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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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ORARIO DI LAVORO, PAUSE, RIPOSI,FERIE, LAVORO NOTTURNOSchema RiepilogativoD.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche (D. Lgs. n. 213/2004)con le ultime variazioni del Collegato al Lavoro L. 183/2010TIPOLOGIA<strong>NORMATIVA</strong>NUOVE SANZIONI(in vigore dal 24/11/2010)Orario normale dilavoroL’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Lacontrattazione collettiva può stabilire una durata minore e riferirel’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in unperiodo non superiore all’anno.La mancata corresponsione dellemaggiorazioni retributive in caso disuperamento dell’orario normale dilavoro (cioè se le ore “straordinarie”vengono pagate come ore “normali”),comporta una sanzioneamministrativa da 25 a 154 euro perciascun lavoratore. Se la violazione siriferisce a più di 5 lavoratori oppure siè verificata nel corso dell’anno solareper più di 50 giornate lavorative, lasanzione va da 154 a 1.032 euro. (dal25 giugno 2008 abrogata)Durata massimaOrario di lavoroLa durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 oresettimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata mediadell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodonon superiore a 6 mesi (la contrattazione collettiva può elevare talelimite a 6 o 12 mesi). Non rientrano nel calcolo della media i periodi diferie, di malattia e le ore straordinarie compensate con riposi.Il superamento delle 48 ore mediesettimanali nel periodo di riferimentocomporta una sanzioneamministrativa da 100 a 750 euro sela violazione si è verificata fino a 5lavoratori fino a 2 periodi diriferimento, da 400 a 1.500 se laviolazione si riferisce a più di 5lavoratori, ovvero si è verificata inalmeno 3 periodi di riferimento, da1.000 a 5000 se la violazione siriferisce a più di 10 lavoratori, ovverosi è verificata in almeno 5 periodi diriferimento, in tal caso non èammesso il pagamento della sanzionein misura ridotta.LavorostraordinarioRiposogiornalieroIl lavoro straordinario non deve superare le 250 ore annuali.I contratti collettivi possono consentire che, in alternativa o inaggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori fruiscano di riposicompensativi.Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 oreIl superamento delle 250 ore annuecomporta una sanzioneamministrativa da 25 a 154 euro se laviolazione riguarda fino a 5 lavoratori,ovvero si è verificata nel corsodell’anno solare fino a 50 giornatelavorative. Se la violazione si riferiscea più di 5 lavoratori oppure si èverificata nel corso dell’anno solareper più di 50 giornate lavorative, lasanzione va da 154 a 1.032 euro.La mancata fruizione del riposogiornaliero comporta una sanzioneamministrativa da 50 a 150 euro se laviolazione riguarda fino a 5 lavoratori,ovvero si è verificata solo fino a 2periodi di 24 ore, da 300 a 1000 se laviolazione si riferisce a più di 5lavoratori, ovvero si è verificata inalmeno 3 periodi di 24 ore, da 900 a1500 se la violazione si riferisce a piùdi 10 lavoratori, ovvero si è verificatain almeno 5 periodi di 24 ore.28

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