Lavoratori nellaPubblicaAmministrazioneTirocinanti-------------------------• Tirocini formativi e di orientamento• Tirocini disciplinati dalle leggi regionali inmateria di occupazione e mercato del lavoro• Tirocini promossi dai Centri per l’Impiego eda altri soggetti operanti nel campo dellepolitiche del lavoro a favore di soggettiinoccupati o disoccupati, nonché di soggettisvantaggiati o di disabili, con la finalità difavorirne l’inserimento lavorativo• Borse lavoro• Lavori socialmente utili• Borse post-dottorato di ricercaPraticanti -------------------------• L’obbligo non sussiste per le categorieescluse dalla privatizzazione e per lequali il rapporto di lavoro non ha naturacontrattuale, ma è regolato dalla legge(magistrati, avvocati dello Stato,personale militare e delle forze di Polizia,personale della carriera diplomatica eprefettizia, professori e ricercatoriuniversitari, ecc.).• Sono esclusi dall’obbligo i tirocinipromossi da soggetti ed istituzioniformative a favore dei propri studenti edallievi frequentanti, per realizzaremomenti di alternanza tra studio elavoro, in presenza delle seguenticondizioni:- promozione, da parte di un’universitàe istituto di istruzione universitariaabilitato al rilascio di titoli accademici,di un’istituzione scolastica che rilascititoli di studio aventi valore legale, diun centro di formazione professionaleoperante in regime di convenzione conla Regione o la Provincia;- destinatari studenti universitari, discuola secondaria superiore, allievi diistituti professionali e di corsi diformazione iscritti al corso di studio edi formazione nel cui ambito il tirocinioè promosso;- svolgimento all’interno del periodo difrequenza del corso di studi o del corsodi formazione.• I periodi di pratica professionaleregolarmente comunicati ai rispettiviOrdini sono esclusi dall’obbligo dicomunicazione preventiva, in quantofinalizzati ad una futura attività liberoprofessionale.6
OBBLIGO SCOLASTICO, INIZIO DELL’ATTIVITA’LAVORATIVA, ALTRI OBBLIGHIDal 1 settembre 2007 sono in vigore i nuovi requisiti che stabiliscono che l’istruzione deve essere articolatain almeno 10 anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondariasuperiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, entro i 18 anni.Di conseguenza, l’età per l’accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni.I dieci anni della scuola dell’obbligo si possono intendere assolti anche attraverso la ripetizione di una o piùclassi.Gli adolescenti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico non possonoessere addetti alle lavorazioni pericolose, faticose ed insalubri.Agli adolescenti deve essere assicurato un riposo intermedio ogni 4 ore e mezza di lavoro, della durata diun’ora, un riposo di 12 ore comprendenti la fascia oraria dalle 23,00 alle 6,00 ed un riposo settimanale di 2giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.Inoltre avendo acquisito la capacità giuridica di essere parte di un rapporto di lavoro (capacitàlavorativa), il minore può firmare il contratto di lavoro e ricevere direttamente la retribuzione.Il datore di lavoro nell’ambito degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, dovrà prestare particolareattenzione all’eventuale esposizione a lavorazioni pericolose a causa dello sviluppo non ancora completo edalla mancanza di esperienza dell’adolescente.L’impiego al lavoro di adolescenti che non abbiano assolto l’obbligo scolastico comporta l’arresto fino a 6mesi.In deroga al divieto, la Direzione Provinciale del Lavoro può autorizzare l’impiego di bambini nel settore dellospettacolo previo assenso dei genitori, visita medica, valutazione dei rischi, ecc.DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONEL'obbligo di consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, che prima della riforma dovevacontenere i dati di iscrizione nel libro matricola, ora si intende assolto alternativamente consegnandoal lavoratore copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente o copia delcontratto individuale di lavoro, completo di tutte le informazioni necessarie previste dal decretolegislativo n. 152 del 1977.La mancata consegna comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 1.500,00 euro.Inoltre, ai lavoratori deve essere consegnata anche l’INFORMATIVA, ai sensi del nuovo codice sulla Privacy(D.Lgs. 196/2003).DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTAI datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare la ritenuta irpef sui redditi da lavoro dipendente.Essi devono pertanto acquisire la dichiarazione da parte del lavoratore delle detrazioni d’imposta spettantiper lavoro dipendente, per coniuge e figli a carico.La ripartizione percentuale delle detrazioni dei figli a carico fra i coniugi non legalmente separati, è stabilitain via generale nella misura del 50% ciascuno, ma i genitori possono dichiarare di voler attribuire l’interadetrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.7