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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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PROROGA PER IL 2011 DELLE MISURE DI DETASSAZIONEDEI PREMI DI PRODUTTIVITÀDIPENDENTI PRIVATIViene prorogata al 31.12.2011 la possibilità di assoggettare ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEFe delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livelloaziendale in relazione “a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ealtri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”:• l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile, ad opera del sostituto d’imposta, con esclusivo riferimento:‣ al settore privato (con esclusione quindi delle Pubbliche Amministrazioni);‣ ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione quindi dei titolari di redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi, con osenza progetto) non superiore, nel 2010, a 40.000,00 euro, al lordo delle sommeassoggettate, in tale anno, ad imposta sostitutiva;• l’importo massimo delle somme erogate a titolo di premio di produttività assoggettabili a tassazioneridotta resta confermato nella misura di 6.000,00 euro; tale importo è da considerare:‣ al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico dellavoratore.L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 3/E del 14 febbraio 2011, comunica che:‣ la detassazione per l’anno 2011, potrà essere applicata solo per somme erogate ai lavoratoridipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettiviterritoriali, dalle imprese associate alle parti firmatarie dell’accordo, o accordi aziendali (hannola funzione di integrare il CCNL per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda),sottoscritti con le organizzazioni sindacali; escludendo quindi, dal beneficio fiscale gliemolumenti corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero diaccordi individuali o plurimi tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.Con la Legge di Stabilità per il 2012 viene confermata la possibilità di assoggettare ad un regimefiscale agevolato le somme correlate ad incrementi della produttività erogate in attuazione di accordi ocontratti collettivi di secondo livello.Le somme incentivanti devono essere previste da accordi sottoscritti a livello aziendale oterritoriale dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori “comparativamente piùrappresentative” sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacaliinterne (legittimate a negoziare secondo i criteri di legge e degli accordi interconfederali), conciò introducendo la necessità della forma scritta.Al fine di contenere le minori entrate connesse all’applicazione della norma, demanda ad un futuro DPCM lafissazione sia dell’importo massimo detassabile, sia del limite massimo di reddito annuo oltre il quale iltitolare non potrà fruire dell’agevolazione.22

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