SINTESI NORMATIVA - Metaping

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GARANZIE PER GLI APPRENDISTI: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;assicurazione contro le malattie, assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; maternità; assegnofamiliare (continua a mancare la copertura per la disoccupazione involontaria).PRESTAZIONI DI MALATTIA: a seguito del “riordino” della contribuzione apprendisti (leggasi “aumento deicontributi”) posta in essere dalla Finanziaria 2007, a tali soggetti è stato esteso il diritto alleprestazioni di malattia a carico dell’Inps, come già previsto per gli altri dipendenti. L’inps, concircolare n. 43 del 21 febbraio 2007, ha fornito chiarimenti circa l’estensione agli apprendisti, di qualsiasisettore di attività delle prestazioni economiche di malattia a carico Inps, per gli eventi morbosi verificatisidopo il primo gennaio 2007.In particolare, l’istituto sottolinea che saranno applicabili anche a questi soggetti ledisposizioni riguardanti:• la presentazione dei certificati medici all’Inps;• le fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia;• i periodi di indennizzabilità di 180 giorni e il riconoscimento dei contributi figurativi.SONO PREVISTE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO:A)APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALEIl contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere stipulato consoggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25°anno di età, per tutti isettori produttivi anche per assolvere l’obbligo di istruzione. E’ volto ad attivare proficuesinergie tra scuola e lavoro ed avviare giovani ai mestieri ed alle professioni evitando dispersionescolastica.Gli accordi interconfederali e i CCNL possono stabilire la durata della formazione in base all’età, allaqualifica o al diploma da conseguire, ma non può comunque superare i 3 anni o 4 nel caso didiploma quadriennale regionale.I profili formativi sono disciplinati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dovrannodefinire il monte ore di formazione interna o esterna, con la possibilità comunque di rinvio ai CCNLdelle modalità di erogazione della formazione aziendale rispetto agli standard generali fissati dalleRegioni.B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIEREPossono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i soggetti dai 18 ai 29 anni, (dai 17anni per chi è in possesso di una qualifica professionale) in tutti i settori produttivi pubblici oprivati. La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni (5 anni per le figureprofessionali dell’artigianato). Gli accordi interconfederali e i CCNL possono stabilire la durata dellaformazione in base all’età, al titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è svolta sotto la responsabilitàdell’azienda e deve essere integrata (nei limiti delle risorse annualmente disponibili), dall’offertaformativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base etrasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.La contrattazione collettiva potrà anche prevedere specifiche modalità di svolgimento delcontratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato, per i datori di lavoroche svolgono l’attività in cicli stagionali.C) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA:Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 e i 29 anni (dai 17anni per chi è in possesso di una qualifica professionale).L’apprendistato di alta formazione può essere stipulato ai fini del conseguimento:- di un diploma di istruzione secondaria superiore;- di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;54

