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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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JOB ON CALL (LAVORO A CHIAMATA - INTERMITTENTE)CAMPO DI APPLICAZIONEA decorrere dal 25 giugno 2008 l’istituto in oggetto riprende ad esplicare la propria efficacia sullabase della disciplina prevista dagli articoli da 33 a 39 del D.Lgs 276/2003 (art. 39, comma 11 D.L. 112/2008,conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133).APPLICAZIONE:Si tratta di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, in base a quanto indicato daicontratti collettivi. In difetto di tali indicazioni, il Ministero del Lavoro, con il D.M. del 23/10/2004 haindividuato alcune tipologie di prestazioni cui è possibile applicare il lavoro a chiamata:custodi, guardiani notturni, portinai, fattorini, camerieri e personale di servizio e di cucinanegli alberghi e pubblici esercizi in genere, magazzinieri, centralinisti, impiegati d’albergo lecui mansioni implichino rapporti con la clientela (capi, sottocapi addetti al ricevimento), ecc..Tali prestazioni sono escluse dalla normativa sull’orario di lavoro (art. 16, c. 1, L. d D. Lgs. n.66/2003), in quanto prestazioni a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia.Rientrano in questa tipologia le prestazioni rese da disoccupati d’età inferiore a 25 anni e dalavoratori con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità;ed anche le prestazioni rese nei week-end o in periodi predeterminati quali ferie estive,vacanze pasquali e natalizie o in altri periodi individuati dalla contrattazione collettiva (NotaMin. Lavoro del 12/07/2004).CONTRATTOÈ un contratto di natura subordinata e può essere stipulato a tempo determinato.Deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.L’attività viene resa a chiamata del datore di lavoro alla quale il lavoratore può obbligarsi omeno a rispondere. Per tale disponibilità i lavoratori hanno diritto ad una indennità didisponibilità.Salvo diversa pattuizione, il tempo di preavviso non può essere inferiore ad 1 giorno.INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀÈ una indennità mensile, divisibile in quote orarie, stabilita dai contratti collettivi o, inalternativa, dal Ministro del Lavoro.Se il lavoratore ha l’obbligo di rispondere alla chiamata il Ministero ha fissato un limiteminimo per l’indennità di disponibilità pari ad almeno il 20% della retribuzione (minimotabellare, indennità di contingenza, e.d.r., ratei mensilità aggiuntive) prevista dai CCNL.L’indennità di disponibilità esplica i suoi effetti solo ai fini contributivi e non su altri istituti (mensilitàaggiuntive, ferie, trattamento di fine rapporto, ecc.).TRATTAMENTO ECONOMICOIl trattamento economico e contributivo del lavoratore intermittente è direttamente proporzionale allaprestazione effettivamente svolta.• Nei periodi di impiego il lavoratore deve ricevere una retribuzione almeno pari ad unlavoratore “normale” a parità di livello e mansione (compresi gli istituti relativi allemensilità aggiuntive, ferie, trattamento di fine rapporto).• Nei periodi di inattività il lavoratore non matura alcun trattamento economico enormativo tranne l’eventuale indennità di disponibilità.L’indennità di disponibilità deve essere tassata come reddito da lavoro dipendente – art. 51 T.U.I.R.(parere Ag. Entrate n. 32340/C2).CONTRIBUZIONEIl datore di lavoro versa i contributi sulle retribuzioni erogate e sull’importo effettivo dell’indennità didisponibilità, rispettando i minimali contributivi previsti dalla circolare INPS n. 7 dell’8 febbraio 2006.INDISPONIBILITA’I lavoratori che non comunicano la loro indisponibilità per malattia o altro giustificatomotivo, perdono il diritto alla indennità di disponibilità per 15 giorni o per il periodo stabilitodai CCNL.45

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