SINTESI NORMATIVA - Metaping

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19.08.2015 Views

LAVORO A PROGETTOTIPOLOGIA CONTRATTOIl lavoro a progetto è un contratto di natura parasubordinata ed i presupposti che si devono verificareper poterlo stipulare sono (art. 47 del TUIR; Circ. Agenzia delle Entrate n° 67/2001):- NESSUNA SUBORDINAZIONE GERARCHICA: non devono sussistere le caratteristiche del lavoro subordinato;- CONTINUITÀ: la prestazione non deve essere occasionale ma perdurare nel tempo con un legamefunzionale fra collaboratore ed azienda;- COORDINAZIONE ED AUTONOMIA: il collaboratore deve essere inserito nell’organizzazione, mantenendol’autonomia nella scelta delle modalità per l’esercizio della prestazione, anche come orari e presenze inazienda, pur nel rispetto delle direttive del committente;- CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE: è richiesta una netta prevalenza del lavoro del collaboratorerispetto ai mezzi dello stesso.Il lavoro a progetto si distingue dal lavoro autonomo puro in quanto il collaboratore deve coordinarsi con lastruttura del committente e la prestazione ha carattere continuativo.REQUISITI CONTRATTODeve essere stipulato per iscritto e deve contenere, ai fini della prova:- l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso:- Progetto: attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato,- Programma di lavoro: attività predeterminata cui non è direttamente riconducibile un risultatofinale,- Fase: parte più o meno ampia del ciclo produttivo;- l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;- il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina deirimborsi spese (il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e devetener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo);- le forme di coordinamento con il committente, tali da non pregiudicare l’autonomia nell’esecuzionedell’obbligazione lavorativa;- le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progettoCon la circolare n. 4/2008 il Ministero informa che “intende assicurare all’azione ispettiva una corretta,efficace ed omogenea attività di accertamento in tutto il territorio nazionale, in quanto, a distanza di oltrequattro anni dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative,l’attività di vigilanza continua a riscontrare una non piena rispondenza prevista dalla disciplina”.ESCLUSIONIAlcune tipologie di prestazioni risultano difficilmente inquadrabili nella tipologia contrattualee conseguentemente incompatibili con attività a progetto; la circolare fornisce un elencomeramente esemplificativo e non esaustivo di alcune figure professionali non compatibili con ilcontratto a progetto:• ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE DI BOLLETTE O ALLA CONSEGNA DI GIORNALI E RIVISTE,• ADDETTI ALLE AGENZIE IPPICHE,• ADDETTI ALLE PULIZIE,• AUTISTI E AUTOTRASPORTATORI,• BABYSITTER E BADANTI,• BARISTI E CAMERIERI,• COMMESSI E ADDETTI ALLE VENDITE,• CUSTODI E PORTIERI,• ESTETISTE E PARRUCCHIERE,• FACCHINI,• ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA,• LETTURISTI DI CONTATORI,• MANUTENTORI,• MURATORI E OPERAI NELL’EDILIZIA,• PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO,30

