SINTESI NORMATIVA - Metaping

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONEÈ un contratto con il quale l'associante attribuisce all'associato la partecipazione agli utilidell'impresa o di uno o più affari, a fronte di un determinato apporto, che può essere di capitale o dilavoro (artt. 2549-2554 C. C.).Al fine di evitare fenomeni elusivi alle discipline di legge ed a quanto previsto dai contratti collettivi, qualoral’associazione in partecipazione con apporto di lavoro risulti fittizia (mancanza della prestazione lavorativa odi una adeguata erogazione economica), il prestatore ha diritto ai trattamenti retributivi, contributivi enormativi stabiliti dalla contrattazione collettiva per lavoratori subordinati con analoghe mansioni sin dalladata di costituzione del rapporto.Le caratteristiche imprescindibili ed indispensabili proprie del contratto di associazione in partecipazionesono:- Carattere aleatorio del corrispettivo (rischio d’impresa) e quindi la partecipazione agli utili che nondovrebbe essere prefissata ma che secondo il decreto legislativo dovrebbe essere “adeguata”;- Mancanza del potere disciplinare dell’associante nei confronti dell’associato;- L’associato ha un potere di controllo e di impartire direttive sulla gestione relativa al suo apporto e, diconseguenza, ha diritto di avere il rendiconto dell’affare o dell’attività dell’impresa.CONTRATTOIl contratto deve indicare:− Data, che deve essere certa e dimostrabile. Non è obbligatorio indicare la durata del contratto tuttavia,al fine di evitare possibili contrasti futuri, è auspicabile indicare i tempi e le modalità di recesso;− Apporto dell’associato;− Partecipazione agli utili e l’eventuale diversa modalità di partecipazione alle perdite;− Modalità di controllo ed approvazione del rendiconto.TASSAZIONEQualora l’apporto sia costituito da solo lavoro, i redditi conseguiti dall’associato devono considerarsi comeredditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 2, lettera c, del TUIR).L’associante può portare in diminuzione del proprio reddito d’impresa gli utili corrisposti all’associato, solonel caso di apporto di lavoro. negli altri casi gli utili corrisposti rimangono indeducibili.− APPORTO DI LAVORO: Ritenuta del 20% a titolo d’acconto;− APPORTO DI CAPITALE O MISTO: Ritenuta del 12,5% a titolo d’acconto, limitatamente al valore dell’apportodi capitale.CONTRIBUZIONE INPSDal 01.01.2004 gli associati in partecipazione che apportano lavoro devono iscriversi alla GestioneSeparata, presso l’INPS (se non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie).La contribuzione per il 2011 è pari al:- 26,72% fino al massimale di 93.622,00 euro per coloro che non sono iscritti ad una forma previdenzialeobbligatoria.- 17% per i titolari di pensione diretta, per gli iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e titolari dipensione indiretta o di reversibilità, fino al massimale di 93.622,00 euro.La contribuzione è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico associato.ASSICURAZIONE INAILÈ obbligatorio assicurare presso l’INAIL l’associato in partecipazione che apporti lavoro e l’onere spettaper intero all’associante in quanto titolare dell’impresa.LIBRO UNICO DEL LAVOROGli associati non artigiani che apportano lavoro o sovrintendono al lavoro altrui, devono essere iscritti nelLibro Unico del Lavoro - LUL.40

PRESTAZIONE TIPOLOGIA VIGENZA CARATTERISTICHETRATTAMENTOPREVIDENZIALE / ASSICURATIVOTRATTAMENTOFISCALECollaborazioniCoordinate econtinuativeVecchie“Co.Co.Co.”Prestazionioccasionali(mini “Co.Co.Co”)Lavoro a progetto“Co.Co.Pro.”Dal24/10/2003Dal24/10/2003Dal24/10/2003Rapporti esclusi dalla disciplina a progetto (che rimangono, quindi,con la disciplina delle vecchie “co.co.co.”):− professionisti iscritti ad albi professionali;− pensionati di vecchiaia;− componenti organi di amministrazione e controllo di società;partecipanti a collegi e commissioni anche tecnici;− collab. con società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.Rapporti di co.co.co. di durata non superiore a 30 giorni ecompensi non superiori a 5.000 euro, nell’anno solare e con lostesso committente (non prevista stesura progetto).Se si supera uno dei due limiti si rientra nel lavoro a progetto.Per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativainstaurati dopo il 24/10/2003 per i quali non sia stata espressamenteprevista la non applicabilità del lavoro a progetto (v. sopra).Contribuzione alla Gestione Separata:− 17% = iscritti ad altra forma previdenzialeobbligatoria e titolari dipensione indiretta o di reversibilità(fino al massimale di 93.622,00 euro).− 17% = titolari di pensione diretta(fino al massimale di 93.622,00 euro).− 26,72% = non iscritti ad altra formaprevidenziale obbligatoria (redditi finoa 93.622,00 euro)− 26,72% = non iscritti ad altra formaprevidenziale obbligatoria (redditi finoal massimale contributivo di 93.622,00euro)Si Assicurazione INAIL.Reddito assimilato a quelloda lavoro dipendente(art. 50, c. 1, lett. c-bis delTuir)Lavoroautonomo nonesercitatoabitualmente(art. 2222 C.C.contrattod’opera)Prestazionioccasionali ditipo accessorioAssociazione inpartecipazionePrestazionioccasionaliprive dellecaratteristichedelle “Co.Co.Co.”(vedi fine pag. 6)Prestazioni dilavoro accessorioApporto dilavoroApporto misto,capitale e LavoroApporto dicapitaleDal01/01/2004Dal01/01/2004Dal01/01/2004Attività di lavoro autonomo con reddito annuo inferiore a 5.000euro (a prescindere dal numero di committenti)Attività di lavoro autonomo con reddito annuo superiore a 5.000euro (a prescindere dal numero di committenti)Attività meramente occasionali rese da soggetti a rischio diesclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato dellavoro ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito di lavori ed attivitàindividuate dalla legge.Soggetti che conferiscono prestazioni lavorativeSoggetti che conferiscono capitale e lavoroSoggetti che conferiscono capitaleEscluse da qualsiasi Contribuzione(INPS) ed Assicurazione (INAIL)Contribuzione INPS come le Co.Co.Co.,sul reddito eccedente i 5.000 euro.No iscrizione Libri Obbligatori.No Assicurazione INAIL.Contribuzione presso la GestioneSeparata INPS pari al 13% del valorenominale del Buono.Premio INAIL pari al 7% del valorenominale del Buono.Iscrizione alla Gestione Separata INPS:− 26,72% fino al massimale di93.622,00 euro.Contribuzione a carico associante 55%,Contribuzione a carico associato 45%.Si iscrizione Libri Obbligatori,Si Assicurazione INAILEsclusa da qualsiasi contribuzioneRedditi diversi(art. 67 c. 1, lett. L - Tuir)Si applica la disciplina dellaritenuta d’acconto (20%)Esente da qualsiasiimposizione fiscaleReddito derivanteda lavoro autonomo(art. 53 co. 2 let. c - Tuir),Ritenuta d’acconto 20%Limitatamente alla quotadi apporto di capitale:Reddito di capitale(art. 44 co. 1 lett. f - Tuir),Ritenuta d’acconto 12,5%41

