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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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NUOVE DISPOSIZIONI PER I TIROCINI FORMATIVIE DI ORIENTAMENTOLegge n. 148 del 14.09.2011Il tirocinio formativo e di orientamento introdotto con la legge 196/1997 art. 18, consiste in un periodoguidato all’interno di una realtà lavorativa. Si configura essenzialmente come esperienza diapprendimento , non costituisce dunque un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenzanon sussiste l’obbligo di retribuzione da parte dell’azienda.Prima dell’intervento della nuova legge, il tirocinio poteva essere attivato sulla base di apposite convenzionistipulate fra l’ente promotore e l’azienda ospitante.Con le recenti modifiche i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossiunicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti, in via preventiva, dallanormativa regionale (Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego, Università Statali e non Statali, Provveditoratiagli Studi, Istituzioni scolastiche Statali e non Statali, Comunità terapeutiche e cooperative sociali purchèiscritte negli appositi albi, Servizi di inserimento per i disabili gestiti da enti pubblici).I tirocini quindi non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvonon si tratti di istituzioni senza fine di lucro e comunque esclusivamente sulla base di unaspecifica autorizzazione della Regione.I tirocini sono quindi svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotorie di datori di lavoro privati o pubblici. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deveessere allegato un progetto formativo e di orientamento contenente:a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando per gli studenti il raccordo con i percorsiformativi svolti presso le strutture di provenienza;b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;c) gli estremi identificativi delle assicurazioni, il periodo di svolgimento e il settore aziendale diinserimento.I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nel rispettodei seguenti limiti:a. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;b. aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non piùdi due tirocinanti contemporaneamente;c. aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10%dei suddetti dipendenti contemporaneamente.58

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