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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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JOB SHARING (LAVORO RIPARTITO)ENTRATA IN VIGOREIl lavoro ripartito è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro nel 1998 (Circ. n. 47/98). Con la riforma dellavoro sono state colmate alcune lacune normative che lo rendevano poco utilizzabile.È previsto che esso venga regolato attraverso la contrattazione collettiva o, in assenza, attraverso lanormativa sul lavoro subordinato.CONTRATTOÈ un contratto di natura subordinata con il quale due lavoratori/lavoratrici assumono in solidol’adempimento di un’unica ed identica prestazione. Ogni lavoratore è personalmente edirettamente responsabile dell’adempimento dell’intera prestazione.Salvo patto contrario, in caso di licenziamento/dimissioni di uno dei due lavoratori, il contratto si risolveautomaticamente anche per l’altro.Salvo patto contrario non è possibile la sostituzione di uno dei due lavoratori.È richiesta la forma scritta ai fini della prova e per giustificare eventuali varianti al contratto standardprevisto dalla legge (sostituzione di un lavoratore, licenziamento, dimissioni etc…).TRATTAMENTO ECONOMICOPer ogni lavoratore è direttamente proporzionale alla quantità di lavoro svolto rispetto all’interaprestazione.CONTRIBUZIONEIl rapporto di lavoro è assimilato al rapporto di lavoro a tempo parziale Il calcolo delle prestazioniprevidenziali e dei contributi va effettuato su base mensile, dividendo l’importo delle retribuzioni per due(numero dei soggetti che risultano obbligati al momento dell’inizio dell’evento), fatto salvo l’eventualeconguaglio di fine anno.TERMINE DEL CONTRATTODi seguito viene riportato, a titolo esemplificativo, un estratto dal CCNL del Turismo sul lavoro ripartito:“LAVORO RIPARTITO”Art. 83Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unicaobbligazione lavorativa subordinata.Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale dellavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratoriinteressati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, inqualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario dilavoro.Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità dilavoro effettivamente prestato.I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratorecon cadenza almeno settimanale.Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimentodell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero deicontratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predispostodall'ente stesso.Dichiarazione a verbaleLe parti, in considerazione del carattere di novità presentato alla disciplina del lavoro ripartito, cuiassegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo delC.C.N.L.”.44

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