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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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- per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi che siriferiscono ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;- del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.La regolamentazione per quanto attiene alla formazione dell’apprendistato e alla durata è rimessaalle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i soggetti dell’alta formazione(università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca).In assenza di un qualsiasi intervento regionale i singoli datori di lavoro o le loroassociazioni, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti dell’alta formazione.D)APPRENDISTATO PER LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’:È introdotta una novità importante e cioè la possibilità di assumere in apprendistato ilavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questocaso sarà quindi possibile assumerli come apprendisti anche in deroga ai limiti di etàprevisti dal Testo unico quindi anche soggetti non giovani cioè superiore a 29 anni.L’azienda beneficia di due incentivi: la contribuzione ridotta al 10% per 18 mesi el’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per 12 mesi al 50% (24 mesise il lavoratore ha più di 50 anni). Al termine dei 18 mesi l’azienda beneficiadell’ordinario regime di riduzione per gli apprendisti.In questo caso però al termine dell’apprendistato non opera la libera recedibilità delrapporto. Il recesso sarà possibile solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo, anche unavolta terminato il periodo di formazione.PERIODO TRANSITORIO: Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non siaimmediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre 6 mesi dalladata di entrata in vigore del presente decreto (in pratica fino al 25 aprile 2012), leregolazioni vigenti.I contratti in essere continuano con la precedente disciplina. Il regime transitorio si applicaesclusivamente alle prime due tipologie di apprendistato in quanto l’apprendistato ad alta formazione ègià rimesso ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli Istitutitecnici, le istituzioni formative.LIMITE NUMERICORimane il vecchio limite in base al quale il numero di apprendisti assunti non può superare il 100% deilavoratori qualificati. Però tutti i datori di lavoro con meno di 3 lavoratori qualificati possono assumerefino a 3 apprendisti.Per le imprese artigiane rimane in vigore quanto previsto dalla L. 443/1985 (in funzione del tipo dilavorazioni svolte e delle dimensioni aziendali).La contrattazione collettiva prevede limiti numerici diversi, come ad esempio:- Contratto del Turismo: il limite massimo di apprendisti è di 1 apprendista ogni 2 lavoratori qualificati.L’imprenditore con meno di 2 dipendenti può assumere al massimo 2 apprendisti.- Contratto del Commercio: il limite massimo di apprendisti è di 1 apprendista ogni 1 lavoratorequalificato. L’imprenditore con meno di 8 dipendenti può assumere al massimo 3 apprendisti.55

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