetti interessati sono i committenti privati che stipulano appalti, quando gli appaltatorinon adempiano agli obblighi contributivi posti a loro carico.Responsabilitàsolidale per debiticontributiviTutti i lavoratori sono tutelati dalla norma, e, quindi, non solo i lavoratori subordinati, maanche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori aprogetto), purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.L’appaltatore è chiamato a rispondere insolido con il subappaltatore, non solo per icontributi dovuti, sia previdenziali cheassistenziali, ma anche per l’effettuazionee per il versamento delle ritenute fiscali.Il vincolo di solidarietà dell’appaltatore, oltread essere senza limiti economici, è anchesenza vincoli temporali, ovvero nonsoggetto a termine di decadenza, con laconseguenza che tale vincolo segue lo stessotermine di prescrizione previsto ex lege per icontributi.Sono tutelati dal vincolo dellasolidarietà soltanto i lavoratorisubordinati impiegati nell’appaltoDOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)Il “DURC” attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti Previdenziali e, per i datori dilavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse Edili.Per regolarità contributiva si deve intendere la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,assistenziali ed assicurativi.La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali,amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi egiurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC.Il possesso del DURC è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione:- dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale,- dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria,- delle procedure di appalto di opere, servizi, e forniture pubbliche,- nei lavori privati dell’edilizia.Il DURC è rilasciato dall’Inps, dall’Inail e dalle Casse Edili, entro il termine massimo previsto per laformazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi61

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