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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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<strong>NORMATIVA</strong>SANZIONIPauseQualora l’orario giornaliero ecceda le 6 ore consecutive illavoratore deve beneficiare di un intervallo di almeno 10minuti.------Riposo settimanaleIl lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, dacumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Con la nota n.13039/2007 il Ministero del Lavoro precisa che il principio del cumuloè soggetto ad alcune eccezioni, come le attività di lavoro a turni ognivolta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la finedel servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva,di periodo di riposo giornaliero o settimanale.La mancata fruizione del ripososettimanale comporta una sanzioneamministrativa da 100 a 750 euro sela violazione di riguarda fino a 5lavoratori, ovvero si è verificata solofino a 2 periodi di riferimento, da 400a 1500 se la violazione si riferisce apiù di 5 lavoratori, ovvero si èverificata in almeno 3 periodi diriferimento, da 1000 a 5000 se laviolazione si riferisce a più di 10lavoratori, ovvero si è verificata inalmeno 5 periodi di riferimento.Ferie annualiIl lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie annuali retribuite.Tale periodo minimo di ferie non può essere sostituito dalla relativaindennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapportodi lavoro. Le ferie devono essere fruite per almeno 2 settimane,consecutive se richiesto dal lavoratore, nell’anno di maturazione. Alloscadere dell’anno di maturazione, ove il lavoratore non abbia godutodelle ferie per almeno 2 settimane, il datore di lavoro diventa passibiledi sanzione. Mentre le restanti 2 settimane devono essere godute nei18 mesi successivi al termine di maturazione.La mancata fruizione delle feriecomporta una sanzione amministrativada 100 a 600 euro, se la violazioneriguarda fino a 5 lavoratori, ovvero si èverificata solo in 1 anno, da 400 a1500 se la violazione si riferisce a piùdi 5 lavoratori, in almeno 2 anni, da800 a 4500 se la violazione si riferiscea più di 10 lavoratori in almeno 4 anni.I periodi di ferie eccedenti le 4 settimane non sono soggettiad alcun vincolo di fruizione ed all’occorrenza possono esseremonetizzati.------L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le8 ore in media nelle 24 ore, salvo l’individuazione, dellacontrattazione collettiva, di un periodo di riferimento piùampio sul quale calcolare la media.Il superamento delle 8 ore giornalierecomporta una sanzione da 51 a 154euro per ogni lavoratore e per ognigiorno violato.Lavoro notturnoILLECITO PENALELa verifica dell’idoneità al lavoro notturno (visite mediche) deveavvenire “a cura e a spese” del datore di lavoro, attraverso le strutturesanitarie pubbliche o tramite il medico competente aziendale (D.Lgs.626/94). Tali controlli devono essere preventivi all’inizio dellaprestazione di lavoro notturno e successivamente ripetuti almeno ognidue anni.La violazione comporta l’arresto da 3 a6 mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131euro.ILLECITO PENALEIn particolari casi di disagio previsti dai C.C.N.L. il lavoratorepuò rifiutarsi di svolgere la prestazione notturna purchè locomunichi per iscritto con almeno 24 ore di preavviso.La violazione di tale diritto comportal’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammendada 516 a 2.582 euro.ILLECITO PENALEÈ vietato il lavoro notturno, dalle 24 00 alle 6 00 , alle donne dal momentodell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di unanno di età del bambino. È vietato adibire al lavoro notturno lalavoratrice madre.La violazione di tale diritto comportal’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da516 a 2.582 euro.29

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