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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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L’ APPRENDISTATOCON LE VARIAZIONE APPORTATE DALNUOVO TESTO UNICO (D.Lgs 167/2011)IN VIGORE DAL 25 OTTOBRE 2011Il contratto di apprendistato è un tipico contratto a causa mista che, a differenza di altri contratti, dà inogni caso luogo ad un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti e a tempo indeterminato, conpossibilità di recedere dal contratto, con preavviso, decorrente dal termine della formazione.Al contrario, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro il recesso resta possibile solo pergiusta causa o giustificato motivo.Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione ilrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.L’obbligo di comunicazione della trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempoindeterminato alla CoVeneto (Comunicazioni Obbligatorie in Veneto) permane per i contratti in essere alladata in entrata in vigore del nuovo T.U. sopra indicata.Trattandosi di un contratto a causa mista, che presuppone pertanto non soltanto il naturale scambio traprestazione di lavoro e retribuzione, ma anche lo scambio tra lavoro e formazione professionale, lacaratteristica fondamentale del contratto di apprendistato è la formazione, funzione questa finalizzataappunto a contribuire, unitamente alle prestazioni di lavoro rese nel corso del rapporto di lavoro, alraggiungimento della qualifica professionale per la quale lo speciale rapporto è stato instaurato.L’obbligo formativo, che grava essenzialmente sul datore di lavoro, è direttamente proporzionale allaqualificazione da raggiungere al termine dello speciale contratto di lavoro concluso quale apprendistato.DURATA DELL’APPRENDISTATO: la durata dell’apprendistato è variabile in base alla qualifica da conseguire(massimo di 60 mesi – 5 anni).FORMAZIONE: l’apprendista deve svolgere, obbligatoriamente, attività formativa (interna odesterna) per 120 ore annue. La mancata partecipazione alla formazione obbligatoriacomporta la decadenza delle agevolazioni contributive.Il Dl n. 112/2008 semplifica ulteriormente la regolamentazione formativa, ammettendo la possibilità dierogare anche la formazione aziendale.Sono i CCNL a stabilire cosa debba intendersi per formazione esclusivamente aziendale e adeterminare il monte ore di formazione formale (anche inferiore a 120 ore annuali) necessarioper l’acquisizione delle competenze di base tecnico-professionali, oppure anche gli Enti Bilaterali.Inoltre il Ministero del Lavoro con nota n. 1727 del 6 febbraio 2009 ha ribadito che cade l’obbligo diformazione se il rapporto di l’apprendista, viene trasformato prima della scadenza.Quando il contratto è attivato sulla base dell’esclusiva formazione aziendale, dell’inadempimentodell’erogazione della formazione dell’apprendista è responsabile il datore di lavoro.E’ necessaria la presenza di un tutore o referente aziendale e va effettuata la registrazione nellibretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmenteacquisita.CONTRIBUZIONE: con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 01.01.2007 la contribuzionedovuta dai datori di lavoro, per gli apprendisti artigiani e non artigiani, è complessivamenterideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori dilavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 la predettacomplessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno divigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 puntipercentuali per i periodi contributivi maturati nel 1° anno di contratto e di 7 puntipercentuali per i periodi contributivi maturati nel 2° anno di contratto, restando fermo illivello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contrattosuccessivi al 2°.Ora, per i nuovi contratti di apprendistato sottoscritti dal 25 ottobre 2011 le imprese fino a 9dipendenti beneficiano dell’agevolazione contributiva al 100% per tre anni.53

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