• PRESTATORI DI MANODOPERA NEL SETTORE AGRICOLO,• ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E TERMINALISTI.MALATTIA E MATERNITA’ PER PARASUBORDINATIDal 01.01.2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolaridi pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera dimalattia a carico dell’Inps entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva delrapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione deglieventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsionedell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura dellapredetta prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedalieraprevisto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenzaospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell’arco dell’anno solare.Ai lavoratori si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dellostato di malattia.Ai lavoratori che abbiano titolo all’indennità di maternità è corrisposto, per gli eventi di parto verificatisi adecorrere dal 01.01.2007, un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periododi 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso ariferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tali disposizioni si applicano anche nei casi diadozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 01.01.2007.La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia è estesa anche ai periodi antecedenti al31.12.1996.CONTROVERSIEIn caso di controversie è obbligatorio il tentativo di conciliazione (presso la Commissione Provinciale diConciliazione o in sede sindacale) prima del ricorso giudiziale.PATTO DI NON CONCORRENZAEventuali patti di non concorrenza devono essere espressamente previsti nel contratto (art. 2596 C.C.) e ladurata non può eccedere i 5 anni.SANZIONIIn sede giudiziale i rapporti di collaborazione a progetto instaurati senza l’individuazione di unospecifico progetto o programma di lavoro sono considerati rapporti di lavoro subordinato atempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Ai fini contributivi (INPS) edassicurativi (INAIL) si configura una omissione contributiva che comporta il pagamento dei contributi nonversati e delle relative sanzioni.CONTRIBUZIONE INPSRimane l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS. La contribuzione per il 2011 è pari al:- 26,72% fino al massimale di 92.147,00 euro per coloro che non sono iscritti ad una forma previdenzialeobbligatoria.- 17% per i titolari di pensione diretta, per gli iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e titolari dipensione indiretta o di reversibilità, fino al massimale di 92.147,00 euro.Il contributo INPS è ripartito tra committente (2/3) e lavoratore a progetto (1/3).La contribuzione per coloro che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria è comprensivadello 0,50% per la tutela della maternità, nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero.Attualmente la contribuzione versata come collaboratore non è cumulabile con quella versata comelavoratore dipendente.ASSICURAZIONE INAILRimane l’obbligo di assicurare il lavoratore a progetto presso l’INAIL ed il premio varia in base alla classe dirischio. Anche il premio INAIL è ripartito tra committente (2/3) e lavoratore a progetto (1/3).IMPOSTA DI BOLLOL’Agenzia delle Entrate (R.M. 36/E/2002) ha ritenuto esenti dall’imposta di bollo i contratti costitutivi di unrapporto di lavoro di collaborazione a progetto, mentre ritiene che le quietanze relative ai compensicorrisposti ai lavoratori per le prestazioni di collaborazione a progetto siano soggette all’imposta di bollonella misura di € 1,81 per importi superiori a € 77,47.31

LAVORO A PROGETTOTIPOLOGIA CONTRATTOIl lavoro a progetto è un contratto di natura parasubordinata ed i presupposti che si devono verificareper poterlo stipulare sono (art. 47 del TUIR; Circ. Agenzia delle Entrate n° 67/2001):- NESSUNA SUBORDINAZIONE GERARCHICA: non devono sussistere le caratteristiche del lavoro subordinato;- CONTINUITÀ: la prestazione non deve essere occasionale ma perdurare nel tempo con un legamefunzionale fra collaboratore ed azienda;- COORDINAZIONE ED AUTONOMIA: il collaboratore deve essere inserito nell’organizzazione, mantenendol’autonomia nella scelta delle modalità per l’esercizio della prestazione, anche come orari e presenze inazienda, pur nel rispetto delle direttive del committente;- CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE: è richiesta una netta prevalenza del lavoro del collaboratorerispetto ai mezzi dello stesso.Il lavoro a progetto si distingue dal lavoro autonomo puro in quanto il collaboratore deve coordinarsi con lastruttura del committente e la prestazione ha carattere continuativo.REQUISITI CONTRATTODeve essere stipulato per iscritto e deve contenere, ai fini della prova:- l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso:- Progetto: attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato,- Programma di lavoro: attività predeterminata cui non è direttamente riconducibile un risultatofinale,- Fase: parte più o meno ampia del ciclo produttivo;- l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;- il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina deirimborsi spese (il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e devetener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo);- le forme di coordinamento con il committente, tali da non pregiudicare l’autonomia nell’esecuzionedell’obbligazione lavorativa;- le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progettoCon la circolare n. 4/2008 il Ministero informa che “intende assicurare all’azione ispettiva una corretta,efficace ed omogenea attività di accertamento in tutto il territorio nazionale, in quanto, a distanza di oltrequattro anni dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative,l’attività di vigilanza continua a riscontrare una non piena rispondenza prevista dalla disciplina”.ESCLUSIONIAlcune tipologie di prestazioni risultano difficilmente inquadrabili nella tipologia contrattualee conseguentemente incompatibili con attività a progetto; la circolare fornisce un elencomeramente esemplificativo e non esaustivo di alcune figure professionali non compatibili con ilcontratto a progetto:• ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE DI BOLLETTE O ALLA CONSEGNA DI GIORNALI E RIVISTE,• ADDETTI ALLE AGENZIE IPPICHE,• ADDETTI ALLE PULIZIE,• AUTISTI E AUTOTRASPORTATORI,• BABYSITTER E BADANTI,• BARISTI E CAMERIERI,• COMMESSI E ADDETTI ALLE VENDITE,• CUSTODI E PORTIERI,• ESTETISTE E PARRUCCHIERE,• FACCHINI,• ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA,• LETTURISTI DI CONTATORI,• MANUTENTORI,• MURATORI E OPERAI NELL’EDILIZIA,• PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO,30

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