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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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LAVORO ACCESSORIO CON UTILIZZO DEL VOUCHERL’utilizzo del lavoro accessorio, che rappresenta una particolare forma di lavoro occasionale a favore di queisoggetti considerati a rischio di esclusione sociale, usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro, inquanto svolto in modo saltuario differisce da qualsiasi altra tipologia di attività, subordinata, parasubordinatao autonoma.SOGGETTII soggetti che possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio sono:- studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitari limitatamente aiperiodi di vacanza (natalizie-pasquali-estive);- disoccupati/inoccupati da oltre 1 anno;- casalinghe, studenti (il sabato e la domenica e durante i periodi delle vacanze natalizie, pasquali,estive ,pensionati, disabili;- soggetti in comunità di recupero;- extracomunitari disoccupati, regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita dellavoro. Tali soggetti, iscrivendosi in apposite liste presso i Centri per l’impiego o altre Agenzie per il lavororegolarmente autorizzate/accreditate, ricevono una tessera magnetica dalla quale risulta la lorocondizione;- in via sperimentale per l’anno 2010/2011 anche i soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale(tranne che presso il datore di lavoro titolare del contratto part-time).TIPOLOGIE DI LAVOROla prestazione di lavoro accessorio può riguardare solo i seguenti lavori:- piccoli lavori domestici a carattere straordinario (compresa l’assistenza domiciliare a bambini, anziani,ammalati o con handicap);- insegnamento privato supplementare;- piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;- realizzazione di manifestazioni culturali, sociali e sportive;- collaborazioni con associazioni di volontariato per emergenze, calamità o solidarietà;- settore commercio, pubblici esercizi e servizi ma solo per imprese familiari;- di qualsiasi settore produttivo, nelle scuole e nelle università, da parte di giovani fino a 24 anni.LIMITI APPLICATIVI1. compensi totali percepiti dal soggetto non superiori a 5.000 euro netti nell’anno solare (€ 6.666,00lordi), anche se con più datori di lavoro. Il superamento del limiti comporta automaticamentel’applicazione della normativa sul lavoro occasionale o a progetto.2. dell’impresa familiare, per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale a€ 10.000,00.3. I percettori di prestazioni integrative del salario o si sostegno al reddito il limite di importo, perl’anno solare, è di € 3.000,00 netti complessivi, corrispondenti per il committente a € 4.000,00 lordi.4. Il lavoratore che ha un contratto a tempo parziale purchè non sia nei confronti del datore di lavorotitolare del rapporto di lavoro subordinato.La legge Finanziaria per l’anno 2010 ed il Collegato al Lavoro di dicembre 2010 modificano la lettera g) deldlgs 276/2003, eliminando il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi. L’impresa familiare quindipuò ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi. Si fa presente, come già precisatonella circolare Inps n. 76 del 16 maggio 2009, che per impresa familiare si intende quella cui collaborano ilconiuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.Il 26 marzo 2010 è stata stipulata una convenzione tra l’Inps e la Federazione Italiana Tabaccai per lavendita e il cambio dei buoni lavoro attraverso la rete delle tabaccherie.BUONO LAVORO O VOUCHERLa principale novità del lavoro accessorio risiede nel metodo scelto per il pagamento del lavoratore. Il“datore di lavoro” deve iscriversi all’Inps per avere a disposizione il carnet di buoni (sistema cartaceo) perretribuire il prestatore di lavoro. Il lavoratore invece potrà incassarli presso qualsiasi Ufficio Postale.In alternativa esiste anche una procedura telematica.Un buono-compenso per prestazioni accessorie renderà al lavoratore 7,5 € orari.37

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