PRESTAZIONE TIPOLOGIA VIGENZA CARATTERISTICHETRATTAMENTOPREVIDENZIALE / ASSICURATIVOTRATTAMENTOFISCALECollaborazioniCoordinate econtinuativeVecchie“Co.Co.Co.”Prestazionioccasionali(mini “Co.Co.Co”)Lavoro a progetto“Co.Co.Pro.”Dal24/10/2003Dal24/10/2003Dal24/10/2003Rapporti esclusi dalla disciplina a progetto (che rimangono, quindi,con la disciplina delle vecchie “co.co.co.”):− professionisti iscritti ad albi professionali;− pensionati di vecchiaia;− componenti organi di amministrazione e controllo di società;partecipanti a collegi e commissioni anche tecnici;− collab. con società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.Rapporti di co.co.co. di durata non superiore a 30 giorni ecompensi non superiori a 5.000 euro, nell’anno solare e con lostesso committente (non prevista stesura progetto).Se si supera uno dei due limiti si rientra nel lavoro a progetto.Per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativainstaurati dopo il 24/10/2003 per i quali non sia stata espressamenteprevista la non applicabilità del lavoro a progetto (v. sopra).Contribuzione alla Gestione Separata:− 17% = iscritti ad altra forma previdenzialeobbligatoria e titolari dipensione indiretta o di reversibilità(fino al massimale di 93.622,00 euro).− 17% = titolari di pensione diretta(fino al massimale di 93.622,00 euro).− 26,72% = non iscritti ad altra formaprevidenziale obbligatoria (redditi finoa 93.622,00 euro)− 26,72% = non iscritti ad altra formaprevidenziale obbligatoria (redditi finoal massimale contributivo di 93.622,00euro)Si Assicurazione INAIL.Reddito assimilato a quelloda lavoro dipendente(art. 50, c. 1, lett. c-bis delTuir)Lavoroautonomo nonesercitatoabitualmente(art. 2222 C.C.contrattod’opera)Prestazionioccasionali ditipo accessorioAssociazione inpartecipazionePrestazionioccasionaliprive dellecaratteristichedelle “Co.Co.Co.”(vedi fine pag. 6)Prestazioni dilavoro accessorioApporto dilavoroApporto misto,capitale e LavoroApporto dicapitaleDal01/01/2004Dal01/01/2004Dal01/01/2004Attività di lavoro autonomo con reddito annuo inferiore a 5.000euro (a prescindere dal numero di committenti)Attività di lavoro autonomo con reddito annuo superiore a 5.000euro (a prescindere dal numero di committenti)Attività meramente occasionali rese da soggetti a rischio diesclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato dellavoro ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito di lavori ed attivitàindividuate dalla legge.Soggetti che conferiscono prestazioni lavorativeSoggetti che conferiscono capitale e lavoroSoggetti che conferiscono capitaleEscluse da qualsiasi Contribuzione(INPS) ed Assicurazione (INAIL)Contribuzione INPS come le Co.Co.Co.,sul reddito eccedente i 5.000 euro.No iscrizione Libri Obbligatori.No Assicurazione INAIL.Contribuzione presso la GestioneSeparata INPS pari al 13% del valorenominale del Buono.Premio INAIL pari al 7% del valorenominale del Buono.Iscrizione alla Gestione Separata INPS:− 26,72% fino al massimale di93.622,00 euro.Contribuzione a carico associante 55%,Contribuzione a carico associato 45%.Si iscrizione Libri Obbligatori,Si Assicurazione INAILEsclusa da qualsiasi contribuzioneRedditi diversi(art. 67 c. 1, lett. L - Tuir)Si applica la disciplina dellaritenuta d’acconto (20%)Esente da qualsiasiimposizione fiscaleReddito derivanteda lavoro autonomo(art. 53 co. 2 let. c - Tuir),Ritenuta d’acconto 20%Limitatamente alla quotadi apporto di capitale:Reddito di capitale(art. 44 co. 1 lett. f - Tuir),Ritenuta d’acconto 12,5%41

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