PENSIONI INTERAMENTE CUMULABILIA decorrere dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità saranno interamentecumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo. Restano fuori dalla possibilità dicumulo le pensioni di reversibilità. Vedove e vedovi se hanno altri redditi devono sottostare ad unatrattenuta che incide notevolmente sulla misura dell’assegno. Sono inoltre cumulabili le pensioni di vecchiaiaanticipate, liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con una anzianitàcontributiva pari o superiore a 40 anni, ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gliuomini e 60 per le donne.DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI(52 SETTIMANE NEI DUE ANNI)La durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata a 8 mesi peri soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni ed a 12 mesi per i soggetti con età anagraficapari o superiore a 50 anni, per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1 gennaio 2008.E’ riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento.La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità è al 60% per i primi 6 mesi, al 50%per i successivi 2 mesi, al 40% per i restanti mesi.L’indennità non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione.Nel sito internet dell’Inps – www.inps.it – è disponibile la nuova procedura che consente ailavoratori dotati di PIN di presentare per via telematica la domanda di indennità ordinaria didisoccupazione non agricola con requisiti normali.DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI(MINIMO 78 GG. NELL’ANNO)Il diritto all’indennità di disoccupazione spetta per un numero di giornate pari a quelle lavoratenell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il totale di 360 giorni, diminuitodelle giornate di disoccupazione eventualmente godute, e quello delle giornate di lavoroeffettivamente prestato.La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità con requisiti ridotti è rideterminata al 35%per i primi 120 giorni, al 40% per i giorni successivi.24
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATOMOTIVAZIONEPuò essere stipulato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.DURATAIl contratto a termine può avere una durata massima di 3 anni e la scadenza deve essere apposta periscritto (non serve la forma scritta se la durata non è superiore a 12 giorni). L’apposizione del termine èpriva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sonospecificate le motivazioni. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro allavoratore entro il primo giorno di inizio della prestazione.PROROGA DEL CONTRATTOIl contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore:- se la durata iniziale è inferiore a 3 anni;- una sola volta;- per ragioni oggettive;- per la stessa attività lavorativa;- l’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga deltermine stesso è a carico del datore di lavoro;- a condizione che la durata complessiva del rapporto non sia superiore a 3 anni;SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TERMINESe il contratto di lavoro subordinato dura più di 36 mesi tra proroghe e rinnovi, il rapportoviene considerato a tempo indeterminato.Un ulteriore e successivo contratto a termine può essere stipulato per una sola volta, mapresso la Direzione Provinciale del Lavoro e con l’assistenza di un rappresentante di unadelle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.Se detta procedura non viene rispettata, il contratto si considera a tempo indeterminato.Il comma 4 ter della finanziaria 2008 prevede che le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovanoapplicazione nei confronti delle attività stagionali, così come definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 (v.di seguito), nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali.(L’Avviso Comune siglato il 12 giugno 2008, stabilisce che il predetto limite non trova applicazione, neiconfronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità per aziende con apertura annuale, stipulati aisensi dell’art. 77 e 78 del CCNL del Turismo e per le aziende con attività stagionale in senso strettoindividuate dal D.L. 1525 del 1963 che hanno un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni.)DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 07 OTTOBRE 1963, N. 1525ELENCO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI, AI SENSI DELL'ART. 1 SECONDO COMMA, LETT. A) DELLA LEGGE 18 APRILE 1962,N. 230, È CONSENTITA PER IL PERSONALE ASSUNTO TEMPORANEAMENTEl'apposizione di un termine nei contratti di lavoro.1. Sgusciatura delle mandorle.2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).4. Raccolta e spremitura delle olive.5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento delvino).6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.8. Lavorazione del falasco.9. Lavorazione del sommacco.10. Maciullazione e stigliatura della canapa.11. Allevamento bachi, cernita ammasso e stufatura dei bozzoli.12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazionedella legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.18. Scorzatura del sughero.19. Salatura e marinatura del pesce.25