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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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E’ REATO NON VERSARE LE RITENUTE DEI CO.CO.PRO.Il mancato versamento della trattenuta previdenziale sui compensi dei lavoratori a progetto oraè reato. E’ stata introdotta una sanzione penale a carico dei committenti che non provvedono a versare, neitermini e con le modalità previste dalle norme, la quota di contributi posta a carico del collaboratore nellamisura di un terzo del totale dovuto. Il provvedimento interessa le sole ritenute previdenziali eassistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto. L’omessoversamento delle ritenute è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €1.032,00. Il comma 1-bis prevede, però, una speciale causa estintiva del reato, in quanto il committente,così come il datore di lavoro, non è punibile se provvede al versamento delle ritenute entro iltermine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ALLE QUALI NONSI APPLICA LA NUOVA <strong>NORMATIVA</strong> DEL LAVORO A PROGETTOI soggetti a cui si applica ancora la normativa sulle Co.Co.Co. (quindi non il lavoro a progetto)sono:- professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad un albo professionale;- componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi sindacali;- collaborazioni con associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni riconosciute dalConi;- soggetti che percepiscono una pensione di vecchiaia e comunque i titolari di qualunque tipologia dipensione al compimento del 65° anno di età.CONTRIBUZIONE INPSRimane l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS. La contribuzione per il 2011 è pari al:- 26,72% fino al massimale di 92.147,00 euro per coloro che non sono iscritti ad una forma previdenzialeobbligatoria.- 17% per i titolari di pensione diretta, per gli iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e titolari dipensione indiretta o di reversibilità, fino al massimale di 92.147,00 euro.Il contributo INPS è ripartito tra committente (2/3) e lavoratore a progetto (1/3).La contribuzione per coloro che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria è comprensivadello 0,50% per la tutela della maternità, nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero.Attualmente la contribuzione versata come collaboratore non è cumulabile con quella versata comelavoratore dipendente.ASSICURAZIONE INAILIl committente è tenuto ad assicurare presso l'INAIL i collaboratori coordinati e continuativi per i qualisussiste il rischio lavorativo (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000).Il premio INAIL è ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3).32

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