SINTESI NORMATIVA - Metaping

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Durante il periodo di malattia non spetta l’indennità di disponibilità.Il rifiuto ingiustificato alla prestazione lavorativa può comportare la risoluzione del rapportodi lavoro, la restituzione dell’indennità di disponibilità eventualmente percepita dallavoratore dopo il rifiuto ingiustificato, ed un congruo risarcimento del danno previsto daicontratti collettivi o dal contratto individuale.LE ESCLUSIONIIl datore di lavoro non può instaurare contratti ci lavoro intermittente se:- Non ha provveduto alla valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 626/1994(“Sicurezza”);- intende sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, i lavoratori sono destinati ad unità produttive nellequali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansionicui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali siaoperante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento diintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto dilavoro intermittente.LE TUTELE PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI A CHIAMATACon la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, l’INPS ha fornito una serie di importanti precisazioni in materiadi tutele previdenziali:- Assegni al nucleo familiare: L’assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratorepresta attività lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisceun’indennità, l’assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa, inlinea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l’assegno spetta, in viagenerale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni espressamentedisciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, eccetera).- Disoccupazione: Il Ministero del Lavoro, con riguardo a questa ipotesi, ha chiarito che deve ritenersisenz’altro esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo in cui illavoratore resti a disposizione del datore di lavoro percependo la relativa indennità di disponibilità. Alcontrario, invece, nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l’obbligodi risposta alla chiamata e quindi il lavoratore non abbia diritto all’indennità didisponibilità, il Ministero ha chiarito che a quest’ultimo può essere riconosciuto,limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con larelativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nella specie ricorrano lerelative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.- Indennità di maternità e di malattia: È previsto un riproporzionamento del trattamentoprevidenziale in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Inoltre è da considerareche, dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo didisponibilità, deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate dievento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende cioè comeriferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzolavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilitàspettante secondo il contratto. Ciò vale anche per il riproporzionamento del trattamento previdenziale,il quale è realizzato utilizzando un diverso parametro retributivo a seconda, come detto, che legiornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità.46

TIPOLOGIE AMMESSE PER IL JOB ON CALL(LAVORO A CHIAMATA - INTERMITTENTE)(oltre a quanto previsto dai CCNL)1. Custodi.2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.3. Portinai.4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa)uscieri e inservienti.L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a caratterecontinuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro.5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici ingenere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudiziodell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre1923, n. 1955 .6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.7. Personale addetto all'estinzione degli incendi.8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci:Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e dellavoro non abbiano carattere di discontinuità.9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali eindustriali.10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovieinterne degli stabilimenti.11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.12. Addetti ai centralini telefonici privati.13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per ilpersonale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici neimanicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzateper ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, inrelazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettoratodell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.14. Commessi di negozio.15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.47

Durante il periodo di malattia non spetta l’indennità di disponibilità.Il rifiuto ingiustificato alla prestazione lavorativa può comportare la risoluzione del rapportodi lavoro, la restituzione dell’indennità di disponibilità eventualmente percepita dallavoratore dopo il rifiuto ingiustificato, ed un congruo risarcimento del danno previsto daicontratti collettivi o dal contratto individuale.LE ESCLUSIONIIl datore di lavoro non può instaurare contratti ci lavoro intermittente se:- Non ha provveduto alla valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 626/1994(“Sicurezza”);- intende sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, i lavoratori sono destinati ad unità produttive nellequali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansionicui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali siaoperante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento diintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto dilavoro intermittente.LE TUTELE PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI A CHIAMATACon la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, l’INPS ha fornito una serie di importanti precisazioni in materiadi tutele previdenziali:- Assegni al nucleo familiare: L’assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratorepresta attività lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisceun’indennità, l’assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa, inlinea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l’assegno spetta, in viagenerale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni espressamentedisciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, eccetera).- Disoccupazione: Il Ministero del Lavoro, con riguardo a questa ipotesi, ha chiarito che deve ritenersisenz’altro esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo in cui illavoratore resti a disposizione del datore di lavoro percependo la relativa indennità di disponibilità. Alcontrario, invece, nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l’obbligodi risposta alla chiamata e quindi il lavoratore non abbia diritto all’indennità didisponibilità, il Ministero ha chiarito che a quest’ultimo può essere riconosciuto,limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con larelativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nella specie ricorrano lerelative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.- Indennità di maternità e di malattia: È previsto un riproporzionamento del trattamentoprevidenziale in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Inoltre è da considerareche, dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo didisponibilità, deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate dievento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende cioè comeriferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzolavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilitàspettante secondo il contratto. Ciò vale anche per il riproporzionamento del trattamento previdenziale,il quale è realizzato utilizzando un diverso parametro retributivo a seconda, come detto, che legiornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità.46

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