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SINTESI NORMATIVA - Metaping

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MISURE ANTICRISI E ASSUNZIONI AGEVOLATECASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIALa cassa integrazione guadagni ordinaria è un istituto previsto dalla legge, consistente in unaprestazione economica erogata dall’Inps in favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire laprestazione lavorativa o che lavorano ad orario ridotto. Possono beneficiare della CIG i lavoratori subordinatiappartenenti alle categorie degli operai, impiegati e quadri, assunti a tempo indeterminato o a termine. Lecause possono essere ragioni di crisi temporanea non imputabile all’imprenditore, eventi oggettivamente nonevitabili eventi naturali.L’intervento straordinario della CIG, invece, può essere chiesto dalle aziende che abbianopredisposto un programma di intervento volto al rilancio dell’attività e le cause che giustificano larichiesta possono essere procedure concorsuali, processi di ristrutturazione e riconversioneaziendale e crisi economica settoriale.MOBILITA’Possono porre in essere un licenziamento collettivo i datori di lavoro, compresi gli artigiani, lesocietà cooperative di produzione e lavoro e le imprese di navigazione che occupano più di 15dipendenti. Sono escluse le attività stagionali o saltuarie.Possono essere iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivooggettivo dalle imprese che occupano meno di 15 dipendenti (c.d. piccola mobilità).I benefici contributivi previsti in caso di assunzione di tali lavoratori sono concessi nei limiti delle risorsestanziate.L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro intende effettuarenell’arco di 120 giorni almeno 5 licenziamenti. Le cause che giustificano il ricorso ai licenziamenticollettivi, individuate dalla legge, sono la riduzione, la trasformazione o la cessazione dell’attività.Il datore di lavoro deve comunicare alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) la propria intenzione dicollocare i lavoratori in esubero in mobilità. Terminata tale fase l’imprenditore comunica alla DRL (DirezioneRegionale del Lavoro) l’esito dell’esame sindacale e i motivi dell’accordo. Se in queste fasi vengono trovatesoluzioni alternative alla messa in mobilità, il datore di lavoro procede al licenziamento.I lavoratori vengono inseriti nella lista di mobilità regionale, previa delibera di approvazione dellaCommissione Regionale competente che vede interessati anche i Centri per l’Impiego del luogo di residenzadei lavoratori.Ai fini della fruizione dell’indennità, la legge richiede che i lavoratori, oltre ad essere iscrittinelle liste regionali, presentino la relativa domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione delrapporto di lavoro al Centro per l’impiego del luogo di residenza.I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine. In tal caso, per unmassimo di 12 mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sarà a pari a quellaprevista per gli apprendisti, ferma restando la quota del lavoratore dovuta nell’intera misura.Nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato il beneficio è prorogato diulteriori 12 mesi.In caso di assunzione a tempo indeterminato l’agevolazione compete per18 mesi.CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGALo Stato e le Regioni hanno stipulato un accordo per la gestione regionale degli ammortizzatori sociali inderoga. Da questo accordo sono discesi i singoli accordi che il Ministro del Lavoro ha siglato con ciascunaRegione. In Veneto sono stati firmati accordi con le Parti sociali per l’applicazione degli ammortizzatori socialiin deroga.20

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