- per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi che siriferiscono ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;- del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.La regolamentazione per quanto attiene alla formazione dell’apprendistato e alla durata è rimessaalle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i soggetti dell’alta formazione(università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca).In assenza di un qualsiasi intervento regionale i singoli datori di lavoro o le loroassociazioni, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti dell’alta formazione.D)APPRENDISTATO PER LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’:È introdotta una novità importante e cioè la possibilità di assumere in apprendistato ilavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questocaso sarà quindi possibile assumerli come apprendisti anche in deroga ai limiti di etàprevisti dal Testo unico quindi anche soggetti non giovani cioè superiore a 29 anni.L’azienda beneficia di due incentivi: la contribuzione ridotta al 10% per 18 mesi el’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per 12 mesi al 50% (24 mesise il lavoratore ha più di 50 anni). Al termine dei 18 mesi l’azienda beneficiadell’ordinario regime di riduzione per gli apprendisti.In questo caso però al termine dell’apprendistato non opera la libera recedibilità delrapporto. Il recesso sarà possibile solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo, anche unavolta terminato il periodo di formazione.PERIODO TRANSITORIO: Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non siaimmediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre 6 mesi dalladata di entrata in vigore del presente decreto (in pratica fino al 25 aprile 2012), leregolazioni vigenti.I contratti in essere continuano con la precedente disciplina. Il regime transitorio si applicaesclusivamente alle prime due tipologie di apprendistato in quanto l’apprendistato ad alta formazione ègià rimesso ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli Istitutitecnici, le istituzioni formative.LIMITE NUMERICORimane il vecchio limite in base al quale il numero di apprendisti assunti non può superare il 100% deilavoratori qualificati. Però tutti i datori di lavoro con meno di 3 lavoratori qualificati possono assumerefino a 3 apprendisti.Per le imprese artigiane rimane in vigore quanto previsto dalla L. 443/1985 (in funzione del tipo dilavorazioni svolte e delle dimensioni aziendali).La contrattazione collettiva prevede limiti numerici diversi, come ad esempio:- Contratto del Turismo: il limite massimo di apprendisti è di 1 apprendista ogni 2 lavoratori qualificati.L’imprenditore con meno di 2 dipendenti può assumere al massimo 2 apprendisti.- Contratto del Commercio: il limite massimo di apprendisti è di 1 apprendista ogni 1 lavoratorequalificato. L’imprenditore con meno di 8 dipendenti può assumere al massimo 3 apprendisti.55

GARANZIE PER GLI APPRENDISTI: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;assicurazione contro le malattie, assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; maternità; assegnofamiliare (continua a mancare la copertura per la disoccupazione involontaria).PRESTAZIONI DI MALATTIA: a seguito del “riordino” della contribuzione apprendisti (leggasi “aumento deicontributi”) posta in essere dalla Finanziaria 2007, a tali soggetti è stato esteso il diritto alleprestazioni di malattia a carico dell’Inps, come già previsto per gli altri dipendenti. L’inps, concircolare n. 43 del 21 febbraio 2007, ha fornito chiarimenti circa l’estensione agli apprendisti, di qualsiasisettore di attività delle prestazioni economiche di malattia a carico Inps, per gli eventi morbosi verificatisidopo il primo gennaio 2007.In particolare, l’istituto sottolinea che saranno applicabili anche a questi soggetti ledisposizioni riguardanti:• la presentazione dei certificati medici all’Inps;• le fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia;• i periodi di indennizzabilità di 180 giorni e il riconoscimento dei contributi figurativi.SONO PREVISTE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO:A)APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALEIl contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere stipulato consoggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25°anno di età, per tutti isettori produttivi anche per assolvere l’obbligo di istruzione. E’ volto ad attivare proficuesinergie tra scuola e lavoro ed avviare giovani ai mestieri ed alle professioni evitando dispersionescolastica.Gli accordi interconfederali e i CCNL possono stabilire la durata della formazione in base all’età, allaqualifica o al diploma da conseguire, ma non può comunque superare i 3 anni o 4 nel caso didiploma quadriennale regionale.I profili formativi sono disciplinati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dovrannodefinire il monte ore di formazione interna o esterna, con la possibilità comunque di rinvio ai CCNLdelle modalità di erogazione della formazione aziendale rispetto agli standard generali fissati dalleRegioni.B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIEREPossono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i soggetti dai 18 ai 29 anni, (dai 17anni per chi è in possesso di una qualifica professionale) in tutti i settori produttivi pubblici oprivati. La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni (5 anni per le figureprofessionali dell’artigianato). Gli accordi interconfederali e i CCNL possono stabilire la durata dellaformazione in base all’età, al titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è svolta sotto la responsabilitàdell’azienda e deve essere integrata (nei limiti delle risorse annualmente disponibili), dall’offertaformativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base etrasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.La contrattazione collettiva potrà anche prevedere specifiche modalità di svolgimento delcontratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato, per i datori di lavoroche svolgono l’attività in cicli stagionali.C) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA:Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 e i 29 anni (dai 17anni per chi è in possesso di una qualifica professionale).L’apprendistato di alta formazione può essere stipulato ai fini del conseguimento:- di un diploma di istruzione secondaria superiore;- di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;54

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